Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24-12-1999

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 7 dicembre 1999
Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge 13 febbraio 1987,n. 22, al finanziamento del Fondo speciale ricerca applicata (FSRA).

IL DIRETTORE
del Dipartimento per lo sviluppo
e il potenziamento dell'attivita' di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: recante "Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica";
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo
speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante "Interventi per i
settori dell'economia di rilevanza nazionale";
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, recante "Ammissione agli
interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di
ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e
comunitaria";
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa
Eureka;
Vista la deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, recante "Modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli
interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata;
Viste le domande presentate ai sensi del punto B della
deliberazione 29 aprile 1994, n. 281, e quelle presentate ai sensi
dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, con i
relativi esiti istruttori;
Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka,
dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state
presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli
sopracitati;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico
scientifico integrato dalla commissione tecnico consultiva nella
riunione del 6 luglio 1999, di cui al punto 9 del resoconto sommario;
Viste le disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per
l'anno 1999;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la
distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico
amministrativo;
Considerato il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252, recante "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia";
Decreta:
Art. 1.
Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla
legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto
indicate:
Fidia S.p.a. - San Mauro Torinese (Torino) (clas sificata grande
impresa).
Progetto di ricerca: E| 2022 HISIM.
Pratica IMI n. 65767/L. 22.
Titolo del progetto: "Realizzazione di una cella intelligente di
fresatura per la fabbricazione di stampi per la produzione di
particolari in plastica e in lamiera".
Durata della ricerca: 22 mesi con inizio dal 1 settembre 1998.
Decorrenza costi ammissibili: 31 ottobre 1998.
Costo ammesso: L. 600.000.000 cosi' suddiviso in via previsionale e
non vincolante in funzione delle tipologie di attivita' e delle zone
geografiche di imputazione:
attivita' di ricerca industriale: 600.000.000;
attivita' di sviluppo precompetitivo: 0.
Luogo di svolgimento:
attivita' di ricerca industriale: N.E. = 0, Ea = 0, Ec =
600.000.000;
attivita' di sviluppo precompetitivo: N.E. = 0, Ea = 0, Ec = 0.
Agevolazioni deliberate: contributo nella spesa (C.S.) fino a L.
390.000.000.
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi
sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle
seguenti percentuali di intervento:
ricerca industriale: 60% N.E., 70% Ea, 65% Ec;
sviluppo precompetitivo: 0% N.E.; 0% Ea; 0% Ec.
Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del
10% in quanto il progetto di ricerca e' svolto in cooperazione con
partner di altri Stati membri U.E. Il MURST, che segue la gestione
coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali,
si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione
dovesse venir meno.
Condizioni:
il predetto intervento e' subordinato all'acquisizione della
certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, di cui in premessa;
ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n.
954, e' data facolta' all'azienda di richiedere una anticipazione,
purche' garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa,
per un importo pari al 20% del contributo nella spesa.
Prima industrie S.p.a. - Torino (classificata grande impresa).
Zone di svolgimento della ricerca: eleggibili/non eleggibili.
Progetto di ricerca: E| 1784 PUBLICS "Pushbutton laser integrated
cutting system" (Pratica IMI n. 64275/L. 22).
Forma di finanziamento: contributo nella spesa.
Importo massimo: 5.973.500.000 di lire, in misura comunque non
superiore al 50% dei costi ammessi, pari a 11.947.000.000 di lire
(165.000.000/zone non eleggibili e 11.782.000.000/zone eleggibili).
Durata della ricerca: 6 anni con inizio 16 maggio 1997.

Art. 2.
Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in
premessa, sono determinate in lire 6.363.500.000 e graveranno sulle
disponibilita' del Fondo speciale ricerca applicata per il 1999.

Art. 3.
Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate
le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della
legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono
assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di
prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del
codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione
spettanti a terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici mesi per
compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1999

Il direttore: Criscuoli