Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


 

     Testo  del  decreto-legge  30  gennaio  1998,  n.  6  (in  Gazzetta           
   Ufficiale - serie  generale - n. 24 del 30  gennaio 1998), coordinato           
   con la  legge di conversione 30  marzo 1998, n. 61  (in questa stessa           
   Gazzetta  Ufficiale  alla  pag. 6),  recante:  "Ulteriori  interventi           
   urgenti  in favore  delle  zone terremotate  delle  regioni Marche  e           
   Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".                           
   Avvertenza:                                                                     
     Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero           
   di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico           
   delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione           
   dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni           
   ufficiali  della  Reppubblica  italiana,   approvato  con  D.P.R.  28           
   dicembre 1985, n.  1092, al solo fine di facilitare  la lettura delle           
   disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate           
   dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia           
   degli atti legislativi qui riportati.                                           
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con           
   caratteri corsivi.                                                              
    Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))            
     A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400           
   (Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza           
   del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di           
   conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua           
   pubblicazione.                                                                  
     Nella  Gazzetta Ufficiale  del 30  aprile 1998  si procedera'  alla           
   ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle           
   relative note.                                                                  
                                                                                   
                                  Capo I                                           
     Ulteriori  interventi  in favore  delle  regioni  Marche e  Umbria,           
   interessate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997.                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                          Ambito di applicazione                                   
     1. Le disposizioni del presente  capo sono volte a disciplinare gli           
   interventi  di ricostruzione  nei  territori delle  regioni Marche  e           
   Umbria,  di seguito  indicate  con la  parola "regioni",  interessati           
   dalla  crisi  sismica  iniziata  il 26  settembre  1997,  di  seguito           
   indicata con  le parole  "crisi sismica",  in prosecuzione  di quelli           
   gia'  avviati  con   il  decreto-legge  27  ottobre   1997,  n.  364,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge  17 dicembre 1997, n. 434,           
   e con le seguenti ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il           
   coordinamento della protezione civile:                                          
     n. 2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;                         
     n.  2669  del 1 ottobre   1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997;                           
     n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;                           
     n.  2706  del  31 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre 1997;                           
     n. 2717 del  20 novembre 1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre 1997;                          
     n. 2719 del  28 novembre 1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre 1997;                           
     n. 2725 del  15 dicembre 1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 1997;                          
     n. 2728 del  22 dicembre 1997, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale           
   della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997.                          
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                           Compiti delle regioni                                   
                    e intese istituzionali di programma                            
                                                                                   
     1.  Per  la  programmazione  degli interventi  di  ricostruzione  e           
   sviluppo dei territori interessati dalla  crisi sismica, il Governo e           
   le regioni  utilizzano l'intesa  istituzionale di programma  ai sensi           
   dell'articolo 2, comma 203, della legge  23 dicembre 1996, n. 662. ((           
   L'intesa  istituzionale di  programma riguardera'  in particolare  la           
   connessione  tra  interventi straordinari,  strettamente  finalizzati           
   alla ricostruzione, ed interventi  ordinari, con specifica attenzione           
   a quelli  riguardanti lo  sviluppo delle infrastrutture,  le relative           
   risorse, i tempi ed i soggetti responsabili. ))                                 
     2. A tal  fine le regioni predispongono,  secondo criteri omogenei,           
   il quadro complessivo  dei danni e del  relativo fabbisogno, nonche',           
   ((  su  deliberazione  dei   rispettivi  consigli,  ))  il  programma           
   finanzario di ripartizione  (( nei limiti ))  delle risorse assegnate           
   di  cui all'articolo  15.  Nel programma  vengono  individuate, ((  a           
   partire  dal  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente,  ))  le           
   priorita' degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi           
   di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i           
   nuclei familiari  alloggiati nei moduli abitativi  mobili, la ripresa           
   delle  attivita' produttive,  il recupero  della funzionalita'  delle           
   strutture pubbliche e del patrimonio  culturale, (( la presenza degli           
   insediamenti abitativi  e produttivi nelle zone  collinari e montane,           
   )) la riqualificazione e  valorizzazione degli ambienti naturali, con           
   particolare  riferimento al  Parco nazionale  dei Monti  Sibillini ed           
   alle aree protette regionali.                                                   
     3. Nell'ambito  dei territori  interessati dalla crisi  sismica, le           
   regioni, ai fini dell'applicazione dei  benefici di cui agli articoli           
   4 e 5,  provvedono, (( con criteri omogenei, ))  entro novanta giorni           
   dalla data di entrata in vigore del presente decreto:                           
     a)  a  definire  linee  di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la           
   progettazione e  la realizzazione  degli interventi  di ricostruzione           
   degli  edifici   distrutti  e   di  ripristino,  con   riparazione  e           
   miglioramento  sismico, degli  edifici danneggiati;  le linee  devono           
   rendere  compatibili gli  interventi strutturali  e di  miglioramento           
   sismico  con  la  tutela  degli  aspetti  architettonici,  storici  e           
   ambientali,   anche  mediante   specifiche  indicazioni   dirette  ad           
   assicurare una  architettura ecologica ed il  risparmio energetico, e           
   stabilire i  parametri necessari per  la valutazione del  costo degli           
   interventi, incorporando,  altresi', eventuali  prescrizioni tecniche           
   derivanti  dagli  studi di  cui  alla  lettera  d); tali  linee  sono           
   vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;                             
     b)  a  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il  livello  di           
   danneggiamento  per i  quali le  linee di  cui alla  lettera a)  sono           
   utilizzabili  per   interventi  immediati   di  ricostruzione   o  di           
   ripristino  e  a  definire  le  relative  procedure  e  modalita'  di           
   attuazione,  stabilendo   anche  i  parametri  da   adottare  per  la           
   determinazione  del  costo degli  interventi,  comprese  le opere  di           
   rifinitura;                                                                     
     c) a  definire i  criteri in  base ai  quali i  comuni perimetrano,           
   entro trenta  giorni, i centri  e nuclei, (( o  parte di essi,  )) di           
   particolare   interesse  maggiormente   colpiti,  dove   gli  edifici           
   distrutti  o gravemente  danneggiati  superano il  40  per cento  del           
   patrimonio  edilizio   e  nei  quali  gli   interventi  sono  attuati           
   attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;                      
     d)  a realizzare,  avvalendosi anche  del Dipartimento  dei servizi           
   tecnici nazionali, del  Gruppo nazionale per la  difesa dai terremoti           
   del Consiglio  nazionale delle ricerche e  dell'Istituto nazionale di           
   geofisica,  indagini urgenti  di  microzonazione  sismica sui  centri           
   interessati, allo  scopo di valutare  la possibilita' che  il rischio           
   sismico  sia aggravato  da  effetti  locali di  sito  e,  in caso  di           
   riscontro positivo, a formulare  specifiche prescrizioni tecniche per           
   la ricostruzione;                                                               
     e)  a  predisporre un  piano  di  interventi urgenti  sui  dissesti           
   idrogeologici, (( con priorita' per quelli che costituiscono pericolo           
   per centri abitati o  infrastrutture, sentite le competenti autorita'           
   di bacino,  )) sulle infrastrutture  di appartenenza e  sugli edifici           
   danneggiati di proprieta' delle Regioni  e degli enti locali, nonche'           
   degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici           
   servizi; in  tali piani  si potranno prevedere  prescrizioni tecniche           
   specifiche per  edifici pubblici  strategici e a  particolare rischio           
   che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza           
   fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili           
   o  spostabili  in edifici  piu'  sicuri;  i piani  dovranno  altresi'           
   prevedere la  predisposizione di aree  attrezzate per le  esigenze di           
   protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.                
     4. (( Gli interventi di  ricostruzione avvengono nel rispetto della           
   vigente  normativa  per  le   costruzioni  sismiche,  utilizzando  il           
   coefficiente    S=6 per   le zone  attualmente non  classificate. Gli           
   interventi di  ripristino, con  riparazione e  miglioramento sismico,           
   degli edifici danneggiati devono  assicurare, al minimo, la riduzione           
   o  eliminazione   delle  carenze   strutturali  che   ne  influenzano           
   sfavorevolmente il  comportamento sismico. Negli edifici  in muratura           
   si  devono  assicurare i  collegamenti  fra  orizzontamenti e  maschi           
   murari e fra  questi ultimi, nonche' la riduzione  delle spinte nelle           
   strutture voltate e nelle coperture.  Negli edifici in cemento armato           
   si  deve  intervenire sulle  tamponature  al  fine di  migliorare  il           
   comportamento sismico del sistema resistente. )) Tutti gli interventi           
   di  cui al  comma 3  devono essere  eseguiti sulla  base di  progetti           
   unitari  che  comprendono  interi  edifici  o  complessi  di  edifici           
   collegati strutturalmente.                                                      
     5. I  comitati tecnicoscientifici di  cui all'articolo 2,  comma 3,           
   dell'ordinanza  n.   2668  del   28  settembre  1997,   e  successive           
   modificazioni,    integrati,   per    ciascuna   regione,    ((   dal           
   vicecommissario per i  beni culturali di cui  all'ordinamento n. 2669           
   del  1 ottobre  1997, ))  da un  secondo rappresentante  del Servizio           
   sismico nazionale e  da tre esperti nominati  dalle regioni medesime,           
   svolgono,  d'intesa  tra loro,  le  funzioni  di coordinamento  e  di           
   valutazione  tecnica  per  gli  obiettivi  di cui  al  comma  3,  con           
   particolare  riferimento ai  criteri tecnici  da porre  a base  delle           
   scelte e  alla definizione dei  parametri da adottare, nonche'  per i           
   programmi comunali di recupero di cui all'articolo 3 (( e per i piani           
   di cui all'articolo 8, comma 3. ))                                              
     6. Ai fini della determinazione  del costo degli interventi ammessi           
   al contributo  pubblico di  cui agli  articoli 3, 4  e 5,  i relativi           
   parametri tecnici ed economici  sono adottati dalle regioni, d'intesa           
   con il Ministero  dei lavori pubblici (( e con  il Dipartimento della           
   protezione civile. ))                                                           
     7.  I presidenti  delle  regioni, nominati  commissari delegati  ai           
   sensi dell'articolo 1  dell'ordinanza n. 2668 del  28 settembre 1997,           
   completano  gli interventi  urgenti  di  loro competenza  avvalendosi           
   delle  risorse  e delle  procedure  di  cui alle  ordinanze  indicate           
   all'articolo 1 e,  comunque, nel termine della durata  dello stato di           
   emergenza.                                                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                       Interventi su centri storici                                
                   e su centri e nuclei urbani e rurali                            
                                                                                   
