Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5-1-1999
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 20 ottobre 1998.
Individuazione delle patologie assoggettate a specifiche modalita'
prescrittive delle prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e
riabilitazione.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 35 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede
che per le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse
nel decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, e successive
modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, che recano
l'indicazione del ciclo, ciascuna ricetta puo' contenere fino a tre
cicli fatte salve le specifiche patologie individuate con decreto del
Ministro della sanita';
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 25 novembre
1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, come sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sez. I, nella
seduta del 19 febbraio 1998;
Udito il parere delle competenti commissioni affari sociali della
Camera e igiene e sanita' del Senato;
Considerato che le commissioni parlamentari auspicano una verifica
delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel
decreto ministeriale 22 luglio 1996 e una piu' completa definizione
delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni in sede di emanazione
dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Considerato che l'accoglimento integrale dei pareri delle
commissioni, in mancanza della verifica delle prestazioni di medicina
fisica e riabilitazione incluse nel decreto ministeriale 22 luglio
1996 e di una piu' completa definizione delle indicazioni al ricorso
a tali prestazioni in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e
terapeutici, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, comporterebbe uno squilibrio nel ricorso ai diversi
regimi di erogazione delle prestazioni a scapito della qualita'
dell'assistenza fornita ai cittadini e risulterebbe incompatibile con
le finalita' di contenimento della spesa dell'art. 35 della legge n.
449/1997;
Ritenuto di accogliere parzialmente tali pareri in attesa della
verifica delle prestazioni di medicina fisica e riabilitazione
incluse nel decreto ministeriale 22 luglio 1996 e di una piu'
completa definizione delle indicazioni al ricorso a tali prestazioni
in sede di emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, ai
sensi dell'art. 1, comma 28. della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Decreta:
Art. 1.
1. Fino all'emanazione dei percorsi diagnostici e terapeutici di
cui all'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le
prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel decreto
del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 14 settembre 1996, e
successive modificazioni e integrazioni, che recano l'indicazione del
ciclo, sono prescrivibili in numero non superiore a sei cicli per
ciascuna ricetta qualora risultino appropriate per il trattamento
delle seguenti condizioni patologiche:
a) disabilita' conseguenti a patologie neurologiche di origine
traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena, in fase acuta o
immediatamente post acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni
dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di
medicina fisica e riabilitazione;
b) disabilita' temporanee secondarie a patologie traumatiche od
ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del
femore, del rachide e del bacino, in fase acuta, limitatamente ai
primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello
specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;
c) disabilita' correlata agli esiti di ustioni gravi limitatamente
ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello
specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;
d) disabilita' secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia
con linfadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri
endotoracici, in fase postacuta, limitatamente ai primi sessanta
giorni dalla prima prescrizione dello specifico trattamento di
medicina fisica e riabilitativa;
e) disabilita' secondarie a gravi patologie osteoarticolari, in
fase acuta o di riacutizzazione, limitatamente ai primi trenta giorni
dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di
medicina fisica e riabilitativa.
Art. 2.
1. Le regioni e le aziende aziende unita' sanitarie locali
assicurano il rigoroso controllo della corretta applicazione delle
disposizioni del presente decreto ed il monitoraggio dell'andamento
dell'attivita' prescrittiva e della connessa spesa.
2. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero della sanita'
una relazione sui risultati delle suddette attivita'.
Roma, 20 ottobre 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1998
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 107