Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998


                          MINISTERO DELL'INTERNO                                   
                                                                                   
   CIRCOLARE 10 marzo 1998, n. 3/98.                                               
     Autonomie locali -  Controllo sugli atti degli enti  locali - Legge           
   15 maggio 1997, n. 127.                                                         
                                                                                   
                                     Ai prefetti della Repubblica                  
                                        e, per conoscenza:                         
                                     Alla  Presidenza  del Consiglio dei           
                                     Ministri - Segretariato generale              
                                     Alla  Presidenza del  Consiglio dei           
                                     Ministri  -    Dipartimento   della           
                                     funzione pubblica                             
                                     Al  presidente della commissione di           
                                     coordinamento della Valle d'Aosta             
                                     Al commissario del Governo  per  la           
                                     provincia di Bolzano                          
                                     Al  commissario  del Governo per la           
                                     provincia di Trento                           
                                     Ai  commissari  del  Governo  nelle           
                                     regioni a statuto ordinario                   
                                     Al  commissario  del  Governo nella           
                                     regione siciliana                             
                                     Al rappresentante dello Stato nella           
                                     regione Sardegna                              
                                     Al commissario  del  Governo  nella           
                                     regione Friuli-Venezia Giulia                 
                                     Al    presidente    della    giunta           
                                     regionale della Valle d'Aosta                 
                                     All'ANCI                                      
                                     All'UPI                                       
                                     All'UNCEM                                     
                                                                                   
     La legge n.  127/1997 ha introdotto notevoli  e rilevanti modifiche           
   alla legge n. 142/1990 anche in  merito al controllo sugli atti degli           
   enti locali.                                                                    
     Per rispondere in maniera organica  e coordinata ai diversi quesiti           
   posti si forniscono, di seguito,  taluni chiarimenti, sui quali si e'           
   anche  espresso favorevolmente  l'apposito Osservatorio  - costituito           
   fra i Ministeri dell'interno e per la funzione pubblica - per l'esame           
   delle questioni relative all'applicazione della legge n. 127/1997.              
     L'art.  17,  comma  33  e  seguenti, della  legge  n.  127/1997  ha           
   modificato la  disciplina dei controlli nell'intento  di semplificare           
   l'esercizio di tale funzione.                                                   
     Va  anche rilevato  che  la legge  n. 127  del  1997 ha  introdotto           
   modifiche al  sistema del  riparto delle  competenze fra  consiglio e           
   giunta.                                                                         
     In particolare l'art.  5, comma 4, della legge n.  127 del 1997, ha           
   parzialmente derogato  al principio generale stabilito  dall'art. 32,           
   comma  2, lettera  a), della  legge n.  142 del  1990, che  riconosce           
   all'organo consiliare  degli enti  locali la  potesta' regolamentare.           
   L'aggiunta di  un comma  2-bis all'art. 35  della legge  n. 142/1990,           
   secondo il quale "E', altresi', di competenza della giunta l'adozione           
   dei  regolamenti sull'ordinamento  degli  uffici e  dei servizi,  nel           
   rispetto dei  criteri generali stabiliti dal  consiglio", ha innovato           
   rispetto al generale principio della competenza consiliare.                     
     In tale specifica materia  quindi l'attivita' regolamentare diventa           
   di competenza della giunta e  non dell'organo consiliare: tale deroga           
   al criterio generale e' connessa alle funzioni attribuite alla giunta           
   in   ordine  alla   attivita'  esecutiva   ed  in   particolare  alla           
   elaborazione  del  piano  esecutivo  di gestione  nel  quale  vengono           
   emanati atti di indirizzo nei  confronti dei responsabili dei servizi           
   al  fine di  realizzare la  programmazione prevista  nel bilancio  di           
   previsione.                                                                     
     In merito alla suindicata innovazione, si ritiene che la previsione           
   di  una competenza  regolamentare  in capo  alla  giunta non  estenda           
   automaticamente,  ai relativi  atti, la  necessita' del  controllo di           
   legittimita'.                                                                   
     L'art.  17, comma  33,  della legge  n. 127  del  1997, infine  nel           
   disciplinare il controllo  sugli atti degli enti  locali, prevede che           
   il  controllo   si  esercita,   tra  l'altro,  nei   confronti  della           
   generalita'  dei  regolamenti  consiliari   ad  eccezione  di  quelli           
   attinenti  all'autonomia  organizzativa   e  contabile,  destinati  a           
   disciplinare l'attivita' propria dei consigli comunali e provinciali.           
