Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 24 dicembre 1999
Approvazione del modello di dichiarazione integrativa e istituzione dei codici-tributo per i versamenti delle somme dovute a titolo di ritenute o maggiori ritenute non effettuate sui compensi risultanti dai contratti di riallineamento retributivo, previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 settembre 1999, n. 338. (GU n. 306 del 31-12-1999)

 

                            IL DIRETTORE GENERALE
                       del Dipartimento delle entrate
        Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1° ottobre  1996,  n.  510,
    convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
    come  modificato  dall'art.  23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
    dall'art.  75  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, che prevede
    disposizioni  in  materia di contratti di riallineamento retributivo,
    al  fine  di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
    regolarizzazione  retributiva  e contributiva per le imprese operanti
    nei  territori  di  cui  alle  zone  di cui all'art. 92, paragrafo 3,
    lettera  a),  del  Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, ad
    eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
    CECA,    delle    costruzioni   navali,   delle   fibre   sintetiche,
    automobilistico e dell'edilizia;
        Visto  l'art.  82  della  legge  n.  448 del 1998 con il quale si
    stabilisce che le disposizioni della medesima legge si applicano alle
    regioni a statuto speciale nel rispetto e nei limiti degli statuti di
    autonomia e delle relative norme di attuazione;
        Visto  il  comma 4, dell'art. 75, della legge n. 448 del 1998 che
    prevede  che  l'efficacia  delle misure di cui allo stesso art. 75 e'
    subordinata  all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
    Comunita'  europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato
    istitutivo della Comunita' europea;
        Vista  l'autorizzazione prevista dal menzionato art. 75, comma 4,
    resa  dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione N545/98
    n. 36212 del 3 marzo 1998;
        Visto  in  particolare  il  comma  3-bis  del  citato  art. 5 che
    prevede:
          al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato
    gli  accordi  aziendali  di  recepimento degli accordi provinciali di
    riallineamento  retributivo  di  cui al comma 2 del medesimo articolo
    sono  ammesse  a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
    le  ritenute  o  le  maggiori  ritenute fiscali, non effettuate per i
    periodi  interessati  sino  alla  data  della  stipula  degli accordi
    provinciali,  relative  ai  compensi risultanti convenzionalmente dai
    suddetti   accordi,   calcolate   sulla   medesima   base  imponibile
    contributiva  prevista  dal comma 4 del richiamato art. 5, risultante
    dagli accordi medesimi;
          al  secondo  periodo, che le somme dovute devono essere versate
    negli  stessi  termini  e  con  le  stesse  modalita'  stabilite  dal
    successivo  comma  3-sexies  per  i  versamenti da effettuare ai fini
    contributivi,  mediante  opzione  tra  pagamento  in  unica soluzione
    ovvero  in  quaranta  rate  trimestrali,  di pari importo, decorrenti
    dalla  scadenza  del secondo trimestre solare successivo al contratto
    di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
    comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
          al   terzo   periodo,   che   i   soggetti   interessati   sono
    conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo
    di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle ritenute, apposite
    dichiarazioni integrative;
        Visto  il  decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
    Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del 27 settembre
    1999, n. 338, con il quale e' stato adottato, secondo quanto previsto
    dal  comma 3-bis  del  precitato art. 5, il regolamento recante norme
    relative  all'individuazione  del  contenuto,  dei  termini  e  delle
    modalita'    di   presentazione   delle   dichiarazioni   integrative
    concernenti le ritenute non effettuate dovute dalle imprese fino alla
    stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo,
    nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute;
        Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 338
    del  1999  prevede  che  le  dichiarazioni integrative di cui al piu'
    volte  citato  art.  5,  comma  3-bis,  sono redatte conformemente al
    modello da approvare con decreto del compente direttore generale;
        Considerato   che   l'art.  2,  comma  1,  del  medesimo  decreto
    ministeriale  n. 338 del 1999 prevede che con il decreto direttoriale
    previsto  dall'art.  1  dello  stesso decreto n. 338 sono istituiti i
    codici-tributo per i versamenti delle somme dovute;
                                  Decreta:
                                   Art. 1.
        1.  Le  dichiarazioni integrative di cui all'art. 5, comma 3-bis,
    del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  28 novembre  1996, n. 608, sono redatte
    conformemente   all'allegato  modello  di  dichiarazione,  approvato,
    assieme alle relative note esplicative, con il presente decreto.


