Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998


                              ENTE NAZIONALE                                       
                           DI ASSISTENZA AL VOLO                                   
                                                                                   
   Comunicazione delle  condizioni di applicazione e  di pagamento delle           
     tariffe per i servizi del traffico aereo in rotta applicabili dal 1           
     gennaio 1997.                                                                 
                                                                                   
     A seguito dell'adesione della  Repubblica italiana alla Convenzione           
   internazionale per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)           
   ed  al  connesso  accordo  multilaterale   per  i  canoni  di  rotta,           
   autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, e dell'ingresso dal 1           
   gennaio  1997   nel  sistema  comune  europeo   di  tariffazione,  si           
   riportano,  distintamente,   le  condizioni  di  applicazione   e  di           
   pagamento delle tariffe per i servizi  del traffico aereo in rotta in           
   vigore dal  1 gennaio 1998, e  le precedenti in vigore  dal 1 gennaio           
   1997,  stabilite dall'Ufficio  centrale  dei canoni  di rotta  (CRCO)           
   dell'organizzazione     Eurocontrol      secondo     le     procedure           
   internazionalmente definite.                                                    
     Si avverte che gli interessi  per ritardato pagamento delle fatture           
   emesse dall'Ufficio centrale dei  canoni di rotta dell'organizzazione           
   Eurocontrol,  sono  stati fissati  nella  misura  annua del  7,73%  a           
   partire  dal  1 gennaio  1998,  rispetto  alla precedente  del  7,27%           
   applicabile dal 1 gennaio 1997.                                                 
                                                                                   
                                                                Allegato           
                                                                                   
                  ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA                          
                 DELLA NAVIGAZIONE AEREA EUROCONTROL 1997                          
        Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta                 
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  Viene percepito  un canone  per ciascun  volo effettuato  da un           
   aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con           
   le  procedure  formulate  in  applicazione  degli  standard  e  delle           
   pratiche   raccomandate  dall'Organizzazione   dell'aviazione  civile           
   internazionale, nello  spazio aereo delle regioni  di informazione di           
   volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'annesso           
   1.  Inoltre,  nelle  regioni  di  informazione  di  volo  di  propria           
   competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un           
   canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista           
   (volo VFR). I  voli effettuati in parte secondo le  regole del volo a           
   vista ed in parte secondo le  regole del volo strumentale (voli misti           
   VFR/IFR) nelle  regioni di informazione  di volo di competenza  di un           
   determinato  Stato contraente  sono soggetti,  per l'intera  distanza           
   percorsa  all'interno delle  menzionate  regioni  di informazione  di           
   volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.                        
     2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli           
   Stati contraenti  in relazione  alle installazioni  ed ai  servizi di           
   navigazione aerea in  rotta, all'esercizio del sistema  dei canoni di           
   rotta, oltre che  dei costi sostenuti da Eurocontrol  per la gestione           
   del sistema.                                                                    
     3.  I  canoni   generati  nello  spazio  aereo   delle  regioni  di           
   informazione di  volo di competenza  di uno Stato  contraente possono           
   essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in           
   tal caso,  percepire l'imposta menzionata, alle  condizioni e secondo           
   le modalita' convenute con lo Stato in questione.                               
     4.  La   persona  cui   il  canone   e'  imputato   e'  l'operatore           
   dell'aeromobile al  momento in cui il  volo ha avuto luogo.  Nel caso           
   l'identita' dell'operatore non fosse  conosciuta, e' considerato come           
   tale il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che  questi non abbia           
   dimostrato chi sia l'operatore.                                                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Per  ogni  volo che  accede  allo  spazio  aereo delle  regioni  di           
   informazione di  volo di competenza  di piu' Stati  contraenti, viene           
   percepito un  unico canone (R),  pari alla somma dei  canoni generati           
   dal volo stesso  nello spazio aereo delle regioni  di informazione di           
   volo di competenza di ciascuno Stato contraente:                                
                                                                                   
                           R = (sommatoria) ri                                     
                                     n                                             
                                                                                   
     Il  canone individuale  (ri) per  i voli  all'interno dello  spazio           
   aereo  di  competenza  di  uno   Stato  contraente  e'  calcolato  in           
   conformita' alle disposizioni dell'art. 3.                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni           
   di  informazione  di  volo  di competenza  di  un  determinato  Stato           
   contraente (i) e' calcolato secondo la formula:                                 
                                                                                   
                               ri = ti x Ni                                        
                                                                                   
     nella quale (ri) e' il canone,  (ti) e' il coefficiente unitario di           
   tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondente           
   a tale volo.  I coefficienti unitari di tariffazione  possono, se del           
   caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.                       
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)           
   e  citato nel  precedente articolo,  viene ottenuto  per mezzo  della           
   formula seguente:                                                               
                                                                                   
