Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
457 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 31
dicembre 1997), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio
1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del
28 febbraio 1998), recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di
grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Istituzione del Registro internazionale
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale", nel
quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e' diviso in tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del
comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;
e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di
sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del
comma secondo dell'articolo 145 del codice della navigazione, a
seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata tenuto conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui
agli articoli 2 e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le
navi da pesca e le unita' da diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono
effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante la riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.
Riferimenti normativi:
- L'art. 143, comma 1, lettere a) e b), del
codice della navigazione cosi' dispone:
"Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi
italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita'
richiesti per l'iscrizione delle matricole o nei registri
indicati dagli articoli 146 e 148 le navi appartengono,
per una quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini italiani;
b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".
- L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'
recita:
"Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della
navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali
registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in
un registro straniero ed in regime di sospensione a
seguito di locazione a scafo nudo".
- Il testo vigente dell'art. 224 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 224 (Riserva del cabotaggio e del servizio
marittimo). - Il cabotaggio trai porti della
Repubblica, nonche' il servizio marittimo dei porti,
delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi
nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da
convenzioni internazionali".
Art. 2.
Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro
1. Per le navi iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con
accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori del settore (( comparativamente piu' rappresentative )) ,
relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel Registro
internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della
nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall'articolo 318 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.
(( In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri: ))
(( a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di ))
(( cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla ))
(( data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per ))
(( accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con ))
(( equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 ))
(( dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi ))
(( imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un ))
(( allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui ))
(( al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343; ))
(( b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate ))
(( a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 ))
(( giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri ))
(( dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al ))
(( comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra ))
(( essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ))
(( ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre ))
(( componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un ))
(( allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta ))
(( in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, ))
(( n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto ))
(( 1995, n. 343; ))
(( c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del ))
(( presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti ))
(( da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione ))
(( consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata ))
(( in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
(( saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori ))
(( membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di ))
(( cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione ))
(( potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli ))
(( accordi sindacali di cui al presente comma; ))
(( d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere ))
(( armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, ))
(( con personale italiano assunto con contratto di formazione e ))
(( lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))
(( 863, e, in mancanza di questo con personale non avente i ))
(( requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della ))
(( navigazione.". ))
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei
componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi dell'accordo di cui
al comma 1, puo' derogarsi all'articolo 318 del codice della
navigazione; (( l'autorita' marittima nega, qualora non ricorrano
motivi particolari o di forza maggiore, )) le spedizioni alla nave il
cui equipaggio non sia composto in conformita' alla annotazione
stessa.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei
certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato
contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards
di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i
marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21 novembre 1985, n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o
autorizzati.
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 318 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio).
- L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti
della Repubblica deve essere interamente composto da
cittadini italiani.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in
caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri
in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio".
- Il testo vigente dell'art. 146 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri
uffici designati dal Ministro dei trasporti e della
navigazione.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto
e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".
- Il testo vigente dell'art. 148 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 148 (Iscrizione di navi e galleggianti destinati
alla navigazione in acque straniere). - Le navi e i
galleggianti armati all'estero e destinati
permanentemente alla navigazione in acque straniere
sono iscritti nelle matricole o nei registri tenuti
dall'autorita' consolare".
- Il D.L. 13 luglio 1995, n. 287 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, n. 167 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 343, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 1995, n. 193, reca: "Misure
straordinarie ed urgenti in favore del settore
portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali".
- Gli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno
1989, n. 234, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21
giugno 1989, n. 143, recante: "Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
favore della ricerca applicata al settore navale", cosi'
recitano:
"Art. 28. - 1. All'art. 156 del codice della
navigazione dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
"Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nei casi di locazione della nave a scafo nudo a
straniero qualora la nave venga iscritta nel registro di
uno Stato che consente la temporanea iscrizione di nave
straniera limitatamente al periodo di locazione, con
sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede
all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di
iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita'".
2. La lettera d) del primo comma dell'art. 163 del
codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:
"d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo
il caso che risulti in regime di sospensione a seguito di
locazione a scafo nudo".
3. L'art. 145 del codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
"Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri) - 1.
Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o
nei registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte
in registro straniero.
2. Agli effetti degli articoli 149 e 155 del
codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione
in speciali registri nazionali, le navi che risultino
gia' iscritte in un registro straniero ed in regime di
sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.
3. Per l'istituzione dei registri speciali di cui al
comma 2, per l'attuazione e il completamento delle
disposizioni in esso contenute nel rispetto della riserva
di cui all'art. 224 del codice della navigazione, si
provvede con decreto del Ministro della marina
mercantile".
"Art. 29. - 1. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2
dell'art. 28 sono applicabili alle navi per le
quali viene chiesta l'autorizzazione a dismettere
temporaneamente la bandiera da parte del Ministro della
marina marcantile. Sulla richiesta viene sentito il
parere di una commissione paritetica composta da tre
membri designati dalle associazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, da tre membri designati dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e da un dirigente del
Ministero della marina mercantile che la presiede.
2. Il rialscio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato all'accertamento da parte del Ministero della
marina mercantile che il contratto di locazione a scafo
nudo a straniero preveda l'obbligo a carico del locatario
straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le
condizioni economiche e normative di cui al comma 3.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1 le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori di settore maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, stipulano appositi contratti
collettivi nazionali con i quali sono stabilite le
condizioni economiche e normative che il locatario dovra'
applicare. I trattamenti previdenziali dei marittimi
italiani sono quelli previsti dalle norme nazionali,
mentre per quanto attiene alla copertura assicurativa
contro gli infortuni e le malattie possono essere
stipulate assicurazioni che garantiscano
trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme
italiane presso enti assicurativi pubblici o privati
italiani o stranieri. I trattamenti previdenziali per i
marittimi stranieri sono quelli della nazionalita'
del marittimo. I trattamenti assistenziali sono
garantiti, su basi concordate tre le organizzazioni
datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, tramite, apposite assicurazioni da
stipularsi con istituti pubblici o privati nazionali o
stranieri.
4. L'ingaggio del marittimo sul territorio italiano
avviene tramite una stabile rappresentanza in Italia del
locatario o a mezzo di raccomandatario marittimo.
L'autorita' marittima competente o quella consolare
italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accertera',
che le singole convenzioni di imbarco stipulate con i
marittimi interessati siano conformi alle condizioni
previste dai contratti collettivi di cui al comma 3. In
caso di difformita' l'Autorita' marittima o consolare
informa l'Amministrazione marittima italiana. Nel caso in
cui il locatario non si uniformi agli obblighi di cui al
comma 3 l'Amministrazione italiana provvede a
revocare l'autorizzazione. I crediti di lavoro e
previdenziali dervanti dal contratto di arruolamento
dei componenti dell'equipaggio sono garantiti con
privilegio speciale sulla nave e sulle sue pertinenze.
L'osservanza delle disposizioni di cui sopra
esonera dall'applicazione delle norme di cui all'art. 4
della legge 4 aprile 1977, n. 135".
- Il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1984, n. 299, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 dicembre 1984, n. 351 reca: "Misure urgenti a sostegno
e ad incremento dei livelli occupazionali".
- La legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295, reca:
"Adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative
alla formazione della gente di mare, al rilascio dei
brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio
1978, e sua esecuzione".
Art. 3.
Legge regolatrice del contratto di arruolamento
Contrattazione collettiva
1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed
assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi
iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge
regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi
(( dei singoli Stati membri. ))
(( 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non ))
(( residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi ))
(( iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla ))
(( legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle ))
(( convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo. ))
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti
collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche,
salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate
per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi
iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti
internazionalmente stabiliti.
Art. 4.
Trattamento fiscale
1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di
cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta
sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del
versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto
credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del
Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
(( 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, ))
(( il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel ))
(( Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento ))
(( a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul ))
(( reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle ))
(( persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte ))
(( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della ))
(( Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Il relativo onere e' posto ))
(( a carico della gestione commissariale del Fondo di cui ))
(( all'articolo 6 del presente decreto. ))
((2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2, pari a lire ))
(( 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal ))
(( 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello ))
(( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale ))
(( 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di ))
(( parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ))
(( Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione ))
(( economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente ))
(( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei ))
(( trasporti e della navigazione. ))
Riferimenti normativi:
- Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, reca:
"Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi".
Art. 5.
Normativa di riferimento
1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, le
navi iscritte nel registro internazionale sono assoggettate alle
disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed
alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle
unita' iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del regime
di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del Registro
e dei documenti di ablitazione delle navi in esso immatricolate sono
approvati con (( decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della navigazione, le navi
per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 145, comma
2, del medesimo codice restano soggette alla legge dello Stato
responsabile del registro sottostante.
3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice
penale e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi (( passeggeri ))
iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di
navigazione al di la' del mare territoriale.
Riferimenti normativi:
- L'art. 6 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 6 (Legge regolatrice dei diritti reali e di
garanzia su navi ed aeromobili). - La proprieta', gli
altri diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi e
sugli aeromobili, nonche' le forme di pubblicita' degli
atti di costituzione, trasmissione ed estinzione di tali
diritti, sono regolati dalla legge nazionale della nave
o dell'aeromobile".
- Il testo dell'art. 145, comma 2, del codice della
navigazione e' riportato in nota all'art. 1.
- Gli articoli da 718 a 722 del codice penale cosi'
recitano:
"Art. 718 (Esercizio di giuochi d'azzardo). - Chiunque
in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in
circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco
d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi
ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
quattrocentomila.
Se il colpevole e' un contravventore abituale o
professionale, alla liberta' vigilata puo' essere
aggiunta la cauzione di buona condotta".
"Art. 719 (Circostanze aggravanti). - La pena per il
reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:
1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da
giuoco;
2) se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;
3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;
4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono
persone minori degli anni diciotto".
"Art. 720 (Partecipazione a giuochi d'azzardo). -
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in
circoli privati di qualunque specie, senza essere
concorso nella contravvenzione preveduta dall'articolo
718, e' colto mentre prende parte al giuoco d'azzardo, e'
punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino
a lire un milione.
La pena e' aumentata:
1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in
un pubblico esercizio;
2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste
rilevanti".
"Art. 721 (Elementi essenziali del giuoco d'azzardo.
Case da giuoco). - Agli effetti delle disposizioni
precedenti:
sono giuochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine
di lucro e la vincita o la perdita e' interamente o quasi
interamente aleatoria;
sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati
al giuoco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo
scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato".
"Art. 722 (Pena accessoria e misura di sicurezza). -
La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute
dagli articoli precedenti importa la pubblicazione
della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del
denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad
esso destinati".
- L'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.
146, cosi' recita:
"Art. 110. - In tutte le sale da bigliardo o da giuoco
deve essere esposta una tabella, vidimata dal
Questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi
d'azzardo, anche quelli che l'autorita' stessa ritenga di
vietare nel pubblico interesse.
Nella tabella predetta deve essere fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che
consentono vincite puramente aleatorie di un
qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi
lucro, eslcuse le macchine vidimatrici per il gioco del
Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco
di abilita' quelli in cui l'elemento abilita' e
trattenimento e' preponderante rispetto all'elemento
aleatorio. Tali apparecchi possono consentire un premio
all'abilita' ed al trattenimento del giocatore che puo'
consistere:
a) nella ripetizione delle partite fino a un massimo
di dieci volte;
b) in gettoni, in misura non superiore a dieci,
rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso
locale, ma non rimborsabili;
c) nella vincita, direttamente o mediante buoni
erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un
oggetto, non convertibile in denaro, di modesto valore
economico e tale da escludere la finalita' di lucro.
Appartengono altresi' alla categoria dei giochi
leciti quegli apparecchi distributori di prodotti
alimentari e di piccola oggettistica di modesto
valore economico con annesso gioco di abilita' o di
trattenimento che, previa introduzione di una moneta o di
un gettone, distribuiscono un prodotto ben visibile
e che consentono, come incentivo per l'abilita' o per
il trattenimento offerto, anche la vincita di uno dei
premi di modesto valore economico esposti
nell'apparecchio stesso.
Nessun premio puo' avere un valore superiore al triplo
del valore medio degli altri oggetti del gioco.
I beni di cui ai commi quinto e sesto non
possono essere commerciati, scambiati o convertiti in
denaro od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne'
possono realizzare alcun fine di lucro.
Oltre le sanzioni previste dal codice penale per
il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con
l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. E' inoltre
disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che
devono essere distrutti.
In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.
Se il contravventore e' titolare di licenza per pubblico
esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a
sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal sindaco
competente, con ordinanza motivata e con le modalita'
previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".
Art. 6.
Sgravi contributivi
1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a
decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale
avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale
di cui all'articolo 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono
esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della
gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su
conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge
21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 dicembre 1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore
delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle
aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in
base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi,
complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale
fissato su base annua dell'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre
1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il valore
medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell'anno cui si
riferisce il beneficio medesimo.
Riferimenti normativi:
- L'art. 119 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole
e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani di eta'
non inferiore ai quindici anni e non superiore ai
venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna
categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'eta'
non deve superare i quarantacinque anni.
I minori di anni quindici, ma non minori dei dieci,
possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di
educazione marinara.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
consentire che nelle matricole siano iscritti anche
italiani non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi'
consentire l'immatricolazione di persone di eta' superiore
ai limiti di cui al primo comma, quando speciali
esigenze lo richiedano.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo'
disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo
lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione
nelle matricole della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
addetto ai servizi portuali e del personale tecnico
delle costruzioni, sono stabiliti dal regolamento, o,
nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal
Ministro dei trasporti e della navigazione.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola
della gente di mare della terza categoria anche coloro
che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare, ai sensi del precedente comma e'
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore".
- L'art. 1, comma 1, del D.L. 22 gennaio 1990, n. 6,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1990, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
1990, n. 70 cosi' recita:
"1. La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' abrogata. Con
effetto dal 1 febbraio 1990 il Fondo gestione istituti
contrattuali lavoratori portuali e' posto in liquidazione.
Alle operazioni di liquidazione, nonche' agli
adempimenti connessi all'attuazione dell'art. 3,
provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".
- L'art. 1, comma 20, del D.L. 21 ottobre 1996, n. 535,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
23 dicembre 1996, n. 300 cosi' recita:
"20. Il commissario liquidatore, provvede altresi',
all'intervento, valutato in complessive lire 60.000
milioni, a favore dell'armamento per la concessione di
un contributo equivalente all'importo complessivo delle
ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei
confronti della gente di mare, ai sensi dell'art. 23, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Detto beneficio e' previsto per le
imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui
all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343".
- L'art. 1, comma 4, del D.L. n. 287/1995 cosi' recita:
"4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per
le imprese armatrici aventi requisiti per essere
proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143
e 144 del codice della navigazione in relazione
all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con
esclusione delle unita' da diporto e da pesca, di
quelle di proprieta' dello Stato o di enti pubblici,
nonche', limitatamente al contributo di cui al comma 3,
lettera a), delle unita' mercantili in servizio di
cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui
all'art. 224 del codice della navigazione, ovvero in
regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai
contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle
unita' adibite ai servizi portuali. Detti benefici si
sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla
gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad
altre disposizioni di legge e, complessivamente, non
possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su
base annua dall'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296,
convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383".
- L'art. 1 del D.L. 18 ottobre 1990, n. 296,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 1990, n.
246, convertito, dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1990,
n. 295, cosi' recita:
"Art. 1. - 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e
12 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in quanto
diretti ad accrescere la competitivita' delle imprese
armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti
imprese di Paesi non appartenenti alla CEE,
nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti
nell'ambito della stessa CEE, saranno cosi' liquidati e
corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unita'
contemplata dalla legge stessa:
a) nel caso di cui al comma 1 dell'art. 11, entro il
differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso
della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento
dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto
ai costi di esercizio di unita' equivalente di
proprieta' non italiana battente bandiera di convenienza,
determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base
annua;
b) nel caso delle forniture di cui all'art. 12, comma
1, entro il valore di due mute di contenitori;
c) nel caso dell'art. 12, comma 2, entro l'importo
delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente
sostenuti e documentati.
2. I benefici di cui al comma 1, anche se
complessivamente considerati, non potranno comunque
superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua
per unita'. Tale importo sara' ragguagliato al valore di
cambio attribuito alla moneta italiana alla data della
consegna dell'unita'. La liquidazione del contributo
corrispondente ai predetti benefici sara' disposta, dopo
l'entrata in esercizio dell'unita', con decreto del
Ministro della marina mercantile ai sensi dell'art. 10,
comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma
2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa
autorizzazione della Commissione CEE.
4. La vendita all'estero o la perdita dell'unita' entro
il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir
meno i presupposti di esso, comportera' la sospensione
del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la
parte residua, fermo restando il disposto di cui all'art.
11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.".
