IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di
particolari categorie di lavoratori soci di societa' e di enti
cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivita' per conto
delle societa' ed enti medesimi;
Visto l'art. 1 del citato decreto presidenziale che prevede la
possibilita' di modificare, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, l'elenco di attivita' lavorative allegato al decreto
presidenziale medesimo;
Considerata la necessita' di apportare talune variazioni alle
attivita' indicate nella tabella risultante dal decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1993;
Visto, altresi', l'art. 4 del citato decreto presidenziale che
prevede, con le medesime formalita', che siano stabiliti imponibili
giornalieri e periodi di occupazione media mensile, soggetti a
revisione triennale, sui quali sono dovuti i contributi per le varie
forme di previdenza e di assistenza sociale;
Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che
il decreto ministeriale riguardi singole attivita' lavorative e
particolari zone del territorio nazionale nonche' singoli settori di
attivita' merceologica;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1993 di revisione degli
imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per
le categorie di lavoratori di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, con il quale, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, e' stata elevata al 32 per cento
l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale;
Considerata la necessita' di provvedere alla revisione degli
imponibili contributivi e dei periodi di occupazione media mensile;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1982 con il quale sono
stati determinati i periodi di occupazione media mensile per i
territori del Mezzogiorno, individuati ai sensi del testo unico 6
marzo 1978, n. 218;
Considerata la necessita' di pervenire, in un'ottica di
omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un graduale
riallineamento dei periodi di occupazione media mensile nelle regioni
Basilicata e Campania e nei restanti territori del Mezzogiorno;
Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre
1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7 dicembre
1989, n. 389;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate che hanno rilevato
la necessita' di determinare, ai soli tini dell'assicurazione
generale obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, un
imponibile contributivo che rispetti, ogni anno, il parametro
introdotto dalla norma indicata al comma precedente, ed assicuri la
copertura delle 52 settimane utili ai fini pensionistici;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
Acquisito il parere favorevole del Comitato amministratore della
gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti dell'INPS
espresso nella seduta dell'8 novembe 1999;
Ritenuto di dover procedere alla determinazione di imponibili
giornalieri e periodi di occupazione media mensile per la categoria
di lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto,
cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, l'elenco delle attivita' lavorative
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, come modificato con decreto 6 dicembre 1993, e' quello
risultante dalla tabella allegata.
Art. 2.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, ai soli fini del versamento dei
contributi dovuti per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti,
l'imponibile medio giornaliero, per tutte le categorie di lavoratori,
soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino
la loro attivita' per conto delle societa' ed enti medesimi, cui si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, non potra' essere inferiore
all'importo che garantisca, su base annua, il rispetto del parametro
introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11
novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7
dicembre 1989, n. 389;
Restano comunque salve le determinazioni di miglior favore
adottate, con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.
Il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di
previdenza e di assistenza sociale, e' fissato in 26 giornate
lavorative.
Art. 3.
Ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza
sociale, diversi da quelli indicati nell'art. 2, l'imponibile
giornaliero e' stabilito in lire 38.200, pari ad euro 19,73.
Art. 4.
Nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto ministeriale 27
maggio 1982 e nelle regioni della Basilicata e Campania, il periodo
di occupazione media mensile, fissato, rispettivamente, in sedici e
quattordici giornate lavorative, e' elevato a ventisei, secondo il
seguente schema:
Anno 2000 invariato;
Anno 2001 17 giornate lavorative mensili;
Anno 2002 20 giornate lavorative mensili;
Anno 2003 23 giornate lavorative mensili;
Anno 2004 26 giornate lavorative mensili.
Nei suddetti territori, in presenza di situazioni occupazionali
piu' favorevoli e relativamente a singole attivita' lavorative e
particolari zone territoriali nonche' singoli settori merceologici, i
lavoratori soci di societa' ed enti cooperativi, anche di fatto,
potranno optare per la misura del periodo medio occupazionale in
vigore per il restante territorio nazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 1999
Il direttore generale: Daddi Allegato
TABELLA DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE ESERCITATE DAGLI ORGANISMI
ASSOCIATIVI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO
DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 APRILE 1970, N. 602.
1)Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o
diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita'
preliminari e conplementari alla movimentazione delle merci e dei
prodotti:
a) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari,
facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei
carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di
bestiame, ed attivita' preliminari e complementari; facchinaggio
svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla
trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base alla legge
28 gennaio 1994, n. 84, art. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento,
pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o
ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi
colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e
cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di
prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari,
mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di
piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili,
ed attivita' preliminari e complementari.
2)Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci
su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino
proprietari od affittuari.
Trasporto di persone:
a) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;
b) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili.
Trasporto di merci per conto terzi:
a) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti,
trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attivita'
preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale
da. trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli
a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili);
b) trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori
fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attivita' preliminari e
complementari (compresi scavo e preparazione interiale (da
trasportare, guardianaggio e simili);
3)Attivita' accessorie delle precedenti:
addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili.
4) Attivita' varie:
servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed
investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili,
barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi
di accoglienza nei musei e di attivita' complementari, pulitori
compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l'ausilio di
mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori
ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e
simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a
bordo di qualsiasi mezzo navale.