Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30-3-1998


                          MINISTERO DELL'AMBIENTE                                  
                                                                                   
   DECRETO 16 marzo 1998.                                                          
     Modalita' con le quali i fabbricanti per le attivita' industriali a           
   rischio  di incidente  rilevante  devono procedere  all'informazione,           
   all'addestramento  e all'equipaggiamento  di coloro  che lavorano  in           
   situ.                                                                           
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                                 
                            di   concerto  con                                     
                      IL   MINISTRO  DELL'INTERNO  e                               
                       IL   MINISTRO DELL'INDUSTRIA                                
                      DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANTO                              
                                                                                   
     Visto  il comma  1 dell'art.  12 del  decreto del  Presidente della           
   Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma           
   8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;                                          
     Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;                       
     Visti  gli articoli  5, 6,  7 e  8 del  decreto del  Presidente del           
   Consiglio 31  marzo 1989,  pubblicato nel supplemento  ordinario alla           
   Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;                                    
     Ritenuto di dover provvedere ad  indicare le modalita' con le quali           
   i fabbricanti devono  procedere all'informazione, all'addestramento e           
   all'equipaggiamento di  coloro che  lavorano in situ  nelle attivita'           
   industriali soggette  al decreto  del Presidente della  Repubblica 17           
   maggio 1988, n. 175;                                                            
     Considerato che,  ai sensi del comma  7 dell'art. 1 della  legge 19           
   maggio 1997, n.  137, le modalita' con le quali  i fabbricanti devono           
   procedere  all'informazione, all'addestramento  e all'equipaggiamento           
   di  coloro  che  lavorano  in   situ  sono  stabilite  dal  Ministero           
   dell'ambiente  in  conformita'  alle  proposte  della  Conferenza  di           
   servizi di cui all'art. 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;           
     Viste le  proposte della  Conferenza di servizi,  di cui  al citato           
   art.  9 del  decreto-legge  6  settembre 1996,  n.  461,  in data  18           
   dicembre 1997;                                                                  
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                Generalita'                                        
                                                                                   
     1.  Le disposizioni  di  cui al  presente  decreto stabiliscono  le           
   modalita'   minime   con   cui    il   fabbricante   deve   procedere           
   all'informazione, all'addestramento  e all'equipaggiamento  di coloro           
   che  lavorano  in  situ,  ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto  del           
   Presidente  della Repubblica  17 maggio  1988, n.  175, e  successive           
   modifiche e integrazioni, sui  rischi di incidenti rilevanti connessi           
   con determinate attivita' industriali.                                          
     2. I contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attivita'           
   ricadenti  nell'ambito di  applicazione  del  decreto del  Presidente           
   della Repubblica  17 maggio  1988, n. 175,  e successive  modifiche e           
   integrazioni,  e sono  pertanto integrativi  ed aggiuntivi  di quanto           
   previsto  dal  decreto  legislativo  19 settembre  1994,  n.  626,  e           
   successive  modifiche e  integrazioni,  finalizzato al  miglioramento           
   della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.              
     3. Le  modalita' di informazione, addestramento  ed equipaggiamento           
   di  coloro che  lavorano  nelle attivita'  industriali  a rischio  di           
   incidente  rilevante   devono  essere  individuate   dal  fabbricante           
   nell'ambito  della propria  organizzazione e  poste in  atto mediante           
   apposite procedure scritte, previa consultazione con i rappresentanti           
   dei  lavoratori   per  la   sicurezza.  Tali  procedure   devono,  in           
   particolare,  prevedere la  designazione  di personale  adeguatamente           
   informato,  qualificato e  preparato,  nonche'  l'approntamento e  la           
   gestione di  mezzi idonei  alla protezione del  personale in  caso di           
   incidente rilevante.                                                            
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                Definizioni                                        
                                                                                   
     Ai sensi del presente decreto si intende per:                                 
       a) lavoratore in situ:                                                      
     il  personale   dirigente,  i  quadri,  gli   impiegati  tecnici  e           
   amministrativi e gli operai che operano nello stabilimento;                     
     il personale  preposto all'esercizio degli impianti  o depositi e/o           
   agli interventi di emergenza;                                                   
     il  personale  interno,  alle   dipendenze  di  terzi  o  autonomo,           
   preposto, anche  occasionalmente, alla manutenzione degli  impianti o           
   depositi,  ai servizi  generali o  che accede  allo stabilimento  per           
   qualsiasi altro motivo di lavoro;                                               
     il  personale  interno,  alle  dipendenze  di  terzi  o  lavoratore           
   autonomo, preposto  ad operazioni  comunque connesse  con l'esercizio           
   degli impianti o depositi;                                                      
     b)  istruttore:  personale  interno,  alle dipendenze  di  terzi  o           
   lavoratore autonomo, qualificato  all'addestramento dei lavoratori in           
   situ, selezionato dal fabbricante;                                              
     c) visitatore  occasionale: persona diversa  da quelle di  cui alle           
   lettere a) e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.               
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                Informazione                                       
                                                                                   
