Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998
ENTE NAZIONALE
DI ASSISTENZA AL VOLO
Comunicazione delle condizioni di applicazione e di pagamento delle
tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1
gennaio 1997.
A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione
internazionale per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)
ed al connesso accordo multilaterale per i canoni di rotta,
autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, e dell'ingresso dal 1
gennaio 1997 nel sistema comune europeo di tariffazione, si
riportano, distintamente, le condizioni di applicazione e di
pagamento delle tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta in
vigore dal 1 gennaio 1998, e le precedenti in vigore dal 1 gennaio
1997, stabilite dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO)
dell'organizzazione Eurocontrol secondo le procedure
internazionalmente definite.
Si avverte che gli interessi per ritardato pagamento delle fatture
emesse dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta dell'organizzazione
Eurocontrol, sono stati fissati nella misura annua del 7,73% a
partire dal 1 gennaio 1998, rispetto alla precedente del 7,27%
applicabile dal 1 gennaio 1997.
Allegato
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997
Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
Art. 1.
1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con
le procedure formulate in applicazione degli standard e delle
pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile
internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso
1. Inoltre, nelle regioni di informazione di volo di propria
competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un
canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista
(volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a
vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti
VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un
determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza
percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di
volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli
Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di
navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di
rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione
del sistema.
3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono
essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in
tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo
le modalita' convenute con lo Stato in questione.
4. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore
dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
Art. 2.
Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti, viene
percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati
dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
R = (sommatoria) ri
n
Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio
aereo di competenza di uno Stato contraente e' calcolato in
conformita' alle disposizioni dell'art. 3.
Art. 3.
Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza di un determinato Stato
contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
ri = ti x Ni
nella quale (ri) e' il canone, (ti) e' il coefficiente unitario di
tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondente
a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del
caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
Art. 4.
Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)
e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della
formula seguente:
Ni = di x p
laddove (di) e' il coefficiente di distanza corrispondente allo
spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza
dello Stato contraente (i) e (p) e' il coefficiente di peso
dell'aeromobile interessato.
Art. 5.
1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento
il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in
kilometri tra:
l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo
delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato
contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
e
l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio
aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le
rotte aeree attraversano i limiti laterali del detto spazio aereo,
come esposto nelle pubblicazioni aeronautiche nazionali. La rotta
considerata sara' quella piu' frequentemente percorsa tra due
aerodromi o, in caso non la si potesse determinare, la rotta piu'
corta.
Le rotte piu' frequentemente percorse sono soggette a revisione
annuale al fine di tener conto delle modificazioni intervenute nella
struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.
2. La distanza da prendere in considerazione verra' determinata
sottraendo forfetariamente venti kilometri per ogni decollo e per
ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
Art. 6.
1. Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del
quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta il numero delle
tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo
dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul
manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale equivalente,
come segue:
_______________________
| /peso massimo al decollo
p = | / _______________________
|/ 50
Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non
e' noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il
coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso
dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota
l'esistenza.
2. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi
responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu'
aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il
coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato
dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media
dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso
tipo. Il calcolo di tale coefficiente per tipo di aeromobile viene
effettuato almeno una volta all'anno.
3. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso
da un numero a due decimali.
Art. 7.
1. Il coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato
mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e
la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del
quale ha avuto luogo il volo.
2. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile del "tasso
incrociato alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso
BID giornaliero.
Art. 8.
1. Indipendentemente dalle disposizioni previste dall'art. 5, il
canone dovuto per i voli il cui aerodromo di partenza o di prima
destinazione e' situato in una delle zone enumerate nell'annesso 2
(voli transatlantici) e' calcolato con riferimento alle tariffe
fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti
unitari di tariffazione in vigore.
2. Le distanze medie ponderate sono calcolate sulla base delle
statistiche di traffico compilate da Eurocontrol, a partire dai dati
forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.
I punti di ingresso e di uscita dei voli transatlantici sono
costituiti dai punti di attraversamento dei limiti delle regioni di
informazione di volo degli Stati contraenti.
3. Le tariffe pubblicate si applicano a tutti gli aeromobili di
peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche.
Il canone e' calcolato moltiplicando la tariffa appropriata per il
coefficiente di peso definito all'art. 6.1.