     1. Entro  (( novanta  giorni )) dalla  perimetrazione dei  centri e           
   nuclei individuati ai  sensi dell'articolo 2, comma 3,  lettera c), i           
   comuni,   sentite    le   amministrazioni    pubbliche   interessate,           
   predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che           
   prevedono in maniera integrata:                                                 
     a) la  ricostruzione, o il  recupero di  edifici pubblici o  di uso           
   pubblico, ((  con priorita' per  gli edifici scolastici,  )) compresi           
   quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica           
   e privata  e delle  opere di  urbanizzazione secondaria,  distrutti o           
   danneggiati dalla  crisi sismica,  e degli immobili  utilizzati dalle           
   attivita' produttive di cui all'articolo 5;                                     
     b) il ripristino  e la realizzazione delle  opere di urbanizzazione           
   primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area.                      
     2. Decorso inutilmente il termine di  cui al comma 1, le regioni si           
   sostituiscono al comune inadempiente.                                           
     3.  Nei programmi  sono indicati  i  danni subiti  dalle opere,  la           
   sintesi degli  interventi proposti,  una prima valutazione  dei costi           
   sulla  base  dei parametri  di  cui  all'articolo 2,  le  volumetrie,           
   superfici e destinazioni d'uso delle  opere e i soggetti realizzatori           
   degli interventi. (( Nei programmi  sono altresi' indicate le risorse           
   dei  comuni derivanti  da contributi  privati  o di  enti pubblici  e           
   dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 15. ))           
     4. Le  regioni assicurano  l'assistenza tecnica  ai comuni,  (( con           
   precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ))           
   e alle province,  (( valutano e approvano, entro  trenta giorni dalla           
   presentazione,  ))  i  programmi  di  recupero di  cui  al  comma  1,           
   individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi           
   dell'articolo 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per           
   l'attuazione del programma  e determinano i casi in  cui il programma           
   stesso,  prevedendo il  ricorso  a  strumenti urbanistici  attuativi,           
   anche in variante a quelli  generali, possa essere approvato mediante           
   gli accordi di programma di cui  all'articolo 27 della legge 8 giugno           
   1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni.                        
     5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati,           
   o  di proprieta'  mista pubblica  e privata,  anche non  abitativi, i           
   proprietari  si  costituiscono  in consorzio  obbligatorio  entro  ((           
   trenta  giorni  ))  dall'invito  ad   essi  rivolto  dal  comune.  La           
   costituzione  del  consorzio  e'  valida con  la  partecipazione  dei           
   proprietari che rappresentino almeno il  51 per cento delle superfici           
   utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6           
   del decreto del  Ministro dei lavori pubblici in data  5 agosto 1994,           
   publicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 194  del  20  agosto  1994,           
   ricomprendendo  anche   le  superfici  ad  uso   non  abitativo.  Per           
   l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo  4, commi 1 e 3,           
   il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.               
     6. Decorso inutilmente il termine indicato  al comma 5, i comuni si           
   sostituiscono  ai  proprietari   per  l'esecuzione  degli  interventi           
   mediante l'occupazione temporanea degli  immobili, che non puo' avere           
   durata  superiore a  tre anni  e  per la  quale non  e' dovuto  alcun           
   indennizzo, (( utilizzando i contributi di cui all'articolo 4. ))               
   ((6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi      ))           
   (( previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in  ))           
   (( cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per ))           
   (( gli immobili privati di cui all'articolo 4, comma 3, siano      ))           
   (( superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3.     ))           
     7.  Il  termine  di  cui all'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza n.           
   2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di           
   emergenza e  i benefici sono concessi, per   il  periodo  necessario,           
   anche  ai nuclei  familiari residenti  in abitazioni  principali, nel           
   caso  in cui  la realizzazione  degli interventi  di cui  al presente           
   articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile.                       
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                      Interventi a favore dei privati                              
                        per beni immobili e mobili                                 
                                                                                   
