Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20-12-1999

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1999
Modificazione relativa al "Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale della Scuola normale superiore".

Visto lo statuto della Scuola, emanato con decreto direttoriale n.
290 del 15 marzo 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del
27 marzo 1995, e successive modificazioni;
Visto in particolare l'art. 6 dello statuto;
Visto il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' generale della Scuola emanato con decreto direttoriale
n. 862 del 14 ottobre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180
del 28 ottobre 1996;
Visto in particolare l'art. 67, comma 3, del suddetto regolamento;
Vista la delibera del 10 settembre 1999 con la quale il consiglio
direttivo della Scuola ha approvato la modifica al comma 3, dell'art.
67 del regolamento sopracitato;
Atteso che il testo della modifica al regolamento per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' generale e' stato
sottoposto al controllo di legittimita' e di merito del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, come da nota di
trasmissione numero prot. 8686 in data 24 settembre 1999;
Atteso altresi' che, ai sensi del citato articolo, il Ministro
esercita, entro il termine perentorio di sessanta giorni, il
controllo di legittimita' e di merito, decorsi i quali, senza che il
Ministro si sia pronunciato, la modifica puo' essere emanata con
decreto del direttore;
Accertato che termini di cui sopra sono decorsi senza che vi sia
stata la pronuncia del Ministro e che, pertanto, la modifica al
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
generale deve intendersi approvata dallo stesso;
Decreta:
E' emanata la seguente modifica al regolamento denominato
"Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
generale della Scuola normale superiore".
Essa e' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale della
Scuola.
Art. 67.
Contratti per prestazioni d'opera e a tempo determinato
(Omissis).
3. Secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui al comma 1
ed esclusivamente per le esigenze alle attivita' di ricerca, e'
possibile stipulare con personale di alta qualificazione scientifica
o professionale, anche di cittadinanza straniera, appositi contratti
di collaborazione scientifica; il contratto non puo' avere durata
superiore all'anno ed e' rinnovabile. Il compenso, computato su base
mensile, non puo' in ogni caso superare la retribuzione netta media
spettante al professore ordinario. Sono esclusi dall'applicazione del
presente comma i professori e i ricercatori in servizio presso le
universita' italiane.
Pisa, 2 dicembre 1999
Il direttore: Settis