IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 21, commi 18, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che stabilisce la nuova disciplina, ai fini dell'imposta di
registro, per i contratti di locazione ed affitto di beni immobili e
delle cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi e che demanda ad
apposito decreto dirigenziale la disciplina delle procedure per
l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di
locazione da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle
relative formalita' nonche' l'art. 24, commi 39 e 40 della stessa
legge che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dei tributi puo'
essere effettuato con sistemi diversi dal contante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, che disciplina l'imposta di bollo;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998,
concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo;
Visto l'art. 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve,
ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
Considerato che occorre stabilire le procedure per l'acquisizione
telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e affitto da
sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative
formalita';
Decreta:
Art. 1.
Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione";
b) prima dell'art. 1 aggiungere: "Capo I - Disposizioni
generali";
c) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Il presente decreto definisce le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni,
nonche' dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a
registrazione per l'esecuzione della relativa formalita'. Ai fini del
presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico , il sistema informatico che consente
all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei
contratti di locazione ed affitto di beni immobili e la consegna
delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica , la rappresentazione
informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui
all'art. 2;
c) per "registrazione telematica , la registrazione dei contratti
di locazione ed affitto di beni immobili effettuata in via telematica
dai soggetti e con le modalita' individuate nel presente decreto al
Capo III;
d) per "costituzione , la creazione dell'archivio elettronico che
contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui
al successivo art. 3 nonche' la creazione dell'archivio elettronico
che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito
del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
e) per "file , l'archivio elettronico che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa
tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione
telematica;
3) le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico , i soggetti individuati
nell'art. 2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative
alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato
tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono
riportate nell'allegato tecnico bis.";
d) dopo l'art. 1 aggiungere:
"Capo II - Modalita' tecniche della trasmissione telematica delle
dichiarazioni";
e) dopo l'art. 13 aggiungere:
"Capo III - Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei
dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione.
Art. 14 (Utenti). - I soggetti obbligati alla registrazione, ai
sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono adottare la procedura di
registrazione telematica quando risultino possessori di almeno cento
unita' immobiliari.
Art. 15 (Trasmissione tramite soggetti delegati). - 1. I soggetti
di cui al precedente art. 14 possono comunicare all'amministrazione
finanziaria di avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti
per la registrazione telematica, di soggetti delegati in possesso di
adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria e che devono
operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere
preventivamente autorizzati dall'amministrazione finanziaria con le
modalita' di cui all'art. 17.
Art.16 (Codice di autenticazione dei file). - 1. Ciascun file,
contenente i dati di uno o piu' contratti per i quali si richiede la
registrazione telematica, puo' essere trasmesso all'amministrazione
finanziaria solo se corredato di un codice di autenticazione. La
generazione e l'utilizzo del codice di autenticazione, per quanto
compatibili, sono quelle specificate nel precedente art 3.
Art. 17 (Abilitazione alla registrazione telematica). - 1.
L'amministrazione finanziaria abilita i soggetti di cui all'art. 14
alla registrazione telematica previa domanda da presentarsi alla
direzione regionale delle entrate nel cui territorio l'utente ha il
domicilio fiscale, sugli appositi moduli di cui al precedente art. 4,
comma 2.
2. Devono essere inoltrate alla direzione regionale di cui al comma
1 le istanze volte a comunicare:
a) la rinuncia alla registrazione telematica;
b) la facolta' di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15 o la
revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti.
3. Le direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per le
procedure di cui al presente articolo, degli uffici delle entrate
dipendenti.
Art. 18 (Attestazione dell'ufficio finanziario). - 1. La direzione
regionale delle entrate o l'ufficio delle entrate, effettuate le
necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l'attestazione di
abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili
valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.
Art. 19 (Revoche). - 1. L'abilitazione alla registrazione
telematica e' revocata a fronte delle seguenti circostanze.
a) estinzione del soggetto abilitato;
b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati;
c) indisponibilita' delle somme necessarie per l'esecuzione della
procedura di addebito automatico di cui al successivo art. 21.
2. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'utente interessato.
Art. 20 (Esecuzione della registrazione telematica). - 1. La
registrazione avviene con l'ordine di pagamento delle imposte dovute
secondo le modalita' di cui al successivo art. 21, mediante la
trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo
dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto
per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato
tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di
cui al successivo art. 23.
