Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5-1-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 ottobre 1998.
Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle
regioni, in materia di mercato del lavoro.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e
agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante
conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto
legislativo che prevede, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, l'adozione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, di
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di
individuare, in via generale, i beni e le risorse finanziarie, umane
e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti
ancora in corso, nonche' le modalita' e le procedure di
trasferimento;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui
all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997 nella seduta del 30
settembre 1998;
Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta
del 30 luglio 1998;
Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il
Ministro della funzione pubblica e per gli affari regionali e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1.
Trasferimento del personale
1. Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai
ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
servizio alla data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e
provinciali del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro
e della massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche'
in servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il
collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi
decentrate, pari a 6.176 unita', e' ripartito tra le regioni, ai
sensi e per glieffetti dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle variazioni
intervenute a seguito delle cessazioni dal servizio, fermo restando
quanto previsto dall'art. 8, comma 2, e nell'ambito delle funzioni e
dei compiti conferiti e delle qualifiche o aree di appartenenza.
2. Il personale da assumere presso gli uffici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1, in esito al
concorso per assistenti sociali bandito nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale - del 7 settembre 1990, n. 71, e quello comandato dal
Ministero dei beni culturali, previa intesa tra le amministrazioni
interessate, ha facolta' di presentare domanda per il trasferimento
alle regioni, nell'ambito della percentuale di cui al citato comma 1.
3. La percentuale di trasferimento di cui al comma 1 puo' variare,
nella misura non superiore al 5 per cento, anche operando
compensazioni territoriali.
Art. 2.
Permanenza nei ruoli del Ministero
1. Il restante 30 per cento del personale appartenente ai ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio alla
data del 30 giugno 1997 presso le direzioni regionali e provinciali
del lavoro (ex uffici regionali e provinciali del lavoro e della
massima occupazione) - settore politiche del lavoro, nonche' in
servizio presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il
collocamento in agricoltura e presso l'ufficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo - sede di Roma e sedi
decentrate, pari a 2.642 unita', permane nei ruoli del Ministero in
relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato e alle
qualifiche o aree di appartenenza.
2. Al predetto contingente si accede su domanda dei soggetti
interessati da presentare entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
3. La percentuale di cui al comma 1 puo' variare, nella misura non
superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.
Art. 3.
Graduatoria regionale
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nei trenta
giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui all'art. 2 del presente decreto, qualora le richieste
risultino superiori o inferiori al contingente come determinato ai
sensi del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di parita' e
pari opportunita' uomodonna, non discriminazione e tutela dei diritti
delle persone handicappate, predispone una graduatoria regionale
sulla base dei criteri di priorita', rilevabili anche d'ufficio, di
cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto del quale costituiscono
parte integrante e sostanziale e che recepiscono i criteri per la
formazione delle graduatorie fissati dagli accordi tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali
nazionali, stipulati il 12 febbraio 1998 per il personale inquadrato
in livelli e il 19 maggio 1998 per il personale dell'area
dirigenziale. A quest'ultimo si applicano i medesimi criteri
professionali individuati per il personale inquadrato in livelli, di
cui ai citati allegati, con esclusione dei punti 1 e 2, in quanto non
compatibili.
Art. 4.
M o b i l i t a'
1. Il personale che, a seguito della ripartizione di cui all'art.
1, risulti in eccedenza rispetto ai fabbisogni degli enti
destinatari, e' mantenuto in servizio prioritariamente nei ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con
gli enti interessati, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Il personale trasferito ai sensi dell'art. 1 che, entro tre anni
dalla data del trasferimento, risulti in eccedenza rispetto ai
fabbisogni degli enti destinatari, previa intesa con gli enti
interessati, puo' chiedere di essere riammesso in servizio
prioritariamente nei ruoli del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ove sussistano carenze di organico relative alle
qualifiche o aree cui appartiene il personale interessato.
Art. 5.
