Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
Testo del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1998), coordinato
con la legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante: "Ulteriori interventi
urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e
Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Reppubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1998 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Capo I
Ulteriori interventi in favore delle regioni Marche e Umbria,
interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare gli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e
Umbria, di seguito indicate con la parola "regioni", interessati
dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, di seguito
indicata con le parole "crisi sismica", in prosecuzione di quelli
gia' avviati con il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434,
e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile:
n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;
n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;
n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;
n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;
n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;
n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;
n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;
n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.
Art. 2.
Compiti delle regioni
e intese istituzionali di programma
1. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e
sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e
le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. ((
L'intesa istituzionale di programma riguardera' in particolare la
connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati
alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione
a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative
risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. ))
2. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei,
il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonche',
(( su deliberazione dei rispettivi consigli, )) il programma
finanzario di ripartizione (( nei limiti )) delle risorse assegnate
di cui all'articolo 15. Nel programma vengono individuate, (( a
partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, )) le
priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi
di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i
nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa
delle attivita' produttive, il recupero della funzionalita' delle
strutture pubbliche e del patrimonio culturale, (( la presenza degli
insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane,
)) la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali, con
particolare riferimento al Parco nazionale dei Monti Sibillini ed
alle aree protette regionali.
3. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le
regioni, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui agli articoli
4 e 5, provvedono, (( con criteri omogenei, )) entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la
progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione
degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e
miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono
rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento
sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e
ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad
assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e
stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli
interventi, incorporando, altresi', eventuali prescrizioni tecniche
derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono
vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;
b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di
danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono
utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di
ripristino e a definire le relative procedure e modalita' di
attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la
determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di
rifinitura;
c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano,
entro trenta giorni, i centri e nuclei, (( o parte di essi, )) di
particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici
distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del
patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati
attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;
d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi
tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti
del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di
geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri
interessati, allo scopo di valutare la possibilita' che il rischio
sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di
riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per
la ricostruzione;
e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti
idrogeologici, (( con priorita' per quelli che costituiscono pericolo
per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorita'
di bacino, )) sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici
danneggiati di proprieta' delle Regioni e degli enti locali, nonche'
degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici
servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche
specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio
che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza
fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili
o spostabili in edifici piu' sicuri; i piani dovranno altresi'
prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di
protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.
4. (( Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della
vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il
coefficiente S=6 per le zone attualmente non classificate. Gli
interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico,
degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione
o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano
sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura
si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi
murari e fra questi ultimi, nonche' la riduzione delle spinte nelle
strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato
si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il
comportamento sismico del sistema resistente. )) Tutti gli interventi
di cui al comma 3 devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici
collegati strutturalmente.
5. I comitati tecnicoscientifici di cui all'articolo 2, comma 3,
dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive
modificazioni, integrati, per ciascuna regione, (( dal
vicecommissario per i beni culturali di cui all'ordinamento n. 2669
del 1 ottobre 1997, )) da un secondo rappresentante del Servizio
sismico nazionale e da tre esperti nominati dalle regioni medesime,
svolgono, d'intesa tra loro, le funzioni di coordinamento e di
valutazione tecnica per gli obiettivi di cui al comma 3, con
particolare riferimento ai criteri tecnici da porre a base delle
scelte e alla definizione dei parametri da adottare, nonche' per i
programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 (( e per i piani
di cui all'articolo 8, comma 3. ))
6. Ai fini della determinazione del costo degli interventi ammessi
al contributo pubblico di cui agli articoli 3, 4 e 5, i relativi
parametri tecnici ed economici sono adottati dalle regioni, d'intesa
con il Ministero dei lavori pubblici (( e con il Dipartimento della
protezione civile. ))
7. I presidenti delle regioni, nominati commissari delegati ai
sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997,
completano gli interventi urgenti di loro competenza avvalendosi
delle risorse e delle procedure di cui alle ordinanze indicate
all'articolo 1 e, comunque, nel termine della durata dello stato di
emergenza.
Art. 3.
Interventi su centri storici
e su centri e nuclei urbani e rurali
1. Entro (( novanta giorni )) dalla perimetrazione dei centri e
nuclei individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), i
comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate,
predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che
prevedono in maniera integrata:
a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso
pubblico, (( con priorita' per gli edifici scolastici, )) compresi
quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica
e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o
danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle
attivita' produttive di cui all'articolo 5;
b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si
sostituiscono al comune inadempiente.
3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la
sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi
sulla base dei parametri di cui all'articolo 2, le volumetrie,
superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori
degli interventi. (( Nei programmi sono altresi' indicate le risorse
dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e
dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15. ))
4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, (( con
precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ))
e alle province, (( valutano e approvano, entro trenta giorni dalla
presentazione, )) i programmi di recupero di cui al comma 1,
individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per
l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma
stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi,
anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante
gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati,
o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i
proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro ((
trenta giorni )) dall'invito ad essi rivolto dal comune. La
costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei
proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici
utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6
del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994,
publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994,
ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 3,
il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si
sostituiscono ai proprietari per l'esecuzione degli interventi
mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere
durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun
indennizzo, (( utilizzando i contributi di cui all'articolo 4. ))
((6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi ))
(( previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in ))
(( cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per ))
(( gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano ))
(( superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3. ))
7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n.
2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di
emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario,
anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel
caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.
Art. 4.
Interventi a favore dei privati
per beni immobili e mobili
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili
privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi
secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2,
e' concesso:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle
strutture, degli elementi architettonici esterni (( , comprese le
rifiniture esterne, )) e delle parti comuni dell'intero edificio
relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso
insediamento e nel limite delle superfici preesistenti (( aumentabili
esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; ))
b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al
costo degli interventi sulle strutture (( , compreso l'adeguamento
igienicosanitario, )) e per il ripristino degli elementi
architettonici esterni (( , comprese le rifiniture esterne , )) e
delle parti comuni dell'intero edificio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano
applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori
a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il
caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi (( di recupero
)) di cui all'articolo 3.