2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati
sono correttamente ricevuti dall'amministrazione finanziaria.
3. L'amministrazione finanziaria, in luogo delle annotazioni di cui
all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni
singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22,
comma 3, valide a tutti gli effetti di legge.
Art. 21 (Modalita' di pagamento telematico). - 1. I soggetti di cui
all'art. 14 che intendono avvalersi della registrazione telematica
devono utilizzare il servizio bancario RID quale modalita' di
pagamento delle imposte dovute per la registrazione stessa.
2. La modalita' di pagamento di cui al comma 1 prevede la
sottoscrizione presso la banca con la quale e' intrattenuto rapporto
di conto corrente, dell'apposito modulo RID con il quale viene
autorizzato l'addebito in conto corrente delle imposte dovute per la
registrazione. All'atto della sottoscrizione i soggetti di cui al
comma 1 non possono esercitare l'opzione di riservarsi il diritto di
chiedere alla banca lo storno dell'addebito successivamente alla data
di trasmissione telematica, in quanto data di scadenza. La banca
comunica all'amministrazione finanziaria l'autorizzazione
sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1.
3. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli
eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione telematica
deve avvenire esclusivamente tramite prelievo disposto
dall'amministrazione finanziaria a debito del conto corrente bancario
di cui al comma 2, sulla base dei dati trasmessi secondo le
specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, sulla base
dell'autorizzazione di cui al comma 2 e a condizione che la banca di
cui al comma 2 risulti aderente al sistema.
Art. 22 (Ricevute di ricezione del file e di attestazione della
registrazione). - 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta
ricezione dei file contenenti i dati dei contratti per i quali si
richiede la registrazione telematica mediante apposite ricevute nelle
quali sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file dall'amministrazione
finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;
d) il numero dei contratti contenuti nel file;
e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione
non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno
di tali contratti viene evidenziato il motivo dello scarto.
2. La ricevuta di cui al comma precedente non viene prodotta
qualora il file cui si riferisce venga scartato per uno dei seguenti
motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file,
in base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato
tecnico bis;
b) file doppio o non elaborabile;
c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente
delegante, per i file inviati dai soggetti delegati di cui all'art.
15.
Tutti i contratti i cui dati sono contenuti nel file scartato
vengono respinti. Tale circostanza viene comunicata tramite il
servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del
file.
3. L'amministrazione finanziaria attesta la registrazione di ogni
singolo contratto mediante apposite ricevute nelle quali sono
indicati:
a) i dati trasmessi dall'utente;
b) la data e gli estremi di registrazione.
4. La ricevuta di cui al precedente comma non viene prodotta per
omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione
telematica di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21.
5. Le ricevute sono predisposte in file, muniti del codice di
autenticazione dell'amministrazione finanziaria, da acquisire per via
telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di
autenticazione al file di contratti cui si riferiscono le ricevute.
6. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 15,
le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche
dall'utente delegante.
7. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi
dal corretto invio del file di contratti cui si riferiscono e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8. Le ricevute che attestano la registrazione dei singoli contratti
sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso
cui il contratto e' stato registrato a partire dal trentesimo giorno
lavorativo successivo all'invio del file di contratti.
Art. 23 (Adempimenti degli utenti della registrazione telematica).
- 1. Gli utenti devono:
a) consegnare all'altra parte contraente copia della ricevuta che
attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 3, al fine di
consentire la verifica dei dati trasmessi;
b) conservare, per il periodo previsto dall'art. 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle relative ricevute di registrazione anche al
fine di consentire i controlli da parte dell'amministrazione
finanziaria.
Art. 24 (Utilizzo del servizio telematico). - 1. Per l'utilizzo del
servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art.
10 commi 1, 2 e 3.";
f) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico-bis.".
Art. 2.
Decorrenza
1. Le domande di abilitazione alla registrazione telematica possono
essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto.
2. La registrazione telematica puo' essere eseguita a decorrere dal
17 gennaio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 1999
Il direttore generale: Romano
Allegato tecnico bis
SPECIFICHE TECNICHE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEMATICO
RELATIVAMENTE ALLA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI.
1. Caratteristiche generali.
Gli utenti di cui all'art. 14 inviano i file che contengono i
contratti di locazione, utilizzando il servizio telematico
predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
Le caratteristiche generali del servizio telematico sono
descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1.
