in vigore dal: 21-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Trapianto parziale di fegato
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 5 del codice civile e'
ammesso disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine
esclusivo del trapianto tra persone viventi.
2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 26 giugno 1967, n. 458.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 del codice civile, e' il seguente:
"Art. 5 (Atti di disposizione del proprio corpo). -
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente della
integrita' fisica, o quando siano altrimenti contrari
alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume".
- La legge 26 giugno 1967, n. 458, reca: "Trapianto
del rene tra persone viventi".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4308):
Presentato dall'on. Baiamonte il 5 novembre 1997.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 25 novembre 1997 con pareri delle commissioni
I e II.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
12, 13, 19, 28 maggio; 9, 10 giugno 1998; 14, 21 e 22
luglio 1999.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 29 settembre 1999.
Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, il 5
ottobre 1999 e approvato il 6 ottobre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4259):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
deliberante, il 14 ottobre 1999 con pareri delle
commissioni 1 e 2 .
Esaminato dalla 12 commissione il 20 ottobre; 11 e 23
novembre 1999 e approvato il 25 novembre 1999.