Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
DECRETO 30 marzo 1998.
Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei
pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E GLI AFFARI REGIONALI
Visti i commi da 6 a 9 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che regolano i requisiti anagrafici e di contribuzione per i
trattamenti pensionistici di anzianita' ed i termini per l'esercizio
del diritto di accesso ai trattamenti medesimi;
Visto il comma 55 del predetto art. 59, che deferisce al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quelli del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
funzione pubblica e per gli affari regionali il compito di
determinare, nel rispetto degli equilibri di bilancio per le forme di
previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria,
termini di accesso ai trattamenti pensionistici di anzianita' diversi
da quelli richiamati nelle disposizioni in premessa per i lavoratori
che abbiano presentato le relative domande in data anteriore al 3
novembre 1997, secondo criteri che tengano conto della maggiore eta'
anagrafica ed anzianita' contributiva, nonche' della data di
presentazione delle domande ovvero dell'intervenuta estinzione del
rapporto di lavoro;
Considerato che, per il personale del comparto scuola, occorre
tenere presente anche il disposto di cui al comma 9 del predetto art.
59, che disciplina, tra l'altro, il collocamento a riposo in due
scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico
o accademico 1998-1999 ed in quello 1999-2000, del personale la cui
domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non e'
stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito con modificazioni,
nella legge 18 luglio 1997, n. 229, e che pertanto occorre provvedere
per il personale del comparto scuola che ha presentato domanda di
dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed
il 2 novembre del 1997;
Ritenuto che il predetto personale del comparto scuola, fermo
restando per esso il diritto di accesso al trattamento pensionistico
per i casi di maturazione dei requisiti previsti dai commi 6 e 7
dell'art. 59 rispettivamente entro il 31 dicembre del 1998 e il 31
dicembre 1999, non possa che essere collocato a riposo se non dopo il
personale gia' contingentato ai sensi del richiamato comma 9 e,
pertanto, nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 in misura
peraltro non superiore all'entita' del personale contingentato
nell'anno scolastico o accademico 1999-2000 e, per la parte
eventualmente eccedente, nell'anno scolastico o accademico 2001-2002;
Tenuto conto, per un verso, dei complessivi andamenti finanziari
delle relative gestioni pensionistiche anche con riferimento agli
effetti derivanti dalla riforma previdenziale e, per l'altro, delle
effettuate rilevazioni in ordine alle domande;
Decreta:
Art. 1.
Per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, fatta esclusione per il
personale del comparto scuola e per il personale delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nei cui confronti trova applicazione l'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che hanno
presentato domanda per l'accesso al pensionamento di anzianita'
anteriormente al 3 novembre 1997, accettata ove previsto
dall'amministrazione di appartenenza, l'accesso medesimo e'
consentito:
a) al 1 aprile 1998 per i casi di definitiva estinzione del
rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1997 a condizione che a tale
ultima data fossero possedute le prescritte condizioni di accesso al
pensionamento;
b) alle date indicate nell'acclusa tabella, che costituisce parte
integrante del presente decreto, a condizione che i requisiti di eta'
e di anzianita' contributiva ivi previsti siano stati maturati prima
della data di entrata in vigore della accennata legge n. 449 del
1997.
Art. 2.
I dipendenti del comparto scuola che hanno presentato domanda di
dimissioni dal servizio nel periodo intercorrente tra il 16 marzo ed
il 2 novembre del 1997, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono collocati a
riposo nell'anno scolastico o accademico 2000-2001 nel limite del
contingentamento richiamato in premessa ovvero, per gli eventuali
casi di incapienza, nell'anno successivo. Nel caso di eccedenza il
Ministro della pubblica istruzione formera' la graduatoria degli
aventi diritto in base ai criteri di maggiore anzianita' anagrafica
ed anzianita' contributiva, nonche' di data di presentazione della
domanda.
Roma, 30 marzo 1998
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali
Bassanini
Tabella
REQUISITI AL 31 DICEMBRE 1997
Requisiti minimi di eta' Requisiti minimi Date per l'accesso al
di contribuzione pensionamento
- - -
senza limite 36 anni 1 aprile 1998
52 anni 35 anni 1 aprile 1998
inferiore a 52 anni 35 anni 1 luglio 1998
56 anni 34 anni 1 ottobre 1998
senza limite 34 anni 1 gennaio 1999
senza limite 33 anni 1 aprile 1999
senza limite 32 anni 1 luglio 1999
senza limite 31 anni 1 ottobre 1999
senza limite 30 anni 1 gennaio 2000
senza limite inferiore a 30 anni 1 aprile 2000
Visto:
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Treu
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Il Ministro per la funzione pubblica
e gli affari regionali