4. Le tariffe vengono determinate per periodi specifici e
pubblicate in conformita' alle disposizioni dell'art. 11.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano ai voli
di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di
prima destinazione non e' incluso nell'annesso 2.
Art. 9.
1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati
contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene
percepito un canone per i voli VFR;
b) voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e
nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli
circolari);
c) voli effettuati da aeromobili, il cui peso massimo autorizzato
al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;
d) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani, di
capi di Stato e di governo, nonche' di ministri in missione
ufficiale;
e) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR
competente.
2. Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di
volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di
esentare dal pagamento del canone:
a) i voli militari di qualsiasi Stato;
b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di
ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale
navigante, quando ne e' fatta menzione specifica nel piano di volo.
Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir
effettuati entro lo spazio aereo dello Stato interessato; non devono
comportare trasporto di passeggeri, ne' posizionamento o
trasferimento di aeromobili;
c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o
collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti
al suolo per la navigazione aerea.
Art. 10.
Il canone e' pagabile alla sede centrale di Eurocontrol, in
conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'annesso 3. La
divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'ECU.
Art. 11.
Le condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta, i
coefficienti unitari e le tariffe sono pubblicati dagli Stati
contraenti.
Annesso 1
REGIONI INFORMAZIONE VOLO
Stati contraenti
Repubblica federale di Germania:
regione superiore d'informazione di volo Berlino;
regione superiore d'informazione di volo Hannover;
regione superiore d'informazione di volo Reno;
regione d'informazione di volo Brema;
regione d'informazione di volo Dusseldorf;
regione d'informazione di volo Francoforte;
regione d'informazione di volo Monaco;
regione d'informazione di volo Berlino.
Repubblica d'Austria:
regione d'informazione di volo Vienna.
Regno del Belgio - Granducato di Lussemburo:
regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;
regione d'informazione di volo Bruxelles.
Repubblica di Cipro:
regione d'informazione di volo Nicosia.
Repubblica Ceca:
regione d'informazione di volo Praga.
Regno di Danimarca:
regione d'informazione di volo Copenhagen.
Regno di Spagna:
regione superiore d'informazione di volo Madrid;
regione d'informazione di volo Madrid;
regione superiore d'informazione di volo Barcellona;
regione d'informazione di volo Barcellona;
regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;
regione d'informazione di volo Isole Canarie.
Repubblica francese:
regione superiore d'informazione di volo Francia;
regione d'informazione di volo Parigi;
regione d'informazione di volo Brest;
regione d'informazione di volo Bordeaux;
regione d'informazione di volo Marsiglia;
regione d'informazione di volo Reims.
Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
regione superiore d'informazione di volo Scottish;
regione d'informazione di volo Scottish;
regione superiore d'informazione di volo Londra;
regione d'informazione di volo Londra.
Repubblica ellenica:
regione superiore d'informazione di volo Atene;
regione d'informazione di volo Atene.
Repubblica d'Ungheria:
regione d'informazione di volo Budapest.
Irlanda:
regione superiore d'informazione di volo Shannon;
regione d'informazione di volo Shannon;
regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle
seguenti coordinate: 51(gradi) Nord 15(gradi) Ovest, 51(gradi) Nord
8(gradi) Ovest, 48(gradi) 30' Nord 8(gradi) Ovest, 49(gradi) Nord
15(gradi) Ovest a FL 55 ed al di sopra.
Repubblica italiana:
regione superiore d'informazione di volo Milano;
regione d'informazione di volo Milano;
regione superiore d'informazione di volo Roma;
regione d'informazione di volo Roma;
regione superiore d'informazione di volo Brindisi;
regione d'informazione di volo Brindisi.
Repubblica di Malta:
regione d'informazione di volo Malta.
Regno di Norvegia:
regione superiore d'informazione di volo Oslo;
regione superiore d'informazione di volo Stavanger;
regione superiore d'informazione di volo Trondheim;
regione superiore d'informazione di volo Bodo;
regione d'informazione di volo Oslo;
regione d'informazione di volo Stavanger;
regione d'informazione di volo Trondheim;
regione d'informazione di volo Bodo;
regione oceanica d'informazione di volo Bodo.
Regno dei Paesi Bassi:
regione d'informazione di volo Amsterdam.
Repubblica portoghese:
regione superiore d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Santa Maria.