Agenzie per l'impiego
1. Il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego,
assunto con contratto di diritto privato, pari a 484 unita' alla data
del 30 giugno 1997, e' interamente trasferito alle regioni, fino alla
scadenza del relativo contratto di lavoro. Detto personale e' cosi'
suddiviso:
Veneto, 28;
Lombardia, 44;
Piemonte, 35;
Liguria, 36;
Emilia-Romagna, 35;
Toscana, 35;
Lazio, 43;
Umbria, 23;
Marche, 28;
Abruzzo, 26;
Molise, 18;
Basilicata, 26;
Campania, 43;
Puglia, 28;
Calabria, 36.
Art. 6.
Tabella di equiparazione
1. La tabella di equiparazione tra il personale statale da
trasferire e quello in servizio presso le regioni ed enti locali e'
la seguente:
COMPARTO STATO COMPARTO ENTI LOCALI
- -
dirigente dirigente
ruolo esaurimento, IX - VIII VIII
VII VII
VI VI
qualifica V V
e livelli IV IV
III III
II II
2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni
modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai
contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con
decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
Art. 7.
Inserimento nei ruoli
1. Ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'applicazione
delle dinamiche retributive del comparto in cui e' collocato il
personale trasferito, al personale stesso e' garantito il trattamento
economico fisso e continuativo in godimento (stipendio, indennita'
integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianita' e
indennita' di amministrazione).
2. Le voci retributive di cui al comma 1, o altre similari,
previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale delle regioniautonomie locali vigente al momento del
trasferimento, sono corrisposte per gli importi eventualmente
superiori a quelli gia' goduti.
3. Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire sono
determinate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 8, con riferimento alle singole posizioni retributive
maturate all'atto del trasferimento. Si tiene conto, a tal fine,
anche degli oneri correlati al trattamento economico accessorio, per
il personale non dirigenziale, e alla retribuzione di posizione e di
risultato, per i dirigenti, nel rispetto del rapporto percentuale con
le corrispondenti voci del trattamento fisso e continuativo vigente
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 8.
Individuazione delle risorse strumentali e finanziarie
1. Tenuto conto delle effettive unita' di personale trasferito, ivi
compreso quello indicato nell'art. 5, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con i decreti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 469 del 1997, individua le risorse strumentali, i
contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi
informativi lavoro di cui all'art. 10 dei presente decreto, nonche'
le risorse finanziarie relative all'espletamento delle funzioni e
compiti conferiti; determina i criteri di riparto delle risorse
finanziarie e il conseguente trasferimento sulla base di quanto
stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 469 del
1997 e dispone inoltre il trasferimento del personale e delle
relative risorse strumentali alle regioni e direttamente alle
province di appartenenza del personale stesso.
2. Con i decreti di cui al comma 1, tenuto conto delle variazioni
intervenute sui contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente
decreto, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi tra
il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento, il Presidente
del Consiglio dei Ministri individua le risorse finanziarie connesse
alle suddette cessazioni e dispone la loro ripartizione fra Stato e
regioni secondo le medesime percentuali fissate negli articoli 2 e 1.
Art. 9.
Successione nei contratti
1. Ai contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai
sistemi informativi lavoro di cui all'art. 10, subentrano le regioni,
previo consenso delle parti contraenti, fino alla scadenza dei
contratti stessi. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale gli obblighi contrattuali esistenti alla data di
effettivo trasferimento, nonche' il contenzioso in essere alla
predetta data.
Art. 10.
Sistema informativo del lavoro
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 469 del 1997, le risorse hardware,
software e le infrastrutture di rete in dotazione alle agenzie per
l'impiego, alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il
collocamento in agricoltura sono trasferite alle regioni. Sono
portati a compimento i corsi di formazione all'utilizzo dei prodotti
di automazione di ufficio in atto alla data del trasferimento anche
nei confronti del personale trasferito.
2. Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua
proprieta' o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo
lavoro, alle regioni viene concesso il diritto di utilizzazione dello
stesso. Le attivita' di manutenzione adeguativa, migliorativa ed
evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio
bilancio, secondo le direttive dell'organo tecnico di cui all'art.
11, comma 8, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997. Le
regioni e gli enti locali possono provvedere autonomamente allo
sviluppo di parti del sistema, nel quadro degli indirizzi generali
definiti dal citato organo tecnico.
