Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 1999
Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall'art. 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente gli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento. (GU n. 306 del 31-12-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640 e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina dell'imposta sugli spettacoli;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in
particolare l'art. 7 che ha introdotto l'art. 6-bis nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che prevede, per
le prestazioni rese in abbonamento, che la base imponibile pari
all'importo complessivo e' divisa per il numero delle prestazioni od
attivita' cui l'abbonamento stesso da' diritto e il tributo e'
liquidato su ciascuna rendicontazione di incasso rimettendo al
Ministero delle finanze la definizione delle caratteristiche degli
abbonamenti e le modalita' di determinazione della base imponibile;
Considerato che occorre determinare la tipologia e le
caratteristiche dei predetti abbonamenti e le modalita' di utilizzo,
nonche' emanare le altre disposizioni necessarie per l'assolvimento
dell'obbligo;
Decreta:
Art. 1.
Caratteristiche degli abbonamenti per le attivita' da intrattenimento
1. Gli abbonamenti per fruire delle attivita' da intrattenimento
elencate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, indicano il prezzo, il tipo ed il
numero degli intrattenimenti o delle altre attivita' per i quali sono
validi, la numerazione progressiva, i locali accessibili, la
validita' temporale e la data di emissione.
2. Gli abbonamenti a prezzo ridotto e quelli gratuiti recano anche
la corrispondente dicitura "ridotto" e "omaggio".
3. Entro il mese successivo alla data di emissione
dell'abbonamento, l'organizzatore comunica il numero e gli importi
degli abbonamenti al concessionario di cui all'art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 o all'ufficio
delle entrate competente.

Art. 2.
Abbonamenti a data fissa
1. Gli abbonamenti a data fissa, oltre agli elementi indicati
all'art. 1 specificano la data degli intrattenimenti o delle altre
attivita' per i quali possono essere utilizzati.
2. L'organizzatore degli intrattenimenti, per ciascuna giornata, ai
fini della determinazione della base imponibile, registra, mediante
misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, il rateo di
abbonamento corrispondente, a prescindere dall'ingresso
dell'abbonato.

Art. 3.
Abbonamenti a data libera
1. Per gli abbonamenti privi delle indicazioni di cui all'art. 2,
comma 1, l'organizzatore, per ogni ingresso, rilascia, mediante
misuratore fiscale o biglietteria automatizzata, un titolo di accesso
recante la dicitura "abbonato", con l'indicazione degli estremi
dell'abbonamento.
Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 2000 e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 1999
Il direttore generale: Romano