Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20-12-1999
(Supplemento Ordinario n. 223)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1999
Graduatorie regionali concernenti le iniziative ammissibili del settore turistico-alberghiero relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, 6 bando di attuazione (settore turistico-alberghiero).

IL DIRETTORE GENERALE PER
IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 22 ottobre1992, n.415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 con il quale sono state fissate le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92;

Visto il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 319 del 31 luglio 1997 che ha modificato ed integrato il richiamato D.M. n. 527/95 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto, in particolare, l'art. 6 comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, , del Commercio e dell'Artigianato la competenza di fornire, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le graduatorie regionali delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;

Visto l'art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende le agevolazioni della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto ministeriale del 20 luglio 1998 con il quale, in relazione alle predette imprese del settore turistico-alberghiero, sono state emanate le direttive che hanno fissato, in particolare, le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la fondazione di specifiche graduatorie;

Viste le circolari del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 1039080 del 19 marzo 1999, n. 1039420 del 22 aprile 1999,.n. 1039483 del 5 maggio 1999 e n. 1039556 del 20 maggio 1999;

Visti i decreti ministeriali del 19 marzo, 22 aprile e 11 maggio del 1999, con i quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 6-bis del D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, le indicazioni regionali in merito alle ulteriori attività ammissibili ed alle priorità ai fini dell'indicatore regionale, di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, concernente i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse per le agevolazioni, che prevede un primo riparto, pari al 50% delle risorse stesse, in base agli indicatori socio-economici indicati dalla medesima delibera ed un secondo, pari alla quota residua delle risorse, in proporzione alle agevolazioni richieste non soddisfatte con il primo riparto;

Vista la delibera del CIPE del 9 luglio 1998 che ha in parte modificato ed integrato i criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse di cui alla citata delibera del CIPE del 18 dicembre 1997, attribuendo il 85% delle risorse finanziarie della legge n. 488/92 medesima all'aggregato territoriale dell'obiettivo 1 ed il 15% a quello delle restanti aree agevolabili;

Considerato che la predetta delibera del CIPE, del 9 luglio 1998 autorizza, tra l'altro, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

Vista la delibera del CIPE del 22 gennaio 1999 che, al punto 2, ai fini del riparto delle risorse tra le regioni per la formazioni delle graduatone a partire dal secondo bando dell'anno 1998 della legge n. 488/1992, ha richiamato, modificandoli parzialmente, i criteri fissati dalla delibera del CIPE del 9 luglio 1998;

Considerato che la detta delibera del CIPE del 22 gennaio 1999, a fronte di un'assegnazione complessiva di 3.500 miliardi a favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha autorizzato il Ministero medesimo ad utilizzare, per la copertura finanziaria delle domande relative al secondo bando dell'anno 1998 della legge n. 488/1992, una quota di lire 3.000 miliardi, riservando, pertanto, l'ulteriore quota di 500 miliardi per il primo bando utile successivo;

Visto l'art. 54, comma 1, lettera b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che destina l'importo di 150 miliardi di lire per le agevolazioni di cui al richiamato art. 9, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che estende l'applicazione della legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Considerato che all'atto del presente decreto di fondazione delle graduatorie sono accertate economie di spesa, da utilizzare, ai sensi della citata delibera CIPE del 9 luglio 1998, per le graduatorie medesime, pari a 350 miliardi di lire

Considerato, pertanto, che sono complessivamente disponibili per la formazione delle graduatorie di cui al presente decreto 1.000 miliardi di lire;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, a un miliardo di lire;

Visto il decreto ministeriale del 19 marzo che ha disposto l'attribuzione delle risorse finanziarie del 1999 per la concessione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 in favore delle iniziative del settore turistico-alberghiero attraverso un unico bando ed ha fissato i relativi termini per la presentazione delle domande;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 274, concernente disposizioni in materia di attività produttive, che, all'art. 3, dispone che gli oneri per l'attività ispettiva sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni a carico del Fondo di cui all'art.14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono imputati alle disponibilità finanziarie per la concessione dei benefici alle imprese cui detta attività si riferisce

Considerato che, con il decreto ministeriale del 19 febbraio1999 di formazione delle graduatorie relative al quarto bando della legge n. 488/1992 è stata imputata a tale titolo una somma pari a 2 miliardi lire, tenuto conto dell'attività ispettiva stimata per il triennio 1999-2001, e che, pertanto, non si ritiene di dover procedere ad un'ulteriore imputazione per il medesimo titolo a valere sulle richiamate risorse disponibili per il bando in argomento;

Visti gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che ai fini del citato secondo riparto -così come previsto al punto 1, lettera B.2 della delibera CIPE del 18 dicembre 1997 ed al punto 1.1.1 della delibera CIPE del 9 luglio 1998, come modificato dal punto 2 della delibera CIPE del 22 gennaio 1999 - delle richiamate risorse rinvenienti dalle assegnazioni del CIPE, ivi compresi i residui ex L. 64/86, tra tutte le regioni, risultano i seguenti fabbisogni relativi a tutte le iniziative istruite con esito positivo, comprensivi degli oneri accessori relativi al compenso spettante alle banche concessionarie ed agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimento (in miliardi di lire):

Piemonte 11,78 Friuli Venezia Giulia 37,73 Marche 6,65 Puglia 485,61
Valle d'Aosta

-

Liguria 28,27 Lazio 7,79 Basilicata 58,92
Lombardia 0,46 Emilia Romagna 3,78 Abruzzo 57,47 Calabria 383,68
Trentino Alto Adige 1,45 Toscana 50,73 Molise 31,56 Sicilia 753,94
Veneto 33,01 Umbria 35,37 Campania 405,33 Sardegna 302,08

Considerato che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il sesto bando della legge n. 488/1992 relativo alle domande del settore turistico-alberghiero, le seguenti risorse finanziarie (in miliardi di lire):

Piemonte 11,78 Friuli Venezia Giulia 15,72 Marche 3,88 Puglia 157,91
Valle d'Aosta

-

Liguria 16,44 Lazio 7,79 Basilicata 21,12
Lombardia 0,46 Emilia Romagna 2,32 Abruzzo 25,24 Calabria 122,27
Trentino Alto Adige 0,94 Toscana 25,67 Molise 11,08 Sicilia 251,42
Veneto 16,00 Umbria 15,76 Campania 200,79 Sardegna 92,42

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego:

Decreta

Art. 1

1. Le graduatorie regionali delle iniziative di cui in premessa per il sesto bando (settore turistico- alberghiero), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/20 al presente decreto.

2. AI fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse è inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

Art.2

1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge a 488/92 vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art.l, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del decreto medesimo

2. La prima delle quote nelle quali si articola l'agevolazione concessa con i decreti di cui al comma 1 viene resa disponibile il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto.

3. Le iniziative non indicate nelle graduatorie di cui all'art. 1 sono escluse dalle agevolazioni di cui alla citata legge a 488/92.

Art. 3

1. Per le iniziative che occupano, a causa della insufficienza delle disponibilità finanziarie, una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni e per quelle di cui all'art. 2, comma 3, con successivi provvedimenti, sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni. Dalla data della comunicazione decorrerà il termine di legge per l'impugnazione del provvedimento di esclusione.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore generale: SAPPINO

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