3. In attesa della realizzazione della rete unitaria della pubblica
amministrazione, il sistema informativo lavoro si avvale dei servizi
della rete integrata INPS/INAIL/Ministero delle finanze, restando a
carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i costi
relativi ai canoni di abbonamento e di accesso dei nodi alla rete
suddetta. Sono a carico delle regioni tutti gli oneri dovuti per
circuiti di collegamento ai nodi della rete delle strutture e degli
uffici periferici.
4. A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e
delle infrastrutture di rete, sono attribuite alle regioni le
attivita' di manutenzione e di conduzione degli impianti, secondo
quanto previsto dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 469
del 1997.
Art. 11.
Disposizioni transitorie
1. Con i decreti di cui all'art. 8 del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri determina la decorrenza
dell'esercizio, da parte delle regioni, delle funzioni conferite ai
sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997.
2. Con separato provvedimento, sono ridefinite le dotazioni
organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Roma, 9 ottobre 1998
Il Presidente: Prodi
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 141
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Allegato 1
CRITERI DI PRIORITA'
1. Partecipazione, con esito positivo,
ai corsi per ispettori del lavoro .................. Punti 15
2. Partecipazione, con esito positivo, ai corsi
per addetti ai nuclei speciali di vigilanza ....... " 15
3. Attivita' nell'ambito del settore della
cooperazione, nell'ultimo quinquennio,
fino al 30 giugno 1997 ............................. " 15
4. Attivita' nell'ambito delle vertenze
individuali e plurime, nell'ultimo quinquennio,
fino al 30 giugno 1997 ............................. " 15
5. Attivita' nel SIL (Sistema informativo lavoro)
da almeno cinque mesi (anche se non in possesso
dello specifico profilo) e presso i CED ............ " 15
6. Svolgimento effettivo di ispezioni alle societa'
cooperative, nell'ultimo quinquennio,
fino al 30 giugno 1997 ............................. " 15
7. Maggiore anzianita' di servizio ................. (*)
8. Maggiore incidenza dei carichi di famiglia ...... (*)
9. Eta' anagrafica ................................. (*)
10. Personale che ha inoltrato domanda di trasferimento
in altre regioni ................................... " 3
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(*) I relativi punteggi sono riportati nell'allegato 2.
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Allegato 2
SISTEMA DI PUNTEGGI RELATIVO AI CRITERI
DI CUI AI PUNTI 7), 8) E 9) DELL'ALLEGATO 1
Punteggio
-
Criterio della maggiore anzianita'
di servizio:
Dipendente con anzianita' di servizio
superiore o uguale a venti anni......... 3
Dipendente con anzianita' di servizio
inferiore a venti anni ivi considerato
il periodo non di ruolo................. 3 meno il risultato
della moltiplicazione di
0,15 per la differenza
tra 20 e il numero degli
anni di anzianita' di
servizio
Criterio della maggiore incidenza
dei carichi di famiglia:
Dipendente con cinque persone e piu'
a carico ai fini fiscali................. 4
Dipendente con quattro persone a
carico ai fini fiscali................... 3
Dipendente con tre persone a
carico ai fini fiscali.................. 2,5
Dipendente con due persone a
carico ai fini fiscali.................. 2
Dipendente con una persona a
carico ai fini fiscali.................. 1,5
Dipendente con nessuna persona a
carico ai fini fiscali.................. 0
Criterio dell'eta' anagrafica:
Dipendente con eta' inferiore a
venticinque anni........................ 3
Dipendente con eta' superiore
o uguale a venticinque anni e
inferiore o uguale a
trentacinque anni....................... 1 piu' il risultato
della moltiplicazione di
0,1 per la differenza tra
l'eta' del dipendente e
l'eta' di venticinque anni
Dipendente con eta' superiore ai
trentaciunque anni einferiore ai
cinquanta anni......................... 3
Dipendente con eta' superiore o
uguale ai cinquanta anni e
inferiore o uguale ai
sessanta anni........................... 2 meno il risultato
della moltiplicazione di
0,1 per la differenza tra
l'eta'di sessanta anni
e l'eta' del dipendente
Dipendente con eta' superiore
ai sessanta anni....................... 3