Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5-1-1999
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.
Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale.
(Deliberazione n. 85/98).
L'AUTORITA'
NELLA seduta del Consiglio del 22 dicembre 1998;
VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla
"Istituzione del mercato interno per i servizi delle
telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di
telecomunicazioni" (Open Network Provision);
VISTA la direttiva 90/388/CE, relativa alla "Concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazioni";
VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la
direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle
telecomunicazioni;
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE
relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
VISTA la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante "Disposizioni per la
riforma del settore delle telecomunicazioni";
VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in
particolare gli artt. 1 e 2;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla "Istituzione
dell'Autorita' per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare
l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l'art. 4;
VISTO il D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, relativo al "Regolamento
di attuazione di direttive comunitarie";
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche nazionali
e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 28/02/97, concernente le tariffe telefoniche
internazionali e successive modificazioni;
VISTO il D.M. 10/03/98, recante "Finanziamento del servizio
universale nel settore delle telecomunicazioni";
VISTA la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante "Linee guida per la
regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
VISTO il D.M. 25/11/97, recante "Suddivisione del territorio
nazionale per il servizio telefonico";
VISTA la propria delibera in data 9 settembre 1998 con la quale
l'Autorita' ha disposto l'avvio della valutazione della proposta di
ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta
all'Autorita' in data 7 agosto 1998;
SENTITE le societa' Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom
Italia Mobile in data 17 novembre 1998;
VISTA la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorita' in
data 07/08/98, 30/08/98, 02/10/98 e 30/10/98;
VISTI gli atti del procedimento;
UDITA la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda
sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le
Garanzie nelle Comunicazioni (Autorita') nella seduta del Consiglio
del 26 novembre 1998;
SENTITA la societa' Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;
UDITA la relazione finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria
Manacorda;
CONSIDERANDO quanto segue:
1. I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.
La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in
un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce
principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi
tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali
al fine della realizzazione di una rete aperta a livello europeo
(ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche
di fornitura della rete aperta devono soddisfare i principi di
obiettivita', trasparenza, garanzia, parita' di accesso e non
discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi, essere
proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parita' dell'accesso
e non discriminazione degli utilizzatori.
Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della
concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione
del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di
telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi
costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare
alla prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia
internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato
esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti,
basate su sostanziali distorsioni, data la forte mutualita' fra i
diversi servizi. Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990,
avrebbero dovuto compensare le differenze esistenti nella
tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione della
liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non e' piu'
possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo
attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni:
l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in
funzione della domanda e della concorrenza alla quale e' esposto. Il
ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un
mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinche' l'operatore
storico non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di
mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei
concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti
le tariffe nei segmenti di mercato in condizioni di limitata
competitivita', cosi' da minacciarne la stessa accessibilita' agli
utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre,
dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni
socio-economici dei consumatori attraverso una nuova considerazione
del concetto di fruibilita' e di accessibilita', alla luce dello
sviluppo dei mercati e finche' non sia la concorrenza a realizzare
un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorita' vigila
sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non
sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai
benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali
inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli
utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di
un mercato aperto alla concorrenza, porta "naturalmente" i prezzi a
scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari
dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la
posizione degli operatori, "vincolati" da tariffe regolate che
possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.
La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati
membri consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di
riequilibrare le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni
del mercato e della necessita' di garantire la possibilita' economica
di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri
permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti
che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza,
l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di
realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il
presente provvedimento e' diretto appunto a perseguire tale
obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in tal senso le
sue tariffe.
La normativa nazionale, e in particolare il DPR 318/97 di recepimento
delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore,
definisce un termine massimo per il completamento del processo di
riequilibrio, stabilendo, all'art. 7, comma 3, che lo squilibrio
risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi
entro il 1 gennaio 1998, puo' essere progressivamente eliminato,
considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione
tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
Allo stato, dalla contabilita' regolatoria di Telecom Italia,
pervenuta all'Autorita' in data 7 agosto 1998 con riferimento ai
conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno
1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria
dell'operatore Telecom Italia.
Le azioni dell'Autorita' sono, di conseguenza, intese a verificare la
consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da
trasmettere alla Commissione europea - per l'attuazione della
progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.
Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo
di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto
previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei
criteri di parita' di accesso e non discriminazione, sia alla luce
delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli
servizi, sia considerando la necessita' di garantire la possibilita'
economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i
cittadini-consumatori.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' puo' ritenere opportuno
adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri
costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi derivanti
da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti
di mercato.