 

(1)  Da presentare con lettera raccomandata all'ufficio
              distrettuale  delle  imposte  dirette  o  all'ufficio delle
              entrate,   ove  istituito,  in  base  all'ultimo  domicilio
              fiscale  dell'impresa  dichiarante,  entro  il  termine  di
              scadenza  del  primo  o unico versamento; usare una normale
              busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il
              modello  senza  piegarlo, con indicazione sulla busta della
              dicitura   "Dichiarazione   integrativa   -   Contratti  di
              riallineamento retributivo".
                  (2)  Indicare  la  provincia  in  base  alla ubicazione
              dell'azienda.
                  (3)  Indicare  l'importo  dei compensi in base a quanto
              risultante  dagli  accordi  provinciali di riallineamento e
              dai   verbali   aziendali   di  recepimento  degli  accordi
              medesimi.
                  (4)  Indicare  l'importo  totale delle ritenute o delle
              maggiori  ritenute  applicate  sui  compensi, tenendo conto
              delle  detrazioni  spettanti  per  lavoro  dipendente e per
              carichi di famiglia.
                  (5)  Indicare  gli  estremi  del  versamento  in  unica
              soluzione ovvero della prima rata.
                I  termini  per  effettuare  il primo od unico versamento
              sono quelli indicati nel seguente prospetto:
    
    Data stipula contratti          Termini di pagamento
    1° trimestre: dall'1-1-1999 al 31-3-1999
                                        dall'1-7-1999 al 30-9-1999
    2° trimestre: dall'1-4-1999 al 30-6-1999
                                        dall'1-10-1999 al 31-12-1999
    3° trimestre: dall'1-7-1999 al 30-9-1999
                                        dal 1-1-2000 al 31-3-2000
    4° trimestre: dall'1-10-1999 al 31-12-1999
                                        dall'1-4-2000 al 30-6-2000
                  Per  i contratti stipulati nel 1° trimestre, le imprese
              interessate  sono ammesse a presentare la dichiarazione e a
              effettuare  il  primo  od unico versamento entro il termine
              stabilito per il 2° trimestre (31 dicembre 1999).

                                   Art. 2.
        1.  I  versamenti delle ritenute o delle maggiori ritenute dovute
    ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
    n.  510,  convertito  dalla  legge  28 novembre  1996,  n.  608, sono
    effettuati presso gli sportelli del concessionario della riscossione,
    le  banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento
    unitario F.24 e i seguenti codici-tributo:
          1685  ritenute  su  retribuzioni  -  Riallineamento - pagamento
    rateale;
          1686   ritenute   su  retribuzioni  -  Riallineamento  -  unica
    soluzione;
          1687  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
    Sicilia - Riallineamento - pagamento rateale;
          1688  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
    Sicilia - Riallineamento - unica soluzione;
          1689  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
    Sardegna - Riallineamento - pagamento rateale;
          1690  ritenute  su  retribuzioni  di  competenza  della regione
    Sardegna - Riallineamento - unica soluzione;
          1691 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
    d'Aosta - Riallineamento - pagamento rateale;
          1692 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
    d'Aosta - Riallineamento - unica soluzione;
          1693  ritenute  su  retribuzioni  corrisposte  da  sostituti di
    imposta  con  domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
    ma  di  competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - pagamento
    rateale;
          1694  ritenute  su  retribuzioni  corrisposte  da  sostituti di
    imposta  con  domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
    ma  di  competenza  esclusiva  dell'erario  -  Riallineamento - unica
    soluzione.
        2.  L'importo  del  versamento e' determinato dalla sommatoria di
    quanto   dovuto  per  ciascuna  annualita',  cumulando,  in  caso  di
    pagamento   rateale,  l'importo  di  ciascuna  rata  dovuta  con  gli
    interessi  di  cui  all'art.  20,  comma  2,  del decreto legislativo
    9 luglio  1997,  n.  241.  Il  periodo di riferimento da indicare sul
    modello,  e' l'anno nel quale si effettua il versamento. Il pagamento
    del  debito  residuo  puo'  essere  effettuato  in qualsiasi momento,
    utilizzando i codici tributo in un'unica soluzione.
        Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
    della Repubblica italiana.
          Roma, 24 dicembre 1999
                                            Il direttore generale: Romano

ALLEGATI
IN CORSO DI CARICAMENTO