Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO
COMUNICATO
Adozione del piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste principali del bacino del fiume Volturno

Si rende noto che in data 7 settembre 1999 il comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e
Volturno ha adottato, con delibera n. 1, il Piano stralcio di difesa
dalle alluvioni (PSDA) per le aste principali del bacino Volturno ai
sensi del comma 10, art. 18, della legge n. 183/1989, ed il relativo
programma di interventi ai sensi dell'art. 21 della stessa legge n.
183/1989.
Copia integrale del PSDA e' depositata, per gli adempimenti di cui
all'art. 6 della delibera stessa, presso: l'Autorita' di bacino dei
fiumi. Liri-Garigliano e Volturno - Centro direzionale Isola B3 -
80143 Napoli, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale
della difesa del suolo - Via Nomentana, 2 - 00100 Roma, il Ministero
dell'ambiente - Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma, la regione Campania
- Assessorato all'ambiente - V. S. Lucia, 81 - 80132 Napoli,
Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato OO.PP. - Regione
Campania - Via Marchese Campodisola, 21 - 80100 Napoli, Ministero dei
lavori pubblici - Provveditorato OO.PP. - Regione Molise - Viale
Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, la Regione Molise - Assessorato
lavori pubblici - Viale Regina Elena, 1 - 67100 Campobasso, e presso
la sede della provincia di Avellino - Corso V. Emanuele - 83100
Avellino, provincia di Benevento - Corso Garibaldi, 1 - 82100
Benevento, provincia di Caserta - Corso Trieste, 133 - 81100 Caserta,
provincia di Isernia - Via Berta - 86160 Isernia.
Deliberazione 7 settembre 1999, n. 1
IL COMITATO ISTITUZIONALE
(Omissis);
Art. 1.
E' adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n.
83/1989 il Piano stralcio di difesa dalle alluvioni per le aste
principali del bacino del fiume Volturno (PSDA) allegato alla
presente deliberazione e costituito dai seguenti elaborati:
relazione;
norme di attuazione;
relazione sulle attivita' di correzione, verifica ed aggiornamento
finalizzate all'adozione del PSDA;
planimetrie di sintesi: n. 6 tavole in scala 1:25.000;
planimetrie di zonizzazione ed individuazione degli squilibri: n.
46 tavole cosi' suddivise:
43 tavole con numerazione progressiva riferite allo scenario
attuale, di cui 38 in scala 1: 5.000, 3 in scala 1: 4.000, 1 in
scala 1: 10.000 e 1 in scala 1: 25.000;
3 tavole riferite allo scenario futuro in scala 1: 4.000.

Art. 2.
E' adottato, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 18 maggio
1989, n. 183, il programma triennale di interventi allegato al PSDA
per il triennio 2000-2002. Il programma sara' trasmesso al Ministro
dei lavori pubblici per gli adempimenti previsti all'art. 22, comma
4.

Art. 3.
Il segretario generale e' delegato a predisporre la versione
definitiva del PSDA, costituita dagli elaborati di seguito riportati,
che recepiscono i contenuti delle modifiche ed integrazioni in
maniera globale e coordinata con quanto predisposto nel progetto di
Piano precedentemente adottato:
n. 1 - Relazione
n. 2 - Norme di attuazione con i seguenti allegati:
allegato A: elenco comuni ricadenti nelle aree inondabili;
allegato B: quadro delle competenze degli enti in riferimento al
PSDA;
allegato C: criteri per la redazione dei progetti degli
attraversamenti e rilevati interferenti con la rete idrografica,
degli interventi di rinaturazione, di manutenzione, di regimazione e
difesa idraulica, di idraulica forestale;
n. 3 - Planimetria di sintesi. 6 tavole in scala 1:25.000 con
numerazione progressiva;
n. 4 - Planimetrie di zonizzazione ed individuazione degli
squilibri: 46 tavole cosi' suddivise:
43 tavole con numerazione progressiva riferite allo scenario
attuale, di cui 38 in scala 1: 5.000, 3 in scala 1: 4.000, 1 in
scala 1: 10.000 e 1 in scala 1: 25.000;
3 tavole riferite allo scenario futuro in scala 1: 4.000.

Art. 4.
Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonche' per i soggetti privati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, della legge 18 maggio
1989, n. 183, le prescrizioni contenute nelle seguenti norme:
norme di attuazione - parte seconda - art. 8, comma 2 (ad
esclusione delle parole "salvo quanto specificato nella successiva
parte terza (art. 29, comma 1, 2, 3, 4 e 5)"), comma 3; art. 9, comma
2 (ad esclusione delle parole "salvo quanto specificato nella
successiva parte terza, (art. 29)"), comma 3, comma 5 (ad esclusione
delle parole"salvo quanto specificato nella successiva parte terza
(art. 29, comma 1, 6, 7 e 8)") e comma 6; parte quarta, articoli 33,
34, 35, 36, 37 e 38.
Dalla data di approvazione del PSDA, le amministrazioni e gli enti
pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e
nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che
siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso
precedente.
Ai sensi dellart. 17, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale o nei bollettini ufficiali dell'approvazione del
piano di bacino, emanano, ove necessario, le disposizioni concernenti
l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale
termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino
sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore
urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i
necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro
sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e
comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del
piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

Art. 5.
Dalla data di adozione della presente deliberazione sono sottoposte
a vincoli temporanei di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, le
aree classificate come fascia A e B dal presente Piano stralcio e
delimitate da apposito segno grafico nelle tavole di zonizzazione ed
individuazione degli squilibri, limitatamente alle prescrizioni
contenute nelle seguenti norme: norme di attuazione - parte seconda -
art. 8, comma 2, (ad esclusione delle parole "salvo quanto
specificato nella successiva parte terza (art. 29, comma 1, 2, 3, 4 e
5;)"), comma 3; art. 9, comma 2 (ad esclusione delle parole "salvo
guanto specificato nella successiva parte terza, (art. 29)"), comma
3, comma 5 (ad esclusione delle parole "salvo guanto specificato
nella successiva parte terza, art. 29 comma 1, 6, 7 e 8)") e comma 6;
parte quarta articoli 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui all'art. 17,
comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data di
adozione della presente deliberazione le amministrazioni e gli enti
pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e
nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione del territorio che
siano in contrasto con le prescrizioni di cui al capoverso
precedente.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia
gia' stata presentata istanza di inizio di attivita' ai sensi
dell'art. 2, comma 60, punto 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)
rispetto ai quali i relativi lavori siano gia' stati iniziati al
momento di entrata in vigore del Piano stralcio e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni
interessati alle misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,
entro trenta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale
dandone notizia nei bollettini ufficiali delle regioni interessate.

Art. 6.
Copia della presente deliberazione, completa degli allegati, degli
elaborati del piano, di cui all'art. 3, e del programma di interventi
di cui all'art. 2, e' depositata, ai fini della consultazione, entro
trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale, presso il Ministero dei lavori pubblici
(Direzione generale difesa del suolo), il Ministero dell'ambiente,
l'Autorita' di bacino del fiume Volturno e le regioni Campania e
Molise.
Queste ultime provvederanno alla trasmissione della stessa, entro
quindici giorni dall'avvenuto deposito, ai sindaci dei comuni
interessati riportati nell'allegato 2 alla presente delibera, i
quali, a loro volta entro quindici giorni, provvederanno a pubblicare
gli elaborati riguardanti il territorio comunale mediante affissione
all'albo pretorio.
Il presidente: Mattioli
Il segretario generale: D'Occhio

Allegati
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