L'opportunita' di introdurre tali strumenti e' prevista all'art. 7,
comma 1, del DPR 318/97 in cui si afferma che le condizioni
economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica
fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
sulla suddetta rete osservano - oltre ai principi di trasparenza,
obiettivita' e orientamento ai costi - anche i criteri di carattere
generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilita'
dalla legge 481/95 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art.
2, comma 2, n. 18 della legge 481/95 individua nello strumento del
"price cap" tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo
l'Autorita' puo' imporre all'operatore dominante, per particolari
servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale
del proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di
parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso
(tasso annuale di produttivita').
L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale e'
finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilita' del servizio
universale e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore
dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento,
laddove persistono vantaggi monopolistici.
La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce
l'allineamento ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti
incentivanti del tipo "price cap" ben poco potrebbe nel limitare il
potere di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei
mercati in cui e' piu' forte il potere monopolistico (accesso e
mercato locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non
preclude, quindi, all'Autorita' il compito di intervenire -
attraverso strumenti di controllo - nella struttura dei prezzi
dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento
al fine di incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da
posizioni di controllo. Cio' in base a quanto stabilito dall'art. 1,
comma 6, let. c) n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge 249/97
laddove si afferma che "l'Autorita' esercita la sorveglianza sui
prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
condizioni di effettiva oncorrenza".
Compito dell'Autorita' e' di affrontare il problema della
regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della
rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede
un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso
l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.
La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal
senso, nell'ambito di una manovra piu' estesa e piu' complessa,
finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel
rispetto dei principi di trasparenza, obiettivita', non
discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al
perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori
sul mercato in relazione alle effettive condizioni concorrenziali;
sia alla riconsiderazione del concetto di "pubblica utilita'" alla
luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente
concorrenziale.
2. Le azioni e il percorso dell'Autorita' in tema di ribilanciamento.
Come previsto dall'art. 4 quater della direttiva 96/19/CE, e in base
a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario
non e' stato realizzato entro il 1 gennaio 1998, gli Stati membri
informano la Commissione della futura eliminazione dei residui
squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di
attuazione.
Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva,
l'Autorita' ha definito un calendario che permetta a Telecom di
riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata il
7 agosto, secondo un piano di ribilanciamento da effettuare in tre
fasi e da concludersi nel luglio 1999.
L'Autorita' ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando
le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato
italiano, nonche' la disciplina relativa alla determinazione del
costo del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art.
3, comma 8, lett. c) del DPR 318/97, ha ritenuto opportuno valutarne
positivamente alcune parti.
Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit
sull'accesso, che sara' sottoposto al controllo da parte di un
soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorita'
ai sensi dell'art. 7, comma 7, del DPR 318/97.
L'Autorita' ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva
eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli
effetti prodotti da tale operazione sulla competitivita'
dell'operatore dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli
alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttivita' da
parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti
sulla competitivita' dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione
della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso,
locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale).
Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente
e dal suo livello di flessibilita' alla luce dell'evoluzione dei
mercati.
Un aspetto importante in tal senso e' la relazione tra struttura
tariffaria di un servizio e modalita' d'uso e applicazione dello
stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche
orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio
verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino
prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.
Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti
da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del
servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del DPR 318/97, a causa
della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal Piano
nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico
del 25/11/97, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree
locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorita'
ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d.
"Tariffa di Prossimita'". Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1,
comma 2, del DM 25/11/97 l'Autorita' intende analizzare la
ridefinizione delle Aree locali e dei loro confini, considerando
l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree locali, la
distribuzione della popolazione, la realta' di altri Paesi europei,
l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilita' del
numero.
L'Autorita' intende, inoltre, effettuare gli interventi di
riequilibrio tariffario considerando - in base a quanto stabilito
all'art. 7, comma 2, del DPR 318/97 - la necessita' di garantire la
fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a
quanto ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva
98/10/CE, l'Autorita' e' tenuta a considerare che il riequilibrio
tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non
orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di "pubblica
utilita'" sottostante allo strumento della mutualizzazione fra
servizi. In tal senso e' necessario prevedere, in attesa
dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva su tutti i mercati,
alcune misure volte a garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone
periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di
introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre,
poiche' il riequilibrio e' una caratteristica essenziale di un
mercato competitivo, per evitare che questo possa al tempo stesso
pregiudicare indebitamente gli utenti e mettere in pericolo
l'accessibilita' dei servizi telefonici, l'Autorita' puo' utilizzare
tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o
meccanismi simili finche' la concorrenza non realizzi un effettivo
controllo dei prezzi.