     1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili           
   privati  distrutti o  danneggiati  dalla crisi  sismica, da  attuarsi           
   secondo i criteri  e nei limiti dei parametri di  cui all'articolo 2,           
   e' concesso:                                                                    
     a) per  gli immobili distrutti,  un contributo pari al  costo delle           
   strutture,  degli elementi  architettonici esterni  (( ,  comprese le           
   rifiniture  esterne, ))  e  delle parti  comuni dell'intero  edificio           
   relativi alla  ricostruzione, da realizzare nell'ambito  dello stesso           
   insediamento e nel limite delle superfici preesistenti (( aumentabili           
   esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; ))                   
     b) per gli  immobili gravemente danneggiati, un  contributo pari al           
   costo degli  interventi sulle  strutture (( ,  compreso l'adeguamento           
   igienicosanitario,   ))   e   per  il   ripristino   degli   elementi           
   architettonici esterni  (( ,  comprese le rifiniture  esterne ,  )) e           
   delle parti comuni dell'intero edificio.                                        
     2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  trovano           
   applicazione per soglie di  danneggiamento e vulnerabilita' superiori           
   a quelle  riportate nell'allegato  A del  presente decreto,  salvo il           
   caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi (( di recupero           
   )) di cui all'articolo 3.                                                       
   (( 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate            ))           
   (( dall'articolo 1117 del codice civile e i benefici sono          ))           
   (( applicati anche agli immobili con unico proprietario.           ))           
   (( 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli           ))           
   (( interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di   ))           
   (( danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al ))           
   (( comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui            ))           
   (( all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un     ))           
   (( contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione     ))           
   (( delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e        ))           
   (( comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna     ))           
   (( unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a     ))           
   (( lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare ))           
   (( comunita' o attivita' turisticoricettive, comprese quelle che   ))           
   (( offrono servizi di agriturismo. Il contributo e' concesso nel   ))           
   (( caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni          ))           
   (( significativi alle strutture principali e superiori ad un       ))           
   (( limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il       ))           
   (( Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei     ))           
   (( lavori pubblici.                                                ))           
   (( 4. I contributi  di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi solo ))           
   (( ai soggetti che alla data del 26 settembre 1997 siano           ))           
   (( proprietari degli immobili distrutti o danneggiati, ovvero,     ))           
   (( rispetto agli stessi immobili, usufruttuari o titolari di       ))           
   (( diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari   ))           
   (( nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, ))           
   (( per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il           ))           
   (( proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati  ))           
   (( diversi da parente o affine fino al quarto grado, prima del     ))           
   (( completamento degli interventi di ricostruzione o di            ))           
   (( riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e'        ))           
   (( dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso  ))           
   (( delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da    ))           
   (( versare all'entrata del bilancio dello Stato.                   ))           
     5.  Ai    proprietari, ((o usufruttuari  qualora i  proprietari per           
   qualsiasi  motivo  non  esercitino  tale  diritto, ))  delle   unita'           
   immobiliari di  cui ai commi  1, 2, 3 e  4 e destinate  ad abitazione           
   principale alla data del 26 settembre 1997, e' concesso un contributo           
   pari all'80  per cento  del costo delle  rifiniture e  degli impianti           
   interni, calcolato  sulla base dei  parametri di cui  all'articolo 2,           
   comma  3, qualora  il reddito  complessivo del  nucleo familiare  del           
   proprietario,   ((  detratto   il  reddito   derivante  dall'immobile           
   distrutto o  inagibile )) risultante dalla  dichiarazione dei redditi           
   per l'anno 1996, calcolati ai  sensi delle leggi regionali emanate in           
   attuazione  della  delibera  Cipe del 13 marzo 1995, pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  122 del  27 maggio           
   1995, non  superi l'importo  di lire 21  milioni. Tale  contributo e'           
   fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21           
   milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori           
   a  30  milioni  e  fino  a 50  milioni.  Qualora  il  reddito  derivi           
   esclusivamente da  lavoro dipendente  o da  pensione e  sia inferiore           
   all'importo di due pensioni minime  Inps, il contributo e' elevato al           
   90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti.               
     6. Ai  soggetti residenti  che hanno  subito, in  conseguenza della           
   crisi  sismica, la  distruzione  o il  danneggiamento  grave di  beni           
   mobili e di beni mobili registrati,  in loro proprieta' alla data del           
   26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al           
   40 per cento del valore del  danno subito, accertato con le modalita'           
   di cui  all'articolo 5,  comma 4, nel  limite massimo  complessivo di           
   lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare.                                   
     7.  l contributi  di cui  al  presente articolo,  nel rispetto  dei           
   parametri di cui all'articolo 2,  sono concessi dai comuni sulla base           
   di modalita'  e procedure definite,  d'intesa, dalle regioni,  (( nei           
   limiti delle  disponibilita' di cui  all'articolo 15 e  con priorita'           
   per  i  soggetti  residenti  in immobili  totalmente  o  parzialmente           
   inagibili. ))                                                                   
   ((7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni         ))           
   (( necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a    ))           
   (( carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui       ))           
   (( all'articolo 1 e delle disponibilita' di cui all'articolo 15.   ))           
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
              Interventi a favore delle attivita' produttive                       
     1. Al  fine della  ripresa delle attivita'  produttive industriali,           
   agricole,  zootecniche e  agroindustriali, commerciali,  artigianali,           
   turistiche,  agrituristiche,  professionali  e  di  servizi,  ((  ivi           
   comprese   quelle  relative   agli  enti   non  commerciali   e  alle           
   organizzazioni,   fondazioni  o   associazioni  con   esclusivo  fine           
   solidaristico, )) aventi  sede o unita' produttive  nei territori dei           
   comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni           
   a  beni  mobili  di  loro  proprieta', ivi  comprese  le  scorte,  e'           
   assegnato un  contributo a  fondo perduto  fino al  30 per  cento del           
   valore dei  danni subiti e  fino ad un  massimo di lire  300 milioni,           
   applicandosi  una franchigia  di lire  5  milioni, ridotta  a lire  3           
   milioni,  per   ((  gli   imprenditori  agricoli   e  ))   i  piccoli           
   imprenditori,   cosi'  come   definiti  con   decreto  del   Ministro           
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre           
   1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana           
   n. 229 del 1 ottobre 1997.                                                      
   (( 2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili          ))           
   (( utilizzati per le attivita' produttive di cui al comma 1,       ))           
   (( distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto  ))           
   (( disposto dagli articoli 2, 3 e 4. Per gli interventi sugli      ))           
   (( immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attivita'         ))           
   (( zootecniche, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3,      ))           
   (( ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario.             ))           
     3.  Sono altresi'  concessi, in  favore delle  attivita' di  cui al           
   comma 1, finanziamenti in conto interessi fino ad un ulteriore 45 per           
   cento  del  danno  subito  da   beni  mobili  e  scorte,  nonche'  ((           
   dell'eventuale  maggiore costo  degli interventi  di cui  al comma  3           
   dell'articolo 4  e )) del  costo per le  rifiniture interne ((  e gli           
   impianti ))  degli immobili ricostruiti o  ripristinati, stabilito in           
   base ai parametri di cui all'articolo 2, fermo restando, a carico del           
   beneficiario, un  onere non inferiore  al 2  per cento della  rata di           
   ammortamento. (( Al fine di agevolare l'accesso al credito le regioni           
   possono erogare  appositi contributi alle strutture  di garanzia fidi           
   gia' esistenti ed operanti nei territori regionali. ))                          
     4. I danni  sono attestati con apposita perizia  giurata redatta da           
   professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e,           
   per i danni  fino a 5 milioni, con dichiarazione  sostitutiva di atto           
   di notorieta'.                                                                  
   (( 5. Le provvidenze gia' concesse allo stesso titolo dai          ))           
   (( commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28         ))           
   (( settembre 1997 costituiscono anticipo su quelle di cui al       ))           
   (( presente decreto.                                               ))           
     6. Le regioni stabiliscono, ((  entro sessanta giorni dalla data di           
   entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))           
   nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2,           
   il piano finanziario degli  interventi, nonche' procedure e modalita'           
   per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, (( dei finanziamenti           
   in  conto  interessi  e  di ulteriori  provvidenze  finalizzate  alla           
   ripresa dell'attivita' produttiva delle  aziende che hanno subito una           
   riduzione della stessa in conseguenza della crisi sismica. ))                   
   (( 6-bis. Alle aziende agricole situate nei territori di cui       ))           
   (( all'articolo 1, spetta la concessione di tutte le deroghe       ))           
   (( previste dalle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE del Consiglio,   ))           
   (( del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul   ))           
   (( mercato di latte e di prodotti a base di latte, come            ))           
   (( specificate con le decisioni della Commissione n. 95/165/CE del ))           
   (( 4 maggio 1995 e n. 97/284/CE del 25 aprile 1997.                ))           
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                Polizze assicurative ed assistenza fiscale                         
                                                                                   
     1. Qualora  i danni subiti a  seguito della crisi sismica  siano in           
   tutto o  in parte  ripianati con  l'erogazione di  fondi da  parte di           
   compagnie  assicuratrici, la  corresponsione dei  contributi previsti           
   dal   presente  decreto   ha   luogo  solo   fino  alla   concorrenza           
   dell'eventuale   differenza.  In   tal  caso   il  contributo   cosi'           
   determinato  e'  integrato  con  un'ulteriore  somma  pari  ai  premi           
   assicurativi   pagati  dai   soggetti  danneggiati   nel  quinquennuo           
   antecedente  la  data  dell'evento.  Tale  somma  non  puo'  comunque           
   superare  la   meta'  del  rimborso  percepito   dalle  compagnie  di           
   assicurazione.                                                                  
   ((1-bis. I contribuenti delle  regioni Marche ed Umbria, che hanno ))           
   (( usufruito della sospensione dei termini prevista a seguito      ))           
   (( della crisi sismica, possono utilizzare il modello 730 di cui   ))           
   (( al decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1998,           ))           
   (( pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla    Gazzetta     ))           
   (( Ufficiale    n. 14 del 19 gennaio 1998.                         ))           
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                      Edilizia residenziale pubblica                               
                                                                                   
