Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7-1-1999

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 novembre 1998, n. 462.
Regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse
automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i veicoli a
motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva
anziche' ai cavalli fiscali;
Considerato che la potenza effettiva prima espressa in cavalli
vapore (CV) e' ora espressa in Kilowatt (KW) a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, emanato in
attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unita' di
misura;
Visto che i termini di pagamento sono fissati in base ai cavalli
fiscali dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985;
Visto l'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con la
quale viene data facolta' al Ministro delle finanze di stabilire
nuovi termini e modalita' di pagamento delle tasse automobilistiche e
di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento dello
stesso tributo;
Considerata l'opportunita' di determinare in base alla potenza
effettiva, KW e CV, i termini di pagamento per le autovetture e gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati dal 1 gennaio
1998;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, emesso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata, a norma del citato articolo 17 della legge n. 400 del
1988, con nota n. 3-4857M del 27 ottobre 1998;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Termini di pagamento

1. Dal 1 gennaio 1998 le tasse automobilistiche sono corrisposte
con le seguenti modalita' ed entro i seguenti termini di scadenza:
a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto
promiscuo con motore alimentato a benzina, o a GPL o a metano, anche
se in alternativa alla benzina, o a gasolio, se aventi le
caratteristiche tecniche di cui all'articolo 65, comma 5, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 19
ottobre 1993, n. 427, o elettrico, con potenza fiscale superiore a 9
cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997, o con potenza
effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV, se immatricolati
successivamente a tale data, e per gli autoscafi iscritti nei
pubblici registri: in unica soluzione per periodi fissi annuali
decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre;
b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a),
con potenza fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31
dicembre 1997, o con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV, se
immatricolati successivamente a tale data, e per tutti i motoveicoli:
in unica soluzione per periodi fissi annuali decorrenti dal 1
febbraio e 1 agosto;
c) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle
caratteristiche tecniche indicate alla lettera a), con potenza
fiscale superiore a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre
1997, o con potenza effettiva superiore a 35 KW o 47 CV, se
immatricolati successivamente a tale data: per uno o due periodi
fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 gennaio, 1 maggio e 1 settembre
o per l'intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei
suddetti periodi fissi;
d) per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo da locare
senza conducente o con alimentazione a gasolio privi delle
caratteristiche tecniche indicate nella lettera a), con potenza
fiscale fino a 9 cavalli, se immatricolati fino al 31 dicembre 1997,
o con potenza effettiva fino a 35 KW o 47 CV, se immatricolati
successivamente a tale data: per un periodo fisso semestrale
decorrente dal 1 febbraio e 1 agosto oppure per l'intero anno (12/12)
decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi;
e) per tutti gli altri autoveicoli diversi da quelli di cui alle
precedenti lettere, per i rimorchi, per i motori fuori bordo da
applicare ad imbarcazioni non iscritte nei pubblici registri: per uno
o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1 febbraio, 1
giugno e 1 ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente
dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi.
2. Il pagamento e' effettuato nel corso del mese iniziale dei
periodi fissi sopra stabiliti. La decorrenza di detti periodi fissi
per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1997 e' quella gia'
fissata per l'anno 1997.
3. Il rinnovo del pagamento di tutte le tasse fisse, compresa
quella per la targa di prova, e' eseguito nel mese di gennaio.

Art. 2.
Autoveicoli immatricolati per la prima volta

1. Per i veicoli e autoscafi immatricolati per la prima volta, le
tasse sono dovute a decorrere dal mese in cui avviene
l'immatricolazione e sono versate entro tale mese o nel mese
successivo a quello d'immatricolazione qualora questa avvenga negli
ultimi dieci giorni del mese.
2. Per i veicoli indicati alla lettera a) dell'articolo 1, le tasse
sono corrisposte per un periodo superiore ad otto mesi e fino alla
scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successiva agli
otto mesi predetti; per quelli indicati alla lettera b), per un
periodo superiore a sei mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio
immediatamente successiva ai sei mesi predetti; per tutti gli altri
veicoli: fino ad una delle scadenze dei periodi fissi per essi
stabiliti all'articolo 1, escluso in ogni caso il pagamento per un
solo mese.
3. Per i veicoli immatricolati per la prima volta soggetti a tassa
fissa annua, il tributo relativo all'anno di immatricolazione e'
versato in unica soluzione nel mese in cui avviene l'immatricolazione
stessa, e qualora questa abbia luogo negli ultimi dieci giorni del
mese, la tassa fissa annua puo' essere corrisposta nel mese
successivo.