Inoltre, l'Autorita', al fine di tutelare la fornitura di servizi di
interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano
in misura ridotta o a categorie sociali particolari, puo' definire
condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7,
comma 11, del DPR 318/97.
In merito alla titolarita' della tariffa dei servizi di telefonia
vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la
chiamata e' originata definirne le condizioni economiche di offerta.
In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del DPR 318/97,
l'Autorita' - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalita' e
le scadenze per definire la titolarita' della tariffa relativa alle
chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate
sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore
dello stesso DPR 318/97.
3. Gli obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero
percorso di ribilanciamento
In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria
si pone diversi obiettivi in relazione alle condizioni economiche,
sociali e normative dei mercati di riferimento. In particolare,
analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi
segmenti (considerati in base al loro livello attuale di
concorrenzialita': internazionale, lunga distanza nazionale, locale,
accesso) si possono svolgere le considerazioni qui di seguito
indicati in merito agli obiettivi dell'Autorita'. Tali considerazioni
hanno condizionato la valutazione della proposta di Telecom Italia
con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.
A. Obiettivo di tutela della competitivita' di Telecom Italia e dei
nuovi operatori sul mercato della telefonia internazionale e della
telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di
Telecom Italia
La liberalizzazione porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati
redditizi della telefonia internazionale e della lunga distanza.
Tale processo di entrata e' fortemente condizionato dalla presenza di
uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe
elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e
artificialmente superiori ai livelli di costo di un operatore
efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.
La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom
Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive
tariffe e' finalizzata in primo luogo a tutelare la competitivita'
dell'operatore Telecom Italia.
Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da
ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In
particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:
a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo
che consentano all'operatore dominante di erigere barriere
all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori
efficienti gia' presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi
effettuata dall'Autorita', le riduzioni contenute nella proposta
Telecom con riferimento ai mercati della telefonia internazionale e
nazionale a lunga distanza sono tali da non costituire, in base a
quanto detto, pratiche predatorie;
b) l'operatore dominante non eserciti una pressione "indiretta" sui
prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi
che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso e' necessario
valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input
(in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui
prezzi dei servizi finali. In particolare e' necessario verificare il
rispetto del principio della parita' di trattamento da parte di
Telecom Italia e cioe' l'applicazione alle proprie divisioni
commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei servizi di
interconnessione praticate ai concorrenti, anche in relazione agli
impegni assunti dall'Autorita' in seguito al provvedimento n.
1/CIR/A98 in tema di interconnessione;
c) non si generino entrate inefficienti a causa del mantenimento
degli squilibri.
B. Obiettivo di tutela della concorrenza e di garanzia dei
consumatori sul mercato della telefonia locale e valutazione della
proposta di Telecom Italia
Il mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi
di criticita' a causa di fattori che ostacolano la concorrenza
effettiva: scarsa sostituibilita' tecnologica, limitata correlazione
delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non
correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo),
presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di
altri Paesi europei.
Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello
squilibrio (tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti
decisioni di ribilanciamento da parte dell'Autorita', una
ridefinizione delle Aree locali di applicazione della tariffa
"urbana" in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata
nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree
a basso traffico, aree ad elevato traffico).
Per tali ragioni, l'Autorita' ritiene opportuno non accogliere la
proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane,
rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia
alla ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della
riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in considerazione
del forte peso della componente della telefonia urbana nella spesa
degli utenti residenziali italiani.
C. Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio
universale nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di
Telecom Italia
Per deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i
costi necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete
telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei
prezzi imposto dall'autorita' pubblica.
L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficolta'
di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza
di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante
derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso la
contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente
dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso
presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la
presenza di un deficit.
In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema
degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento
del canone) dovra' essere affrontato con meccanismi espliciti di
finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con
specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone
residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi,
ecc.). Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti
fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore
dominante. La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia
contiene elementi che confermano tale osservazione.
Alla luce di tali considerazioni, l'Autorita' ha ritenuto opportuno
in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di
Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per
la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorita' ha,
inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di
utenti piu' deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi
di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del DPR 318/97.
DELIBERA
I. Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico
1. L'Autorita' dispone la determinazione dei canoni mensili di
abbonamento al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella
tabella A in allegato, secondo le modalita' ed i termini di cui al
Titolo VIII - Condizioni Generali.
