Gazzetta Ufficiale n. 53 del 05-03-1999

LEGGE 18 febbraio 1999, n.45
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei
Servizi per le tossicodipendenze.

         La   Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della   Repubblica  hanno
        approvato;
                           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                      Promulga
        la seguente legge:
                                       Art. 1.
                   Modifiche al testo unico approvato con decreto
               del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
          1.  All'articolo  1 del   testo  unico  delle  leggi in  materia  di
        disciplina  degli stupefacenti  e   sostanze psicotrope,  prevenzione,
        cura  e  riabilitazione  dei   relativi  stati  di  tossicodipendenza,
        approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
        n. 309, di seguito  denominato "testo unico sulle tossicodipendenze",
        sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma  6, sono soppresse le parole: ",  anche con l'eventuale
        apporto di esperti,";
          b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
          " 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
        per gli  affari sociali e'  istituito un Osservatorio  permanente che
        verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
        previsioni  del comma  8.  Il Ministro  per  la solidarieta'  sociale
        disciplina, con proprio decreto,   l'organizzazione e il funzionamento
        dell'Osservatorio,  in  modo  da    assicurare  lo  svolgimento  delle
        funzioni previste dall'articolo  127, comma 2. Il  Comitato si avvale
        dell'Osservatorio permanente.";
          c) al  comma 8, lettera a),   sono aggiunte, in fine,  le parole: "e
        sul rapporto  tra le caratteristiche   del mercato del lavoro  e delle
        attivita'  lavorative  e   l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  e
        psicotrope";
          d) al comma 8, lettera  c), dopo le parole: "risultati conseguiti,"
        sono inserite  le seguenti:  "in particolare  per quanto  riguarda la
        somministrazione di metadone,";
          e) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
          " 13. Le campagne   informative nazionali sono realizzate attraverso
        i  mezzi   di   comunicazione  radiotelevisivi  pubblici   e  privati,
        attraverso  la  stampa   quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso
        pubbliche   affissioni  e    servizi   telefonici   e  telematici   di
        informazione e di  consulenza e sono finanziate  nella misura massima
        di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di
        intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti
        dall'articolo  127. Il  Presidente del  Consiglio dei  Ministri o  il
        Ministro per la  solidarieta' sociale da lui  delegato determina, con
        proprio  decreto,  in  deroga   alle  norme  sulla  pubblicita'  delle
        amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie
        tra  stampa   quotidiana  e    periodica,  emittenti   radiofoniche  e
        televisive nazionali e  locali nonche' a favore  di iniziative mirate
        di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.";
          f) il comma 14 e' abrogato.
          2.  L'articolo  127   del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
        sostituito dal seguente:
          "Art. 127 (Fondo nazionale di   intervento per la lotta alla droga).
        -  1. Il  decreto del  Ministro per  la solidarieta'  sociale di  cui
        all'articolo 59, comma  46, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, in
        sede di ripartizione  del Fondo per le   politiche sociali, individua,
        nell'ambito della  quota destinata   al Fondo nazionale  di intervento
        per la  lotta alla droga,  le risorse destinate al  finanziamento dei
        progetti triennali  finalizzati alla prevenzione e  al recupero dalle
        tossicodipendenze  e    dall'alcoldipendenza  correlata,   secondo  le
        modalita'  stabilite dal  presente articolo.  Le dotazioni  del Fondo
        nazionale di intervento per la  lotta alla droga individuate ai sensi
        del presente  comma non possono   essere inferiori a  quelle dell'anno
        precedente, salvo  in presenza di dati   statistici inequivocabili che
        documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.
          2. La  quota del Fondo   nazionale di  intervento per la  lotta alla
        droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al
        75 per cento delle sue  disponibilita'. Alla ripartizione si provvede
        annualmente  con decreto  del   Ministro per  la solidarieta'  sociale
        tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
        diffusione  delle tossicodipendenze,   sulla  base  dei dati  raccolti
        dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.
          3. Le province,  i comuni e i loro consorzi,  le comunita' montane,
        le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
        e 116, le organizzazioni di volontariato   di cui alla legge 11 agosto
        1991, n. 266, le cooperative sociali  di cui all'articolo 1, comma 1,
        lettera b),  della legge 8  novembre 1991,  n. 381, e  loro consorzi,
        possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
        e   al  recupero    dalle  tossicodipendenze   e  dall'alcoldipendenza
        correlata  e al  reinserimento lavorativo  dei tossicodipendenti,  da
        finanziare a valere  sulle disponibilita' del Fondo  nazionale di cui
        al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.
          4. Le regioni,  sentiti gli enti locali, ai  sensi dell'articolo 3,
        comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni
        rappresentative  degli  enti    ausiliari,  delle  organizzazioni  del
        volontariato e delle cooperative  sociali che operano sul territorio,
        come previsto dall'atto di indirizzo  e coordinamento di cui al comma
        7 del  presente articolo,   stabiliscono le modalita',  i criteri  e i
        termini per la presentazione delle   domande, nonche' la procedura per
        la  erogazione  dei   finanziamenti,   dispongono  i  controlli  sulla
        destinazione  dei finanziamenti   assegnati e  prevedono strumenti  di
        verifica dell'efficacia degli  interventi realizzati, con particolare
        riferimento  ai progetti  volti alla   riduzione del  danno nei  quali
        siano  utilizzati  i  farmaci    sostitutivi.  Le  regioni  provvedono
        altresi' ad  inviare una  relazione al  Ministro per  la solidarieta'
        sociale  sugli  interventi realizzati   ai  sensi  del presente  testo
        unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.
          5. Il 25 per cento delle   disponibilita' del Fondo nazionale di cui
        al comma  1 e'  destinato al   finanziamento dei  progetti finalizzati
        alla   prevenzione   e    al  recupero   dalle   tossicodipendenze    e
        dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
        del Consiglio  dei Ministri  - Dipartimento  per gli  affari sociali,
        d'intesa con i  Ministeri dell'interno, di grazia  e giustizia, della
        difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
        previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
        sono finalizzati:
          a)  alla promozione  di programmi  sperimentali di  prevenzione sul
        territorio nazionale;
          b)  alla  realizzazione   di  iniziative  di  razionalizzazione  dei
        sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;
          c)  alla elaborazione  di efficaci  collegamenti con  le iniziative
        assunte dall'Unione europea;
          d)   allo    sviluppo   di   iniziative   di    informazione   e   di
        sensibilizzazione;
          e)  alla    formazione  del  personale  nei   settori  di   specifica
        competenza;
          f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
          g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
          6.  Per  la valutazione   e  la  verifica  delle spese  connesse  ai
        progetti  di  cui  al   comma  5 possono  essere  disposte  le  visite
        ispettive  previste  dall'articolo   65,  commi 5  e  6,  del  decreto
        legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
          7. Con atto  di indirizzo e coordinamento  deliberato dal Consiglio
        dei Ministri, su  proposta del Ministro per  la solidarieta' sociale,
        previo parere  delle commissioni parlamentari competenti,  sentite la
        Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
        agosto 1997,  n. 281, e la  Consulta degli esperti e  degli operatori
        sociali di  cui all'articolo 132,   sono stabiliti i  criteri generali
        per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3.
        Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
          a)   realizzazione   di   progetti  integrati   sul  territorio    di
        prevenzione primaria,  secondaria e terziaria, compresi  quelli volti
        alla riduzione del danno  purche' finalizzati al recupero psicofisico
        della persona;
          b) promozione di progetti   personalizzati adeguati al reinserimento
        lavorativo dei tossicodipendenti;
          c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
        intervento, come le  unita' di strada, i servizi a  bassa soglia ed i
        servizi di consulenza e di orientamento telefonico;
          d)  individuazione di   indicatori  per la  verifica della  qualita'
        degli   interventi  e    dei  risultati   relativi  al   recupero   dei
        tossicodipendenti;
          e)  in particolare,   trasferimento  dei dati  tra assessorati  alle
        politiche sociali,  responsabili dei centri di  ascolto, responsabili
        degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;
          f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano
        nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;
          g)  realizzazione   coordinata  di  programmi e  di  progetti  sulle
        tossicodipendenze  e sull'alcoldipendenza   correlata, orientati  alla
        strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
          h) educazione alla salute.
          8. I progetti di  cui alle lettere a) e c) del  comma 7 non possono
        prevedere  la somministrazione  delle   sostanze stupefacenti  incluse
        nelle tabelle  I e  II di  cui all'articolo 14  e delle  sostanze non
        inserite nella farmacopea ufficiale,   fatto salvo l'uso del metadone,
        limitatamente  ai progetti  e   ai servizi  interamente gestiti  dalle
        aziende unita' sanitarie  locali e purche' i  dosaggi somministrati e
        la   durata   del    trattamento  abbiano   la   esclusiva    finalita'
        clinicoterapeutica  di  avviare   gli utenti  a  successivi  programmi
        riabilitativi.
          9.  Il Ministro  della sanita',  d'intesa  con il  Ministro per  la
        solidarieta'  sociale, promuove,   sentite  le competenti  commissioni
        parlamentari,  l'elaborazione  di linee  guida  per  la verifica  dei
        progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).
          10. Qualora le regioni non   provvedano entro la chiusura di ciascun
        anno finanziario  ad adottare  i provvedimenti  di cui  al comma  4 e
        all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
        1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
        5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
          11.  Per   l'esame   istruttorio   dei  progetti   presentati  dalle
        amministrazioni indicate  al comma  5 e  per l'attivita'  di supporto
        tecnicoscientifico  al    Comitato  nazionale  di   coordinamento  per
        l'azione  antidroga, e'  istituita,   con decreto  del Presidente  del
        Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
        un dirigente generale in servizio  presso la Presidenza del Consiglio
        dei Ministri  designato dal  Ministro per  la solidarieta'  sociale e
        composta da nove  esperti nei campi della prevenzione  e del recupero
        dalle        tossicodipendenze,        nei      seguenti        settori:
        sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,
        sociologico,   riabilitativo,     pedagogico,   giuridico    e   della
        comunicazione.  All'ufficio   di   segreteria  della   commissione  e'
        preposto  un funzionario  della   carriera direttiva  dei ruoli  della
        Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Gli oneri per  il funzionamento della commissione  sono valutati in
        lire 200 milioni annue.
          12. L'organizzazione  e il funzionamento del  Comitato nazionale di
        coordinamento per  l'azione antidroga   sono disciplinati  con decreto
        del   Presidente     del   Consiglio   dei    Ministri.    L'attuazione
        amministrativa  delle  decisioni   del Comitato  e'  coordinata  dalla
        Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento  per gli affari
        sociali  attraverso  un'apposita   conferenza dei  dirigenti  generali
        delle  amministrazioni  interessate,   disciplinata  con  il  medesimo
        decreto".
          3.  L'articolo  131   del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
        sostituito dal seguente:
          "Art.  131 (Relazione   al  Parlamento).  - 1.  Il  Ministro per  la
        solidarieta' sociale, anche sulla base   dei dati allo scopo acquisiti
        dalle  regioni, presenta  entro   il  30 giugno  di  ciascun anno  una
        relazione  al   Parlamento   sui   dati  relativi  allo   stato  delle
        tossicodipendenze  in  Italia,   sulle  strategie  e  sugli  obiettivi
        raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita'
        relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle
        attivita'  di prevenzione,   riabilitazione, reinserimento  e recupero
        dei tossicodipendenti".
          4.  L'articolo  132   del  testo unico  sulle  tossicodipendenze  e'
        sostituito dal seguente:
          "Art. 132 (Consulta degli esperti  e degli operatori sociali). - 1.
        Presso la  Presidenza del Consiglio   dei Ministri -  Dipartimento per
        gli affari  sociali e'  istituita la Consulta  degli esperti  e degli
        operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
          2.  La  Consulta  e'   nominata  con decreto  del  Ministro  per  la
        solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e
        gli  operatori dei  servizi   pubblici  e del  privato  sociale ed  e'
        convocata periodicamente  dallo stesso Ministro in  seduta plenaria o
        in  sessioni di  lavoro per   argomenti al  fine di  esaminare temi  e
        problemi   connessi   alla    prevenzione    e   al   recupero    dalle
        tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
        di coordinamento per l'azione antidroga.
          3. Gli oneri derivanti   dall'attuazione del presente articolo, pari
        a  lire 400  milioni  annue, sono  a carico  del  Fondo nazionale  di
        intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127".


 

Avvertenza:
                   Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto ai
                  sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
                  disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
                  sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
                  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
                  approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
                  fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
                  modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
                  invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
                  qui trascritti.
                  Note all'art. 1:
                   -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
                  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  pubblicato   nella
                  Gazzetta  Ufficiale  31  ottobre  1990, n. 255, supplemento
                  ordinario, come modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
                  seguente:
                   "Art.  1 (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
                  antidroga.  Assistenza  ai  Paesi  in   via   di   sviluppo
                  produttori  di  sostanze  stupefacenti). - 1. E' istituito,
                  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
                  Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
                   2.  Il  Comitato  e' composto dal Presidente del Consiglio
                  dei Ministri, che lo presiede, dai  Ministri  degli  affari
                  esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
                  della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
                  lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
                  ricerca  scientifica  e  tecnologica e dai Ministri per gli
                  affari sociali, per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
                  istituzionali  e  per i problemi delle aree urbane, nonche'
                  dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
                  dei Ministri.
