Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-03-1999

DECRETO 1 febbraio 1999, n.71
Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in servizio di leva nelle localita' di residenza.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dal comma 5 dell'articolo 45
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad un decreto del
Ministro della difesa la previsione di agevolazioni di carattere non
economico volte a favorire il rientro periodico nella localita' di
residenza dei militari che prestano servizio di leva obbligatorio
presso unita' o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla
stessa;
Visto l'articolo 24 della predetta legge 24 dicembre 1986, n. 958,
che disciplina la concessione delle licenze ai militari in servizio
di leva;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 5325 del 7 dicembre 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
licenze, per i militari destinati a prestare servizio di leva
obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre 100 chilometri
dalla localita' di residenza sono stabilite speciali agevolazioni per
favorirne il rientro periodico nella localita' di residenza, secondo
le seguenti modalita':
a) per i militari residenti oltre 100 e fino a 300 chilometri dalla
sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale
sede e il comune di residenza sia inferiore a 8 ore: due giorni
aggiuntivi di licenza breve;
b) per i militari residenti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla
sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale
sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e fino a 16 ore: quattro
giorni aggiuntivi di licenza breve;
c) per i militari residenti oltre 800 chilometri dalla sede di
servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio sia di oltre 16
ore: sei giorni aggiuntivi di licenza breve.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 1 febbraio 1999

Il Ministro: Scognamiglio Pasini
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1999
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 337
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.





Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli
anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di
"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della
Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.