     1. Le regioni, entro (( novanta  giorni )) dalla data di entrata in           
   vigore del presente decreto, predispongono un programma di interventi           
   di edilizia residenziale pubblica  nei comuni interessati dalla crisi           
   sismica.                                                                        
     2. Il  programma di cui  al comma  1 ricomprende piani  di recupero           
   urbano di  cui all'articolo 11  del decreto-legge 5 ottobre  1993, n.           
   398, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4  dicembre 1993, n.           
   493,   interventi   di   riparazione,  con   miglioramento   sismico,           
   dell'edilizia  residenziale pubblica  danneggiata,  nonche' un  piano           
   straordinario   per   ulteriori  unita'   abitative   preferibilmente           
   attraverso l'acquisizione  e il recupero, con  miglioramento sismico,           
   di  edifici ricadenti  nei centri  storici o  rurali danneggiati,  da           
   destinare  alla  locazione,  anche   ai  sensi  dell'articolo  9  del           
   decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 398, convertito, con modificazioni,           
   dalla legge 4  dicembre 1993, n. 493. Il  programma potra' prevedere,           
   con  priorita' e  urgenza, la  costruzione di  alloggi da  utilizzare           
   temporaneamente per i nuclei  familiari ospitati nei moduli abitativi           
   mobili e per le esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 3.                     
     3. Per gli interventi di  recupero nei centri storici si applicano,           
   anche all'edilizia residenziale pubblica, le prescrizioni progettuali           
   e i parametri di cui all'articolo 2, comma 2.                                   
     4. All'onere derivante dal presente  articolo si provvede, al netto           
   delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q), della legge           
   5 agosto  1978, n.  457, con i  fondi di cui  alla legge  14 febbraio           
   1963,  n.  60, relativi  agli  anni  1996,  1997  e 1998  non  ancora           
   ripartiti  dal  Cipe,  in  misura  non  inferiore  al  10  per  cento           
   dell'ammontare complessivo.  Entro il termine di  trenta giorni dalla           
   data  di entrata  in vigore  del  presente decreto,  il Ministro  dei           
   lavori  pubblici propone  al Cipe,  sentite le  regioni, la  relativa           
   ripartizione.                                                                   
     5. I fondi  gia' attribuiti alle regioni ai  sensi dell'articolo 3,           
   comma  1,  della legge  17  febbraio  1992,  n. 179,  possono  essere           
   utilizzati, per  le finalita' del  presente articolo, in  deroga alle           
   quote  percentuali  fissate  dalle   norme  vigenti  per  le  singole           
   tipologie di intervento.                                                        
     6. Il  terzo comma dell'articolo 44  della legge 5 agosto  1978, n.           
   457, come modificato  dall'articolo 4 della legge 29  luglio 1980, n.           
   385, e' sostituito  dal seguente: "La garanzia decorre  dalla data di           
   stipula,  mediante atto  pubblico,  del contratto  di mutuo  edilizio           
   ipotecario.  Gli  istituti  mutuanti  trasmettono  periodicamente  al           
   Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica           
   un elenco contenente l'indicazione degli elementi essenziali relativi           
   ai mutui edilizi  a tasso d'interesse ordinario  o agevolato, fruenti           
   della garanzia  statale, secondo modalita' stabilite  con decreto del           
   Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".           
     7. Il sesto  comma dell'art. 17 della legge 5  agosto 1978, n. 457,           
   e'  sostituito  dal seguente:  "I  provvedimenti  di concessione  del           
   contributo  devono  essere  comunicati  al  Comitato  per  l'edilizia           
   residenziale.".                                                                 
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                       Interventi sui beni culturali                               
                                                                                   
     1.  Entro sessanta  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  del           
   presente  decreto,  il commissario  delegato  di  cui all'articolo  1           
   dell'ordinanza n. 2669 del 1  ottobre 1997, con la collaborazione del           
   Gruppo nazionale per la difesa  dai terremoti del Consiglio nazionale           
   delle ricerche, di  tecnici delle regioni e degli enti  locali e, ove           
   occorra, dei Vigili del fuoco,  completa il rilevamento analitico dei           
   danni causati dalla crisi sismica al patrimonio culturale.                      
   (( 2. Il commissario delegato di cui al comma 1 completa gli       ))           
   (( interventi urgenti nei limiti degli stanziamenti assegnati con  ))           
   (( le ordinanze di cui all'articolo 1 e con l'articolo 2, comma 2, ))           
   (( del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con      ))           
   (( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e,         ))           
   (( comunque, nel termine della durata dello stato di emergenza.    ))           
     3. Sulla base dei dati di cui  al comma 1, le regioni, d'intesa con           
   il  (( commissario  delegato  di cui  al comma  1,  sentiti i  comuni           
   interessati, avvalendosi anche dei comitati tecnicoscientifici di cui           
   all'articolo 2, comma  5, )) predispongono un piano  di interventi di           
   ripristino, recupero e restauro  del patrimonio culturale danneggiato           
   dalla crisi  sismica. Predispongono,  altresi', un  piano finanziario           
   nei limiti delle risorse destinate  allo scopo ai sensi dell'articolo           
   2,  comma 2,  nonche' degli  stanziamenti  di cui  al comma  4 e  dei           
   contributi di privati e di  enti pubblici. Nel piano sono individuati           
   i soggetti pubblici  o privati attuatori degli interventi,  (( che di           
   norma  sono  i  soggetti  proprietari,   ))  e  sono  ricompresi  gli           
   interventi urgenti disposti dagli enti  locali, i cui oneri eccedenti           
   le disponibilita'  di cui al comma  2 sono a carico  delle risorse di           
   cui  all'art.  15,  comma  1.  (( Il  piano  deve  assicurare,  anche           
   attraverso un intervento stralcio  prioritario, il coordinamento e la           
   contemporaneita'   dei  lavori   di  recupero   dei  beni   culturali           
   danneggiati  dal terremoto  e  di quelli  relativi  agli stessi  beni           
   previsti  dalla  legge  7  agosto  1997, n.  270.  A  tal  fine  agli           
   interventi finanziati dalla  citata legge n. 270 del  1997 nei comuni           
   terremotati delle regioni  Marche e Umbria si  applicano le procedure           
   di cui all'articolo 14. ))                                                      
   ((3-bis. Per il recupero degli edifici monumentali privati         ))           
   (( danneggiati dalla crisi sismica, in aggiunta a quanto previsto  ))           
   (( dall'articolo 4, possono essere concessi contributi per gli     ))           
   (( altri interventi di restauro ai sensi e con le modalita' di cui ))           
   (( ai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge 21 dicembre ))           
   (( 1961, n. 1552, come modificato dall'articolo 5 della legge 8    ))           
   (( ottobre 1997, n. 352.                                           ))           
     4. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni           
   culturali  e ambientali,  il  soprintendente per  i beni  ambientali,           
   architettonici, artistici  e storici dell'Umbria e  il soprintendente           
   per i beni ambientali e  architettonici delle Marche sono autorizzati           
   a contrarre mutui ventennali con la Banca europea degli investimenti,           
   il  Fondo  di  sviluppo  sociale del  Consiglio  d'Europa,  la  Cassa           
   depositi e prestiti ed altri  enti creditizi nazionali ed esteri, nel           
   limite di impegno  annuo, a decorrere dal 1999 fino  al 2018, di lire           
   15  miliardi.  I proventi  dei  mutui  affluiscono direttamente  alle           
   contabilita'  speciali  intestate  agli stessi  soprintendenti;  tali           
   modalita'  si  applicano anche  alle  operazioni  finanziarie di  cui           
   all'art.  1,  comma 9,  del  decreto-legge  6  maggio 1997,  n.  117,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge  1 luglio 1997, n. 203. Al           
   relativo  onere  per  gli  anni  1999 e  2000  si  provvede  mediante           
   corrispondente utilizzo  delle proiezioni  per i medesimi  anni dello           
   stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,           
   nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "Fondo           
   speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del           
   bilancio e  della programmazione economica per  l'anno 1998, all'uopo           
   parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i           
   beni culturali e ambientali.                                                    
     5. All'articolo  8, comma 1,  della legge  8 ottobre 1997,  n. 352,           
   sono aggiunte in fine, le  seguenti parole: "continuano ad applicarsi           
   le disposizioni di cui all'articolo 7  della legge 11 agosto 1991, n.           
   266.".                                                                          
     6. I soprintendenti delle Marche  e dell'Umbria sono autorizzati ad           
   aprire un conto corrente bancario  presso istituti di credito ove far           
   affluire contributi  di enti e  di privati destinati al  restauro dei           
   beni culturali  danneggiati dal sisma. L'istituto  bancario provvede,           
   non  oltre i  cinque giorni  dalla riscossione,  al versamento  delle           
   relative somme alla sezione di  tesoreria provinciale dello Stato per           
   essere riassegnate alle pertinenti  unita' previsionali di base dello           
   stato di previsione  del Ministero per i beni  culturali e ambientali           
   ed essere poste a disposizione delle competenti soprintendenze.                 
     7.  Il Ministero  per  i  beni culturali  e  ambientali provvede  a           
   potenziare  il  personale  delle  soprintendenze  e  le  stesse  sono           
   autorizzate, nel limite del 2 per  cento degli stanziamenti di cui al           
   comma   4,  ad   applicare  le   misure  di   potenziamento  previste           
   dall'articolo 14, comma 14.                                                     
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                  Interventi urgenti su immobili statali                           
                                                                                   
