IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come modificato dall'art. 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dall'art. 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede
disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo,
al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti
nei territori di cui alle zone di cui all'art. 92, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, ad
eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato
CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico e dell'edilizia;
Visto l'art. 82 della legge n. 448 del 1998 con il quale si
stabilisce che le disposizioni della medesima legge si applicano alle
regioni a statuto speciale nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione;
Visto il comma 4, dell'art. 75, della legge n. 448 del 1998 che
prevede che l'efficacia delle misure di cui allo stesso art. 75 e'
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle
Comunita' europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunita' europea;
Vista l'autorizzazione prevista dal menzionato art. 75, comma 4,
resa dalla Commissione delle Comunita' europee con decisione N545/98
n. 36212 del 3 marzo 1998;
Visto in particolare il comma 3-bis del citato art. 5 che
prevede:
al primo periodo, che le predette imprese che abbiano stipulato
gli accordi aziendali di recepimento degli accordi provinciali di
riallineamento retributivo di cui al comma 2 del medesimo articolo
sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
le ritenute o le maggiori ritenute fiscali, non effettuate per i
periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi
provinciali, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti accordi, calcolate sulla medesima base imponibile
contributiva prevista dal comma 4 del richiamato art. 5, risultante
dagli accordi medesimi;
al secondo periodo, che le somme dovute devono essere versate
negli stessi termini e con le stesse modalita' stabilite dal
successivo comma 3-sexies per i versamenti da effettuare ai fini
contributivi, mediante opzione tra pagamento in unica soluzione
ovvero in quaranta rate trimestrali, di pari importo, decorrenti
dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto
di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
al terzo periodo, che i soggetti interessati sono
conseguentemente ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo
di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite
dichiarazioni integrative;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 27 settembre
1999, n. 338, con il quale e' stato adottato, secondo quanto previsto
dal comma 3-bis del precitato art. 5, il regolamento recante norme
relative all'individuazione del contenuto, dei termini e delle
modalita' di presentazione delle dichiarazioni integrative
concernenti le ritenute non effettuate dovute dalle imprese fino alla
stipulazione degli accordi provinciali di riallineamento retributivo,
nonche' le modalita' di pagamento delle somme dovute;
Considerato che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale n. 338
del 1999 prevede che le dichiarazioni integrative di cui al piu'
volte citato art. 5, comma 3-bis, sono redatte conformemente al
modello da approvare con decreto del compente direttore generale;
Considerato che l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto
ministeriale n. 338 del 1999 prevede che con il decreto direttoriale
previsto dall'art. 1 dello stesso decreto n. 338 sono istituiti i
codici-tributo per i versamenti delle somme dovute;
Decreta:
Art. 1.
1. Le dichiarazioni integrative di cui all'art. 5, comma 3-bis,
del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono redatte
conformemente all'allegato modello di dichiarazione, approvato,
assieme alle relative note esplicative, con il presente decreto.
(1) Da presentare con lettera raccomandata all'ufficio
distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio delle
entrate, ove istituito, in base all'ultimo domicilio
fiscale dell'impresa dichiarante, entro il termine di
scadenza del primo o unico versamento; usare una normale
busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il
modello senza piegarlo, con indicazione sulla busta della
dicitura "Dichiarazione integrativa - Contratti di
riallineamento retributivo".
(2) Indicare la provincia in base alla ubicazione
dell'azienda.
(3) Indicare l'importo dei compensi in base a quanto
risultante dagli accordi provinciali di riallineamento e
dai verbali aziendali di recepimento degli accordi
medesimi.
(4) Indicare l'importo totale delle ritenute o delle
maggiori ritenute applicate sui compensi, tenendo conto
delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per
carichi di famiglia.
(5) Indicare gli estremi del versamento in unica
soluzione ovvero della prima rata.
I termini per effettuare il primo od unico versamento
sono quelli indicati nel seguente prospetto:
Data stipula contratti Termini di pagamento
1° trimestre: dall'1-1-1999 al 31-3-1999
dall'1-7-1999 al 30-9-1999
2° trimestre: dall'1-4-1999 al 30-6-1999
dall'1-10-1999 al 31-12-1999
3° trimestre: dall'1-7-1999 al 30-9-1999
dal 1-1-2000 al 31-3-2000
4° trimestre: dall'1-10-1999 al 31-12-1999
dall'1-4-2000 al 30-6-2000
Per i contratti stipulati nel 1° trimestre, le imprese
interessate sono ammesse a presentare la dichiarazione e a
effettuare il primo od unico versamento entro il termine
stabilito per il 2° trimestre (31 dicembre 1999).
Art. 2.
1. I versamenti delle ritenute o delle maggiori ritenute dovute
ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
effettuati presso gli sportelli del concessionario della riscossione,
le banche o le agenzie postali, utilizzando il modello di versamento
unitario F.24 e i seguenti codici-tributo:
1685 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - pagamento
rateale;
1686 ritenute su retribuzioni - Riallineamento - unica
soluzione;
1687 ritenute su retribuzioni di competenza della regione
Sicilia - Riallineamento - pagamento rateale;
1688 ritenute su retribuzioni di competenza della regione
Sicilia - Riallineamento - unica soluzione;
1689 ritenute su retribuzioni di competenza della regione
Sardegna - Riallineamento - pagamento rateale;
1690 ritenute su retribuzioni di competenza della regione
Sardegna - Riallineamento - unica soluzione;
1691 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
d'Aosta - Riallineamento - pagamento rateale;
1692 ritenute su retribuzioni di competenza della regione Valle
d'Aosta - Riallineamento - unica soluzione;
1693 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di
imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - pagamento
rateale;
1694 ritenute su retribuzioni corrisposte da sostituti di
imposta con domicilio fiscale in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta,
ma di competenza esclusiva dell'erario - Riallineamento - unica
soluzione.
2. L'importo del versamento e' determinato dalla sommatoria di
quanto dovuto per ciascuna annualita', cumulando, in caso di
pagamento rateale, l'importo di ciascuna rata dovuta con gli
interessi di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Il periodo di riferimento da indicare sul
modello, e' l'anno nel quale si effettua il versamento. Il pagamento
del debito residuo puo' essere effettuato in qualsiasi momento,
utilizzando i codici tributo in un'unica soluzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 24 dicembre 1999
Il direttore generale: Romano
ALLEGATI
IN CORSO DI CARICAMENTO