Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31-12-1999
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n.506
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e
18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta
regionale sulle attivita' produttive e di tributi locali, nonche' di sanzioni
amministrative tributarie. (Suppl. Ordinario n.232)
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999 -
Supplemento Ordinario n. 232
(Rettifica G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visti i decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, recanti, rispettivamente,
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta
sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, nonche' disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, integrato e corretto dal
decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, nonche' dal decreto legislativo 19 novembre
1998, n. 422 e dal decreto legislativo 10 giugno 1999, n. 176;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale dispone che,
entro due anni dalla data in entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dallo
stesso articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e
criteri direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del medesimo
articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative o correttive con uno o piu'
decreti legislativi;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
15 ottobre 1999 per quel che concerne lo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
del 5 novembre 1999 avuto riguardo allo schema di decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre
1997, n. 472;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3,
comma 13, della predetta legge n. 662 del 1996;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 dicembre
1999 e del 29 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' di disciplina dei tributi locali
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'
riordino della disciplina dei tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, la lettera e) e' sostituita dalle seguenti:
"e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo
unico n. 917 del 1986, nonche' le societa' e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso
comma;
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonche' le amministrazioni della Camera dei
Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli
organi legislativi delle regioni a statuto speciale;";
b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: "ai depositi in denaro e in titoli"
sono aggiunte le seguenti: "verso la clientela";
c) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Articolo 5 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere a) e b), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7, la base
imponibile e' determinata dalla differenza tra la somma delle voci classificabili nel
valore della produzione di cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice
civile e la somma di quelle classificabili nei costi della produzione di cui alla lettera
B) del medesimo comma, ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il
personale dipendente. Detta disposizione opera anche per i soggetti non tenuti
all'applicazione del citato articolo 2425.";
d) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, lettera n), sono aggiunte le seguenti parole: "nonche' degli
accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora";
2) nel comma 1-bis, le parole: "comma 1", sono soppresse;
3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Per i soggetti di cui al presente articolo concorrono altresi' alla
determinazione della base imponibile gli accantonamenti per la cessazione di
rapporti di agenzia.";
e) nell'articolo 9, commi 2 e 3, le parole: "comma 2" sono soppresse;
f) all'articolo 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al primo periodo, le parole: "comma 2" sono soppresse e il
secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "La base imponibile relativa alle altre
attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti
ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita'
commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita'
commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita'
commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma.";
2) il comma 3 e' abrogato;
3) nel comma 4, la lettera c) e' abrogata;
g) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Articolo 10-bis. (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera e-bis), la base imponibile e' determinata in un importo pari
all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49,
comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla
base imponibile le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo
unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre
1999. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel
primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in
quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per
i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli
precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi
possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita'
commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i costi deducibili ivi
indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo
corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati
dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La
base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma
1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano
specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto
di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo
periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.";
h) l'articolo 11 e' sostituito dai seguenti:
"Articolo 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione
netta) - 1. Nella determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro e le spese relative agli apprendisti, e, nei limiti del 70 per cento,
le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le indennita' e i
rimborsi di cui alla lettera m) del predetto comma 1;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo
49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi
dell'articolo 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del
predetto articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte
riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche
forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme
erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalita' dei
dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a
titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato
presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi
al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'articolo 10, comma 1, e dell'articolo 10-bis, comma 1.
3. Al fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7
concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della
produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e
le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento
di azienda, nonche' i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli
correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e
negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione.
Art. 11-bis. (Variazioni fiscali del valore della produzione netta) - 1. I componenti
positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come
determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le
variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi.
Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 58, 63, e 75, commi 5, seconda
parte, e 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle
previste dall'articolo 65, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi,
non sono ammesse in deduzione.".
2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri
componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
i) all'articolo 12, nel comma 1, le parole: "a 10", sono sostituite dalle
seguenti: "a 10-bis";
l) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis),
relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato
ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.";
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "dell'entrata in vigore sono sostituite
dalle seguenti: "di emanazione"; nel medesimo periodo, la parola:
"maggiorare", e' sostituita dalla seguente: "variare"; nello stesso
comma 3, secondo periodo, la parola: "maggiorazione", e' sostituita dalla
seguente: "variazione";
m) all'articolo 19, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la
dichiarazione e' presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei
versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.";
n) nell'articolo 24, comma 3, le parole: "La constatazione", sono sostituite
dalle seguenti: "L'accertamento";
o) all'articolo 30, nel comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base
imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le
modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la
conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione
dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi
indicati corrisposti nel mese precedente.";
p) all'articolo 38, nel comma 1, dopo le parole: "90 per cento del gettito",
sono aggiunte le seguenti: ", ricalcolato sulla base delle aliquote di cui
all'articolo 16, comma 1 e 2,";
q) all'articolo 41, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui ai commi
precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2.";
r) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e'
fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui
l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli
23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
Il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal
periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in
cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato
nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del
1973.";
2) al comma 5 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
s) all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dei Ministeri
delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi
per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di
ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
tributi.";
2) nel comma 4, dopo la parola "i regolamenti" sono aggiunte le seguenti:
"sulle entrate tributarie";
t) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "E' dovuta una sola imposta
quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu'
formalita'", sono aggiunte le seguenti: "di natura ipotecaria.";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
"4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la
liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di
trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o
il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero
nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale
riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le
relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa
documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla
data in cui la formalita' e' stata eseguita.";
3) nel comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per gli autoveicoli muniti
di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso
abitazione per campeggio e simili.";
u) nell'articolo 58 il comma 4 e' abrogato;
v) nell'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) nel comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti:
"del comma 1"; nel medesimo comma, le parole: "ed ai comuni" sono
soppresse;
3) nel comma 4, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti:
"del comma 1";
4) nel comma 5, sono soppresse le parole: ": la disposizione del comma 1" e le
parole da: "e quella del comma 2" fino alla fine del comma;
z) nell'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo
ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo
riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo
60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi
assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte
ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in
base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal
Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali,
comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le
riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono
introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con
seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e
a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.";
2) nel comma 4, primo periodo, le parole: "e ai comuni", sono soppresse;
aa) nell'articolo 64, al comma 2, le parole: "Il comune puo' prorogare fino al 31
dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti" sono sostituite con le parole:
"Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni piu' vantaggiose per
l'ente da stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998",
con le parole "anteriormente alla predetta data".
2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori
a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in
applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione
del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale
imputazione.
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata
presentazione della dichiarazione
1. All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta
giorni".
Art. 3.
Decorrenze particolari
1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, lettere da a) a r), si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente
decreto, ad eccezione di quelle recate dalla lettera l), numero 1), concernente l'articolo
16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, le quali si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2000.
NOTE (in formato pdf)
- da pag. 66 a pag. 75
- da pag. 76 a pag. 85
- da pag. 86 a pag. 95
- da pag. 96 a pag. 104