Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-3-1998


                           MINISTERO DEL LAVORO                                    
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                                                                                   
   CIRCOLARE 4 marzo 1998, n. 28/98.                                               
     Sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  373/1997.  Giudizio  di           
   legittimita'  costituzionale degli  articoli 2,  5, comma  2 e  8 del           
   decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  645 (Recepimento  della           
   direttiva 92/85/CEE  concernente il  miglioramento della  sicurezza e           
   della salute  sul lavoro  delle lavoratrici  gestanti, puerpere  o in           
   periodo di allattamento).                                                       
                                                                                   
                                     Ai servizi ispezione del lavoro               
                                        e, per conoscenza:                         
                                     Alla   divisione   I   -  Direzione           
                                     generale AA.GG. e del personale               
                                                                                   
     Alla divisione  VII - Direzione  generale AA.GG. e del  personale -           
   Servizio centrale ispettorati del lavoro                                        
     Si  fa  seguito alla  circolare  n.  66/97  per informare  che  con           
   sentenza  n.  373/97, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  serie           
   speciale -  n. 50 del  10 dicembre  1997, la Corte  costituzionale ha           
   dichiarato non  fondata la  questione di  legittimita' costituzionale           
   dell'art. 5, comma  2, del decreto legislativo  n. 645/1996 sollevata           
   dalle regioni Veneto,  Toscana e Umbria in  riferimento agli articoli           
   117 e 118 ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione.                     
     Come  e'  noto,  ad  avviso  delle  regioni  ricorrenti,  il  comma           
   denunciato avrebbe  devoluto agli ispettorati del  lavoro funzioni di           
   tutela  della   salute  negli  ambienti  di   lavoro  assegnate  alle           
   competenze  delle regioni  dall'art. 117  della Costituzione  e dalla           
   successiva legislazione  statale di  trasferimento delle  funzioni in           
   materia  di  assistenza  sanitaria   (decreto  del  Presidente  della           
   Repubblica n. 616/1977, legge n. 833/1978).                                     
     La   Corte  costituzionale   ha  invece   chiarito  che:   "...  La           
   disposizione  impugnata,   nella  sua  letterale   formulazione,  non           
   comporta il  ridimensionamento delle  competenze regionali di  cui le           
   ricorrenti si dolgono ...                                                       
     ...   Il  denunciato   comma  2   dell'art.  5   preordina  infatti           
   l'intervento dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un           
   controllo  sull'impossibilita'  della  modifica  delle  condizioni  o           
   dell'orario di lavoro per motivi organizzativi e produttivi ...                 
     ... I poteri di  vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali           
   del  lavoro  con  decreto  legislativo n.  645  del  1996,  attengono           
   all'organizzazione del  lavoro e dei processi  produttivi all'interno           
   dell'azienda,  ed il  loro  esercizio potrebbe  anche non  richiedere           
   alcun  accertamento  medico.  Ove  peraltro  quest'ultimo  risultasse           
   necessario, in particolare ai  fini del provvedimento di interdizione           
   dal  lavoro  nell'ipotesi  contemplata dalla  richiamata  lettera  c)           
   dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'accertamento sanitario verra'           
   richiesto dall'ispettorato  territorialmente competente,  ormai privo           
   delle  necessarie  strutture  sanitarie  interne,  ai  servizi  delle           
   aziende sanitarie ...".                                                         
     La  Corte   costituzionale  ha  pertanto  ribadito   le  competenze           
   specifiche del  Servizio ispezione  del lavoro  in materia  di tutela           
   delle lavoratrici madri con  particolare riferimento alla valutazione           
   sostanziale   e  diretta   delle   condizioni  di   lavoro  e   della           
   organizzazione  aziendale che  danno  luogo sia  allo spostamento  ad           
   altre  mansioni sia  all'astensione  anticipata dal  lavoro ai  sensi           
   dell'art. 5, lettera c), della legge n. 1204/1971.                              
     Rimane inalterato il quadro di competenze delineate dalla normativa           
   vigente in materia.                                                             
     Ai  sensi dell'art.  3  della legge  n.  1204/1971, come  integrato           
   dall'art.  3   del  decreto-legge   n.  645/1996,  vige   il  divieto           
   generalizzato  di  adibire  le  lavoratrici madri  al  trasporto,  al           
   sollevamento  di  pesi  nonche'  ai lavori  faticosi,  pericolosi  ed           
   insalubri dal  momento della presentazione del  certificato medico di           
   gravidanza e fino a sette mesi  dopo il parto, ovvero fino al termine           
   del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 5 del decreto           
   del Presidente della Repubblica n. 1026/1976).                                  
     Ai sensi del  secondo comma dell'art. 3  sopracitato vige l'obbligo           
   per il datore di lavoro  dello spostamento delle lavoratrici madri ad           
   altre mansioni  nei casi sopramenzionati  e ai sensi del  terzo comma           
   dello stesso articolo il Servizio ispezione del lavoro ha facolta' di           
   accertare  che  le  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  non  siano           
   pregiudizievoli alla salute della donna  e di disporre lo spostamento           
   ad altre mansioni  durante la gestazione e fino a  sette mesi dopo il           
   parto.                                                                          
     Ferma restando la procedura sopradescritta l'innovazione introdotta           
   dall'art. 4 del decreto-legge  numero 645/1996 sancisce l'obbligo del           
   datore di  lavoro di valutare i  rischi per la sicurezza  e la salute           
   delle  lavoratrici  e  di  individuare le  misure  di  prevenzione  e           
   protezione da adottare ottemperando l'obbligo di informazione.                  
     Ai  sensi  dell'art.  5,  primo comma,  del  decreto-legge  citato,           
   qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e           
   la  sicurezza delle  lavoratrici, il  datore di  lavoro deve  evitare           
   l'esposizione    al    rischio    delle    interessate    modificando           
   temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.                             
     Nel  caso in  cui la  modifica  delle condizioni  o dell'orario  di           
   lavoro non sia possibile il datore di lavoro procede allo spostamento           
   ad  altre mansioni  delle lavoratrici  informando contestualmente  il           
   Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.                      
     Analoga  informativa scritta  al Servizio  ispezione del  lavoro e'           
   richiesta in caso di impossibilita'  di spostamento ad altre mansioni           
   e  conseguente   attivazione  del  procedimento  di   emanazione  del           
   provvedimento di astensione dal lavoro  ai sensi dell'art. 5, lettera           
   c), della legge n. 1204/1971.                                                   
     In tutti i casi sopradescritti  il Servizio ispezione del lavoro ha           
   facolta'  di  svolgere  direttamente  gli accertamenti  sia  ai  fini           
   dell'adozione delle  misure previste ai  sensi dell'art. 5,  comma 1,           
   del  decreto-legge  numero  645/1996,   sia  ai  fini  dell'effettiva           
   possibilita' di  spostamento ad  altre mansioni, nonche'  di delegare           
   alle  aziende   sanitarie  locali  competenti  gli   accertamenti  di           
   carattere sanitario ritenuti necessari.                                         
     Poiche' il  provvedimento di astensione  dal lavoro ai  sensi delle           
   lettere b) e c) dell'art. 5 della legge numero 1204/1971 decorre come           
   noto dalla  data della sua  emanazione, si segnala  all'attenzione di           
   codesti  servizi ispezione  la  necessita' di  stabilire modalita'  e           
   tempi  tecnici  contenuti  della fase  istruttoria  del  procedimento           
   amministrativo  allo scopo  di  non pregiudicare  la  sicurezza e  la           
   salute delle lavoratrici madri.                                                 
    Il direttore generale dei rapporti di lavoro                                   
         Cacopardi