IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di
direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il
riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse
dei cavalli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, occorre disciplinare,
d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, la
gestione da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine
(U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), del
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998,
l'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi
derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la
gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi
all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle
immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;
Decreta:
Art. 1.
1. Le riprese televisive delle corse sono effettuate secondo
standard tecnici stabiliti dall'U.N.I.R.E.
2. Il segnale televisivo originato dalle riprese di cui al comma 1
e' trasferito, all'esterno degli ippodromi, alla gestione esclusiva
dell'U.N.I.R.E., ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
Art. 2.
1. L'U.N.I.R.E. remunera, su base di specifiche convenzioni,
l'attivita' di espletamento del servizio di ripresa televisiva delle
corse e di utilizzo delle relative immagini.
Art. 3.
1. L'U.N.I.R.E. esercita la gestione del segnale televisivo di cui
all'art. 1, secondo le seguenti modalita':
a) trasferimento in tecnologia analogica e numerica del segnale
televisivo, originato da riprese all'interno degli ippodromi, in
ponteradio, terrestre o via satellite, o via cavo fino ad una regia
centrale;
b) organizzazione di una regia centrale in sede nazionale, presso
cui confluiscono le immagini provenienti da diversi ippodromi ovvero
da ippodromi esteri;
c) distribuzione delle immagini via satellite dalla regia centrale,
anche in forma codificata, ai locali nei quali avviene l'accettazione
delle scommesse e al di fuori dei predetti locali.
2. La regia centrale di cui al comma 1, lettera b), e' organizzata
sotto la responsabilita' diretta dell'U.N.I.R.E., che a tal fine
istituisce un comitato di redazione e nomina un direttore
responsabile ai fini della gestione e della distribuzione ai diversi
utilizzatori delle immagini delle corse.
3. L'U.N.I.R.E. acquisisce, in caso di gestione diretta, dal
Ministero delle comunicazioni e dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni le concessioni o le autorizzazioni necessarie per
l'espletamento del servizio di trasmissione di cui al comma 1. Il
rilascio di concessione di ponti radio terrestri non puo', comunque,
dar luogo ad utilizzazione per conto terzi dei relativi collegamenti.
Art. 4.
1. Il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse e'
distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne
faccia richiesta. Nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le
concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni
economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite
dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze
d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 dicembre 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
De Castro