Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 1999
Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione. (GU n. 306 del 31-12-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 21, commi 18, 19 e 20, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che stabilisce la nuova disciplina, ai fini dell'imposta di
registro, per i contratti di locazione ed affitto di beni immobili e
delle cessioni, risoluzioni e proroghe degli stessi e che demanda ad
apposito decreto dirigenziale la disciplina delle procedure per
l'acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di
locazione da sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle
relative formalita' nonche' l'art. 24, commi 39 e 40 della stessa
legge che stabilisce, tra l'altro, che il pagamento dei tributi puo'
essere effettuato con sistemi diversi dal contante;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, che disciplina l'imposta di bollo;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la
modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa
degli uffici finanziari;
Visto l'art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e
l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;
Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998,
concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle
dichiarazioni;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo;
Visto l'art. 62, comma 3, dell'allegato tecnico al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, che fa salve,
ai fini delle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, le disposizioni del
decreto dirigenziale 31 luglio 1998;
Considerato che occorre stabilire le procedure per l'acquisizione
telematica dei dati concernenti i contratti di locazione e affitto da
sottoporre a registrazione e per l'esecuzione delle relative
formalita';
Decreta:
Art. 1.
Al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei dati concernenti i
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione";
b) prima dell'art. 1 aggiungere: "Capo I - Disposizioni
generali";
c) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Il presente decreto definisce le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni,
nonche' dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre a
registrazione per l'esecuzione della relativa formalita'. Ai fini del
presente decreto si intende:
a) per "servizio telematico , il sistema informatico che consente
all'amministrazione finanziaria la ricezione delle dichiarazioni dei
contratti di locazione ed affitto di beni immobili e la consegna
delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
b) per "dichiarazione telematica , la rappresentazione
informatica delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti di cui
all'art. 2;
c) per "registrazione telematica , la registrazione dei contratti
di locazione ed affitto di beni immobili effettuata in via telematica
dai soggetti e con le modalita' individuate nel presente decreto al
Capo III;
d) per "costituzione , la creazione dell'archivio elettronico che
contiene le dichiarazioni, munito del codice di autenticazione di cui
al successivo art. 3 nonche' la creazione dell'archivio elettronico
che contiene i dati richiesti per la registrazione telematica, munito
del codice di autenticazione di cui al successivo art. 16;
e) per "file , l'archivio elettronico che contiene:
1) un gruppo di dichiarazioni telematiche della stessa
tipologia;
2) i dati dei contratti di cui si richiede la registrazione
telematica;
3) le ricevute trasmesse dall'amministrazione finanziaria;
f) per "utenti del servizio telematico , i soggetti individuati
nell'art. 2 tecniche per l'utilizzo del servizio telematico relative
alla trasmissione delle dichiarazioni sono riportate nell'allegato
tecnico e quelle relative alla registrazione telematica sono
riportate nell'allegato tecnico bis.";
d) dopo l'art. 1 aggiungere:
"Capo II - Modalita' tecniche della trasmissione telematica delle
dichiarazioni";
e) dopo l'art. 13 aggiungere:
"Capo III - Modalita' tecniche di trasmissione telematica dei
dati concernenti i contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione.
