Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20-12-1999

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1999
Ulteriori disposizioni in materia di assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2000. (Deliberazione n. 182/99).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 16 dicembre 1999;
Premesso che:
con la deliberazione 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di
seguito: delibera n. 162/99) l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas (di seguito: l'Autorita'), come modificata dalla deliberazione
dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 72/99), ha disposto, ai fini della definizione di
modalita' e condizioni delle importazioni nel caso in cui risultino
insufficienti le capacita' di trasporto, la presentazione alla
societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di
seguito: Gestore della rete di trasmissione nazionale) di richieste
da parte dei soggetti interessati ad un vettoriamento internazionale
per l'importazione di energia elettrica per l'anno 2000;
il disposto dell'art. 4, comma 4.11, della deliberazione
dell'Autorita' n. 162/99, prevede che se, in esito alle valutazioni
del Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla
compatibilita' delle suddette richieste con la salvaguardia della
sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale e con la
massima capacita' di trasporto disponibile sull'interconnessione, le
suddette domande possano essere integralmente soddisfatte, lasciando
una residua capacita' ovvero se capacita' si rendesse disponibile nel
corso dell'anno 2000, tale capacita' venga assegnata, previa
informazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai
soggetti interessati sulla base dell'ordine di ricevimento delle
richieste;
il disposto del medesimo articolo di cui al precedente alinea
prevede inoltre che, qualora la domanda sia superiore alla capacita'
disponibile, tale capacita' venga allocata attraverso una procedura
in seguito definita e che solo successivamente all'esperimento di
tale procedura, qualora ulteriore capacita' si renda disponibile nel
corso dell'anno 2000, si faccia ricorso al criterio di cui al
precedente alinea;
quanto indicato al precedente alinea era stato previsto dal momento
che, in caso di esubero della domanda rispetto alla capacita'
disponibile, la procedura di cui all'art. 4, comma 4.10, della
deliberazione n. 162/99, avrebbe dovuto, per ragioni di equita' ed
efficienza nella allocazione della capacita' di interconnessione
disponibile per l'anno 2000, comunque e direttamente garantire la
piena allocazione della capacita' disponibile ai richiedenti;
a seguito della comunicazione del Gestore della rete nazionale di
trasmissione con la quale veniva reso noto l'eccesso della domanda
rispetto alla capacita' disponibile l'Autorita', con la deliberazione
3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 286, del 6 dicembre 1999, ha definito
disposizioni in materia di modalita' e condizioni delle importazioni
di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto
disponibili insufficienti, prevedendo l'applicazione di un limite
alla detenzione di quote della massima capacita' di trasporto
disponibile pari al 20% nonche', con specifico riferimento alle
richieste di vettoriamento internazionale presentate ai sensi
dell'art. 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 162/99, per
l'importazione da uno dei Paesi confinanti con l'Italia,
l'applicazione di un limite pari al 15% nel caso in cui la capacita'
disponibile sull'interconnessione con tale Paese risulti inferiore a
quella richiesta;
il Gestore della rete di trasmissione nazionale ha comunicato
all'Autorita', con nota in data 15 dicembre 1999, prot. AD/P990127,
che, allo stato attuale delle verifiche relative alle rettifiche
operate dai richiedenti al fine di rispettare i limiti alla
disponibilita' di quote della capacita' di interconnessione
complessiva e per singola frontiera previsti dall'art. 3, commi 3.2 e
3.3, della deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, si evidenzia,
anche in relazione a singoli mesi dell'anno 2000, una residua
capacita' di trasporto sull'interconnessione da alcuni Paesi
confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura
prevista dal richiamato art. 5, comma 5.2, della deliberazione
dell'Autorita' n. 180/99;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
Viste:
la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1
marzo 1999;
la deliberazione dell'Autorita' n. 162/99;
la deliberazione dell'Autorita' n. 172/99;
la comunicazione dell'Autorita' 11 novembre 1999 recante modalita'
applicative della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99, recante disposizioni
urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1999, n. 172/99;
la deliberazione dell'Autorita' n. 180/99;
Ritenuto che:
sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione
dell'Autorita' n. 180/99 prevedendo modalita' per l'assegnazione
della residua capacita' di trasporto sull'interconnessione da Paesi
confinanti per la cui allocazione si sia fatto ricorso alla procedura
prevista dalla deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, cosi' da fare
in modo che l'intera capacita' disponibile sull'interconnessione dal
singolo Paese confinante risulti completamente allocata, nei limiti
delle quantita' richieste, in esito alla procedura disciplinata dalla
medesima deliberazione;
sia opportuno prevedere che la residua capacita' sia assegnata in
misura uguale ai richiedenti sino a concorrenza della quantita'
richiesta e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 3, comma
3.2, della deliberazione n. 180/99;
Delibera:
Art. 1.
Modalita' di assegnazione della capacita' di trasporto disponibile
sull'interconnessione per l'anno 2000 in esito alla procedura di cui
all'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99.
1.1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale, ai fini
dell'assegnazione della capacita' di trasporto disponibile
sull'interconnessione per l'anno 2000 per l'importazione di energia
elettrica da un singolo Paese confinante, nel caso in cui abbia
trovato applicazione, per l'importazione da tale Paese, il disposto
dell'art. 5, comma 5.2, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 3 dicembre 1999, n. 180/99, assegna per
ciascun mese dell'anno 2000, definendo profili mensili costanti di
immissione dal Paese confinante, la residua capacita' di trasporto
disponibile in misura uguale ai soggetti che hanno presentato
richieste di vettoriamento internazionale positivamente verificate
dal Gestore medesimo ai sensi dell'art. 4, comma 4.7, della
deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, fino a
concorrenza della quota della capacita' richiesta non precedentemente
assegnata ai sensi del richiamato art. 5, comma 5.2, della
deliberazione dell'Autorita' n. 180/99, dandone comunicazione ai
soggetti interessati e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro il 22 dicembre 1999.
1.2. Le assegnazioni di cui al precedente comma 1.1, diventano
definitive qualora il soggetto interessato comunichi al Gestore della
rete di trasmissione nazionale, entro il 28 dicembre 1999, di volersi
avvalere della capacita' assegnata. Alla comunicazione dovra' essere
allegata, pena l'irricevibilita', la documentazione di cui all'art.
4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 28 ottobre 1999, n. 162/99.
1.3. Ai fini dell'assegnazione di cui al precedente comma 1.1 trova
applicazione l'art. 3, commi 3.1 e 3.2, della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 180/99.

Art. 2.
Disposizioni finali
2.1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale trasmette
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 30 dicembre
1999, l'elenco delle assegnazioni definitive di cui al precedente
art. 1, comma 1.2.
2.2. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione.
Roma, 16 dicembre 1999
Il presidente: Ranci