Art. 6-bis.
Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca
(( 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la ))
(( salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di ))
(( appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi ))
(( alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli ))
(( stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano ))
(( la pesca mediterranea. ))
(( 2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici ))
(( previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca, ))
(( valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio ))
(( triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di ))
(( base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di ))
(( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della ))
(( programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo ))
(( scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ))
(( Ministero dei trasporti e della navigazione. ))
Art. 7.
Modifiche al codice della navigazione
1. L'articolo 143 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"Art. 143 (( (Requisiti di nazionalita' dei proprietari di navi
italiane). - 1. )) Rispondono ai requisiti di nazionalita' per
l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:
a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati
a persone fisiche giuridiche o enti italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea;
b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro
straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche
o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente
l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul
territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o
giuridica di nazionalita' italiana o di altri Paesi dell'Unione
europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma
ogni responsabilita' per il suo esercizio nei confronti delle
autorita' amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi
presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste
per la dichiarazione di armatore.".
(( 1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice ))
(( della navigazione sono sostituiti dal seguente: ))
(( "Il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio ))
(( decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni ))
(( della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di ))
(( certificazione". ))
(( 1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della ))
(( navigazione sono abrogati. ))
(( 1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della ))
(( navigazione e' sostituito dal seguente: ))
(( "Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza ))
(( alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro ))
(( straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il ))
(( passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro ))
(( straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro ))
(( immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa ))
(( dichiarazione dell'autorita' straniera che le procedure di ))
(( cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i ))
(( documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta ))
(( all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il ))
(( passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di ))
(( nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito ))
(( o distrutto". ))
(( 1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione e' ))
(( sostituito dal seguente: ))
"Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione
temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - (( 1. Il
proprietario che intende alienare la nave o che, mantendendone la
proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri
nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne
dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. ))
(( 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla ))
(( pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione ))
(( nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci ))
(( legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta ))
(( giorni i loro diritti. ))
(( 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora ))
(( il procedimento di cancellazione della nave non si concluda ))
(( entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente ))
(( pubblicazione. ))
(( 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso ))
(( l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e ))
(( quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di ))
(( diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della ))
(( nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo ))
(( dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata ))
(( in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti ))
(( estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le ))
(( provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella ))
(( preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio ))
(( e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' ))
(( giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la ))
(( salvaguardia degli interessi dei creditori. ))
(( 5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave ))
(( puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui ))
(( al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto ))
(( soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di ))
(( garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al ))
(( deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali ))
(( diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai ))
(( competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e ))
(( della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento ))
(( dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli ))
(( 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine ))
(( previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del ))
(( Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le ))
(( modalita' di presentazione della fideiussione. ))
(( 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' ))
(( essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste ))
(( dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. ))
(( 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla ))
(( cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ))
(( ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. ))
(( 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, ))
(( qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che ))
(( consente la temporanea iscrizione di nave straniera ))
(( limitatamente al periodo di locazione, la sospensione ))
(( dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' ))
(( consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei ))
(( trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento ))
(( delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le ))
(( disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo ))
(( comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' ))
(( dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle ))
(( relative norme applicative. ))
(( 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, ))
(( mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole ))
(( o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un ))
(( altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione ))
(( all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente ))
(( all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei ))
(( crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle ))
(( matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave ))
(( previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della ))
(( bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data ))
(( immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza ))
(( sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici ))
(( del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. ))
(( 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel ))
(( termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione ))
(( dell'unita'". ))
(( 1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione e' ))
(( sostituito dal seguente: ))
"Art. 157 (Dismissione della bandiera a seguito di
aggiudicazione a soggetto che intenda trasferire la nave in altro
registro). - (( 1. Nel caso di aggiudicazione della nave a straniero
non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorita',
italiana o straniera, l'aggiudicatario deve farne denuncia
all'ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla
data di aggiudicazione. ))
(( 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di ))
(( denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo ))
(( aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali ))
(( o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della ))
(( previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro ))
(( dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. ))
(( 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario ))
(( a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la ))
(( cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i ))
(( soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di ))
(( iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1, ))
(( decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione ))
(( dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di ))
(( perdita della cittadinanza. ))
(( 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a ))
(( conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla ))
(( dismissione della bandiera secondo le procedure indicate ))
(( nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni ))
(( prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera, ))
(( l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave". ))
1-septies. (( L'articolo 159 del codice della navigazione e' ))
(( sostituito dal seguente: ))
"Art. 159 )) (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai
diciotto carati). (( - 1. Quando la partecipazione alla ))
(( proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o ))
(( enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo ))
(( 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio ))
(( di iscrizione della nave procede alla dismissione della ))
(( bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure ))
(( previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo ))
(( stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera ))
(( non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove ))
(( la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di ))
(( stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, ))
(( la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto ))
(( l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma". ))
(( 1-octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione e' ))
(( sostituito dal seguente: ))
"Art. 1184 (Inosservanze relative all'iscrizione di nave in
registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita'
dell'aeromobile). (( - 1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o
iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli
adempimenti prescritti negli articoli 156 e 758 o senza attendere la
conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con
l'arresto da due a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni
a lire 400 milioni. ))
(( 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta ))
(( le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759". ))
(( 1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per ))
(( l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. ))
(( 328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorita' decidente ha ))
(( l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del ))
(( provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del ))
(( citato articolo 18 sono abrogati. ))
(( 2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito ))
(( dal seguente: ))
"Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di
cabotaggio e del servizio marittimo). (( - 1. Il servizio di ))
(( cabotaggio fra i porti della Repubblica e' riservato, nei ))
(( termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, ))
(( del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano ))
(( navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che ))
(( battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali ))
(( navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al ))
(( cabotaggio in detto Stato membro. ))
(( 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che ))
(( effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle ))
(( spiagge". ))
3. L'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
"Art. 318 (( (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. ))
L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica
deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri
Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di
particolari necessita', puo' autorizzare che del personale di bassa
forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un
terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima
periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione
puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero
non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.".