Art. 3.
Riacquisto del possesso, della disponibilita'
e rivendita dei veicoli

1. Per i veicoli per i quali a norma del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53, e' consentita l'interruzione dell'obbligo del pagamento
delle tasse, i tributi dovuti sono corrisposti dal mese in cui
avviene l'annotazione del riacquisto del possesso o della
disponibilita' del veicolo o dell'autoscafo o la rivendita da parte
delle imprese autorizzate al loro commercio, secondo le modalita' e i
termini stabiliti dagli articoli 1 e 2.

Art. 4.
Norme transitorie

1. Per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto merci i
pagamenti da effettuarsi entro il 28 febbraio 1998 possono essere
eseguiti entro il 16 marzo 1998.
2. Il versamento delle tasse da corrispondere nel 1998 puo' essere
effettuato presso gli uffici esattori dell'ACI oppure presso gli
uffici postali, utilizzando i modelli del libretto fiscale o gli
speciali bollettini in distribuzione presso gli stessi uffici
postali.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del Ministro
delle finanze 25 novembre 1985 e 27 dicembre 1997, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985
e n. 303 del 31 dicembre 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 novembre 1998
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 48

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
ai quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 17 della
legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1998 i veicoli a motore,
con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla
portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base
alla potenza effettiva anziche' ai cavalli fiscali. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove
tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni,
comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La
facolta' di cui al comma 1 dell'art. 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a
decorrere dall'anno 1999".
- Il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 43 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1997, n. 54),
reca: "Attuazione della direttiva 93/89/CEE, relativa
all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali
adibiti al trasporto di merci su strada, nonche' dei
pedaggi e dei diritti di utenza riscossi per l'uso di
alcune infrastrutture".
- Il D.P.R. 12 agosto 1982, n. 802 (in supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 3 novembre
1982), reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181
relativa alle unita' di misura".
- Il D.M. 25 novembre 1985 (in Gazzetta Ufficiale 3
dicembre 1985, n. 284), reca: "Nuove forme di
pagamento delle tasse automobilistiche".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 21 maggio
1955, n. 463 (Provvedimenti per la costruzione di
autostrade e strade e modifiche alle tasse
automobilistiche):
"Art. 18. - Il Ministro per le finanze ha facolta' di
stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento
delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i
termini e le modalita' di pagamento dello stesso tributo
previsti dagli articoli 2, penultimo comma, 5 e 6 del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39".
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 65 del
decreto-legge n. 331/1993 recante: "Armonizzazione delle
disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati
e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e
modificazioni conseguenti a detta armonizzazione nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri
autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei
rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di
impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo
diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie":
"5. Per le autovetture, nonche' per gli autoveicoli per il
trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica
azionati con motori diesel, immatricolati per la prima
volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed approvati
con i seguenti limiti di emissione espressi in
grammi/chilometro: CO 2,72 HC times NO + 0,97, particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992, di recepimento della
direttiva 91/441/CEE, il primo pagamento delle tasse
automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27
maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli
relativi ai due successivi periodi annuali devono essere
effettuati per gli stessi periodi stabiliti daldecreto del
Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, per i
corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali
pagamenti si riferiscono non e' dovuta la soprattassa di
cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza
dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata
nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di
circolazione non e' rilasciata all'atto
dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere
effettuata anche nel foglio di via, da esibire all'ufficio
incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose
muniti di impianto che consente la circolazione mediante
l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto
nonche' con gas metano, con data di iscrizione sulla carta
di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto
collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2
maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa
speciale di cui alla legge 21 luglio 1984, n. 362, e
successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali
di pagamento delle tasse automobilistiche, nonche' per
eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti
integrativi. Per i periodi di esonero dal pagamento della
tassa speciale, la tassa automobilistica deve essere
corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per
corrispondenti veicoli alimentati esclusivamente a
benzina".
Nota all'art. 3:
- Il D.L. n. 953/1982 reca: "Misure in materia
tributaria".
Note all'art. 5:
- Il titolo del D.M. 25 novembre 1985 e' riportato nelle
note alle premesse.
- Il D.M. 27 dicembre 1997 reca: "Modalita' di pagamento
delle tasse automobilistiche".