     1. Il fabbricante  deve informare ciascun lavoratore  sui rischi di           
   incidente rilevante e  sulle misure atte a prevenirli  o limitarne le           
   conseguenze per  l'uomo e per  l'ambiente. Per le  attivita' soggette           
   agli articoli  4 o 6 del  decreto del Presidente della  Repubblica 17           
   maggio  1988, n.  175, l'informazione  deve basarsi  sulle risultanze           
   delle analisi  e valutazioni di sicurezza  effettuate dal fabbricante           
   ai  sensi degli  articoli 5,  6 e  7 del  decreto del  Presidente del           
   Consiglio  dei Ministri  31 marzo  1989, con  particolare riguardo  a           
   quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per le altre           
   attivita', l'informazione  deve basarsi sulle  valutazioni effettuate           
   dal fabbricante  e sulle  misure adottate, ai  sensi dell'art.  3 del           
   decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.                 
     2. Il  fabbricante deve  assicurarsi che  l'informazione di  cui al           
   comma  1 sia  fornita in  modo comprensibile  ed esaustivo  a ciascun           
   lavoratore,  anche con  riguardo  ad  eventuali specifiche  esigenze,           
   ricorrendo alle forme di comunicazione piu' adeguate. In particolare,           
   il fabbricante deve distribuire ai lavoratori almeno:                           
     a) la  scheda di cui all'allegato  1 della legge 19  maggo 1997, n.           
   137, per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del           
   Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;                             
     b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi           
   interessati, di cui  alla legge 29 maggio 1974, n.  256, e successive           
   integrazioni e modifiche;                                                       
     c)  un  estratto  dei  risultati delle  analisi  e  valutazioni  di           
   sicurezza di cui al comma 1;                                                    
     d)  un  estratto  del  piano di  emergenza  interno,  differenziato           
   secondo la funzione,  la posizione e i compiti  specifici affidati al           
   singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con           
   gli aspetti  di coordinamento con gli  eventuali interventi richiesti           
   al  lavoratore  a seguito  dell'attivazione  del  piano di  emergenza           
   esterna.                                                                        
     3. Il fabbricante e tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per           
   le attivita' soggette agli articoli 4  o 6 del decreto del Presidente           
   della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre           
   attivita',  ed ogni  volta che  intervengano modifiche  significative           
   all'attivita' incontri con i lavoratori al fine di:                             
     a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni           
   di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;                        
     b) verificare  che ciascun lavoratore abbia  compreso adeguatamente           
   ed esaustivamente  il significato  e l'importanza  delle informazioni           
   fornite e della documentazione distribuita;                                     
     c)  identificare   l'eventuale  esigenza  di  ulteriori   forme  di           
   comunicazione;                                                                  
     d)  rispondere ad  eventuali  quesiti e  acquisire, per  successiva           
   valutazione,  i  consigli  e  le informazioni  fornite  dagli  stessi           
   lavoratori o dai loro rappresentanti per la sicurezza.                          
     Il  fabbricante deve  produrre  e  conservare evidenza  documentale           
   degli incontri  di cui al  presente comma, ivi compreso  il riscontro           
   degli esiti.                                                                    
     4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se' necessario,           
   la  documentazione,  ogni  volta   che  subentrino  nuove  conoscenze           
   tecniche in  materia o  intervengano modifiche  significative, dietro           
   richiesta motivata da parte dei  rappresentanti dei lavoratori per la           
   sicurezza  e, per  le  attivita' soggette  agli articoli  4  o 6  del           
   decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche           
   sulla  base delle  conclusioni  dell'istruttoria di  cui all'art.  1,           
   comma 6,  della legge 19  maggio 1997, n.  137, nonche' del  piano di           
   emergenza esterno di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della           
   Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.                                              
     5.  Il fabbricante  deve informare  i visitatori  occasionali degli           
   aspetti essenziali dei  piano di emergenza interno,  prima che questi           
   siano ammessi  all'interno dello stabilimento. Qualora  il visitatore           
   venga  costantemente accompagnato  all'interno dello  stabilimento da           
   una persona  dedicata, l'informazione relativa al  piano di emergenza           
   interno potra' eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di           
   raccolta. In tutti i casi, per  le attivita' soggette agli articoli 4           
   o 6  del decreto del Presidente  della Repubblica 17 maggio  1988, n.           
   175,  ai visitatori  occasionali deve  essere consegnata  copia della           
   scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.                
     6.  Il fabbricante  deve rendere  disponibile, presso  i locali  di           
   accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento           
   che lo stesso fabbricante  provvedera' a individuare, un'informazione           
   graficovisiva, realizzata con i  mezzi ritenuti piu' idonei, relativa           
   ai nominativi e  alle modalita' con cui segnalare  l'insorgere di una           
   situazione  di   emergenza  della   quale  si  venga   a  conoscenza,           
   all'ubicazione  planimetrica dei  punti di  raccolta e  delle vie  di           
   fuga, nonche' all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato           
   allarme e, per le attivita' soggette  agli articoli 4 o 6 del decreto           
   del Presidente della  Repubblica 17 maggio 1988, n.  175, copia della           
   scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.                
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                         Formazione e addestramento                                
                                                                                   