2. Codice di autenticazione.
La registrazione telematica dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili effettuata dagli utenti di cui all'art.
14, comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta
all'Amministrazione finanziaria di verificare:
l'identita' dell'utente;
l'integrita' dei dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il
file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
Analogamente l'utente, quando riceve un file che contiene le
ricevute di cui all'art. 22, ha necessita' di disporre di
strumenti che gli permettano di verificare che la ricevuta sia
stata prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella
forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
Il servizio telematico prevede quindi che i file trasmessi e
ricevuti dall'utente siano corredati di un codice di
autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.
2.1 Costituzione del file di contratti.
Il file oggetto della trasmissione telematica deve essere
conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0
(raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type
Definition) contiene le definizioni dei tipi di informazioni da
trasmettere per ogni file di contratti.
Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve
essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO
10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i
sistemi operativi che non supportano questo standard, con la
codifica ISO 8859-1 Latin 1.
In ogni file di contratti per i quali si richiede la
registrazione devono essere fornite le informazioni necessarie per
effettuare il pagamento delle somme dovute mediante addebito
automatico (RID).
Nella creazione del file occorre inoltre tener presente che, al
fine di ottimizzare il funzionamento del servizio telematico, il
file da inviare non deve superare la dimensione equivalente ad un
floppy da 3,5 pollici (1,38 MB).
Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a:
sottoporre il file contenente i dati dei contratti ad una
funzione che controlla la correttezza formale dei dati;
cifrare il file con la propria chiave privata, ottenendo in tal
modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al
file cui si riferisce.
A seguito del rilascio dell'abilitazione l'utente ha la facolta'
di usufruire di una fase di sperimentazione che prevede l'invio di
file di prova. In tale periodo la registrazione dei contratti deve
avvenire presso gli uffici competenti.
2.2 Ricezione del file di contratti.
Le modalita' di ricezione del file sono descritte nell'allegato
tecnico, paragrafo 2.2.
2.3 Predisposizione delle ricevute.
Il file contenente le ricevute trasmesso dall'Amministrazione
finanziaria mediante il servizio telematico viene cifrato
utilizzando la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.
2.4 Elaborazione delle ricevute da parte dell'utente cui sono
destinate.
Le modalita' di elaborazione delle ricevute da parte dell'utente
cui sono destinate sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo
2.4.
3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
L'utilizzo delle chiavi per la generazione del codice di
autenticazione dei file e' descritto nell'allegato tecnico,
paragrafo 3.
4. Corretta impostazione dei dati dei contratti.
Indicazioni generali.
Gli importi espressi in euro devono essere forniti con due cifre
decimali.
Il codice fiscale di persona fisica e' alfanumerico di 16
caratteri; il codice fiscale provvisorio o di persona non fisica
e' numerico di 11 caratteri.
Le date devono essere fornite nel formato GG/MM/AAAA oppure
GG-MM-AAAA.
Il codice dell'ufficio e' quello dell'ufficio delle entrate o del
registro presso cui i soggetti obbligati richiedono la
registrazione (art. 9, decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131).
Dati generali del contratto.
Tipo contratto.
Indicare "S" se il contratto e' scritto o "V" se il contratto e'
verbale.
Identificativo del contratto
Indicare il codice, numerico o alfanumerico, con il quale le
parti contraenti individuano il contratto.
Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato.
Le indicazioni di contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o
"agevolato" (legge 9 dicembre 1998, n. 431), vanno fornite
soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.
Oggetto della locazione.
Per l'oggetto della locazione, utilizzare i codici riportati
nella tabella A.
Tabella A
Codice Oggetto della locazione Aliquota
da applicare
-- -- --
01 Fondi rustici 0,50%
02 Immobili urbani 2%
03 Altri immobili (*) 2%
(*) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.
Tipo pagamento.
Indicare "P" se l'importo calcolato per la registrazione si
riferisce alla prima annualita' o "T" se si riferisce all'intera
durata del contratto.
Imposta di registro.
Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti
indicazioni.
Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare
l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il
numero di annualita'.
Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata
pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta:
1. per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del
canone annuo; per le annualita' successive alla prima l'imposta
deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;
2. per l'intera durata del contratto nella misura del 2% del
canone pattuito per tutte le annualita' del contratto con una
detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del
vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle
annualita' (vedi tabella B). In questo caso non hanno effetto gli
eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.
N.B. La base imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e'
ridotta ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 8 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431.
