Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


 
   DECRETO 30 marzo 1998.                                                          
     Programmazione  dell'accesso  al  pensionamento di  anzianita'  dei           
   pubblici dipendenti, ai sensi dell'art.  59, comma 55, della legge 27           
   dicembre 1997, n. 449.                                                          
                                                                                   
                          IL MINISTRO DEL LAVORO                                   
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                              di concerto con                                      
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                     e                                             
                   IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA                            
                          E GLI AFFARI REGIONALI                                   
                                                                                   
     Visti i commi da  6 a 9 dell'art. 59 della  legge 27 dicembre 1997,           
   n. 449, che regolano i requisiti  anagrafici e di contribuzione per i           
   trattamenti pensionistici di anzianita'  ed i termini per l'esercizio           
   del diritto di accesso ai trattamenti medesimi;                                 
     Visto il comma  55 del predetto art. 59, che  deferisce al Ministro           
   del lavoro  e della  previdenza sociale, di  concerto con  quelli del           
   tesoro,  del  bilancio e  della  programmazione  economica e  per  la           
   funzione  pubblica  e   per  gli  affari  regionali   il  compito  di           
   determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio per le forme di           
   previdenza   esclusive   dell'assicurazione  generale   obbligatoria,           
   termini di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' diversi           
   da quelli richiamati nelle disposizioni  in premessa per i lavoratori           
   che abbiano  presentato le  relative domande in  data anteriore  al 3           
   novembre 1997, secondo criteri che  tengano conto della maggiore eta'           
   anagrafica  ed   anzianita'  contributiva,  nonche'  della   data  di           
   presentazione  delle domande  ovvero dell'intervenuta  estinzione del           
   rapporto di lavoro;                                                             
     Considerato  che, per  il  personale del  comparto scuola,  occorre           
   tenere presente anche il disposto di cui al comma 9 del predetto art.           
   59,  che disciplina,  tra l'altro,  il collocamento  a riposo  in due           
   scaglioni, equamente ripartiti,  rispettivamente nell'anno scolastico           
   o accademico 1998-1999  ed in quello 1999-2000, del  personale la cui           
   domanda  di dimissione,  presentata entro  il 15  marzo 1997,  non e'           
   stata   accolta  per   effetto  delle   disposizioni  contenute   nel           
   decreto-legge 19  maggio 1997, n. 129,  convertito con modificazioni,           
   nella legge 18 luglio 1997, n. 229, e che pertanto occorre provvedere           
   per il  personale del  comparto scuola che  ha presentato  domanda di           
   dimissioni dal servizio nel periodo  intercorrente tra il 16 marzo ed           
   il 2 novembre del 1997;                                                         
     Ritenuto  che  il predetto  personale  del  comparto scuola,  fermo           
   restando per esso il diritto  di accesso al trattamento pensionistico           
   per i  casi di  maturazione dei  requisiti previsti dai  commi 6  e 7           
   dell'art. 59  rispettivamente entro il 31  dicembre del 1998 e  il 31           
   dicembre 1999, non possa che essere collocato a riposo se non dopo il           
   personale  gia' contingentato  ai  sensi del  richiamato  comma 9  e,           
   pertanto,  nell'anno  scolastico  o accademico  2000-2001  in  misura           
   peraltro  non  superiore   all'entita'  del  personale  contingentato           
   nell'anno  scolastico   o  accademico  1999-2000  e,   per  la  parte           
   eventualmente eccedente, nell'anno scolastico o accademico 2001-2002;           
     Tenuto conto,  per un  verso, dei complessivi  andamenti finanziari           
   delle  relative gestioni  pensionistiche anche  con riferimento  agli           
   effetti derivanti  dalla riforma previdenziale e,  per l'altro, delle           
   effettuate rilevazioni in ordine alle domande;                                  
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Per   gli    iscritti   alle   forme   di    previdenza   esclusive           
   dell'assicurazione  generale obbligatoria,  fatta  esclusione per  il           
   personale del comparto scuola e  per il personale delle Forze armate,           
   compresa l'Arma dei carabinieri, del  Corpo della guardia di finanza,           
   delle Forze  di polizia ad  ordinamento civile e del  Corpo nazionale           
   dei vigili del fuoco, nei  cui confronti trova applicazione l'art. 6,           
   comma 2,  del decreto legislativo 30  aprile 1997, n. 165,  che hanno           
   presentato  domanda  per  l'accesso al  pensionamento  di  anzianita'           
   anteriormente   al   3   novembre  1997,   accettata   ove   previsto           
   dall'amministrazione   di   appartenenza,   l'accesso   medesimo   e'           
   consentito:                                                                     
     a)  al 1  aprile  1998  per i  casi  di  definitiva estinzione  del           
   rapporto di lavoro entro il 31  dicembre 1997 a condizione che a tale           
   ultima data fossero possedute le  prescritte condizioni di accesso al           
   pensionamento;                                                                  
     b) alle  date indicate nell'acclusa tabella,  che costituisce parte           
   integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di eta'           
   e di anzianita' contributiva ivi  previsti siano stati maturati prima           
   della data  di entrata  in vigore  della accennata  legge n.  449 del           
   1997.                                                                           
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     I dipendenti  del comparto scuola  che hanno presentato  domanda di           
   dimissioni dal servizio nel periodo  intercorrente tra il 16 marzo ed           
   il 2 novembre del 1997, in  possesso dei requisiti di cui all'art. 1,           
   commi 26 e  27, della legge 8  agosto 1995, n. 335,  sono collocati a           
   riposo  nell'anno scolastico  o accademico  2000-2001 nel  limite del           
   contingentamento  richiamato in  premessa ovvero,  per gli  eventuali           
   casi di  incapienza, nell'anno successivo.  Nel caso di  eccedenza il           
   Ministro  della pubblica  istruzione  formera'  la graduatoria  degli           
   aventi diritto in  base ai criteri di  maggiore anzianita' anagrafica           
   ed anzianita'  contributiva, nonche'  di data di  presentazione della           
   domanda.                                                                        
      Roma, 30 marzo 1998                                                          
                                                                                   
             Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale                     
                                   Treu                                            
                                                                                   
                   Il Ministro del tesoro, del bilancio                            
                     e della programmazione economica                              
                                  Ciampi                                           
                                                                                   
                   Il Ministro per la funzione pubblica                            
                          e gli affari regionali                                   
                                 Bassanini                                         
                                                                                   
                                                                 Tabella           
                                                                                   
                       REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997                               
                                                                                   
   Requisiti minimi di eta'     Requisiti minimi   Date per l'accesso al           
                                di contribuzione       pensionamento               
            -                           -                   -                      
   senza limite                    36 anni            1 aprile 1998                
   52 anni                         35 anni            1 aprile 1998                
   inferiore a 52 anni             35 anni            1 luglio 1998                
   56 anni                         34 anni            1 ottobre 1998               
   senza limite                    34 anni            1 gennaio 1999               
   senza limite                    33 anni            1 aprile 1999                
   senza limite                    32 anni            1 luglio 1999                
   senza limite                    31 anni            1 ottobre 1999               
   senza limite                    30 anni            1 gennaio 2000               
   senza limite               inferiore a 30 anni     1 aprile 2000                
                                                                                   
                                  Visto:                                           
                                                                                   
             Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale                     
                                   Treu                                            
                                                                                   
                   Il Ministro del tesoro, del bilancio                            
                     e della programmazione economica                              
                                  Ciampi                                           
                                                                                   
                   Il Ministro per la funzione pubblica                            
                          e gli affari regionali