                                Ni = di x p                                        
                                                                                   
     laddove  (di) e'  il coefficiente  di distanza  corrispondente allo           
   spazio  aereo delle  regioni di  informazione di  volo di  competenza           
   dello  Stato  contraente  (i)  e  (p)  e'  il  coefficiente  di  peso           
   dell'aeromobile interessato.                                                    
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento           
   il  numero  che  rappresenta  la  distanza  ortodromica  espressa  in           
   kilometri tra:                                                                  
     l'aerodromo  di partenza  situato  all'interno  dello spazio  aereo           
   delle  regioni di  informazione  di volo  di  competenza dello  Stato           
   contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio                   
       e                                                                           
     l'aerodromo di prima destinazione  situato all'interno dello spazio           
   aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.                    
     I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui le           
   rotte aeree  attraversano i limiti  laterali del detto  spazio aereo,           
   come  esposto nelle  pubblicazioni aeronautiche  nazionali. La  rotta           
   considerata  sara'  quella  piu'   frequentemente  percorsa  tra  due           
   aerodromi o,  in caso non  la si  potesse determinare, la  rotta piu'           
   corta.                                                                          
     Le  rotte piu'  frequentemente percorse  sono soggette  a revisione           
   annuale al fine di tener  conto delle modificazioni intervenute nella           
   struttura delle rotte o nelle condizioni del traffico.                          
     2.  La distanza  da prendere  in considerazione  verra' determinata           
   sottraendo  forfetariamente venti  kilometri per  ogni decollo  e per           
   ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.             
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1.  Il  coefficiente di  peso  e'  pari  alla radice  quadrata  del           
   quoziente  che si  ottiene dividendo  per cinquanta  il numero  delle           
   tonnellate  metriche   del  peso   massimo  certificato   al  decollo           
   dell'aeromobile, quale  appare sul certificato di  navigabilita', sul           
   manuale di volo  o su qualche altro  documento ufficiale equivalente,           
   come segue:                                                                     
                          _______________________                                  
                      |  /peso massimo al decollo                                  
                 p =  | / _______________________                                  
                      |/            50                                             
     Quando il  peso massimo certificato al  decollo dell'aeromobile non           
   e' noto agli organismi responsabili  della riscossione del canone, il           
   coefficiente   di  peso   viene   stabilito  sulla   base  del   peso           
   dell'aeromobile  piu' pesante  e dello  stesso tipo  di cui  sia nota           
   l'esistenza.                                                                    
     2.  Quando, tuttavia,  un  operatore ha  dichiarato agli  organismi           
   responsabili  della  riscossione  dei  canoni  di  disporre  di  piu'           
   aeromobili corrispondenti  a diverse  versioni dello stesso  tipo, il           
   coefficiente di peso  per ciascun aeromobile di  tale tipo utilizzato           
   dall'operatore in questione viene  determinato sulla base della media           
   dei pesi massimi  al decollo di tutti i suoi  aeromobili dello stesso           
   tipo. Il  calcolo di tale  coefficiente per tipo di  aeromobile viene           
   effettuato almeno una volta all'anno.                                           
     3. Per il  calcolo del canone, il coefficiente di  peso e' espresso           
   da un numero a due decimali.                                                    
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     1.  Il  coefficiente  unitario di  tariffazione  viene  ricalcolato           
   mensilmente applicando il  tasso di cambio medio mensile  tra l'ECU e           
   la moneta  nazionale per il  mese precedente  a quello nel  corso del           
   quale ha avuto luogo il volo.                                                   
     2. Il  tasso di  cambio applicato  e' la  media mensile  del "tasso           
   incrociato alla chiusura", calcolato da  Reuters sulla base del tasso           
   BID giornaliero.                                                                
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     1. Indipendentemente  dalle disposizioni  previste dall'art.  5, il           
   canone dovuto  per i  voli il  cui aerodromo di  partenza o  di prima           
   destinazione e'  situato in una  delle zone enumerate  nell'annesso 2           
   (voli  transatlantici)  e'  calcolato con  riferimento  alle  tariffe           
   fissate in funzione delle distanze medie ponderate e dei coefficienti           
   unitari di tariffazione in vigore.                                              
     2.  Le distanze  medie ponderate  sono calcolate  sulla base  delle           
   statistiche di traffico compilate da  Eurocontrol, a partire dai dati           
   forniti dai competenti organismi di controllo del traffico aereo.               
     I  punti di  ingresso  e  di uscita  dei  voli transatlantici  sono           
   costituiti dai punti  di attraversamento dei limiti  delle regioni di           
   informazione di volo degli Stati contraenti.                                    
     3. Le  tariffe pubblicate  si applicano a  tutti gli  aeromobili di           
   peso massimo certificato al decollo di cinquanta tonnellate metriche.           
   Il canone  e' calcolato moltiplicando  la tariffa appropriata  per il           
   coefficiente di peso definito all'art. 6.1.                                     
     4.  Le   tariffe  vengono  determinate  per   periodi  specifici  e           
   pubblicate in conformita' alle disposizioni dell'art. 11.                       
     5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2  e 4 non si applicano ai voli           
   di cui al precedente paragrafo 1, quando l'aerodromo di partenza o di           
   prima destinazione non e' incluso nell'annesso 2.                               
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:                    
     a) voli misti  VFR/IFR, solamente nello spazio  aereo delle regioni           
   di  informazione di  volo di  competenza  dello Stato  o degli  Stati           
   contraenti, dove  sono effettuati esclusivamente  in VFR e  non viene           
   percepito un canone per i voli VFR;                                             
     b) voli che terminano  nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e           
   nel  corso dei  quali  non  ha avuto  luogo  alcun atterraggio  (voli           
   circolari);                                                                     
     c) voli effettuati  da aeromobili, il cui  peso massimo autorizzato           
   al decollo e' inferiore a due tonnellate metriche;                              
     d) voli effettuati  esclusivamente per il trasporto  di sovrani, di           
   capi  di  Stato  e  di  governo,  nonche'  di  ministri  in  missione           
   ufficiale;                                                                      
     e) i  voli di ricerca  e soccorso  autorizzati da un  organismo SAR           
   competente.                                                                     
     2. Inoltre,  per cio'  che concerne le  regioni di  informazione di           
   volo di  propria competenza,  uno Stato  contraente puo'  decidere di           
   esentare dal pagamento del canone:                                              
     a) i voli militari di qualsiasi Stato;                                        
     b) i voli di addestramento  effettuati esclusivamente allo scopo di           
   ottenere un brevetto di pilota  o una qualificazione per il personale           
   navigante, quando ne  e' fatta menzione specifica nel  piano di volo.           
   Tali voli non devono avere alcuna funzione commerciale e devono venir           
   effettuati entro lo spazio aereo  dello Stato interessato; non devono           
   comportare   trasporto   di    passeggeri,   ne'   posizionamento   o           
   trasferimento di aeromobili;                                                    
     c)  i  voli effettuati  esclusivamente  al  fine di  controllare  o           
   collaudare le apparecchiature utilizzate  o da utilizzarsi come aiuti           
   al suolo per la navigazione aerea.                                              
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     Il  canone  e'  pagabile  alla sede  centrale  di  Eurocontrol,  in           
   conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'annesso 3. La           
   divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'ECU.                                
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     Le condizioni  di applicazione del  Sistema dei canoni di  rotta, i           
   coefficienti  unitari  e  le  tariffe  sono  pubblicati  dagli  Stati           
   contraenti.                                                                     
                                                                                   
                                                               Annesso 1           
                                                                                   
                         REGIONI INFORMAZIONE VOLO                                 
                             Stati contraenti                                      
                                                                                   
