Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5-1-1999
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 18 novembre 1998, n. 265/E.
Restituzione del contributo straordinario per l'Europa istituito
dall'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
- Art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Ai centri di servizio delle imposte
dirette e indirette
e, per conoscenza:
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Ai Ministeri
Al segretariato generale
Al Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
Agli uffici centrali del bilancio
dei Ministeri
Ai dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Servizio centrale degli
ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
All'Istituto nazionale di
previdenza dipendenti
amministrazione pubblica
Alla Confederazione generale della
agricoltura italiana
Alla Confederazione nazionale
coltivatori diretti
Alla Confederazione nazionale
italiana dell'artigianato - CNA
All'Associazione nazionale
costruttori edili
All'Associazione bancaria italiana
Alla Confederazione cooperative
italiane
All'Associazione fra le societa'
italiane per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana
dell'industria
Alla Confederazione italiana del
commercio
All'Associazione nazionale fra le
imprese di assicurazione
Premessa.
L'art. 1 del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 1998 ed entrato in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione, prevede la
restituzione del contributo straordinario per l'Europa di cui
all'art. 3, commi da 194 a 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nella misura del 60 per cento di quanto effettivamente trattenuto dal
sostituto d'imposta e/o versato dal contribuente.
A tal fine e' previsto che per i soggetti che intrattengono il
rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo
straordinario per l'Europa, l'importo spettante viene riconosciuto
dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di
conguaglio di fine anno 1998. Per i soggetti diversi da quelli
precedentemente indicati, l'importo del contributo spettante e'
ammesso in diminuzione dalle imposte risultanti dalle dichiarazioni
dei redditi relative al 1998, ovvero per il tramite del nuovo
sostituto d'imposta.
I titolari di partita IVA possono, invece, recuperare il contributo
spettante mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a
decorrere dal mese di gennaio 1999.
Per i contribuenti che non rientrano nei casi sopra descritti e'
previsto che il recupero del contributo spettante venga effettuato in
sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
1998 ovvero, mancandone le condizioni, mediante apposita istanza di
rimborso da inoltrare agli uffici finanziari competenti.
1. Restituzione diretta da parte del sostituto d'imposta che ha
trattenuto il contributo.
I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, in sede
di corresponsione degli emolumenti nei periodi di paga compresi tra
marzo e novembre 1997, hanno trattenuto il contributo straordinario
per l'Europa sui redditi di cui all'art. 46 del Tuir e sui redditi
assimilati di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47 dello stesso
testo unico (redditi di lavoro dipendente, tra cui sono compresi le
pensioni, compensi di soci lavoratori di cooperative di produzione e
lavoro e remunerazioni dei sacerdoti della chiesa cattolica), sono
tenuti a restituire il 60 per cento di detto contributo ai soggetti
cui e' stato trattenuto mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine
anno relative ai redditi 1998.
Lo stesso trattamento deve essere riconosciuto ai lavoratori
dipendenti e pensionati e agli altri soggetti sopra indicati che
hanno cessato un precedente rapporto di lavoro dipendente nel periodo
compreso tra marzo e novembre 1997 e ne hanno intrapreso un altro,
chiedendo al nuovo sostituto il conguaglio progressivo. In tale caso,
il sostituto e' tenuto a restituire il 60 per cento del contributo
anche con riferimento alle rate trattenute dal precedente sostituto
d'imposta.
Si ricorda che le operazioni di conguaglio relative al 1998 devono
essere effettuate entro il 28 febbraio 1999; tale termine, peraltro,
riguarda soltanto gli effetti finanziari del risultato finale delle
predette operazioni, che, invece, devono fare riferimento alle somme
e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre 1998 o a quelli
corrisposti successivamente alla predetta data e fino al 12 gennaio
1999 (se riferiti all'anno 1998) e alle relative ritenute operate,
nonche' agli altri redditi di lavoro dipendente e assimilati (ed
eventuali ritenute) di cui l'interessato, entro il medesimo 12 di
gennaio 1999, chieda eventualmente di tener conto ai fini delle
predette operazioni di conguaglio.
Tanto premesso, nel rinviare alla circolare n. 326/E del 1997 per
ulteriori chiarimenti in merito all'effettuazione delle operazioni di
congualio, si sottolinea che la restituzione dell'ammontare del
contributo straordinario per l'Europa deve essere effettuata secondo
i termini previsti ordinariamente per il suddetto conguaglio e,
quindi, a partire dal mese di dicembre 1998.