Romania:
regione d'informazione di volo Bucarest.
Repubblica slovacca:
regione d'informazione di volo Bratislava.
Repubblica slovena:
regione d'informazione di volo Lubiana.
Regno di Svezia:
regione superiore d'informazione di volo Malmo;
regione d'informazione di volo Malmo;
regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;
regione d'informazione di volo Stoccolma;
regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;
regione d'informazione di volo Sundsvall.
Confederazione elvetica:
regione superiore d'informazione di volo Svizzera;
regione d'informazione di volo Svizzera.
Repubblica di Turchia:
regione d'informazione di volo Ankara;
regione d'informazione di volo Istanbul.
ANNESSO 2
TARIFFE DEI VOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLE CONDIZIONI
DI APPLICAZIONE PER UN AEROMOBILE CON COEFFICIENTE DI PESO
UGUALE A UNO (50 TONNELLATE METRICHE) A PARTIRE DAL 01.01.1997.
_____________________________________________________________________
Aeroporti di partenza Aeroporti di prima destinazione
(o di prima destinazione) (o di partenza) ECU
situati
_____________________________________________________________________
1 2 3
_____________________________________________________________________
ZONA I
- tra 14(gradi)O & 110(gradi)O FRANKFURT 1.157,26
ed a nord di 55(gradi)N KOBENHAVN 512,37
eccetto l'Islanda LONDON 734,66
PARIS 985,12
PRESTWICK 384,80
_____________________________________________________________________
ZONA II
- tra 40(gradi)O & 110(gradi)O ABIDJAN 164,72
e 28(gradi)N & 55(gradi)N AMMAN 2.054,58
AMSTERDAM 725,97
ATHINAI 1.817,34
BAHRAIN 1.892,98
BALE - MULHOUSE 862,61
BANJUL 159,64
BARCELONA 775,04
BELFAST 184,56
BERLIN 1.078,82
BIRMINGHAM 408,48
BORDEAUX 500,95
BRISTOL 405,85
BRUXELLES 718,25
BUCURESTI 1.489,82
BUDAPEST 1.430,14
CAIRO 2.085,77
CARDIFF 267,01
CASABLANCA 355,56
DAKAR 159,51
DUBLIN 118,31
DUSSELDORF 839,49
EAST MIDLANDS 382,56
FRANKFURT 954,97
GENEVA 867,26
GLASGOW 273,04
GOTEBORG 830,28
HAMBURG 910,46
HELSINKI 688,78
ISTANBUL/ATATURK 1.470,30
JEDDAH 1.971,28
JOHANNESBURG, JAN SMUTS 159,89
KIEV 1.228,47
KOBENHAVN 634,08
KOLN - BONN 877,40
LAGOS 160,40
LARNACA 1.977,65
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 499,01
LEEDS AND BRADFORD 401,57
LILLE 625,48
LISBOA 389,22
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Aeroporti di partenza Aeroporti di prima destinazione
(o di prima destinazione) (o di partenza) ECU
situati
_____________________________________________________________________
1 2 3
_____________________________________________________________________
ZONA II (segue)
- tra 40(gradi)O & 110(gradi)O LONDON 477,82
e 28(gradi)N & 55(gradi)N LUXEMBOURG 858,69
LYON 746,46
MAASTRICHT 767,41
MADRID 578,42
MALAGA 620,98
MANCHESTER 335,88
MANSTON 539,59
MARSEILLE 883,20
MILANO 1.037,38
MONROVIA 159,64
MOSKVA 862,89
MUNCHEN 1.159,71
NANTES 435,74
NAPOLI - CAPODICHINO 1.408,31
NEWCASTLE 386,44
NICE 923,11
OOSTENDE 608,29
OSLO 297,61
PARIS 663,43
PONTADELGADA, ACORES 165,61
PORTO 283,13
PRAHA 1.189,72
PRESTWICK 248,46
RIYADH 1.959,05
ROMA 1.269,42
SAL I., CABO VERDE 159,51
SANTA MARIA, ACORES 177,19
SANTIAGO, ESPANA 271,61
SHANNON 80,56
SOFIA 1.416,97
STOCKHOLM 507,63
STUTTGART 980,26
TEL-AVIV 2.088,61
TENERIFE 460,01
TORINO 999,31
TOULOUSE-BLAGNAC 658,71
VENEZIA 1.288,78
WARSZAWA 980,30
WIEN 1.345,57
ZURICH 985,40
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Aeroporti di partenza Aeroporti di prima destinazione
(o di prima destinazione) (o di partenza) ECU
situati
_____________________________________________________________________
1 2 3