      Repubblica federale di Germania:                                             
       regione superiore d'informazione di volo Berlino;                           
       regione superiore d'informazione di volo Hannover;                          
       regione superiore d'informazione di volo Reno;                              
       regione d'informazione di volo Brema;                                       
       regione d'informazione di volo Dusseldorf;                                  
       regione d'informazione di volo Francoforte;                                 
       regione d'informazione di volo Monaco;                                      
       regione d'informazione di volo Berlino.                                     
      Repubblica d'Austria:                                                        
       regione d'informazione di volo Vienna.                                      
      Regno del Belgio - Granducato di Lussemburo:                                 
       regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;                         
       regione d'informazione di volo Bruxelles.                                   
      Repubblica di Cipro:                                                         
       regione d'informazione di volo Nicosia.                                     
      Repubblica Ceca:                                                             
       regione d'informazione di volo Praga.                                       
      Regno di Danimarca:                                                          
       regione d'informazione di volo Copenhagen.                                  
      Regno di Spagna:                                                             
       regione superiore d'informazione di volo Madrid;                            
       regione d'informazione di volo Madrid;                                      
       regione superiore d'informazione di volo Barcellona;                        
       regione d'informazione di volo Barcellona;                                  
       regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;                     
       regione d'informazione di volo Isole Canarie.                               
      Repubblica francese:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Francia;                           
       regione d'informazione di volo Parigi;                                      
       regione d'informazione di volo Brest;                                       
       regione d'informazione di volo Bordeaux;                                    
       regione d'informazione di volo Marsiglia;                                   
       regione d'informazione di volo Reims.                                       
      Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:                             
       regione superiore d'informazione di volo Scottish;                          
       regione d'informazione di volo Scottish;                                    
       regione superiore d'informazione di volo Londra;                            
       regione d'informazione di volo Londra.                                      
      Repubblica ellenica:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Atene;                             
       regione d'informazione di volo Atene.                                       
      Repubblica d'Ungheria:                                                       
       regione d'informazione di volo Budapest.                                    
      Irlanda:                                                                     
       regione superiore d'informazione di volo Shannon;                           
       regione d'informazione di volo Shannon;                                     
     regione  di  transizione  oceanica  di  Shannon,  delimitata  dalle           
   seguenti  coordinate:  51(gradi) Nord 15(gradi) Ovest, 51(gradi) Nord           
   8(gradi) Ovest, 48(gradi) 30' Nord  8(gradi)  Ovest,  49(gradi)  Nord           
   15(gradi) Ovest a FL 55 ed al di sopra.                                         
      Repubblica italiana:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Milano;                            
       regione d'informazione di volo Milano;                                      
       regione superiore d'informazione di volo Roma;                              
       regione d'informazione di volo Roma;                                        
       regione superiore d'informazione di volo Brindisi;                          
       regione d'informazione di volo Brindisi.                                    
      Repubblica di Malta:                                                         
       regione d'informazione di volo Malta.                                       
      Regno di Norvegia:                                                           
       regione superiore d'informazione di volo Oslo;                              
       regione superiore d'informazione di volo Stavanger;                         
       regione superiore d'informazione di volo Trondheim;                         
       regione superiore d'informazione di volo Bodo;                              
       regione d'informazione di volo Oslo;                                        
       regione d'informazione di volo Stavanger;                                   
       regione d'informazione di volo Trondheim;                                   
       regione d'informazione di volo Bodo;                                        
       regione oceanica d'informazione di volo Bodo.                               
      Regno dei Paesi Bassi:                                                       
       regione d'informazione di volo Amsterdam.                                   
      Repubblica portoghese:                                                       
       regione superiore d'informazione di volo Lisbona;                           
       regione d'informazione di volo Lisbona;                                     
       regione d'informazione di volo Santa Maria.                                 
      Romania:                                                                     
       regione d'informazione di volo Bucarest.                                    
      Repubblica slovacca:                                                         
       regione d'informazione di volo Bratislava.                                  
      Repubblica slovena:                                                          
       regione d'informazione di volo Lubiana.                                     
      Regno di Svezia:                                                             
       regione superiore d'informazione di volo Malmo;                             
       regione d'informazione di volo Malmo;                                       
       regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;                         
       regione d'informazione di volo Stoccolma;                                   
       regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;                         
       regione d'informazione di volo Sundsvall.                                   
      Confederazione elvetica:                                                     
       regione superiore d'informazione di volo Svizzera;                          
       regione d'informazione di volo Svizzera.                                    
      Repubblica di Turchia:                                                       
       regione d'informazione di volo Ankara;                                      
       regione d'informazione di volo Istanbul.                                    
                                                                                   
                                                               ANNESSO 2           
                                                                                   
          TARIFFE DEI VOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLE CONDIZIONI                  
        DI APPLICAZIONE PER UN AEROMOBILE CON COEFFICIENTE DI PESO                 
      UGUALE A UNO (50 TONNELLATE METRICHE) A PARTIRE DAL 01.01.1997.              
                                                                                   
   _____________________________________________________________________           
       Aeroporti di partenza    Aeroporti di prima destinazione                    
     (o di prima destinazione)         (o di partenza)            ECU              
              situati                                                              
   _____________________________________________________________________           
                 1                            2                    3               
   _____________________________________________________________________           
   ZONA I                                                                          
   - tra 14(gradi)O & 110(gradi)O   FRANKFURT                   1.157,26           
     ed a nord di 55(gradi)N        KOBENHAVN                     512,37           
     eccetto l'Islanda              LONDON                        734,66           
                                    PARIS                         985,12           
                                    PRESTWICK                     384,80           
   _____________________________________________________________________           
   ZONA II                                                                         
   - tra 40(gradi)O & 110(gradi)O   ABIDJAN                       164,72           
     e 28(gradi)N & 55(gradi)N      AMMAN                       2.054,58           
                                    AMSTERDAM                     725,97           
                                    ATHINAI                     1.817,34           
                                    BAHRAIN                     1.892,98           
                                    BALE - MULHOUSE               862,61           
                                    BANJUL                        159,64           
                                    BARCELONA                     775,04           
                                    BELFAST                       184,56           
                                    BERLIN                      1.078,82           
                                    BIRMINGHAM                    408,48           
                                    BORDEAUX                      500,95           
                                    BRISTOL                       405,85           
                                    BRUXELLES                     718,25           
                                    BUCURESTI                   1.489,82           
                                    BUDAPEST                    1.430,14           
                                    CAIRO                       2.085,77           
                                    CARDIFF                       267,01           
                                    CASABLANCA                    355,56           
                                    DAKAR                         159,51           
                                    DUBLIN                        118,31           
                                    DUSSELDORF                    839,49           
                                    EAST MIDLANDS                 382,56           
                                    FRANKFURT                     954,97           
                                    GENEVA                        867,26           
                                    GLASGOW                       273,04           
                                    GOTEBORG                      830,28           
                                    HAMBURG                       910,46           
                                    HELSINKI                      688,78           
                                    ISTANBUL/ATATURK            1.470,30           
                                    JEDDAH                      1.971,28           
                                    JOHANNESBURG, JAN SMUTS       159,89           
                                    KIEV                        1.228,47           
                                    KOBENHAVN                     634,08           
                                    KOLN - BONN                   877,40           
                                    LAGOS                         160,40           
                                    LARNACA                     1.977,65           
                                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA      499,01           
                                    LEEDS AND BRADFORD            401,57           
                                    LILLE                         625,48           
                                    LISBOA                        389,22           
   _____________________________________________________________________           
                                                                                   
   _____________________________________________________________________           
       Aeroporti di partenza    Aeroporti di prima destinazione                    
     (o di prima destinazione)         (o di partenza)            ECU              
              situati                                                              
   _____________________________________________________________________           
                 1                            2                    3               
   _____________________________________________________________________           
   ZONA II (segue)                                                                 
   - tra 40(gradi)O & 110(gradi)O   LONDON                        477,82           
     e 28(gradi)N & 55(gradi)N      LUXEMBOURG                    858,69           
                                    LYON                          746,46           
                                    MAASTRICHT                    767,41           
                                    MADRID                        578,42           
                                    MALAGA                        620,98           
                                    MANCHESTER                    335,88           
                                    MANSTON                       539,59           
                                    MARSEILLE                     883,20           
                                    MILANO                      1.037,38           
                                    MONROVIA                      159,64           
                                    MOSKVA                        862,89           
                                    MUNCHEN                     1.159,71           
                                    NANTES                        435,74           
                                    NAPOLI - CAPODICHINO        1.408,31           
                                    NEWCASTLE                     386,44           
                                    NICE                          923,11           
                                    OOSTENDE                      608,29           
                                    OSLO                          297,61           
                                    PARIS                         663,43           
                                    PONTADELGADA, ACORES          165,61           
                                    PORTO                         283,13           
                                    PRAHA                       1.189,72           
                                    PRESTWICK                     248,46           
                                    RIYADH                      1.959,05           
                                    ROMA                        1.269,42           
                                    SAL I., CABO VERDE            159,51           
                                    SANTA MARIA, ACORES           177,19           
                                    SANTIAGO, ESPANA              271,61           
                                    SHANNON                        80,56           
                                    SOFIA                       1.416,97           
                                    STOCKHOLM                     507,63           
                                    STUTTGART                     980,26           
                                    TEL-AVIV                    2.088,61           
                                    TENERIFE                      460,01           
                                    TORINO                        999,31           
                                    TOULOUSE-BLAGNAC              658,71           
                                    VENEZIA                     1.288,78           
                                    WARSZAWA                      980,30           
                                    WIEN                        1.345,57           
                                    ZURICH                        985,40           
   _____________________________________________________________________           
                                                                                   
   _____________________________________________________________________           
       Aeroporti di partenza    Aeroporti di prima destinazione                    
     (o di prima destinazione)         (o di partenza)            ECU              
              situati                                                              
   _____________________________________________________________________           
                 1                            2                    3               
   _____________________________________________________________________           
   ZONA III                                                                        
   - a ovest di 110(gradi)O e tra   AMSTERDAM                     809,67           
     28(gradi)N & 55(gradi)N        DUSSELDORF                    930,09           
                                    FRANKFURT                   1.035,24           
                                    GENEVA                      1.122,94           
                                    GLASGOW                       343,55           
                                    HELSINKI                      617,62           
                                    KOBENHAVN                     581,05           
                                    KOLN - BONN                   924,03           
                                    LONDON                        704,95           
                                    LUXEMBOURG                    985,47           
                                    MADRID                        455,81           
                                    MANCHESTER                    545,27           
                                    MILANO                      1.297,55           
                                    MOSKVA                        570,24           
                                    MUNCHEN                     1.366,84           
                                    PARIS                         903,88           
                                    PRESTWICK                     343,55           
                                    ROMA                        1.311,10           
                                    SHANNON                        76,74           
                                    WARSZAWA                      650,68           
                                    ZURICH                      1.172,55           
   _____________________________________________________________________           
   ZONA IV                                                                         
   - a ovest di 40(gradi)O e tra    AMSTERDAM                     747,28           
     20(gradi)N & 28(gradi)N        BARCELONA                     917,79           
   compreso il Messico              BERLIN                        881,50           
                                    BRUXELLES                     719,76           
                                    DUSSELDORF                    885,92           
                                    FRANKFURT                     947,87           
                                    HAMBURG                       904,62           
                                    HELSINKI                      727,79           
                                    KOLN - BONN                   864,18           
                                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA      595,35           
                                    LISBOA                        454,87           
                                    LONDON                        497,76           
                                    LUXEMBOURG                    908,67           
                                    MADRID                        609,22           
                                    MANCHESTER                    344,73           
                                    MILANO                      1.006,61           
                                    MUNCHEN                     1.117,84           
                                    PARIS                         634,34           
                                    PRAHA                       1.164,63           
                                    ROMA                        1.199,29           
                                    SAL I., CABO VERDE            104,18           
                                    SALZBURG                    1.146,85           
                                    SANTA MARIA, ACORES           178,21           
                                    SANTIAGO, ESPANA              464,04           
                                    SHANNON                       169,60           
                                    WIEN                        1.301,83           
                                    ZURICH                        932,90           
   _____________________________________________________________________           
                                                                                   