(( 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate ))
(( dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono ))
(( applicati anche agli immobili con unico proprietario. ))
(( 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli ))
(( interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di ))
(( danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al ))
(( comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui ))
(( all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un ))
(( contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione ))
(( delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e ))
(( comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna ))
(( unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a ))
(( lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare ))
(( comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che ))
(( offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel ))
(( caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni ))
(( significativi alle strutture principali e superiori ad un ))
(( limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il ))
(( Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei ))
(( lavori pubblici. ))
(( 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ))
(( ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano ))
(( proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero, ))
(( rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di ))
(( diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari ))
(( nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, ))
(( per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il ))
(( proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati ))
(( diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del ))
(( completamento degli interventi di ricostruzione o di ))
(( riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' ))
(( dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso ))
(( delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da ))
(( versare all'entrata del bilancio dello Stato. ))
5. Ai proprietari, ((o usufruttuari qualora i proprietari per
qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, )) delle unita'
immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione
principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo
pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti
interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'articolo 2,
comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del
proprietario, (( detratto il reddito derivante dall'immobile
distrutto o inagibile )) risultante dalla dichiarazione dei redditi
per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in
attuazione della delibera Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio
1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e'
fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21
milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori
a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi
esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore
all'importo di due pensioni minime Inps, il contributo e' elevato al
90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.
6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della
crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni
mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data del
26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al
40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita'
di cui all'articolo 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di
lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.
7. l contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei
parametri di cui all'articolo 2, sono concessi dai comuni sulla base
di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, (( nei
limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 15 e con priorita'
per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente
inagibili. ))
((7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni ))
(( necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a ))
(( carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui ))
(( all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15. ))
Art. 5.
Interventi a favore delle attivita' produttive
1. Al fine della ripresa delle attivita' produttive industriali,
agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali,
turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, (( ivi
comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle
organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine
solidaristico, )) aventi sede o unita' produttive nei territori dei
comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni
a beni mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e'
assegnato un contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del
valore dei danni subiti e fino ad un massimo di lire 300 milioni,
applicandosi una franchigia di lire 5 milioni, ridotta a lire 3
milioni, per (( gli imprenditori agricoli e )) i piccoli
imprenditori, cosi' come definiti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 229 del 1 ottobre 1997.
(( 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili ))
(( utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1, ))
(( distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto ))
(( disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli ))
(( immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita' ))
(( zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3, ))
(( ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario. ))
3. Sono altresi' concessi, in favore delle attivita' di cui al
comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per
cento del danno subito da beni mobili e scorte, nonche' ((
dell'eventuale maggiore costo degli interventi di cui al comma 3
dell'articolo 4 e )) del costo per le rifiniture interne (( e gli
impianti )) degli immobili ricostruiti o ripristinati, stabilito in
base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del
beneficiario, un onere non inferiore al 2 per cento della rata di
ammortamento. (( Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni
possono erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi
gia' esistenti ed operanti nei territori regionali. ))
4. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da
professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e,
per i danni fino a 5 milioni, con dichiarazione sostitutiva di atto
di notorieta'.
(( 5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai ))
(( commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 ))
(( settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al ))
(( presente decreto. ))
6. Le regioni stabiliscono, (( entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
il piano finanziario degli interventi, nonche' procedure e modalita'
per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, (( dei finanziamenti
in conto interessi e di ulteriori provvidenze finalizzate alla
ripresa dell'attivita' produttiva delle aziende che hanno subito una
riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. ))
(( 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui ))
(( all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe ))
(( previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio, ))
(( del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul ))
(( mercato di latte e di prodotti a base di latte, come ))
(( specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del ))
(( 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997. ))
Art. 6.
Polizze assicurative ed assistenza fiscale
1. Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in
tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di
compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti
dal presente decreto ha luogo solo fino alla concorrenza
dell'eventuale differenza. In tal caso il contributo cosi'
determinato e' integrato con un'ulteriore somma pari ai premi
assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennuo
antecedente la data dell'evento. Tale somma non puo' comunque
superare la meta' del rimborso percepito dalle compagnie di
assicurazione.
((1-bis. I contribuenti delle regioni Marche ed Umbria, che hanno ))
(( usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito ))
(( della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui ))
(( al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998, ))
(( pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta ))
(( Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998. ))
Art. 7.
Edilizia residenziale pubblica
1. Le regioni, entro (( novanta giorni )) dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi
di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi
sismica.
2. Il programma di cui al comma 1 ricomprende piani di recupero
urbano di cui all'articolo 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, interventi di riparazione, con miglioramento sismico,
dell'edilizia residenziale pubblica danneggiata, nonche' un piano
straordinario per ulteriori unita' abitative preferibilmente
attraverso l'acquisizione e il recupero, con miglioramento sismico,
di edifici ricadenti nei centri storici o rurali danneggiati, da
destinare alla locazione, anche ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Il programma potra' prevedere,
con priorita' e urgenza, la costruzione di alloggi da utilizzare
temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi
mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.
3. Per gli interventi di recupero nei centri storici si applicano,
anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali
e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, al netto
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge
5 agosto 1978, n. 457, con i fondi di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora
ripartiti dal Cipe, in misura non inferiore al 10 per cento
dell'ammontare complessivo. Entro il termine di trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei
lavori pubblici propone al Cipe, sentite le regioni, la relativa
ripartizione.
5. I fondi gia' attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere
utilizzati, per le finalita' del presente articolo, in deroga alle
quote percentuali fissate dalle norme vigenti per le singole
tipologie di intervento.
6. Il terzo comma dell'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n.
457, come modificato dall'articolo 4 della legge 29 luglio 1980, n.
