Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05-03-1999
LEGGE 18 febbraio 1999, n.45
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di
personale dei
Servizi per le tossicodipendenze.
La
Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.
Modifiche
al testo unico approvato con decreto
del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
1. All'articolo 1 del
testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, di seguito denominato "testo
unico sulle tossicodipendenze",
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, sono soppresse
le parole: ", anche con l'eventuale
apporto di esperti,";
b) il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
" 7. Presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali e' istituito
un Osservatorio permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il
Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto,
l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, in modo da
assicurare lo svolgimento delle
funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale
dell'Osservatorio permanente.";
c) al comma 8, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le parole: "e
sul rapporto tra le caratteristiche
del mercato del lavoro e delle
attivita' lavorative e
l'assunzione di sostanze stupefacenti e
psicotrope";
d) al comma 8, lettera c),
dopo le parole: "risultati conseguiti,"
sono inserite le seguenti: "in
particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone,";
e) il comma 13 e' sostituito dal
seguente:
" 13. Le campagne
informative nazionali sono realizzate attraverso
i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati,
attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonche' attraverso
pubbliche affissioni e
servizi telefonici e telematici di
informazione e di consulenza e sono
finanziate nella misura massima
di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota
del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata
agli interventi previsti
dall'articolo 127. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarieta' sociale da
lui delegato determina, con
proprio decreto, in deroga
alle norme sulla pubblicita' delle
amministrazioni pubbliche, la distribuzione
delle risorse finanziarie
tra stampa quotidiana e
periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a
favore di iniziative mirate
di comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale.";
f) il comma 14 e' abrogato.
2. L'articolo 127
del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 127 (Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga).
- 1. Il decreto del Ministro
per la solidarieta' sociale di cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in
sede di ripartizione del Fondo per le
politiche sociali, individua,
nell'ambito della quota destinata
al Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga, le risorse
destinate al finanziamento dei
progetti triennali finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalita' stabilite dal presente
articolo. Le dotazioni del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla
droga individuate ai sensi
del presente comma non possono
essere inferiori a quelle dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati
statistici inequivocabili che
documentino la diminuzione dell'incidenza della
tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le
regioni in misura pari al
75 per cento delle sue disponibilita'.
Alla ripartizione si provvede
annualmente con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero
degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze,
sulla base dei dati raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi
dell'articolo 1, comma 7.
3. Le province, i comuni e i
loro consorzi, le comunita' montane,
le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di
cui agli articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e loro consorzi,
possono presentare alle regioni progetti
finalizzati alla prevenzione
e al recupero
dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza
correlata e al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti, da
finanziare a valere sulle disponibilita'
del Fondo nazionale di cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate
a ciascuna regione.
4. Le regioni, sentiti gli
enti locali, ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonche' le organizzazioni
rappresentative degli enti
ausiliari, delle organizzazioni del
volontariato e delle cooperative sociali
che operano sul territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma
7 del presente articolo,
stabiliscono le modalita', i criteri e i
termini per la presentazione delle
domande, nonche' la procedura per
la erogazione dei
finanziamenti, dispongono i controlli sulla
destinazione dei finanziamenti
assegnati e prevedono strumenti di
verifica dell'efficacia degli interventi
realizzati, con particolare
riferimento ai progetti volti alla
riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci
sostitutivi. Le regioni provvedono
altresi' ad inviare una relazione
al Ministro per la solidarieta'
sociale sugli interventi realizzati
ai sensi del presente testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo
131.