Art. 14 (Utenti). - I soggetti obbligati alla registrazione, ai
sensi dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, possono adottare la procedura di
registrazione telematica quando risultino possessori di almeno cento
unita' immobiliari.
Art. 15 (Trasmissione tramite soggetti delegati). - 1. I soggetti
di cui al precedente art. 14 possono comunicare all'amministrazione
finanziaria di avvalersi, per la sola trasmissione dei dati richiesti
per la registrazione telematica, di soggetti delegati in possesso di
adeguata capacita' tecnica, economica e finanziaria e che devono
operare nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1 devono essere
preventivamente autorizzati dall'amministrazione finanziaria con le
modalita' di cui all'art. 17.
Art.16 (Codice di autenticazione dei file). - 1. Ciascun file,
contenente i dati di uno o piu' contratti per i quali si richiede la
registrazione telematica, puo' essere trasmesso all'amministrazione
finanziaria solo se corredato di un codice di autenticazione. La
generazione e l'utilizzo del codice di autenticazione, per quanto
compatibili, sono quelle specificate nel precedente art 3.
Art. 17 (Abilitazione alla registrazione telematica). - 1.
L'amministrazione finanziaria abilita i soggetti di cui all'art. 14
alla registrazione telematica previa domanda da presentarsi alla
direzione regionale delle entrate nel cui territorio l'utente ha il
domicilio fiscale, sugli appositi moduli di cui al precedente art. 4,
comma 2.
2. Devono essere inoltrate alla direzione regionale di cui al comma
1 le istanze volte a comunicare:
a) la rinuncia alla registrazione telematica;
b) la facolta' di avvalersi dei soggetti di cui all'art. 15 o la
revoca della delega concessa ad uno dei medesimi soggetti.
3. Le direzioni regionali delle entrate possono avvalersi, per le
procedure di cui al presente articolo, degli uffici delle entrate
dipendenti.
Art. 18 (Attestazione dell'ufficio finanziario). - 1. La direzione
regionale delle entrate o l'ufficio delle entrate, effettuate le
necessarie verifiche, rilasciano al richiedente l'attestazione di
abilitazione alla registrazione telematica; per quanto compatibili
valgono le disposizioni di cui al precedente art 7.
Art. 19 (Revoche). - 1. L'abilitazione alla registrazione
telematica e' revocata a fronte delle seguenti circostanze.
a) estinzione del soggetto abilitato;
b) gravi irregolarita' nella trasmissione dei dati;
c) indisponibilita' delle somme necessarie per l'esecuzione della
procedura di addebito automatico di cui al successivo art. 21.
2. Il provvedimento di revoca e' comunicato all'utente interessato.
Art. 20 (Esecuzione della registrazione telematica). - 1. La
registrazione avviene con l'ordine di pagamento delle imposte dovute
secondo le modalita' di cui al successivo art. 21, mediante la
trasmissione telematica dei dati del contratto, compreso il testo
dello stesso se redatto in forma scritta, entro il termine previsto
per la registrazione, secondo le specifiche riportate nell'allegato
tecnico bis, senza ulteriori adempimenti ad eccezione di quelli di
cui al successivo art. 23.
2. La registrazione si considera effettuata il giorno in cui i dati
sono correttamente ricevuti dall'amministrazione finanziaria.
3. L'amministrazione finanziaria, in luogo delle annotazioni di cui
all'art. 16, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, attesta la registrazione di ogni
singolo contratto mediante apposite ricevute, di cui all'art. 22,
comma 3, valide a tutti gli effetti di legge.
Art. 21 (Modalita' di pagamento telematico). - 1. I soggetti di cui
all'art. 14 che intendono avvalersi della registrazione telematica
devono utilizzare il servizio bancario RID quale modalita' di
pagamento delle imposte dovute per la registrazione stessa.
2. La modalita' di pagamento di cui al comma 1 prevede la
sottoscrizione presso la banca con la quale e' intrattenuto rapporto
di conto corrente, dell'apposito modulo RID con il quale viene
autorizzato l'addebito in conto corrente delle imposte dovute per la
registrazione. All'atto della sottoscrizione i soggetti di cui al