385, e' sostituito dal seguente: "La garanzia decorre dalla data di
stipula, mediante atto pubblico, del contratto di mutuo edilizio
ipotecario. Gli istituti mutuanti trasmettono periodicamente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi
ai mutui edilizi a tasso d'interesse ordinario o agevolato, fruenti
della garanzia statale, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
7. Il sesto comma dell'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti di concessione del
contributo devono essere comunicati al Comitato per l'edilizia
residenziale.".
Art. 8.
Interventi sui beni culturali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il commissario delegato di cui all'articolo 1
dell'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, con la collaborazione del
Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale
delle ricerche, di tecnici delle regioni e degli enti locali e, ove
occorra, dei Vigili del fuoco, completa il rilevamento analitico dei
danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.
(( 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli ))
(( interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con ))
(( le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, ))
(( del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e, ))
(( comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza. ))
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1, le regioni, d'intesa con
il (( commissario delegato di cui al comma 1, sentiti i comuni
interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui
all'articolo 2, comma 5, )) predispongono un piano di interventi di
ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale danneggiato
dalla crisi sismica. Predispongono, altresi', un piano finanziario
nei limiti delle risorse destinate allo scopo ai sensi dell'articolo
2, comma 2, nonche' degli stanziamenti di cui al comma 4 e dei
contributi di privati e di enti pubblici. Nel piano sono individuati
i soggetti pubblici o privati attuatori degli interventi, (( che di
norma sono i soggetti proprietari, )) e sono ricompresi gli
interventi urgenti disposti dagli enti locali, i cui oneri eccedenti
le disponibilita' di cui al comma 2 sono a carico delle risorse di
cui all'art. 15, comma 1. (( Il piano deve assicurare, anche
attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la
contemporaneita' dei lavori di recupero dei beni culturali
danneggiati dal terremoto e di quelli relativi agli stessi beni
previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tal fine agli
interventi finanziati dalla citata legge n. 270 del 1997 nei comuni
terremotati delle regioni Marche e Umbria si applicano le procedure
di cui all'articolo 14. ))
((3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati ))
(( danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto ))
(( dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli ))
(( altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ))
(( ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre ))
(( 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ))
(( ottobre 1997, n. 352. ))
4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni
culturali e ambientali, il soprintendente per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici dell'Umbria e il soprintendente
per i beni ambientali e architettonici delle Marche sono autorizzati
a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti,
il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa
depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, nel
limite di impegno annuo, a decorrere dal 1999 fino al 2018, di lire
15 miliardi. I proventi dei mutui affluiscono direttamente alle
contabilita' speciali intestate agli stessi soprintendenti; tali
modalita' si applicano anche alle operazioni finanziarie di cui
all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 6 maggio 1997, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1997, n. 203. Al
relativo onere per gli anni 1999 e 2000 si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni culturali e ambientali.
5. All'articolo 8, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n.
266.".
6. I soprintendenti delle Marche e dell'Umbria sono autorizzati ad
aprire un conto corrente bancario presso istituti di credito ove far
affluire contributi di enti e di privati destinati al restauro dei
beni culturali danneggiati dal sisma. L'istituto bancario provvede,
non oltre i cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle
relative somme alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato per
essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali
ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.
7. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede a
potenziare il personale delle soprintendenze e le stesse sono
autorizzate, nel limite del 2 per cento degli stanziamenti di cui al
comma 4, ad applicare le misure di potenziamento previste
dall'articolo 14, comma 14.
Art. 9.
Interventi urgenti su immobili statali
1. Il Ministro dei lavori pubblici predispone ed attua, (( sentite
le regioni, )) un piano di interventi urgenti per il ripristino degli
immobili statali di propria competenza danneggiati dalla crisi
sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi
gia' disposti per la costruzione di nuovi edifici da destinare
all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale
finalita' e' destinato uno stanziamento non inferiore a lire 5
miliardi a valere sulla autorizzazione di spesa prevista dalla legge
5 dicembre 1988, n. 521, iscritta nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Edilizia di servizio"
6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.
2. Il Ministero dei lavori pubblici predispone e attua, d'intesa
con il Ministero dell'interno, un piano urgente per le esigenze di
accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse
all'emergenza sismica, per la cui realizzazione e' autorizzata la
spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1998 da iscrivere all'unita'
previsionale di base "Edilizia di servizio" 6.2.1.1. dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 1998 di cui al decreto-legge
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla tabella C della
legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della
protezione civile.
3. Il Ministero per le politiche agricole, (( d'intesa con le
regioni, )) predispone e attua, nel limite di spesa di lire 4
miliardi per l'anno 1998, un piano di interventi urgenti per la
ricostruzione, connessa alla crisi sismica, delle sedi dei comandi
stazione del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere, per
l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto all'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo
anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole, e, quanto a lire 2 miliardi,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo
della protezione civile.
Art. 10.
Misure per i territori interessati
dal sisma del maggio 1997
1. Ai comuni di Massa Martana, Todi, Giano dell'Umbria, Gualdo
Cattaneo e Acquasparta, interessati dal sisma del 12 maggio 1997, si
applicano (( le disposizioni di cui al )) presente decreto (( e
quelle degli articoli 7 e 14, comma 4, )) dell'ordinanza n. 2668 del
28 settembre 1997, cosi' come successivamente modificata ed
integrata. Agli stessi comuni si applicano, altresi', i benefici
previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I benefici gia' concessi con le ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1997, e n. 2715 del 20
novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19
maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
luglio 1997, n. 228, costituiscono anticipo sulle provvidenze di cui
al presente decreto.
3. Il presidente della regione Umbria, nominato commissario
delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa
gli interventi urgenti di propria competenza, avvalendosi delle
risorse e delle procedure stabilite nelle ordinanze di cui al comma
2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.
Art. 11.
Contributi connessi a precedenti eventi sismici
1. Nel caso di aventi diritto ai benefici di cui al presente
decreto, gia' danneggiati da precedenti eventi sismici, nel computo
dei contributi da concedere sono ricomprese le somme gia' concesse e
non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.
