Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-3-1998
DECRETO 2 marzo 1998. Seconda assegnazione di fondi per la riattribuzione dell'indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 402/1996.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge
29 luglio 1996, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito;
Visti in particolare:
l'art. 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge sopra citato
che prevede che ai lavoratori disoccupati, che siano stati collocati
in mobilita' nelle aree nelle quali non trova applicazione la
disposizione di cui all'art. 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, a seguito di accordi sindacali stipulati prima del 1
settembre 1992 ai sensi dell'art. 4, comma 9, della citata legge n.
223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il
diritto alla pensione di vecchiaia durante il periodo di godimento
dell'indennita' di mobilita' a causa di procedimenti legislativi
successivi alla data anzidetta, puo' essere nuovamente attribuita
l'indennita' di mobilita', nella misura pari a quella ultima
percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto;
l'art. 1, comma 3, secondo periodo, che prevede che le direzioni
regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori
interessati, provvedono a comunicare alla Direzione generale per
l'impiego il conseguente onere per l'erogazione della ulteriore
indennita' di mobilita' a livello regionale;
l'art. 1, comma 3, terzo periodo, che prevede che il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire,
stabilisce proporzionalmente gli importi utilizzabili in ciascuna
regione;
Visto il decreto direttoriale del 16 dicembre 1996 relativo
all'impegno della somma di lire 13 miliardi sul capitolo 1176 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Viste le aree di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, richiamato
dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Viste la circolare n. 164/96 e la nota integrativa della Direzione
generale per l'impiego recanti direttive per una prima applicazione
della norma in esame;
Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1997 di prima assegnazione
di fondi per complessive L. 6.881.168.864;
Viste le comunicazioni pervenute alla Direzione generale per
l'impiego dalle direzioni regionali del lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Per le finalita' di cui al decreto-legge citato nelle premesse la
seconda assegnazione di fondi per L. 558.348.280 e' la seguente:
Piemonte L. 206.700.000;
Marche L. 41.722.320;
Lombardia L. 45.603.288;
Emilia-Romagna L. 188.900.341;
Friuli-Venezia Giulia L. 5.765.525;
Toscana L. 44.329.965;
Veneto L. 25.326.841.
Art. 2.
La spesa complessiva di L. 558.348.280 gravera' sulla U.P.B.
7.1.2.2. Interventi diversi, capitolo 6785 del CDR impiego sui fondi
di provenienza dell'esercizio finanziario 1996 impegnati con decreto
direttoriale 16 dicembre 1996.
Art. 3.
Il presente decreto verra' inviato alla Ragioneria centrale per il
visto di competenza.
Roma, 2 marzo 1998
Il Ministro: Treu