comma 1 non possono esercitare l'opzione di riservarsi il diritto di
chiedere alla banca lo storno dell'addebito successivamente alla data
di trasmissione telematica, in quanto data di scadenza. La banca
comunica all'amministrazione finanziaria l'autorizzazione
sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1.
3. Il pagamento delle imposte di registro, di bollo nonche' degli
eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione telematica
deve avvenire esclusivamente tramite prelievo disposto
dall'amministrazione finanziaria a debito del conto corrente bancario
di cui al comma 2, sulla base dei dati trasmessi secondo le
specifiche riportate nell'allegato tecnico bis, sulla base
dell'autorizzazione di cui al comma 2 e a condizione che la banca di
cui al comma 2 risulti aderente al sistema.
Art. 22 (Ricevute di ricezione del file e di attestazione della
registrazione). - 1. L'amministrazione finanziaria attesta l'avvenuta
ricezione dei file contenenti i dati dei contratti per i quali si
richiede la registrazione telematica mediante apposite ricevute nelle
quali sono indicati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file dall'amministrazione
finanziaria all'atto di ricezione dello stesso;
d) il numero dei contratti contenuti nel file;
e) gli identificativi dei contratti per i quali la registrazione
non e' stata effettuata ai sensi del successivo comma 4. Per ognuno
di tali contratti viene evidenziato il motivo dello scarto.
2. La ricevuta di cui al comma precedente non viene prodotta
qualora il file cui si riferisce venga scartato per uno dei seguenti
motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file,
in base alle modalita' descritte al paragrafo 2.2 dell'allegato
tecnico bis;
b) file doppio o non elaborabile;
c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell'utente
delegante, per i file inviati dai soggetti delegati di cui all'art.
15.
Tutti i contratti i cui dati sono contenuti nel file scartato
vengono respinti. Tale circostanza viene comunicata tramite il
servizio telematico all'utente che ha effettuato la trasmissione del
file.
3. L'amministrazione finanziaria attesta la registrazione di ogni
singolo contratto mediante apposite ricevute nelle quali sono
indicati:
a) i dati trasmessi dall'utente;
b) la data e gli estremi di registrazione.
4. La ricevuta di cui al precedente comma non viene prodotta per
omessa o errata indicazione dei dati richiesti per la registrazione
telematica di cui all'art. 20, comma 1 e all'art. 21.
5. Le ricevute sono predisposte in file, muniti del codice di
autenticazione dell'amministrazione finanziaria, da acquisire per via
telematica dall'utente che ha apposto il proprio codice di
autenticazione al file di contratti cui si riferiscono le ricevute.
6. Per i file predisposti dai soggetti delegati di cui all'art. 15,
le ricevute possono essere acquisite per via telematica anche
dall'utente delegante.
7. Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili
per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi
dal corretto invio del file di contratti cui si riferiscono e per un
periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8. Le ricevute che attestano la registrazione dei singoli contratti
sono comunque rese disponibili per i contraenti nell'ufficio presso
cui il contratto e' stato registrato a partire dal trentesimo giorno
lavorativo successivo all'invio del file di contratti.
Art. 23 (Adempimenti degli utenti della registrazione telematica).
- 1. Gli utenti devono:
a) consegnare all'altra parte contraente copia della ricevuta che
attesta la registrazione di cui all'art. 22, comma 3, al fine di
consentire la verifica dei dati trasmessi;
b) conservare, per il periodo previsto dall'art. 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i
contratti unitamente alle relative ricevute di registrazione anche al
fine di consentire i controlli da parte dell'amministrazione
finanziaria.
Art. 24 (Utilizzo del servizio telematico). - 1. Per l'utilizzo del
servizio telematico valgono le disposizioni di cui al precedente art.
10 commi 1, 2 e 3.";
f) Infine e' aggiunto "l'allegato tecnico-bis.".