_____________________________________________________________________
ZONA III
- a ovest di 110(gradi)O e tra AMSTERDAM 809,67
28(gradi)N & 55(gradi)N DUSSELDORF 930,09
FRANKFURT 1.035,24
GENEVA 1.122,94
GLASGOW 343,55
HELSINKI 617,62
KOBENHAVN 581,05
KOLN - BONN 924,03
LONDON 704,95
LUXEMBOURG 985,47
MADRID 455,81
MANCHESTER 545,27
MILANO 1.297,55
MOSKVA 570,24
MUNCHEN 1.366,84
PARIS 903,88
PRESTWICK 343,55
ROMA 1.311,10
SHANNON 76,74
WARSZAWA 650,68
ZURICH 1.172,55
_____________________________________________________________________
ZONA IV
- a ovest di 40(gradi)O e tra AMSTERDAM 747,28
20(gradi)N & 28(gradi)N BARCELONA 917,79
compreso il Messico BERLIN 881,50
BRUXELLES 719,76
DUSSELDORF 885,92
FRANKFURT 947,87
HAMBURG 904,62
HELSINKI 727,79
KOLN - BONN 864,18
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 595,35
LISBOA 454,87
LONDON 497,76
LUXEMBOURG 908,67
MADRID 609,22
MANCHESTER 344,73
MILANO 1.006,61
MUNCHEN 1.117,84
PARIS 634,34
PRAHA 1.164,63
ROMA 1.199,29
SAL I., CABO VERDE 104,18
SALZBURG 1.146,85
SANTA MARIA, ACORES 178,21
SANTIAGO, ESPANA 464,04
SHANNON 169,60
WIEN 1.301,83
ZURICH 932,90
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Aeroporti di partenza Aeroporti di prima destinazione
(o di prima destinazione) (o di partenza) ECU
situati
_____________________________________________________________________
1 2 3
_____________________________________________________________________
ZONA V
- a ovest di 40(gradi)0 e tra AMSTERDAM 903,14
l'equatore & 20(gradi)N BALE - MULHOUSE 968,61
BARCELONA 929,67
BERLIN 1.266,15
BORDEAUX 823,55
BRUXELLES 820,94
DUSSELDORF 1.022,76
FRANKFURT 1.046,96
GLASGOW 358,15
HAMBURG 1.075,36
HANNOVER 1.057,88
HELSINKI 1.194,20
KOBENHAVN 1.353,70
KOLN - BONN 996,09
LAS PALMAS, GRAN CANARIA 609,20
LILLE 901,55
LISBOA 539,61
LONDON 669,93
LYON 972,76
MADRID 714,61
MANCHESTER 406,23
MARSEILLE 1.141,28
MILANO 1.117,82
MUNCHEN 1.153,29
NANTES 792,62
PARIS 868,08
PORTO 524,83
PORTO SANTO, MADEIRA 346,67
PRESTWICK 358,15
ROMA 1.466,96
SALZBURG 1.170,90
SANTA MARIA, ACORES 233,16
SANTIAGO, ESPANA 546,96
SHANNON 277,55
STUTTGART 991,39
TENERIFE 604,35
TOULOUSE - BLAGNAC 952,26
WIEN 1.358,92
ZURICH 1.092,10
_____________________________________________________________________
Annesso 3
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Clausola 1
1. Gli importi fatturati sono pagabili alla sede centrale di
Eurocontrol a Bruxelles.
2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti
effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari
designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta
negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto
luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni
successivi alla data di fatturazione. La data limite entro cui
Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.
Clausola 2
1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente
clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto
bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti
residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella
moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facolta' prevista al paragrafo
precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si
effettua al tasso di cambio giornaliero quotato nel giorno e nel
luogo di pagamento per le transazioni commerciali.
Clausola 3
Il pagamento si considerera' ricevuto da parte di Eurocontrol alla
data di valuta in cui l'importo dovuto e' accreditato su un conto
bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta e' quella alla
quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.