                   3.  Le  funzioni di presidente del Comitato possono essere
                  delegate al Ministro per gli affari sociali.
                   4. Alle riunioni del Comitato possono  essere  chiamati  a
                  partecipare  altri  Ministri in relazione agli argomenti da
                  trattare.
                   5. Il  Comitato  ha  responsabilita'  di  indirizzo  e  di
                  promozione  della  politica  generale  di  prevenzione e di
                  intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
                  sostanze stupefacenti o psicotrope, a  livello  interno  ed
                  internazionale.
                   6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio
                  della  funzione  di  indirizzo  e  di  coordinamento  delle
                  attivita' amministrative di competenza  delle  regioni  nel
                  settore.
                   7.  Presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
                  Dipartimento  per  gli  affari  sociali  e'  istituito   un
                  osservatorio   permanente   che  verifica  l'andamento  del
                  fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del
                  comma   8.   Il   Ministro   per  la  solidarieta'  sociale
                  disciplina, con  proprio  decreto,  l'organizzazione  e  il
                  funzionamento  dell'osservatorio,  in modo da assicurare lo
                  svolgimento delle funzioni previste dall'art. 127, comma 2.
                  Il comitato si avvale dell'osservatorio permanente.
                   8.  L'osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei
                  criteri  diramati dal comitato, acquisisce periodicamente e
                  sistematicamente dati:
                   a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche
                  con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul
                  rapporto tra le caratteristiche del mercato  del  lavoro  e
                  delle  attivita'  lavorative  e  l'assunzione  di  sostanze
                  stupefacenti e psicotrope;
                   b) sulla dislocazione  e  sul  funzionamento  dei  servizi
                  pubblici  e privati operanti nel settore della prevenzione,
                  cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
                  recupero sociale ivi  compresi  i  servizi  attivati  negli
                  istituti  di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero
                  di soggetti riabilitati reinseriti in attivita'  lavorative
                  e   sul   tipo   di   attivita'   lavorative  eventualmente
                  intraprese, distinguendo se presso  strutture  pubbliche  o
                  private;
                   c)  sui  tipi  di  trattamento  praticati  e sui risultati
                  conseguiti,  in  particolare   per   quanto   riguarda   la
                  somministrazione  di  metadone,  nei  servizi  di  cui alla
                  lettera b), sulla epidemiologia delle patologie  correlate,
                  nonche'  sulla  produzione  e  sul  consumo  delle sostanze
                  stupefacenti o psicotrope;
                   d)  sulle   iniziative   promosse   ai   diversi   livelli
                  istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
                   e)  sulle  fonti  e  sulle  correnti del traffico illecito
                  delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
                   f)  sull'attivita'  svolta  dalle  forze  di  polizia  nel
                  settore   della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
                  illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
                   g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per  reati
                  previsti dal presente testo unico;
                   h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze
                  e  sulla  destinazione  di  tali  flussi per funzioni e per
                  territorio.
                   9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
                  delle finanze, della difesa, della sanita', della  pubblica
                  istruzione   e   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
                  nell'ambito  delle  rispettive  competenze  sono  tenuti  a
                  trasmettere  all'osservatorio  i  dati  di  cui al comma 8,
                  relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro
                  i mesi di giugno e dicembre.
                   10. L'osservatorio, avvalendosi anche delle  prefetture  e
                  delle  amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori
                  dati a qualunque amministrazione statale e  regionale,  che
                  e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
                  violare il diritto all'anonimato.
                   11.  Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere
                  informazioni dall'osservatorio.
                   12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con
                  i Ministri della sanita', della pubblica istruzione,  della
                  difesa   e   per  gli  affari  sociali,  promuove  campagne
                  informative sugli effetti negativi sulla  salute  derivanti
                  dall'uso  di  sostanze  stupefacenti  e psicotrope, nonche'
                  sull'ampiezza e sulla gravita' del fenomeno  criminale  del
                  traffico di tali sostanze.
                   13.  Le  campagne  informative  nazionali  sono realizzate
                  attraverso  i  mezzi   di   comunicazione   radiotelevisivi
                  pubblici  e  privati,  attraverso  la  stampa  quotidiana e
                  periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
                  telefonici e telematici di in formazione e di consulenza  e
                  sono  finanziate  nella  misura massima di lire 10 miliardi
                  annue  a  valere  sulla  quota  del  Fondo   nazionale   di
                  intervento   per   la   lotta  alla  droga  destinata  agli
                  interventi  previsti  dall'art.  127.  Il  Presidente   del
                  Consiglio  dei  Ministri  o il Ministro per la solidarieta'
                  sociale da lui delegato determina, con proprio decreto,  in
                  deroga  alle  norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
                  pubbliche, la distribuzione delle risorse  finanziarie  tra
                  stampa  quotidiana  e  periodica,  emittenti radiofoniche e
                  televisive  nazionali  e  locali  nonche'   a   favore   di
                  iniziative   mirate  di  comunicazione  da  sviluppare  sul
                  territorio nazionale.
                   14. (Abrogato).
                   15.  Ogni  tre  anni,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
                  Ministri,  nella  sua  qualita'  di Presidente del comitato
                  nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,  convoca
                  una  conferenza  nazionale  sui  problemi  connessi  con la
                  diffusione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope  alla
                  quale  invita  soggetti pubblici e privati che esplicano la
                  loro attivita' nel campo della  prevenzione  e  della  cura
                  della  tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze
                  sono comunicate al Parlamento anche al fine di  individuare
                  eventuali  correzioni  alla  legislazione antidroga dettate
                  dall'esperienza applicativa.
                   16.   L'Italia   concorre,   attraverso   gli    organismi
                  internazionali,  all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo
                  produttori delle materie di base dalle quali si  estraggono
                  le sostanze stupefacenti o psicotrope.
                   17.  L'assistenza  prevede  anche  la  creazione  di fonti
                  alternative di reddito per liberare le  popolazioni  locali
                  dall'asservimento   alle   coltivazioni   illecite  da  cui
                  attualmente traggono il loro sostentamento.
                   18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti  previsti
                  dalla  legge  26  febbraio  1987, n. 49, sulla cooperazione
                  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
                   - L'art. 59, comma 46, della legge 27  dicembre  1997,  n.
                  449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
                  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
                  302, supplemento ordinario, e' il seguente:
                   "46.  A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti
                  per gli interventi disciplinati  dalla  legge  19  novembre
                  1987,  n.  476,  dalla  legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla
                  legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio  1992,
                  n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n.  284, dalla legge 28
                  agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R.