     1. Il fabbricante deve identificare  i parametri che incidono sulla           
   sicurezza individuale e collettiva ed individuare conseguentemente il           
   livello di  competenza, esperienza e addestramento  necessari al fine           
   di  assicurare  un'adeguata  capacita' operativa  del  personale.  Il           
   fabbricante e' tenuto ad assicurarsi che tutto il personale coinvolto           
   nella gestione, nell'esercizio e  nella manutenzione degli impianti o           
   depositi possieda  la necessaria cognizione sulla  implicazione della           
   propria attivita' sulla sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti           
   rilevanti.                                                                      
     2. Ai  fini di cui al  comma 1, il fabbricante  deve assicurare che           
   ciascun lavoratore  sia adeguatamente formato e  addestrato su quanto           
   segue:                                                                          
     a) per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del           
   Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n.  175, contenuti delle           
   analisi  e valutazioni  di sicurezza,  per quanto  di pertinenza  del           
   singolo lavoratore, effettuate  ai sensi degli articoli 5, 6  e 7 del           
   decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 31 marzo 1988, con           
   particolare riguardo a  quanto indicato nell'art 8, comma  1, di tale           
   decreto; per  le altre  attivita', esiti  delle valutazioni  e misure           
   adottate, ai sensi  dell'articolo 3 del decreto  del Presidente della           
   Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;                                              
     b) contenuti  generali del  piano di  emergenza interno  e dettagli           
   specifici su quanto  di pertinenza del singolo  lavoratore, anche per           
   il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore           
   stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;               
     c)  uso  delle  attrezzature  di sicurezza  e  dei  dispositivi  di           
   protezione  individuale e  collettiva,  anche ai  sensi dell'art.  5,           
   comma 3;                                                                        
     d) procedure operative e di  manutenzione degli impianti o depositi           
   sia' in condizioni normali e  di anomalo esercizio, sia in condizioni           
   di emergenza;                                                                   
     e) benefici conseguibili attraverso  la rigorosa applicazione delle           
   misure e delle procedure di  sicurezza e prevenzione, con particolare           
   riguardo   alla    necessita'   di   una    tempestiva   segnalazione           
   dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;                        
     f)  specifici  ruoli  e  responsabilita' di  ognuno  nel  garantire           
   l'aderenza alle normative di sicurezza  e' alla politica di sicurezza           
   aziendale;                                                                      
     g)  possibili  conseguenze  di   inosservanze  e  deviazioni  dalle           
   procedure di sicurezza;                                                         
     h)  ogni  altro  comportamento  utile  ai  fini  di  prevenire  gli           
   incidenti  rilevanti   e  limitarne  le  conseguenze   per  l'uomo  e           
   l'ambiente.                                                                     
     3. Il fabbricante e' tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1           
   e 2 mediante  la formazione e l'addestramento di  base dei lavoratori           
   in  occasione dell'assunzione,  del  trasferimento  o cambiamento  di           
   mansioni, dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il           
   fabbricante deve assicurare:                                                    
     a) la selezione di  adeguati programmi di formazione, esercitazione           
   e addestramento;                                                                
       b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;                      
     c)  la   messa  in  atto   di  sistemi  di  verifica   interni  del           
   raggiungimento  degli obiettivi  di formazione  e addestramento,  con           
   particolare riferimento a:                                                      
       valutazione delle qualificazioni;                                           
       valutazione dell'efficacia dell'addestramento;                              
       gestione degli archivi e della documentazione;                              
     valutazione delle  prestazioni attuali e della  necessita' di corsi           
   di formazione.                                                                  
     4.   L'addestramento  deve   essere  effettuato   anche  attraverso           
   esercitazioni   pratiche   e   con  l'affiancamento   di   istruttori           
   qualificati e  deve essere  ripetuto periodicamente sulla  base della           
   valutazione delle  prestazioni attuali  e, comunque, almeno  ogni tre           
   mesi per  le attivita' soggette agli  articoli 4 o 6  del decreto del           
   Presidente della Repubblica  17 maggio 1988, n. 175, e  ogni sei mesi           
   per le altre attivita'. Le  esercitazioni relative alla messa in atto           
   del piano di  emergenza interno, con riferimento anche  alle prove di           
   evacuazione, devono  essere effettuate almeno  ogni sei mesi,  per le           
   attivita' soggette  agli articoli  4 o 6  del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 17 maggio 1988, n.  175, e almeno annualmente per le           
   altre attivita'.                                                                
     5. Qualora vengano apportate  modifiche significative agli impianti           
   o depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto           
   con  specifico riferimento  alle modifiche  effettuate e  deve essere           
   completato   prima   dell'entrata   in   funzione   delle   modifiche           
   interessate, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori           
   per la sicurezza.                                                               
     6.  Il  fabbricante  deve mantenere  l'evidenza  documentale  delle           
   attivita'   di  formazione   e   addestramento  e   delle  prove   di           
   esercitazione.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
            Equipaggiamento, sistemi e dispositivi di protezione                   
                                                                                   