II. Tariffe telefoniche interurbane
1. L'Autorita' dispone la determinazione delle tariffe telefoniche
interurbane come previsto nelle tabelle B e C in allegato, secondo le
modalita' ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni Generali.
2. L'Autorita' dispone inoltre, secondo le modalita' ed i termini di
cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art.13 del D.M.
28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche nazionali" con il seguente: "1.
A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a
disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella
C della delibera dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni
del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente
previsti alla risposta e' inviato al dispositivo di incasso al
termine del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalita' di
tariffazione sincrona posticipata)"
III. Tariffe telefoniche internazionali
1. L'Autorita' dispone la determinazione delle tariffe telefoniche
internazionali come previsto nelle tabelle D e E in allegato, secondo
le modalita' ed i termini di cui al Titolo VIII - Condizioni
Generali.
2. L'Autorita' dispone inoltre, secondo le modalita' ed i termini di
cui al Titolo VIII:
a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art.3 del D.M. 28 febbraio
1997 "Tariffe telefoniche internazionali";
b) la sostituzione del comma 1 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997
"Tariffe telefoniche internazionali" con il seguente: "1. Alle
comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti
commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe applicate per le
comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica
commutata (tabella D della delibera dell'Autorita' per le Garanzie
nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)"
c) la sostituzione del comma 2 dell'art.2 del D.M. 28 febbraio 1997
"Tariffe telefoniche internazionali" con il seguente: "2. Il valore
di ciascun impulso e' fissato pari a Lire 127".
IV. Titolarita' della tariffa per comunicazioni originate da rete
fissa e terminate su reti mobili
1. L'Autorita' dispone l'attribuzione della titolarita' della tariffa
per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili
all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.
2. Laddove tale principio non sia gia' applicato, e con particolare
riferimento a quanto previsto dagli artt.8 e 15 della convenzione
stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e
Telecomunicazioni e la societa' Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli
artt.8 e15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra
il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la societa' Telecom
Italia S.p.A., le modalita' di tariffazione saranno definite da un
successivo provvedimento dell'Autorita'.
V. Utenze Agevolate
1. L'Autorita' dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di
cui all'art.6 del D.M. 28 febbraio 1997 "Tariffe telefoniche
nazionali" ai clienti il cui traffico e' svolto esclusivamente sulla
rete di Telecom Italia.
2. L'Autorita' dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone per
gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad
eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie
monoreddito. Le modalita' relative alla richiesta ed al
riconoscimento del beneficio precitato verranno successivamente
definite dall'Autorita'.
VI. Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici
1. L'Autorita' autorizza Telecom Italia ad effettuare la
sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di
addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da
richiesta pervenuta all'Autorita' il 2 ottobre 1998.
2. L'Autorita' dispone che la societa' Telecom Italia proceda
all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a
tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici)
entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non
discriminazione e secondo le seguenti modalita':
a) obbligo per Telecom Italia di far pervenire all'Autorita', entro
il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle modalita' di
introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al
minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia
tariffaria, che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la
parita' di spesa finale per l'insieme della clientela;
b) obbligo che nella proposta sopra citata siano contenute anche
delle modalita' di tariffazione delle comunicazioni urbane che
favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle
evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;
c) obbligo per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli
elementi e documenti statistici necessari alla verifica da parte
dell'Autorita' dell'effettiva parita' di spesa ed in particolare
delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia
oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale.
Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico
elaborabile.
3. L'Autorita' dispone l'introduzione della "prossimita'", intesa nel
senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare la tariffa
urbana. L'introduzione della prossimita' dovra' essere effettuata
attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad una
riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in modo
da garantire una maggiore uniformita' del numero di clienti
raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione
attuale. Al fine di determinare la nuova modalita' di tariffazione
l'Autorita' istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro che
concludera' la propria attivita' entro il 28 febbraio 1999. Sulla
base dei risultati raggiunti, l'Autorita' determinera' le modalita' e
i termini di introduzione della "prossimita'", da applicare nella
seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.
VII. Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore
dominante
1. L'Autorita', in merito all'evoluzione della regolamentazione dei
prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di
indirizzo:
a) l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della
produttivita' dell'operatore dominante su differenti mercati di
servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi
incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"), differenziati per
categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore del presente provvedimento e con validita' pluriennale;
b) l'analisi dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del
servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo di
individuare misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con
esigenze sociali speciali di cui all'art.8 della Direttiva 98/10/CE
ed all'art.4, comma 3, lettera f) punto 2) del D.M. 10/03/98;
c) la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura
di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che
li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;
d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio
di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia degli effetti di
sostituzione generati dalla telefonia mobile sulla redditivita' del
servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare
riferimento a tale servizio.