                  9  ottobre  1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al
                  comma 44. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
                  programmazione  economica,  d'intesa con le amministrazioni
                  interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998  le
                  variazioni  di  bilancio  occorrenti per la destinazione al
                  Fondo degli stanziamenti  di  cui  al  presente  comma.  Il
                  Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente
                  con  proprio  decreto,  sentiti i Ministri interessati e la
                  conferenza unificata  di  cui  al  decreto  legislativo  28
                  agosto  1997,  n.   281, le complessive risorse finanziarie
                  confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro
                  del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
                  apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
                   -  Il  testo  degli  articoli  115  e  116 del decreto del
                  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  recita
                  testualmente:
                   "Art.  115  ( Enti ausiliari). - 1. I comuni, le comunita'
                  montane,  i  loro  consorzi  ed  associazioni,  i   servizi
                  pubblici  per  le tossicodipendenze costituiti dalle unita'
                  sanitarie  locali,  singole  o  associate,  ed   i   centri
                  ausiliari  di  cui  all'art.  114  possono  avvalersi della
                  collaborazione di  gruppi  di  volontariato  o  degli  enti
                  ausiliari  di  cui  all'art. 116 che svolgono senza fine di
                  lucro la loro attivita' con finalita'  di  prevenzione  dal
                  disagio psicosociale, assistenza, cura, e reinserimento del
                  tossicodipendente  ovvero  associazioni,  di  enti  di loro
                  emanazione con finalita'  di  educazione  dei  giovani,  di
                  sviluppo  socioculturale  della personalita', di formazione
                  professionale e di orientamento al lavoro.
                   2. I responsabili dei servizi e dei  centri  di  cui  agli
                  articoli  113  e  114  possono autorizzare persone idonee a
                  frequentare i servizi ed i centri medesimi  allo  scopo  di
                  partecipare    all'opera   di   prevenzione,   recupero   e
                  reinserimento sociale degli assistiti".
                   "Art. 116 (Albi regionali e provinciali). - 1. Le  regioni
                  e   le   province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,
                  nell'esercizio   delle   proprie   funzioni   in    materia
                  socioassistenziale,  istituiscono un albo degli enti di cui
                  all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione
                  ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.
                   2 L'iscrizione all'albo e' condizione  necessaria  per  lo
                  svolgimento  delle  attivita'  indicate nell'art. 115 ed e'
                  subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:
                   a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato  o
                  natura  di  associazione  riconosciuta  o  riconoscibile ai
                  sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;
                   b) disponibilita' di locali  e  attrezzature  adeguate  al
                  tipo di attivita' prescelta;
                   c)   personale   sufficiente  ed  esperto  in  materia  di
                  tossicodipendenti.
                   3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato
                  con espresso riferimento al possesso dei  requisiti  minimi
                  di  cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti
                  specifici richiesti dalla legislazione regionale  ai  sensi
                  del comma 4.
                   4.  Le  regioni e le province autonome, tenuto conto delle
                  caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di
                  cui all'art.  115,  stabiliscono  gli  eventuali  requisiti
                  specifici,  le  modalita'  di accertamento e certificazione
                  dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma  2  e
                  le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.
                   5.  Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno
                  piu'  sedi  operative,  in  Italia  o  all'estero,   devono
                  iscriverle       separatamente      ciascuna      sull'albo
                  territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i
                  requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le
                  sedi  operative  situate  all'estero  e'   territorialmente
                  competente l'albo presso il quale e' stata iscritta la sede
                  centrale  o,  in subordine, l'albo presso il quale e' stata
                  effettuata la prima iscrizione.
                   6. L'iscrizione all'albo e'  condizione  necessaria  oltre
                  che  per  la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117,
                  per:
                   a) l'impiego degli enti per le finalita' di  cui  all'art.
                  94;
                   b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o
                  di  privata  dimora  ai  sensi  dell'art. 281 del codice di
                  procedura penale, nonche' dell'art. 47-ter della  legge  26
                  luglio  1975,  n  354, aggiunto dall'art. 13 della legge 10
                  ottobre 1986, n. 663;
                   c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 132;
                   d) l'istituzione di  corsi  statali  sperimentali  di  cui
                  all'art.  105,  comma  6,  e  le utilizzazioni di personale
                  docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.
                   7. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
                  Bolzano  istituiscono  altresi'  speciali albi degli enti e
                  delle persone che gestiscono con fini di strutture  per  la
                  riabilitazione    e    il    reinserimento    sociale   dei
                  tossicodipendenti.
                   8. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'art. 65  del
                  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
                  decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
                  n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 7
                  sono  abilitate  a  ricevere  erogazioni  liberali fatte ai
                  sensi del comma 2, lettera a), del  suddetto  articolo.  Le
                  regioni  e  le  province  autonome  ripartiscono  le  somme
                  percepite tra gli enti  di  cui  all'art.  115,  secondo  i
                  programmi  da questi presentati ed i criteri predeterminati
                  dalle rispettive assemblee.
                   9.  Nel  caso  le  regioni  e  le  province  autonome  non
                  provvedano  ad  istituire  gli  albi  di  cui  al  presente
                  articolo gli enti di cui all'art. 115 sono  temporaneamente
                  registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini
                  dei  benefici  previsti  dalla  citata legge, sulla base di
                  certificazione  notarile   attestante   il   possesso   dei
                  requisiti   di   cui   al   comma   2,  lettera  a),  e  di
                  autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere
                  b) e c). I predetti enti,  in  caso  siano  successivamente
                  ammessi   all'iscrizione   agli   albi,   conservano   come
                  anzianita'   di   iscrizione   la   data   della   suddetta
                  registrazione".
                   - Il titolo della legge 11 agosto 1991, n. 266 (pubblicata
                  in  Gazzetta  Ufficiale  22  agosto  1991,  n.  196), e' il
                  seguente:  "Leggequadro sul volontariato".
                   - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
                  novembre  1991,  n.  381  (Disciplina   delle   cooperative
                  sociali),  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 3 dicembre
                  1991, n. 283, e' il seguente:
                   "1. Le cooperative sociali hanno lo  scopo  di  perseguire
                  l'interesse  generale della comunita' alla promozione umana
                  e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
                   a) (Omissis);
                   b)  lo  svolgimento  di  attivita'  diverse  -   agricole,
                  industriali,   commerciali   o  di  servizi  -  finalizzate
                  all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate".
                   - L'art. 3, comma 6, della legge 8  giugno  1990,  n.  142
                  (Ordinamento  delle  autonomie  locali),  pubblicata  nella
                  Gazzetta Ufficiale 12  giugno  1990,  n.  135,  supplemento
                  ordinario, recita testualmente:
                   "6.  La  legge  regionale  stabilisce  forme  e modi della
                  partecipazione degli enti locali alla formazione dei  piani
                  e  programmi  regionali  e  degli altri provvedimenti della
                  regione".