(( 1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a ))
(( provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici, ))
(( rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo ))
(( adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che ))
(( consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse ))
(( complessivamente assegnate". ))
Art. 12.
Misure a favore dei comuni
1. Ai comuni interessati dalla crisi sismica e' concessa dal
Ministero dell'interno un'anticipazione dei trasferimenti erariali
per compensare gli effetti finanziari delle proroghe dei versamenti
per gli anni 1997 e 1998, disposte dalle ordinanze di cui
all'articolo 1, relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla
tassa sui rifiuti solidi urbani e alla imposta sulla pubblicita'.
L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto
al 1996, certificate dai comuni interessati. Al recupero
dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di
assegnazione delle rate dei contributi ordinari spettanti dopo la
scadenza delle proroghe.
2. Ai comuni di cui al comma 1 sono assegnati, per gli anni 1997 e
1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i
tributi di cui allo stesso comma, strettamente connessi all'evento
sismico. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche
certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.
3. Per il biennio 1997-1998, ai comuni di cui al comma 1, per i
quali le abitazioni inagibili, totalmente o parzialmente, a seguito
della crisi sismica rappresentano oltre il 15 per cento del totale
delle abitazioni, sono concessi contributi per l'adeguamento alla
media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.
Le risorse sono costituite dai contributi ordinari e consolidati
assegnati ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili al 4 per
mille a suo tempo detratta. Agli stessi comuni e' concesso, per il
biennio 1997-1998, un ulteriore contributo (( pari al 20 per cento ))
delle risorse in godimento nell'anno 1997 dopo l'adeguamento alla
media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati
complessivamente in lire (( 37 miliardi )) , si provvede, (( quanto a
lire 33 miliardi )) , mediante riduzione dell'autorizzazione di
spesa, per l'anno 1998, di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450, volta a finanziare il Fondo della protezione civile ((
e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilita' di cui
all'articolo 15, comma 1, che saranno riversate dalle regioni al
bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente
articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di
calcolo per la determinazione dei contributi degli anni
successivi.))
5. Per i comuni di cui al comma 1 (( nonche' per le comunita'
montane e per le province dell'Umbria e delle Marche )) il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 e'
prorogato al 30 aprile 1998. E' altresi' differito a tale data il
termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le
variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali
relativamente all'anno 1998. Per gli stessi (( enti locali )) e'
altresi' prorogato al 30 aprile 1998 il termine di cui all'articolo
17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modifiche ed integrazioni, per le variazioni del bilancio
dell'anno 1997.
Art. 12-bis.
Benefici a favore delle aziende agricole
(( 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con ))
(( finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola ))
(( proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali ))
(( di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della ))
(( legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento ))
(( rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture ))
(( aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di ))
(( riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti ))
(( possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa ))
(( scadenza puo' essere differita per il corrispondente numero di ))
(( rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con ))
(( tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero ))
(( importo del mutuo residuo. ))
(( 2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta' ))
(( contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di ))
(( rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in ))
(( favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, ))
(( compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in ))
(( cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate ))
(( ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del ))
(( sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese ))
(( nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini. ))
(( 3. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o ))
(( alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento ))
(( fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere ))
(( conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per ))
(( l'acquisizione dei terreni. ))
(( 4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per ))
(( l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la ))
(( Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti ))
(( concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo ))
(( di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali. ))
Art. 12-ter.
Dismissione e trasferimento di beni demaniali
(( 1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni ))
(( immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla ))
(( crisi sismica di cui al presente capo e che non siano ))
(( utilizzabili o siano dismissibili perche' non piu' rispondenti ))
(( alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del ))
(( Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del ))
(( tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche', ))
(( limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al ))
(( Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della ))
(( difesa, possono essere trasferiti in proprieta' a titolo ))
(( gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la ))
(( destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa ))
(( delle attivita' economiche, produttive, culturali, scolastiche ))
(( e sociali. ))
Art. 13.
Altre misure
1. Nei confronti dei percettori di redditi di pensione, residenti
nelle regioni, le cui abitazioni in conseguenza della crisi sismica
sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
inagibilita' totale o parziale, il pagamento delle somme dovute ai
sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 140,
maturate, fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici
erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza
dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495
del 1993 e n. 240 del 1994, e' effettuato in unica soluzione, con le
medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.
2. Gli interventi di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono estesi alle aree
terremotate delle Marche e dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2
e 5b, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24
giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese
le misure di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 24 giugno
1997, n. 196. Gli oneri derivanti dal presente comma fanno carico
sulle quote riservate dal Cipe in sede di riparto delle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse. Tali somme,
iscritte all'unita' previsionale "Devoluzione di proventi" dello
stato di previsione del Ministero delle finanze, sono versate in
conto entrata del Tesoro per essere riassegnate ad apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
3. Per assicurare lo svolgimento degli interventi urgenti disposti
dal Dipartimento della protezione civile in occasione della crisi
sismica tuttora in atto, relativi in particolare alla mobilitazione
della rete sismica mobile dell'Istituto nazionale di geofisica, al
rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai
beni culturali delle regioni, alle indagini geologiche, geofisiche e
geochimiche sui territori maggiormente colpiti, nonche' per il
potenziamento urgente, ai fini di protezione civile, della
sorveglianza sismica e della rete informatica per l'emergenza, sono
concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi
a favore del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, di lire 12
miliardi a favore dell'Istituto nazionale di geofisica e di lire 1,5
miliardi a favore del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti
del Consiglio nazionale delle ricerche. Al relativo onere per l'anno
1998, pari complessivamente a lire 15,5 miliardi, si provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 1998, di
cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come
determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta a finanziare il Fondo della protezione civile.