VIII. Condizioni generali
1. L'Autorita' delibera:
a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
b) i canoni di abbonamento cosi' come determinati al titolo I del
presente provvedimento si applicano a partire dal 1 marzo 1999; dalla
medesima data la tabella A del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche
nazionali" e' abrogata e sostituita dalla tabella A in allegato al
presente provvedimento;
c) le tariffe interurbane e internazionali cosi' come determinate ai
titoli II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1
febbraio 1999, previa notifica all'Autorita' da parte di Telecom
Italia della data di applicazione; a partire da tale data sono
abrogate le tabelle D e D1 del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche
nazionali" con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da
sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle B e
C in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle A1 e B
del DM 28/02/97 "Tariffe telefoniche internazionali" con riferimento
alle tariffe telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da
telefono pubblico e sostituite con le tabelle D ed E in allegato;
d) la societa' Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva
informazione della clientela relativamente alle disposizioni
tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente
provvedimento, dandone comunicazione all'Autorita';
e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni
contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art.1, commi 29, 30 e 31, della legge 31
luglio 1997, n.249.
Il presente provvedimento e' notificato alla Societa' Telecom Italia
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel
Bollettino Ufficiale dell'Autorita'.
Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR del Lazio ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge n.249 del 31
luglio 1997.
Napoli, 22 dicembre 1998
Il presidente: CHELI
------------
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 85/98
Tabella A
CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO
_____________________________________________________________________
Categoria di
abbonamento Importo Disposizioni particolari
_____________________________________________________________________
Categoria A 26.400 Per i collegamenti alla centrale di
competenza a traffico unidirezionale
entrante, il canone di abbonamento e'
stabilito nella misura pari a L.
18.500
_____________________________________________________________________
Categoria B simplex 16.800 Agli utenti di categoria B a basso
traffico telefonico che aderiscono
alle condizioni previste dall'art. 6
del D.M. 28/2/1997, "Tariffe
telefoniche nazionali", si applicano
i seguenti canoni mensili:
* Categoria B Simplex L. 8.300
* Categoria B Duplex L. 4.450
A tali abbonati si applicano gli
specifici valori dello scatto
previsti nella tabella C del D.M.
28/2/1997, "Tariffe telefoniche
nazionali",
Agli utenti di categoria B titolari
di sola pensione sociale, oltre ad
eventuale reddito di prima
abitazione, appartenenti a famiglie
monoreddito si applicano, previa
richiesta e fatta salva la
possibilita' di aderire a condizioni
di miglior favore, i seguenti canoni
mensili:
* Categoria B Simplex L. 16.300
* Categoria B Duplex L. 12.450
_____________________________________________________________________
Categoria B duplex 12.950
_____________________________________________________________________
Categoria C simplex 16.800
_____________________________________________________________________
Categoria C duplex 15.650
_____________________________________________________________________
------------
Tabella B
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE
EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO
_____________________________________________________________________
Tipo di N. impulsi Ritmo degli impulsi durante la
comunicazioni alla risposta comunicazione nelle diverse fasce
dell'utente orarie (secondi)
chiamato da
abbonato Tariffazione asincrona
_____________________________________________________________________
(1) (2)
_____________________________________________________________________
- fino a 15 km 1 75 150
- oltre 15 e fino
a 30 km 1 40 80
- oltre 30 km 1 26,7 50
_____________________________________________________________________
1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il
sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore
8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni
festivi
_____________________________________________________________________
Tabella C
TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE
DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
_____________________________________________________________________
Tipo di N. impulsi Ritmo degli impulsi durante la
comunicazioni alla risposta comunicazione nelle diverse fasce
dell'utente orarie (secondi)
chiamato da
telefono a Tariffazione sincrona posticipata
disposizione
del pubblico
_____________________________________________________________________
(1) (2)
_____________________________________________________________________
- fino a 30 km 2 40 70
- oltre 30 km 2 20 35
_____________________________________________________________________
1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il
sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato
2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore
8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni
festivi
_____________________________________________________________________
Tabella D
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)
_____________________________________________________________________
Tariffe per il servizio
telefonico(1)
Zona di Relazioni telefoniche tra _______________________________
tass.ne l'Italia e i seguenti Paesi In teleselezione(2) Tramite
(ritmo in secondi) operatore
_______________________________
Intera(3) Ridotta(4) Tariffa
per
minuto(5)
_______________________________
Secondi Secondi Lire
_____________________________________________________________________
- dal distretto di GORIZIA
verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
I-A - dal distretto di TRIESTE 40,00(6) 80,00(6) 2507
verso le reti di
CAPODISTRIA e POSTUMIA
(SLOVENIA);
- dai distretti di COMO,
MENAGGIO e VARESE verso le
reti di LUGANO (SVIZZERA)
_____________________________________________________________________
- dal distretto di SAN REMO
verso il dipartimento delle
Alpi marittime (NIZZA, ST.
