Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20-12-1999

DECRETO 16 dicembre 1999
Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il libro III, titoli I, capo VI, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro III del
codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989,
n. 256, e successive modificazioni;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante:
"Trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni
in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero",
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la deliberazione 18 dicembre 1997 del comitato interministeriale per
la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante
"Riordino della cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che
stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei buoni postali
fruttiferi sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del
direttore generale della cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;
Visto il decreto 26 febbraio 1999 del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro
delle comunicazioni recante: "Istituzione di nuove serie di buoni
postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 1
marzo 1999;
Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il
direttore generale del Tesoro recante: "Modificazione alle
caratteristiche dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto 8 ottobre 1998 del segretario generale del
Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale
del Tesoro recante: "Caratteristiche tecniche dei buoni postali
fruttiferi in euro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del
14 ottobre 1998;
Visto il decreto 21 dicembre 1998 del segretario generale del
Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale
del Tesoro recante: "Modificazioni alla caratteristiche tecniche dei
nuovi buoni postali fruttiferi in euro", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;
Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che
stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per
cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non
espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate
dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dal suo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1 giugno 1989, n. 256;
Ritenuto necessario adeguare la remunerazione del risparmio postale
provvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuove
emissioni dei buoni postali fruttiferi;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' istituita una nuova
serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "X",
i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella
allegata al presente decreto;

Art. 2.
I buoni della nuova serie ordinaria "X" sono emessi in euro nei
tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad
esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da
50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.

Art. 3.
Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria
contraddistinta con la lettera "X", i buoni delle precedenti serie
ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' istituita una nuova
serie di buoni postali fruttiferi "a termine" contraddistinta con le
lettere "CC", i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato.
I buoni della nuova serie speciale "CC" hanno la durata di sei o
dieci anni e, alla scadenza, verra' riconosciuto unitamente al
capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 25 per cento o al
50 per cento del capitale sottoscritto.
Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al
precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le
misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali
fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "X",
diminuiti di 50 centesimi.

Art. 5.
I buoni della nuova serie speciale "CC" sono emessi in euro nei
tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre,
fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli
da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e
50.000.000.

Art. 6.
Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica
in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data
dell'emissione.", riportata nel versodi buoni postali fruttiferi
della serie speciale "a termine" e prevista dall'allegato B del
provvedimento 15 aprile 1997 del segretario generale del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore
generale del Tesoro recante: "Modificazione alle caratteristiche
tecniche dei buoi postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997.

Art. 7.
Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale "CC", i
buoni delle precedenti serie speciali "a termine" emessi a decorrere
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 1999
Il Ministro: Amato

 

                                                                 ALLEGATO
    TABELLADEI SAGGI  DI INTERESSE  DEI BUONI POSTALI  FRUTTIFERI DELLA
      SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA "X"
                                     Saggi di
                                  interesse lordo
      1 anno                        3,25%
      2 anno                        3,25%
      3 anno                        3,25%
      4 anno                        3,25%
      5 anno                        3,25%
      6 anno                        4,00%
      7 anno                        4,00%
      8 anno                        4,00%
      9 anno                        4,00%
     10 anno                        4,00%
     11 anno                        4,75%
     12 anno                        4,75%
     13 anno                        4,75%
     14 anno                        4,75%
     15 anno                        4,75%
     16 anno                        5,75%
     17 anno                        5,75%
     18 anno                        5,75%
     19 anno                        5,75%
     20 anno                        5,75%
    _________________________________________________________________
     La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annual-
     mente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
    _________________________________________________________________
                        dal 21 anno 0,50%
    _________________________________________________________________
     Dal 21  anno e fino al  compimento del 30 anno  solare suc-
     cessivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto
     un  interesse semplice.
    _________________________________________________________________