4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei
territori interessati dalla crisi sismica, che a causa della stessa
hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di
esercizio ed alla flessione dei ricavi da traffico, possono ottenere
dal Ministero dei trasporti e della navigazione contributi
straordinari nel limite complessivo di lire 2 miliardi per l'anno
1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono
stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Al relativo onere si provvede con corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
(( 5. All'articolo 1-ter del decretolegge 27 ottobre 1997, n. ))
(( 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre ))
(( 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche: ))
(( a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono ))
(( sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31 ))
(( dicembre 1999"; ))
(( b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: ))
(( "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze ))
(( rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle ))
(( regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi, ))
(( assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo ))
(( conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai ))
(( soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il ))
(( vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo ))
(( conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' ))
(( dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed ))
(( eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. ))
(( L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che ))
(( hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni ))
(( dalla presentazione della domanda da parte dei militari ))
(( stessi."; ))
(( c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: ))
(( "6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio ))
(( civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data ))
(( del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni ))
(( Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni ))
(( principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a ))
(( seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda, ))
(( dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile ))
(( e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato". ))
(( 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del ))
(( decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come ))
(( modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano ))
(( anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente ))
(( decreto. ))
6. I benefici di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono da intendersi estesi anche per i territori delle
province di Arezzo e Rieti interessati dalla crisi sismica del
settembreottobre 1997.
(( 6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del ))
(( decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il ))
(( periodo 1997-1998 la compensazione e' effettuata in via ))
(( prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei ))
(( produttori titolari di quota ubicati nei territori ))
(( dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi ))
(( sismica. ))
(( 6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle ))
(( imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici ))
(( esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01, ))
(( 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria ))
(( e Marche, e' riconosciuto lo sgravio dei contributi ))
(( previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori ))
(( di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 fino al 31 ))
(( marzo 1998. Il beneficio e' applicato in favore dei soggetti ))
(( che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 ))
(( gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere ))
(( subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per ))
(( cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. ))
(( L'efficacia delle predette disposizioni e' condizionata ))
(( all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunita' ))
(( europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato ))
(( istitutivo della Comunita' economica europea. L'onere derivante ))
(( dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno ))
(( 1998, e' posto a carico delle disponibilita' di cui ))
(( all'articolo 15, comma 1, ed e' rimborsato all'INPS, da parte ))
(( delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni. ))
(( 6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, ))
(( dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: ))
(( " 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni ))
(( interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono ))
(( intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della ))
(( popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in ))
(( aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1 ))
(( della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, ))
(( l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario ))
(( alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel ))
(( comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione". ))
(( 6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro ))
(( espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un ))
(( contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione ))
(( provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante ))
(( riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' ))
(( previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e ))
(( della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, ))
(( allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero ))
(( per i beni culturali e ambientali. ))
(( 6-sexies. Per realizzare interventi di carattere straordinario ))
(( finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago ))
(( Trasimeno, e' assegnato all'Autorita' di bacino del fiume ))
(( Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio ))
(( 1998-2000. ))
(( 6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma ))
(( 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni ))
(( 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ))
(( ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno ))
(( finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento ))
(( relativo al Ministero dell'ambiente. ))
(( 6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in ))
(( catasto degli immobili oggetto di concessione o di ))
(( autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28 ))
(( febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e ))
(( integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, ))
(( n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ))
(( ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle ))
(( regioni Umbria e Marche. ))
(( 6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre ))
(( 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole: ))
(( "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,". ))
Art. 14.
Norme di accelerazione e controllo degli interventi
1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le
quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti,
autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati,
l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro
sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve
comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. L'amministrazione procedente puo' comunque assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di
motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, (( la
determinazione dell'amministrazione procedente e' subordinata
all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17,
comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 )) .
2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative
agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei
soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi
professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, (( a
cooperative di produzione e lavoro )) , ovvero a societa' di
progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi
documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle
caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi ((
previsti dal presente decreto )) , la progettazione, ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, e'
articolata nei progetti di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo
ovvero, qualora la tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta,
nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro
di opere pubbliche distrutte o danneggiate, (( previsti dal presente
decreto )) , si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, fino all'importo di (( due milioni di
ECU )) , IVA esclusa. (( L'affidamento di appalti a trattativa
privata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, avviene mediante gara informale alla quale
debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono
in tale numero soggetti qualificati ai sensi della citata legge n.
109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto )) .
((4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche ))
(( interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di ))
(( approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei ))
(( contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. ))
(( 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella ))
(( Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura ))
(( agli stessi un iter amministrativo preferenziale. ))
5. Per i lavori (( previsti dal presente decreto )) di importo ((
da due a cinque milioni di ECU )) , IVA esclusa, si puo' procedere
con il sistema di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni, per tutte le tipologie di opere previste nei piani di
ricostruzione. (( Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa
appaltatrice decade. Ove i lavori vengano affidati con le modalita'
sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi
adeguamenti al progetto definitivo, posto a base dell'affidamento,
nei limiti di quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8-ter del
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di
alcun tipo in corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente
articolo in cui i lavori non vengano affidati con le modalita'
sopraindicate, le varianti in corso d'opera sono ammesse con le
modalita' di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, come sostituito dall'articolo 8-ter del decretolegge 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno
1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del
comma 3 del medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le
varianti che non comportano modifiche sostanziali sono approvate
dall'ingegnere capo dei lavori; tutte le altre varianti sono
sottoposte ad un nuovo esame da parte dello stesso organo che si e'
espresso sul progetto originario )) .
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti
a corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le regioni determinano in
via preventiva i criteri tecnicoeconomici per la scelta dei soggetti
da invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle
opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'amministrazione aggiudicatrice, (( per gli interventi previsti
dal presente decreto )) , puo' prevedere nel bando di gara la
facolta', in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo
classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare
i lavori alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede
d'offerta.
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto
degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni.
10. Per la ricostruzione degli edifici distrutti le regioni, in
sede di approvazione dei programmi di recupero di cui al presente
decreto, possono disporre, acquisito il parere obbligatorio dei
comitati tecnico-scientifici di cui all'articolo 2, comma 5,
deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 16 gennaio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
29 del 5 febbraio 1996.
