IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 12 luglio 1999, n. 231, recante: "Disposizioni in
materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure
cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da
grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente
grave;
Visto, in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto
del Ministro della sanita' da adottare di concerto con il Ministro
della giustizia, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave
deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per il loro accertamento;
Vista la circolare 29 aprile 1994, n. 9, riguardante la revisione
della definizione di caso di AIDS ai fini della sorveglianza
epidemiologica;
Sentita la riguardo la commissione nazionale per la lotta contro
l'AIDS e le altre malattie infettive nella riunione del 21 luglio
1999;
Decreta:
Art. 1.
Definizione di caso di AIDS
1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di
cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni
indicate nella circolare del Ministero della sanita' 29 aprile 1994,
n. 9, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1994.
Art. 2.
Grave deficienza immunitaria
1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art.
1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di
identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui
all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo
dei seguenti parametri:
a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 100/mmc, come
valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza
di quindici giorni l'uno dall'altro;
b) indice di Karnofsky pari al valore di 50.
Art. 3.
Certificazioni
1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all'art. 1 o
l'accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all'art. 2,
ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non
risultino effettuate da unita' operative di malattie infettive,
ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra
quelle individuate dalle regioni per l'assistenza agli ammalati di
AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una
delle suddette unita' o strutture agli effetti di quanto previsto
dalla legge 12 luglio 1999, n. 231.
Roma, 21 ottobre 1999
Il Ministro della sanita'
Bindi
Il Ministro della giustizia
Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 146