     1. Il Ministro dei lavori  pubblici predispone ed attua, (( sentite           
   le regioni, )) un piano di interventi urgenti per il ripristino degli           
   immobili  statali  di  propria  competenza  danneggiati  dalla  crisi           
   sismica. Il piano ricomprende anche il completamento degli interventi           
   gia'  disposti  per la  costruzione  di  nuovi edifici  da  destinare           
   all'accasermamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tale           
   finalita'  e'  destinato uno  stanziamento  non  inferiore a  lire  5           
   miliardi a valere sulla autorizzazione  di spesa prevista dalla legge           
   5   dicembre  1988,   n.   521,   iscritta  nell'ambito   dell'unita'           
   previsionale  di  base  di  conto  capitale  "Edilizia  di  servizio"           
   6.2.1.1. del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1998.                     
     2. Il  Ministero dei lavori  pubblici predispone e  attua, d'intesa           
   con il  Ministero dell'interno, un  piano urgente per le  esigenze di           
   accasermamento  del Corpo  nazionale  dei vigili  del fuoco  connesse           
   all'emergenza  sismica, per  la cui  realizzazione e'  autorizzata la           
   spesa  di lire  6 miliardi  per l'anno  1998 da  iscrivere all'unita'           
   previsionale di base  "Edilizia di servizio" 6.2.1.1.  dello stato di           
   previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno. Al           
   relativo   onere  si   provvede  mediante   corrispondente  riduzione           
   dell'autorizzazione di spesa per l'anno  1998 di cui al decreto-legge           
   3 maggio 1991,  n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3           
   luglio 1991,  n. 195,  cosi' come determinata  dalla tabella  C della           
   legge 27  dicembre 1997, n.  450, volta  a finanziare il  Fondo della           
   protezione civile.                                                              
     3.  Il Ministero  per le  politiche  agricole, ((  d'intesa con  le           
   regioni,  )) predispone  e  attua,  nel limite  di  spesa  di lire  4           
   miliardi  per l'anno  1998, un  piano  di interventi  urgenti per  la           
   ricostruzione, connessa  alla crisi  sismica, delle sedi  dei comandi           
   stazione  del Corpo  forestale dello  Stato. Al  relativo onere,  per           
   l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo           
   dello stanziamento iscritto all'unita'  previsionale di base di parte           
   corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del           
   tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il medesimo           
   anno, all'uopo parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al           
   Ministero  delle politiche  agricole, e,  quanto a  lire 2  miliardi,           
   mediante   riduzione  dell'autorizzazione   di   spesa   di  cui   al           
   decreto-legge 3  maggio 1991, n. 142,  convertito, con modificazioni,           
   dalla legge 3  luglio 1991, n. 195, come determinata  dalla tabella C           
   della legge  27 dicembre 1997,  n. 450,  volta a finanziare  il Fondo           
   della protezione civile.                                                        
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                    Misure per i territori interessati                             
                         dal sisma del maggio 1997                                 
                                                                                   
     1.  Ai comuni  di Massa  Martana, Todi,  Giano dell'Umbria,  Gualdo           
   Cattaneo e Acquasparta, interessati dal  sisma del 12 maggio 1997, si           
   applicano  (( le  disposizioni di  cui al  )) presente  decreto ((  e           
   quelle degli articoli 7 e 14,  comma 4, )) dell'ordinanza n. 2668 del           
   28  settembre   1997,  cosi'   come  successivamente   modificata  ed           
   integrata.  Agli stessi  comuni  si applicano,  altresi', i  benefici           
   previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.                 
     2.  I  benefici  gia'  concessi   con  le  ordinanze  del  Ministro           
   dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.           
   2589 del  26 maggio 1997,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale della           
   Repubblica  italiana n.  124 del  30 maggio  1997, e  n. 2715  del 20           
   novembre 1997,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica           
   italiana n. 273 del 22 novembre 1997, nonche' con il decreto-legge 19           
   maggio 1997,  n. 130, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 16           
   luglio 1997, n. 228, costituiscono  anticipo sulle provvidenze di cui           
   al presente decreto.                                                            
     3.  Il  presidente  della   regione  Umbria,  nominato  commissario           
   delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, completa           
   gli  interventi  urgenti  di propria  competenza,  avvalendosi  delle           
   risorse e delle  procedure stabilite nelle ordinanze di  cui al comma           
   2, e comunque nel termine della durata dello stato di emergenza.                
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
              Contributi connessi a precedenti eventi sismici                      
                                                                                   
     1.  Nel caso  di  aventi diritto  ai benefici  di  cui al  presente           
   decreto, gia'  danneggiati da precedenti eventi  sismici, nel computo           
   dei contributi da concedere sono  ricomprese le somme gia' concesse e           
   non spese, in tutto o in parte, dai beneficiari.                                
   (( 1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a       ))           
   (( provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici,           ))           
   (( rientranti nei benefici del presente decreto, prevedendo        ))           
   (( adeguate norme di armonizzazione al presente decreto che        ))           
   (( consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse         ))           
   (( complessivamente assegnate".                                    ))           
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                        Misure a favore dei comuni                                 
                                                                                   
     1.  Ai  comuni interessati  dalla  crisi  sismica e'  concessa  dal           
   Ministero  dell'interno un'anticipazione  dei trasferimenti  erariali           
   per compensare  gli effetti finanziari delle  proroghe dei versamenti           
   per  gli  anni   1997  e  1998,  disposte  dalle   ordinanze  di  cui           
   all'articolo 1,  relativi all'imposta  comunale sugli  immobili, alla           
   tassa sui  rifiuti solidi  urbani e  alla imposta  sulla pubblicita'.           
   L'anticipazione e' calcolata sulla base delle minori entrate rispetto           
   al   1996,   certificate   dai  comuni   interessati.   Al   recupero           
   dell'anticipazione  provvede il  Ministero  dell'interno  in sede  di           
   assegnazione  delle rate  dei contributi  ordinari spettanti  dopo la           
   scadenza delle proroghe.                                                        
     2. Ai comuni di cui al comma  1 sono assegnati, per gli anni 1997 e           
   1998, contributi pari ai minori accertamenti, rispetto al 1996, per i           
   tributi di  cui allo  stesso comma, strettamente  connessi all'evento           
   sismico.  I  contributi  sono  assegnati  sulla  base  di  analitiche           
   certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.                           
     3. Per  il biennio 1997-1998,  ai comuni di cui  al comma 1,  per i           
   quali le  abitazioni inagibili, totalmente o  parzialmente, a seguito           
   della crisi  sismica rappresentano oltre  il 15 per cento  del totale           
   delle  abitazioni, sono  concessi contributi  per l'adeguamento  alla           
   media delle risorse relative alla fascia demografica di appartenenza.           
   Le  risorse sono  costituite  dai contributi  ordinari e  consolidati           
   assegnati ai comuni  e dall'imposta comunale sugli immobili  al 4 per           
   mille a  suo tempo detratta. Agli  stessi comuni e' concesso,  per il           
   biennio 1997-1998, un ulteriore contributo (( pari al 20 per cento ))           
   delle  risorse in  godimento nell'anno  1997 dopo  l'adeguamento alla           
   media delle risorse della fascia demografica di appartenenza.                   
     4.   Agli  oneri   derivanti   dal   presente  articolo,   valutati           
   complessivamente in lire (( 37 miliardi )) , si provvede, (( quanto a           
   lire  33  miliardi ))  ,  mediante  riduzione dell'autorizzazione  di           
   spesa, per  l'anno 1998, di  cui al  decreto-legge 3 maggio  1991, n.           
   142, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  3 luglio  1991, n.           
   195, cosi' come  determinata dalla tabella C della  legge 27 dicembre           
   1997, n. 450, volta a finanziare  il Fondo della protezione civile ((           
   e,  quanto  a   lire  4  miliardi,  con  le   disponibilita'  di  cui           
   all'articolo  15, comma  1, che  saranno riversate  dalle regioni  al           
   bilancio dello Stato. Gli incrementi di contributi di cui al presente           
   articolo hanno  carattere straordinario  e non costituiscono  base di           
   calcolo   per      la  determinazione  dei  contributi    degli  anni           
   successivi.))                                                                   
     5. Per  i comuni  di cui  al comma  1 ((  nonche' per  le comunita'           
   montane e  per le province dell'Umbria  e delle Marche ))  il termine           
   per la  deliberazione del bilancio  di previsione per l'anno  1998 e'           
   prorogato al  30 aprile 1998.  E' altresi'  differito a tale  data il           
   termine  per deliberare  le  tariffe,  le aliquote  di  imposta e  le           
   variazioni di  reddito per i  tributi locali  e per i  servizi locali           
   relativamente  all'anno 1998.  Per gli  stessi ((  enti locali  )) e'           
   altresi' prorogato al  30 aprile 1998 il termine  di cui all'articolo           
   17,  comma 8,  del decreto  legislativo 25  febbraio 1995,  n. 77,  e           
   successive modifiche ed integrazioni,  per le variazioni del bilancio           
   dell'anno 1997.                                                                 
                                                                                   