Tabella B
Durata del contratto Meta' del tasso Detrazione
espressa in anni d'interesse legale (2,5%) percentuale
-- -- --
2 1,25% 2,5%
3 1,25% 3,75%
4 1,25% 5%
Per tutti gli altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi
rustici (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera
durata del contratto, applicando l'aliquota del 2% al
corrispettivo annuo per tutte le annualita'.
Nel caso in cui l'imposta calcolata per la registrazione del
contratto risulti inferiore a L. 100.000, e' comunque dovuta
l'imposta nella misura fissa di L. 100.000.
Qualora oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un
immobile il cui corrispettivo e' assoggettato all'imposta sul
valore aggiunto, si applica l'imposta di registro nella misura
fissa di L. 100.000.
Attenzione: qualora l'importo indicato risulti inferiore
all'imposta di registro dovuta, la registrazione non verra'
eseguita.
Imposta di bollo.
L'imposta di bollo e' dovuta sui contratti scritti nella misura
di L. 20.000 per ogni foglio (4 facciate per un totale di 100
linee) o frazione.
Sanzioni relative all'imposta di registro.
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
di registro dovuta per tardiva registrazione.
Sanzioni relative all'imposta di bollo.
Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
di bollo dovuta.
Interessi.
Rappresenta l'importo di eventuali interessi.
Numero di pagine.
Indicare il numero di pagine che costituiscono il contratto; la
pagina e' costituita da una facciata.
Canone.
L'indicazione del canone pattuito deve comprendere il tipo
canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.
Nel caso di locazione di immobili urbani devono seguirsi le
seguenti istruzioni:
1. contratti la cui durata e' inferiore all'annualita', ad
esempio contratto di durata di 3 mesi: deve essere indicato il
tipo canone uguale I "canone intera durata" e l'importo da
indicare e' quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto;
2. contratti la cui durata coincide con una o piu' annualita'
complete, ad esempio contratto di durata di 48 mesi, pari a 4
anni:
canone annuo costante (si intende costante anche il canone
suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato
il tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare e'
quello del canone annuo;
canone annuo variabile (si intende variabile il canone
determinato con importi diversi per le varie annualita'): deve
essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone;
3. contratti la cui durata non coincide con annualita' complete
a canone mensile costante, ad esempio contratto di durata di 40
mesi (s'intende costante anche il canone suscettibile di
adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone
M "canone mensile" e l'importo da indicare e' quello del canone
mensile.
Dati dell'immobile.
Vanno indicati i dati relativi all'ubicazione dell'immobile:
comune, provincia, indirizzo ed i dati catastali (categoria e
rendita catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito,
indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati
simili gia' censiti (presunta).
Dati dei soggetti.
Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioe' coloro
che concedono in locazione o affitto l'immobile (locatori) e
coloro che ricevono in locazione o affitto l'immobile
(conduttori).
I dati richiesti vanno forniti tenendo conto delle seguenti
indicazioni.
Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va
riportato senza abbreviazioni (es. Giancarlo o Gian Carlo e non
G.Carlo).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata
la denominazione, la ragione sociale o la ditta.
Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S
per le persone non fisiche.
Per la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere
indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).
Il codice fiscale va sempre indicato.
Il domicilio fiscale deve essere riportato specificando il
comune, la provincia, la via e il numero civico; in mancanza del
domicilio fiscale indicare la residenza.
Dati del pagamento eseguito con procedura di addebito automatico
(RID).
L'importo comunicato alla banca per la procedura di addebito
automatico e' pari alla somma dell'imposta di registro e di bollo,
di eventuali sanzioni e interessi indicate dall'utente per ogni
contratto contenuto nel file.
Codice fiscale del versante.
Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del RID.
Coordinate bancarie.
Indicare gli elementi identificativi della banca sul quale
effettuare il prelievo (codice azienda, codice sportello).
Provincia.
Indicare la sigla della provincia relativa alla banca presso la
quale e' stato sottoscritto il modulo RID.
Valuta del prelievo.
La "valuta del prelievo" puo' assumere i seguenti valori:
"E" euro;
"L" lire.
Con la valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi
dovuti.
5. Aggiornamenti.
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche
descritte nel presente allegato e, in generale, le novita' piu'
rilevanti per gli utenti, vengono rese pubbliche
dall'Amministrazione finanziaria attraverso un servizio di
informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio
telematico.
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