MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 20 dicembre 1999
Modalita' di versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
e
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione civile
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
come modificato dall'art. 12 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con
il quale e' istituita, a partire dal l gennaio 1999, un'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF;
Visto il comma 4 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni, con il quale si
dispone che l'addizionale e' determinata applicando l'aliquota per
essa stabilita al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Visto il comma 5 del citato art. 1, relativamente ai redditi di
lavoro dipendente e a quelli assimilati a quelli di lavoro
dipendente, per il quale l'addizionale dovuta e' trattenuta dai
sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed e'
determinata dai sostituti di imposta all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi;
Visto il comma 7 del predetto art. 1, per cui la ripartizione tra
le province e i comuni delle somme versate a titolo di addizionale e'
effettuata dal Ministero dell'interno;
Visto il comma 2 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come modificato dal comma 3 dell'art. 12 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, con il quale e' previsto che l'addizionale provinciale e
comunale all'IRPEF e' versata direttamente alle regioni Valle d'Aosta
e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'art. 1, comma 6, del menzionato decretolegislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, con il quale si
stabilisce, tra l'altro, che l'addizionale e' dovuta alla provincia e
al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data
del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa,
ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli
assimilati ai medesimi redditi, ai comuni in cui il sostituito ha il
domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di
conguaglio relative a detti redditi, ed e' versata, unitamente
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalita'
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'interno;
Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Sentita la conferenza Statocitta' ed autonomie locali nella seduta
del 16 dicembre 1999;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'emanazione del predetto
decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche nella misura deliberata dai comuni, ad
eccezione di quella trattenuta dalle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, quale sostituto di imposta, sono istituiti i
seguenti codicitributo:
3816 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta;
3817 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione;
3818 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730;
3825 addizionale all'IRPEE enti locali - sostituti di imposta -
regione Valle d'Aosta;
3826 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione
Valle d'Aosta;
3827 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - regione Valle d'Aosta;
3828 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti d'imposta -
regione Friuli-Venezia Giulia;
3829 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - regione
Friuli-Venezia Giulia;
3830 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - regione Friuli-Venezia Giulia;
3831 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta -
provincia autonoma di Trento;
3832 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia
autonoma di Trento;
3833 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto
di imposta Mod. 730 - provincia di Trento;
3834 addizionale all'IRPEF enti locali - sostituti di imposta -
provincia autonoma di Bolzano;
3835 addizionale all'IRPEF enti locali - autotassazione - provincia
autonoma di Bolzano;
3836 addizionale all'IRPEF enti locali - trattenuta dal sostituto
di imposta - Mod. 730 - provincia autonoma di Bolzano.
2. Il pagamento dell'addizionale e' effettuato allo sportello della
concessione, della banca o degli uffici postali, utilizzando il
modello di versamento unitario F24, indicando i codici di cui al
comma 1, nella sottosezione della sezione 4 - Regioni ed enti locali,
senza compilare la casella "codice" posta a sinistra della predetta
sezione. Il periodo di riferimento da indicare sul modello di
versamento e' l'anno cui si riferisce l'imposta, da indicare nella
forma AAAA.
Art. 2.
1. L'addizionale determinata dal sostituto d'imposta all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio e' trattenuta dallo
stesso in tre rate uguali a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le operazioni di conguaglio sono state effettuate o, in
caso di cessazione del rapporto di lavoro, in unica soluzione nel
periodo di paga in cui sono state svolte le dette operazioni; gli
importi trattenuti vanno versati entro il giorno 16 del mese
successivo a quello in cui gli importi sono stati trattenuti. Si
effettua un versamento unico anche se l'addizionale e' riferita a
sostituiti di imposta domiciliati in comuni diversi. L'addizionale
dovuta in autotassazione e' versata entro il termine di pagamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla
dichiarazione dei redditi. L'addizionale trattenuta dal sostituto di
imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e' versata entro il
termine di pagamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche risultante dal modello 730.
Art. 3.
1. Per il riversamento alla struttura di gestione dell'addizionale
di cui all'art. 1, comma 1, si provvede secondo la procedura di cui
al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La struttura di
gestione, in fase di ripartizione dei versamenti unificati, provvede
ad attribuire le somme, riscosse con i codicitributo 3816, 3817 e
3818, sull'apposita contabilita' speciale da aprirsi presso la
sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata a
"Ministero interno - Direzione generale dell'amministrazione civile -
Direzione centrale per la finanza locale e i servizi finanziari.
2. Per quanto concerne le somme riscosse con i codicitributo da
3825 a 3836, specificati all'art. 1, la stessa struttura di gestione
provvede ad attribuirle sulle apposite contabilita' speciali
intestate alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle
province autonome di Trento e Bolzano da aprirsi presso le sezioni di
tesoreria dei capoluoghi di regione e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
3. Le somme trattenute in qualita' di sostituti di imposta dalle
amministrazioni periferiche dello Stato, diverse da quelle indicate
al successivo comma 4, sono versate dalle amministrazioni stesse con
titoli di spesa da accreditare alle apposite contabilita' speciali di
girofondi intestate a "Ministero dell'interno - addizionale IRPEF
enti locali", da aprirsi presso ogni sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, il cui saldo affluira' mensilmente alla contabilita'
speciale di cui al comma 1.
4. Le amministrazioni periferiche dello Stato ubicate nell'ambito
territoriale della provincia di Roma e le Amministrazioni centrali
dello Stato versano le somme trattenute in qualita' di sostituto di
imposta con titoli di spesa da accreditare alla contabilita' speciale
di cui al comma 1, secondo periodo.
5. Relativamente ai dipendenti domiciliati, alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio, nelle regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, e nelle province autonome di Trento e
Bolzano, le somme trattenute dalle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato sui redditi di lavoro dipendente e assimilati
sono versate con titoli di spesa da accreditare alle apposite
contabilita' di cui al comma 2.
6. Le amministrazioni pubbliche, diverse da quelle indicate ai
precedenti comma 3, 4 e 5 provvedono al versamento delle somme con le
modalita' previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1999
Il direttore generale del Dipartimento delle
entrate
Romano
Il Ragioniere generale dello Stato
Monorchio
Il direttore generale dell'Amministrazione civile
Gelati