                               Art. 12-bis.                                        
                 Benefici a favore delle aziende agricole                          
                                                                                   
   (( 1. A favore di titolari di aziende agricole, costituite con     ))           
   (( finanziamenti della Cassa per la formazione della piccola       ))           
   (( proprieta' contadina, anche per il tramite degli enti regionali ))           
   (( di sviluppo agricolo ai sensi degli articoli 12 e 13 della      ))           
   (( legge 26 maggio 1965, n. 590, ed assegnate con pagamento        ))           
   (( rateizzato del prezzo, che abbiano subito danni nelle strutture ))           
   (( aziendali tali da comportare interventi di ripristino e di      ))           
   (( riattamento delle strutture stesse, le rate corrispondenti      ))           
   (( possono essere sospese sino a cinque anni e la relativa         ))           
   (( scadenza puo' essere differita per il corrispondente numero di  ))           
   (( rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata prevista, con ))           
   (( tasso di interesse ridotto al due per cento per l'intero        ))           
   (( importo del mutuo residuo.                                      ))           
   (( 2. La Cassa per la formazione della piccola proprieta'          ))           
   (( contadina e' autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di ))           
   (( rivendita, con tasso di interesse ridotto al due per cento, in  ))           
   (( favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri,            ))           
   (( compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in    ))           
   (( cooperativa, che risultavano residenti nelle zone terremotate   ))           
   (( ed ivi esercitavano la loro attivita' lavorativa al momento del ))           
   (( sisma, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese     ))           
   (( nelle zone colpite dal terremoto o in zone contermini.          ))           
   (( 3. Per  gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o ))           
   (( alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento  ))           
   (( fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere     ))           
   (( conglobate dalla Cassa stessa nel debito contratto per          ))           
   (( l'acquisizione dei terreni.                                     ))           
   (( 4. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per     ))           
   (( l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la ))           
   (( Cassa e' autorizzata a prestare fideiussioni agli istituti      ))           
   (( concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo  ))           
   (( di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali.   ))           
                                                                                   
                               Art. 12-ter.                                        
               Dismissione e trasferimento di beni demaniali                       
                                                                                   
   (( 1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i beni         ))           
   (( immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla   ))           
   (( crisi sismica di cui al presente capo e che non siano           ))           
   (( utilizzabili o siano dismissibili perche' non piu' rispondenti  ))           
   (( alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del    ))           
   (( Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del        ))           
   (( tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche', ))           
   (( limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al      ))           
   (( Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della      ))           
   (( difesa, possono essere trasferiti in proprieta' a titolo        ))           
   (( gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la          ))           
   (( destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa  ))           
   (( delle attivita' economiche, produttive, culturali, scolastiche  ))           
   (( e sociali.                                                      ))           
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                               Altre misure                                        
                                                                                   