     Il comma  33 dell'art. 17  individua, tassativamente, gli  atti sui           
   quali e' obbligatorio il controllo dell'organo regionale.                       
     Il  successivo  comma  34  consolida l'istituto  del  controllo  "a           
   richiesta":  prevede infatti  che "sono  anche soggette  al controllo           
   preventivo di  legittimita' le deliberazioni che  le giunte intendono           
   di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo".           
     E'  stato chiesto  da taluni  enti se,  per gli  atti sottoposti  a           
   controllo   volontariamente,   sia   ammissibile  la   richiesta   di           
   chiarimenti e  l'audizione degli amministratori che  la legge prevede           
   per gli atti  da inviare obbligatoriamente al controllo.  A parere di           
   questa  Direzione,  la  risposta  deve  essere  affermativa  dato  il           
   carattere strumentale dei chiarimenti e dell'audizione, rispetto alla           
   migliore conoscenza  degli atti e,  quindi, ad un  migliore controllo           
   degli stessi.                                                                   
     Per quanto riguarda  la categoria delle deliberazioni  per le quali           
   e' possibile  chiedere il controllo, alcuni  quesiti hanno ipotizzato           
   che  la  richiesta  di  controllo  possa  riguardare,  oltre  che  le           
   deliberazioni della giunta, anche quelle di competenza del consiglio,           
   con cio' consentendosi alla giunta stessa di ottenere la verifica del           
   comitato  regionale  di  controllo  su  deliberazioni  consiliari  di           
   particolare rilevanza ora non piu' soggette al controllo obbligatorio           
   di legittimita'.                                                                
     In realta' una simile  interpretazione non corrisponderebbe appieno           
   alla  esigenza  di assicurare  la  necessaria  autonomia ai  consigli           
   comunali  e provinciali.  Tali organi  si vedrebbero  infatti esposti           
   alla potesta'  di invio  delle deliberazioni  al CO.RE.CO.,  con cio'           
   alterandosi  l'equilibrio funzionale  degli  organi collegiali  degli           
   enti locali  e la  particolare funzione di  indirizzo e  di controllo           
   politicoamministrativo spettante ai consigli comunali e provinciali.            
     Conseguentemente si  ritiene che  la giunta comunale  o provinciale           
   non possa  richiedere il  controllo al CO.RE.CO.  delle deliberazioni           
   consiliari.                                                                     
     In relazione  poi al computo  del numero dei  consiglieri necessari           
   per attivare  il c.d. controllo  eventuale di  cui al comma  38, alla           
   luce delle  soluzioni gia' adottate  sotto la vigenza della  legge n.           
   142/1990, si ritiene che la  disposizione vada interpretata nel senso           
   di  garantire,  in  massima   misura,  l'iniziativa  delle  minoranze           
   consiliari.                                                                     
     Infatti il computo di un quarto o di un quinto dei consiglieri, per           
   la  sottoposizione al  controllo eventuale  dell'organo regionale  di           
   controllo delle  delibere di cui al  comma 38, lettere a)  e b), puo'           
   portare, in alcuni casi, ad un numero decimale.                                 
     In tal caso  - per la suindicata esigenza di  tutelare le minoranze           
   -, in linea con un  consolidato orientamento interpretativo di questa           
   Direzione, si ritiene che  l'arrotondamento del decimale possa essere           
   effettuato per difetto.                                                         
    Applicabilita' dell'art. 16 della legge n. 55/1990.                            
     Ulteriori  problemi  interpretativi  sono   sorti  in  merito  alla           
   applicabilita' del controllo del  CO.RE.CO. su richiesta del prefetto           
   ai sensi dell'art. 16, comma 1-bis, della legge n. 55/1990.                     
     Detta   disposizione  -   introdotta  con   normativa  speciale   -           
   attribuisce  al  prefetto  il  potere di  richiedere  in  determinate           
   circostanze,  per i  comuni, le  province e  gli altri  enti previsti           
   dall'art. 49  della legge n. 142,  il controllo sulle materie  di cui           
   all'art. 45,  comma 2,  lettera a),  ossia su  acquisti, alienazioni,           
   appalti ed in generale tutti i contratti.                                       
     A questo  riguardo si  fa rinvio  alla circolare  n. 1/1998  del 14           
   gennaio 1998 con la quale e' stato comunicato il parere del Consiglio           
   di Stato, favorevole  al mantenimento della facolta'  del prefetto di           
   attuare il controllo nelle materie previste dall'art. 45, lettera a),           
   della legge n. 142/1990.                                                        
     A tal proposito  il potere del prefetto di  richiedere il controllo           
   deve intendersi applicabile alle deliberazioni adottate nelle materie           
   indicate dall'art. 45, comma 2, lettera a), della legge n. 142/1990.            