   _____________________________________________________________________           
       Aeroporti di partenza    Aeroporti di prima destinazione                    
     (o di prima destinazione)         (o di partenza)            ECU              
              situati                                                              
   _____________________________________________________________________           
                 1                            2                    3               
   _____________________________________________________________________           
   ZONA V                                                                          
   - a ovest di 40(gradi)0 e tra    AMSTERDAM                     903,14           
     l'equatore & 20(gradi)N        BALE - MULHOUSE               968,61           
                                    BARCELONA                     929,67           
                                    BERLIN                      1.266,15           
                                    BORDEAUX                      823,55           
                                    BRUXELLES                     820,94           
                                    DUSSELDORF                  1.022,76           
                                    FRANKFURT                   1.046,96           
                                    GLASGOW                       358,15           
                                    HAMBURG                     1.075,36           
                                    HANNOVER                    1.057,88           
                                    HELSINKI                    1.194,20           
                                    KOBENHAVN                   1.353,70           
                                    KOLN - BONN                   996,09           
                                    LAS PALMAS, GRAN CANARIA      609,20           
                                    LILLE                         901,55           
                                    LISBOA                        539,61           
                                    LONDON                        669,93           
                                    LYON                          972,76           
                                    MADRID                        714,61           
                                    MANCHESTER                    406,23           
                                    MARSEILLE                   1.141,28           
                                    MILANO                      1.117,82           
                                    MUNCHEN                     1.153,29           
                                    NANTES                        792,62           
                                    PARIS                         868,08           
                                    PORTO                         524,83           
                                    PORTO SANTO, MADEIRA          346,67           
                                    PRESTWICK                     358,15           
                                    ROMA                        1.466,96           
                                    SALZBURG                    1.170,90           
                                    SANTA MARIA, ACORES           233,16           
                                    SANTIAGO, ESPANA              546,96           
                                    SHANNON                       277,55           
                                    STUTTGART                     991,39           
                                    TENERIFE                      604,35           
                                    TOULOUSE - BLAGNAC            952,26           
                                    WIEN                        1.358,92           
                                    ZURICH                      1.092,10           
   _____________________________________________________________________           
                                                                                   
                                                               Annesso 3           
                                                                                   
                          CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                  
                                Clausola 1                                         
                                                                                   
     1.  Gli  importi fatturati  sono  pagabili  alla sede  centrale  di           
   Eurocontrol a Bruxelles.                                                        
     2.  Eurocontrol  considera  tuttavia come  liberatori  i  pagamenti           
   effettuati  sui  conti aperti  a  suo  nome presso  istituti  bancari           
   designati dagli organismi competenti del  sistema dei canoni di rotta           
   negli Stati contraenti o in altri Stati.                                        
     3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto           
   luogo.  Il  pagamento  deve  essere  effettuato  entro  i  30  giorni           
   successivi  alla  data di  fatturazione.  La  data limite  entro  cui           
   Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.               
                                                                                   
                                Clausola 2                                         
                                                                                   
     1. Ad  eccezione del  caso previsto al  paragrafo 2  della presente           
   clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.                      
     2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto           
   bancario  designato,  situato in  uno  Stato  contraente, gli  utenti           
   residenti in  tale Stato possono  saldare l'importo dei  canoni nella           
   moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.                               
     3.  Se l'utente  si  avvale della  facolta'  prevista al  paragrafo           
   precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si           
   effettua  al tasso  di cambio  giornaliero quotato  nel giorno  e nel           
   luogo di pagamento per le transazioni commerciali.                              
                                                                                   
                                Clausola 3                                         
                                                                                   
     Il pagamento si considerera' ricevuto  da parte di Eurocontrol alla           
   data di  valuta in cui  l'importo dovuto  e' accreditato su  un conto           
   bancario indicato  da Eurocontrol. La  data di valuta e'  quella alla           
   quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.                                      
                                                                                   
                                 Clausola 4                                        
                                                                                   
     1.  I pagamenti  devono  essere  accompagnati dall'indicazione  dei           
   riferimenti, delle date e degli  importi in ECU delle fatture saldate           
   e delle  note di credito in  deduzione. La necessita' di  indicare in           
   ECU  l'importo  delle fatture,  vale  anche  per  gli utenti  che  si           
   avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.                     
     2.  Quando  un  pagamento  non e'  accompagnato  dalle  indicazioni           
   previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una           
   o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:             
       in primo luogo agli interessi, e successivamente                            
       alle fatture piu' vecchie non pagate.                                       
                                                                                   
                                Clausola 5                                         
                                                                                   
     1. Tutti i reclami relativi  alle fatture devono essere indirizzati           
   ad  Eurocontrol per  iscritto. La  data  limite per  il deposito  dei           
   reclami e' indicata sulla fattura.                                              
     2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li           
   riceve.                                                                         
     3. I  reclami, il  cui oggetto  deve essere  chiaramente precisato,           
   devono  essere  accompagnati da  una  esposizione  dei motivi  e  dai           
   documenti appropriati per sostenerli.                                           
     4.  L'avanzare  un reclamo  non  autorizza  l'utente a  portare  in           
   deduzione dalla  fattura in questione l'ammontare  contestato, a meno           
   che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.                                    
     5.  Se  Eurocontrol  ed  un   utente  sono  mutuamente  debitori  e           
   creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza           
   il preventivo accordo di Eurocontrol.                                           
                                                                                   
                                Clausola 6                                         
                                                                                   
     1. Tutti i  canoni che non sono stati saldati  entro la data limite           
   prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli           
   organismi   competenti   e   pubblicato   dagli   Stati   contraenti,           
   conformemente alle disposizioni dell'Articolo  11 delle Condizioni di           
   applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento,           
   e' un interesse semplice,  calcolato giorno per giorno sull'ammontare           
   dovuto non pagato.                                                              
      2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU.                           
                                                                                   
                                Clausola 7                                         
                                                                                   
     Laddove un debitore non ha  saldato la somma dovuta, possono essere           
   intraprese misure per un recupero forzato.                                      
                                                                                   