     1. Nei confronti  dei percettori di redditi  di pensione, residenti           
   nelle regioni, le  cui abitazioni in conseguenza  della crisi sismica           
   sono   state  oggetto   di  ordinanze   sindacali  di   sgombero  per           
   inagibilita' totale  o parziale, il  pagamento delle somme  dovute ai           
   sensi  dell'articolo  3-bis  del decreto-legge 28 marzo 1997, n.  79,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  1997,  n.  140,           
   maturate,  fino al  31 dicembre  1995, sui  trattamenti pensionistici           
   erogati   dagli  enti   previdenziali  interessati,   in  conseguenza           
   dell'applicazione delle  sentenze della  Corte costituzionale  n. 495           
   del 1993 e n. 240 del 1994,  e' effettuato in unica soluzione, con le           
   medesime procedure e modalita' di cui alla predetta disposizione.               
     2.    Gli    interventi    di    cui   all'articolo 9-septies   del           
   decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  sono  estesi  alle  aree           
   terremotate delle Marche e  dell'Umbria, ricomprese negli obiettivi 2           
   e 5b,  di cui al  regolamento (CEE) n.  2052/88 del Consiglio  del 24           
   giugno 1988, e successive modificazioni. Alle stesse aree sono estese           
   le misure  di cui al comma  3 dell'articolo 26 della  legge 24 giugno           
   1997, n.  196. Gli  oneri derivanti dal  presente comma  fanno carico           
   sulle  quote riservate  dal Cipe  in  sede di  riparto delle  risorse           
   finanziarie destinate allo sviluppo  delle aree depresse. Tali somme,           
   iscritte  all'unita'  previsionale  "Devoluzione di  proventi"  dello           
   stato  di previsione  del Ministero  delle finanze,  sono versate  in           
   conto entrata  del Tesoro per  essere riassegnate ad  apposita unita'           
   previsionale  di base  dello stato  di previsione  del Ministero  del           
   lavoro e della previdenza sociale.                                              
     3. Per assicurare lo  svolgimento degli interventi urgenti disposti           
   dal  Dipartimento della  protezione civile  in occasione  della crisi           
   sismica tuttora  in atto, relativi in  particolare alla mobilitazione           
   della rete  sismica mobile  dell'Istituto nazionale di  geofisica, al           
   rilevamento dei danni al patrimonio edilizio pubblico e privato ed ai           
   beni culturali delle regioni,  alle indagini geologiche, geofisiche e           
   geochimiche  sui  territori  maggiormente  colpiti,  nonche'  per  il           
   potenziamento   urgente,  ai   fini  di   protezione  civile,   della           
   sorveglianza sismica  e della rete informatica  per l'emergenza, sono           
   concessi contributi straordinari, per l'anno 1998, di lire 2 miliardi           
   a favore del  Dipartimento dei servizi tecnici nazionali,  di lire 12           
   miliardi a favore dell'Istituto nazionale  di geofisica e di lire 1,5           
   miliardi a  favore del Gruppo  nazionale per la difesa  dai terremoti           
   del Consiglio nazionale delle ricerche.  Al relativo onere per l'anno           
   1998,  pari  complessivamente  a  lire  15,5  miliardi,  si  provvede           
   mediante riduzione dell'autorizzazione di  spesa, per l'anno 1998, di           
   cui  al  decreto-legge  3  maggio   1991,  n.  142,  convertito,  con           
   modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195,  cosi'  come           
   determinata dalla  tabella C  della legge 27  dicembre 1997,  n. 450,           
   volta a finanziare il Fondo della protezione civile.                            
     4. Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, operanti nei           
   territori interessati dalla  crisi sismica, che a  causa della stessa           
   hanno subito danni economici in relazione all'incremento dei costi di           
   esercizio ed alla flessione dei  ricavi da traffico, possono ottenere           
   dal   Ministero  dei   trasporti  e   della  navigazione   contributi           
   straordinari nel  limite complessivo  di lire  2 miliardi  per l'anno           
   1998. I criteri e le procedure per l'assegnazione dei contributi sono           
   stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,           
   da emanarsi entro  trenta giorni dalla data di entrata  in vigore del           
   presente decreto.  Al relativo  onere si provvede  con corrispondente           
   riduzione   dello  stanziamento   iscritto  nell'ambito   dell'unita'           
   previsionale di base  di parte corrente "Fondo  speciale" dello stato           
   di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della           
   programmazione  economica  per  l'anno  1998,  all'uopo  parzialmente           
   utilizzando l'accantonamento  relativo al  Ministero dei  trasporti e           
   della navigazione.                                                              
   (( 5. All'articolo 1-ter del decretolegge 27 ottobre 1997, n.      ))           
   (( 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre     ))           
   (( 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche:             ))           
   (( a) al comma 1, le parole: "1998" e "31 dicembre 1998" sono      ))           
   (( sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1998 e 1999" e "31  ))           
   (( dicembre 1999";                                                 ))           
   (( b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:   ))           
   (( "I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze       ))           
   (( rappresentate da parte delle amministrazioni dello Stato, delle ))           
   (( regioni o degli enti locali territoriali e loro consorzi,       ))           
   (( assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo  ))           
   (( conto delle professionalita' e delle attitudini individuali dai ))           
   (( soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il      ))           
   (( vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvedera' tenendo      ))           
   (( conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita'   ))           
   (( dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed            ))           
   (( eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni.         ))           
   (( L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che    ))           
   (( hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti giorni     ))           
   (( dalla presentazione della domanda da parte dei militari         ))           
   (( stessi.";                                                       ))           
   (( c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:                       ))           
   (( "6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio   ))           
   (( civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data ))           
   (( del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni   ))           
   (( Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni   ))           
   (( principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a       ))           
   (( seguito di inagibilita' totale o parziale, sono, a domanda,     ))           
   (( dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile  ))           
   (( e, se gia' in servizio, ottengono il congedo anticipato".       ))           
   (( 5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del            ))           
   (( decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con          ))           
   (( modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come       ))           
   (( modificato dal comma 5 del presente articolo, si applicano      ))           
   (( anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1, del presente   ))           
   (( decreto.                                                        ))           
     6. I benefici di cui all'articolo  12 della legge 27 dicembre 1997,           
   n.  449,  sono da  intendersi  estesi  anche  per i  territori  delle           
   province  di  Arezzo e  Rieti  interessati  dalla crisi  sismica  del           
   settembreottobre 1997.                                                          
   (( 6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del          ))           
   (( decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con          ))           
   (( modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per il     ))           
   (( periodo 1997-1998 la compensazione e' effettuata in via         ))           
   (( prioritaria, rispetto a tutte le altre categorie, a favore dei  ))           
   (( produttori titolari di quota ubicati nei territori              ))           
   (( dell'articolo 1 del presente decreto danneggiati dalla crisi    ))           
   (( sismica.                                                        ))           
   (( 6-ter. In conseguenza della crisi sismica, in favore delle      ))           
   (( imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici       ))           
   (( esercizi di cui ai codici ISTAT da 55.1 a 55.4, 63.30.01,       ))           
   (( 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria  ))           
   (( e Marche, e' riconosciuto lo sgravio dei contributi             ))           
   (( previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori ))           
   (( di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 fino al 31      ))           
   (( marzo 1998. Il beneficio e' applicato in favore dei soggetti    ))           
   (( che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4    ))           
   (( gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di avere       ))           
   (( subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per    ))           
   (( cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente.    ))           
   (( L'efficacia delle predette disposizioni e' condizionata         ))           
   (( all'autorizzazione da parte della Commissione delle Comunita'   ))           
   (( europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato      ))           
   (( istitutivo della Comunita' economica europea. L'onere derivante ))           
   (( dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi per l'anno     ))           
   (( 1998, e' posto a carico delle disponibilita' di cui             ))           
   (( all'articolo 15, comma 1, ed e' rimborsato all'INPS, da parte   ))           
   (( delle regioni, sulla base di apposite rendicontazioni.          ))           
   (( 6-quater. All'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362,   ))           
   (( dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:                        ))           
   (( " 1-bis. Nelle frazioni o centri abitati dei comuni             ))           
   (( interessati dalla crisi sismica in cui, per gravi danni, sono   ))           
   (( intervenuti sensibili mutamenti della distribuzione della       ))           
   (( popolazione, le regioni Marche e Umbria possono autorizzare, in ))           
   (( aggiunta alle farmacie esistenti, ai sensi dell'articolo 1      ))           
   (( della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,  ))           
   (( l'apertura di dispensari farmaceutici per il tempo necessario   ))           
   (( alla verifica delle mutate dislocazioni della popolazione nel   ))           
   (( comune e comunque fino all'avvenuta ricostruzione".             ))           
   (( 6-quinquies. Al fine di completare l'allestimento del Centro    ))           
   (( espositivo della Rocca Paolina di Perugia viene erogato un      ))           
   (( contributo di lire un miliardo a favore dell'amministrazione    ))           
   (( provinciale di Perugia. All'onere si provvede mediante          ))           
   (( riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita'   ))           
   (( previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello   ))           
   (( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e    ))           
   (( della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,     ))           
   (( allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero   ))           
   (( per i beni culturali e ambientali.                              ))           
   (( 6-sexies. Per realizzare interventi di  carattere straordinario ))           
   (( finalizzati all'incremento del bacino idrico del lago           ))           
   (( Trasimeno, e' assegnato all'Autorita' di bacino del fiume       ))           
   (( Tevere uno stanziamento di lire sette miliardi nel triennio     ))           
   (( 1998-2000.                                                      ))           
   (( 6-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma        ))           
   (( 6-sexies, in ragione di lire due miliardi annue per gli anni    ))           
   (( 1998 e 1999 e di lire tre miliardi per l'anno 2000, si provvede ))           
   (( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,  ))           
   (( ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito           ))           
   (( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo       ))           
   (( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,   ))           
   (( del bilancio e della programmazione economica per l'anno        ))           
   (( finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento       ))           
   (( relativo al Ministero dell'ambiente.                            ))           
   (( 6-octies. Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in     ))           
   (( catasto degli immobili oggetto di concessione o di              ))           
   (( autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 28    ))           
   (( febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e              ))           
   (( integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,  ))           
   (( n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e'          ))           
   (( ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle    ))           
   (( regioni Umbria e Marche.                                        ))           
   (( 6-novies. All'articolo 12, comma 3, della legge 27 dicembre     ))           
   (( 1997, n. 449, nel primo periodo, sono soppresse le parole:      ))           
   (( "altre" e "diverse da quelle di cui al comma 1,".               ))           
                                 Art. 14.                                          
            Norme di accelerazione e controllo degli interventi                    
                                                                                   
