Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 16 marzo 1998.
Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a
rischio di incidente rilevante devono procedere all'informazione,
all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in
situ.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO
Visto il comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma
8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del
Consiglio 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;
Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalita' con le quali
i fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attivita'
industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175;
Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19
maggio 1997, n. 137, le modalita' con le quali i fabbricanti devono
procedere all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ sono stabilite dal Ministero
dell'ambiente in conformita' alle proposte della Conferenza di
servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;
Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato
art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18
dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1.
Generalita'
1. Le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono le
modalita' minime con cui il fabbricante deve procedere
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro
che lavorano in situ, ai sensi dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attivita' industriali.
2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attivita'
ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e
integrazioni, e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, finalizzato al miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Le modalita' di informazione, addestramento ed equipaggiamento
di coloro che lavorano nelle attivita' industriali a rischio di
incidente rilevante devono essere individuate dal fabbricante
nell'ambito della propria organizzazione e poste in atto mediante
apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Tali procedure devono, in
particolare, prevedere la designazione di personale adeguatamente
informato, qualificato e preparato, nonche' l'approntamento e la
gestione di mezzi idonei alla protezione del personale in caso di
incidente rilevante.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) lavoratore in situ:
il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e
amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;
il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o
agli interventi di emergenza;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo,
preposto, anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o
depositi, ai servizi generali o che accede allo stabilimento per
qualsiasi altro motivo di lavoro;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore
autonomo, preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio
degli impianti o depositi;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o
lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in
situ, selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle
lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.
Art. 3.
Informazione
1. Il fabbricante deve informare ciascun lavoratore sui rischi di
incidente rilevante e sulle misure atte a prevenirli o limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Per le attivita' soggette
agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, l'informazione deve basarsi sulle risultanze
delle analisi e valutazioni di sicurezza effettuate dal fabbricante
ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare riguardo a
quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre
attivita', l'informazione deve basarsi sulle valutazioni effettuate
dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al
comma 1 sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun
lavoratore, anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze,
ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate. In particolare,
il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:
a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggo 1997, n.
137, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi
interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive
integrazioni e modifiche;
c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di
sicurezza di cui al comma 1;
d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato
secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al
singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con
gli aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti
al lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza
esterna.
3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per
le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre
attivita', ed ogni volta che intervengano modifiche significative
all'attivita' incontri con i lavoratori al fine di:
a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni
di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente
ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni
fornite e della documentazione distribuita;
c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di
comunicazione;
d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva
valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi
lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale
degli incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro
degli esiti.
4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se' necessario,
la documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze
tecniche in materia o intervengano modifiche significative, dietro
richiesta motivata da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza e, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche
sulla base delle conclusioni dell'istruttoria di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche' del piano di
emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli
aspetti essenziali dei piano di emergenza interno, prima che questi
siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore
venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da
una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza
interno potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di
raccolta. In tutti i casi, per le attivita' soggette agli articoli 4
o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, ai visitatori occasionali deve essere consegnata copia della
scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di
accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento
che lo stesso fabbricante provvedera' a individuare, un'informazione
graficovisiva, realizzata con i mezzi ritenuti piu' idonei, relativa
ai nominativi e alle modalita' con cui segnalare l'insorgere di una
situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza,
all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di
fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato
allarme e, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della
scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Art. 4.
Formazione e addestramento
1. Il fabbricante deve identificare i parametri che incidono sulla
sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il
livello di competenza, esperienza e addestramento necessari al fine
di assicurare un'adeguata capacita' operativa del personale. Il
fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto
nella gestione, nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o
depositi possieda la necessaria cognizione sulla implicazione della
propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti
rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che
ciascun lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto
segue:
a) per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle
analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del
singolo lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1988, con
particolare riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale
decreto; per le altre attivita', esiti delle valutazioni e misure
adottate, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli
specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per
il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore
stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di
protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5,
comma 3;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi
sia' in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni
di emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle
misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare
riguardo alla necessita' di una tempestiva segnalazione
dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilita' di ognuno nel garantire
l'aderenza alle normative di sicurezza e' alla politica di sicurezza
aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle
procedure di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli
incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e
l'ambiente.
3. Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1
e 2 mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori
in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di
mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il
fabbricante deve assicurare:
a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione
e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del
raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con
particolare riferimento a:
valutazione delle qualificazioni;
valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
gestione degli archivi e della documentazione;
valutazione delle prestazioni attuali e della necessita' di corsi
di formazione.
4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso
esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori
qualificati e deve essere ripetuto periodicamente sulla base della
valutazione delle prestazioni attuali e, comunque, almeno ogni tre
mesi per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi
per le altre attivita'. Le esercitazioni relative alla messa in atto
del piano di emergenza interno, con riferimento anche alle prove di
evacuazione, devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le
attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e almeno annualmente per le
altre attivita'.
5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti
o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto
con specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere
completato prima dell'entrata in funzione delle modifiche
interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza.
6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle
attivita' di formazione e addestramento e delle prove di
esercitazione.
Art. 5.
Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione
1. Il fabbricante deve provvedere all'equipaggiamento per la
protezione individuale e agli apprestamenti per quella collettiva,
tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche
degli scenari incidentali ipotizzabili a seguito dell'accadimento di
un incidente rilevante e delle esigenze operative e di intervento a
cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.
2 L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere
assegnato dal fabbricante almeno al personale operativo e di
intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.
3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali
indumenti protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori,
rivelatori portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure
che, tra l'altro, distinguano l'equipaggiamento che deve essere
costantemente indossato da quello che deve essere portato al seguito
durante il lavoro in impianto o deposito e quello che deve essere
ubicato in luoghi predeterminati e facilmente accessibili. Le
procedure devono inoltre stabilire le responsabilita' per
l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso
dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua
manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della
normativa.
4. I sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo,
anche protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta,
punti attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati
e realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e
commisurati all'entita' delle persone da proteggere. I dispositivi
previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza
interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art.
3. Specifiche procedure devono stabilire la responsabilita' per il
corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
Art. 6.
Organizzazione
1. L'ottemperanza al presente decreto deve essere garantita dal
fabbricante attraverso l'individuazione delle responsabilita'
all'interno della propria organizzazione e la definizione di
procedure scritte, eventualmente attuate nell'ambito del servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 7.
Controllo dell'ottemperanza
1. La verifica degli adempimenti previsti dal presente decreto
viene effettuata nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di
vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, lettera g) del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la
facolta' ai sensi dell'art. 20 dello stesso decreto e le competenze
in materia di vigilanza e controllo, nazionali, regionali e
territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attivita'
soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Art. 8.
Termine di adeguamento
1. Il fabbricante e' tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del
presente decreto nel termine di due mesi dalla sua data di
pubblicazione, per le attivita' soggette agli articoli 4 o 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un
anno per le altre attivita'.
Roma, 16 marzo 1998
p. Il Ministro dell'ambiente
Calzolaio
Il Ministro dell'interno
Napolitano
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Bersani