PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 18 dicembre 1999
Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e
Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi
sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione
civile. (Ordinanza n. 3028).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la legge 30 marzo 1998, n. 61;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 giugno 1999, concernente la proroga di stati di emergenza in
ordine a situazioni derivanti da calamita' naturali conseguenti a
terremoti;
Viste le richieste dell'ufficio del vice commissario delegato per i
beni culturali delle Marche inerenti il prosieguo degli interventi
sul patrimonio storicoartistico, e per il funzionamento delle
strutture del medesimo ufficio;
Viste le precedenti ordinanze e da ultimo la n. 3022 del 17
novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 278 in data 26 novembre 1999;
Considerato che nei territori interessati vi e' la necessita' di
adottare ulteriori misure straordinarie per favorire il superamento
della fase di emergenza;
Considerato che occorre adottare provvedimenti per fornire gli
adempimenti diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza
collegate alle scadenze di fine millennio;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi;
Dispone:
Capo I
Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria e delle
province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica iniziata
il 26 settembre 1997
Art. 1.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n.
2887/1998 e' prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere
finanziario e' posto a carico delle disponibilita' gia' trasferite ai
commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e
delle disponibilita' di cui alla legge n. 61/1998 ed all'art. 50
della legge n. 448/1998.
2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-
bis, della legge n. 61/1998 gia' prorogato e' differito al 31
dicembre 2000.
3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e' prorogato al 31
dicembre 2000.
4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n.
2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.
5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n.
2823/1999 e' prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere,
valutato in lire 250 milioni, e' posto a carico dell'unita'
previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 2.
1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui
all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende
anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di consentire
l'esecuzione dei lavori.
2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-octies, del
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito in legge n.
226/1999, sono comprese anche quelle che gli enti pubblici debbono
sostenere per la locazione dei locali ove vengono trasferiti
provvisoriamente i pubblici servizi, fino alla fine dei lavori di
riparazione degli edifici di cui al comma 1, nei limiti stabiliti
dalle regioni Marche ed Umbria sentiti i comuni interessati.
3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale
pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari
ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria
possono utilizzare le disponibilita' di cui all'art. 15 della legge
n. 61/1998 e all'art. 50 della legge n. 448/1998, per un importo non
superiore al 10% dell'ammontare complessivo dei fondi gia' attribuiti
ai sensi dell'art. 7 della legge n. 61/1998.
Art. 3.
1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di
apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle
apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e per il
cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei
servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una
contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di
cui all'art. 3 della legge n. 61/1998.
Art. 4.
1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su
richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi
soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero
degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o
al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi
sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il
responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui
all'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modificazioni.
2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza
procede alle attivita' di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le
condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 28, comma 1, del decreto
legislativo n. 22/1997, anche in deroga alle previsioni del piano
regionale di organizzazione e smaltimento dei rifiuti.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della
conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune
autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio
e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le
modalita' ed i tempi di smaltimento finale o di recupero degli stessi
inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data
dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate
dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali
inerti.
Art. 5.
1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilita' di
cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n.
448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di locazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica utilizzati
provvisoriamente dai nuclei familiari gia' ospitati nei moduli
abitativi mobili; l'importo del canone e' stabilito dalle regioni
medesime.
2. Avvalendosi delle disponibilita' di cui al comma 1, la regione
Umbria e' autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione
provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di
Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.
Art. 6.
1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi
dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune puo'
esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei
confronti anche dei soli proprietari che non hanno aderito al
consorzio o che comunque si oppongono alla realizzazione degli
interventi.
Art. 7.
1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere e' posto a
carico delle disponibilita' commissariali di cui all'art. 17
dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e
integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilita' dovessero risultare
insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della
legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998.
Art. 8.
1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma
3, lettera e), della legge n. 61/1998, puo' prevedere il
finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio
strategico danneggiato sia della spesa per la costruzione o
l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire i servizi strategici,
qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
a) impossibilita' di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche
specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario
per la conservazione della funzione strategica;
b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di
sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica
sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio
medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o
l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio
strategico.
Art. 9.
1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con
l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni
conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle
province di Arezzo e Rieti e' assegnata ai commissari delegati
presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di
lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.
2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi e'
posto a carico dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo della
protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Art. 10.
1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio
storicoartistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive
modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura
commissariale e' assegnato al vice commissario delegato per i beni
culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a
valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 6.2.1.2.
"Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 11
1. Per favorire la ripresa delle attivita' produttive nelle regioni
Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 12 luglio 1993, n. 275, e' differito al 31 dicembre 2000.
Capo II
Misure per il territorio delle province di Potenza, Cosenza e
Salerno colpito dalla crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 ed
altre misure urgenti di protezione civile
Art. 12.
1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13
maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
luglio 1999, n. 226, e' prorogata al 31 dicembre 2000 e l'onere e'
posto a carico del fondo di protezione civile, centro di
responsabilita' n. 20.2.1.3 capitolo 9353.
Art. 13.
1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999
gli edifici oggetto di sopralluogo da parte dell'unita' operativa, di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, ricadenti in comuni interessati dal sisma non
ricompresi nell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere oggetto di contributo, da parte delle
rispettive regioni, tenendo conto dei risultati delle schede di
sopralluogo, consegnate dalla medesima unita' operativa alle regioni
Basilicata, Calabria il 1 ottobre 1999 e alla regione Campania il 28
ottobre 1999.
