Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18-3-1998

 


                           MINISTERO DEL LAVORO                                    
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                                                                                   
   CIRCOLARE 13 marzo 1998, n. 35/98.                                              
     Integrazione e modifiche  alla circolare n. 174/96  del 23 dicembre           
   1996  recante:  "Disposizione  per  la gestione  dei  fondi  relativi           
   all'art.  9, comma  3,  della  legge n.  236/1993  per interventi  di           
   formazione continua".                                                           
                                                                                   
     Vista la circolare n. 174/96 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale n. 6 del  9 gennaio 1997, contenente "Disposizioni           
   per la gestione  dei fondi relativi all'art. 9, comma  3, della legge           
   19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua";                 
     Vista la circolare n. 14 /97  del 29 gennaio 1997, pubblicata nella           
   Gazzetta   Ufficiale  n.   26   del  1   febbraio  1997,   contenente           
   erratacorrige  ed  integrazioni  alla  circolare  n.  174/96  del  23           
   dicembre 1996;                                                                  
     Tenuto conto  delle difficolta' oggettive incontrate  dalle regioni           
   titolari  di  progetti  di  riqualificazione  e  riconversione  degli           
   operatori  degli enti  ex  legge  n. 40/1987  a  reperire nei  propri           
   bilanci i  fondi necessari  per avviare tali  progetti in  assenza di           
   anticipazioni da  parte del Ministero  del lavoro, si  dispone quanto           
   segue:                                                                          
     il quarto comma del punto  4 della circolare ministeriale n. 174/96           
   viene sostituito dal seguente:                                                  
     "Il trasferimento delle quote di  finanziamento alle regioni di cui           
   al comma uno viene effettuato secondo le seguenti modalita':                    
     l'80% del costo preventivato viene erogato, quale anticipazione per           
   l'avvio delle attivita', alla presentazione del progetto esecutivo;             
     il  restante  20%  sara'  saldato   dopo  che  le  regioni  avranno           
   presentato  una  relazione  valutativa e  contabile  sulle  attivita'           
   realizzate".                                                                    
                                                       Il Ministro: Treu