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse
all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in
vigenza dello stato d'emergenza, possono essere emesse ordinanze ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le
amministrazioni competenti.
12. Le regioni, d'intesa con gli ispettorati provinciali e
regionali del lavoro e l'Inps, esercitano attivita' di controllo per
assicurare il rispetto delle norme sul trattamento dei lavoratori e
sulla sicurezza dei cantieri. A tal fine il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale puo' provvedere a potenziare le dotazioni
organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps.
E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati,
anche consorziati, di cui all'articolo 3, nell'affidare i lavori per
gli interventi di ricostruzione e di ripristino, di richiedere alle
imprese affidatarie copia dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi relativi ai lavoratori impiegati nelle attivita' di
ricostruzione. E' altresi' richiesta (( attestazione )) dei
versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. ((
Tali obblighi valgono anche per le imprese subappaltatrici. Le
regioni, nel disciplinare i meccanismi di erogazione dei contributi
ai privati, stabiliscono una ritenuta di garanzia, che sara'
applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati,
previa presentazione di certificati liberatori rilasciati dagli
organi o soggetti competenti alla verifica della regolarita' dei
versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi sopra
indicati. ))
13. Per gli interventi relativi agli immobili privati, oggetto di
contributo pubblico, le regioni provvedono ad emettere (( direttive
)) per l'approvazione dei progetti e le verifiche in corso d'opera
dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:
a) la verifica della corrispondenza tecnica ed economica dei
progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;
b) la verifica della (( conformita' )) qualitativa e quantitativa
dei lavori eseguiti alle previsioni dei progetti approvati, da
eseguire avvalendosi di ingegneri civili e architetti iscritti nei
rispettivi albi professionali da almeno dieci anni (( con comprovata
esperienza nei lavori da verificare )) .
14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli
enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni, al
potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale
tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, a corrispondere al personale dipendente
compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato,
nel limite di 50 ore procapite mensili, nonche' ad avvalersi di
liberi professionisti o, mediante convenzioni, di universita' e di
enti pubblici di ricerca, (( di cooperative di produzione e lavoro ))
Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un
piano di fabbisogno all'uopo predisposto.
(( 14-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6, ))
(( comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali ))
(( di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le ))
(( graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di ))
(( posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26 ))
(( settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla ))
(( data del 31 dicembre 1998 )). ))
(( 14-ter. Le amministrazioni degli enti locali di cui al ))
(( comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai ))
(( dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per ))
(( attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di ))
(( ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla ))
(( retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei ))
(( propri bilanci. ))
15. Per accelerare la realizzazione dei programmi di rilevamento
geologico necessari, anche al fine della ricostruzione nelle aree
interessate dalla crisi sismica, (( e per predisporre il piano di
interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera )) e), le regioni
sono autorizzate ad assumere geologi (( e tecnici nei settori
idraulico e forestale )) a tempo determinato ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative e contrattuali con oneri a carico dei
progetti medesimi.
16. Per le attivita' di competenza del Dipartimento della
protezione civile connesse all'attuazione del presente decreto, il
numero di esperti tecnicoamministrativi di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e' incrementato di ulteriori 10
unita'. Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 1.700
milioni annui, si provvede, a decorrere dal 1998, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come determinata dalla
tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare
il finanziamento del Fondo di protezione civile.
Art. 15.
Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le
regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per
gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio
d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi
nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito
dalla normativa vigente. Il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 100
miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere
dal 2000 fino al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a lire 100 miliardi annui per
gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno
2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, cosi' come
determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450,
volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione
civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a
stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo
pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche
e di lire 52 miliardi annui per l'Umbria. Sulla base
dell'accertamento definitivo dei danni, da completarsi dalle regioni
con criteri omogenei e d'intesa con il Dipartimento della protezione
civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilita'
di cui al comma 1.
3. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto
concorrono anche:
a) le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi
dell'Unione europea di cui alla delibera della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in
data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla
disciplina comunitaria, e delle correlative risorse provenienti dal
cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i
provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;
b) le disponibilita' finanziarie non utilizzate e non connesse ad
interventi di emergenza relativi alle autorizzazioni di spesa di cui
al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;
c) l'importo di lire 200 miliardi da assegnarsi con delibera Cipe
in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.
4. All'articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' aggiunto in fine, il seguente periodo: "La gestione
finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso
di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime
privatistico, puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita'
previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367". All'articolo 10, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le parole:
"d'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica" (( e dopo la parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente:
"almeno" )) .
5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori
disponibilita' individuate in sede di intesa istituzionale di
programma di cui all'articolo 2, comma 1, sono utilizzate, ai sensi
dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
cosi' come modificata dal comma 4, mediante apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai presidenti delle regioni, che
operano quali funzionari delegati preposti all'attuazione dei
programmi della predetta intesa istituzionale di programma. (( I
fondi che affluiscono alle contabilita' speciali di cui al presente
decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono mantenuti a disposizione dei funzionari
delegati fino alla realizzazione degli interventi cui i fondi
medesimi si riferiscono )).
6. Le disponibilita' complessivamente confluite nei fondi
comunicontabilita' speciali sono utilizzate dai presidentifunzionari
delegati mediante trasferimento delle risorse necessarie ai soggetti
attuatori.
7. La Cassa depositi e prestiti sui mutui concessi entro il 31
dicembre 1997, i cui oneri di ammortamento sono a carico dei comuni
individuati (( anche limitatamente ad alcune frazioni )) ai sensi
dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n.
2694, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15
ottobre 1997, (( e ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza 20
novembre 1997, n. 2717 )) , e' autorizzata a ridurre le quote
interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica saranno
stabilite percentuali differenziate di riduzione per le rate dovute
nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza
successiva. La percentuale di riduzione prevista per il quinquennio
1998-2002 non potra' comunque essere inferiore al 30 per cento delle
quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.
