Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 13 dicembre 1999, n.474
Regolamento recante norme concernenti il contributo dovuto allo Stato dai raccoglitori del gioco del
lotto e la determinazione dell'aggio per i medesimi.

in vigore dal: 31-12-1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto e misure per il personale del lotto;
Vista la legge 19 aprile 1990, n. 85, di modificazione della legge
2 agosto 1982, n. 528;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto
1992, n. 528, e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del
lotto;
Visti i propri decreti 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio
1995 e 25 luglio 1995 (tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 12 del 16 gennaio 1997), con i quali si
e' provveduto a regolamentare l'atto di concessione alla Lottomatica
S.p.a. per la gestione del servizio del gioco del lotto
automatizzato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto
affidato in concessione;
Visto l'articolo 33, comma 1, della legge 22 dicembre 1994, n. 724,
cosi' come modificato dall'articolo 19, comma 7, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che prevede, raggiunto il numero di 15.000
punti, l'estensione della rete di raccolta del gioco a tutti i
tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno;
Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133, disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, ed in
particolare l'articolo 16;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di dover procedere all'ampliamento della rete di raccolta
del gioco del lotto;
Ritenuto di dover procedere alla riduzione dell'aggio spettante ai
ricevitori, al fine di armonizzare i compensi previsti per tutti i
tipi di gioco attualmente esercitati;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-16843 del 1 dicembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Contributo dovuto dai raccoglitori
1. Il contributo dovuto ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della
legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, dai raccoglitori del gioco del lotto,
fissato in lire quattro milioni per ciascun terminale ottenuto in
gestione, e' corrisposto in quattro rate annuali.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono dovuti
il versamento della prima rata del contributo e la prestazione della
fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei
tre anni successivi, per i terminali gia' installati.
3. All'atto di installazione di ciascun terminale e' effettuato il
versamento della prima rata del contributo e la prestazione della
fideiussione, relativa alle rate da versare entro il 31 dicembre dei
tre anni successivi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvate con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'"Ordinamento del
gioco del lotto e misure per il personale del lotto" detta
le discipline per la gestione dei gioco del lotto
automatizzato.
- La legge 19 aprile 1990, n. 85 (Modificazioni alla
legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto) prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sia emanato il
regolamento di applicazione ed esecuzione della legge 2
agosto 1982, n. 528. Le norme regolamentari sono state
emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1990, n. 303, come modificato con decreto 23 marzo
1994, n. 239.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1996, n. 560, detta norme per la gestione del
gioco del lotto in concessione.
- L'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994, come
modificato dall'art. 19, comma 7, della legge n. 449/1997
prevede l'estensione della rete di raccolta del gioco.
- L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133,
stabilisce, fra l'altro, che il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 488/1988 per disciplinare la corresponsione di
aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo con
riferimento a ogni tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge n. 400/1988 recante "Disciplina
dell'attivita' del Governo ed ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 5, della legge 2 agosto
1982, n. 528 (Ordinamento del gioco del lotto e misure
per il personale del lotto), cosi' come modificato
dall'art. 5, comma 5, della legge 19 aprile 1990, n. 85,
e' il seguente:
"5. Per l'installazione delle apparecchiature ogni
raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato un contributo una tantum
determinato con il decreto ministeriale previsto dal
terzo comma dell'art. 3".

Art. 2.
Aggio per i raccoglitori
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 l'aggio per i raccoglitori del
gioco del lotto e' stabilito nella misura dell'otto per cento delle
riscossioni lorde.

Art. 3.
Importo della giocata
1. L'importo della giocata massima al gioco del lotto, stabilito
dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1990, n. 85, e' raddoppiato.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 aprile 1990, n.
85, e' il seguente:
"Art. 1. - 1. L'importo di ciascuna giocata e'
fissato in lire mille, o multipli di mille, e non puo'
essere superiore a lire cinquantamila".

Art. 4.
Abrogazione
1. E' abrogato il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8
agosto 1996, fatti salvi i rapporti esauriti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 dicembre 1999
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 358
Nota all'art. 4:
- Il decreto interministeriale n. 04/101720 dell'8
agosto 1996 disciplinava il versamento del contributo
dovuto dai raccoglitori ai sensi dell'art. 12, comma 5,
della legge n. 528/1982, modificato dall'art. 5, comma 5,
della legge n. 85/1990.