Clausola 4
1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei
riferimenti, delle date e degli importi in ECU delle fatture saldate
e delle note di credito in deduzione. La necessita' di indicare in
ECU l'importo delle fatture, vale anche per gli utenti che si
avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non e' accompagnato dalle indicazioni
previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una
o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:
in primo luogo agli interessi, e successivamente
alle fatture piu' vecchie non pagate.
Clausola 5
1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati
ad Eurocontrol per iscritto. La data limite per il deposito dei
reclami e' indicata sulla fattura.
2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li
riceve.
3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato,
devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai
documenti appropriati per sostenerli.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in
deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno
che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.
5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e
creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza
il preventivo accordo di Eurocontrol.
Clausola 6
1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite
prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli
organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti,
conformemente alle disposizioni dell'Articolo 11 delle Condizioni di
applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento,
e' un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare
dovuto non pagato.
2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU.
Clausola 7
Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere
intraprese misure per un recupero forzato.
ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE AEREA
EUROCONTROL 1998
Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta
Art. 1.
1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un
aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con
le procedure formulate in applicazione degli standard e delle
pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'aviazione civile
internazionale, nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'Annesso
1. Inoltre, nelle Regioni di informazione di volo di propria
competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un
canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista
(volo VFR). I voli effettuati in parte secondo le regole del volo a
vista ed in parte secondo le regole del volo strumentale (voli misti
VFR/IFR) nelle regioni di informazione di volo di competenza di un
determinato Stato contraente sono soggetti, per l'intera distanza
percorsa all'interno delle menzionate regioni di informazione di
volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.
2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli
Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di
navigazione aerea in rotta, all'esercizio del sistema dei canoni di
rotta, oltre che dei costi sostenuti da Eurocontrol per la gestione
del sistema.
3. I canoni generati nello spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di uno Stato contraente possono
essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in
tal caso, percepire l'imposta menzionata, alle condizioni e secondo
le modalita' convenute con lo Stato in questione.
4. La persona cui il canone e' imputato e' l'operatore
dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Nel caso
l'identita' dell'operatore non fosse conosciuta, e' considerato come
tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia
dimostrato chi sia l'operatore.
Art. 2.
Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle regioni di
informazione di volo di competenza di piu' Stati contraenti, viene
percepito un unico canone (R), pari alla somma dei canoni generati
dal volo stesso nello spazio aereo delle regioni di informazione di
volo di competenza di ciascuno Stato contraente:
R = (sommatoria) ri
n
Il canone individuale (ri) per i voli all'interno dello spazio
aereo di competenza di uno Stato contraente e' calcolato in
conformita' alle disposizioni dell'art. 3.
Art. 3.
Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza di un determinato Stato
contraente (i) e' calcolato secondo la formula:
ri = ti x Ni
nella quale (ri) e' il canone, (ti) e' il coefficiente unitario di
tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondenti
a tale volo. I coefficienti unitari di tariffazione possono, se del
caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.
Art. 4.
Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)
e citato nel precedente articolo, viene ottenuto per mezzo della
formula seguente:
Ni = di x p
laddove (di) e' il coefficiente di distanza corrispondente allo
spazio aereo delle regioni di informazione di volo di competenza
dello Stato contraente (i) e (p) e' il coefficiente di peso
dell'aeromobile interessato.
Art. 5.
1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento
(100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in
kilometri tra:
l'aerodromo di partenza situato all'interno dello spazio aereo
delle regioni di informazione di volo di competenza dello Stato
contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio
e
l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno dello spazio
aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.
I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la
rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali del
detto spazio aereo. Il piano di volo tiene conto di tutti i
cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente
depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore
conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di
traffico aereo.
2. La distanza da prendere in considerazione verra' determinata
sottraendo venti (20) kilometri per ogni decollo e per ogni
atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.
Art. 6.
1. Il coefficiente di peso e' pari alla radice quadrata del
quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle
tonnellate metriche del peso massimo certificato al decollo
dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilita', sul
manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:
_______________________
| /peso massimo al decollo
p = | / _______________________
|/ 50
Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non
e' noto agli organismi responsabili della riscossione del canone, il
coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso
dell'aeromobile piu' pesante e dello stesso tipo di cui sia nota
l'esistenza.
2. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato agli organismi
responsabili della riscossione dei canoni di disporre di piu'
aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il
coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato
dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media
dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso
tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per
operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.