SAUVEUR SUR TINEE',
LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES)
(FRANCIA);
- dal distretto di UDINE
verso le reti di NOVA
GORIKA (SLOVENIA);
I-B - dal distretto di AOSTA 22,50(6) 50,00(6) 4357
verso le reti di MARTIGNY
(SVIZZERA);
- dal distretto di CHIAVENNA
e di SONDRIO verso le reti
di ST. MORITZ (SVIZZERA);
- dal distretto di DOMODOSSOLA
verso le reti di BRIGA
(SVIZZERA);
- dal distretto di SAN REMO
verso il PRINCIPATO DI
MONACO
_____________________________________________________________________
- dal distretto di BOLZANO,
BRESSANONE, BRUNICO e MERANO
alle reti del TIROLO
(AUSTRIA);
- dai distretti di TARVISIO e
TOLMEZZO alle reti della
CARINZIA e del TIROLO
orientale (AUSTRIA);
- dai distretti di GORIZIA e
TRIESTE al compartimento di
RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA);
II - dai distretti di GORIZIA e 22,00 30,60 682
TRIESTE verso la SLOVENIA;
- dai distretti di ARONA,
BAVENO, BERGAMO, BRENO,
BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA,
CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA,
LECCO, MENAGGIO, MILANO,
MONZA, NOVARA, SALO', SAN
PELLEGRINO, SEREGNO,
SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE
verso le reti di BELLINZONA,
FAIDO, LOCARNO e LUGANO
(SVIZZERA);
- dai distretti di BOLZANO,
BRESSANONE, BRUNICO e MERANO
verso le reti di COIRA,
DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST.
MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)
_____________________________________________________________________
- dai compartimenti di BOLZANO,
VERONA, VENEZIA e TRIESTE
verso l'AUSTRIA;
- dai compartimenti di BOLZANO,
VERONA, VENEZIA e TRIESTE
verso la CROAZIA;
- dai compartimenti di BOLZANO,
VERONA, VENEZIA verso la
SLOVENIA;
- dai compartimenti di BOLZANO,
MILANO, TORINO e VERONA
verso la SVIZZERA (compreso
Liechtenstein);
III - dai compartimenti di 15,30 20,60 682
CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso le reti dipendenti dai
centri di LIONE e MARSIGLIA
(FRANCIA);
- dai compartimenti di CATANIA
e PALERMO verso MALTA;
- dai compartimenti di CATANIA
e PALERMO verso la TUNISIA;
- dai compartimenti di
CAGLIARI, GENOVA e TORINO
verso il PRINCIPATO DI MONACO
_____________________________________________________________________
- Restante traffico verso
FRANCIA e SVIZZERA (compreso
Liechtenstein)
IV-A - REGNO UNITO, GERMANIA, 14,25 16,25 925
PAESI BASSI, CANADA, STATI
UNITI D'AMERICA (tutti gli
Stati)
_____________________________________________________________________
- Restante traffico verso
AUSTRIA, CROAZIA, MALTA,
Principato di Monaco,
SLOVENIA, TUNISIA
IV-B - ALBANIA, BELGIO, BOSNIA 10,00 13,15 925
ERZEGOVINA, BULGARIA,
CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA,
GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA,
JUGOSLAVIA (Serbia e
Montenegro), LIBIA,
LUSSEMBURGO, MACEDONIA,
NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO
(incluse Azzorre e Madeira),
REP. CECA, REP. SLOVACCA,
ROMANIA, SPAGNA (compreso
Principato di Andorra),
SVEZIA, UNGHERIA
_____________________________________________________________________
- ALGERIA, BIELORUSSIA,
ESTONIA, FAEROER (IS.),
ISLANDA, LETTONIA,
V LITUANIA, MAROCCO, 6,40 8,25 1.330
MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA,
UCRAINA
_____________________________________________________________________
VI - AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA 4,90 5,50 3.247
ZELANDA
_____________________________________________________________________
- ARGENTINA, BRASILE, CINA
REP. POP., COREA DEL SUD,
VII HONG KONG, ISRAELE, 3,85 4,30 3.571
SINGAPORE, TAIWAN,
VENEZUELA
_____________________________________________________________________
- CUBA, EGITTO, FILIPPINE,
INDIA, INDONESIA, MALAYSIA,
VIII MESSICO, SUD AFRICA, 2,90 3,50 3.760
THAILANDIA
_____________________________________________________________________
- ARABIA SAUDITA, ARMENIA,
AZERBAIGIAN, BAHREIN,
BOLIVIA, CILE, COLOMBIA,
COSTARICA, ECUADOR, EL
SALVADOR, EMIRATI ARABI
UNITI, GEORGIA, GIORDANIA,
GROENLANDIA, GUATEMALA,
HONDURAS, IRAN, IRAQ,
IX KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, 2,25 2,90 4.867
KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA,
OMAN, PANAMA, PARAGUAY,
PERU', QATAR, SIRIA,
SOMALIA, TAGIKISTAN,
TURKMENISTAN, URUGUAY,
UZBEKISTAN, YEMEN
_____________________________________________________________________
X - Tutti gli altri Paesi 1,90 2,15 5.029
_____________________________________________________________________
(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28
febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura di
lire 7 al minuto.