Come gia' precisato, la restituzione del 60 per cento di detto
contributo e' operata mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute d'acconto risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine
anno 1998. Pertanto, ove l'ammontare delle ritenute d'acconto
risultanti dalle operazioni di conguaglio del lavoratore o del
pensionato sia insufficiente, la restituzione deve essere effettuata
utilizzando l'intero importo delle ritenute risultanti dalle medesime
operazioni di conguaglio riferite a tutti i lavoratori dipendenti o
pensionati.
Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare
complessivo delle ritenute risultanti dalle operazioni di conguaglio,
il sostituto deve restituire l'importo residuo utilizzando le
ritenute d'acconto operate nei periodi di paga successivi, ivi
comprese quelle riferite a emolumenti soggetti a tassazione separata
(di cui all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del Tuir quali, ad
esempio, arretrati e indennita' di fine rapporto), fino ad
esaurimento dell'importo da restituire.
In tale ipotesi ed in presenza di una pluralita' di aventi diritto,
il sostituto e' tenuto ad effettuare la restituzione con cadenza
corrispondente al periodo di paga sulla base di una percentuale
uguale per tutti gli amministrati, determinata dal rapporto tra
l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo periodo nei
confronti di tutti i dipendenti o pensionati (compresi quelli non
aventi diritto alla restituzione in sede di conguaglio) e l'ammontare
complessivo del contributo da restituire.
La procedura di restituzione sopra descritta avviene in via
automatica da parte del sostituto d'imposta e, pertanto,
l'interessato non e' tenuto a presentare o ad esibire alcuna
documentazione.
Va, inoltre, precisato che il sostituto d'imposta che ha prestato
l'assistenza fiscale nel 1997 e' tenuto a restituire in via
automatica, senza alcuna richiesta da parte dell'interessato, sempre
nell'ambito delle operazioni di conguaglio relative al 1998, il 60
per cento del contributo straordinario per l'Europa anche con
riferimento agli altri redditi, diversi da quelli di lavoro
dipendente ed assimilati, indicati nella dichiarazione dei redditi
modello 730 e che il medesimo sostituto ha trattenuto nelle due rate
dei mesi di giugno e novembre del 1997 o, in caso di incapienza, nei
mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.
Pertanto, in tale ipotesi, l'importo da restituire e' il 60 per
cento del contributo complessivamente trattenuto, al netto di quanto
eventualmente rimborsato per l'assistenza fiscale. Al riguardo si
ricorda che l'importo del contributo straordinario per l'Europa
complessivamente trattenuto, al netto di quanto eventualmente
rimborsato per l'assistenza fiscale, da assumere ai fini del calcolo
del contributo da restituire, e' riportato nel punto 47 del quadro SA
della dichiarazione del sostituto d'imposta modello 770/98 o
Unico/98.
Nel caso in cui il lavoratore o il pensionato nel corso del 1997 ha
avuto due o piu' sostituti d'imposta che hanno trattenuto il
contributo straordinario alla fonte, se l'assistenza e' stata
prestata direttamente da uno dei datori di lavoro (o ente
pensionistico), quest'ultimo deve restituire il 60 per cento del
contributo dallo stesso trattenuto, anche in relazione all'assistenza
fiscale, ma senza tener conto degliimporti trattenuti da altri
sostituti d'imposta. Questi ultimi importi, infatti, devono essere
restituiti, nella misura prestabilita, dagli altri sostituti
d'imposta che li hanno trattenuti e con i quali continua a sussistere
il rapporto.
Analogamente, se l'assistenza e' stata prestata da un Caaf,
l'importo del contributo straordinario trattenuto da altri sostituti
d'imposta, indicato nel modello 730-4/97, deve essere rimborsato
nella misura del 60 per cento dai sostituti che l'hanno trattenuto e
non dal sostituto d'imposta che ha prestato l'assistenza fiscale.
2. Restituzione da parte del sostituto d'imposta su istanza
dell'interessato.
A norma del comma 3 dell'articolo in commento, i contribuenti hanno
altresi' la possibilita' di richiedere ai propri sostituti d'imposta
di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, la restituzione del 60% del contributo
straordinario per l'Europa:
1) che e' stato trattenuto da un precedente sostituto d'imposta con
il quale e' stato interrotto il rapporto di lavoro;
2) che e' stato versato direttamente entro il 15 dicembre 1997 nei
casi in cui l'importo del contributo evidenziato nei modelli 101 e/o
201 relativi al 1996 non ha trovato capienza nelle retribuzioni
corrisposte nei periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 e,
pertanto, non e' stato trattenuto dal sostituto al termine di detto
periodo;
3) che e' stato versato direttamente nel mese di gennaio 1998,
dietro comunicazione del sostituto nei casi di assistenza fiscale,
per incapienza delle retribuzioni o a causa dell'interruzione del
rapporto di lavoro;
4) determinato e versato direttamente nella dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 1996, modello 740/97, con riferimento agli
altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o pensione,
compresi i redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione e
d'impresa.