Art. 2.
Decorrenza
1. Le domande di abilitazione alla registrazione telematica possono
essere presentate dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente decreto.
2. La registrazione telematica puo' essere eseguita a decorrere dal
17 gennaio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 1999
Il direttore generale: Romano

 

                                                     Allegato tecnico bis
    SPECIFICHE   TECNICHE   PER   L'UTILIZZO   DEL   SERVIZIO  TELEMATICO
       RELATIVAMENTE  ALLA  REGISTRAZIONE  TELEMATICA  DEI  CONTRATTI  DI
       LOCAZIONE E DI AFFITTO DI BENI IMMOBILI.
                        1. Caratteristiche generali.
        Gli  utenti  di  cui  all'art. 14 inviano i file che contengono i
       contratti   di   locazione,  utilizzando  il  servizio  telematico
       predisposto dall'Amministrazione finanziaria.
        Le   caratteristiche   generali   del  servizio  telematico  sono
       descritte nell'allegato tecnico, paragrafo 1.
                        2. Codice di autenticazione.
        La  registrazione  telematica  dei  contratti  di  locazione e di
       affitto  di  beni immobili effettuata dagli utenti di cui all'art.
       14,  comporta la necessita' di adottare un meccanismo che permetta
       all'Amministrazione finanziaria di verificare:
          l'identita' dell'utente;
          l'integrita'  dei  dati ricevuti, cioe' l'impossibilita' che il
       file sia stato alterato indebitamente durante la trasmissione.
        Analogamente  l'utente,  quando  riceve  un  file che contiene le
       ricevute  di  cui  all'art.  22,  ha  necessita'  di  disporre  di
       strumenti  che  gli  permettano  di verificare che la ricevuta sia
       stata  prodotta dall'Amministrazione finanziaria esattamente nella
       forma e nel contenuto rilevabile dal file elettronico.
        Il  servizio  telematico  prevede  quindi  che i file trasmessi e
       ricevuti   dall'utente   siano   corredati   di   un   codice   di
       autenticazione che permetta le verifiche sopra descritte.
                   2.1 Costituzione del file di contratti.
        Il   file  oggetto  della  trasmissione  telematica  deve  essere
       conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0
       (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998). Il file DTD (Document Type
       Definition)  contiene  le  definizioni dei tipi di informazioni da
       trasmettere per ogni file di contratti.
        Al  fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve
       essere  scritto  utilizzando  l'insieme  di  caratteri UNICODE ISO
       10646  e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i
       sistemi  operativi  che  non  supportano  questo  standard, con la
       codifica ISO 8859-1 Latin 1.
        In   ogni   file   di  contratti  per  i  quali  si  richiede  la
       registrazione devono essere fornite le informazioni necessarie per
       effettuare  il  pagamento  delle  somme  dovute  mediante addebito
       automatico (RID).
        Nella  creazione  del file occorre inoltre tener presente che, al
       fine  di  ottimizzare il funzionamento del servizio telematico, il
       file  da inviare non deve superare la dimensione equivalente ad un
       floppy da 3,5 pollici (1,38 MB).
        Prima di procedere alla trasmissione l'utente e' tenuto a:
          sottoporre  il  file  contenente  i  dati  dei contratti ad una
       funzione che controlla la correttezza formale dei dati;
          cifrare il file con la propria chiave privata, ottenendo in tal
       modo il codice di autenticazione che viene trasmesso unitamente al
       file cui si riferisce.
        A  seguito del rilascio dell'abilitazione l'utente ha la facolta'
       di usufruire di una fase di sperimentazione che prevede l'invio di
       file di prova. In tale periodo la registrazione dei contratti deve
       avvenire presso gli uffici competenti.
                    2.2 Ricezione del file di contratti.
        Le  modalita'  di ricezione del file sono descritte nell'allegato
       tecnico, paragrafo 2.2.
                     2.3 Predisposizione delle ricevute.
        Il  file  contenente  le  ricevute trasmesso dall'Amministrazione
       finanziaria   mediante   il   servizio  telematico  viene  cifrato
       utilizzando la chiave privata dell'Amministrazione finanziaria.
    2.4 Elaborazione   delle  ricevute  da  parte  dell'utente  cui  sono
                                 destinate.
        Le  modalita' di elaborazione delle ricevute da parte dell'utente
       cui sono destinate sono descritte nell'allegato tecnico, paragrafo
       2.4.
     3. Chiavi per la generazione del codice di autenticazione dei file.
        L'utilizzo   delle  chiavi  per  la  generazione  del  codice  di
       autenticazione   dei  file  e'  descritto  nell'allegato  tecnico,
       paragrafo 3.
              4. Corretta impostazione dei dati dei contratti.
        Indicazioni generali.
        Gli  importi espressi in euro devono essere forniti con due cifre
       decimali.
        Il  codice  fiscale  di  persona  fisica  e'  alfanumerico  di 16
       caratteri;  il  codice fiscale provvisorio o di persona non fisica
       e' numerico di 11 caratteri.
        Le  date  devono  essere  fornite  nel  formato GG/MM/AAAA oppure
       GG-MM-AAAA.
        Il codice dell'ufficio e' quello dell'ufficio delle entrate o del
       registro   presso   cui   i   soggetti   obbligati  richiedono  la
       registrazione  (art.  9,  decreto  del Presidente della Repubblica
       26 aprile 1986, n. 131).
        Dati generali del contratto.
        Tipo contratto.
        Indicare  "S" se il contratto e' scritto o "V" se il contratto e'
       verbale.
        Identificativo del contratto
        Indicare  il  codice,  numerico  o  alfanumerico, con il quale le
       parti contraenti individuano il contratto.
        Soggetto ad IVA e/o esente e/o agevolato.
        Le  indicazioni  di  contratto "soggetto ad IVA" e/o "esente" e/o
       "agevolato"   (legge  9 dicembre  1998,  n.  431),  vanno  fornite
       soltanto nel caso in cui ricorra l'ipotesi indicata.
        Oggetto della locazione.
        Per  l'oggetto  della  locazione,  utilizzare  i codici riportati
       nella tabella A.
                                                                Tabella A
    