(2) La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i
primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e
successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo
(in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al
ritmatore di conteggio (tariffazione asincrona).
(3) Da lunedi' a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
(4) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedi' a
sabato, e l'intera giornata di domenica.
(5) Si applica per un minimo di un minuto. - A) Chiamate in partenza
dall'Italia: per ogni comunicazione si applica una quota fissa
aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale si applica
una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. - B) Chiamate in partenza
dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA: per le comunicazioni
"COLLECT" si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000; per
le comunicazioni "ITALIA IN DIRETTA" si applica una quota fissa
aggiuntiva di lire 6.000.
(6) Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica
un solo scatto alla risposta.
(7) Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si
applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di
Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni non
effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per
quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni
comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale
tariffa, una soprattassa di Lire 3000.
------------
Tabella E
TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a
disposizione del pubblico)
____________________________________________________________________
Zona di | Relazioni telefoniche | Tariffe per il
tass.ne | tra l'Italia e i seguenti | servizio telefonico (1)
| Paesi | in telesezione (2)
| | (ritmo in secondi)
________|________________________________|__________________________
| | |
| | Intera (3) | Ridotta (4)
| | |
| | Secondi | Secondi
________|________________________________|____________|_____________
| | |
|- dal distretto di GORIZIA | |
| verso le reti di NOVA GORIKA | |
| (SLOVENIA); | 40,00 (5) | 70,00 (5)
|- dal distretto di TRIESTE | |
I-A | verso le reti di CAPODISTRIA e | |
| POSTUMIA (SLOVENIA); | |
| - dai distretti di COMO, | |
| MENAGGIO e VARESE verso le | |
| reti di LUGANO (SVIZZERA) | |
________|________________________________|____________|_____________
| - dal distretto di SAN REMO | |
| verso il dipartimento | |
| delle Alpi marittime | |
| (NIZZA, ST. SAUVEUR SRR TINEE, | |
| LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) | |
| (FRANCIA); | |
| - dal distretto di UDINE | |
| verso le reti di NOVA GORIKA | |
| (SLOVENIA); | |
I-B | - dal distretto di AOSTA verso | 20,00 (5) | 35,00 (5)
| le reti di MARTIGNY (SVIZZERA);| |
| - dal distretto di CHIAVENNA | |
| e di SONDRIO verso le reti di | |
| ST. MORITZ (SVIZZERA); | |
| - dal distretto di DOMODOSSOLA | |
| verso le reti di BRIGA | |
| (SVIZZERA); | |
| - dal distretto di SAN REMO | |
| verso il PRINCIPATO DI MONACO | |
________|________________________________|____________|_____________
| - dal distretto di BOLZANO, | |
| BRESSANONE, BRUNICO e MERANO | |
| alle reti del TIROLO (AUSTRIA);| |
| - dai distretti di TARVISIO e | |
| TOLMEZZO alle reti della | |
| CARINZIA e del TIROLO orientale| |
| (AUSTRIA); | |
| - dai distretti di GORIZIA e | |
| TRIESTE al compartimento di | |
II | RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); | 22,00 | 30,60
| - dai distretti di GORIZIA e | |
| TRIESTE verso la SLOVENIA; | |
| - dai distretti di ARONA, | |
| BAVENO, BERGAMO, BRENO, | |
| BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, | |
| CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, | |
| LECCO, MENAGGIO, MILANO, | |
| MONZA, NOVARA, SALO', | |
| SAN PELLEGRINO, SEREGNO, | |
| SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE | |
| verso le reti di BELLINZONA, | |
| FAIDO, LOCARNO e LUGANO | |
| (SVIZZERA); | |
| - dai distretti di BOLZANO, | |
| BRESSANONE, BRUNICO e MERANO | |
| verso le reti di COIRA, DAVOS, | |
| ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e | |
| SCUOL (SVIZZERA) | |
________|________________________________|____________|_____________
| - dai compartimenti di BOLZANO,| |
| VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso| |
