Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19-3-1998
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 4 marzo 1998, n. 28/98.
Sentenza della Corte costituzionale n. 373/1997. Giudizio di
legittimita' costituzionale degli articoli 2, 5, comma 2 e 8 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della
direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in
periodo di allattamento).
Ai servizi ispezione del lavoro
e, per conoscenza:
Alla divisione I - Direzione
generale AA.GG. e del personale
Alla divisione VII - Direzione generale AA.GG. e del personale -
Servizio centrale ispettorati del lavoro
Si fa seguito alla circolare n. 66/97 per informare che con
sentenza n. 373/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
speciale - n. 50 del 10 dicembre 1997, la Corte costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 645/1996 sollevata
dalle regioni Veneto, Toscana e Umbria in riferimento agli articoli
117 e 118 ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione.
Come e' noto, ad avviso delle regioni ricorrenti, il comma
denunciato avrebbe devoluto agli ispettorati del lavoro funzioni di
tutela della salute negli ambienti di lavoro assegnate alle
competenze delle regioni dall'art. 117 della Costituzione e dalla
successiva legislazione statale di trasferimento delle funzioni in
materia di assistenza sanitaria (decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977, legge n. 833/1978).
La Corte costituzionale ha invece chiarito che: "... La
disposizione impugnata, nella sua letterale formulazione, non
comporta il ridimensionamento delle competenze regionali di cui le
ricorrenti si dolgono ...
... Il denunciato comma 2 dell'art. 5 preordina infatti
l'intervento dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un
controllo sull'impossibilita' della modifica delle condizioni o
dell'orario di lavoro per motivi organizzativi e produttivi ...
... I poteri di vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali
del lavoro con decreto legislativo n. 645 del 1996, attengono
all'organizzazione del lavoro e dei processi produttivi all'interno
dell'azienda, ed il loro esercizio potrebbe anche non richiedere
alcun accertamento medico. Ove peraltro quest'ultimo risultasse
necessario, in particolare ai fini del provvedimento di interdizione
dal lavoro nell'ipotesi contemplata dalla richiamata lettera c)
dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'accertamento sanitario verra'
richiesto dall'ispettorato territorialmente competente, ormai privo
delle necessarie strutture sanitarie interne, ai servizi delle
aziende sanitarie ...".
La Corte costituzionale ha pertanto ribadito le competenze
specifiche del Servizio ispezione del lavoro in materia di tutela
delle lavoratrici madri con particolare riferimento alla valutazione
sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e della
organizzazione aziendale che danno luogo sia allo spostamento ad
altre mansioni sia all'astensione anticipata dal lavoro ai sensi
dell'art. 5, lettera c), della legge n. 1204/1971.
Rimane inalterato il quadro di competenze delineate dalla normativa
vigente in materia.
Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1204/1971, come integrato
dall'art. 3 del decreto-legge n. 645/1996, vige il divieto
generalizzato di adibire le lavoratrici madri al trasporto, al
sollevamento di pesi nonche' ai lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri dal momento della presentazione del certificato medico di
gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, ovvero fino al termine
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1026/1976).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 sopracitato vige l'obbligo
per il datore di lavoro dello spostamento delle lavoratrici madri ad
altre mansioni nei casi sopramenzionati e ai sensi del terzo comma
dello stesso articolo il Servizio ispezione del lavoro ha facolta' di
accertare che le condizioni di lavoro o ambientali non siano
pregiudizievoli alla salute della donna e di disporre lo spostamento
ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il
parto.
Ferma restando la procedura sopradescritta l'innovazione introdotta
dall'art. 4 del decreto-legge numero 645/1996 sancisce l'obbligo del
datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e la salute
delle lavoratrici e di individuare le misure di prevenzione e
protezione da adottare ottemperando l'obbligo di informazione.
Ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto-legge citato,
qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e
la sicurezza delle lavoratrici, il datore di lavoro deve evitare
l'esposizione al rischio delle interessate modificando
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
Nel caso in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di
lavoro non sia possibile il datore di lavoro procede allo spostamento
ad altre mansioni delle lavoratrici informando contestualmente il
Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
Analoga informativa scritta al Servizio ispezione del lavoro e'
richiesta in caso di impossibilita' di spostamento ad altre mansioni
e conseguente attivazione del procedimento di emanazione del
provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi dell'art. 5, lettera
c), della legge n. 1204/1971.
In tutti i casi sopradescritti il Servizio ispezione del lavoro ha
facolta' di svolgere direttamente gli accertamenti sia ai fini
dell'adozione delle misure previste ai sensi dell'art. 5, comma 1,
del decreto-legge numero 645/1996, sia ai fini dell'effettiva
possibilita' di spostamento ad altre mansioni, nonche' di delegare
alle aziende sanitarie locali competenti gli accertamenti di
carattere sanitario ritenuti necessari.
Poiche' il provvedimento di astensione dal lavoro ai sensi delle
lettere b) e c) dell'art. 5 della legge numero 1204/1971 decorre come
noto dalla data della sua emanazione, si segnala all'attenzione di
codesti servizi ispezione la necessita' di stabilire modalita' e
tempi tecnici contenuti della fase istruttoria del procedimento
amministrativo allo scopo di non pregiudicare la sicurezza e la
salute delle lavoratrici madri.
Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Cacopardi