2. Nel rispetto degli obbiettivi individuati dall'art. 1, comma 2,
della legge n. 226 del 13 luglio 1999 e delle finalita' della
medesima legge, dovranno prioritariamente essere oggetto di
contributo quegli edifici per i quali le schede di cui al comma 1,
riportano un totale nesso di causalita' tra l'evento sismico ed i
danni riscontrati. Potranno anche essere ammessi a contributo,
secondo criteri che le regioni stesse dovranno determinare, quegli
edifici per i quali la scheda di cui al comma 1 riporta un nesso di
causalita' dei danni solo in parte riconducibile all'evento sismico
del 9 settembre 1998.
3. Nei comuni di Tortorella e Vibonati, in provincia di Salerno,
per gli edifici sottoposti ad accertamenti tecnici da parte
dell'unita' operativa di cui al precedente comma 1 e successivamente
oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa
entro il 30 settembre 1999 a seguito dei risultati dei predetti
accertamenti, per i quali non e' stato determinato il nesso di
causalita' con l'evento sismico del 9 settembre 1998, lo stesso
dovra' essere valutato dagli organi tecnici della regione Campania,
al fine dell'eventuale accesso alle provvidenze di cui al precedente
comma 2.
Art. 14.
1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3
dell'ordinanza n. 2847/1998, e' integrato con ulteriori tre tecnici
designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla
soprintendenza di Salerno per i beni ambientali ed architettonici e
dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania.
2. Le spese di funzionamento del comitato di cui al comma
precedente, valutate in complessive lire cento milioni, sono
ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria e Campania
proporzionalmente ai finanziamenti loro assegnati all'art. 4 della
legge 13 luglio 1999, n. 226.
3. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole
"L'unita' operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30
settembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "L'unita' operativa
provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999 e si
applica il disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.
2871/1998".
Art. 15.
1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma
3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, e' quella di cui all'allegata
definizione tecnica contenuta in appendice.
2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n.
226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9
settembre 1998 purche' abbiano subito un danno superiore alla soglia
di cui al comma 1.
Art. 16.
1. I progetti relativi agli interventi di completamento del piano
dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13
luglio 1999, n. 226, sono sottoposti all'esame del comitato tecnico
amministrativo, istituito presso il Dipartimento della protezione
civile, di cui all'ordinanza n. 2621 del 1 luglio 1997 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le aree interessate dai dissesti vanno perimetrate dalle regioni
interessate ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 17.
1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997 si intende
esteso anche agli edifici gravemente danneggiati che costituiscono
pericolo per la pubblica e privata incolumita' ricadenti nei comuni
la cui intensita' macrosismica e' stata pari al 6 ed al 5 grado in
scala M.C.S.
Art. 18.
1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di
lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13,
comma 2, ultimo periodo, e' da intendersi comprensiva anche degli
oneri per la realizzazione di progetti finalizzati previsti dal
contratto collettivo di categoria.
Art. 19.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare,
anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la difesa
dai terremoti e del Gruppo nazionale di vulcanologia all'attivita' di
previsione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico ai sensi
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. La somma e' assegnata in relazione alla fase transitoria per
l'attuazione del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381,
all'Istituto nazionale di geofisica, che provvede all'attivita' dei
gruppi di cui al comma 1, a mezzo di funzionari delegati e secondo un
piano di attivita' concordato con il Dipartimento stesso.
3. L'onere di lire 12 miliardi e' posto a carico del fondo di
protezione civile, unita' previsionale di base 20.11.0 (cap. 5887).
Art. 20.
1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attivita'
straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del
passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in
ottemperanza a quanto disposto in merito alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 10 settembre
1999, i prefetti di tutte le province possono autorizzare fino a 5
unita' di proprio personale all'effettuazione di 50 ore di
straordinario oltre i limiti vigenti, per i mesi di dicembre 1999 e
gennaio 2000. All'onere relativo, quantificato in lire 1.650 milioni,
si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'unita'
previsionale di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le
somme relative verranno trasferite dal Dipartimento della protezione
civile direttamente alle prefetture, sulla base delle indicazioni che
perverranno dalla Direzione generale per l'amministrazione generale e
gli affari del personale del Ministero dell'interno.
La presente ordinanza, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 1999
Il Ministro: Russo Jervolino
Appendice
La definizione del danno significativo di cui all'art. 4,
comma 3,
della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati
dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, a seguito del sisma del 9
settembre 1998, e' quella di seguito riportata:
"E' definita soglia di danno significativo la soglia minima di
danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:
Edifici in muratura:
- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o
negli orizzontamenti, per una estensione pari al trenta per cento
della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi
livello;
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di
ampiezza pari a millimetri tre;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture principali,
anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti
e all'intersezione dei maschi murari.
Edifici in cemento armato:
- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri
due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature,
ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di
tamponatura,
- per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi
livello;
- e' considerata condizione di danno significativo anche la perdita
totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il
cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso
livello, purche' connessa con una delle condizioni di cui sopra,
prescindendo dalla entita' fisica del danno.
Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato):
- condizioni sopra riportate, rispettivamente per la parte in
muratura e la parte in cemento armato".