5. Il 25 per cento delle
disponibilita' del Fondo nazionale di cui
al comma 1 e' destinato al
finanziamento dei progetti finalizzati
alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze
e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e
coordinati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia, della
difesa, della pubblica istruzione, della
sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai
sensi del presente comma
sono finalizzati:
a) alla promozione di
programmi sperimentali di prevenzione sul
territorio nazionale;
b) alla realizzazione
di iniziative di razionalizzazione dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei
dati;
c) alla elaborazione di
efficaci collegamenti con le iniziative
assunte dall'Unione europea;
d) allo
sviluppo di iniziative di
informazione e di
sensibilizzazione;
e) alla
formazione del personale nei settori di
specifica
competenza;
f) alla realizzazione di programmi
di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra
amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione
e la verifica delle spese connesse ai
progetti di cui al
comma 5 possono essere disposte le visite
ispettive previste dall'articolo
65, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e
coordinamento deliberato dal Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro
per la solidarieta' sociale,
previo parere delle commissioni
parlamentari competenti, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e la Consulta
degli esperti e degli operatori
sociali di cui all'articolo 132,
sono stabiliti i criteri generali
per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti
finalita':
a) realizzazione
di progetti integrati sul territorio
di
prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, compresi quelli volti
alla riduzione del danno purche'
finalizzati al recupero psicofisico
della persona;
b) promozione di progetti
personalizzati adeguati al reinserimento
lavorativo dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di
servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unita' di strada, i
servizi a bassa soglia ed i
servizi di consulenza e di orientamento
telefonico;
d) individuazione di
indicatori per la verifica della qualita'
degli interventi e
dei risultati relativi al recupero
dei
tossicodipendenti;
e) in particolare,
trasferimento dei dati tra assessorati alle
politiche sociali, responsabili dei
centri di ascolto, responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni
centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei
dati tra i soggetti che operano
nel settore della tossicodipendenza a livello
regionale;
g) realizzazione
coordinata di programmi e di progetti sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza
correlata, orientati alla
strutturazione di sistemi territoriali di
intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle
lettere a) e c) del comma 7 non possono
prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse
nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 e delle sostanze non
inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto salvo l'uso del metadone,
limitatamente ai progetti e
ai servizi interamente gestiti dalle
aziende unita' sanitarie locali e purche'
i dosaggi somministrati e
la durata del
trattamento abbiano la esclusiva
finalita'
clinicoterapeutica di avviare
gli utenti a successivi programmi
riabilitativi.
9. Il Ministro della
sanita', d'intesa con il Ministro per la
solidarieta' sociale, promuove,
sentite le competenti commissioni
parlamentari, l'elaborazione di
linee guida per la verifica dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma
7, lettera a).
10. Qualora le regioni non
provvedano entro la chiusura di ciascun
anno finanziario ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 4 e
all'impegno contabile delle quote del Fondo
nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
11. Per l'esame
istruttorio dei progetti presentati dalle
amministrazioni indicate al comma 5
e per l'attivita' di supporto
tecnicoscientifico al
Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, e' istituita,
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, una commissione
presieduta da un esperto o da
un dirigente generale in servizio presso
la Presidenza del Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro
per la solidarieta' sociale e
composta da nove esperti nei campi della
prevenzione e del recupero
dalle
tossicodipendenze,
nei seguenti
settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico,
psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo,
pedagogico, giuridico e della
comunicazione. All'ufficio di
segreteria della commissione e'
preposto un funzionario della
carriera direttiva dei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il
funzionamento della commissione sono valutati in
lire 200 milioni annue.
12. L'organizzazione e il
funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga
sono disciplinati con decreto
del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
L'attuazione
amministrativa delle decisioni
del Comitato e' coordinata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari
sociali attraverso un'apposita
conferenza dei dirigenti generali
delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo
decreto".
3. L'articolo 131
del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 131 (Relazione
al Parlamento). - 1. Il Ministro per la
solidarieta' sociale, anche sulla base
dei dati allo scopo acquisiti
dalle regioni, presenta entro
il 30 giugno di ciascun anno una
relazione al Parlamento
sui dati relativi allo stato delle
tossicodipendenze in Italia,
sulle strategie e sugli obiettivi
raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti
nonche' sull'attivita'
relativa alla erogazione dei contributi
finalizzati al sostegno delle
attivita' di prevenzione,
riabilitazione, reinserimento e recupero
dei tossicodipendenti".
4. L'articolo 132
del testo unico sulle tossicodipendenze e'
sostituito dal seguente:
"Art. 132 (Consulta degli
esperti e degli operatori sociali). - 1.
Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per
gli affari sociali e' istituita la
Consulta degli esperti e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze
composta da 70 membri.