                   - I commi 5 e 6 dell'art. 65  del  decreto  legislativo  3
                  febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
                  delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
                  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego,   a   norma
                  dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.    421),
                  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
                  supplemento ordinario, recitano testualmente:
                   "5. Il Ministero del tesoro, anche su  espressa  richiesta
                  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  dispone visite
                  ispettive, a cura dei servizi ispettivi  di  finanza  della
                  Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
                  analoghi  servizi,  per  la valutazione e la verifica delle
                  spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti
                  collettivi nazionali e decentrati, denunciando  alla  Corte
                  dei  conti  le  irregolarita'  riscontrate.  Tali verifiche
                  vengono  eseguite  presso  le  amministrazioni   pubbliche,
                  nonche'  presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai
                  fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive,
                  i servizi ispettivi di finanza  della  Ragioneria  generale
                  dello  Stato  presso  le  predette  amministrazioni, enti e
                  aziende sia le funzioni di cui all'art. 3  della  legge  26
                  luglio  1939,  n.  1037, che i compiti di cui all'art.  27,
                  comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
                   6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
                  cui  al  comma  5  puo'  partecipare l'ispettorato operante
                  presso   il   Dipartimento   della    funzione    pubblica.
                  L'ispettorato  stesso  si  avvale  di  cinque  ispettori di
                  finanza,  in  posizione  di  comando  o  fuori  ruolo,  del
                  Ministero  del  tesoro,  cinque funzionari. particolarmente
                  esperti in materia, in posizione di comando o fuori  ruolo,
                  del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in
                  servizio  presso  il  dipartimento della funzione pubblica.
                  L'ispettorato  svolge  compiti  ispettivi  vigilando  sulla
                  razionale  organizzazione  delle pubbliche amministrazioni,
                  l'ottimale   utilizzazione   delle   risorse   umane,    la
                  conformita'   dell'azione  amministrativa  ai  principi  di
                  imparzialita'  e  buon  andamento  e   l'osservanza   delle
                  disposizioni   vigenti   sul   controllo   dei  costi,  dei
                  rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi  di
                  lavoro".
                   -  Il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
                  1997,  n.     281   (Definizione   ed   ampliamento   delle
                  attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
                  lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
                  Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
                  interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
                  comuni, con la conferenza Statocitta' ed autonomie locali),
                  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.  20,
                  e' il seguente:
                   "Art.  8  (Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie locali e
                  Conferenza unificata). - 1. La  Conferenza  Statocitta'  ed
                  autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
                  di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
                  comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  conferenza
                  Statoregioni.
                   2. La Conferenza Stato  -citta'  ed  autonomie  locali  e'
                  presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
                  sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
                  gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
                  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
                  il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
                  il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
                  nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
                  dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
                  dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
                  UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
                  dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
                  Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
                  rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
                  legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
                  invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
                  di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
                   3.  La  Conferenza  Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
                  convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
                  il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
                  richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
                   4.  La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
                  dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le  sedute  sono
                  presiedute  dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su
                  sua delega, dal Ministro per gli  affari  regionali  o,  se
                  tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
                   -  Le  tabelle  I  e  II  dell'art.  14  del  decreto  del
                  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono le
                  seguenti:
                                                                  "Allegato I
                                SOSTANZE CLASSIFICATE
                                     CATEGORIA 1
        =====================================================================
           Sostanza                Denominazione NC                 Codice NC
                                     (se diversa)
        _____________________________________________________________________
        Efedrina                                                   2939 40 10
        Ergometrina                                                2939 60 10
        Ergotamina                                                 2939 60 30
        Acido lisergico                                            2939 60 50
        1-Fenil-2-propanone        Fenilacetone                    2914 30 10
        Pseudoefedrina                                             2939 40 30
        Acido N-acetilantrenilico  Acido-2-acetammidobenzoico      2924 29 50
        3, 4-Metilenodiossifenil
             2-propanone                                           2932 90 77
        Isosafrolo (cis+trans)                                     2932 90 73
        Piperonale                                                 2932 90 75
        Safrolo                                                    2932 90 71
         I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
        i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
        CATEGORIA 2
        =====================================================================
           Sostanza                Denominazione NC                 Codice NC
                                     (se diversa)
        _____________________________________________________________________
        Anidride acetica                                           2915 24 00
        Acido antranilico                                          2922 49 50
        Acido fenilacetico                                         2916 33 00
        Piperidina                                                 2933 39 30
         I sali delle sostanze che figurano nella presente categoria in tutti
        i casi in cui e' possibile la presenza di tali sali.
        CATEGORIA 3
        =====================================================================
           Sostanza                   Denominazione NC              Codice NC
                                        (se diversa)
        _____________________________________________________________________
        Acetone (*)                                                2914 11 00
        Etere etilico (*)            Ossido di dietile             2909 11 00
        Metiletichetone (MEK) (*)    Butanone                      2914 12 00
        Toluena (*)                                                2902 30 10
                                                                     (90)
        Permanganato di potassio (*)                               2841 60 10
        Acido solforico                                            2807 00 10
        Acido cloridrico             Cloruro di idrogeno           2806 10 00
         (*)  I  sali  delle  sostanze che figurano nella presente categoria,
        tranne l'acido solforico e l'acido cloridrico, in tutti i casi in cui
        e' possibile la presenza di tali sali".
                                                                 "Allegato II
                                          DEFINIZIONI
                    E' operatore una persona fisica o  giuridica che operi  a
                  livello  di fabbricazione,   trasformazione,   commercio  o
                  distribuzione  nella Comunita' di  sostanze    classificate
                  oppure  che  prenda    parte  ad  altre attivita' connesse,
                  quali  intermediazione   e   deposito      delle   sostanze
                  classificate".
                    - Il  testo dell'art. 5 del  decreto legislativo 31 marzo
                  1998,  n.    112  (Conferimento    di  funzioni   e compiti
                  amministrativi  dello Stato alle regioni   ed  agli    enti
                  locali,    in attuazione   del capo  I della legge 15 marzo
                  1997, n. 59),  pubblicato  nella    Gazzetta  Ufficiale  21
                  aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e' il seguente:
                    "Art.  5 (Poteri sostitutivi). -  1. Con riferimento alle
                  funzioni e ai compiti  spettanti alle  regioni e  agli enti
                  locali, in  caso di accertata  inattivita'  che    comporti
                  inadempimento   agli   obblighi derivanti dall'appartenenza
                  alla Unione europea o  pericolo di grave  pregiudizio  agli
                  interessi   nazionali,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
                  Ministri,  su    proposta  del    Ministro  competente  per
                  materia,  assegna  all'ente inadempiente un congruo termine
                  per provvedere.