(( 3-bis. Al fine di ridare competitivita' ai porti italiani ))
(( nell'attivita' di bunkeraggio, la lettera d) del comma 3 ))
(( dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28 ))
(( gennaio 1994, n. 256, e' sostituita dalla seguente: ))
(("d) per i prodotti destinati a provviste di bordo estratti dai ))
(( depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle ))
(( disposizioni legislative in materia doganale, approvato con ))
(( decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ))
(( e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico ))
(( delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla ))
(( produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ))
(( amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre ))
(( 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla ))
(( presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti ))
(( dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle ))
(( disposizioni legislative in materia doganale". ))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 143 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 143 (Nazionalita' dei proprietari di navi
italiane). - Rispondono ai requisiti di nazionalita'
richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri
indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che
appartengono, per una quota superiore a dodici carati:
a) a cittadini italiani;
b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;
c) a societa' relativamente alle quali sia
riscontrata dall'amministrazione della marina
mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente
per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei
registri marittimi e della navigazione interna, la
prevalenza di interessi nazionali negli organi di
amministrazione e di direzione e, se costruite all'estero,
si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e
2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il
rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona
munita di procura institoria.
Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la
prevalenza degli interessi nazionali negli organi di
amministrazione e di direzione si considera sussistente
quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome
collettivo, la maggioranza dei soci; nelle societa' in
accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e,
nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e
cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra
cui il presidente e l'amministratore delegato, nonche'
la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel
caso di societa' costituite all'estero, le persone che
rappresentano stabilmente la societa' nel territorio
dello Stato devono essere cittadini italiani.
Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7
e 221 del trattato istitutivo della Comunita' economica
euroea".
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 123, primo e secondo comma, del
codice della navigazione e' il seguente:
"Art. 123 (Titoli professionali del personale
marittimo). - Per i servizi di coperta i titoli
professionali sono:
a) capitano superiore di lungo corso;
b) capitano di lungo corso;
c) aspirante capitano di lungo corso;
d) allievo capitano di lungo corso;
e) padrone marittimo;
f) marinaio autorizzato;
g) capo barca;
h) conduttore.
Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:
a) capitano superiore di macchina;
b) capitano di macchina;
c) aspirante capitano di macchina;
d) allievo capitano di macchina;
e) meccanico navale;
f) fuochista autorizzato;
g) motorista abilitato;
h) marinaio motorista.
Per gli altri servizi di bordo i titoli professionali
sono:
a) medico di borso;
b) marconista.
I requisiti per il conseguimento dei titoli e
i limiti dell'abilitazione professionale propria a
ciascun titolo sono stabiliti per i titoli di cui
al primo e secondo comma dal regolamento, e per i
titoli di cui al terzo comma da leggi e regolamenti
speciali".
- Il testo dell'art. 144 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 144 (Stranieri e societa' equiparati). - Per
motivi di interesse nazionale il Ministro dei trasporti
e della navigazione puo', con decreto emanato di concerto
col Ministro per il tesoro e con quello per l'industria,
il commercio e l'artigianato, equiparare ai cittadini e
alle societa' di cui al precedente articolo, stranieri
domiciliati o residenti nella Repubblica da oltre
cinque anni e societa' costituite nella Repubblica, che
non abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente,
nonche' societa' costituite all'estero, le quali abbiano
nella Repubblica la sede dell'amministrazione ovvero
l'oggetto principale dell'impresa".
- Il testo dell'art. 148 del codice della navigazione e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo vigente dell'art. 152 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 152 (Rilascio del passavanti provvisorio). -
Il passavanti provvisorio e' rilasciato, in caso di
urgenza, alle navi di nuova costruzione che siano
immatricolate nella Repubblica o all'estero e, anche
prima della immatricolazione, alle navi provenienti
da bandiera estera, che rispondano ai requisiti di
nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle
matricole. Il passavanti e' rilasciato inoltre alle
navi il cui atto di nazionalita' si andato smarrito o
distrutto.
Il passavanti e' rilasciato nella Repubblica dagli uffici
marittimi presso i quali sono tenute le matricole, e
all'estero dagli uffici consolari.
Le autorita' predette fissano la durata della
validita' del passavanti, in rapporto al tempo necessario
per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso la
durata non puo' essere superiore ad un anno".
- Il testo vigente dell'art. 156 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 156 (Autorizzazione alla dismissione della
bandiera in caso di alienazione). - Il proprietario che
intende alienare la nave a straniero deve farne
dichiarazione all'ufficio d'iscrizione della nave, se la
nave si trova nella Repubblica o all'autorita'
consolare, se la nave si trova all'estero.
L'autorita' che riceve la dichiarazione procede alla
pubblicazione della dichiarazione medesima mediante
affissione negli uffici del porto ed inserzione nel
foglio degli annunzi legali, invitando gli interessati a
far valere, entro sessanta giorni, i loro di ritti, e
promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera da
parte del Ministro dei trasporti e della navigazione.
L'autorizzazione e' data a giudizio discrezionale del
Ministro dei trasporti e della navigazione. Tuttavia, se
entro il termine di cui al comma precedente sono
promosse opposizioni, o se risulta l'esistenza di
diritti reali o di garanzia sulla nave
l'autorizzazione puo' essere data al proprietario
solamente dopo che l'opposizione sia stata respinta con
sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati
soddisfatti, o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il
proprietario stesso abbia eseguito le provvidenze,
disposte dall'autorita' marittima o da quella
preposta alla navigazione interna per i salari
dell'equipaggio e per le somme dovute
all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su
domanda della parte piu' diligente, per la salvaguardia
degli interessi dei creditori.