     Come si evince dal citato parere  del Consiglio di Stato, l'art. 16           
   della  legge  n. 55/1990,  non  e'  stato  inciso, per  le  finalita'           
   perseguite, dalla  legge n. 127/1997 e  conseguentemente il richiamo,           
   ivi  contenuto, all'art.  45, comma  2,  lettera a),  della legge  n.           
   142/1990,  e' da  intendersi un  rinvio ricettizio  che incorpora  la           
   disposizione  consentendo   ad  essa   di  sopravvivere   anche  dopo           
   l'abrogazione, disposta per il controllo ordinario degli atti.                  
     Come evidenziato  dal Consiglio di  Stato nel parere  allegato alla           
   circolare  n. 1/98,  si  sottolinea la  necessita'  di motivare,  con           
   idonei  riferimenti, la  richiesta di  controllo, pur  nella doverosa           
   cautela nell'indicazione delle fonti.                                           
     Quanto ai  termini per  l'invio al CO.RE.CO.  e alle  modalita' del           
   controllo, il Supremo consesso si riferisce alla legge n. 127/1997. A           
   tal riguardo si rappresenta che l'art.  16 della legge n. 55/1990, ha           
   riguardo alle  modalita' ed  ai termini  previsti dall'art.  45 della           
   legge  n.  142,  disposizione  questa che  prevede  il  controllo  su           
   richiesta della minoranza e che ora e' stata riprodotta nell'art. 17,           
   comma 38, della legge n. 127/1997.                                              
     Conseguentemente, secondo  il parere  del Consiglio di  Stato, solo           
   per le modalita' e i  termini occorrera' riferirsi all'art. 17, comma           
   38 (che prevede  un termine di 10 giorni) mentre  per quanto riguarda           
   le materie opera  il richiamo all'art. 45, comma 2,  lettera a), come           
   sopra meglio specificato.                                                       
     Si rappresenta inoltre che il controllo dovra' essere richiesto dal           
   prefetto   ed   effettuato   dall'organo   regionale   di   controllo           
   considerato, tra l'altro, che l'art.  16 della legge n. 55/1990, piu'           
   volte   richiamato,  si   riferisce   al   controllo  preventivo   di           
   legittimita'  che   anche  nel  nuovo  sistema   continua  ad  essere           
   esercitato dal CO.RE.CO. secondo  le modalita' previste dall'art. 17,           
   commi 40 e 41.                                                                  
     E'  stato  poi  chiesto  a  questa Direzione  se  il  controllo  in           
   questione possa essere esteso  anche alle determinazioni dirigenziali           
   che, in larga parte in  base alla sopravvenuta normativa, hanno preso           
   il posto delle deliberazioni di cui all'art. 45, comma 2, lettera a).           
     Ragioni aderenti alle finalita' sostanziali  di difesa sociale e di           
   garanzia  della  stessa  autonomia  degli organi  di  governo  locale           
   indurrebbero  ad  una  soluzione  positiva.  Sul  piano  strettamente           
   formale  permangono, tuttavia,  elementi  di  perplessita'. Per  cui,           
   riguardo alla questione  - che presenta indubbi aspetti  di novita' -           
   questo  Ministero ha  in corso  i necessari  approfondimenti, le  cui           
   conclusioni verranno comunicate non appena possibile.                           
     Si  fa  da ultimo  presente  che  questa Direzione  generale  nello           
   spirito di collaborazione  con gli enti locali, e  nel rispetto della           
   loro autonomia,  e' disponibile  a fornire gli  ulteriori chiarimenti           
   ritenuti  necessari   per  l'applicazione  delle   norme  riguardanti           
   l'ordinamento  locale,  attraverso   il  collaudato  strumento  dello           
   Sportello delle  autonomie (n.  46547633 -  46547634 -  46547635; fax           
   4740987).                                                                       
     Si  pregano  le  SS.LL.  di comunicare  agli  enti  interessati  il           
   contenuto della presente circolare.                                             
                                                Il direttore generale              
                                             dell'Amministrazione civile           
                                                        Gelati