Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-3-1998


 
   DECRETO 2 marzo 1998.                                                           
     Seconda assegnazione di fondi per la riattribuzione dell'indennita'           
   di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 402/1996.            
                                                                                   
                          IL MINISTRO DEL LAVORO                                   
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                                                                                   
     Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con legge           
   29  luglio 1996,  n.  402, recante  disposizioni  urgenti in  materia           
   previdenziale e di sostegno al reddito;                                         
     Visti in particolare:                                                         
     l'art. 1,  comma 3, primo  periodo, del decreto-legge  sopra citato           
   che prevede che ai lavoratori  disoccupati, che siano stati collocati           
   in  mobilita'  nelle  aree  nelle quali  non  trova  applicazione  la           
   disposizione di cui all'art. 7, comma  6, della legge 23 luglio 1991,           
   n.  223,  a  seguito  di  accordi sindacali  stipulati  prima  del  1           
   settembre 1992 ai  sensi dell'art. 4, comma 9, della  citata legge n.           
   223 del 1991 e che non abbiano raggiunto o non possano raggiungere il           
   diritto alla  pensione di vecchiaia  durante il periodo  di godimento           
   dell'indennita'  di mobilita'  a  causa  di procedimenti  legislativi           
   successivi  alla data  anzidetta, puo'  essere nuovamente  attribuita           
   l'indennita'  di  mobilita',  nella   misura  pari  a  quella  ultima           
   percepita alla data di entrata in vigore del presente decreto;                  
     l'art. 1,  comma 3, secondo  periodo, che prevede che  le direzioni           
   regionali del lavoro, competenti a ricevere le domande dei lavoratori           
   interessati,  provvedono a  comunicare  alla  Direzione generale  per           
   l'impiego  il  conseguente  onere per  l'erogazione  della  ulteriore           
   indennita' di mobilita' a livello regionale;                                    
     l'art. 1, comma 3, terzo periodo,  che prevede che il Ministero del           
   lavoro e della previdenza sociale, nei limiti di 13 miliardi di lire,           
   stabilisce  proporzionalmente gli  importi  utilizzabili in  ciascuna           
   regione;                                                                        
     Visto  il  decreto  direttoriale  del  16  dicembre  1996  relativo           
   all'impegno della somma  di lire 13 miliardi sul  capitolo 1176 dello           
   stato  di previsione  del  Ministero del  lavoro  e della  previdenza           
   sociale;                                                                        
     Viste  le aree  di cui  al testo  unico approvato  con decreto  del           
   Presidente  della  Repubblica  6   marzo  1978,  n.  218,  richiamato           
   dall'art. 7, commi 2 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;                   
     Viste la circolare n. 164/96  e la nota integrativa della Direzione           
   generale per  l'impiego recanti direttive per  una prima applicazione           
   della norma in esame;                                                           
     Visto il decreto  ministeriale 20 marzo 1997  di prima assegnazione           
   di fondi per complessive L. 6.881.168.864;                                      
     Viste  le  comunicazioni  pervenute  alla  Direzione  generale  per           
   l'impiego dalle direzioni regionali del lavoro;                                 
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Per le finalita'  di cui al decreto-legge citato  nelle premesse la           
   seconda assegnazione di fondi per L. 558.348.280 e' la seguente:                
      Piemonte L. 206.700.000;                                                     
      Marche L. 41.722.320;                                                        
      Lombardia L. 45.603.288;                                                     
      Emilia-Romagna L. 188.900.341;                                               
      Friuli-Venezia Giulia L. 5.765.525;                                          
      Toscana L. 44.329.965;                                                       
      Veneto L. 25.326.841.                                                        
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     La  spesa  complessiva  di  L. 558.348.280  gravera'  sulla  U.P.B.           
   7.1.2.2. Interventi diversi, capitolo 6785  del CDR impiego sui fondi           
   di provenienza dell'esercizio finanziario  1996 impegnati con decreto           
   direttoriale 16 dicembre 1996.                                                  
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Il presente decreto verra' inviato  alla Ragioneria centrale per il           
   visto di competenza.                                                            
      Roma, 2 marzo 1998                                                           
                                                       Il Ministro: Treu