Nei casi sopra elencati, l'interessato deve presentare al proprio
sostituto d'imposta un'apposita istanza, entro 18 mesi dall'entrata
in vigore del decreto-legge n. 378 del 1998, dalla quale risulti:
l'importo del contributo su cui calcolare il rimborso spettante;
che l'importo di cui al punto precedente non e' stato restituito da
altro sostituto d'imposta;
che l'importo di cui al punto precedente non e' stato chiesto o non
sara' chiesto a rimborso o in compensazione presentando la
dichiarazione dei redditi;
che non e' stata presentata o non sara' presentata istanza di
rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Al riguardo, si precisa che all'istanza medesima non deve essere
allegata alcuna documentazione.
In tutti i casi sopra evidenziati il sostituto d'imposta deve
attivare la procedura di restituzione del contributo entro il secondo
periodo di paga utile successivo a quello in cui ha ricevuto la
suddetta istanza. A tal fine deve diminuire le ritenute relative al
periodo di paga in cui effettua la restituzione, ivi comprese quelle
relative ad emolumenti soggetti a tassazione separata (di cui
all'art. 16, comma 1, lettere a) e b), del TUIR quali, ad esempio,
arretrati e indennita' di fine rapporto) e procedere eventualmente
nei periodi di paga successivi fino a concorrenza dell'importo da
restituire.
3.Restituzione del contributo straordinario per l'Europa per i
contribuenti titolari di partita IVA.
Per i contribuenti titolari di partita IVA, il recupero del
contributo deve essere effettuato operando la compensazione di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i
versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999, alle
condizioni e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 24, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
Tale modalita' di recupero del contributo si rende applicabile
anche se i suddetti contribuenti non erano titolari di partita IVA
nel periodo d'imposta in cui hanno pagato il contributo stesso.
4.Restituzione del contributo straordinario per l'Europa in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi.
I contribuenti diversi da quelli indicati nei paragrafi precedenti,
non titolari di partita IVA, che hanno versato l'intero importo del
contributo dovuto in sede di presentazione della dichiarazione dei
redditi modello 740/97 (in quanto, ad esempio, possessori di redditi
derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa),
recupereranno il 60 per cento dell'importo versato mediante la
diminuzione delle imposte risultanti dal modello Unico 99, ossia
dalle imposte dovute a saldo per il 1998 (pertanto non puo' essere
ridotto il versamento dell'acconto da effettuare a novembre 1998),
nonche', qualora queste risultino insufficienti, dalle imposte dovute
a titolo di primo acconto per il 1999. L'eventuale credito che
residua dopo tale compensazione puo' essere utilizzato in diminuzione
dei successivi versamenti delle imposte ovvero puo' essere chiesto a
rimborso; quest'ultima scelta deve essere effettuata nel modello
Unico 99.
Il recupero del contributo spettante mediante la presentazione
della dichiarazione dei redditi puo' essere effettuato anche dai
contribuenti che non possono ottenerne in tutto o in parte la
restituzione con le modalita' precedentemente indicate per il tramite
del sostituto d'imposta (ad esempio, a causa della cessazione del
rapporto di lavoro).
5. Casi particolari.
5.1. Operazioni straordinarie.
E' appena il caso di ricordare che poiche' a seguito di operazioni
straordinarie e situazioni similari (quali fusioni, scissioni,
cessioni, affitti e conferimenti, trasferimenti gratuiti di azienda o
successioni), non si verifica alcuna interruzione del rapporto di
lavoro nei casi di passaggio di dipendenti, il sostituto d'imposta
che subentra per effetto di tali operazioni e' tenuto a restituire in
via automatica il 60 per cento del contributo straordinario
trattenuto dal precedente datore di lavoro indipendentemente da una
esplicita richiesta del dipendente.
5.2.Restituzione del contributo a soggetti non residenti.
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato che
hanno versato il contributo straordinario per l'Europa, possono
recuperare il 60 per cento di detto contributo mediante presentazione
del modello "Unico 99 non residenti" ovvero, in mancanza dell'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi, tramite la predetta
apposita istanza di rimborso.
