Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24-12-1999

LEGGE 22 dicembre 1999, n.487
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonche' autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est.
note:
Entrata in vigore della legge: 25-12-1999

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della
partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace,
nonche' autorizzazione all'invio di un contingente di militari in
Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a
Timor Est, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 dicembre 1999

CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Scognamiglio Pasini, Ministro
della difesa
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
252 del 26 ottobre 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 24.


ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
OTTOBRE 1999, N. 371.

All'articolo 1, al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
All'articolo 2, al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1999";
al comma 2, primo periodo, le parole: "30 novembre 1999" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
Dopo l'articolo 3, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita'
svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli
articoli 1, 2 e 3".
All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a
lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505
milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre
1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370
milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per
lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della
sanita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire
71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736
milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre
1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire
399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire
28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1,
comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle
esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito
delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
detta norme volte a semplificare la disciplina delle attivita'
sanitarie ed a snellirne le procedure".
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 6497):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(D'Alema), dal Ministro degli affari esteri (Dini) e
dal Ministro della difesa (Scognamiglio Pasini) il 27
ottobre 1999.
Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede
referente, il 27 ottobre 1999, con pareri delle
commissioni I, II, III, V, XI e XII, nonche' del comitato
per la legislazione.
Esaminato dalla IV commissione il 28 ottobre 1999,
11, 16 e 17 novembre 1999.
Relazione presentata il 17 novembre 1999 (atto n.
6497/ A - relatore on. Lavagnini ).
Esaminato in aula il 19 novembre 1999 e approvato il
25 novembre 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 4363):
Assegnato alla 4 commissione (Difesa), in sede
referente, il 29 novembre 1999, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 3 , 5 , 11 e 12 .
Esaminato dalla 1 commissione (Affari
costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei
presupposti di costituzionalita', il 30 novembre 1999.
Esaminato dalla 4 commissione il 14 dicembre 1999.
Esaminato in aula ed approvato il 15 dicembre 1999.