                    2.  Decorso inutilmente  tale termine,  il Consiglio  dei
                  Ministri, sentito il  soggetto  inadempiente,    nomina  un
                  commissario che provvede in via sostitutiva.
                    3.  In  casi  di  assoluta  urgenza,    non si applica la
                  procedura di cui al comma 1 e  il  Consiglio  dei  Ministri
                  puo'  adottare  il  provvedimento di   cui al  comma 2,  su
                  proposta  del Presidente  del Consiglio   dei Ministri,  di
                  concerto  con  il  Ministro competente. Il provvedimento in
                  tal  modo   adottato   ha   immediata esecuzione   ed    e'
                  immediatamente  comunicato  rispettivamente alla Conferenza
                  permanente per i rapporti tra  lo Stato,  le regioni  e  le
                  province  autonome di  Trento e  di Bolzano,   di   seguito
                  denominata  "Conferenza   Statoregioni"  e  alla Conferenza
                  Statocitta' e autonomie locali allargata ai  rappresentanti
                  delle    comunita' montane,   che ne   possono chiedere  il
                  riesame,  nei termini e con gli effetti previsti  dall'art.
                  8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
                    4. Restano ferme  le disposizioni in materia   di  poteri
                  sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

 Art. 2.
                              Disposizioni sul personale
          1.  Ai fini  della direzione  delle  attivita' dei  servizi per  le
        tossicodipendenze (SERT) ad  alta utenza, o ad  essi assimilabili, ai
        sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita'
        30  novembre 1990,  n.  444,  i posti  di  dirigente responsabile  di
        secondo livello  istituiti sono conferiti  entro il 31  dicembre 1999
        mediante concorsi interni per titoli, riservati al personale di ruolo
        che,  alla data  di  entrata  in vigore  della  presente legge,  gia'
        eserciti  tali funzioni,  ovvero che  abbia esercitato  tali funzioni
        alle condizioni previste dal presente  comma nel periodo compreso tra
        il  1 gennaio  1990 e  la data  di entrata  in vigore  della presente
        legge, anche  in assenza di  un incarico formalizzato  dai competenti
        organi  dell'azienda   unita'  sanitaria  locale,  in   possesso  dei
        requisiti previsti  per il conseguimento della  qualifica apicale nel
        profilo  professionale  di  appartenenza,  e che  abbia  prestato  la
        propria attivita' presso i SERT o strutture equipollenti del Servizio
        sanitario   nazionale,   comunque    operanti   nel   settore   delle
        tossicodipendenze,  per almeno  sei anni  con rapporto  di impiego  o
        mediante contratti  di prestazione d'opera professionale,  per almeno
        ventiquattro ore settimanali.
          2. Ai  fini della direzione  delle attivita' dei  SERT a media  e a
        bassa utenza  i posti  di dirigente di  primo livello  istituiti sono
        conferiti entro  il 31  dicembre 1999  mediante concorsi  interni per
        titoli riservati al  personale di ruolo che, alla data  di entrata in
        vigore della  presente legge, gia'  eserciti tali funzioni,  anche in
        assenza   di  un   incarico   formalizzato   dai  competenti   organi
        dell'azienda  unita'  sanitaria  locale, in  possesso  dei  requisiti
        previsti per il  conseguimento della qualifica di  dirigente di primo
        livello  nel  profilo  professionale  di  appartenenza  e  che  abbia
        prestato la propria  attivita' presso i SERT o  analoghe strutture di
        recupero per almeno  quattro anni con rapporto di  impiego o mediante
        contratti   di   prestazione   d'opera  professionale,   per   almeno
        ventiquattro ore settimanali.
          3. I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo
        6 del regolamento adottato con  decreto del Ministro della sanita' 30
        novembre  1990, n.  444, sono  attribuiti entro  il 31  dicembre 1999
        mediante concorsi  per titoli ai  quali e' ammesso il  personale che,
        alla  data  di entrata  in  vigore  della  presente legge,  operi  su
        incarico o in regime di convenzione  presso i SERT da almeno un anno,
        anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia
        operato in  regime di convenzione presso  i SERT per almeno  un anno,
        anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali.
          4.  Nei  concorsi pubblici  per  il  primo conferimento  dei  posti
        istituiti  nell'organico  dei  SERT  in  attuazione  del  regolamento
        adottato con decreto del Ministro  della sanita' 30 novembre 1990, n.
        444, fermo restando  il punteggio massimo previsto  per il curriculum
        formativo e  professionale dalle vigenti disposizioni  in materia, e'
        attribuito un punteggio  ulteriore, di uguale entita'  massima, per i
        titoli riguardanti  l'attivita' svolta nel settore  del trattamento e
        della   riabilitazione  degli   stati  di   dipendenza  da   sostanze
        stupefacenti o psicotrope.
          5.  I soggetti  indicati  ai commi  1,  2 e  3  hanno l'obbligo  di
        permanere in  servizio presso i  SERT per  un periodo di  cinque anni
        dalla data del conferimento dell'incarico.
          6. I  soggetti che, alla data  di entrata in vigore  della presente
        legge, esercitano  da almeno  due anni funzioni  e attivita'  di tipo
        professionale all'interno delle strutture di  cui agli articoli 115 e
        116  del testo  unico sulle  tossicodipendenze, possono  continuare a
        svolgere  tali attivita',  nel rispetto  dei contratti  collettivi di
        lavoro e delle  norme sul lavoro vigenti, a  condizione che risultino
        in  possesso  dell'attestato  di   frequenza  di  appositi  corsi  di
        formazione professionale,  da avviare  secondo le  modalita' definite
        dalle regioni  entro novanta giorni  dalla data di entrata  in vigore
        della presente legge. Le disposizioni  di cui al presente articolo si
        applicano altresi' ai soggetti che operano, in qualita' di volontari,
        presso le strutture  di cui agli articoli 115 e  116 del citato testo
        unico sulle  tossicodipendenze, purche' prestino la  loro attivita' a
        tempo pieno e  a condizione che dimostrino di  non svolgere attivita'
        retribuite o remunerative.





                  Note all'art. 2:
                    -    Il titolo   del decreto   ministeriale   30 novembre
                  1990, n.   444 (pubblicato nella  Gazzetta    Ufficiale  30
                  gennaio  1991,  n.    25),  e'  il  seguente:  "Regolamento
                  concernente    la  determinazione  dell'organico  e   delle
                  caratteristiche    organizzative  e funzionali dei  servizi
                  per le tossicodipendenze  da  istituire  presso  le  unita'
                  sanitarie locali".