2. La Consulta e'
nominata con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale tra gli esperti di
comprovata professionalita' e
gli operatori dei servizi
pubblici e del privato sociale ed e'
convocata periodicamente dallo stesso
Ministro in seduta plenaria o
in sessioni di lavoro per
argomenti al fine di esaminare temi e
problemi connessi alla
prevenzione e al recupero
dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni
del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti
dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 400 milioni annue,
sono a carico del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga di cui
all'articolo 127".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, supplemento
ordinario, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori di sostanze stupefacenti). - 1. E' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli
affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonche'
dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere
delegate al Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da
trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di
promozione della politica generale di prevenzione e di
intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
della funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attivita' amministrative di competenza delle regioni nel
settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali e' istituito un
osservatorio permanente che verifica l'andamento del
fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale
disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il
funzionamento dell'osservatorio, in modo da assicurare lo
svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.
Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.
8. L'osservatorio, sulla base delle direttive e dei
criteri diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche
con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul
rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e
delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione,
cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
di soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o
private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati
conseguiti, in particolare per quanto riguarda la
somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla
lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate,
nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli
istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel
settore della prevenzione e repressione del traffico
illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati
previsti dal presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per
territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
delle finanze, della difesa, della sanita', della pubblica
istruzione e del lavoro e della previdenza sociale
nell'ambito delle rispettive competenze sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8,
relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro
i mesi di giugno e dicembre.
10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e
delle amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori
dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che
e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
informazioni dall'osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della
difesa e per gli affari sociali, promuove campagne
informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche'
sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno criminale del
traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate
attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi
pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e
periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di in formazione e di consulenza e
sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga destinata agli
interventi previsti dall'art. 127. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarieta'
sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in
deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra
stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e
televisive nazionali e locali nonche' a favore di
iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul
territorio nazionale.
14. (Abrogato).
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, nella sua qualita' di Presidente del comitato
nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla
quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la
loro attivita' nel campo della prevenzione e della cura
della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate
dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi
internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
produttori delle materie di base dalle quali si estraggono
le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti
alternative di reddito per liberare le popolazioni locali
dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui
attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti
dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- L'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, supplemento ordinario, e' il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre
1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni
interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le
variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al
Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il
Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente
con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la
conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie
confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo degli articoli 115 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recita
testualmente:
"Art. 115 ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri
ausiliari di cui all'art. 114 possono avvalersi della
collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti
ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di
lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione dal
disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del
tossicodipendente ovvero associazioni, di enti di loro
emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di
sviluppo socioculturale della personalita', di formazione
professionale e di orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli
articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a
frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di
partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti".
"Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
socioassistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui
all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione
ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
2 L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria per lo
svolgimento delle attivita' indicate nell'art. 115 ed e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al
tipo di attivita' prescelta;
c) personale sufficiente ed esperto in materia di
tossicodipendenti.
3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato
con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi
del comma 4.
4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle
caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di
cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti
specifici, le modalita' di accertamento e certificazione
dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e
le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno
piu' sedi operative, in Italia o all'estero, devono
iscriverle separatamente ciascuna sull'albo
territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i
requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
sedi operative situate all'estero e' territorialmente
competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede
centrale o, in subordine, l'albo presso il quale e' stata
effettuata la prima iscrizione.
6. L'iscrizione all'albo e' condizione necessaria oltre
che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117,
per:
a) l'impiego degli enti per le finalita' di cui all'art.
94;
b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o
di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di
procedura penale, nonche' dell'art. 47-ter della legge 26
luglio 1975, n 354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10
ottobre 1986, n. 663;
c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui
all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale
docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono altresi' speciali albi degli enti e
delle persone che gestiscono con fini di strutture per la
riabilitazione e il reinserimento sociale dei
tossicodipendenti.
8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7
sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai
sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le
regioni e le province autonome ripartiscono le somme
percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i
programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee.
