Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22-12-1999

DECRETO 15 dicembre 1999
Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunita' montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 55, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modifiche ed integrazioni che, per province e comuni,
fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione dei bilanci di
previsione per l'anno successivo e che lo stesso termine puo' essere
differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale
alle province, ai comuni, alle unioni di comuni ed alle comunita'
montane si applica la disciplina di cui al citato art. 55, comma 2,
della legge n. 142 del 1990;
Considerato che le province, i comuni, le unioni di comuni e le
comunita' montane non dispongono di dati certi nella predisposizione
dei bilanci di previsione per l'anno 2000 sui seguenti aspetti:
sui trasferimenti erariali, in quanto la legge finanziaria per
l'anno 2000, che disciplina tale aspetto, e' ancora in corso di
approvazione;
per le province, sui proventi dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione
e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico;
per le province ed i comuni, sull'entita' dei proventi derivanti
dall'addizionale provinciale e comunale sul consumo dell'energia
elettrica prevista dall'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio
1999, n. 133;
per i comuni, sui proventi dell'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
per le province e i comuni, quanto alle spese per il personale ATA
da trasferire nei ruoli del personale statale rilevanti ai fini della
corrispondente decurtazione dei trasferimenti erariali;
per i comuni, sull'applicazione della tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani prevista dal decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di cui si attende il rinvio da parte della legge
finanziaria per l'anno 2000 in quanto genera notevoli difficolta' in
fase di esecuzione;
per le unioni di comuni, sulla determinazione dei contributi in
quanto si e' in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale
di cui all'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2000;
Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali;
Decreta:
Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno
2000 di province, comuni, unioni di comuni e comunita' montane e'
differito al 29 febbraio 2000.
Roma, 15 dicembre 1999
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato