Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24-12-1999

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1999
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici  verificatisi nei mesi da giugno a dicembre dell'anno 1999 nelle regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Basilicata, Veneto, Toscana, Lombardia, Molise, Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. (Ordinanza n. 3027).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21
luglio 1999, del 27 agosto 1999, del 27 ottobre 1999 e del 5 novembre
1999 concernenti le dichiarazioni dello stato di emergenza in alcune
zone del territorio nazionale;
Viste le segnalazioni pervenute dalle regioni interessate;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione immediata di
misure finalizzate al superamento dell'emergenza;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per gli interventi urgenti conseguenti agli eventi calamitosi di
seguito indicati e' concesso alle regioni indicate un contributo
complessivo di lire 63.500 milioni cosi' ripartito:
A) regione Emilia-Romagna lire 10.000 milioni:
tromba d'aria del 22 luglio e 10 agosto 1999 nella provincia di
Parma;
fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici
verificatisi dal 30 settembre al 1 ottobre 1999 in provincia di
Piacenza, dal 20 al 26 ottobre 1999 nelle province di Parma e
Piacenza e il 6 e 7 novembre 1999 nelle province di Forli' e Ravenna;
B) regione Piemonte lire 4.000 milioni:
fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici
verificatisi dal 20 al 26 ottobre 1999 nella provincia di
Alessandria;
tromba d'aria del 26 agosto 1999 nel comune di Borgolavezzaro in
provincia di Novara;
C) regione Liguria lire 16.000 milioni:
incendi verificatisi dal 24 al 27 luglio 1999 nei comuni di Levanto
e Bonassola (La Spezia);
fenomeni alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici
verificatisi dal 20 al 22 settembre 1999 in provincia di Genova e dal
20 al 26 ottobre 1999 nella province di Genova, La Spezia, Savona e
Imperia;
D) regione Basilicata lire 2.000 milioni:
dissesto idrogeologico con conseguenti movimenti franosi
verificatisi nei giorni 24 e 25 luglio 1999 nel territorio del comune
di Melfi (Potenza);
E) regione Veneto lire 13.000 milioni:
eventi meteorologici con conseguenti fenomeni alluvionali
verificatisi nei giorni 20 e 21 settembre 1999 nelle province di
Vicenza e Belluno;
F) regione Toscana lire 10.000 milioni:
eventi meteorologici con conseguenti fenomeni alluvionali
verificatisi nei giorni 20 e 21 ottobre 1999 nelle province di Massa
Carrara e Lucca, e nei giorni 18 e 19 novembre 1999, nelle province
di Firenze, Prato, Lucca, Pistoia e Pisa;
G) regione Lombardia lire 1.000 milioni:
dissesti idrogeologici e movimenti franosi verificatisi nei mesi di
novembre e dicembre 1999 nel territorio del comune di S. Caterina
Valfurva (Sondrio);
H) regione Molise lire 2.500 milioni:
eventi del 15 e 16 giugno e del 25 e 26 luglio 1999 nelle province
di Isernia e Campobasso;
I) regione Marche lire 5.000 milioni;
eventi del 9 luglio 1999 nella provincia di Ascoli Piceno.
2. Le regioni interessate provvedono all'individuazione dei
territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, ove
mancanti.

Art. 2.
1. Le regioni di cui all'art. 1, nei limiti delle somme assegnate,
adottano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino delle
infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi
d'acqua e dei versanti individuando, altresi', gli enti attuatori.
Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e
deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti
finanziati dalle Amministrazioni statali, dalla regione e dagli enti
locali e comunque, strettamente connessi con l'evento calamitoso e
finalizzati alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del
rischio.
2. Il piano comprende, altresi', interventi a sostegno dei soggetti
privati e delle attivita' produttive volti a favorire il piu' rapido
ritorno alle normali condizioni di vita, e il concorso agli oneri
relativi agli interventi eventualmente disposti anche dagli enti
locali nella prima fase dell'emergenza.
3. Il piano comprende anche le opere necessarie a ridurre i rischi
e prevenire il ripetersi dei danni per le popolazioni e le
infrastrutture in concomitanza di eventi analoghi a quelli
verificatisi.
4. Il piano, completo degli importi previsti per ciascuna tipologia
di intervento, preliminarmente alla sua attuazione, e' sottoposto
alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile anche per
stralci e puo' essere rimodulato ed integrato con la stessa
procedura.
5. Gli interventi infrastrutturali d'emergenza ricompresi nel piano
dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa
d'atto di cui al comma 4 e dovranno essere completati entro i
successivi dodici mesi.

Art. 3.
1. I soggetti attuatori, per la redazione dei progetti relativi
agli interventi del piano, possono affidare anche a liberi
professionisti specifici incarichi avvalendosi, ove occorra, delle
deroghe di cui al successivo comma 4.
2. Le regioni interessate provvedono al coordinamento
dell'attuazione dei piani di cui all'art. 2 e approvano i progetti a
mezzo di conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla
disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o
comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Le regioni
possono comunque assumere la determinazione di conclusione positiva
del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale
paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storicoartistico o alla
tutela della salute dei cittadini, la determinazione della regione e'
subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15
maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni all'assenso del
Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla
richiesta.
3. I pareri, visti e nullaosta relativi agli interventi previsti
nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente
alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga
all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono
essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla
richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
4. Per l'affidamento delle progettazioni e dei lavori di cui alla
presente ordinanza e' autorizzata la deroga alle sotto elencate
norme:
regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27,
28, 68, 69, 70 e 71;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, comma 1, art. 5,
art. 6, commi 2, 7, 8, 11, 13 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40 e 41;
legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive
modificazioni;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, commi 5, 9, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22,
23 e 24;
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

Art. 4.
1. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, ammontante a complessive
lire 63.500 milioni, si provvede con le disponibilita' dell'unita'
previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1999.

Art. 5.
1. Per il ripristino dell'attraversamento provvisorio del fiume
Biferno che costituisce variante provvisoria della s.s. 647 Bifernina
danneggiato a seguito dell'evento meteorico iniziato il 15 dicembre
1999 l'ANAS e' autorizzata a provvedere in via di somma urgenza
all'affidamento dei lavori a mezzo gara informale a trattativa
privata invitando almeno quindici ditte dotate di idonei requisiti di
legge e avvalendosi, anche per le attivita' progettuali, delle
procedure e deroghe di cui alle ordinanze n. 2438 del 15 maggio 1996
e n. 2621 del 1 luglio 1997. L'onere e' a carico del proprio
bilancio.

Art. 6.
1. Per i primi interventi urgenti di assistenza alle popolazioni
colpite, per i rimborsi alle organizzazioni di volontariato di
protezione civile, nonche' per fronteggiare gli eventuali oneri
straordinari sostenuti, anche dagli enti locali, per la gestione
dell'emergenza connessa agli eventi atmosferici verificatisi dal 14
al 16 dicembre 1999 nelle province di Perugia, Terni, Roma, Rieti,
L'Aquila, Macerata e Ascoli Piceno e' stanziata la somma complessiva
di 7.000 milioni di lire.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i prefetti delle
province interessate sulla base di una valutazione delle esigenze
effettuata dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo
onere si provvede a valere sulle disponibilita' dell'unita'
previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

t. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente
ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a
carico dei bilanci degli enti attuatori.
2. Le regioni, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto
o necessario, riferiscono al Dipartimento della protezione civile
sullo stato di attuazione degli interventi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: Russo Jervolino