     1.  Il  fabbricante  deve  provvedere  all'equipaggiamento  per  la           
   protezione individuale  e agli  apprestamenti per  quella collettiva,           
   tenendo conto, oltre che delle  ordinarie condizioni di lavoro, anche           
   degli scenari incidentali ipotizzabili  a seguito dell'accadimento di           
   un incidente rilevante  e delle esigenze operative e  di intervento a           
   cui i singoli lavoratori in situ devono ottemperare.                            
     2  L'equipaggiamento  di  protezione   del  personale  deve  essere           
   assegnato  dal  fabbricante  almeno   al  personale  operativo  e  di           
   intervento previsto dai piani di emergenza interno ed esterno.                  
     3.  L'uso  dell'equipaggiamento  di protezione  individuale,  quali           
   indumenti  protettivi, facciali,  maschere antigas,  autorespiratori,           
   rivelatori  portatili, deve  essere soggetto  a specifiche  procedure           
   che,  tra  l'altro,  distinguano l'equipaggiamento  che  deve  essere           
   costantemente indossato da quello che  deve essere portato al seguito           
   durante il  lavoro in impianto  o deposito  e quello che  deve essere           
   ubicato  in  luoghi  predeterminati   e  facilmente  accessibili.  Le           
   procedure   devono   inoltre   stabilire   le   responsabilita'   per           
   l'addestramento  del personale  e per  la verifica  del corretto  uso           
   dell'equipaggiamento   assegnato,  la   sua  conservazione,   la  sua           
   manutenzione  e  sostituzione,   l'adeguamento  all'evoluzione  della           
   normativa.                                                                      
     4. I  sistemi di  protezione collettiva,  quali sale  di controllo,           
   anche protette,  centri di controllo dell'emergenza,  anche a tenuta,           
   punti attrezzati di raccolta  del personale, devono essere progettati           
   e  realizzati in  funzione degli  scenari incidentali  ipotizzabili e           
   commisurati all'entita'  delle persone  da proteggere.  I dispositivi           
   previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza           
   interno ed essere  tra gli oggetti dell'informazione  di cui all'art.           
   3. Specifiche  procedure devono  stabilire la responsabilita'  per il           
   corretto uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.            
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                               Organizzazione                                      
                                                                                   
     1.  L'ottemperanza al  presente decreto  deve essere  garantita dal           
   fabbricante   attraverso   l'individuazione   delle   responsabilita'           
   all'interno  della   propria  organizzazione  e  la   definizione  di           
   procedure scritte, eventualmente attuate  nell'ambito del servizio di           
   prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 19           
   settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.                  
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                        Controllo dell'ottemperanza                                
                                                                                   
     1.  La verifica  degli  adempimenti previsti  dal presente  decreto           
   viene  effettuata nell'ambito  dello  svolgimento  delle funzioni  di           
   vigilanza di  cui all'art. 16,  comma 1,  lettera g) del  decreto del           
   Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ferma restando la           
   facolta' ai sensi  dell'art. 20 dello stesso decreto  e le competenze           
   in  materia   di  vigilanza  e  controllo,   nazionali,  regionali  e           
   territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le attivita'           
   soggette all'art.  4 del decreto  del Presidente della  Repubblica 17           
   maggio  1988, n.  175, anche  in occasione  delle istruttorie  di cui           
   all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.                    
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                           Termine di adeguamento                                  
                                                                                   
     1.  Il fabbricante  e' tenuto  ad adeguarsi  alle disposizioni  del           
   presente  decreto  nel  termine  di   due  mesi  dalla  sua  data  di           
   pubblicazione,  per le  attivita' soggette  agli articoli  4 o  6 del           
   decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, di un           
   anno per le altre attivita'.                                                    
      Roma, 16 marzo 1998                                                          
                                                                                   
                       p. Il Ministro dell'ambiente                                
                                 Calzolaio                                         
                         Il Ministro dell'interno                                  
                                Napolitano                                         
                        Il Ministro dell'industria                                 
                     del commercio e dell'artigianato                              
                                  Bersani