Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24-12-1999

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 dicembre 1999
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31
dicembre 1947, n. 1542;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545;
Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994, tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed in particolare gli
articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1999, con il quale e'
stata ricostituita la commissione paritetica prevista dall'art. 33
del contratto di servizio sopracitato;
Vista la proposta del 10 dicembre 1999 elaborata dalla predetta
commissione paritetica e considerato che, nel prendere atto
dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche
attraverso canali tematici in chiaro di servizio pubblico, la
commissione ha proposto di integrare la formula definita al comma 3
dell'art. 33 del predetto contratto di servizio al fine di
considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura semestrale del sovrapprezzo dovuta dagli abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 82.430.

Art. 2.
1. E' data facolta' agli abbonati di cui all'art. 1 di
corrispondere la quota semestrale di L. 82.430 in due rate
trimestrali di L. 42.870.
2. E' data, inoltre, facolta' agli abbonati di corrispondere,
contestualmente alla prima semestralita', anche la somma di pari
importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una
riduzione di L. 3.310 sull'ammontare della seconda semestralita'
anticipata, versando L. 161.550.

Art. 3.
1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente
dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e
I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato
sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un
apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione
delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo
complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.

Art. 4.
1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione
fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi
risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Art. 5.
1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1
gennaio 2000. Gli utenti che abbiano effettuato il versamento dei
canoni in base alle misure stabilite con il precedente decreto
ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 1998, sono tenuti a corrispondere il relativo
conguaglio entro il 30 giugno 2000.
2. Gli utenti hanno facolta' di disdire il proprio abbonamento nei
termini e secondo le modalita' di cui all'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n.
1542.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1999

Il Ministro: Cardinale

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1999
Registro n. 7 Comunicazioni, foglio n. 208