                  ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA                          
                          DELLA NAVIGAZIONE AEREA                                  
                             EUROCONTROL 1998                                      
        Condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta                 
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  Viene percepito  un canone  per ciascun  volo effettuato  da un           
   aeromobile secondo le regole del volo strumentale, in conformita' con           
   le  procedure  formulate  in  applicazione  degli  standard  e  delle           
   pratiche   raccomandate  dall'Organizzazione   dell'aviazione  civile           
   internazionale, nello  spazio aereo delle regioni  di informazione di           
   volo di competenza degli Stati contraenti, come elencate nell'Annesso           
   1.  Inoltre,  nelle  Regioni  di  informazione  di  volo  di  propria           
   competenza, uno Stato contraente puo' decidere che venga percepito un           
   canone per ciascun volo effettuato secondo le regole del volo a vista           
   (volo VFR). I  voli effettuati in parte secondo le  regole del volo a           
   vista ed in parte secondo le  regole del volo strumentale (voli misti           
   VFR/IFR) nelle  regioni di informazione  di volo di competenza  di un           
   determinato  Stato contraente  sono soggetti,  per l'intera  distanza           
   percorsa  all'interno delle  menzionate  regioni  di informazione  di           
   volo, al canone percepito in detto Stato per i voli IFR.                        
     2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli           
   Stati contraenti  in relazione  alle installazioni  ed ai  servizi di           
   navigazione aerea in  rotta, all'esercizio del sistema  dei canoni di           
   rotta, oltre che  dei costi sostenuti da Eurocontrol  per la gestione           
   del sistema.                                                                    
     3.  I  canoni   generati  nello  spazio  aereo   delle  regioni  di           
   informazione di  volo di competenza  di uno Stato  contraente possono           
   essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Eurocontrol puo', in           
   tal caso,  percepire l'imposta menzionata, alle  condizioni e secondo           
   le modalita' convenute con lo Stato in questione.                               
     4.  La   persona  cui   il  canone   e'  imputato   e'  l'operatore           
   dell'aeromobile al  momento in cui il  volo ha avuto luogo.  Nel caso           
   l'identita' dell'operatore non fosse  conosciuta, e' considerato come           
   tale il  proprietario dell'aeromobile, fintanto che  questi non abbia           
   dimostrato chi sia l'operatore.                                                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Per  ogni  volo che  accede  allo  spazio  aereo delle  regioni  di           
   informazione di  volo di competenza  di piu' Stati  contraenti, viene           
   percepito un  unico canone (R),  pari alla somma dei  canoni generati           
   dal volo stesso  nello spazio aereo delle regioni  di informazione di           
   volo di competenza di ciascuno Stato contraente:                                
                                                                                   
                           R = (sommatoria) ri                                     
                                     n                                             
                                                                                   
     Il  canone individuale  (ri) per  i voli  all'interno dello  spazio           
   aereo  di  competenza  di  uno   Stato  contraente  e'  calcolato  in           
   conformita' alle disposizioni dell'art. 3.                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Il canone per un volo che ha luogo nello spazio aereo delle regioni           
   di  informazione  di  volo  di competenza  di  un  determinato  Stato           
   contraente (i) e' calcolato secondo la formula:                                 
                                                                                   
                               ri = ti x Ni                                        
                                                                                   
     nella quale (ri) e' il canone,  (ti) e' il coefficiente unitario di           
   tariffazione e (Ni) e' il numero di unita' di servizio corrispondenti           
   a tale volo.  I coefficienti unitari di tariffazione  possono, se del           
   caso, essere fissati separatamente per i voli VFR ed IFR.                       
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Per un dato volo, il numero di unita' di servizio designato da (Ni)           
   e  citato nel  precedente articolo,  viene ottenuto  per mezzo  della           
   formula seguente:                                                               
                                                                                   
                                Ni = di x p                                        
                                                                                   
     laddove  (di) e'  il coefficiente  di distanza  corrispondente allo           
   spazio  aereo delle  regioni di  informazione di  volo di  competenza           
   dello  Stato  contraente  (i)  e  (p)  e'  il  coefficiente  di  peso           
   dell'aeromobile interessato.                                                    
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. Il coefficiente di distanza (di) e' ottenuto dividendo per cento           
   (100) il numero  che rappresenta la distanza  ortodromica espressa in           
   kilometri tra:                                                                  
     l'aerodromo  di partenza  situato  all'interno  dello spazio  aereo           
   delle  regioni di  informazione  di volo  di  competenza dello  Stato           
   contraente (i) ovvero il punto di ingresso entro detto spazio                   
       e                                                                           
     l'aerodromo di prima destinazione  situato all'interno dello spazio           
   aereo menzionato, ovvero il punto di uscita da detto spazio.                    
     I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la           
   rotta riportata  sul piano di  volo attraversa i limiti  laterali del           
   detto  spazio  aereo.  Il  piano  di volo  tiene  conto  di  tutti  i           
   cambiamenti apportati  dall'operatore al  piano di  volo inizialmente           
   depositato cosi' come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore           
   conseguenti  all'applicazione di  misure  di gestione  dei flussi  di           
   traffico aereo.                                                                 
     2.  La distanza  da prendere  in considerazione  verra' determinata           
   sottraendo  venti  (20)  kilometri  per   ogni  decollo  e  per  ogni           
   atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.                  
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1.  Il  coefficiente di  peso  e'  pari  alla radice  quadrata  del           
   quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle           
   tonnellate  metriche   del  peso   massimo  certificato   al  decollo           
   dell'aeromobile, quale  appare sul certificato di  navigabilita', sul           
   manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue:             
                                                                                   
                          _______________________                                  
                      |  /peso massimo al decollo                                  
                 p =  | / _______________________                                  
                      |/            50                                             
                                                                                   