9. Nel caso le regioni e le province autonome non
provvedano ad istituire gli albi di cui al presente
articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente
registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini
dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di
certificazione notarile attestante il possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di
autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere
b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente
ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come
anzianita' di iscrizione la data della suddetta
registrazione".
- Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata
in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1991, n. 196), e' il
seguente: "Leggequadro sul volontariato".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative
sociali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
1991, n. 283, e' il seguente:
"1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire
l'interesse generale della comunita' alla promozione umana
e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) (Omissis);
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
- L'art. 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n. 135, supplemento
ordinario, recita testualmente:
"6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani
e programmi regionali e degli altri provvedimenti della
regione".
- I commi 5 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemento ordinario, recitano testualmente:
"5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta
del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite
ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle
spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte
dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali verifiche
vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche,
nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato presso le predette amministrazioni, enti e
aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26
luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato operante
presso il Dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di
finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, cinque funzionari. particolarmente
esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo,
del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
servizio presso il dipartimento della funzione pubblica.
L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla
razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformita' dell'azione amministrativa ai principi di
imparzialita' e buon andamento e l'osservanza delle
disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di
lavoro".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 20,
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la conferenza
Statoregioni.
2. La Conferenza Stato -citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Le tabelle I e II dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le
seguenti:
"Allegato I
SOSTANZE CLASSIFICATE
CATEGORIA 1
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Efedrina 2939 40 10
Ergometrina 2939 60 10
Ergotamina 2939 60 30
Acido lisergico 2939 60 50
1-Fenil-2-propanone Fenilacetone 2914 30 10
Pseudoefedrina 2939 40 30
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-acetammidobenzoico 2924 29 50
3, 4-Metilenodiossifenil
2-propanone 2932 90 77
Isosafrolo (cis+trans) 2932 90 73
Piperonale 2932 90 75
Safrolo 2932 90 71
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 2
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Anidride acetica 2915 24 00
Acido antranilico 2922 49 50
Acido fenilacetico 2916 33 00
Piperidina 2933 39 30
I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
CATEGORIA 3
=====================================================================
Sostanza Denominazione NC Codice NC
(se diversa)
_____________________________________________________________________
Acetone (*) 2914 11 00
Etere etilico (*) Ossido di dietile 2909 11 00
Metiletichetone (MEK) (*) Butanone 2914 12 00
Toluena (*) 2902 30 10
(90)
Permanganato di potassio (*) 2841 60 10
Acido solforico 2807 00 10
Acido cloridrico Cloruro di idrogeno 2806 10 00
(*) I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria,
tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui
e' possibile la presenza di tali sali".
"Allegato II
DEFINIZIONI
E' operatore una persona fisica o giuridica che operi a
livello di fabbricazione, trasformazione, commercio o
distribuzione nella Comunita' di sostanze classificate
oppure che prenda parte ad altre attivita' connesse,
quali intermediazione e deposito delle sostanze
classificate".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento alle
funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti
inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine
per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un
commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri
puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata "Conferenza Statoregioni" e alla Conferenza
Statocitta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il
riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art.
8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
Art. 2.
Disposizioni sul personale
1. Ai fini della direzione delle attivita' dei servizi per le
tossicodipendenze (SERT) ad alta utenza, o ad essi assimilabili, ai
sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita'
30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente responsabile di
secondo livello istituiti sono conferiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gia'
eserciti tali funzioni, ovvero che abbia esercitato tali funzioni
alle condizioni previste dal presente comma nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della presente
legge, anche in assenza di un incarico formalizzato dai competenti
organi dell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei
requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel
profilo professionale di appartenenza, e che abbia prestato la
propria attivita' presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio
sanitario nazionale, comunque operanti nel settore delle
tossicodipendenze, per almeno sei anni con rapporto di impiego o
mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno
ventiquattro ore settimanali.
2. Ai fini della direzione delle attivita' dei SERT a media e a
bassa utenza i posti di dirigente di primo livello istituiti sono
conferiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi interni per
titoli riservati al personale di ruolo che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, gia' eserciti tali funzioni, anche in
assenza di un incarico formalizzato dai competenti organi
dell'azienda unita' sanitaria locale, in possesso dei requisiti
previsti per il conseguimento della qualifica di dirigente di primo
livello nel profilo professionale di appartenenza e che abbia
prestato la propria attivita' presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno quattro anni con rapporto di impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno
ventiquattro ore settimanali.