3. Per il calcolo del canone, il coefficiente di peso e' espresso
da un numero a due decimali.
Art. 7.
1. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il
coefficiente unitario di tariffazione viene ricalcolato mensilmente
applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'ECU e la moneta
nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha
avuto luogo il volo.
2. Il tasso di cambio applicato e' la media mensile del "tasso
incrociato alla chiusura", calcolato da Reuters sulla base del tasso
BID giornaliero.
Art. 8.
1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:
a) voli misti VFR/IFR, solamente nello spazio aereo delle regioni
di informazione di volo di competenza dello Stato o degli Stati
contraenti, dove sono effettuati esclusivamente in VFR e non viene
percepito un canone per i voli VFR;
b) voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e
nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio (voli
circolari);
c) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al
decollo e' inferiore a due (2) tonnellate metriche;
d) voli effettuati esclusivamente per il trasporto di sovrani
regnanti e loro prossimi familiari, di capi di Stato e di governo,
nonche' di ministri in missione ufficiale. Questi voli dovranno, in
ogni caso, essere comprovati con indicazione del carattere speciale
del volo sul piano di volo;
e) i voli di ricerca e soccorso autorizzati da un organismo SAR
competente.
2. Inoltre, per cio' che concerne le regioni di informazione di
volo di propria competenza, uno Stato contraente puo' decidere di
esentare dal pagamento del canone:
a) i voli militari di qualsiasi Stato;
b) i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di
ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale
navigante, quando ne e' fatta menzione specifica nel piano di volo.
Tali voli devono essere effettuati entro lo spazio aereo dello Stato
interessato; non devono comportare trasporto di passeggeri, ne'
posizionamento o trasferimento di aeromobili;
c) i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o
collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti
al suolo per la navigazione aerea.
Art. 9.
Il canone e' pagabile alla sede centrale di Eurocontrol, in
conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'Annesso 2. La
divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'ECU.
Art. 10.
Le condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e i
coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.
Annesso 1
REGIONI INFORMAZIONI VOLO
Stati Contraenti
Repubblica Federale di Germania;
regione superiore d'informazione di volo Berlino;
regione superiore d'informazione di volo Hannover;
regione superiore d'informazione di volo Reno;
regione d'informazione di volo Brema;
regione d'informazione di volo Dusseldorf;
regione d'informazione di volo Francoforte;
regione d'informazione di volo Monaco;
regione d'informazione di volo Berlino.
Repubblica d'Austria:
regione d'informazione di volo Vienna.
Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo:
regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;
regione d'informazione di volo Bruxelles.
Repubblica di Bulgaria:
regione d'informazione di volo di Sofia;
regione d'informazione di volo di Varna.
Repubblica di Cipro:
regione d'informazione di volo Nicosia.
Repubblica di Croazia:
regione d'informazione di volo di Zagabria;
regione superiore d'informazione di volo di Zagabria.
Repubblica Ceca:
regione d'informazione di volo Praga;
Regno di Danimarca:
regione d'informazione di volo Copenhagen.
Regno di Spagna:
regione superiore d'informazione di volo Madrid;
regione d'informazione di volo Madrid;
regione superiore d'informazione di volo Barcellona;
regione d'informazione di volo Barcellona;
regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;
regione d'informazione di volo Isole Canarie.
Repubblica Francese:
regione superiore d'informazione di volo Francia;
regione d'informazione di volo Parigi;
regione d'informazione di volo Brest;
regione d'informazione di volo Bordeaux;
regione d'informazione di volo Marsiglia;
regione d'informazione di volo Reims.
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
regione superiore d'informazione di volo Scottish;
regione d'informazione di volo Scottish;
regione superiore d'informazione di volo Londra;
regione d'informazione di volo Londra.
Repubblica Ellenica:
regione superiore d'informazione di volo Atene;
regione d'informazione di volo Atene.
Repubblica d'Ungheria:
regione d'informazione di volo Budapest.
Irlanda:
regione superiore d'informazione di volo Shannon;
regione d'informazione di volo Shannon;
regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle
seguenti coordinate:
51(gradi) Nord 15(gradi) Ovest, 51(gradi) Nord 8(gradi) Ovest,
48(gradi) 30(gradi) Nord 8(gradi) Ovest, 49(gradi) Nord 15(gradi)
Ovest;
51(gradi) Nord 15(gradi) Ovest a FL 55 ed al di sopra.