Si precisa, inoltre, che il non residente possessore di redditi di
lavoro dipendente o di pensione puo' in ogni caso rivolgersi al
proprio sostituto d'imposta per ottenere la restituzione del 60 per
cento del contributo trattenuto e/o versato secondo le ordinarie
modalita' descritte nei precedenti paragrafi.
5.3. Recupero del contributo restituito in misura superiore a
quello spettante.
Come gia' detto precedentemente, il sostituto di imposta e' tenuto
a restituire il 60 per cento del contributo straordinario per
l'Europa trattenuto nel 1997. Pertanto, qualora il contribuente abbia
evidenziato, nella dichiarazione dei redditi modello 740/97, un
ammontare di oneri che ha comportato la determinazione di un diverso
importo del contributo complessivamente dovuto, inferiore a quello
trattenuto dal datore di lavoro e, pertanto, attraverso la
dichiarazione stessa abbia computato in diminuzione l'eccedenza di
contributo trattenuto, lo stesso contribuente ricevera' dal datore di
lavoro, con le operazioni di conguaglio, una restituzione di importo
maggiore a quella spettante.
In questo caso, il contribuente e' tenuto a versare l'importo
restituito in eccedenza dal sostituto che corrisponde al 60 per cento
dell'ammontare del contributo utilizzato nella predetta
dichiarazione.
Esempio:
l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta nel periodo tra marzo
e novembre 1997 e' stato pari a 90 lire;
nel modello 740/97 il contributo effettivamente dovuto dal
contribuente risulta pari a lire 20 e l'eccedenza di lire 70 e' stata
in tale sede utilizzata;
l'importo che il sostituto d'imposta restituisce deve essere pari a
lire 54 (60% di 90);
il contribuente deve restituire lire 42 (il 60% di 70).
Il contribuente che deve restituire tale eccedenza puo' presentare
la dichiarazione dei redditi per il 1998, utilizzando il modello
Unico 99 o il modello 730/99, ovvero inoltrare apposita richiesta al
sostituto d'imposta affinche' ne tenga conto in sede di applicazione
delle ritenute d'acconto. In quest'ultimo caso, il sostituto
d'imposta provvede a trattenere la predetta somma in un'unica
soluzione (eventualmente chiedendone provvista all'interessato nei
casi di incapienza della retribuzione) entro il secondo periodo di
paga utile, successivo a quello in cui ha ricevuto la predetta
richiesta del contribuente.
5.4. Restituzione del contributo in presenza di piu' sostituti
d'imposta.
I contribuenti che intrattengono due o piu' rapporti di lavoro
dipendente e/o di pensione con gli stessi sostituti d'imposta che
hanno trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, ottengono
automaticamente la restituzione dell'importo spettante dai medesimi
sostituti d'imposta ciascuno per la parte di propria competenza.
L'importo eventualmente versato dal contribuente in sede di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1996
puo' essere dallo stesso contribuente chiesto a rimborso
indifferentemente ad uno dei predetti sostituti d'imposta che e'
tenuto a provvedere entro il secondo periodo di paga utile successivo
a quello in cui ha ricevuto l'apposita richiesta.
Analogamente, lo stesso contribuente si puo' rivolgere ad uno dei
sostituti d'imposta per restituire il 60 per cento dell'eccedenza del
contributo utilizzata nella dichiarazione dei redditi.
5.5.Ravvedimento operoso.
Il contribuente che ha integrato la dichiarazione dei redditi
relativa al 1996, sia modello 730/97 sia modello 740/97,
regolarizzando l'omesso o il carente versamento del contributo
straordinario per l'Europa effettivamente dovuto, puo' ovviamente
ottenere la restituzione anche del 60 per cento del contributo
versato a seguito del ravvedimento operoso. Analogamente, i
contribuenti possono ottenere la restituzione del 60 per cento del
contributo versato a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997,
dell'omesso o carente versamento del contributo straordinario per
l'Europa dovuto a titolo di saldo. In questi casi, se il contribuente
si avvale del proprio sostituto d'imposta, e' tenuto a presentare
l'apposita istanza cui sopra si e' gia' parlato.
Nei casi in cui il detto versamento non e' stato ancora effettuato,
il contribuente puo' pagare entro il prossimo 1 dicembre direttamente
il 40 per cento della somma dovuta a titolo di contributo. La
relativa sanzione rimane, invece, commisurata all'intero importo del
contributo, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento
del contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento per
il periodo successivo.