    Codice         Oggetto della locazione         Aliquota
                                                da applicare
      --                      --                      --
    
     01                 Fondi rustici              0,50%
    
     02                 Immobili urbani            2%
    
     03                 Altri immobili (*)         2%
    
        (*) terreni edificabili, costruzioni commerciali, ecc.
        Tipo pagamento.
        Indicare  "P"  se  l'importo  calcolato  per  la registrazione si
       riferisce  alla  prima annualita' o "T" se si riferisce all'intera
       durata del contratto.
        Imposta di registro.
        Per  determinare  l'imposta di registro si forniscono le seguenti
       indicazioni.
        Per  l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare
       l'aliquota  dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il
       numero di annualita'.
        Per  le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata
       pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta:
          1. per la prima annualita' nella misura del 2% sull'importo del
       canone  annuo;  per  le annualita' successive alla prima l'imposta
       deve essere determinata sul canone annuo aggiornato o adeguato;
          2. per  l'intera  durata  del contratto nella misura del 2% del
       canone  pattuito  per  tutte  le  annualita' del contratto con una
       detrazione dall'imposta in misura percentuale, pari alla meta' del
       vigente tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle
       annualita'  (vedi tabella B). In questo caso non hanno effetto gli
       eventuali adeguamenti e aggiornamenti del canone.
        N.B.  La  base  imponibile nelle ipotesi di cui ai punti 1 e 2 e'
       ridotta  ove  ricorrano  le  condizioni previste dall'art. 8 della
       legge 9 dicembre 1998, n. 431.
    Tabella B
                          Durata del contratto Meta' del tasso Detrazione
    espressa in anni      d'interesse legale (2,5%)  percentuale
           --                        --                   --
            2                      1,25%               2,5%
    
