IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito con modificazioni dalla legge definitivamente approvata
dal Senato della Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il quale, al fine di
compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore
aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del
petrolio, ha riderterminato, a decorrere dal 1° novembre 1999 e fino
al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise su alcuni oli minerali;
Visto l'art. 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 383 del
1999, il quale prevede che, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, le aliquote di accisa indicate nel
comma l dello stesso decreto-legge sono variate in aumento o in
diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali
del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 449, il
quale prevede che l'eventuale maggior gettito rispetto alle
previsioni derivante dalla normativa vigente puo' essere utilizzato
per assicurare la copertura finanziaria di provvedimenti urgenti
necessari a fronteggiare situazioni di emergenza economico e
finanziaria;
Considerato che permane una situazione di emergenza economico e
finanziaria derivante dalla necessita' di contenere le spinte
inflattive causate dall'andamento dei prezzi internazionali del
petrolio e di assicurare il perseguimento degli obiettivi
macroeconomici contenuti nel documento di programmazione economica e
finanziaria;
Considerato che il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto
derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio del
1999, e previsto per il primo bimestre del 2000, consente di ridurre
ulteriormente le aliquote delle accise su alcuni oli minerali fino al
29 febbraio 2000;
Considerata l'opportunita' di non far coincidere la modificazione
delle aliquote delle accise con la data del 1° gennaio 2000 per
esigenze tecniche connesse al funzionamento dei sistemi informatici;
Decreta:
Art. 1.
1. Le aliquote delle accise sugli oli minerali indicati nell'art.
1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con
modificazioni dalla legge definitivamente approvata dal Senato della
Repubblica in data 18 dicembre 1999, ed in corso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, sono prorogate fino al 3 gennaio 2000 nella
misura ivi fissata.
2. A decorrere dal 4 gennaio 2000 e fino al 29 febbraio 2000, le
aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle
seguenti misure:
benzina: L. 1.090.462 per mille litri;
benzina senza piombo: L. 1.019.986 per mille litri;
olio da gas o gasolio:
usato come carburante: L. 751.564 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: L. 751.564 per mille
litri;
gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: L. 522.229 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: L. 338.239 per mille
chilogrammi;
gas metano:
per autotrazione: L. 11,28 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del
26 giugno 1986: L. 76,99 per metro cubo;
b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250
metri cubi annui: L. 142,96 per metro cubo;
c) per altri usi civili: L. 325,85 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b):
L. 65,12 per metro cubo;
b) per altri usi civili: L. 230,80 per metro cubo.
3. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo, valutate in L. 397 miliardi circa per l'anno 2000,
si provvede, ai sensi del comma l dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in
relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Il presente provvedimento sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il Ministro delle finanze Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica Amato
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato Letta
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 362