In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il
Ministro puo' concedere l'autoriz zazione a dismettere
la bandiera anche prima della scadenza del termine di
cui al secondo comma, subordinatamente alla assenza o
all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o
diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola
o dai registri, e al deposito di fidejussione
bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti,
pari al valore della nave accertato dai competenti organi
tecnici dell'amministrazione dei trasporti e della
navigazione. La fidejussione e' vincolata al pagamento
dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli
articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti
valere nel termine previsto dal secondo comma.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, sono stabilite in via generale le modalita' in
base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di
cui al precedente comma.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero
qualora la nave venga iscritta nel registro di uno
Stato che consente la temporanea iscrizione di nave
straniera limitatamente al periodo di locazione, con
sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui
all'art. 149. L'ufficio di iscrizione provvede
all'annotazione dell'autorizzazione nel registro di
iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita'.
L'autorita' che consegna il documento di autorizzazione
ritira i documenti di bordo".
- Il testo dell'art. 552 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 552 (Privilegi sulla nave e sul nolo). - Sono
privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il
quale e' sorto il credito sulle pertinenze della nave e
sugli accessori del nolo guadagnati dopo l'inizio del
viaggio:
1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte
nell'interesse comune dei creditori per atti
conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione,
i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri
diritti e le tasse della medesima specie; le spese di
pilotaggio, le spese di custodia e di conservazione della
nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;
2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o
di lavoro del comandante e degli altri componenti
dell'equipaggio;
3) i crediti per le somme anticipate
dall'amministrazione dei trasporti e della navigazione
ovvero dall'autorita' consolare per il mantenimento ed il
rimpatrio di componenti dell'equipaggio, i crediti per
contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza
e di assistenza sociale per la gente di mare e per il
personale della navigazione interna;
4) le indennita' e i compensi di assistenza e di
salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave
alle avarie comuni;
5) le indennita' per urto o per altri sinistri della
navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti,
bacini e vie navigabili; le indennita' per morte o per
lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per
perdite o avarie del carico o del bagaglio;
6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da
operazioni eseguite in virtu' dei suoi poteri legali
dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per
le esigenze della conservazione della nave ovvero per la
continuazione del viaggio".
- L'art. 145 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 145 (Navi iscritte in registri stranieri). -
Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o
nei registri nazionali le navi che risultino gia'
iscritte in un registro straniero.
Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della
navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali
registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in
un registro straniero ed in regime di sospensione a
seguito di locazione a scafo nudo.
Per l'istituzione dei registri speciali di cui al
comma 2, per l'attuazione e il completamento delle
disposizioni in esso contenute, nel rispetto della
riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, si provvede con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione".
- L'art. 163, comma 1, lettera d), del codice della
navigazione cosi' recita:
"Art. 163 (Cancellazione della nave dal registro
d'iscrizione). - La nave e' cancellata dal registro
iscrizione quando:
a)-c) (Omissis);
d) e' stata iscritta in un registro straniero, salvo il
caso che risulti in regime di sospensione a seguito di
locazione a scafo nudo".
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 234/1989 e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo dell'art. 556 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 556 (Graduazione dei privilegi). - I crediti
relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati
nell'ordine in cui sono collocati nell'art. 552.
I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell'art. 552
concorrono fra loro, in caso di insufficienza del
prezzo, in proporzione del loro ammontare.
Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le
indennita' per danni alle persone, previste nel numero 5
di detto articolo, hanno preferenza sulle indennita' per
danni alle cose, nello stesso numero previste.
I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle
rispettive categorie, sono graduati con preferenza
nell'ordine inverso delle date in cui sono sorti.
I crediti dipendenti dal medesinio avvenimento si
reputano sorti contemporaneamenre".
- L'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n 413,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n. 212,
cosi' recita:
"Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere
accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla
dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri
o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli
156 e 160 del codice della navigazione, se non previo
accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento
di tutti i crediti contributivi relativi agli
equipaggi della nave interessata dalle procedure
anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552
del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore
dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o
di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con
le modalita' determinate dall'Istituto".
- Il testo dell'art. 149 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). -
Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti
iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione
rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalita' puo' essere
temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio e
la licenza da una licenza provvisoria".
- Il testo vigente dell'art. 157 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 157 (Autorizzazione alla dismissione della
bandiera nei casi di successione, di aggiudicazione o di
perdita di nazionalita' del proprietario). - Quando una
nave nazionale pervenga ad uno straniero per successione
a causa di morte, l'erede o il legatario, entro
sessanta giorni dall'accettazione dell'eredita',
o dall'acquisto del legato, deve farne denuncia
all'ufficio d'iscrizione della nave o, all'estero,
all'autorita' consolare.
L'autorita' che riceve la denuncia o che, in mancanza di
denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati nel
primo comma, procede all'affissione negli uffici di porto
e alla pubblicazione nel foglio degli annunzi legali di
un avviso col quale si invitano gli interessati a
far valere entro sessanta giorni i loro diritti, e
promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a
norma del terzo comma dell'articolo precedente.
Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione
promuove la vendita giudiziale della nave. Se
l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla
consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti
di bordo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione
della nave a straniero, e nel caso che il proprietario
della nave perda la cittadinanza italiana. Il
termine per la denuncia decorre rispettivamente dal
giorno dell'aggiudicazione e dal giorno della perdita
della cittadinanza italiana".
- Il testo vigente dell'art. 159 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 159 (Proprieta' di stranieri per quote
superiori ai diciotto carati). - Quando la partecipazione
alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o
societa', che non si trovano nelle condizioni previste
nell'art. 143, venga a superare i diciotto carati,
l'ufficio d'iscrizione della nave procede
all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione
nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale
si invitano gli interessati a far valere entro
sessanta giorni i loro diritti e promuove
l'autorizzazione a dismettere la bandiera.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a
norma del terzo comma dell'art. 157.
Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede
alla consegna del documento di autorizzazione ritira i
documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata,
l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale
della nave, quando la partecipazione di stranieri ha
raggiunto la totalita' dei carati, o, diversamente, la
vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto
l'eccedenza, a norma dell'art. 158, terzo comma".
- Il testo dell'art. 143, comma 1, lettera a), del
codice della navigazione e' riportato in nota all'art 1.
- Il testo dell'art. 158, comma 3, del codice della
navigazione e' il seguente;
"Art. 158 (Proprieta' di stranieri per quote dai
dodici ai diciotto carati). - Trascorso il detto
termine senza che la cessione abbia avuto luogo,
l'ufficio d'icrizione della nave promuove la vendita
giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino
a concorrenza del numero necessario a ristabilire i
requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a
cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso
all'eccedenza".
- Il testo vigente dell'art. 1184 del codice della
navigazione e' il seguente:
"Art. 1184 (Inosservanze relative alla dismissione
della bandiera della nave e alla nazionalita'
dell'aeromobile). - Chiunque aliena la nave o
l'aeromobile senza l'autorizzazione prescritta negli
articoli 156, 758 e' punito con l'arresto fino a sei mesi
ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce
prescritte negli articoli 157, 759".
- L'art. 758 del codice della navigazione cosi recita:
"Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalita'). -
Il proprietario di un aeromobile iscritto nei registri
nazionali deve entro otto giorni denunciare al Ministro
per i trasporti o, se trattasi di aliante libratore,
all'Aero club d'Italia, l'avvenuta iscrizione in un
registro straniero, nonche' ogni altro fatto che importi
la perdita dei requisiti di nazionalita'.
L'autorita' che ha ricevuto la denuncia o che ha
comunque avuto conoscenza di uno dei fatti indicati nel
primo comma, procede alla pubblicazione, mediante
affissione negli uffici della direzione dell'aeroporto
di abituale ricovero dell'aeromobile e inserzione nel
foglio degli annunzi legali, di un avviso col quale si
invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
i loro diritti.
Quando nel detto termine non siano proposte
opposizioni, l'autorita', se sull'aeromobile non risultano
iscritti diritti reali o di garanzia, esegue la
cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.
In caso di opposizione, o se sull'aeromobile
risultano iscritti diritti reali o di garanzia, la
cancellazione puo' essere effettuata solamente dopo che
l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata
in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o
i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario
abbia eseguito le provvidenze, disposte dall'autorita'
aeronautica per le somme dovute all'amministrazione, e
dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu'
diligente, per la salvaguardia degli interessi dei
creditori. In caso contrario l'autorita' aeronautica
promuove la vendita giudiziale dell'aeromobile.
In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, il
Ministro puo' concedere l'autorizzazione per la
cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione
anche prima della scadenza del termine di cui al secondo
comma, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto
soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti
reali o di garanzia risultanti dai registri, e al
deposito di fidejussione bancaria, a garanzia di
eventuali diritti non trascritti, pari al valore
dell'aeromobile accertato dai competenti organi
tecnici dell'amministrazione dei trasporti e della
navigazione. La fidejussione e' vincolata al pagamento
dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli
articoli 556 e 1023 nonche' degli altri diritti fatti
valere nel termine previsto dal secondo comma.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navgazione sono stabilite in via generale le modalita' in
base alle quali puo' essere presentata la fidejussione di
cui al precedente comma".
- L'art. 759 del codice della navigazione cosi' recita:
"Art. 759 (Perdita dei requisiti di nazionalita' nei
casi di successione e di aggiudicazione). - Quando
l'aeromobile nazionale pervenga ad uno straniero per
successione a causa di morte, l'erede o il legatario,
entro otto giorni dall'accettazione dell'eredita' o
dall'acquisto del legato, deve farne denuncia
all'autorita' indicata nell'articolo precedente.
L'autorita' procede a norma del secondo, terzo e quarto
comma di detto articolo.
Le stesse norme si applicano nel caso di
aggiudicazione dell'aeromobile a straniero. Il termine per
la denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione".
- Il testo vigente dell'art. 18, commi 2, 3, 6 e 8 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione,
approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante:
"Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione", cosi recita:
"2. Il provvedimento del capo del compartimento che
ordina la pubblicazione della domanda deve contenere
un sunto, indicare i giorni dell'inizio e della fine
della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono
avervi interesse a presentare entro il termine indicato
nel provvedimento stesso le osservazioni che credano
opportune".
"3. In caso di opposizione o di presentazione di
reclami la decisione spetta al Ministro dei trasporti e
della navigazione".
"6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
autorizzare l'esame delle domande presentate anche
oltre detto termine per imprescindibili esigenze di
interesse pubblico".
"8. Le disposizioni del presente articolo si
applicano in ogni altro caso di presentazione di domande
concorrenti".
- Il testo vigente dell'art. 224 del codice della
navigazione e' riportato in nota all'art. 1.
- Il regolamento (CEE) n. 3577/92 del 7 dicembre 1992
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 364 del 12
dicembre 1992 concerne l'applicazione del principio della
libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra
Stati membri (cabotaggio marittimo).
- Il testo dell'art. 318 del codice della navigazione e'
riportato in nota all'art. 2.
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 3, lettera d)
del D.M. 28 gennaio 1994, n. 256, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1994, n. 98, e' il
seguente:
"3. Il riscontro non viene eseguito:
a)-c) (Omissis);
d) per i prodotti petroliferi estratti dai depositi di
cui all'art. 264 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale e destinati a provviste
di bordo".
- L'art. 264 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
recante: "Approvazione e del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, cosi'
recita:
"Art. 264 (Depositi speciali per provviste di bordo nei
porti e negli aeroporti). - Il capo del compartimento
doganale competente puo' autorizzare le imprese esercenti
servizi di trasporto marittimo ed aereo, i provveditori di
bordo, comprese le aziende petrolifere, gli enti
militari, le amministrazioni e gli enti portuali ed
aeroportuali e loro concessionari ad istituire depositi
speciali per la custodia delle provviste di bordo estere
e nazionali, vincolate all'imbarco sulle navi e sugli
aeromobili nei confronti dei quali siano applicabili le
disposizioni del primo comma degli articoli 254 e 258.
Agli effetti doganali, le provviste introdotte nei
depositi speciali si considerano uscite dal territorio
doganale in transito o riesportazione se estere ed in
esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.
Nei depositi speciali e' consentito procedere allo
scondizionamento dei colli, alla preparazione di pasti
confezionati a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione
richiesta dalle esigenze di bordo.
Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei
generi da essi estratti su navi ed aeromobili si
osservano le disposizioni all'uopo stabilite dal
Ministero delle finanze, nonche' le altre misure che
siano disposte dagli organi doganali ai fini della
sicurezza fiscale".
- L'art. 5 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,
recante: "Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 1995, n. 279, cosi' recita:
"Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
regime le fabbriche di prodotti tassati su base
forfetaria.
2. Il regime del deposito fiscale e
autorizzato dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio
del deposito fiscale e' subordinato al rilascio di una
licenza secondo le disposizioni di cui all'art. 63. A
ciascun deposito fiscale e' attribuito un codice di
accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli
prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per
cento dell'imposta che grava sulla massima di prodotti
che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in
relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che
mediamente viene pagata alle previste sca- denze. In
presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la
cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari
ammontare. Sono esonerate dall'obbligo di prestazione
della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e
di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato
in qualsiasi momento ed in tal caso la cauzione deve
essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della
revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel circuito
doganale e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la
vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto
dell'operativita' dell'impianto, la tutela fiscale anche
attraverso controlli successivi. Il depositario
autorizzato deve fornire i locali occorrenti con
l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
le relative spese per il funzionamento; sono a carico
del depositario i corrispettivi per l'attivita' di
vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori
dell'orario ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli
obblighi stabiliti dal presente articolo nonche' del
divieto di estrazione di cui all'art. 3, comma 4,
indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le
violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca
della licenza fiscale di esercizio".
- Gli articoli 107 e 120 del D.P.R. n. 43/1973 cosi'
recitano:
"Art. 107 (Presentazione del manifesto del carico). -
Il capitano della nave che approda in qualunque porto o
rada dello Stato deve presentare alla dogana il manifesto
del carico, qualunque sia la causa per la quale l'approdo
e' stato effettuato, e qualunque sia la durata della
permanenza della nave nel luogo di arrivo.
Se la nave proviene da altro porto dello Stato, il
capitano, in luogo del manifesto del carico, deve
presentare il manifesto di partenza prescritto nell'art.
120.
La dogana ha facolta' di richiedere al capitano tutti
gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e'
obbligatoria quando sono rilevate differenze fra i
dati risultanti dal manifesto e la consistenza del
carico".
"Art. 120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle
dogane nazionali). - Il capitano della nave, prima di
partire dal porto deve presentare alla dogana, per la
vidimazione il manifesto di partenza ed una copia di
esso. Detto manifesto deve essere compilato sul modello
stabilito dal Ministero delle finanze.
Nel manifesto di partenza devono essere inscritte tutte
le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte
quelle estere da quelle nazionali. Dovranno, inoltre,
essere tenute distinte le merci rimaste a bordo da quelle
imbarcate o ricevute di trasbordo.
Ogni partita di merce deve trovare riscontro nei
rispettivi documenti doganali, dei quali va fatta menzione
nel manifesto. Fanno eccezione a questo obbligo le merci
estere rimaste a bordo, purche' originariamente destinate
ad altro porto dello Stato o all'estero, per le quali
basta l'iscrizione a manifesto".
Art. 8.
Interventi urgenti a favore del settore portuale
1. Per consentire la compiuta attuazione della riforma
dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
per realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze
operative dei porti di Genova, Trieste, Venezia e Napoli, le
rispettive autorita' portuali individuano, attraverso ricorso alla
contrattazione con le parti sociali e la collaborazione delle locali
agenzie per l'impiego, entro il 31 gennaio 1998, iniziative per
favorire il reinserimento dei dipendenti in esubero di dette
autorita' portuali nel mercato del lavoro. Le iniziative per il
reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore
privato, avvalendosi anche di forme di incentivazione da definire
attraverso la contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione
di forme di autoimprenditorialita' e l'attivazione di nuove
iniziative produttive, anche nell'ambito della programmazione
negoziata e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui
i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il
pieno reinserimento delle unita' lavorative in esubero attraverso le
suddette iniziative, e' concesso il ricorso al pensionamento
anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate
autorita' portuali. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
provvede, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio 1998, a
ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed altresi' ad
individuare termini, criteri e modalita' attuative del pensionamento
anticipato.
2. Qualora si realizzi la riduzione delle unita' da porre in
pensionamento anticipato, il Ministro dei trasporti e della
navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla
riduzione, un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato
assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma
1.
3. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli
dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto
all'organico della segreteria tecnico/operativa, deliberato ai sensi
dell'artico