            3                      1,25%               3,75%
    
            4                      1,25%               5%
    
        Per  tutti  gli  altri immobili, diversi dagli urbani e dai fondi
       rustici  (codice "03") l'imposta deve essere rapportata all'intera
       durata   del   contratto,   applicando   l'aliquota   del   2%  al
       corrispettivo annuo per tutte le annualita'.
        Nel  caso  in  cui  l'imposta  calcolata per la registrazione del
       contratto  risulti  inferiore  a  L.  100.000,  e' comunque dovuta
       l'imposta nella misura fissa di L. 100.000.
        Qualora  oggetto di registrazione sia un contratto relativo ad un
       immobile  il  cui  corrispettivo  e'  assoggettato all'imposta sul
       valore  aggiunto,  si  applica  l'imposta di registro nella misura
       fissa di L. 100.000.
        Attenzione:   qualora   l'importo   indicato   risulti  inferiore
       all'imposta  di  registro  dovuta,  la  registrazione  non  verra'
       eseguita.
        Imposta di bollo.
        L'imposta  di  bollo e' dovuta sui contratti scritti nella misura
       di  L. 20.000  per  ogni  foglio  (4 facciate per un totale di 100
       linee) o frazione.
        Sanzioni relative all'imposta di registro.
        Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
       di registro dovuta per tardiva registrazione.
        Sanzioni relative all'imposta di bollo.
        Rappresenta l'importo di eventuali sanzioni riguardanti l'imposta
       di bollo dovuta.
        Interessi.
        Rappresenta l'importo di eventuali interessi.
        Numero di pagine.
        Indicare  il  numero di pagine che costituiscono il contratto; la
       pagina e' costituita da una facciata.
        Canone.
        L'indicazione  del  canone  pattuito  deve  comprendere  il  tipo
       canone: mensile, annuo, intera durata, ed il corrispettivo.
        Nel  caso  di  locazione  di  immobili  urbani devono seguirsi le
       seguenti istruzioni:
          1. contratti  la  cui  durata  e'  inferiore all'annualita', ad
       esempio  contratto  di  durata  di 3 mesi: deve essere indicato il
       tipo  canone  uguale  I  "canone  intera  durata"  e  l'importo da
       indicare  e' quello del corrispettivo pattuito per l'intera durata
       del contratto;
          2. contratti  la  cui durata coincide con una o piu' annualita'
       complete,  ad  esempio  contratto  di  durata di 48 mesi, pari a 4
       anni:
            canone  annuo  costante  (si intende costante anche il canone
       suscettibile di adeguamenti o aggiornamenti): deve essere indicato
       il  tipo canone uguale A "canone annuo" e l'importo da indicare e'
       quello del canone annuo;
            canone  annuo  variabile  (si  intende  variabile  il  canone
       determinato  con  importi  diversi  per le varie annualita'): deve
       essere indicato, per ogni annualita', il relativo canone;
          3. contratti la cui durata non coincide con annualita' complete
       a  canone  mensile  costante, ad esempio contratto di durata di 40
       mesi   (s'intende   costante   anche  il  canone  suscettibile  di
       adeguamenti  o aggiornamenti): deve essere indicato il tipo canone
       M  "canone  mensile"  e l'importo da indicare e' quello del canone
       mensile.
        Dati dell'immobile.
        Vanno  indicati  i  dati  relativi  all'ubicazione dell'immobile:
       comune,  provincia,  indirizzo  ed  i  dati catastali (categoria e
       rendita  catastale). Qualora il fabbricato non sia ancora censito,
       indicare la rendita proposta ovvero quella attribuita a fabbricati
       simili gia' censiti (presunta).
        Dati dei soggetti.
        Vanno indicati i soggetti destinatari del contratto, cioe' coloro
       che  concedono  in  locazione  o  affitto  l'immobile (locatori) e
       coloro   che   ricevono   in   locazione   o   affitto  l'immobile
       (conduttori).
        I  dati  richiesti  vanno  forniti  tenendo  conto delle seguenti
       indicazioni.
        Per  le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Il nome va
       riportato  senza  abbreviazioni  (es. Giancarlo o Gian Carlo e non
       G.Carlo).
        Per i soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere indicata
       la denominazione, la ragione sociale o la ditta.
        Per il sesso deve essere indicato M o F per le persone fisiche, S
       per le persone non fisiche.
        Per  la provincia cui appartiene il comune di nascita deve essere
       indicata la sigla automobilistica (ROMA = RM, stato estero = EE).
        Il codice fiscale va sempre indicato.
        Il  domicilio  fiscale  deve  essere  riportato  specificando  il
       comune,  la  provincia, la via e il numero civico; in mancanza del
       domicilio fiscale indicare la residenza.
        Dati  del pagamento eseguito con procedura di addebito automatico
       (RID).
        L'importo  comunicato  alla  banca  per  la procedura di addebito
       automatico e' pari alla somma dell'imposta di registro e di bollo,
       di  eventuali  sanzioni  e interessi indicate dall'utente per ogni
       contratto contenuto nel file.
        Codice fiscale del versante.
        Indicare il codice fiscale del soggetto intestatario del RID.
        Coordinate bancarie.
        Indicare  gli  elementi  identificativi  della  banca  sul  quale
       effettuare il prelievo (codice azienda, codice sportello).
        Provincia.
        Indicare  la  sigla della provincia relativa alla banca presso la
       quale e' stato sottoscritto il modulo RID.
        Valuta del prelievo.
        La "valuta del prelievo" puo' assumere i seguenti valori:
          "E" euro;
          "L" lire.
        Con  la  valuta indicata devono essere espressi tutti gli importi
       dovuti.
                              5. Aggiornamenti.
        Ogni   variazione  significativa  alle  caratteristiche  tecniche
       descritte  nel  presente  allegato e, in generale, le novita' piu'
       rilevanti    per    gli    utenti,    vengono    rese    pubbliche
       dall'Amministrazione   finanziaria   attraverso   un  servizio  di
       informativa  agli  utenti,  disponibile  all'interno  del servizio
       telematico.
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