Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ARNO
COMUNICATO
Misura di salvaguardia per le aree a pericolosita' e a rischio di frana molto elevato individuate e
perimetrate nel "Piano straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto - rischio di frana nel bacino del fiume Arno". (Deliberazioni n. 135 del 27 ottobre 1999 e n. 136 del 10
novembre 1999).

IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Omissis);
Delibera:
Art. 1.
Misure di salvaguardia - rischio da frana
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 267/1998, come
inserito dall'art. 9 della legge n. 226/1999, ed in applicazione
della legge n. 183/1989, art. 17, comma 3, lettera d), e comma 6-
bis, come aggiunto dall'art. 12 della legge n. 493/1993, in
connessione ed integrazione con il "Piano straordinario per la
rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico piu' alto nel
bacino di rilievo nazionale del fiume Arno" approvato dal Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dell'Arno con delibera n. 134,
sono adottate le misure di salvaguardia per le aree a pericolosita' e
a rischio da frana molto elevato, come individuate e perimetrate
nella cartografia di cui all'allegato n. 1 secondo il testo di cui
agli articoli seguenti.
2. Le misure di salvaguardia si applicano quindi alle aree del
bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Arno ubicate nei
territori delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato,
Siena, nei seguenti comuni:
Bibbiena, Castel San Niccolo', Cerreto Guidi, Chitignano,
Chiusidella Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Poppi, Pratovecchio,
Terranuova Bracciolini, Bagno a Ripoli, Capraia e Limite, Certaldo,
Dicomano, Fiesole, Gambassi, Montespertoli, Pelago, Palaia, Pescia,
Quarrata, Prato, Vernio, Montepulciano, Poggibonsi.

Art. 2.
Misure di salvaguardia
per le aree a rischio di frana molto elevato (R.F.4)
1. Ai sensi del decreto-legge n. 180/1998, convertito dalla legge
n. 267/1998 e come modificato dalla legge n. 226/1999, all'interno
delle aree individuate e perimetrate nella allegata cartografia con
la sigla P.F.4. ("pericolosita' di frana molto elevata") sono
soggetti alle presenti misure di salvaguardia gli insediamenti
compatti e le infrastrutture di maggior rilievo, ricadenti nelle aree
esplicitamente indicate con la sigla R.F.4. ("rischio di frana molto
elevato"), sia gli altri insediamenti, gli edifici sparsi, le
infrastrutture esistenti, nonche' le zone omogenee B , C , D e la
zona F limitatamente alle attrezzature generali ad esclusione dei
parchi, ai sensi del decreto interministeriale n. 1444/1968, ovvero
zone ad esse assimilabili riferite agli strumenti urbanistici
comunali vigenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti
misure di salvaguardia, che sono da considerarsi comunque come aree
R.F.4. anche se non evidenziate con specifico perimetro in
cartografia.
2. Nelle aree R.F.4. di cui al comma 1 sono consentiti gli
interventi di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi,
previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino in merito alla
compatibilita' degli stessi rispetto alle previsioni generali di
sistemazione dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa
in sicurezza.
3. All'interno delle aree R.F.4. sono consentiti esclusivamente i
seguenti interventi di carattere edilizio, infrastrutturale o di
trasformazione morfologica:
3 a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle lettere a) , b) e c) dell'art.
31 della legge n. 457/1978 e successive modifiche e integrazioni;
3 b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come
definiti alla lettera d) dell art. 31 della legge n. 457/1978 e
successive modifiche e integrazioni, che non comportino aumento di
superficie o di volume ne' aumento del carico urbanistico;
3 c) gli interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre
la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita',
senza aumenti di superficie e volume, ne' cambiamenti di destinazione
d'uso, che non comportino aumento del carico urbanistico;
3 d) gli interventi di adeguamento o ristrutturazione delle opere e
infrastrutture pubbliche, nonche' della viabilita' e della rete dei
servizi privati esistenti non delocalizzabili, purche' siano
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita' e non
compromettano la possibilita' di realizzare la bonifica del movimento
franoso;
3 e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria di
opere pubbliche o di interesse pubblico;
3 f) i nuovi interventi relativi a infrastrutture pubbliche o di
interesse pubblico riferite a servizi essenziali, purche' siano
realizzati gli interventi necessari per la bonifica e la sistemazione
del movimento franoso, previo parere favorevole dell'Autorita' di
bacino.

Art. 3.
Misure di salvaguardia
per le aree a pericolosita' di frana molto elevata (P.F.4)
1. In relazione alle specifiche condizioni idrogeologiche, alla
tutela dell'ambiente e alla prevenzione contro presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, ai sensi dell'art. 17, comma 6 -
bis, della legge 11 maggio 1989, n. 183, sono soggetti alle presenti
misure di salvaguardia le aree individuate e perimetrate
nell'allegata cartografia con la sigla P.F.4 ("pericolosita' di frana
molto elevata").
2. Nelle aree P.F.4, di cui al comma 1 del presente articolo, sono
consentiti gli interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti
franosi, previo parere favorevole dell'Autorita' di bacino sulla
compatibilita' rispetto alle previsioni generali di sistemazione
dell'area e all'organizzazione degli interventi di messa in
sicurezza.
3. Le approvazioni di opere pubbliche nelle zone omogenee A non
urbanizzate, F a parco, nonche' nelle zone con esclusiva o prevalente
funzione agricola, di cui alla legge regionale della Toscana 14
aprile 1995, n. 64, all'interno delle aree P.F.4, possono essere
relative a nuovi interventi a condizione che siano realizzate le
opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi previo
parere favorevole dell'Autorita' di bacino sull'idoneita' dello
studio e degli interventi di messa in sicurezza previsti.

Art. 4.
Integrazioni e modifiche delle presenti misure di salvaguardia
1. Ai fini della modifica del perimetro delle aree di cui agli
articoli precedenti delle presenti misure di salvaguardia gli enti
locali interessati inoltrano all'Autorita' di bacino specifiche
richieste corredate dalla documentazione che dimostri il superamento
delle condizioni di pericolosita' e/o di rischio, anche in seguito
alla realizzazione di interventi. La modifica del perimetro delle
aree e' approvata dall'Autorita' di bacino.
2. L'Autorita' di bacino procede periodicamente alla verifica delle
perimetrazioni sulla base dell'aggiornamento del quadro conoscitivo.
3. Ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo
una prima verifica potra' essere effettuata entro sei mesi
dall'approvazione del presente atto.
4. Il segretario generale e' delegato agli adempimenti ed alle
modifiche previsti dal presente articolo e provvedera' con proprio
atto alle integrazioni ed alle modifiche, sottoponendo le stesse al
parere del comitato tecnico nei casi di particolare rilevanza,
dandone comunicazione al Comitato istituzionale nelle prime sedute
utili.

Art. 5.
Gli elaborati cartografici di cui agli articoli precedenti, come
specificati in premessa, sono depositati ai fini della consultazione
presso l'Autorita' di bacino del fiume Arno ed anche, per la parte di
territorio di competenza, presso i comuni interessati.
La misura di salvaguardia sara' notificata agli enti locali nei
confronti dei quali la stessa e' destinata ad esplicare efficacia e
sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.
Il segretario generale: Nardi