| l'AUSTRIA; | |
| - dai compartimenti di BOLZANO,| |
| VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso| |
| la CROAZIA; | |
| - dai compartimenti di BOLZANO,| |
| VERONA, VENEZIA verso la | |
| SLOVENIA; | |
| - dai compartimenti di BOLZANO,| |
| MILANO, TORINO e VERONA verso | |
| la SVIZZERA | |
| (compreso Liechtenstein); | |
III | - dai compartimenti di | 15,30 | 20,60
| CAGLIARI, GENOVA e TORINO | |
| verso le reti dipendenti dai | |
| centri di LIONE e MARSIGLIA | |
| (FRANCIA); | |
| - dai compartimenti di CATANIA | |
| e PALERMO verso MALTA; | |
| - dai compartimenti di CATANIA | |
| e PALERMO verso la TUNISIA; | |
| - dai compartimenti di | |
| CAGLIARI, GENOVA e TORINO | |
| verso il PRINCIPATO DI MONACO | |
________|________________________________|____________|_____________
| - Restante traffico verso | |
| FRANCIA e SVIZZERA (compreso | |
| Liechtenstein) | |
IV-A | - REGNO UNITO, GERMANIA, | 13,10 | 14,50
| PAESI BASSI, CANADA, | |
| STATI UNITI D'AMERICA | |
| (tutti gli Stati) | |
________|________________________________|____________|_____________
| - Restante traffico verso | |
| AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, | |
| Principato di Monaco, | |
| SLOVENIA, TUNISIA - ALBANIA, | |
| BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, | |
| BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, | |
| FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, | |
| IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e | |
IV-B | Montenegro), LIBIA, | 10,00 | 13,15
| LUSSEMBURGO, MACEDONIA, | |
| NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO | |
| (incluse Azzorre e Madeira), | |
| REP. CECA, REP. SLOVACCA, | |
| ROMANIA, SPAGNA (compreso | |
| Principato di Andorra), | |
| SVEZIA, UNGHERIA | |
________|________________________________|____________|_____________
| - ALGERIA, BIELORUSSIA, | |
| ESTONIA, FAEROER (IS.), | |
| ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, | |
V | MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, | 6,40 | 8,25
| TURCHIA, UCRAINA | |
________|________________________________|____________|_____________
| - AUSTRALIA, GIAPPONE, | |
VI | NUOVA ZELANDA | 3,85 | 4,30
________|________________________________|____________|_____________
| - ARGENTINA, BRASILE, CINA REP.| |
| POP., COREA DEL SUD, HONG KONG,| |
VII | ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, | 3,85 | 4,30
| VENEZUELA | |
________|________________________________|____________|_____________
| - CUBA, EGITTO, FILIPPINE, | |
| INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, | |
| MESSICO, SUD AFRICA, | |
VIII | THAILANDIA | 2,90 | 3,50
| | |
________| _______________________________|____________|_____________
| - ARABIA SAUDITA, ARMENIA, | |
| AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, | |
| CILE, COLOMBIA, COSTARICA, | |
| ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI | |
| ARABI UNITI, GEORGIA, | |
| GIORDANIA, GROENLANDIA, | |
IX | GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, | 2,25 | 2,90
| IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN,| |
| KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, | |
| OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU', | |
| QATAR, SIRIA, SOMALIA, | |
| TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, | |
| URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN | |
________|________________________________|____________|_____________
| - Tutti gli altri Paesi | |
X | | 1,90 | 2,15
________|________________________________|____________|_____________
1 Comprendono la soprattassa di cui all'art.1 comma 6 del D.M. 28
febbraio 1997 "Tariffe telefoniche internazionali", nella misura
di lire 7 al minuto.
2 La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta
(ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi
sono inviati al contatore alla fine dello specifico ritmo di
tassazione (tariffazione sincrona posticipata).
3 Da lunedi' a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.
4 Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedi' a sabato,
e l'intera giornata di domenica.
5 Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano
due scatti alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata
per gli impulsi successivi.