5.6.Eventi eccezionali.
I contribuenti che hanno usufruito del differimento dei termini per
la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1996 e
per i relativi versamenti, possono effettuare il pagamento del
contributo straordinario per l'Europa nella misura del 40 per cento
di quanto dovuto.
5.7. Restituzione del contributo relativamente a soggetti deceduti.
La restituzione di un importo pari al 60 per cento del contributo
straordinario per l'Europa compete a tutti i contribuenti che ne
hanno subito la trattenuta o che lo hanno versato e, quindi, anche ai
soggetti deceduti. Con riferimento a cio' si precisa che qualora gli
eredi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi 1998 per conto del "de cuius", gli stessi possono computare
in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione il 60
per cento del contributo straordinario trattenuto o versato dal
contribuente deceduto. In tutti i casi in cui non sussiste obbligo di
presentare la dichiarazione in qualita' di erede (esonero o decesso
avvenuto prima del 1 gennaio 1998), e per le eventuali eccedenze di
contributo non compensate, in tutto o in parte, con le imposte
risultanti dalla dichiarazione presentata per il deceduto, gli eredi
possono ottenere la restituzione del 60 per cento del contributo
trattenuto o versato dal contribuente deceduto, presentando apposita
istanza di rimborso al competente ufficio finanziario entro il
termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione
in oggetto.
6.Certificazioni dei sostituti d'imposta.
I sostituti d'imposta devono indicare l'importo del contributo
restituito o l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare nelle
certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD),
da consegnare ai percipienti entro il 28 febbraio 1999. Nella stessa
certificazione va precisato l'ammontare del credito che sara'
rimborsato nei successivi periodi di paga e che, pertanto, non puo'
essere computato in diminuzione dalle imposte risultanti dalla
dichiarazione dei redditi. Qualora il sostituto dimposta effettui
rimborsi del contributo nei periodi di paga del 1999 o successivi,
computandone l'importo in diminuzione delle ritenute dei periodi
stessi, indicazioni analoghe a quelle sopra indicate dovranno essere
riportate nelle certificazioni relative a detti periodi d'imposta.
7. Restituzione del contributo straordinario per l'Europa mediante
istanza di rimborso.
I contribuenti che non hanno la possibilita' di recuperare il
contributo straordinario mediante il sostituto d'imposta o con la
dichiarazione dei redditi (modello Unico o modello 730), in quanto,
ad esempio, non sono obbligati alla presentazione della
dichiarazione, possono, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della
disposizione in oggetto, presentare istanza di rimborso al Centro di
servizio delle imposte dirette e indirette competente sulla base del
proprio domicilio fiscale, ovvero, laddove non sia istituito il
Centro di servizio, alla sezione staccata della direzione regionale
delle entrate.
8.Effetti sull'attivita' di controllo e di accertamento.
La disposizione recata dall'art. 1 del decreto-legge in oggetto,
esplica effetto anche sull'attivita' di controllo e di accertamento
dell'Amministrazione finanziaria, con riferimento alla quale si
precisa quanto segue.
8.1.Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi.
Nei casi in cui dal controllo formale della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 1996 (modello 740/97 o 730/97) risulti un
omesso o carente versamento del contributo straordinario per
l'Europa, l'Amministrazione finanziaria provvedera' ad iscrivere a
ruolo una somma pari al 40 per cento del contributo o del maggior
contributo dovuto. La relativa sanzione sara' commisurata all'intero
importo del contributo o del maggiore contributo dovuto, mentre gli
interessi saranno calcolati sul 100 per cento del contributo o del
maggior contributo dovuto fino al 3 novembre 1998 e sul 40 per cento
per il periodo successivo.
8.2.Accertamento.
Qualora in sede di accertamento emerga che non sono stati
dichiarati in tutto o in parte i redditi relativi al 1996, gli uffici
determineranno la somma dovuta in misura pari al 40 per cento del
contributo straordinario per l'Europa relativo all'imponibile o al
maggior imponibile accertato. La relativa sanzione sara' commisurata
all'intero importo del contributo o del maggiore contributo
accertato, mentre gli interessi saranno calcolati sul 100 per cento
del contributo o del maggior contributo accertato fino al 3 novembre
1998 e sul 40 per cento per il periodo successivo.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare. Le direzioni regionali delle
entrate cureranno una capillare informazione circa gli uffici
competenti a ricevere le istanze per la restituzione del contributo
straordinario per l'Europa.
Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
Romano