3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo
6 del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' 30
novembre 1990, n. 444, sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999
mediante concorsi per titoli ai quali e' ammesso il personale che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su
incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno,
anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia
operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno,
anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti
istituiti nell'organico dei SERT in attuazione del regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanita' 30 novembre 1990, n.
444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e'
attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i
titoli riguardanti l'attivita' svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze
stupefacenti o psicotrope.
5. I soggetti indicati ai commi 1, 2 e 3 hanno l'obbligo di
permanere in servizio presso i SERT per un periodo di cinque anni
dalla data del conferimento dell'incarico.
6. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, esercitano da almeno due anni funzioni e attivita' di tipo
professionale all'interno delle strutture di cui agli articoli 115 e
116 del testo unico sulle tossicodipendenze, possono continuare a
svolgere tali attivita', nel rispetto dei contratti collettivi di
lavoro e delle norme sul lavoro vigenti, a condizione che risultino
in possesso dell'attestato di frequenza di appositi corsi di
formazione professionale, da avviare secondo le modalita' definite
dalle regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano altresi' ai soggetti che operano, in qualita' di volontari,
presso le strutture di cui agli articoli 115 e 116 del citato testo
unico sulle tossicodipendenze, purche' prestino la loro attivita' a
tempo pieno e a condizione che dimostrino di non svolgere attivita'
retribuite o remunerative.
Note all'art. 2:
- Il titolo del decreto ministeriale 30 novembre
1990, n. 444 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
gennaio 1991, n. 25), e' il seguente: "Regolamento
concernente la determinazione dell'organico e delle
caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi
per le tossicodipendenze da istituire presso le unita'
sanitarie locali".
- Il testo dell'art. 6 del regolamento adottato con
il citato decreto del Ministro della sanita' 30 novembre
1990, n. 444, e' il seguente:
"Art. 6 (Organico). - 1. I SERT dispongono di una
propria pianta organica, definita dalla regione con
riferimento ad un organico individuato sulla base dei
criteri di cui alla allegata tabella 1. Ai servizi di
nuova istituzione si applicano, inizialmente, i criteri
previsti per l'ipotesi di bassa utenza.
2. La pianta organica puo' essere periodicamente
aggiornata, sulla base delle risultanze dei dati di
attivita' del SERT, riferite a periodi almeno biennali.
Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni in
diminuzione, il personale eccedente e' utilizzato in
altri servizi dell'unita' sanitaria locale secondo le
norme definite dalla vigente normativa contrattuale per
il personale del servizio sanitario nazionale.
3. Nell'assunzione e nell'assegnazione del personale ai
SERT deve essere attribuita una particolare valutazione
all'attivita' prestata nei servizi pubblici e
convenzionati di assistenza ai tossicodipendenti.
Per i profili professionali di medico e di psicologo
deve essere attribuito maggior peso, nella valutazione del
curriculum formativo, ai titoli conseguiti, per i
medici, nelle discipline di farmacologia medica,
tossicologia, psichiatria e medicina generale e per gli
psicologi nelle discipline di psicologia clinica,
psicologia sociale e psicoterapia.
4. Per il coordinamento dell'attivita' dei SERT
deve essere previsto, per quelli ad alta utenza, un
dirigente di posizione funzionale apicale, per quelli a
media e bassa utenza un coadiutore di posizione
funzionale intermedia. Qualora a seguito dell'aumento
dell'organico nelle ipotesi indicate nella nota c) della
tabella 1, la dotazione numerica complessiva sia pari o
superiore a quella prevista per i servizi ad alta utenza,
il SERT e' considerato ad alta utenza.
5. Alla funzione di dirigente del SERT si accede
mediante l'acquisizione di apposita idoneita'; in
attesa della emanazione della relativa disciplina e a
partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le funzioni di dirigente che non risultino gia'
attribuite a personale appartenente ad altri profili, sono
conferite a personale medico.
