IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Omissis);
Delibera:
Art. 1.
Misure di salvaguardia
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come
inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione
della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-bis,
come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in connessione ed
integrazione con il "Piano straordinario per la rimozione delle
situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel bacino del fiume
Serchio" approvato dal Comitato istituzionale dell'autorita' di
bacino del Serchio con delibera n. 88, sono adottate le misure di
salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio idrogeologico
molto elevato, come individuate e perimetrate nella cartografia di
cui agli allegati n. 1 e 2, secondo il testo di cui agli articoli
seguenti.
Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del bacino
idrografico del fiume Serchio ubicate nei territori delle province di
Lucca, Pisa e Pistoia nei seguenti comuni:
Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano,
Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di
Garfagnana, Coreglia Anteminelli, Fabbriche di Vallico, Gallicano,
Giuncugnano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia,
Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano,
Vagli di Sotto, Viareggio, Villa Collemandina, Pisa, San Giuliano
Terme, Vecchiano, Cutigliano, Piteglio, San Marcello Pistoiese.
Art. 2.
Misure di salvaguardia per le aree
a rischio idraulico molto elevato (R.I.4)
1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge
n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno
delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con
la sigla P.I.4 ("pericolosita' idraulica molto elevata") sono
soggetti alle presenti misure di salvaguardia sia gli insediamenti
compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree
esplicitamente indicate con la sigla R.I.4 ("rischio idraulico molto
elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le
infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B, C, D e la zona
F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi,
ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad
esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali
vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti misure di
salvaguardia che sono da considerarsi comunque come aree R.I.4, anche
se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.
2. Nelle aree R.I.4 di cui al comma 1 del presente articolo sono
consentiti gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza
delle aree a rischio, approvati dall'Autorita' idraulica competente,
previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino, tali da migliorare
le condizioni di funzionalita' idraulica, da non aumentare il rischio
di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione
di una sistemazione idraulica definitiva.
3. All'interno delle aree R.I.4 sono consentiti esclusivamente i
seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di
trasformazione morfologica:
3 a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
3 b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come
definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e
successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di
superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico;
3 c) gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre
la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita',
senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione
d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione della
viabilita' e della rete dei servizi privati esistenti non
delocalizzabili, purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza
idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto
territoriale;
3 e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di
opere pubbliche o di interesse pubblico;
3 f) gli interventi di manutenzione, di ampliamento, di adeguamento
e di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonche'
la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali,
purche' siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in
relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale, non
concorrano ad incrementare il carico insediativo, non precludano la
possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano le
condizioni di rischio, e risultino essere comunque coerenti con la
pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
3 g) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico vigente
nelle zone omogenee A urbanizzate, B, C, D e la zona F limitatamente
alle attivita' generali ad esclusione dei parchi, ai sensi del
decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero le zone ad esse
assimilabili, nonche' le infrastrutture per i quali sia prevista la
preventiva o contestuale realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza idraulica sulla base di studi idrologici e idraulici, gia'
approvati dal comune prima dell'entrata in vigore delle presenti
salvaguardie, per il territorio toscano ai sensi degli articoli 6 e 7
della delibera del consiglio regionale della Toscana 230/94 sul
rischio idraulico, fermo restando che non potra' essere comunque
rilasciata certificazione di abitabilita' e di agibilita' fino al
completamento della realizzazione degli interventi di messa in
sicurezza.
4. Per gli interventi di cui alla lettera f) e' necessario
acquisire il preventivo parere favorevole dell'Autorita' di bacino.
5. Le concessione edilizie, le autorizzazioni edilizie e le
approvazioni di opere pubbliche possono essere relative ad ulteriori
interventi edilizi ed infrastrutturali solo a seguito della modifica
del perimetro dell'area R.I.4 conseguenti alla dimostrazione
dell'avvenuta messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di
200 anni.
Art. 3.
Misure di salvaguardia per le aree
a pericolosita' idraulica molto elevata (P.I.4)
1. In relazione alle specifiche condizioni idrologeologiche, alla
tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis,
della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti
misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate
nell'allegata cartografia con la sigla P.I.4 "pericolosita' idraulica
molto elevata".
2. Nelle aree P.I.4, di cui al comma 1 dal presente articolo, sono
consentiti gli interventi di sistemazione idraulica, previo parere
favorevole dell'Autorita' di bacino sulla compatibilita' rispetto
all'organizzazione degli interventi di messa in sicurezza dell'area.
3. Le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, le denunce
di inizio di attivita' edilizia nelle zone omogenee A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14
aprile 1995, n. 64, nelle aree P.I.4 possono essere relative a
interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche
a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale
realizzazione degli interventi necessari alla riduzione del rischio
idraulico relativamente al contesto territoriale, alle
caratteristiche dell'intervento edilizio e a condizione che si
minimizzino i rischi per i futuri utenti in caso di inondazione.
4. Le approvazione di opere pubbliche nelle zone omogenee A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14
aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.I.4, possono essere
relative a nuovi interventi a condizione che venga garantita la
preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in
sicurezza idraulica per tempi di ritorno di duecento anni, risultanti
da idonei studi idrologico e idraulici, previo parere favorevole
dell'Autorita' di bacino sulla idoneita' dello studio e degli
interventi di messa in sicurezza previsti, anche rispetto alla piu'
complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle
aree a rischio adiacenti.
Art. 4.
Misure di salvaguardia per le aree
a rischio di frana molto elevato (R.F.4)
1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge
n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno
delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con
la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana molto elevata") sono soggetti
alle presenti misure di salvaguardia gli insediamenti compatti e le
infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree
esplicitamente indicate con la sigla R.F.4 ("rischio di frana molto
elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le
infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B, C, D e la zona
F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei parchi,
ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968 ovvero zone ad
esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici comunali
vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti misure di
salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree R.F.4 anche
se non evidenziate con specifico perimetro in cartografia.
2. Nelle aree R.F.4 di cui al comma 1 sono consentiti gli
interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi,
previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino in merito alla
compatibilita' degli stessi rispetto alle previsioni generali di
sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa
in sicurezza.
3. All'interno delle aree R.F.4 sono consentiti esclusivamente i
seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di
trasformazione morfologica:
3 a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
3 b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come
definiti alla lettera d) dell'art. 31 della legge n. 457/1978 e
successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di
superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico;
3 c) gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre
la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita',
senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione
d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e
infrastrutture pubbliche, nonche' della viabilita' e della rete dei
servizi privati esistenti non delocalizzabili, purche' siano
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita' e non
compromettano la possibilita' di realizzare la bonifica del movimento
franoso;
3 e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di
opere pubbliche o di interesse pubblico.
Art. 5.
Misure di salvaguardia per le aree
a pericolosita' di frana molto elevata (P.F.4)
1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla
tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6-bis,
della legge 11 marzo 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti misure
di salvaguardia le aree individuate e perimetrate nell'allegata
cartografia con la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana molto
elevata").
2. Nelle aree P.F.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti
franosi, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla
compatibilita' rispetto alle previsioni generali di sistemazione
dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in
sicurezza.
3. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14
aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.F.4, possono essere
relative a nuovi interventi a condizione che siano realizzate le
opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi previo
parere favorevole dell'Autorita' di bacino sull'idoneita' dello
studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.
Art. 6.
Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia
1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli
articoli precedenti delle presenti misure di salvaguardia gli enti
locali interessati inoltrano all'Autorita' di bacino specifiche
richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento
delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche in seguito
alla realizzazione di interventi che, con riferimento agli articoli 2
e 3, devono essere stati approvati dall'autorita' idraulica
competente. La modifica del perimetro delle aree e' approvata
dall'Autorita' di bacino.
2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle
perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.
3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo
una prima verifica potra' essere effettuata entro due mesi
dall'approvazione del presente atto.
Art. 7.
1. Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come
specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione
presso l'Autorita' di bacino del fiume Serchio ed anche, per la parte
di territorio di competenza, presso i comuni interessati.
2. La misura di salvaguardia sara' notificata agli enti locali nei
confronti dei quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nel bollettino regionale della Toscana.
Roma, 27 ottobre 1999
Il presidente: Mattioli
Il segretario: Nardi