Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16-12-1999

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 dicembre 1999
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta", ad affettuare i
controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed
agroalimentari nazionali
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in
particolare, l'art. l0, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del l luglio 1996
con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra
le altre, della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta
Fromadzo" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno l997, concernente
il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999,
sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in
particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui
controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti
agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati
autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole
sentite le regioni;
Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il
quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e
responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato
art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Valle d'Aosta con la
quale il predetto ente territoriale ha individuato quale organismo
privato per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di
origine protetta di che trattasi "Certidop Valle d'Aosta - Istituto
per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine
protetta della Valle d'Aosta", con sede in Aosta, piazza Arco
d'Augusto n. 10;
Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;
Considerato che gli organismi privati individuati per i controlli
debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29
maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14
luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle
condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
quale autorita' nazionale competente, ha riscontrato la rispondenza
dell'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge
n. 128/1998, per la iscrizione all'albo previsto al comma 6
dell'articolo medesimo e per la successiva autorizzazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 2081 /92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole e forestali, sentite le regioni, in quanto autorita'
nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai
sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;
Considerato che "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" risulta gia' iscritto nell'albo degli organismi di
controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le
indicazioni geografiche protette (IGP) di cui al comma 6 dell'art. 53
della legge n. 128/1998;
Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di
autorizzazione all'organismo stesso ai sensi del comma 1 del predetto
art. 53;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta", con sede in Aosta, piazza Arco d'Augusto n. l0, gia'
iscritto all'albo degli organismi di controllo privati per le
denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP), e' autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53
della legge n. 128 /1998 ad espletare le funzioni di controllo
previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081 /92
per la denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo"
registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n.
1263 del 1 luglio 1996.

Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. l comporta l'obbligo per "Certidop
Valle d'Aosta - Istituto per la certificazione di prodotti a
denominazione di origine protetta della Valle d'Aosta" del rispetto
delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere
sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n.
128/1998, qualora l'organismo non risulti in possesso dei requisiti
ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente, che lo
stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e
forestali.

Art. 3.
L'organismo privato autorizzato "Certidop Valle d'Aosta - Istituto
per la certificazione dei prodotti a denominazione di origine
protetta della Valle d'Aosta"non puo' modificare il proprio statuto,
i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo cosi'
come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso
dell'autorita' nazionale competente, e provvede a comunicare ogni
variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco
presente nella documentazione presentata.
Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita'
nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la
certificazione e non possono essere variate senza il preventivo
assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono
prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota
variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata.
I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli
utilizzatori della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta
Fromadzo".

Art. 4.
L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione
l'organismo di controllo "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga
utile, decida di impartire.

Art. 5.
L'organismo autorizzato "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" comunica con immediatezza e comunque con termine non
superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta
Fromadzo" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero
delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e
degli aventi diritto.

Art. 6.
L'organismo autorizzato "Certidop Valle d'Aosta - Istituto per la
certificazione dei prodotti a denominazione di origine protetta della
Valle d'Aosta" immette nel sistema informatico del Ministero delle
politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di
carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed
adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione da parte dell'autorita' nazionale competente, atte ad
evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi
utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della
denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" rilasciate
agli utilizzatori.
Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali.
I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del
presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche
alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 dicembre 1999
Il direttore generale: Di Salvo