6. Al personale destinato ai SERT si applicano le
normative e gli istituti previsti per il personale del
Servizio sanitario nazionale".
- I testi degli articoli 115 e 116 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (per
il titolo v. nel comma 1 dell'art. 1 della presente
legge), sono riportati nelle note all'art. 1.
Art. 3.
Modifiche alla legge n. 86 del 1997
e al decreto-legge n. 438 del 1997
1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n.
438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n.
26, la parola: "1998" e' sostituita dalla seguente: "2000".
2. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le
parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino
alla fine del comma sono soppresse.
3. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le disponibilita' assegnate all'unita' previsionale
di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, non ancor a impegnate alla chiusura
dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi
fini, nell'esercizio finanziario successivo".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo
1997, n. 86 (Sanatoria degli effetti prodotti dai
decretilegge adottati in materia di prevenzione e
recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei
SERT), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1997,
n. 76, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di
credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
introdotto dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti
norme sulla contabilita' dello Stato le somme accreditate
in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento
dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e
134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui
1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il
1995. Tenuto conto della particolare natura dei
progetti, in deroga alle vigenti norme sulla
contabilita' dello Stato, per le somme accreditate
ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la
gestione e la rendicontazione delle somme relative
all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i
quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle
relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono
prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario
2000".
- Il testo dell'art. 1, comma 14, della citata legge 28
marzo 1997, n. 86, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
"14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al
comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali
dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte
dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di
cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, da un dirigente generale della Ragioneria generale
dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e
per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i
requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi,
strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116
del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli
albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle
previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa
di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una
rettabase minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puo'
essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il
lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare
la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico
e socioriabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle
terapie, dell'intervento socioriabilitativo e dell'attivita' di
prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla
specificita' dell'azione di recupero e riabilitazione dalle
tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la
definizione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli
enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui
all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
1993, nonche' l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed
educativoassistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanita', con proprio decreto,
sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla
revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle
tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei
SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento
dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della
determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del
testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unita' previsionali di base 31.2.1 e
31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato sono riassegnate all'unita' previsionale di base 12.1.3.1,
denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
_____________
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2756-ter):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'aula il 6 marzo 1997, dell'art. 2 e del comma 2
dell'art. 3 del disegno di legge n. 2756, d'iniziativa del
Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e del
Ministro per la famiglia (Turco).
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28
maggio; 4 giugno; 22 ottobre; 10 dicembre 1997; 14, 28
gennaio; 18, 26 febbraio; 19 marzo e 29 luglio 1998.
Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1998 (atto n.
2756-ter/A - relatore on. Lumia ).
Esaminato in aula il 21 e 22 settembre 1998 e approvato il
23 settembre 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3543):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
referente, il 2 ottobre 1998, con parere delle commissioni
1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, della giunta per gli affari delle
Comunita' europe e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 12 Commissione, in sede referente, il 3,
4, 5, 17 novembre 1998 e 14 gennaio 1999.
Assegnato nuovamente alla 12 commissione, in sede
deliberante, il 3 febbraio 1999.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, e
approvato il 9 febbraio 1999.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e'
composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Statoregioni previsti
sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico- scientifiche, e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale
per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome".
- I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
riportati nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita' dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali
di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano
sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna
delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio
sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di
assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale,
ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia
di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in
classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle
prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 e' il seguente: "Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private".
- Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente:
"Art. 118 (Organizzazione dei servizi per le
tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali). - 1.
In attesa di un riordino della normativa riguardante i
servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con
proprio decreto l'organico e le caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria
locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure
professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente
sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari
e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco
completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli
interventi relativi al trattamento della sieropositivita'
nei tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualita', della procreazione e della
gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
familiari, con particolare riguardo alla trasmissione
madrefiglio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e'
istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in
conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora
le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine
indicato, il presidente della giunta regionale nomina un
commissario ad acta il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle
normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta
giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente
della giunta regionale non abbia ancora nominato il
commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di
avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante
corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale
vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22
dicembre 1984, n. 887".
- Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi".