Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998


                                                                                   
   Ripubblicazione  del testo  del  decreto-legge 30  dicembre 1997,  n.           
     457 (in  Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 303  del 31               
     dicembre 1997), coordinato con la  legge di conversione 27 febbraio           
     1998, n. 30 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del               
     28 febbraio  1998), recante: "Disposizioni urgenti  per lo sviluppo           
     del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione".                   
                                                                                   
   Avvertenza:                                                                     
     Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero di           
   grazia e  giustizia ai sensi dell'art.  11, comma 1, del  testo unico           
   delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione           
   dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni           
   ufficiali  della  Reppubblica  italiana,   approvato  con  D.P.R.  28           
   dicembre 1985, n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura delle           
   disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate           
   dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia           
   degli atti legislativi qui riportati.                                           
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con           
   caratteri corsivi.                                                              
                                                                                   
     Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((. . .))             
                                                                                   
     A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400           
   (Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza           
   del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di           
   conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua           
   pubblicazione.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                  Istituzione del Registro internazionale                          
                                                                                   
     1. E'  istituito il  registro delle  navi adibite  alla navigazione           
   internazionale, di seguito  denominato "Registro internazionale", nel           
   quale  sono  iscritte,  a  seguito di  specifica  autorizzazione  del           
   Ministero  dei  trasporti  e   della  navigazione,  le  navi  adibite           
   esclusivamente a traffici commerciali internazionali.                           
     2. Il  Registro internazionale di cui  al comma 1 e'  diviso in tre           
   sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente:                              
     a) le  navi che appartengono a  soggetti italiani o di  altri Paesi           
   dell'Unione europea ai  sensi del comma 1,  lettera a), dell'articolo           
   143 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 7;              
     b) le navi che appartengono a  soggetti non comunitari ai sensi del           
   comma 1, lettera b), dell'articolo 143 del codice della navigazione;            
     e) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in regime di           
   sospensione da  un registro straniero  non comunitario, ai  sensi del           
   comma  secondo  dell'articolo 145  del  codice  della navigazione,  a           
   seguito di locazione a scafo nudo  a soggetti giuridici italiani o di           
   altri Paesi dell'Unione europea.                                                
     3. L'autorizzazione  di cui al  comma 1 e' rilasciata  tenuto conto           
   degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni           
   sindacali dei  datori di lavoro e  dei lavoratori del settore  di cui           
   agli articoli 2 e 3.                                                            
     4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale           
   le navi da  guerra, le navi di Stato in  servizio non commerciale, le           
   navi da pesca e le unita' da diporto.                                           
     5.  Le  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  non  possono           
   effettuare servizi di  cabotaggio per i quali e'  operante la riserva           
   di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito           
   dall'articolo 7.                                                                
             Riferimenti normativi:                                                
               -   L'art.   143,   comma   1,   lettere  a)  e  b),  del           
             codice  della navigazione cosi' dispone:                              
               "Art.  143  (Nazionalita'  dei     proprietari  di   navi           
             italiane).  -  Rispondono  ai   requisiti di   nazionalita'           
             richiesti  per l'iscrizione delle matricole o  nei registri           
             indicati dagli articoli 146   e 148 le  navi  appartengono,           
             per una quota superiore a dodici carati:                              
               a) a cittadini italiani;                                            
               b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private".             
               - L'art. 145, comma 2, del codice della navigazione cosi'           
             recita:                                                               
               "Agli  effetti  degli articoli 149 e 155 del codice della           
             navigazione  possono  ottenere  l'iscrizione  in   speciali           
             registri  nazionali, le navi che risultino gia' iscritte in           
             un   registro straniero  ed  in  regime  di  sospensione  a           
             seguito di locazione a scafo nudo".                                   
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  224  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.  224  (Riserva  del  cabotaggio  e   del   servizio           
             marittimo).     -    Il  cabotaggio    trai  porti    della           
             Repubblica,   nonche' il   servizio  marittimo  dei  porti,           
             delle  rade  e  delle  spiagge    sono  riservati alle navi           
             nazionali,   salvo  che  sia  diversamente    stabilito  da           
             convenzioni internazionali".                                          
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
          Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro                   
                                                                                   
     1. Per  le navi iscritte  nel Registro  di cui all'articolo  1, con           
   accordo tra  le organizzazioni sindacali  dei datori di lavoro  e dei           
   lavoratori del settore ((  comparativamente piu' rappresentative )) ,           
   relativo a  ciascuna nave da  iscrivere o gia' iscritta  nel Registro           
   internazionale, da  depositarsi presso l'ufficio di  iscrizione della           
   nave, puo' derogarsi  a quanto disposto dall'articolo  318 del codice           
   della navigazione, come sostituito dall'articolo 7.                             
   (( In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:            ))           
   (( a) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del       ))           
   (( presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di  ))           
   (( cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione, alla  ))           
   (( data del 1 gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per   ))           
   (( accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con    ))           
   (( equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 ))           
   (( dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tali navi       ))           
   (( imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un       ))           
   (( allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui   ))           
   (( al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con        ))           
   (( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343;               ))           
   (( b) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del       ))           
   (( presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate  ))           
   (( a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14     ))           
   (( giugno 1989, n. 234, saranno armate con sei membri              ))           
   (( dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al    ))           
   (( comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione. Tra     ))           
   (( essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ))           
   (( ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre ))           
   (( componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un       ))           
   (( allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta ))           
   (( in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, ))           
   (( n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto     ))           
   (( 1995, n. 343;                                                   ))           
   (( c) le navi iscritte al Registro di cui all'articolo 1 del       ))           
   (( presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti   ))           
   (( da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione        ))           
   (( consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata  ))           
   (( in vigore della legge di conversione del presente decreto,      ))           
   (( saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori  ))           
   (( membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di    ))           
   (( cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione   ))           
   (( potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli   ))           
   (( accordi sindacali di cui al presente comma;                     ))           
   (( d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere  ))           
   (( armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria,   ))           
   (( con personale italiano assunto con contratto di formazione e    ))           
   (( lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,      ))           
   (( convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. ))           
   (( 863, e, in mancanza di questo con personale non avente i        ))           
   (( requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della  ))           
   (( navigazione.".                                                  ))           
     2. Nella tabella  di armamento della nave e'  posta annotazione dei           
   componenti dell'equipaggio per  i quali ai sensi  dell'accordo di cui           
   al  comma  1,  puo'  derogarsi  all'articolo  318  del  codice  della           
   navigazione;  (( l'autorita'  marittima nega,  qualora non  ricorrano           
   motivi particolari o di forza maggiore, )) le spedizioni alla nave il           
   cui  equipaggio  non sia  composto  in  conformita' alla  annotazione           
   stessa.                                                                         
     3.  I  componenti  l'equipaggio   devono  essere  in  possesso  dei           
   certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato           
   contraente previsti dalla  convenzione internazionale sugli standards           
   di  addestramento,   abilitazione  e  tenuta  della   guardia  per  i           
   marittimi, adottata a Londra il 7  luglio 1978 e ratificata con legge           
   21 novembre  1985, n. 739,  o da tali amministrazioni  riconosciuti o           
   autorizzati.                                                                    
             Riferimenti normativi:                                                
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  318  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art. 318 (Nazionalita'  dei componenti dell'equipaggio).           
             - L'equipaggio delle   navi nazionali  armate  nei    porti           
             della   Repubblica  deve  essere  interamente  composto  da           
             cittadini italiani.                                                   
               Il  Ministro  dei  trasporti  e   della  navigazione,  in           
             caso  di particolari necessita',  puo' autorizzare che  del           
             personale  di bassa forza di bordo facciano parte stranieri           
             in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio".           
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  146  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei  galleggianti).  -           
             Le  navi  maggiori   sono iscritte nelle   matricole tenute           
             dagli  uffici di compartimento marittimo    e  dagli  altri           
             uffici    designati  dal  Ministro  dei  trasporti  e della           
             navigazione.                                                          
               Le navi minori   e i  galleggianti  sono  iscritti    nei           
             registri  tenuti  dagli  uffici  di    compartimento  e  di           
             circondario o  dagli altri uffici indicati dal regolamento.           
               Per le  navi e  i galleggianti addetti  alla  navigazione           
             interna  i registri sono tenuti dagli ispettorati  di porto           
             e dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti".                
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  148  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.  148 (Iscrizione di  navi e  galleggianti destinati           
             alla  navigazione  in  acque  straniere).  -  Le  navi  e i           
             galleggianti    armati    all'estero        e     destinati           
             permanentemente    alla    navigazione in   acque straniere           
             sono  iscritti  nelle  matricole  o  nei  registri   tenuti           
             dall'autorita' consolare".                                            
               -  Il  D.L.  13  luglio  1995, n.  287  pubblicato  nella           
             Gazzetta  Ufficiale    19    luglio    1995,   n.   167   e           
             convertito  in  legge,   con modificazioni, dalla  legge  8           
             agosto  1995, n. 343, pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale           
             19     agosto     1995,   n.     193,    reca:      "Misure           
             straordinarie    ed  urgenti    in    favore  del   settore           
             portuale e  delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali".            
               -  Gli  articoli 28   e   29   della legge   14    giugno           
             1989,  n.    234,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 21           
             giugno 1989, n. 143, recante:    "Disposizioni  concernenti           
             l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a           
             favore  della  ricerca applicata al  settore navale", cosi'           
             recitano:                                                             
               "Art.  28.    -  1.  All'art.  156    del  codice   della           
             navigazione  dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:           
               "Le disposizioni dei precedenti commi  si applicano anche           
             nei  casi  di  locazione    della  nave    a scafo   nudo a           
             straniero qualora  la nave venga iscritta nel  registro  di           
             uno  Stato che   consente la temporanea iscrizione di  nave           
             straniera limitatamente  al    periodo  di  locazione,  con           
             sospensione    dell'abilitazione alla   navigazione di  cui           
             all'art.  149.    L'ufficio    di    iscrizione    provvede           
             all'annotazione   dell'autorizzazione   nel   registro   di           
             iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita'".                   
               2.  La    lettera d) del   primo comma  dell'art. 163 del           
             codice della navigazione e' sostituita dalla seguente:                
               "d) e' stata  iscritta in  un registro straniero,   salvo           
             il caso che  risulti in regime di  sospensione a seguito di           
             locazione a scafo nudo".                                              
               3.    L'art.    145 del   codice   della   navigazione e'           
             sostituito  dal seguente:                                             
               "Art.  145   (Navi iscritte  in registri  stranieri) - 1.           
             Non possono  ottenere   l'iscrizione  nelle   matricole   o           
             nei  registri nazionali le navi che risultino gia' iscritte           
             in registro straniero.                                                
               2.   Agli   effetti   degli   articoli   149  e  155  del           
             codice  della navigazione  possono  ottenere   l'iscrizione           
             in  speciali  registri nazionali,  le  navi  che  risultino           
             gia'  iscritte  in  un  registro straniero ed in regime  di           
             sospensione  a seguito di locazione a scafo nudo.                     
               3.  Per  l'istituzione    dei registri speciali di cui al           
             comma  2,  per  l'attuazione  e  il  completamento    delle           
             disposizioni in esso contenute nel  rispetto della  riserva           
             di   cui   all'art. 224  del codice  della navigazione,  si           
             provvede   con   decreto del    Ministro    della    marina           
             mercantile".                                                          
               "Art. 29. - 1. Le disposizioni  contenute nei commi 1 e 2           
             dell'art.   28   sono    applicabili  alle   navi  per   le           
             quali     viene   chiesta l'autorizzazione  a    dismettere           
             temporaneamente   la bandiera  da parte del Ministro  della           
             marina  marcantile.  Sulla    richiesta  viene  sentito  il           
             parere    di una  commissione  paritetica  composta da  tre           
             membri  designati    dalle  associazioni    sindacali   dei           
             lavoratori   maggiormente   rappresentative   sul     piano           
             nazionale,   da tre membri   designati  dalle  associazioni           
             sindacali     dei     datori    di    lavoro   maggiormente           
             rappresentative sul piano  nazionale e da un  dirigente del           
             Ministero della marina mercantile che la presiede.                    
               2. Il rialscio dell'autorizzazione di cui al comma  1  e'           
             subordinato  all'accertamento da  parte del Ministero della           
             marina mercantile che il contratto di locazione  a    scafo           
             nudo  a  straniero preveda l'obbligo a carico del locatario           
             straniero, di applicare al personale marittimo imbarcato le           
             condizioni economiche e normative di cui al comma 3.                  
               3. Ai fini  del rilascio delle autorizzazioni di cui   al           
             comma  1 le organizzazioni sindacali  dei datori  di lavoro           
             e dei  lavoratori di settore maggiormente   rappresentative           
             sul   piano      nazionale,  stipulano  appositi  contratti           
             collettivi  nazionali  con  i  quali  sono   stabilite   le           
             condizioni  economiche e normative  che il locatario dovra'           
             applicare.  I  trattamenti  previdenziali   dei   marittimi           
             italiani   sono   quelli previsti  dalle  norme  nazionali,           
             mentre per  quanto  attiene  alla copertura    assicurativa           
             contro    gli  infortuni    e  le   malattie possono essere           
             stipulate       assicurazioni       che        garantiscano           
             trattamenti  equivalenti  a  quelli derivanti  dalle  norme           
             italiane presso   enti assicurativi  pubblici    o  privati           
             italiani o  stranieri. I trattamenti previdenziali   per  i           
             marittimi    stranieri    sono  quelli   della nazionalita'           
             del  marittimo.    I   trattamenti    assistenziali    sono           
             garantiti,    su   basi concordate  tre  le  organizzazioni           
             datoriali   e sindacali  maggiormente  rappresentative    a           
             livello   nazionale,  tramite,  apposite  assicurazioni  da           
             stipularsi   con istituti pubblici o  privati  nazionali  o           
             stranieri.                                                            
               4.  L'ingaggio  del  marittimo  sul  territorio  italiano           
             avviene tramite una  stabile rappresentanza  in Italia  del           
             locatario  o    a  mezzo    di  raccomandatario  marittimo.           
             L'autorita'     marittima  competente  o  quella  consolare           
             italiana qualora l'ingaggio avvenga all'estero, accertera',           
             che  le singole  convenzioni  di imbarco  stipulate  con  i           
             marittimi  interessati    siano  conformi   alle condizioni           
             previste dai  contratti collettivi  di cui  al comma  3. In           
             caso di   difformita' l'Autorita' marittima  o    consolare           
             informa l'Amministrazione  marittima italiana.  Nel caso in           
             cui  il  locatario non  si uniformi agli obblighi di cui al           
             comma    3   l'Amministrazione    italiana   provvede     a           
             revocare   l'autorizzazione.  I    crediti  di    lavoro  e           
             previdenziali  dervanti dal contratto   di     arruolamento           
             dei    componenti      dell'equipaggio   sono garantiti con           
             privilegio speciale sulla   nave e  sulle  sue  pertinenze.           
             L'osservanza     delle    disposizioni    di   cui    sopra           
             esonera dall'applicazione delle norme di cui    all'art.  4           
             della legge 4 aprile 1977, n. 135".                                   
               -  Il D.L.  30  ottobre  1984, n.  726,  pubblicato nella           
             Gazzetta  Ufficiale    30    ottobre  1984,   n.   299,   e           
             convertito in  legge,   con modificazioni, dalla  legge  19           
             dicembre  1984, n. 863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           
             22  dicembre 1984, n. 351 reca:  "Misure urgenti a sostegno           
             e ad incremento dei livelli occupazionali".                           
               -   La legge   21 novembre   1985, n.    739,  pubblicata           
             nella  Gazzetta  Ufficiale 16 dicembre 1985, n.  295, reca:           
             "Adesione alla convenzione del 1978  sulle  norme  relative           
             alla  formazione  della  gente  di  mare,  al  rilascio dei           
             brevetti ed alla guardia,  adottata a Londra  il  7  luglio           
             1978, e sua esecuzione".                                              
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
              Legge regolatrice del contratto di arruolamento                      
                         Contrattazione collettiva                                 
                                                                                   
     1.   Le   condizioni   economiche,  normative,   previdenziali   ed           
   assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi           
   iscritte nel  Registro internazionale  sono disciplinate  dalla legge           
   regolatrice del contratto di  arruolamento e dai contratti collettivi           
   (( dei singoli Stati membri. ))                                                 
   (( 2. Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non      ))           
   (( residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi     ))           
   (( iscritte nel Registro internazionale, e' regolamentato dalla    ))           
   (( legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle          ))           
   (( convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.                 ))           
     3.  Le  organizzazioni   sindacali  sottoscrittrici  dei  contratti           
   collettivi di cui  al comma 1 stabiliscono  le condizioni economiche,           
   salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate           
   per tutti  i lavoratori non  comunitari impegnati a bordo  delle navi           
   iscritte  nel  Registro  internazionale,   nel  rispetto  dei  limiti           
   internazionalmente stabiliti.                                                   
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                            Trattamento fiscale                                    
                                                                                   
     1. Ai soggetti che esercitano  l'attivita' produttiva di reddito di           
   cui  al  comma  2  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  in  misura           
   corrispondente all'imposta  sul reddito delle persone  fisiche dovuta           
   sulle retribuzioni corrisposte al  personale di bordo imbarcato sulle           
   navi  iscritte nel  Registro internazionale,  da valere  ai fini  del           
   versamento delle ritenute  alla fonte relative a  tali redditi. Detto           
   credito  non  concorre alla  formazione  del  reddito imponibile.  Il           
   relativo onere  e' posto  a carico  della gestione  commissariale del           
   Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.                                           
   (( 2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998,  ))           
   (( il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel    ))           
   (( Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento ))           
   (( a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul ))           
   (( reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle   ))           
   (( persone giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte  ))           
   (( sui redditi, approvato con decreto del Presidente della         ))           
   (( Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Il relativo onere e' posto  ))           
   (( a carico della gestione commissariale del Fondo di cui          ))           
   (( all'articolo 6 del presente decreto.                            ))           
   ((2-bis. Alla maggiore spesa  di cui al comma 2, pari a lire       ))           
   (( 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi a decorrere dal  ))           
   (( 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello       ))           
   (( stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale           ))           
   (( 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di      ))           
   (( parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del   ))           
   (( Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione       ))           
   (( economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente  ))           
   (( utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei          ))           
   (( trasporti e della navigazione.                                  ))           
              Riferimenti normativi:                                               
               -  Il    D.P.R.  22   dicembre 1986, n.   917, pubblicato           
             nella Gazzetta Ufficiale 31  dicembre 1986,  n. 302,  reca:           
             "Approvazione  del testo unico delle imposte sui redditi".            
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                         Normativa di riferimento                                  
                                                                                   
     1.  Salvo quanto  espressamente previsto  dal presente  decreto, le           
   navi  iscritte nel  registro  internazionale  sono assoggettate  alle           
   disposizioni generali, ai regolamenti,  alla normativa comunitaria ed           
   alle disposizioni  delle convenzioni internazionali  applicabili alle           
   unita' iscritte nelle matricole nazionali  o che fruiscono del regime           
   di locazione a scafo nudo di cui  al comma 2. Il modello del Registro           
   e dei documenti di ablitazione  delle navi in esso immatricolate sono           
   approvati  con  ((  decreto  del   Ministro  dei  trasporti  e  della           
   navigazione  da emanare  entro 30  giorni  dalla data  di entrata  in           
   vigore della legge di conversione del presente decreto. ))                      
     2. Ai  fini dell'articolo 6  del codice della navigazione,  le navi           
   per le quali  ricorrono le condizioni di cui  all'articolo 145, comma           
   2,  del  medesimo codice  restano  soggette  alla legge  dello  Stato           
   responsabile del registro sottostante.                                          
     3. Le  disposizioni di cui  agli articoli da  718 a 722  del codice           
   penale e  all'articolo 110  del testo unico  delle leggi  di pubblica           
   sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si           
   applicano  ai fatti  commessi a  bordo  delle navi  (( passeggeri  ))           
   iscritte  nel   Registro  internazionale,   durante  il   periodo  di           
   navigazione al di la' del mare territoriale.                                    
             Riferimenti normativi:                                                
                - L'art. 6 del codice della navigazione cosi' recita:              
               "Art.  6  (Legge  regolatrice  dei    diritti  reali e di           
             garanzia su navi ed aeromobili).  -  La    proprieta',  gli           
             altri  diritti  reali e i diritti di garanzia  sulle navi e           
             sugli aeromobili,  nonche' le forme  di  pubblicita'  degli           
             atti  di  costituzione,  trasmissione ed estinzione di tali           
             diritti, sono  regolati dalla legge  nazionale della   nave           
             o dell'aeromobile".                                                   
               -  Il  testo  dell'art.  145, comma   2, del codice della           
             navigazione e' riportato in nota all'art. 1.                          
               - Gli articoli da 718  a  722  del  codice  penale  cosi'           
             recitano:                                                             
               "Art.  718  (Esercizio di giuochi  d'azzardo). - Chiunque           
             in un luogo  pubblico   o   aperto   al   pubblico, o    in           
             circoli    privati   di qualunque specie,   tiene un giuoco           
             d'azzardo o lo agevola  e' punito con l'arresto da tre mesi           
             ad  un    anno  e  con  l'ammenda  non  inferiore  a   lire           
             quattrocentomila.                                                     
               Se   il   colpevole   e'  un  contravventore  abituale  o           
             professionale, alla liberta'   vigilata      puo'    essere           
             aggiunta  la   cauzione  di  buona condotta".                         
               "Art.  719  (Circostanze  aggravanti).  - La pena per  il           
             reato preveduto dall'articolo precedente e' raddoppiata:              
               1) se il colpevole ha istituito  o  tenuto  una  casa  da           
             giuoco;                                                               
               2) se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio;                
               3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;                    
               4)    se  fra   coloro che   partecipano al   giuoco sono           
             persone minori degli anni diciotto".                                  
               "Art.  720  (Partecipazione  a  giuochi   d'azzardo).   -           
             Chiunque, in un  luogo pubblico o aperto  al pubblico, o in           
             circoli  privati  di  qualunque   specie,    senza   essere           
             concorso   nella   contravvenzione preveduta  dall'articolo           
             718,  e' colto mentre prende  parte al giuoco d'azzardo, e'           
             punito con l'arresto fino  a sei mesi o  con l'ammenda fino           
             a lire un milione.                                                    
                La pena e' aumentata:                                              
               1)  nel   caso di   sorpresa in una  casa da giuoco  o in           
             un pubblico esercizio;                                                
               2) per  coloro  che  hanno  impegnato  nel  giuoco  poste           
             rilevanti".                                                           
               "Art.  721  (Elementi   essenziali del  giuoco d'azzardo.           
             Case  da  giuoco).  -  Agli  effetti   delle   disposizioni           
             precedenti:                                                           
               sono  giuochi d'azzardo quelli nei quali  ricorre il fine           
             di lucro e la vincita o la perdita e' interamente  o  quasi           
             interamente aleatoria;                                                
               sono   case da  giuoco  i  luoghi di  convegno  destinati           
             al  giuoco d'azzardo, anche se privati,  e  anche    se  lo           
             scopo del giuoco e' sotto qualsiasi forma dissimulato".               
               "Art.    722 (Pena accessoria  e misura  di sicurezza). -           
             La condanna per   alcuna delle   contravvenzioni  prevedute           
             dagli  articoli  precedenti    importa   la   pubblicazione           
             della   sentenza.   E'   sempre ordinata  la  confisca  del           
             denaro  esposto    nel  giuoco e degli arnesi od oggetti ad           
             esso destinati".                                                      
               -  L'art. 110  del testo  unico delle  leggi di  pubblica           
             sicurezza approvato con regio decreto 18   giugno 1931,  n.           
             773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.           
             146, cosi' recita:                                                    
               "Art.  110.  - In tutte le sale  da bigliardo o da giuoco           
             deve essere esposta    una    tabella,    vidimata      dal           
             Questore,   nella   quale  sono indicati,  oltre i  giuochi           
             d'azzardo,  anche quelli  che l'autorita' stessa ritenga di           
             vietare nel pubblico interesse.                                       
               Nella  tabella predetta   deve   essere fatta    espressa           
             menzione  del divieto delle scommesse.                                
               L'installazione   e   l'uso   di  apparecchi  e  congegni           
             automatici,  semiautomatici    ed  elettronici    da  gioco           
             d'azzardo  sono    vietati  nei luoghi pubblici o aperti al           
             pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.           
               Si  considerano  apparecchi  e     congegni   automatici,           
             semiautomatici  ed elettronici   per   il  gioco  d'azzardo           
             quelli   che   hanno    insita    la  scommessa    o    che           
             consentono      vincite    puramente    aleatorie   di   un           
             qualsiasi premio in denaro  o  in  natura  che  concretizzi           
             lucro, eslcuse le  macchine vidimatrici  per  il gioco  del           
             Totocalcio, del  Lotto, dell'Enalotto e del Totip.                    
               Si   considerano   apparecchi  e    congegni  automatici,           
             semiautomatici ed elettronici da  trattenimento e  da gioco           
             di   abilita' quelli   in cui l'elemento    abilita'      e           
             trattenimento    e'    preponderante  rispetto all'elemento           
             aleatorio. Tali apparecchi   possono consentire  un  premio           
             all'abilita'  ed  al  trattenimento  del giocatore che puo'           
             consistere:                                                           
               a)  nella ripetizione  delle partite  fino  a un  massimo           
             di  dieci volte;                                                      
               b)  in  gettoni,  in  misura  non  superiore   a   dieci,           
             rigiocabili  con  gli  apparecchi  collocati  nello  stesso           
             locale, ma non rimborsabili;                                          
               c)  nella   vincita, direttamente   o   mediante    buoni           
             erogati    dagli  apparecchi,  di una consumazione o  di un           
             oggetto, non convertibile  in  denaro,  di  modesto  valore           
             economico  e tale da escludere la finalita' di lucro.                 
               Appartengono    altresi'    alla   categoria dei   giochi           
             leciti   quegli apparecchi   distributori    di    prodotti           
             alimentari    e    di   piccola oggettistica   di   modesto           
             valore  economico  con  annesso  gioco   di abilita'  o  di           
             trattenimento  che,  previa introduzione di una moneta o di           
             un  gettone,  distribuiscono  un  prodotto   ben   visibile           
             e   che consentono,  come incentivo  per  l'abilita' o  per           
             il  trattenimento offerto,  anche  la  vincita  di  uno dei           
             premi      di      modesto      valore   economico  esposti           
             nell'apparecchio stesso.                                              
               Nessun premio puo'  avere un valore superiore al   triplo           
             del valore medio degli altri oggetti del gioco.                       
               I   beni   di   cui   ai   commi   quinto   e  sesto  non           
             possono   essere commerciati,  scambiati  o  convertiti  in           
             denaro  od in premi di diversa specie. Essi non debbono ne'           
             possono realizzare alcun fine di lucro.                               
               Oltre  le  sanzioni  previste  dal   codice  penale   per           
             il    gioco  d'azzardo,  i  contravventori  sono puniti con           
             l'ammenda da L. 1.000.000 a  L.  10.000.000.    E'  inoltre           
             disposta  la  confisca    degli  apparecchi e congegni, che           
             devono essere distrutti.                                              
                In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata.                    
               Se il contravventore e' titolare di licenza per  pubblico           
             esercizio,  la  licenza e' sospesa per un periodo da  uno a           
             sei mesi e, in caso di recidiva, e' revocata dal    sindaco           
             competente,  con  ordinanza  motivata  e con le   modalita'           
             previste dall'art. 19 del   decreto  del  Presidente  della           
             Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".                                   
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                            Sgravi contributivi                                    
                                                                                   
     1.  Per la  salvaguardia dell'occupazione  della gente  di mare,  a           
   decorrere dal 1 gennaio 1998,  le imprese armatrici, per il personale           
   avente  i  requisiti  di  cui   all'articolo  119  del  codice  della           
   navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale           
   di cui  all'articolo 1, nonche'  lo stesso personale  suindicato sono           
   esonerati   dal   versamento    dei   contributi   previdenziali   ed           
   assistenziali dovuti per  legge. Il relativo onere e'  a carico della           
   gestione  commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali           
   lavoratori portuali in  liquidazione di cui all'articolo  1, comma 1,           
   del   decreto-legge  22   gennaio   1990,  n.   6,  convertito,   con           
   modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,  n. 58, ed e' rimborsato su           
   conforme rendicontazione.                                                       
     2. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge           
   21 ottobre 1996,  n. 535, convertito, con  modificazioni, dalla legge           
   23 dicembre  1996, n. 647,  e' prorogato,  per l'anno 1997,  a favore           
   delle  imprese  armatrici  ai   sensi  ed  alle  condizioni  previste           
   dall'articolo 1, comma  4, del decreto-legge 13 luglio  1995, n. 287,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.               
     3. Il contributo di cui al comma  2 si somma a quelli concessi alle           
   aziende quali aiuti alla gestione,  per ciascun anno solare, anche in           
   base   ad  altre   disposizioni  di   legge.  I   benefici  medesimi,           
   complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale           
   fissato su  base annua dell'articolo  1 del decreto-legge  18 ottobre           
   1990, n.  296, convertito dalla  legge 17  dicembre 1990, n.  383. Ai           
   fini  dell'erogazione del  presente  beneficio va  assunto il  valore           
   medio  di cambio  attribuito alla  moneta italiana  nell'anno cui  si           
   riferisce il beneficio medesimo.                                                
             Riferimenti normativi:                                                
                - L'art. 119 del codice della navigazione cosi' recita:            
               "Art.   119 (Requisiti per  l'iscrizione nelle  matricole           
             e  nei registri). - Possono conseguire  l'iscrizione  nelle           
             matricole della gente di mare i cittadini italiani  di eta'           
             non  inferiore  ai  quindici  anni    e  non   superiore ai           
             venticinque,  che    abbiano  i    requisiti  per  ciascuna           
             categoria  stabiliti  dal  regolamento. Per i medici l'eta'           
             non deve superare i quarantacinque anni.                              
               I minori di anni quindici, ma    non  minori  dei  dieci,           
             possono essere iscritti quando siano allievi di istituti di           
             educazione marinara.                                                  
               Il  Ministro  dei    trasporti e della navigazione   puo'           
             consentire  che  nelle  matricole    siano  iscritti  anche           
             italiani    non appartenenti alla Repubblica; puo' altresi'           
             consentire l'immatricolazione di persone di eta'  superiore           
             ai  limiti di   cui   al primo   comma,  quando    speciali           
             esigenze lo richiedano.                                               
               Il    Ministro    dei  trasporti  e  della   navigazione,           
             sentite  le organizzazioni  sindacali    competenti,   puo'           
             disporre,     quando  le condizioni  del  lavoro  marittimo           
             lo  richiedano,  la  sospensione temporanea dell'iscrizione           
             nelle matricole della gente di mare.                                  
               Per l'iscrizione   di minori   degli anni    diciotto  e'           
             necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o           
             la tutela.                                                            
               I  requisiti per l'iscrizione nei  registri del personale           
             addetto ai servizi   portuali e   del    personale  tecnico           
             delle  costruzioni,    sono stabiliti dal   regolamento, o,           
             nel caso  indicato dal   secondo comma dell'art.  116,  dal           
             Ministro dei trasporti e della navigazione.                           
               Per  l'esercizio  della  pesca  costiera  e  del traffico           
             locale, possono conseguire  l'iscrizione nella    matricola           
             della    gente di   mare della terza categoria anche coloro           
             che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e  che           
             abbiano    i  requisiti  stabiliti dal regolamento per tale           
             categoria.                                                            
               A coloro  che  conseguono  l'iscrizione  nelle  matricole           
             della  gente  di  mare, ai   sensi del  precedente comma e'           
             interdetto il  passaggio ad altra categoria superiore".               
               - L'art.  1, comma 1,  del D.L. 22  gennaio 1990, n.   6,           
             pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  23 gennaio  1990, n.           
             18, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 24   marzo           
             1990,  n. 58,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo           
             1990, n. 70 cosi' recita:                                             
               "1.  La  legge 17 febbraio 1981,  n. 26, e' abrogata. Con           
             effetto dal 1 febbraio  1990 il   Fondo  gestione  istituti           
             contrattuali lavoratori portuali e'  posto in liquidazione.           
             Alle      operazioni   di   liquidazione,  nonche'     agli           
             adempimenti   connessi   all'attuazione     dell'art.    3,           
             provvede il commissario liquidatore di cui all'art. 4".               
               -  L'art. 1, comma 20, del  D.L. 21 ottobre 1996, n. 535,           
             pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 22  ottobre 1996,   n.           
             248,     convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23           
             dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale           
             23 dicembre 1996, n. 300 cosi' recita:                                
               "20.   Il  commissario  liquidatore,  provvede  altresi',           
             all'intervento,  valutato  in  complessive  lire     60.000           
             milioni,  a favore dell'armamento per  la   concessione  di           
             un  contributo   equivalente  all'importo complessivo delle           
             ritenute a titolo di acconto  operate  nell'anno  1996  nei           
             confronti  della  gente di mare, ai sensi dell'art. 23, del           
             decreto del   Presidente della   Repubblica 29    settembre           
             1973,    n.  600.    Detto beneficio   e' previsto   per le           
             imprese  armatrici ai  sensi ed   alle condizioni di    cui           
             all'art. 1,  comma 4, del decreto-legge  13 luglio 1995, n.           
             287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343".                   
                - L'art. 1, comma 4, del D.L. n. 287/1995 cosi' recita:            
               "4.    I benefici  di cui  al comma  3 sono  previsti per           
             le  imprese  armatrici  aventi     requisiti   per   essere           
             proprietarie  di navi italiane ai sensi  degli articoli 143           
             e   144    del  codice  della    navigazione  in  relazione           
             all'esercizio  di navi battenti la  bandiera nazionale, con           
             esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da   pesca,   di           
             quelle    di  proprieta'  dello Stato o di   enti pubblici,           
             nonche', limitatamente al contributo di  cui  al  comma  3,           
             lettera   a),   delle  unita'  mercantili  in  servizio  di           
             cabotaggio per il quale  sia operante la riserva    di  cui           
             all'art.   224   del codice  della  navigazione,  ovvero in           
             regime  di convenzione con  lo Stato   e, limitatamente  ai           
             contributi  di    cui  al comma 3, lettere   a) e b), delle           
             unita' adibite   ai servizi portuali.   Detti  benefici  si           
             sommano  a  quelli  concessi alle aziende, quali aiuti alla           
             gestione, per  ciascun  anno  solare, anche   in   base  ad           
             altre  disposizioni  di    legge  e,  complessivamente, non           
             possono superare per ciascuna nave il massimale fissato  su           
             base  annua  dall'art. 1 del D.L.  18 ottobre 1990, n. 296,           
             convertito  dalla legge 17 dicembre 1990, n.  383".                   
               -  L'art.    1  del  D.L.  18    ottobre  1990,  n.  296,           
             pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20   ottobre 1990, n.           
             246,  convertito, dalla legge 17  dicembre  1990,  n.  383,           
             pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1990,           
             n. 295, cosi' recita:                                                 
               "Art. 1.  - 1.  I benefici  previsti dagli articoli  11 e           
             12 della legge 14   giugno  1989,    n.  234,    in  quanto           
             diretti  ad    accrescere la competitivita'  delle  imprese           
             armatoriali  nazionali    rispetto    alle   corrispondenti           
             imprese    di    Paesi   non    appartenenti   alla    CEE,           
             nell'osservanza  delle regole  sulla concorrenza    vigenti           
             nell'ambito  della  stessa  CEE,  saranno cosi' liquidati e           
             corrisposti relativamente a ciascuna nave  o  altra  unita'           
             contemplata dalla legge stessa:                                       
               a)  nel  caso  di cui al   comma 1 dell'art. 11, entro il           
             differenziale dei costi  di  esercizio  connessi    all'uso           
             della  bandiera e riguardanti in particolare il trattamento           
             dei marittimi e il regime fiscale delle imprese,   rispetto           
             ai    costi  di    esercizio  di    unita' equivalente   di           
             proprieta' non italiana battente bandiera  di  convenienza,           
             determinato  dalla  Commissione  CEE in 814.000 ECU su base           
             annua;                                                                
               b) nel caso  delle forniture di cui all'art. 12,    comma           
             1, entro il valore di due mute di contenitori;                        
               c)  nel  caso    dell'art.  12,  comma 2, entro l'importo           
             delle spese ed oneri  per  primo  armamento  effettivamente           
             sostenuti e documentati.                                              
               2.    I   benefici   di   cui   al comma   1,   anche  se           
             complessivamente  considerati,    non  potranno    comunque           
             superare    l'importo massimo  di 814.000 ECU su base annua           
             per unita'. Tale importo sara' ragguagliato  al  valore  di           
             cambio  attribuito  alla  moneta italiana   alla data della           
             consegna dell'unita'.   La  liquidazione  del    contributo           
             corrispondente ai  predetti benefici  sara'  disposta, dopo           
             l'entrata  in    esercizio dell'unita',   con decreto   del           
             Ministro della  marina mercantile  ai sensi  dell'art.  10,           
             comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.                          
               3. Eventuali deroghe all'importo massimo  di cui al comma           
             2  possono essere concesse solo per  casi specifici, previa           
             autorizzazione della Commissione CEE.                                 
               4. La vendita all'estero o  la perdita dell'unita'  entro           
             il  periodo  di   corresponsione dell'aiuto,  facendo venir           
             meno i  presupposti di esso, comportera'    la  sospensione           
             del  pagamento, e la  decadenza dal diritto a percepire  la           
             parte  residua, fermo restando  il disposto di cui all'art.           
             11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234.                  
               5. Si applicano le disposizioni  di    cui  all'art.  12,           
             comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234.".                        
                                                                                   
                                Art. 6-bis.                                        
         Benefici per imprese armatoriali che esercitano la pesca                  
                                                                                   
   (( 1. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 1, per la           ))           
   (( salvaguardia dei livelli occupazionali propri dei segmenti di   ))           
   (( appartenenza, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 sono estesi ))           
   (( alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli      ))           
   (( stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano ))           
   (( la pesca mediterranea.                                          ))           
   (( 2. Al maggior onere derivante dalla estensione dei benefici     ))           
   (( previsti dal presente decreto-legge alle navi da pesca,         ))           
   (( valutato in lire 6.600 milioni annue, si provvede mediante      ))           
   (( riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio     ))           
   (( triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di    ))           
   (( base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di          ))           
   (( previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della       ))           
   (( programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo      ))           
   (( scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al     ))           
   (( Ministero dei trasporti e della navigazione.                    ))           
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                   Modifiche al codice della navigazione                           
                                                                                   
     1. L'articolo  143 del codice  della navigazione e'  sostituito dal           
   seguente:                                                                       
     "Art. 143  (( (Requisiti  di nazionalita'  dei proprietari  di navi           
   italiane).  -  1. ))  Rispondono  ai  requisiti di  nazionalita'  per           
   l'iscrizione nelle matricole o nei registri di cui all'articolo 146:            
     a) le navi che appartengono per una quota superiore a dodici carati           
   a  persone  fisiche giuridiche  o  enti  italiani  o di  altri  Paesi           
   dell'Unione europea;                                                            
     b)  le navi  di  nuova  costruzione o  provenienti  da un  registro           
   straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche           
   o  enti  stranieri  non  comunitari  i  quali  assumano  direttamente           
   l'esercizio  della nave  attraverso  una  stabile organizzazione  sul           
   territorio  nazionale  con  gestione  demandata a  persona  fisica  o           
   giuridica  di  nazionalita' italiana  o  di  altri Paesi  dell'Unione           
   europea, domiciliata nel  luogo di iscrizione della  nave, che assuma           
   ogni  responsabilita'  per  il  suo  esercizio  nei  confronti  delle           
   autorita' amministrative  e dei terzi, con  dichiarazione da rendersi           
   presso l'ufficio di iscrizione della  nave, secondo le norme previste           
   per la dichiarazione di armatore.".                                             
   (( 1-bis. Il primo e il secondo comma dell'articolo 123 del codice ))           
   (( della navigazione sono sostituiti dal seguente:                 ))           
   (( "Il  Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio     ))           
   (( decreto stabilisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni    ))           
   (( della gente di mare e ne disciplina la necessaria attivita' di  ))           
   (( certificazione".                                                ))           
   (( 1-ter. L'articolo 144 e l'articolo 148 del codice della         ))           
   (( navigazione sono abrogati.                                      ))           
   (( 1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della     ))           
   (( navigazione e' sostituito dal seguente:                         ))           
   (( "Il passavanti provvisorio e' rilasciato in caso di urgenza     ))           
   (( alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro        ))           
   (( straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il          ))           
   (( passavanti provvisorio per le navi provenienti da registro      ))           
   (( straniero puo' essere rilasciato anche prima della loro         ))           
   (( immatricolazione nella Repubblica in presenza di espressa       ))           
   (( dichiarazione dell'autorita' straniera che le procedure di      ))           
   (( cancellazione della nave dai registri sono in corso, che i      ))           
   (( documenti di bordo sono stati ritirati e che nulla osta         ))           
   (( all'immediato esercizio della nave sotto bandiera italiana. Il  ))           
   (( passavanti e' anche rilasciato alle navi il cui atto di         ))           
   (( nazionalita' o altro documento equivalente sia andato smarrito  ))           
   (( o distrutto".                                                   ))           
   (( 1-quinquies. L'articolo 156 del codice della navigazione e'     ))           
   (( sostituito dal seguente:                                        ))           
     "Art.  156    (Dismissione    della      bandiera   e   sospensione           
   temporanea   dell'abilitazione  alla   navigazione).  -   ((  1.   Il           
   proprietario che  intende alienare  la nave  o che,  mantendendone la           
   proprieta',  intende  cancellarla  dalle  matricole  o  dai  registri           
   nazionali per l'iscrizione in un  registro non comunitario deve farne           
   dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. ))                          
   (( 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla           ))           
   (( pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione  ))           
   (( nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci   ))           
   (( legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta   ))           
   (( giorni i loro diritti.                                          ))           
   (( 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora ))           
   (( il procedimento di cancellazione della nave non si concluda     ))           
   (( entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente         ))           
   (( pubblicazione.                                                  ))           
   (( 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso   ))           
   (( l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e ))           
   (( quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di ))           
   (( diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della  ))           
   (( nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo     ))           
   (( dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata  ))           
   (( in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti ))           
   (( estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le ))           
   (( provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella       ))           
   (( preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio  ))           
   (( e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita'     ))           
   (( giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la       ))           
   (( salvaguardia degli interessi dei creditori.                     ))           
   (( 5. In caso di urgenza, su richiesta del proprietario, la nave   ))           
   (( puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui  ))           
   (( al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto         ))           
   (( soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di  ))           
   (( garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al        ))           
   (( deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali       ))           
   (( diritti non trascritti, pari al valore della nave accertato dai ))           
   (( competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e  ))           
   (( della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento    ))           
   (( dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli    ))           
   (( 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine ))           
   (( previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del     ))           
   (( Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le    ))           
   (( modalita' di presentazione della fideiussione.                  ))           
   (( 6. La  cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' ))           
   (( essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste ))           
   (( dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.            ))           
   (( 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla              ))           
   (( cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo     ))           
   (( ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.     ))           
   (( 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero,   ))           
   (( qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato che    ))           
   (( consente la temporanea iscrizione di nave straniera             ))           
   (( limitatamente al periodo di locazione, la sospensione           ))           
   (( dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e'   ))           
   (( consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei         ))           
   (( trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento      ))           
   (( delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le         ))           
   (( disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo     ))           
   (( comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche'            ))           
   (( dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle    ))           
   (( relative norme applicative.                                     ))           
   (( 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che,          ))           
   (( mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole ))           
   (( o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un  ))           
   (( altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione        ))           
   (( all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente      ))           
   (( all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei     ))           
   (( crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle          ))           
   (( matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave ))           
   (( previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della        ))           
   (( bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data         ))           
   (( immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza ))           
   (( sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici   ))           
   (( del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali.        ))           
   (( 10. I privilegi sulle navi di cui al comma  9 si estinguono nel ))           
   (( termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione      ))           
   (( dell'unita'".                                                   ))           
   (( 1-sexies. L'articolo 157 del codice della navigazione e'        ))           
   (( sostituito dal seguente:                                        ))           
     "Art.    157  (Dismissione    della   bandiera     a   seguito   di           
   aggiudicazione a  soggetto che  intenda trasferire  la nave  in altro           
   registro). - (( 1. Nel caso  di aggiudicazione della nave a straniero           
   non comunitario a seguito  di provvedimento della pubblica autorita',           
   italiana   o   straniera,   l'aggiudicatario  deve   farne   denuncia           
   all'ufficio  di iscrizione  della nave,  entro sessanta  giorni dalla           
   data di aggiudicazione. ))                                                      
   (( 2. L'ufficio che riceve la denuncia, o, in mancanza di          ))           
   (( denuncia, viene a conoscenza del fatto di cui al comma 1, dopo  ))           
   (( aver informato di tale circostanza i titolari di diritti reali  ))           
   (( o di garanzia trascritti, nonche' l'Istituto nazionale della    ))           
   (( previdenza sociale, procede alla cancellazione, previo ritiro   ))           
   (( dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.            ))           
   (( 3. Quando la nave perviene a soggetto straniero non comunitario ))           
   (( a causa di morte o quando il proprietario della nave perde la   ))           
   (( cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea, i   ))           
   (( soggetti interessati devono farne denuncia all'ufficio di       ))           
   (( iscrizione della nave entro il termine di cui al comma 1,       ))           
   (( decorrente, rispettivamente, dalla data di accettazione         ))           
   (( dell'eredita' o dell'acquisto del legato o dalla data di        ))           
   (( perdita della cittadinanza.                                     ))           
   (( 4. L'ufficio, che riceve la denuncia o, in mancanza, viene a    ))           
   (( conoscenza dei fatti di cui al comma 3, procede alla            ))           
   (( dismissione della bandiera secondo le procedure indicate        ))           
   (( nell'articolo 156. Quando non si verificano le condizioni       ))           
   (( prescritte per dar corso alla dismissione della bandiera,       ))           
   (( l'ufficio promuove la vendita giudiziale della nave".           ))           
    1-septies. (( L'articolo  159 del codice della navigazione e'     ))           
   (( sostituito dal seguente:                                        ))           
    "Art. 159 )) (Proprieta' di stranieri per quote superiori ai                   
    diciotto carati). (( - 1. Quando la partecipazione alla           ))           
   (( proprieta' della nave da parte di persone fisiche, giuridiche o ))           
   (( enti che non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo ))           
   (( 143, comma 1, lettera a), superi i diciotto carati, l'ufficio   ))           
   (( di iscrizione della nave procede alla dismissione della         ))           
   (( bandiera e alla cancellazione della nave secondo le procedure   ))           
   (( previste dall'articolo 156; se le condizioni prescritte dallo   ))           
   (( stesso articolo 156 per dare corso alla dismissione di bandiera ))           
   (( non si verificano, l'ufficio di iscrizione della nave promuove  ))           
   (( la vendita giudiziale della nave quando la partecipazione di    ))           
   (( stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati o, diversamente, ))           
   (( la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto             ))           
   (( l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma".           ))           
   (( 1-octies. L'articolo 1184 del codice della navigazione e'       ))           
   (( sostituito dal seguente:                                        ))           
    "Art.  1184  (Inosservanze  relative  all'iscrizione    di  nave  in           
   registro  straniero  e alla  perdita  dei  requisiti di  nazionalita'           
   dell'aeromobile). ((  - 1. Chiunque  alieni la nave o  l'aeromobile o           
   iscriva  la nave  in  un registro  straniero  senza ottemperare  agli           
   adempimenti prescritti negli articoli 156  e 758 o senza attendere la           
   conclusione dei  relativi procedimenti  amministrativi e'  punito con           
   l'arresto da due a sei mesi  ovvero con l'ammenda da lire 100 milioni           
   a lire 400 milioni. ))                                                          
   (( 2. Alla  stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta ))           
   (( le denunce prescritte dagli articoli 157 e 759".                ))           
   (( 1-nonies. Al secondo comma dell'articolo 18 del regolamento per ))           
   (( l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con        ))           
   (( decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.    ))           
   (( 328, sono aggiunte le parole: "e che l'autorita' decidente ha   ))           
   (( l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del      ))           
   (( provvedimento finale". I commi terzo, sesto ed ottavo del       ))           
   (( citato articolo 18 sono abrogati.                               ))           
   (( 2. L'articolo 224 del codice della navigazione e' sostituito    ))           
   (( dal seguente:                                                   ))           
    "Art. 224 (Riserva della prestazione dei servizi di                            
    cabotaggio e del servizio marittimo). (( - 1. Il servizio di      ))           
   (( cabotaggio fra i porti della Repubblica e' riservato, nei       ))           
   (( termini di cui al regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio,   ))           
   (( del 7 dicembre 1992, agli armatori comunitari che impiegano     ))           
   (( navi registrate in uno Stato membro dell'Unione europea e che   ))           
   (( battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali     ))           
   (( navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al ))           
   (( cabotaggio in detto Stato membro.                               ))           
   (( 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle navi che ))           
   (( effettuano servizio marittimo dei porti, delle rade e delle     ))           
   (( spiagge".                                                       ))           
     3. L'articolo  318 del codice  della navigazione e'  sostituito dal           
   seguente:                                                                       
     "Art. 318 (( (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. ))           
   L'equipaggio delle  navi nazionali armate nei  porti della Repubblica           
   deve essere  interamente composto  da cittadini  italiani o  di altri           
   Paesi appartenenti all'Unione europea.                                          
     2.  Il Ministro  dei  trasporti  e della  navigazione,  in caso  di           
   particolari necessita',  puo' autorizzare che del  personale di bassa           
   forza di bordo facciano parte stranieri  in misura non maggiore di un           
   terzo dell'intero equipaggio.                                                   
     3. Per le navi adibite  alla pesca marittima, l'autorita' marittima           
   periferica delegata  dal Ministro  dei trasporti e  della navigazione           
   puo'  autorizzare,  in  caso   di  particolari  necessita',  che  del           
   personale di bassa forza di  bordo facciano parte stranieri in numero           
   non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.".                              
   (( 3-bis. Al fine di ridare competitivita' ai porti italiani       ))           
   (( nell'attivita' di bunkeraggio, la lettera d) del comma 3        ))           
   (( dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 28       ))           
   (( gennaio 1994, n. 256, e' sostituita dalla seguente:             ))           
   (("d) per i prodotti  destinati a provviste di bordo estratti dai  ))           
   (( depositi di cui all'articolo 264 del testo unico delle          ))           
   (( disposizioni legislative in materia doganale, approvato con     ))           
   (( decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ))           
   (( e dai depositi fiscali di cui all'articolo 5 del testo unico    ))           
   (( delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla     ))           
   (( produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e           ))           
   (( amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre    ))           
   (( 1995, n. 504. Le navi in transito sono esonerate dalla          ))           
   (( presentazione del manifesto di carico e di partenza previsti    ))           
   (( dagli articoli 107 e 120 del citato testo unico delle           ))           
   (( disposizioni legislative in materia doganale".                  ))           
             Riferimenti normativi:                                                
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  143  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.  143  (Nazionalita'  dei     proprietari  di   navi           
             italiane).  -  Rispondono  ai   requisiti di   nazionalita'           
             richiesti  per l'iscrizione nelle matricole o  nei registri           
             indicati  dagli  articoli  146     e  148   le   navi   che           
             appartengono, per una quota superiore a dodici carati:                
               a) a cittadini italiani;                                            
               b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private;              
               c)     a    societa'    relativamente  alle   quali   sia           
             riscontrata  dall'amministrazione      della         marina           
             mercantile   e  da   quella  dei trasporti, rispettivamente           
             per  le navi per le  quali venga richiesta l'iscrizione nei           
             registri  marittimi  e  della    navigazione  interna,   la           
             prevalenza  di    interessi  nazionali  negli  organi    di           
             amministrazione e di direzione e, se costruite  all'estero,           
             si trovino nelle condizioni di cui agli   articoli  2505  e           
             2506   del  codice    civile  ed  abbiano  nello  Stato  il           
             rappresentante legale o  vi siano rappresentate  da persona           
             munita di procura institoria.                                         
               Agli effetti della  lettera c) del precedente  comma,  la           
             prevalenza  degli   interessi   nazionali  negli  organi di           
             amministrazione  e  di direzione si  considera  sussistente           
             quando  sono   cittadini italiani:  nelle societa'  in nome           
             collettivo, la  maggioranza dei   soci; nelle  societa'  in           
             accomandita,  la    maggioranza dei soci  accomandatari; e,           
             nelle societa' per azioni,   a responsabilita'  limitata  e           
             cooperative,  la  maggioranza  degli  amministratori,   tra           
             cui  il  presidente  e l'amministratore delegato,   nonche'           
             la   maggioranza dei sindaci  ed i direttori generali.  Nel           
             caso  di societa' costituite  all'estero, le persone    che           
             rappresentano   stabilmente   la   societa' nel  territorio           
             dello Stato devono essere cittadini italiani.                         
               Restano salve le  disposizioni previste dagli articoli  7           
             e  221  del  trattato  istitutivo della Comunita' economica           
             euroea".                                                              
               - Il testo dell'art. 146  del codice della navigazione e'           
             riportato in nota all'art. 2.                                         
               - Il testo  dell'art. 123, primo e secondo  comma,    del           
             codice della navigazione e' il seguente:                              
               "Art.    123    (Titoli   professionali   del   personale           
             marittimo).  -  Per  i  servizi   di   coperta   i   titoli           
             professionali sono:                                                   
                  a) capitano superiore di lungo corso;                            
                  b) capitano di lungo corso;                                      
                  c) aspirante capitano di lungo corso;                            
                  d) allievo capitano di lungo corso;                              
                  e) padrone marittimo;                                            
                  f) marinaio autorizzato;                                         
                  g) capo barca;                                                   
                  h) conduttore.                                                   
                Per i servizi di macchina i titoli professionali sono:             
                  a) capitano superiore di macchina;                               
                  b) capitano di macchina;                                         
                  c) aspirante capitano di macchina;                               
                  d) allievo capitano di macchina;                                 
                  e) meccanico navale;                                             
                  f) fuochista autorizzato;                                        
                  g) motorista abilitato;                                          
                  h) marinaio motorista.                                           
               Per  gli  altri  servizi  di bordo i titoli professionali           
             sono:                                                                 
                  a) medico di borso;                                              
                  b) marconista.                                                   
               I  requisiti   per  il   conseguimento  dei    titoli   e           
             i    limiti dell'abilitazione   professionale    propria  a           
             ciascun   titolo  sono stabiliti  per  i  titoli   di   cui           
             al   primo   e   secondo  comma  dal regolamento,  e  per i           
             titoli  di  cui al  terzo  comma  da leggi   e  regolamenti           
             speciali".                                                            
               -    Il    testo  dell'art.    144   del   codice   della           
             navigazione  e'  il seguente:                                         
               "Art. 144 (Stranieri  e  societa'    equiparati).  -  Per           
             motivi  di interesse  nazionale il  Ministro dei  trasporti           
             e  della navigazione puo', con  decreto emanato di concerto           
             col Ministro per il  tesoro e con quello  per  l'industria,           
             il  commercio  e  l'artigianato,  equiparare ai cittadini e           
             alle societa' di  cui  al  precedente  articolo,  stranieri           
             domiciliati    o  residenti   nella   Repubblica da   oltre           
             cinque anni  e societa' costituite  nella  Repubblica,  che           
             non  abbiano  i  requisiti  di cui all'articolo precedente,           
             nonche' societa' costituite all'estero,  le  quali  abbiano           
             nella   Repubblica   la  sede  dell'amministrazione  ovvero           
             l'oggetto principale dell'impresa".                                   
               - Il testo dell'art. 148  del codice della navigazione e'           
             riportato in nota all'art. 2.                                         
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  152  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.    152 (Rilascio   del passavanti  provvisorio).  -           
             Il passavanti  provvisorio  e'    rilasciato,  in  caso  di           
             urgenza,  alle  navi  di    nuova   costruzione che   siano           
             immatricolate  nella Repubblica  o all'estero  e,     anche           
             prima     della  immatricolazione,   alle  navi provenienti           
             da  bandiera  estera,  che rispondano   ai   requisiti   di           
             nazionalita'      richiesti   per     l'iscrizione    nelle           
             matricole.    Il passavanti  e'   rilasciato  inoltre  alle           
             navi  il  cui   atto  di nazionalita' si andato smarrito  o           
             distrutto.                                                            
               Il passavanti e' rilasciato nella Repubblica dagli uffici           
             marittimi  presso  i    quali sono tenute   le matricole, e           
             all'estero  dagli uffici consolari.                                   
               Le   autorita'   predette   fissano   la   durata   della           
             validita'   del passavanti, in rapporto al tempo necessario           
             per il rilascio dell'atto di nazionalita'. In ogni caso  la           
             durata non puo' essere superiore ad un anno".                         
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  156  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.    156  (Autorizzazione  alla    dismissione  della           
             bandiera  in  caso di   alienazione). - Il proprietario che           
             intende   alienare  la  nave  a    straniero  deve    farne           
             dichiarazione  all'ufficio d'iscrizione della  nave, se  la           
             nave     si  trova    nella  Repubblica    o  all'autorita'           
             consolare, se la nave si trova all'estero.                            
               L'autorita' che riceve la    dichiarazione  procede  alla           
             pubblicazione  della    dichiarazione  medesima    mediante           
             affissione   negli uffici   del porto ed    inserzione  nel           
             foglio   degli annunzi legali,  invitando gli interessati a           
             far  valere, entro sessanta giorni, i loro    di  ritti,  e           
             promuove   l'autorizzazione  a dismettere  la  bandiera  da           
             parte  del Ministro dei trasporti e della navigazione.                
               L'autorizzazione e' data a   giudizio  discrezionale  del           
             Ministro  dei  trasporti e della  navigazione. Tuttavia, se           
             entro il   termine di cui al   comma     precedente    sono           
             promosse    opposizioni,    o  se  risulta l'esistenza   di           
             diritti    reali    o    di     garanzia     sulla     nave           
             l'autorizzazione   puo'   essere  data     al  proprietario           
             solamente dopo che l'opposizione  sia  stata  respinta  con           
             sentenza  passata  in  giudicato, o i creditori siano stati           
             soddisfatti,  o i diritti estinti, ovvero, in mancanza,  il           
             proprietario   stesso abbia   eseguito   le    provvidenze,           
             disposte    dall'autorita'     marittima   o    da   quella           
             preposta   alla  navigazione    interna  per    i    salari           
             dell'equipaggio        e       per   le      somme   dovute           
             all'amministrazione,  e    dall'autorita'  giudiziaria,  su           
             domanda  della  parte piu'   diligente, per la salvaguardia           
             degli interessi dei creditori.                                        
               In caso di urgenza, su  richiesta  del  proprietario,  il           
             Ministro  puo' concedere   l'autoriz zazione  a  dismettere           
             la  bandiera anche   prima della scadenza  del  termine  di           
             cui  al  secondo  comma,  subordinatamente  alla  assenza o           
             all'avvenuto soddisfacimento od estinzione  dei  crediti  o           
             diritti reali  o  di  garanzia risultanti  dalla  matricola           
             o    dai  registri,    e    al deposito   di   fidejussione           
             bancaria a  garanzia  di eventuali diritti non  trascritti,           
             pari  al valore della nave accertato dai competenti  organi           
             tecnici    dell'amministrazione  dei    trasporti  e  della           
             navigazione.  La   fidejussione  e' vincolata  al pagamento           
             dei  crediti  privilegiati    nell'ordine  indicato   dagli           
             articoli    552  e 556, nonche' degli  altri diritti  fatti           
             valere  nel termine  previsto dal secondo comma.                      
               Con  decreto    del  Ministro  dei    trasporti  e  della           
             navigazione, sono stabilite in via generale le modalita' in           
             base alle quali puo' essere presentata la  fidejussione  di           
             cui al precedente comma.                                              
               Le  disposizioni  dei precedenti commi si applicano anche           
             nei casi di locazione della nave  a scafo nudo a  straniero           
             qualora    la  nave venga iscritta   nel  registro  di  uno           
             Stato  che  consente  la   temporanea iscrizione di    nave           
             straniera  limitatamente  al    periodo  di  locazione, con           
             sospensione  dell'abilitazione alla   navigazione di    cui           
             all'art.  149.    L'ufficio    di    iscrizione    provvede           
             all'annotazione   dell'autorizzazione   nel   registro   di           
             iscrizione della nave e sull'atto di nazionalita'.                    
               L'autorita' che  consegna il  documento di autorizzazione           
             ritira i documenti di bordo".                                         
               -   Il   testo dell'art.    552    del    codice    della           
             navigazione  e'  il seguente:                                         
               "Art.  552 (Privilegi   sulla  nave e  sul  nolo). - Sono           
             privilegiati sulla  nave, sul  nolo del viaggio  durante il           
             quale e' sorto il  credito sulle pertinenze   della nave  e           
             sugli    accessori  del  nolo  guadagnati dopo l'inizio del           
             viaggio:                                                              
               1) le  spese giudiziali   dovute allo   Stato  o    fatte           
             nell'interesse   comune     dei  creditori     per     atti           
             conservativi sulla  nave  o per  il processo di esecuzione,           
             i diritti di  ancoraggio, di faro, di porto e  gli    altri           
             diritti   e le  tasse della  medesima specie;  le spese  di           
             pilotaggio, le spese  di custodia e di conservazione  della           
             nave dopo l'entrata nell'ultimo porto;                                
               2) i  crediti derivanti dal  contratto di arruolamento  o           
             di   lavoro   del   comandante  e  degli  altri  componenti           
             dell'equipaggio;                                                      
               3)    i     crediti  per     le     somme      anticipate           
             dall'amministrazione    dei  trasporti  e della navigazione           
             ovvero dall'autorita' consolare per il mantenimento  ed  il           
             rimpatrio  di  componenti  dell'equipaggio,  i  crediti per           
             contributi obbligatori  dovuti ad  istituti di   previdenza           
             e   di assistenza sociale  per la  gente di  mare e  per il           
             personale della navigazione interna;                                  
               4) le indennita'   e i  compensi  di  assistenza  e    di           
             salvataggio  e le somme dovute per contribuzione della nave           
             alle avarie comuni;                                                   
               5) le indennita' per urto  o  per  altri  sinistri  della           
             navigazione,  e  quelle  per   danni alle opere dei  porti,           
             bacini e vie   navigabili; le indennita' per  morte  o  per           
             lesione    ai  passeggeri  ed  agli  equipaggi e quelle per           
             perdite o avarie del carico o del bagaglio;                           
               6)  i crediti  derivanti  da contratti  stipulati   o  da           
             operazioni  eseguite   in virtu'   dei  suoi poteri  legali           
             dal comandante,  anche quando sia armatore  della nave, per           
             le  esigenze della conservazione della nave ovvero  per  la           
             continuazione del viaggio".                                           
                - L'art. 145 del codice della navigazione cosi' recita:            
               "Art.    145 (Navi   iscritte  in registri  stranieri). -           
             Non possono  ottenere   l'iscrizione  nelle   matricole   o           
             nei    registri nazionali   le   navi  che  risultino  gia'           
             iscritte  in  un  registro straniero.                                 
               Agli effetti degli articoli 149  e 155 del  codice  della           
             navigazione   possono  ottenere  l'iscrizione  in  speciali           
             registri nazionali, le navi che risultino gia' iscritte  in           
             un    registro  straniero  ed  in  regime  di sospensione a           
             seguito di locazione a scafo nudo.                                    
               Per  l'istituzione dei   registri speciali   di cui    al           
             comma    2,  per  l'attuazione  e  il  completamento  delle           
             disposizioni  in  esso  contenute,  nel    rispetto   della           
             riserva  di    cui    all'art.  224    del  codice    della           
             navigazione, si  provvede con   decreto del   Ministro  dei           
             trasporti e della navigazione".                                       
               -  L'art.   163, comma  1, lettera d),  del codice  della           
             navigazione cosi' recita:                                             
             "Art.  163  (Cancellazione     della  nave   dal   registro           
             d'iscrizione).    -  La  nave  e'  cancellata  dal registro           
             iscrizione quando:                                                    
              a)-c) (Omissis);                                                     
               d) e'  stata iscritta in un  registro straniero, salvo il           
             caso che risulti  in regime  di sospensione  a  seguito  di           
             locazione a  scafo nudo".                                             
               -  Il    testo dell'art. 29   della legge  n. 234/1989 e'           
             riportato in nota all'art. 2.                                         
               -   Il   testo dell'art.    556    del    codice    della           
             navigazione  e'  il seguente:                                         
              "Art.   556  (Graduazione  dei  privilegi).  -  I  crediti           
             relativi ad   un  medesimo    viaggio  sono    privilegiati           
             nell'ordine  in cui  sono collocati nell'art. 552.                    
               I  crediti compresi in ciascuno  dei numeri dell'art. 552           
             concorrono fra  loro,    in  caso    di  insufficienza  del           
             prezzo, in  proporzione del loro ammontare.                           
               Tuttavia,  nel  caso  indicato  dal  comma precedente, le           
             indennita' per danni alle  persone, previste nel  numero  5           
             di  detto   articolo, hanno preferenza sulle indennita' per           
             danni  alle cose, nello stesso numero previste.                       
               I crediti indicati  nei numeri 4 e 6, in  ciascuna  delle           
             rispettive  categorie,    sono  graduati    con  preferenza           
             nell'ordine inverso  delle date in cui sono sorti.                    
               I crediti   dipendenti  dal    medesinio  avvenimento  si           
             reputano sorti contemporaneamenre".                                   
               -  L'art.  15  della  legge  26    luglio  1984,  n  413,           
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1984, n.  212,           
             cosi' recita:                                                         
               "Art.    15 (Dismissione di  bandiera  per vendita  della           
             nave  a stranieri o  per demolizione). -  Non  puo'  essere           
             accordata  dalle  autorita' marittime l'autorizzazione alla           
             dismissione di bandiera per vendita della nave  a stranieri           
             o per demolizione  della nave stessa, di cui agli  articoli           
             156 e 160 del codice   della  navigazione,  se  non  previo           
             accertamento,  presso  l'Istituto, dell'avvenuto  pagamento           
             di  tutti    i    crediti  contributivi    relativi    agli           
             equipaggi   della     nave  interessata  dalle    procedure           
             anzidette,  assistiti dal  privilegio di cui  all'art.  552           
             del predetto  codice, o dell'avvenuta costituzione a favore           
             dell'Istituto  stesso di un  congruo deposito cauzionale  o           
             di  idonea garanzia  dei crediti stessi  nella misura e con           
             le modalita' determinate dall'Istituto".                              
               -   Il   testo dell'art.    149    del    codice    della           
             navigazione  e'  il seguente:                                         
               "Art.  149 (Abilitazione delle  navi alla navigazione). -           
             Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti           
             iscritti  nei  registri  sono  abilitati  alla  navigazione           
             rispettivamente dall'atto di nazionalita' e dalla licenza.            
               A  tale    effetto  l'atto  di nazionalita'   puo' essere           
             temporaneamente sostituito da un  passavanti provvisorio  e           
             la licenza  da una licenza provvisoria".                              
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  157  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.  157  (Autorizzazione     alla  dismissione   della           
             bandiera  nei  casi di successione,  di aggiudicazione o di           
             perdita di nazionalita' del proprietario). -    Quando  una           
             nave   nazionale pervenga  ad uno straniero per successione           
             a  causa  di  morte,  l'erede    o  il   legatario,   entro           
             sessanta     giorni     dall'accettazione    dell'eredita',           
             o dall'acquisto   del   legato,   deve    farne    denuncia           
             all'ufficio   d'iscrizione   della   nave   o,  all'estero,           
             all'autorita' consolare.                                              
               L'autorita' che riceve la denuncia  o che, in mancanza di           
             denuncia, viene a conoscenza di uno dei fatti indicati  nel           
             primo  comma,  procede all'affissione negli uffici di porto           
             e alla pubblicazione nel foglio degli  annunzi  legali   di           
             un   avviso   col   quale  si  invitano  gli interessati  a           
             far  valere entro   sessanta giorni   i loro    diritti,  e           
             promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera.                   
               Il Ministro dei trasporti e  della navigazione provvede a           
             norma del terzo comma dell'articolo precedente.                       
               Se  l'autorizzazione  e' negata,  l'ufficio di iscrizione           
             promuove la vendita   giudiziale     della    nave.      Se           
             l'autorizzazione     e'  data, l'autorita' che procede alla           
             consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti           
             di bordo.                                                             
               Le stesse norme si applicano  nel caso di  aggiudicazione           
             della  nave a  straniero, e  nel caso  che il  proprietario           
             della   nave perda    la  cittadinanza      italiana.    Il           
             termine   per   la  denuncia   decorre rispettivamente  dal           
             giorno    dell'aggiudicazione e   dal giorno  della perdita           
             della cittadinanza italiana".                                         
               -  Il  testo  vigente  dell'art.  159  del  codice  della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.    159    (Proprieta'    di   stranieri   per quote           
             superiori  ai diciotto carati). - Quando la  partecipazione           
             alla  proprieta'  della  nave da parte   di persone, enti o           
             societa', che  non si trovano nelle  condizioni    previste           
             nell'art.    143,   venga a   superare  i  diciotto carati,           
             l'ufficio      d'iscrizione      della   nave       procede           
             all'affissione negli uffici del porto e  alla pubblicazione           
             nel Foglio degli annunzi legali di  un avviso con il  quale           
             si  invitano  gli    interessati  a  far  valere      entro           
             sessanta    giorni    i  loro    diritti     e     promuove           
             l'autorizzazione a dismettere la bandiera.                            
               Il Ministro dei trasporti e  della navigazione provvede a           
             norma del terzo comma dell'art. 157.                                  
               Se  l'autorizzazione  e'  data,   l'autorita' che procede           
             alla consegna del  documento di  autorizzazione   ritira  i           
             documenti    di bordo.   Se l'autorizzazione   e'   negata,           
             l'ufficio di  iscrizione  promuove   la vendita  giudiziale           
             della  nave,    quando  la  partecipazione  di stranieri ha           
             raggiunto  la totalita'  dei carati,  o, diversamente,   la           
             vendita  giudiziale   dei   carati   che   hanno   prodotto           
             l'eccedenza,  a  norma dell'art. 158, terzo comma".                   
               - Il  testo dell'art. 143,   comma 1,   lettera  a),  del           
             codice della navigazione e' riportato in nota all'art 1.              
               -  Il  testo  dell'art.  158, comma   3, del codice della           
             navigazione e' il seguente;                                           
               "Art.  158 (Proprieta' di   stranieri   per  quote    dai           
             dodici    ai  diciotto    carati).  -  Trascorso   il detto           
             termine    senza  che    la  cessione  abbia  avuto  luogo,           
             l'ufficio   d'icrizione  della  nave  promuove  la  vendita           
             giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza,  fino           
             a    concorrenza del   numero necessario   a ristabilire  i           
             requisiti    di  nazionalita'  prescritti  dalla  legge,  a           
             cominciare  dalle  quote  che  per  ultime  hanno  concorso           
             all'eccedenza".                                                       
               - Il testo   vigente dell'art. 1184  del  codice    della           
             navigazione e' il seguente:                                           
               "Art.   1184 (Inosservanze    relative  alla  dismissione           
             della  bandiera    della    nave    e    alla  nazionalita'           
             dell'aeromobile).  -  Chiunque    aliena    la   nave     o           
             l'aeromobile   senza    l'autorizzazione  prescritta  negli           
             articoli  156,  758 e' punito con l'arresto fino a sei mesi           
             ovvero con l'ammenda fino a lire due milioni.                         
               Alla  stessa pena  soggiace chiunque  omette le   denunce           
             prescritte negli articoli 157, 759".                                  
                - L'art. 758 del codice della navigazione cosi recita:             
               "Art.    758 (Perdita dei  requisiti  di nazionalita'). -           
             Il proprietario di  un aeromobile   iscritto  nei  registri           
             nazionali deve entro  otto giorni  denunciare  al  Ministro           
             per   i   trasporti o,  se trattasi  di aliante  libratore,           
             all'Aero   club d'Italia,   l'avvenuta iscrizione  in    un           
             registro  straniero, nonche'  ogni altro  fatto che importi           
             la perdita dei requisiti di nazionalita'.                             
               L'autorita'  che    ha  ricevuto   la denuncia o   che ha           
             comunque avuto conoscenza di  uno dei fatti   indicati  nel           
             primo   comma,    procede  alla  pubblicazione,    mediante           
             affissione  negli  uffici  della  direzione  dell'aeroporto           
             di  abituale  ricovero    dell'aeromobile  e inserzione nel           
             foglio degli annunzi  legali, di un avviso col  quale    si           
             invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni           
             i loro diritti.                                                       
               Quando     nel   detto    termine  non    siano  proposte           
             opposizioni, l'autorita', se sull'aeromobile non  risultano           
             iscritti  diritti  reali  o  di     garanzia,   esegue   la           
             cancellazione  dell'aeromobile dal registro d'iscrizione.             
               In     caso  di    opposizione,  o    se  sull'aeromobile           
             risultano  iscritti  diritti  reali  o  di  garanzia,    la           
             cancellazione  puo'  essere effettuata solamente   dopo che           
             l'opposizione  sia stata   respinta con   sentenza  passata           
             in  giudicato,   o i  creditori  siano stati  soddisfatti o           
             i diritti estinti, ovvero, in   mancanza,  il  proprietario           
             abbia  eseguito  le   provvidenze, disposte  dall'autorita'           
             aeronautica  per le   somme dovute  all'amministrazione,  e           
             dall'autorita'  giudiziaria,  su  domanda  della parte piu'           
             diligente,  per  la  salvaguardia    degli  interessi   dei           
             creditori.    In caso   contrario  l'autorita'  aeronautica           
             promuove  la vendita giudiziale dell'aeromobile.                      
               In caso di urgenza, su  richiesta  del  proprietario,  il           
             Ministro   puo'   concedere   l'autorizzazione      per  la           
             cancellazione  dell'aeromobile dal registro  di  iscrizione           
             anche  prima  della scadenza del termine di cui al  secondo           
             comma,  subordinatamente   all'assenza    o    all'avvenuto           
             soddisfacimento    od   estinzione dei  crediti  o  diritti           
             reali  o  di garanzia  risultanti   dai registri,   e    al           
             deposito   di    fidejussione  bancaria,  a    garanzia  di           
             eventuali  diritti    non  trascritti,    pari  al   valore           
             dell'aeromobile    accertato      dai   competenti   organi           
             tecnici dell'amministrazione   dei   trasporti    e   della           
             navigazione.   La fidejussione  e'  vincolata  al pagamento           
             dei    crediti    privilegiati nell'ordine indicato   dagli           
             articoli 556  e 1023 nonche'   degli  altri  diritti  fatti           
             valere nel termine previsto dal secondo comma.                        
               Con    decreto  del    Ministro dei   trasporti e   della           
             navgazione  sono stabilite in via generale le modalita'  in           
             base  alle  quali puo' essere presentata la fidejussione di           
             cui al precedente comma".                                             
                - L'art. 759 del codice della navigazione cosi' recita:            
               "Art. 759 (Perdita  dei requisiti di    nazionalita'  nei           
             casi   di   successione  e  di  aggiudicazione).  -  Quando           
             l'aeromobile  nazionale  pervenga  ad  uno  straniero   per           
             successione  a  causa  di  morte, l'erede o il   legatario,           
             entro   otto giorni   dall'accettazione  dell'eredita'    o           
             dall'acquisto    del   legato,   deve      farne   denuncia           
             all'autorita'    indicata     nell'articolo     precedente.           
             L'autorita'  procede   a norma  del secondo, terzo e quarto           
             comma di detto articolo.                                              
               Le    stesse  norme    si  applicano    nel   caso     di           
             aggiudicazione dell'aeromobile a straniero.  Il termine per           
             la  denuncia decorre dal giorno dell'aggiudicazione".                 
               -  Il  testo vigente dell'art. 18, commi  2, 3, 6 e 8 del           
             regolamento per l'esecuzione  del codice della navigazione,           
             approvato con D.P.R.  15 febbraio 1952, n. 328,    recante:           
             "Approvazione  del  regolamento per l'esecuzione del codice           
             della navigazione", cosi recita:                                      
               "2.   Il provvedimento  del  capo del  compartimento  che           
             ordina  la pubblicazione  della   domanda deve    contenere           
             un    sunto,  indicare    i giorni dell'inizio e della fine           
             della pubblicazione ed invitare tutti coloro che    possono           
             avervi   interesse a  presentare entro  il termine indicato           
             nel  provvedimento  stesso   le  osservazioni  che  credano           
             opportune".                                                           
               "3.  In  caso di  opposizione  o   di   presentazione  di           
             reclami    la  decisione spetta al Ministro dei trasporti e           
             della navigazione".                                                   
               "6. Il Ministro dei trasporti  e della  navigazione  puo'           
             autorizzare  l'esame   delle   domande   presentate   anche           
             oltre   detto   termine   per imprescindibili  esigenze  di           
             interesse pubblico".                                                  
               "8.     Le  disposizioni    del  presente    articolo  si           
             applicano in  ogni altro caso di presentazione  di  domande           
             concorrenti".                                                         
               -  Il    testo  vigente  dell'art.   224 del codice della           
             navigazione e' riportato in nota all'art. 1.                          
               - Il  regolamento (CEE) n.  3577/92 del 7 dicembre   1992           
             pubblicato  nella    Gazzetta Ufficiale   n. L  364  del 12           
             dicembre 1992  concerne l'applicazione del principio  della           
             libera  prestazione  dei servizi ai trasporti marittimi tra           
             Stati membri (cabotaggio marittimo).                                  
               - Il testo dell'art. 318  del codice della navigazione e'           
             riportato in nota all'art. 2.                                         
               - Il  testo vigente dell'art.  3, comma 3,    lettera  d)           
             del    D.M.  28 gennaio   1994, n.   256, pubblicato  nella           
             Gazzetta   Ufficiale del   29 aprile 1994,  n.  98,  e'  il           
             seguente:                                                             
                "3. Il riscontro non viene eseguito:                               
               a)-c) (Omissis);                                                    
               d)  per  i  prodotti petroliferi estratti dai depositi di           
             cui all'art.  264  del  testo  unico   delle   disposizioni           
             legislative   in   materia doganale e destinati a provviste           
             di bordo".                                                            
               -  L'art.  264  del  D.P.R.   23  gennaio  1973,  n.  43,           
             recante:   "Approvazione    e  del    testo  unico    delle           
             disposizioni   legislative in materia doganale", pubblicato           
             nella Gazzetta  Ufficiale  28  marzo  1973,  n.  80,  cosi'           
             recita:                                                               
               "Art.  264 (Depositi speciali per  provviste di bordo nei           
             porti e negli aeroporti). -  Il    capo  del  compartimento           
             doganale  competente puo' autorizzare le imprese  esercenti           
             servizi di trasporto marittimo ed aereo, i  provveditori di           
             bordo,  comprese    le  aziende  petrolifere,  gli     enti           
             militari,   le  amministrazioni  e  gli  enti  portuali  ed           
             aeroportuali e loro concessionari   ad  istituire  depositi           
             speciali  per la custodia  delle provviste di  bordo estere           
             e  nazionali, vincolate all'imbarco sulle   navi e    sugli           
             aeromobili    nei confronti  dei quali siano applicabili le           
             disposizioni del  primo comma degli articoli 254 e 258.               
               Agli  effetti  doganali,  le   provviste  introdotte  nei           
             depositi speciali si considerano  uscite  dal    territorio           
             doganale  in  transito  o  riesportazione  se  estere ed in           
             esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzate.                
               Nei   depositi  speciali  e'  consentito  procedere  allo           
             scondizionamento dei colli, alla    preparazione  di  pasti           
             confezionati   a miscelazioni e ad ogni altra manipolazione           
             richiesta dalle esigenze di bordo.                                    
               Per la gestione dei depositi speciali e per l'imbarco dei           
             generi da essi   estratti  su    navi  ed    aeromobili  si           
             osservano   le     disposizioni  all'uopo    stabilite  dal           
             Ministero  delle finanze,  nonche' le   altre misure    che           
             siano    disposte   dagli organi  doganali  ai  fini  della           
             sicurezza fiscale".                                                   
               - L'art.   5 del   D.Lgs. 26   ottobre  1995,    n.  504,           
             recante:  "Testo  unico    delle disposizioni   legislative           
             concernenti   le imposte   sulla produzione      e      sui           
             consumi      e      relative      sanzioni     penali     e           
             amministrative",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  29           
             novembre 1995, n. 279, cosi' recita:                                  
               "Art.  5  (Regime  del  deposito  fiscale).   -   1.   La           
             fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei  prodotti           
             soggetti  ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate           
             in regime di deposito fiscale. Sono  escluse  dal  predetto           
             regime   le      fabbriche  di  prodotti  tassati  su  base           
             forfetaria.                                                           
               2.    Il     regime     del   deposito     fiscale      e           
             autorizzato  dall'amministrazione  finanziaria. L'esercizio           
             del deposito fiscale e'  subordinato  al  rilascio  di  una           
             licenza  secondo  le  disposizioni  di cui all'art. 63.   A           
             ciascun deposito   fiscale e'  attribuito  un    codice  di           
             accisa.                                                               
                3. Il depositario e' obbligato:                                    
               a)  fatte  salve le disposizioni  stabilite per i singoli           
             prodotti, a prestare  cauzione nella   misura del   10  per           
             cento  dell'imposta  che grava  sulla massima  di  prodotti           
             che  possono  essere detenuti  nel deposito   fiscale,   in           
             relazione    alla   capacita'   di stoccaggio  dei serbatoi           
             utilizzabili. In  ogni caso,  l'importo della  cauzione non           
             puo'  essere  inferiore  all'ammontare   dell'imposta   che           
             mediamente  viene  pagata  alle  previste  sca- denze.   In           
             presenza  di  cauzione  prestata  da  altri  soggetti,   la           
             cauzione   dovuta    dal  depositario  si  riduce  di  pari           
             ammontare. Sono  esonerate  dall'obbligo    di  prestazione           
             della  cauzione  le amministrazioni   dello Stato   e degli           
             enti      pubblici   e      le   aziende   municipalizzate.           
             L'amministrazione    finanziaria      ha    facolta'     di           
             esonerare  dal predetto  obbligo  le ditte   affidabili   e           
             di    notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere  revocato           
             in qualsiasi momento ed in tal   caso  la  cauzione    deve           
             essere prestata entro  quindici giorni dalla notifica della           
             revoca;                                                               
               b)   a  conformarsi  alle    prescrizioni  stabilite  per           
             l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;                     
               c) a  tenere una contabilita'  dei prodotti detenuti    e           
             movimentati nel deposito fiscale;                                     
               d)  a    presentare i   prodotti ad  ogni richiesta  ed a           
             sottoporsi a controlli o accertamenti.                                
               4. I depositi fiscali si intendono compresi nel  circuito           
             doganale  e  sono assoggettati  a vigilanza finanziaria; la           
             vigilanza finanziaria deve    assicurare,  tenendo    conto           
             dell'operativita'    dell'impianto, la tutela fiscale anche           
             attraverso      controlli   successivi.   Il    depositario           
             autorizzato   deve   fornire     i  locali  occorrenti  con           
             l'arredamento e le attrezzature  necessarie   e   sostenere           
             le  relative  spese  per  il funzionamento;  sono a  carico           
             del  depositario    i  corrispettivi    per  l'attivita' di           
             vigilanza e  di controllo  svolta, su  sua richiesta, fuori           
             dell'orario ordinario d'ufficio.                                      
               5. Fatte salve le disposizioni stabilite per  i  depositi           
             fiscali  dei  singoli   prodotti,    l'inosservanza   degli           
             obblighi   stabiliti  dal presente articolo  nonche'    del           
             divieto  di  estrazione    di  cui all'art.   3, comma   4,           
             indipendentemente dall'esercizio dell'azione  penale per le           
             violazioni  che costituiscono  reato,  comporta  la  revoca           
             della licenza fiscale di esercizio".                                  
               -  Gli  articoli  107  e  120 del D.P.R. n. 43/1973 cosi'           
             recitano:                                                             
               "Art. 107 (Presentazione del  manifesto del   carico).  -           
             Il  capitano  della  nave  che approda in qualunque porto o           
             rada dello Stato deve presentare alla dogana  il  manifesto           
             del  carico,  qualunque sia la causa per la quale l'approdo           
             e'   stato effettuato, e  qualunque  sia  la  durata  della           
             permanenza della nave nel luogo di arrivo.                            
               Se  la    nave proviene da   altro porto  dello Stato, il           
             capitano, in luogo   del  manifesto    del    carico,  deve           
             presentare   il manifesto  di partenza prescritto nell'art.           
             120.                                                                  
               La dogana  ha facolta'  di richiedere al  capitano  tutti           
             gli  altri  documenti    di    bordo.   Tale   richiesta e'           
             obbligatoria  quando  sono rilevate   differenze   fra    i           
             dati   risultanti   dal   manifesto   e  la consistenza del           
             carico".                                                              
               "Art.  120 (Manifesto  di   partenza   rilasciato   dalle           
             dogane  nazionali).  -    Il  capitano della nave, prima di           
             partire dal porto deve  presentare alla   dogana,   per  la           
             vidimazione    il  manifesto    di partenza ed una copia di           
             esso. Detto manifesto deve  essere  compilato  sul  modello           
             stabilito dal Ministero delle finanze.                                
               Nel manifesto  di partenza devono  essere inscritte tutte           
             le  merci  che  costituiscono  il  carico, tenendo distinte           
             quelle  estere  da  quelle  nazionali.  Dovranno,  inoltre,           
             essere  tenute  distinte le merci rimaste a bordo da quelle           
             imbarcate o ricevute di trasbordo.                                    
               Ogni  partita  di  merce  deve  trovare   riscontro   nei           
             rispettivi documenti doganali, dei quali va  fatta menzione           
             nel  manifesto.  Fanno eccezione a questo  obbligo le merci           
             estere rimaste  a bordo, purche' originariamente  destinate           
             ad  altro    porto dello Stato   o all'estero, per le quali           
             basta l'iscrizione a manifesto".                                      
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
             Interventi urgenti a favore del settore portuale                      
                                                                                   
     1.   Per   consentire   la  compiuta   attuazione   della   riforma           
   dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e           
   per realizzare  il pieno  equilibrio tra gli  organici e  le esigenze           
   operative  dei  porti  di  Genova,  Trieste,  Venezia  e  Napoli,  le           
   rispettive  autorita' portuali  individuano, attraverso  ricorso alla           
   contrattazione con le parti sociali  e la collaborazione delle locali           
   agenzie  per l'impiego,  entro  il 31  gennaio  1998, iniziative  per           
   favorire  il  reinserimento  dei   dipendenti  in  esubero  di  dette           
   autorita'  portuali nel  mercato  del lavoro.  Le  iniziative per  il           
   reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore           
   privato,  avvalendosi anche  di forme  di incentivazione  da definire           
   attraverso la  contrattazione tra i predetti  soggetti, la promozione           
   di  forme   di  autoimprenditorialita'   e  l'attivazione   di  nuove           
   iniziative   produttive,  anche   nell'ambito  della   programmazione           
   negoziata e con la collaborazione degli  enti locali. Nel caso in cui           
   i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il           
   pieno reinserimento delle unita'  lavorative in esubero attraverso le           
   suddette  iniziative,   e'  concesso  il  ricorso   al  pensionamento           
   anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate           
   autorita'  portuali. Il  Ministro dei  trasporti e  della navigazione           
   provvede,  con decreto  da  emanarsi  entro il  28  febbraio 1998,  a           
   ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed altresi' ad           
   individuare termini, criteri e  modalita' attuative del pensionamento           
   anticipato.                                                                     
     2.  Qualora si  realizzi  la  riduzione delle  unita'  da porre  in           
   pensionamento  anticipato,   il  Ministro   dei  trasporti   e  della           
   navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla           
   riduzione, un contributo pari al  costo unitario a carico dello Stato           
   assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma           
   1.                                                                              
     3.  Possono  essere  ammessi  al pensionamento  anticipato  i  soli           
   dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto           
   all'organico della segreteria  tecnico/operativa, deliberato ai sensi           
   dell'artico