                    -   Il testo  dell'art. 6  del  regolamento adottato  con
                  il  citato decreto del  Ministro della sanita' 30  novembre
                  1990, n. 444,  e' il seguente:
                    "Art. 6   (Organico). - 1. I    SERT  dispongono  di  una
                  propria  pianta  organica,   definita   dalla regione   con
                  riferimento  ad un   organico individuato  sulla  base  dei
                  criteri  di  cui  alla  allegata  tabella  1. Ai servizi di
                  nuova istituzione  si applicano, inizialmente,   i  criteri
                  previsti per l'ipotesi di bassa utenza.
                    2.   La  pianta  organica    puo'  essere  periodicamente
                  aggiornata, sulla base   delle risultanze   dei  dati    di
                  attivita'    del SERT,  riferite a periodi almeno biennali.
                  Qualora siano apportate alla pianta organica variazioni  in
                  diminuzione,  il    personale  eccedente e'   utilizzato in
                  altri servizi dell'unita'  sanitaria    locale  secondo  le
                  norme  definite  dalla vigente  normativa contrattuale  per
                  il personale  del servizio sanitario nazionale.
                    3. Nell'assunzione  e nell'assegnazione del personale  ai
                  SERT deve essere attribuita una    particolare  valutazione
                  all'attivita'  prestata  nei     servizi      pubblici    e
                  convenzionati   di     assistenza    ai  tossicodipendenti.
                  Per  i  profili  professionali  di  medico  e  di psicologo
                  deve essere attribuito  maggior peso, nella valutazione del
                  curriculum    formativo,   ai titoli   conseguiti,   per  i
                  medici,   nelle discipline   di   farmacologia      medica,
                  tossicologia,   psichiatria   e medicina generale e per gli
                  psicologi   nelle   discipline   di   psicologia   clinica,
                  psicologia sociale e psicoterapia.
                    4.   Per   il   coordinamento   dell'attivita'  dei  SERT
                  deve  essere previsto,  per  quelli ad  alta   utenza,   un
                  dirigente   di  posizione funzionale apicale, per  quelli a
                  media  e  bassa     utenza  un  coadiutore   di   posizione
                  funzionale  intermedia.    Qualora a   seguito dell'aumento
                  dell'organico nelle ipotesi  indicate nella nota c)   della
                  tabella 1, la  dotazione numerica  complessiva  sia pari  o
                  superiore  a  quella prevista per i servizi ad alta utenza,
                  il SERT e' considerato ad alta utenza.
                    5.  Alla  funzione  di  dirigente   del  SERT  si  accede
                  mediante l'acquisizione    di  apposita    idoneita';    in
                  attesa  della    emanazione  della  relativa disciplina e a
                  partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
                  decreto  le  funzioni   di dirigente che non risultino gia'
                  attribuite a personale appartenente  ad altri profili, sono
                  conferite a personale medico.
                    6. Al personale    destinato  ai  SERT  si  applicano  le
                  normative  e  gli  istituti  previsti  per il personale del
                  Servizio sanitario nazionale".
                    - I testi degli  articoli  115  e  116  del  decreto  del
                  Presidente  della Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309 (per
                  il titolo   v. nel   comma 1  dell'art.  1  della  presente
                  legge), sono riportati nelle note all'art.  1.

  Art. 3.
                         Modifiche alla legge n. 86 del 1997
                         e al decreto-legge n. 438 del 1997
          1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come
        modificato  dall'articolo 1  del decreto-legge  19 dicembre  1997, n.
        438, convertito, con modificazioni, dalla  legge 19 febbraio 1998, n.
        26, la parola: "1998" e' sostituita dalla seguente: "2000".
          2. All'articolo 1,  comma 14, della legge 28 marzo  1997, n. 86, le
        parole da:  "le cui risultanze  vengono riassunte e  coordinate" fino
        alla fine del comma sono soppresse.
          3.  L'articolo  2  del  decreto-legge 19  dicembre  1997,  n.  438,
        convertito, con modificazioni,  dalla legge 19 febbraio  1998, n. 26,
        e' sostituito dal seguente:
          "Art. 2.  - 1. Le disponibilita'  assegnate all'unita' previsionale
        di  base 12.1.2.2  dello  stato di  previsione  della Presidenza  del
        Consiglio  dei   Ministri,  non  ancor  a   impegnate  alla  chiusura
        dell'esercizio  finanziario 1998,  possono  esserlo,  per gli  stessi
        fini, nell'esercizio finanziario successivo".





                  Note all'art. 3:
                    -  Il  testo dell'art. 1, comma 13,  della legge 28 marzo
                  1997, n. 86 (Sanatoria   degli   effetti    prodotti    dai
                  decretilegge    adottati   in materia   di   prevenzione  e
                  recupero dalle  tossicodipendenze  e  di funzionamento  dei
                  SERT),  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1997,
                  n.  76,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
                  seguente:
                    "13.    Alla   gestione dei  fondi  mediante  apertura di
                  credito  si applica  il disposto  di cui  all'art.   61-bis
                  del    regio  decreto    18  novembre    1923,    n.  2440,
                  introdotto  dell'art.  3 del  decreto  del Presidente della
                  Repubblica 30 giugno  1972, n. 627. In  deroga alle vigenti
                  norme sulla contabilita' dello  Stato le somme  accreditate
                  in  contabilita'  speciale  ai prefetti  per  il  pagamento
                  dei  progetti finanziati ai  sensi degli articoli  132    e
                  134  del  testo   unico sulle tossicodipendenze,  approvato
                  con  decreto  del   Presidente  della Repubblica 9  ottobre
                  1990,    n.  309, relativamente all'esercizio 1993, residui
                  1992,  possono essere mantenute  per il   1994 e  per    il
                  1995.    Tenuto  conto    della  particolare  natura    dei
                  progetti,  in    deroga  alle  vigenti    norme       sulla
                  contabilita'     dello  Stato,  per   le  somme accreditate
                  ai funzionari delegati ai sensi del presente  articolo,  la
                  gestione    e la   rendicontazione   delle   somme relative
                  all'esercizio finanziario  1993  sono   prorogate   per   i
                  quattro  anni  successivi all'esercizio  medesimo e  quelle
                  relative    agli esercizi   finanziari 1994   e  1995  sono
                  prorogate  fino  alla  chiusura  dell'esercizio finanziario
                  2000".