     Quando il  peso massimo certificato al  decollo dell'aeromobile non           
   e' noto agli organismi responsabili  della riscossione del canone, il           
   coefficiente   di  peso   viene   stabilito  sulla   base  del   peso           
   dell'aeromobile  piu' pesante  e dello  stesso tipo  di cui  sia nota           
   l'esistenza.                                                                    
     2.  Quando, tuttavia,  un  operatore ha  dichiarato agli  organismi           
   responsabili  della  riscossione  dei  canoni  di  disporre  di  piu'           
   aeromobili corrispondenti  a diverse  versioni dello stesso  tipo, il           
   coefficiente di peso  per ciascun aeromobile di  tale tipo utilizzato           
   dall'operatore in questione viene  determinato sulla base della media           
   dei pesi massimi  al decollo di tutti i suoi  aeromobili dello stesso           
   tipo. Il calcolo  di tale coefficiente, per tipo di  aeromobile e per           
   operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.                          
     3. Per il  calcolo del canone, il coefficiente di  peso e' espresso           
   da un numero a due decimali.                                                    
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     1.  Salvo   decisione  contraria   di  uno  Stato   contraente,  il           
   coefficiente unitario  di tariffazione viene  ricalcolato mensilmente           
   applicando il  tasso di cambio  medio mensile  tra l'ECU e  la moneta           
   nazionale per  il mese  precedente a  quello nel  corso del  quale ha           
   avuto luogo il volo.                                                            
     2. Il  tasso di  cambio applicato  e' la  media mensile  del "tasso           
   incrociato alla chiusura", calcolato da  Reuters sulla base del tasso           
   BID giornaliero.                                                                
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:                    
     a) voli misti  VFR/IFR, solamente nello spazio  aereo delle regioni           
   di  informazione di  volo di  competenza  dello Stato  o degli  Stati           
   contraenti, dove  sono effettuati esclusivamente  in VFR e  non viene           
   percepito un canone per i voli VFR;                                             
     b) voli che terminano  nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e           
   nel  corso dei  quali  non  ha avuto  luogo  alcun atterraggio  (voli           
   circolari);                                                                     
     c) voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al           
   decollo e' inferiore a due (2) tonnellate metriche;                             
     d)  voli  effettuati esclusivamente  per  il  trasporto di  sovrani           
   regnanti e  loro prossimi familiari, di  capi di Stato e  di governo,           
   nonche' di ministri  in missione ufficiale. Questi  voli dovranno, in           
   ogni caso,  essere comprovati con indicazione  del carattere speciale           
   del volo sul piano di volo;                                                     
     e) i  voli di ricerca  e soccorso  autorizzati da un  organismo SAR           
   competente.                                                                     
     2. Inoltre,  per cio'  che concerne le  regioni di  informazione di           
   volo di  propria competenza,  uno Stato  contraente puo'  decidere di           
   esentare dal pagamento del canone:                                              
     a) i voli militari di qualsiasi Stato;                                        
     b) i voli di addestramento  effettuati esclusivamente allo scopo di           
   ottenere un brevetto di pilota  o una qualificazione per il personale           
   navigante, quando ne  e' fatta menzione specifica nel  piano di volo.           
   Tali voli devono essere effettuati  entro lo spazio aereo dello Stato           
   interessato;  non  devono  comportare trasporto  di  passeggeri,  ne'           
   posizionamento o trasferimento di aeromobili;                                   
     c)  i  voli effettuati  esclusivamente  al  fine di  controllare  o           
   collaudare le apparecchiature utilizzate  o da utilizzarsi come aiuti           
   al suolo per la navigazione aerea.                                              
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     Il  canone  e'  pagabile  alla sede  centrale  di  Eurocontrol,  in           
   conformita' con le condizioni di pagamento esposte nell'Annesso 2. La           
   divisa di contabilizzazione utilizzata e' l'ECU.                                
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     Le condizioni di  applicazione del sistema dei canoni di  rotta e i           
   coefficienti unitari sono pubblicati dagli Stati contraenti.                    
                                                                                   
                                                               Annesso 1           
                                                                                   
                         REGIONI INFORMAZIONI VOLO                                 
                             Stati Contraenti                                      
                                                                                   
      Repubblica Federale di Germania;                                             
       regione superiore d'informazione di volo Berlino;                           
       regione superiore d'informazione di volo Hannover;                          
       regione superiore d'informazione di volo Reno;                              
       regione d'informazione di volo Brema;                                       
       regione d'informazione di volo Dusseldorf;                                  
       regione d'informazione di volo Francoforte;                                 
       regione d'informazione di volo Monaco;                                      
       regione d'informazione di volo Berlino.                                     
      Repubblica d'Austria:                                                        
       regione d'informazione di volo Vienna.                                      
      Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo:                                
       regione superiore d'informazione di volo Bruxelles;                         
       regione d'informazione di volo Bruxelles.                                   
      Repubblica di Bulgaria:                                                      
       regione d'informazione di volo di Sofia;                                    
       regione d'informazione di volo di Varna.                                    
      Repubblica di Cipro:                                                         
       regione d'informazione di volo Nicosia.                                     
      Repubblica di Croazia:                                                       
       regione d'informazione di volo di Zagabria;                                 
       regione superiore d'informazione di volo di Zagabria.                       
      Repubblica Ceca:                                                             
       regione d'informazione di volo Praga;                                       
      Regno di Danimarca:                                                          
       regione d'informazione di volo Copenhagen.                                  
      Regno di Spagna:                                                             
       regione superiore d'informazione di volo Madrid;                            
       regione d'informazione di volo Madrid;                                      
       regione superiore d'informazione di volo Barcellona;                        
       regione d'informazione di volo Barcellona;                                  
       regione superiore d'informazione di volo Isole Canarie;                     
       regione d'informazione di volo Isole Canarie.                               
      Repubblica Francese:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Francia;                           
       regione d'informazione di volo Parigi;                                      
       regione d'informazione di volo Brest;                                       
       regione d'informazione di volo Bordeaux;                                    
       regione d'informazione di volo Marsiglia;                                   
       regione d'informazione di volo Reims.                                       
      Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:                             
       regione superiore d'informazione di volo Scottish;                          
       regione d'informazione di volo Scottish;                                    
       regione superiore d'informazione di volo Londra;                            
       regione d'informazione di volo Londra.                                      
      Repubblica Ellenica:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Atene;                             
       regione d'informazione di volo Atene.                                       
      Repubblica d'Ungheria:                                                       
       regione d'informazione di volo Budapest.                                    
      Irlanda:                                                                     
       regione superiore d'informazione di volo Shannon;                           
       regione d'informazione di volo Shannon;                                     
     regione  di  transizione  oceanica  di  Shannon,  delimitata  dalle           
   seguenti coordinate:                                                            
     51(gradi)  Nord  15(gradi)  Ovest,   51(gradi) Nord 8(gradi) Ovest,           
   48(gradi) 30(gradi) Nord   8(gradi) Ovest, 49(gradi)  Nord  15(gradi)           
   Ovest;                                                                          
      51(gradi) Nord 15(gradi) Ovest a FL 55 ed al di sopra.                       
      Repubblica Italiana:                                                         
       regione superiore d'informazione di volo Milano;                            
       regione d'informazione di volo Milano;                                      
       regione superiore d'informazione di volo Roma;                              
       regione d'informazione di volo Roma;                                        
       regione superiore d'informazione di volo Brindisi;                          
       regione d'informazione di volo Brindisi.                                    
      Repubblica di Malta:                                                         
       regione d'informazione di volo Malta.                                       
      Principato di Monaco:                                                        
       p.m. (regione d'informazione di volo di Marsiglia).                         
      Regno di Norvegia:                                                           
       regione superiore d'informazione di volo Oslo;                              
       regione superiore d'informazione di volo Stavanger;                         
       regione superiore d'informazione di volo Trondheim;                         
       regione superiore d'informazione di volo Bodo;                              
       regione d'informazione di volo Oslo;                                        
       regione d'informazione di volo Stavanger;                                   
       regione d'informazione di volo Trondheim;                                   
       regione d'informazione di volo Bodo;                                        
       regione oceanica d'informazione di volo Bodo.                               
      Regno dei Paesi Bassi:                                                       
       regione d'informazione di volo Amsterdam.                                   
      Repubblica Portoghese:                                                       
       regione superiore d'informazione di volo Lisbona;                           
       regione d'informazione di volo Lisbona;                                     
       regione d'informazione di volo Santa Maria.                                 
      Romania:                                                                     
       regione d'informazione di volo Bucarest.                                    
      Repubblica Slovacca:                                                         
       regione d'informazione di volo Bratislava.                                  
      Repubblica Slovena:                                                          
       regione d'informazione di volo Lubiana.                                     
      Regno di Svezia:                                                             
       regione superiore d'informazione di volo Malmo;                             
       regione d'informazione di volo Malmo;                                       
       regione superiore d'informazione di volo Stoccolma;                         
       regione d'informazione di volo Stoccolma;                                   
       regione superiore d'informazione di volo Sundsvall;                         
       regione d'informazione di volo Sundsvall;                                   
      Confederazione Elvetica:                                                     
       regione superiore d'informazione di volo Svizzera;                          
       regione d'informazione di volo Svizzera.                                    
      Repubblica di Turchia:                                                       
       regione d'informazione di volo Ankara;                                      
       regione d'informazione di volo Istanbul.                                    
                                                                                   
