Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31-12-1999

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 30 dicembre 1999
Validita' delle convezioni vigenti con le societa' di corse. (GU n. 306 del 31-12-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi generali e del personale
del Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri
delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al
riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle
corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi,
funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi
proventi;
Visto che ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 6, comma 1, lettera
a) del predetto decreto n. 169 del 1998, l'esercizio delle scommesse
presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai
titolari degli ippodromi stessi limitatamente alle scommesse relative
alle corse che ivi si svolgono;
Considerato che e' in corso di perfezionamento il provvedimento di
rinnovo delle concessioni alle societa' di corse del servizio di
raccolta, presso gli sportelli all'interno degli ippodromi, delle
scommesse da riservarsi al totalizzatore nazionale del Ministero
delle finanze;
Considerato che occorre evitare qualsiasi interruzione dei servizi
di raccolta e di accettazione delle scommesse ippiche all'interno
degli ippodromi;
Ritenuto, pertanto necessario, in attesa del perfezionarsi degli
atti predetti, disporre tempestivamente e per il periodo di tempo
strettamente necessario, la proroga delle convenzioni in atto;
Ritenuto, altresi', che occorre stabilire una remunerazione per i
servizi espletati dalle societa' di corse nella raccolta delle
scommesse ippiche, in armonia con quanto attualmente praticato sul
mercato;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle more dell'emanazione della convenzione tipo che accede al
servizio di raccolta da parte delle societa' di corse presso gli
sportelli all'interno degli ippodromi sull'esito delle scommesse, da
riversarsi al totalizzatore nazionale del Ministero delle finanze, ai
sensi degli articoli 2, comma 4, e 6, comma 1, lettera a) del decreto
indicato nel comma 1, e fino alla stipula delle nuove convenzioni,
continuano ad avere efficacia le convenzioni in vigore.
2. L'applicazione della convenzione tipo avra' comunque decorrenza
dal 1° gennaio 2000.

Art. 2.
1. Per il periodo di cui all'art. 1 alle societa' di corse e'
riconosciuta, a titolo di remunerazione dei servizi prestati, la
percentuale del 37 per cento dei prelievi lordi di cui al decreto
ministeriale 15 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
40 del 18 febbraio 1999. Qualora le predette societa' non avessero
ancora adottato il nuovo protocollo applicativo necessario per il
collegamento, in tempo reale con il totalizzatore nazionale del
Ministero delle finanze, si applicano le disposizioni dell'art. 16,
terzo comma, del regolamento ufficiale U.N.I.R.E., per un periodo non
superiore ai sessanta giorni dal 1° gennaio 2000.

Art. 3.
1. Il presente provvedimento costituisce anche titolo valido ai
fini del rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza in favore dei
concessionari interessati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 1999

p. Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
Befera

Il direttore generale
dei servizi generali e del personale
del Ministero delle politiche
agricole e forestali Delle
Monache