(( 8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per ))
(( ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato, ))
(( connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2, ))
(( potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da ))
(( inserire nella legge finanziaria. ))
9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.
Art. 16.
Vigilanza
1. Il Comitato dell'intesa istituzionale di programma di cui
all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza (( sugli atti, sui
tempi, sui modi e )) sull'attuazione degli interventi di cui al
presente capo e trasmette ogni sei mesi una relazione sul relativo
stato di attuazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
presidenti delle regioni, per la successiva trasmissione
rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.
Capo II
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
Art. 17.
Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione
Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone
1. Le regioni Emilia-Romagna e Calabria (( possono provvedere ))
alla realizzazione e al completamento degli interventi di emergenza
gia' avviati nei territori delle province di Bologna, Ferrara,
Forli'-Cesena, Parma, (( Reggio Emilia, Modena )) , Ravenna, Rimini e
Crotone, interessate da eventi alluvionali e da dissesti
idrogeologici nei mesi di (( gennaio, febbraio, ottobre e dicembre
1996 )), volti al ripristino delle infrastrutture e delle opere
pubbliche regionali e locali, nonche' al riassetto idrogeologico
complessivo, compresa la messa in sicurezza dei connessi punti
critici delle coste e delle reti idrauliche nelle province indicate,
d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. (( Al fabbisogno, nel
limite di lire 260,5 militardi, lo Stato concorre nel limite di lire
135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna e nel limite di lire 80
miliardi per la regione Calabria, con le disponibilita' di cui
all'articolo 21 )).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono sottoposti
all'approvazione dei comitati di cui alle ordinanze n. 2469 del 26
ottobre 1996 e n. 2476 del 19 novembre 1996, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256
del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.
Art. 18.
Interventi a favore dei soggetti privati della regione
Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996.
1. Ai soggetti residenti nella regione Emilia-Romagna che, alla
data degli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1,
risultavano proprietari di immobili ad uso di abitazione principale
andati distrutti o per i quali non vi siano possibilita' di
ripristino per effetto degli eventi medesimi, e' assegnato un
contributo a fondo perduto pari alla spesa (( per la demolizione )) ,
per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello
stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie
utile abitabile corrispondente a quella dell'unita' immobiliare
andata distrutta fino al limite massimo di 200 metri quadrati e per
un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo
per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. Ai soggetti proprietari di beni immobili gravemente danneggiati
dagli eventi calamitosi di cui al comma 1 e' assegnato un contributo
a fondo perduto fino al 75 per cento dei danni subiti, con priorita'
per le abitazioni principali, (( al fine del recupero dell'immobile
stesso )) .
3. Alle imprese industriali, agroindustriali, commerciali, di
servizi e artigianali, aventi sede o unita' produttive nei territori
di cui all'articolo 17, comma 1, che hanno subito, in conseguenza
degli eventi di cui al comma 1, gravi danni a beni immobili o mobili
di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un
contributo a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni
subiti, nel limite massimo di complessive lire 300 milioni per
ciascuna impresa.
4. Alle imprese di cui al comma 3 sono concessi finanziamenti in
conto interesse fino ad un ulteriore 45 per cento del valore dei
danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non
inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione
di prodotti agricoli ubicate nel territorio del comune di Corniglio,
che hanno trasferito o debbono trasferire la propria attivita' a
seguito dell'evento franoso, e' assegnato un contributo per il
parziale indennizzo dei danni subiti, finalizzato alla acquisizione
di aree idonee, al ripristino e ricostruzione delle attrezzature,
delle strutture e degli impianti produttivi, comprese le abitazioni
funzionali all'impresa, se preesistenti, nel limite della pari
capacita' produttiva, nonche' alla demolizione della struttura
dismessa. I contributi sono assegnati a condizione che l'attivita'
sia mantenuta nel comune di Corniglio. Rimangono a carico delle
imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della
capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.
6. Ove gli immobili (( di cui ai commi 1 e 5 )) non vengano
ricostruiti nel medesimo sito, i loro relitti sono demoliti e l'area
di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.
7. Ai contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applica la
franchigia stabilita dall'articolo 5, comma 1, nonche' le
disposizioni di cui all'articolo 6.
8. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, la regione
Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185, attua le procedure di delimitazione
dei territori colpiti dalle piogge alluvionali del mese di ottobre
1996, con riferimento ad una percentuale di danno del 25 per cento.
Il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 2, comma 1,
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano
la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1
e 2, nel limite di lire 28 miliardi, per gli interventi di cui ai
commi 3 e 4, nel limite di lire 17 miliardi, e per gli interventi di
cui al comma 5, nel limite di lire 10,5 miliardi. Al fabbisogno
complessivo di lire 55,5 miliardi si fa fronte con le disponibilita'
di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati
gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate
per le finalita' di cui all'articolo 17.
Art. 19.
Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna
interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati
dall'evento sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati
dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281
del 30 novembre 1996, la regione (( puo' provvedere: ))
a) al completamento degli interventi infrastrutturali di cui al
piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli
edifici pubblici e di culto;
c) ad assegnare ai proprietari, alla data del 16 ottobre 1996, di
immobili privati, (( anche destinati ad attivita' produttive, ))
gravemente danneggiati, contributi fino al 75 per cento del costo
della riparazione, compreso il miglioramento sismico, con priorita'
per le abitazioni principali che risultino totalmente o parzialmente
inagibili.
2. Le prescrizioni tecniche e i parametri relativi agli interventi
di cui al comma 1, (( lettere b) e c), )) sono stabiliti dalla
regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.
(( 2-bis. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per le ))
(( parti con queste compatibili la regione tiene conto delle ))
(( decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo ))
(( tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5, ))
(( dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il ))
(( coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre ))
(( 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 ))
(( novembre 1996. ))
(( 3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi ))
(( per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire ))
(( 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c), ))
(( con le disponibilita' di cui all'articolo 21. ))
Art. 20.
Modalita' di attuazione degli interventi
1. Per gli interventi infrastrutturali e sugli edifici pubblici e
di culto, previsti dagli articoli 17 e 19, le regioni Calabria ed
Emilia-Romagna provvedono ad individuare i soggetti attuatori. Per
gli stessi interventi le regioni e gli enti locali interessati
possono impegnare risorse proprie e si avvalgono delle procedure di
cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.
2. Le provvidenze gia' concesse con le ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
per i medesimi eventi calamitosi, costituiscono anticipazione sui
benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera (( c). ))
3. La regione Emilia-Romagna provvede all'accertamento definitivo
dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e
19, comma 1, lettera c), nonche' a stabilire le relative modalita' e
disposizioni operative.
4. Nei territori delle regioni Calabria e Emilia-Romagna
interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 17, comma 1,
e' vietato procedere alla ricostruzione di immobili distrutti o alla
costruzione di nuovi insediamenti nelle aree a rischio idrogeologico
che, sulla base delle direttive tecniche impartite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici in data 14 febbraio 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6
marzo 1997, dovranno essere individuate e perimetrate dalle regioni
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Se le regioni non provvedono entro tale termine, si applica
quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
dicembre 1996, n. 677.
Art. 21.
Norma di copertura
1. A fronte di un fabbisogno complessivo per gli interventi di cui
agli articoli 17, 18 e 19, pari a lire 331 miliardi per la regione
Emilia-Romagna e pari a lire 80 miliardi per la regione Calabria, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire
7 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2017, per la
copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che le regioni
contraggono con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di
credito, anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla
normativa vigente, per la realizzazione degli interventi di cui ai
predetti articoli. Al relativo onere, a decorrere dal 1998 e fino al
2017, si provvede (( per l'anno 1998 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8
per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il
medesimo anno ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985,
n. 222, e per gli anni dal 1999 al 2017 )) mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come determinate dalla tabella C della legge 27 dicembre
1997, n. 450.
Art. 22.
Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia
interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997
1. Per la realizzazione delle opere di cui al piano degli
interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione
idrogeologica, predisposto ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza
del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della
protezione civile n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio
1997, e relativo ai territori dei comuni della Lombardia colpiti da
avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia
e' autorizzata a stipulare, anche con la Cassa depositi e prestiti,
mutui ventennali nei limiti di impegno annui di lire 5 miliardi a
decorrere dall'anno 1999 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno
2000. I finanziamenti sono ripartiti secondo gli importi e le
priorita' individuati nelle categorie di interventi previste dal
piano.
2. (( I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di
strade provinciali, le province )) attuano gli interventi di cui al
comma 1, avvalendosi delle procedure e deroghe previste
dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.
3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,
parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1999 e 2000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a lire 5 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo
al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 23.
Misure urgenti nei territori del bacino del fiume Po interessati
dall'alluvione del novembre 1994 e dagli eventi idrogeologici
dell'ottobre 1996, nonche' a favore del complesso di San Costanzo al
Monte.
1. Ai sensi dell'articolo 13 del testo unificato delle
deliberazioni assunte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottato con deliberazione del 18 giugno 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto
1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, le somme
trasferite ai comuni, ai sensi dei capi III, IV e V del predetto
testo unificato, eventualmente non erogate in quanto eccedenti le
necessita' definitivamente accertate, sono riversate a cura dei
medesimi comuni, entro il termine del 1 marzo 1998, all'unita'
previsionale di base 6.2.2. "Prelevamento da conti di tesoreria,
restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (capo X, capitolo
3449) dello stato di previsione dell'entrata, per la successiva
riassegnazione con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica:
a) per il 15 per cento, a favore dell'unita' previsionale di base
2.1.1.0. "Funzionamento" (capitolo 1291) dello stato di previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 1998, al fine di far fronte
alle spese concernenti il contenzioso relativo ai suddetti eventi
alluvionali, a titolo di risarcimento o di indennizzo a favore delle
parti in causa interessate;
b) per il 45 per cento, a favore (( dell'unita' previsionale di
base 6.2.1.9. )) "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091)
dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici -
Direzione generale dell'edilizia statale e servizi speciali, per
l'anno 1998, al fine di finanziare ulteriormente gli interventi per
il deflusso delle acque di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438; il Ministro dei lavori pubblici
provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti
competenti;
c) per il 40 per cento, all'integrazione dell'unita' previsionale
di base 6.2.1.2. "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1998, al fine di consentire l'adozione di ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la
realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di
Fondovalle Tanaro, interessata dagli eventi calamitosi idrogeologici
dell'ottobre 1996.
2. Gli enti, le societa' partecipate e le imprese di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono autorizzati a modificare entro il 31 marzo 1998 i piani degli
interventi di ripristino delle strutture danneggiate di cui al comma
1 del medesimo articolo 8, nei limiti delle risorse finanziarie loro
assegnate, al fine di adeguare i piani medesimi alle prescrizioni
tecniche adottate dall'Autorita' di bacino del fiume Po ai sensi del
piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate
alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.
3. All'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le
parole: "sugli importi accodati sono calcolati interessi pari al 3,5
per cento." sono sostituite dalle seguenti: "i contributi sono
corrisposti in base al piano di ammortamento originario, fermo
restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di
rate pagate dalle imprese alle scadenze sono versate alle imprese
stesse per il tramite delle banche finanziatrici, che possono
compensare tali quote di contributo su richiesta delle imprese, con
gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento,
mentre le restanti quote di contributo sono di diretta spettanza
delle banche finanziatrici medesime, per far si' che gli importi da
accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli
importi accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi
centrali di garanzia di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento
nominale annuo posticipato. Sugli stessi importi e' corrisposto alle
imprese, per il tramite delle banche finanziatrici, che possono
compensare tali importi come sopra previsto, un contributo agli
interessi pari alla differenza tra la rata accodata calcolata al
tasso fisso nominale annuo praticato dalle banche finanziatrici
medesime e la stessa rata calcolata al predetto tasso del 3,5 per
cento annuo.".