                                                               Annesso 2           
                                                                                   
                          CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                  
                                Clausola 1.                                        
                                                                                   
     1.  Gli  importi fatturati  sono  pagabili  alla sede  centrale  di           
   Eurocontrol a Bruxelles.                                                        
     2.  Eurocontrol  considera  tuttavia come  liberatori  i  pagamenti           
   effettuati  sui  conti aperti  a  suo  nome presso  istituti  bancari           
   designati dagli organismi competenti del  sistema dei canoni di rotta           
   negli Stati contraenti o in altri Stati.                                        
     3. L'importo del canone e' dovuto alla data in cui il volo ha avuto           
   luogo.  Il  pagamento  deve  essere  effettuato  entro  i  30  giorni           
   successivi  alla  data di  fatturazione.  La  data limite  entro  cui           
   Eurocontrol deve ricevere il pagamento e' indicata nella fattura.               
                                                                                   
                                Clausola 2.                                        
                                                                                   
     1. Ad  eccezione del  caso previsto al  paragrafo 2  della presente           
   clausola, l'importo del canone deve essere saldato in ECU.                      
     2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto           
   bancario  designato,  situato in  uno  Stato  contraente, gli  utenti           
   residenti in  tale Stato possono  saldare l'importo dei  canoni nella           
   moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.                               
     3.  Se l'utente  si  avvale della  facolta'  prevista al  paragrafo           
   precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in ECU si           
   effettua  al tasso  di cambio  giornaliero quotato  nel giorno  e nel           
   luogo di pagamento per le transazioni commerciali.                              
                                                                                   
                                Clausola 3.                                        
                                                                                   
     Il pagamento si considerera' ricevuto  da parte di Eurocontrol alla           
   data di  valuta in cui  l'importo dovuto  e' accreditato su  un conto           
   bancario indicato  da Eurocontrol. La  data di valuta e'  quella alla           
   quale Eurocontrol puo' utilizzare i fondi.                                      
                                                                                   
                                Clausola 4.                                        
                                                                                   
     1.  I pagamenti  devono  essere  accompagnati dall'indicazione  dei           
   riferimenti, delle date e degli  importi in ECU delle fatture saldate           
   e delle  note di credito in  deduzione. La necessita' di  indicare in           
   ECU  l'importo  delle fatture,  vale  anche  per  gli utenti  che  si           
   avvalgono della possibilita' di pagare in moneta nazionale.                     
     2.  Quando  un  pagamento  non e'  accompagnato  dalle  indicazioni           
   previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una           
   o piu' fatture specifiche, Eurocontrol puo' destinare il pagamento:             
       in primo luogo agli interessi, e successivamente;                           
       alle fatture piu' vecchie non pagate.                                       
                                                                                   
                                Clausola 5.                                        
                                                                                   
     1. Tutti i reclami relativi  alle fatture devono essere indirizzati           
   ad Eurocontrol per iscritto. La data  limite entro la quale i reclami           
   devono pervenire ad Eurocontrol, fissata in 60 giorni a partire dalla           
   data della fattura e' indicata sulla fattura (1).                               
     2. La data di deposito dei reclami e' la data in cui Eurocontrol li           
   riceve.                                                                         
     3. I  reclami, il  cui oggetto  deve essere  chiaramente precisato,           
   devono  essere  accompagnati da  una  esposizione  dei motivi  e  dai           
   documenti appropriati per sostenerli.                                           
     4.  L'avanzare  un reclamo  non  autorizza  l'utente a  portare  in           
   deduzione dalla  fattura in questione l'ammontare  contestato, a meno           
   che non ne venga autorizzato da Eurocontrol.                                    
     5.  Se  Eurocontrol  ed  un   utente  sono  mutuamente  debitori  e           
   creditori, nessun pagamento compensativo puo' essere effettuato senza           
   il preventivo accordo di Eurocontrol.                                           
                                                                                   
                                Clausola 6.                                        
                                                                                   
     1. Tutti i  canoni che non sono stati saldati  entro la data limite           
   prevista, vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli           
   organismi   competenti   e   pubblicato   dagli   Stati   contraenti,           
   conformemente  alle disposizioni  dell'art.  10  delle condizioni  di           
   applicazione. Tale interesse, detto interesse di ritardato pagamento,           
   e' un interesse semplice,  calcolato giorno per giorno sull'ammontare           
   dovuto non pagato.                                                              
      2. Tale interesse e' calcolato e fatturato in ECU.                           
                                                                                   
                                Clausola 7.                                        
                                                                                   
     Laddove un debitore non ha  saldato la somma dovuta, possono essere           
   intraprese misure per un recupero forzato.                                      
     (1) Questo emendamento sara' effettivo a partire dal 1 aprile 1998.