                    - Il testo dell'art. 1, comma 14, della citata  legge  28
                  marzo 1997, n. 86, come modificato dalla presente legge, e'
                  il seguente:
                    "14.  I  controlli  sui  rendiconti e sull'utilizzo delle
                  somme erogate per il finanziamento  dei progetti di cui  al
                  comma    6  sono effettuati dalle  ragionerie   provinciali
                  dello  Stato  e   dalle  delegazioni regionali della  Corte
                  dei  conti,  secondo le modalita' stabilite dalla normativa
                  vigente.  Sono inoltre  autorizzate le visite  ispettive di
                  cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
                  29, da un dirigente generale   della Ragioneria    generale
                  dello    Stato,  operante nell'ambito    della   Presidenza
                  del   Consiglio   dei  Ministri   - Dipartimento per    gli
                  affari    sociali,  all'uopo  nominato    con  decreto  del
                  Presidente del  Consiglio dei Ministri, su    proposta  del
                  Ministro  del  tesoro,  e collocato fuori ruolo  ai sensi e
                  per gli effetti degli articoli 58  e 59 del    testo  unico
                  delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
                  civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
                  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".

 

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con atto di intesa tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adottato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, sono definiti i
requisiti soggettivi, funzionali, del personale, organizzativi,
strutturali e tecnologici per l'esercizio delle attivita' sanitarie e
sociali da parte degli enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116
del testo unico sulle tossicodipendenze, al fine dell'iscrizione agli
albi previsti dal medesimo articolo 116 e dell'applicazione delle
previsioni dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'atto di intesa
di cui al presente comma e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi:
a) previsione della corresponsione agli enti ausiliari di una
rettabase minima a carico del Servizio sanitario nazionale, che puo'
essere integrata dalle regioni e dagli enti locali;
b) predisposizione di momenti programmati di integrazione tra il
lavoro dei SERT e quello degli enti ausiliari al fine di raccordare
la verifica dei risultati e la valutazione del programma terapeutico
e socioriabilitativo;
c) riconoscimento del carattere integrato sociosanitario delle
terapie, dell'intervento socioriabilitativo e dell'attivita' di
prevenzione svolti dagli enti ausiliari;
d) predisposizione di profili professionali adeguati alla
specificita' dell'azione di recupero e riabilitazione dalle
tossicodipendenze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
previste dall'atto di intesa di cui al comma 1, cessano di avere
efficacia l'atto di intesa tra lo Stato e le regioni per la
definizione di criteri e modalita' uniformi per l'iscrizione degli
enti ausiliari che gestiscono strutture per la riabilitazione e il
reinserimento sociale dei tossicodipendenti negli albi di cui
all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell'8 marzo
1993, nonche' l'atto di indirizzo e coordinamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997, riguardante le strutture di riabilitazione ed
educativoassistenziali per i tossicodipendenti.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanita', con proprio decreto,
sentite le commissioni parlamentari competenti, provvede alla
revisione del decreto di cui all'articolo 118 del testo unico sulle
tossicodipendenze, al fine della rideterminazione dell'organico dei
SERT.
4. In sede di prima attuazione, l'atto di indirizzo e coordinamento
previsto dall'articolo 127, comma 7, del testo unico sulle
tossicodipendenze, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e'
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tenuto conto dei criteri seguiti per il finanziamento
dei progetti approvati nel biennio 1994-1995 ai fini della
determinazione dei criteri per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al medesimo articolo 127, comma 7, lettera a), del
testo unico sulle tossicodipendenze. Si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59.
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 127, comma 12, del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, e' adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le somme affluite alle unita' previsionali di base 31.2.1 e
31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato sono riassegnate all'unita' previsionale di base 12.1.3.1,
denominata "Fondo per le politiche sociali", dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e
al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata,
ai sensi dell'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze,
come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 febbraio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
_____________
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2756-ter):
Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'aula il 6 marzo 1997, dell'art. 2 e del comma 2
dell'art. 3 del disegno di legge n. 2756, d'iniziativa del
Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e del
Ministro per la famiglia (Turco).
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 6 marzo 1997, con pareri delle commissioni I,
II, IV, V, VI, VII e XI.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28
maggio; 4 giugno; 22 ottobre; 10 dicembre 1997; 14, 28
gennaio; 18, 26 febbraio; 19 marzo e 29 luglio 1998.
Relazione scritta annunciata il 31 luglio 1998 (atto n.
2756-ter/A - relatore on. Lumia ).
Esaminato in aula il 21 e 22 settembre 1998 e approvato il
23 settembre 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 3543):
Assegnato alla 12 commissione (Sanita'), in sede
referente, il 2 ottobre 1998, con parere delle commissioni
1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, della giunta per gli affari delle
Comunita' europe e della commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 12 Commissione, in sede referente, il 3,
4, 5, 17 novembre 1998 e 14 gennaio 1999.
Assegnato nuovamente alla 12 commissione, in sede
deliberante, il 3 febbraio 1999.
Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, e
approvato il 9 febbraio 1999.





Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra
circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno,
tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle
regioni e delle province autonome. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega
al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza e'
composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e
ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni
della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti
iscritti all'ordine del giorno, nonche' rappresentanti di
amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
appositamente delegato, riferisce periodicamente alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle
attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo
parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla
richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a
provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli
altri organismi a composizione mista Statoregioni previsti
sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da
trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle
commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla
base di competenze tecnico- scientifiche, e rivedere la
pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale
per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni
e province autonome, determinando le modalita' per
l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione
possono votare solo i presidenti delle regioni e delle
province autonome".
- I testi degli articoli 115 e 116 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono
riportati nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, sentito il
Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private e la periodicita' dei
controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di
indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre
1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali
di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano
sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna
delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio
sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di
assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale,
ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia
di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in
classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle
prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e
dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 e' il seguente: "Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private".
- Il testo dell'art. 118 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' il seguente:
"Art. 118 (Organizzazione dei servizi per le
tossicodipendenze presso le unita' sanitarie locali). - 1.
In attesa di un riordino della normativa riguardante i
servizi sociali, il Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con
proprio decreto l'organico e le caratteristiche
organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria
locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri
direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure
professionali del medico, dello psicologo, dell'assistente
sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di
comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari
e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco
completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli
interventi relativi al trattamento della sieropositivita'
nei tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualita', della procreazione e della
gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori
familiari, con particolare riguardo alla trasmissione
madrefiglio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di
cui al comma 1, in ogni unita' sanitaria locale e'
istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in
conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora
le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine
indicato, il presidente della giunta regionale nomina un
commissario ad acta il quale istituisce il servizio
reperendo il personale necessario anche in deroga alle
normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta
giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente
della giunta regionale non abbia ancora nominato il
commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi
pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di
avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240
miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992,
si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga di cui all'art. 127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante
corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale
vincolate allo scopo ai sensi dell'art. 17 della legge 22
dicembre 1984, n. 887".
- Il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla
prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli
atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai
commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono
sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2
entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
ai quali siano stati espressi pareri negativi".