Repubblica Italiana:
regione superiore d'informazione di volo Milano;
regione d'informazione di volo Milano;
regione superiore d'informazione di volo Roma;
regione d'informazione di volo Roma;
regione superiore d'informazione di volo Brindisi;
regione d'informazione di volo Brindisi.
Repubblica di Malta:
regione d'informazione di volo Malta.
Principato di Monaco:
p.m. (regione d'informazione di volo di Marsiglia).
Regno di Norvegia:
regione superiore d'informazione di volo Oslo;
regione superiore d'informazione di volo Stavanger;
regione superiore d'informazione di volo Trondheim;
regione superiore d'informazione di volo Bodo;
regione d'informazione di volo Oslo;
regione d'informazione di volo Stavanger;
regione d'informazione di volo Trondheim;
regione d'informazione di volo Bodo;
regione oceanica d'informazione di volo Bodo.
Regno dei Paesi Bassi:
regione d'informazione di volo Amsterdam.
Repubblica Portoghese:
regione superiore d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Lisbona;
regione d'informazione di volo Santa Maria.
Romania:
regione d'informazione di volo Bucarest.
Repubblica Slovacca:
regione d'informazione di volo Bratislava.
Repubblica Slovena:
regione d'informazione di volo Lubiana.
Regno di Svezia:
regione superiore d'informazione di volo Malmo;
regione d'informazione di volo Malmo;
regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;
regione d'informazione di volo Stoccolma;
regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;
regione d'informazione di volo Sundsvall;
Confederazione Elvetica:
regione superiore d'informazione di volo Svizzera;
regione d'informazione di volo Svizzera.
Repubblica di Turchia:
regione d'informazione di volo Ankara;
regione d'informazione di volo Istanbul.
Annesso 2
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Clausola 1.
1. Gli importi fatturati sono pagabili alla sede centrale di
Eurocontrol a Bruxelles.
2. Eurocontrol considera tuttavia come liberatori i pagamenti
effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari
designati dagli organismi competenti del sistema dei canoni di rotta
negli Stati contraenti o in altri Stati.
3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto
luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni
successivi alla data di fatturazione. La data limite entro cui
Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.
Clausola 2.
1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente
clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto
bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti
residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella
moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.
3. Se l'utente si avvale della facolta' prevista al paragrafo
precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si
effettua al tasso di cambio giornaliero quotato nel giorno e nel
luogo di pagamento per le transazioni commerciali.
Clausola 3.
Il pagamento si considerera' ricevuto da parte di Eurocontrol alla
data di valuta in cui l'importo dovuto e' accreditato su un conto
bancario indicato da Eurocontrol. La data di valuta e' quella alla
quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.
Clausola 4.
1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei
riferimenti, delle date e degli importi in ECU delle fatture saldate
e delle note di credito in deduzione. La necessita' di indicare in
ECU l'importo delle fatture, vale anche per gli utenti che si
avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.
2. Quando un pagamento non e' accompagnato dalle indicazioni
previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una
o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:
in primo luogo agli interessi, e successivamente;
alle fatture piu' vecchie non pagate.
Clausola 5.
1. Tutti i reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati
ad Eurocontrol per iscritto. La data limite entro la quale i reclami
devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in 60 giorni a partire dalla
data della fattura e' indicata sulla fattura (1).
2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li
riceve.
3. I reclami, il cui oggetto deve essere chiaramente precisato,
devono essere accompagnati da una esposizione dei motivi e dai
documenti appropriati per sostenerli.
4. L'avanzare un reclamo non autorizza l'utente a portare in
deduzione dalla fattura in questione l'ammontare contestato, a meno
che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.
5. Se Eurocontrol ed un utente sono mutuamente debitori e
creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza
il preventivo accordo di Eurocontrol.
Clausola 6.
1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite
prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli
organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti,
conformemente alle disposizioni dell'art. 10 delle condizioni di
applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento,
e' un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare
dovuto non pagato.
2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU.
Clausola 7.
Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere
intraprese misure per un recupero forzato.
(1) Questo emendamento sara' effettivo a partire dal 1 aprile 1998.