     1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le           
   quali   sono  richiesti   pareri,   intese,  concessioni,   concerti,           
   autorizzazioni,  licenze, nullaosta  e assensi,  comunque denominati,           
   l'amministrazione competente  indice una conferenza di  servizi entro           
   sette giorni dalla  disponibilita' degli atti da  esaminare, che deve           
   comunque  concludersi  nei  successivi trenta  giorni.  Qualora  alla           
   conferenza  di   servizi  il  rappresentante   di  un'amministrazione           
   invitata  sia risultato  assente o  comunque non  dotato di  adeguato           
   potere di  rappresentanza, la conferenza delibera  prescindendo dalla           
   presenza  della  totalita'  delle amministrazioni  invitate  e  dalla           
   adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il           
   dissenso manifestato  in sede  di conferenza  di servizi  deve essere           
   motivato  e  recare,  a   pena  di  inammissibilita',  le  specifiche           
   indicazioni   delle   modifiche   progettuali  necessarie   ai   fini           
   dell'assenso. L'amministrazione procedente  puo' comunque assumere la           
   determinazione di conclusione positiva  del procedimento. Nel caso di           
   motivato  dissenso  espresso  da una  amministrazione  preposta  alla           
   tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale, del patrimonio storico-           
   artistico  o   alla  tutela  della   salute  dei  cittadini,   ((  la           
   determinazione   dell'amministrazione   procedente   e'   subordinata           
   all'espletamento  della procedura  di cui  all'articolo 14,  comma 4,           
   della legge 7 agosto 1990,  n. 241, come sostituito dall'articolo 17,           
   comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127 )) .                                
     2. La redazione dei progetti  e le attivita' di consulenza relative           
   agli  interventi previsti  dal  presente decreto,  di competenza  dei           
   soggetti  pubblici, possono  essere  affidati  direttamente a  liberi           
   professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, (( a           
   cooperative  di  produzione  e  lavoro  )) ,  ovvero  a  societa'  di           
   progettazione  o a  societa' di  ingegneria di  loro fiducia,  aventi           
   documentata esperienza  professionale nel settore, in  relazione alle           
   caratteristiche   tecniche   dell'incarico  da   espletare,   qualora           
   l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.           
     3. Al  fine di  accelerare l'iter  progettuale degli  interventi ((           
   previsti  dal  presente  decreto  )) ,  la  progettazione,  ai  sensi           
   dell'articolo 16, comma  2, secondo periodo, della  legge 11 febbraio           
   1994,  n.   109,  e  successive  modificazioni   e  integrazioni,  e'           
   articolata nei progetti  di cui ai commi 4 e  5 del medesimo articolo           
   ovvero, qualora la tipologia e  la dimensione dei lavori lo consenta,           
   nel progetto di cui al comma 5 del suddetto articolo.                           
     4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro           
   di opere pubbliche distrutte o  danneggiate, (( previsti dal presente           
   decreto ))  , si puo' procedere  ai sensi dell'articolo 24,  comma 1,           
   lettera  b), della  legge  11  febbraio 1994,  n.  109, e  successive           
   modificazioni e integrazioni,  fino all'importo di ((  due milioni di           
   ECU  )) ,  IVA  esclusa.  (( L'affidamento  di  appalti a  trattativa           
   privata,  ai  sensi del  comma  1  dell'articolo  24 della  legge  11           
   febbraio 1994,  n. 109,  avviene mediante  gara informale  alla quale           
   debbono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono           
   in tale  numero soggetti qualificati  ai sensi della citata  legge n.           
   109 del 1994 per i lavori oggetto dell'appalto )) .                             
   ((4-bis.    Per i territori dell'Umbria e delle Marche             ))           
   (( interessati dalla crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di   ))           
   (( approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei    ))           
   (( contratti di area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n.     ))           
   (( 662, e dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella  ))           
   (( Gazzetta Ufficiale  n. 105 dell'8 maggio 1997, assicura         ))           
   (( agli stessi un iter amministrativo preferenziale.               ))           
     5. Per i  lavori (( previsti dal presente decreto  )) di importo ((           
   da due a  cinque milioni di ECU  )) , IVA esclusa,  si puo' procedere           
   con il sistema di cui al  comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della           
   legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e           
   integrazioni, per tutte  le tipologie di opere previste  nei piani di           
   ricostruzione. (( Nel caso di non approvazione del progetto l'impresa           
   appaltatrice decade. Ove  i lavori vengano affidati  con le modalita'           
   sopraindicate, in sede di progettazione esecutiva possono effettuarsi           
   adeguamenti al  progetto definitivo,  posto a  base dell'affidamento,           
   nei limiti di  quanto previsto all'articolo 25, comma  3, della legge           
   11 febbraio  1994, n.  109, come  sostituito dall'articolo  8-ter del           
   decreto-legge 3  aprile 1995, n. 101,  convertito, con modificazioni,           
   dalla legge  2 giugno 1995,  n. 216, e  non sono ammesse  varianti di           
   alcun  tipo in  corso d'opera.  In tutti  i casi  di cui  al presente           
   articolo  in cui  i  lavori  non vengano  affidati  con le  modalita'           
   sopraindicate,  le varianti  in  corso d'opera  sono  ammesse con  le           
   modalita' di  cui all'articolo  25 della legge  11 febbraio  1994, n.           
   109, come  sostituito dall'articolo  8-ter del decretolegge  3 aprile           
   1995, n.  101, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  2 giugno           
   1995, n. 216; in tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del           
   comma  3 del  medesimo  articolo e'  aumentato al  15  per cento.  Le           
   varianti  che non  comportano  modifiche  sostanziali sono  approvate           
   dall'ingegnere  capo  dei  lavori;   tutte  le  altre  varianti  sono           
   sottoposte ad un  nuovo esame da parte dello stesso  organo che si e'           
   espresso sul progetto originario )) .                                           
     6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti           
   a corpo, a  corpo e a misura  ed a misura. Le  regioni determinano in           
   via preventiva i criteri tecnicoeconomici  per la scelta dei soggetti           
   da  invitare fra  quelli richiedenti,  sentiti i  provveditorati alle           
   opere pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.                       
     7. L'amministrazione aggiudicatrice, (( per gli interventi previsti           
   dal  presente decreto  ))  ,  puo' prevedere  nel  bando  di gara  la           
   facolta',  in caso  di morte  o di  fallimento dell'appaltatore  o di           
   risoluzione  di  un  contratto   d'appalto  per  grave  inadempimento           
   dell'originario  appaltatore,  di  interpellare il  soggetto  secondo           
   classificato, al fine di stipulare  un nuovo contratto per completare           
   i lavori  alle medesime condizioni  economiche gia' proposte  in sede           
   d'offerta.                                                                      
     8. Per l'espletamento delle  procedure relative alle gare d'appalto           
   degli interventi di cui al  presente decreto tutti i termini previsti           
   dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.                  
     9. Gli  interventi di ricostruzione o  ripristino con miglioramento           
   sismico eseguiti dai privati singoli  o riuniti in consorzio ai sensi           
   dell'articolo 3, comma  5, non sono assoggettati  agli obblighi della           
   legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni  e           
   integrazioni.                                                                   
     10. Per  la ricostruzione  degli edifici  distrutti le  regioni, in           
   sede di  approvazione dei  programmi di recupero  di cui  al presente           
   decreto,  possono  disporre,  acquisito il  parere  obbligatorio  dei           
   comitati  tecnico-scientifici    di  cui  all'articolo  2,   comma 5,           
   deroghe alle limitazioni di cui ai paragrafi C2 e C3 del decreto  del           
   Ministro  dei    lavori    pubblici    in   data 16   gennaio   1996,           
   pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica   italiana  n.           
   29 del  5 febbraio 1996.                                                        
     11.   Per   l'acceleramento   di   ulteriori   procedure   connesse           
   all'attuazione  degli  interventi  di  cui al  presente  decreto,  in           
   vigenza dello  stato d'emergenza, possono essere  emesse ordinanze ai           
   sensi  dell'articolo 5  della legge  24  febbraio 1992,  n. 225,  nel           
   rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le           
   amministrazioni competenti.                                                     
     12.  Le  regioni,  d'intesa   con  gli  ispettorati  provinciali  e           
   regionali del lavoro e l'Inps,  esercitano attivita' di controllo per           
   assicurare il rispetto  delle norme sul trattamento  dei lavoratori e           
   sulla sicurezza  dei cantieri. A tal  fine il Ministero del  lavoro e           
   della previdenza  sociale puo'  provvedere a potenziare  le dotazioni           
   organiche degli ispettorati del lavoro, nonche' degli ispettori Inps.           
   E' fatto obbligo alle amministrazioni comunali e ai soggetti privati,           
   anche consorziati, di cui all'articolo  3, nell'affidare i lavori per           
   gli interventi di  ricostruzione e di ripristino,  di richiedere alle           
   imprese affidatarie copia  dei versamenti contributivi, previdenziali           
   ed assicurativi  relativi ai lavoratori impiegati  nelle attivita' di           
   ricostruzione.  E'   altresi'  richiesta   ((  attestazione   ))  dei           
   versamenti effettuati alla Cassa edile per i lavoratori impiegati. ((           
   Tali  obblighi  valgono  anche  per le  imprese  subappaltatrici.  Le           
   regioni, nel  disciplinare i meccanismi di  erogazione dei contributi           
   ai  privati,  stabiliscono  una   ritenuta  di  garanzia,  che  sara'           
   applicata dalle regioni medesime e sara' liquidata a lavori ultimati,           
   previa  presentazione  di  certificati  liberatori  rilasciati  dagli           
   organi  o soggetti  competenti  alla verifica  della regolarita'  dei           
   versamenti   contributivi,   previdenziali  ed   assicurativi   sopra           
   indicati. ))                                                                    
     13. Per gli  interventi relativi agli immobili  privati, oggetto di           
   contributo pubblico,  le regioni provvedono ad  emettere (( direttive           
   )) per  l'approvazione dei progetti  e le verifiche in  corso d'opera           
   dei lavori eseguiti, che dovranno consentire anche:                             
     a)  la  verifica  della  corrispondenza tecnica  ed  economica  dei           
   progetti alle prescrizioni e ai parametri di cui all'articolo 2;                
     b) la verifica  della (( conformita' ))  qualitativa e quantitativa           
   dei  lavori  eseguiti  alle  previsioni dei  progetti  approvati,  da           
   eseguire avvalendosi  di ingegneri  civili e architetti  iscritti nei           
   rispettivi albi professionali da almeno  dieci anni (( con comprovata           
   esperienza nei lavori da verificare )) .                                        
     14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli           
   enti  locali provvedono,  per  un  periodo massimo  di  tre anni,  al           
   potenziamento dei  propri uffici  attraverso assunzioni  di personale           
   tecnico e amministrativo a tempo  determinato, in deroga alle vigenti           
   disposizioni  di  legge,  a  corrispondere  al  personale  dipendente           
   compensi per ulteriore  lavoro straordinario effettivamente prestato,           
   nel  limite di  50 ore  procapite  mensili, nonche'  ad avvalersi  di           
   liberi professionisti  o, mediante  convenzioni, di universita'  e di           
   enti pubblici di ricerca, (( di cooperative di produzione e lavoro ))           
   Per le  finalita' di cui al  presente comma e' autorizzata  una spesa           
   nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi           
   dell'articolo 15,  comma 1,  che provvedono  a ripartirli  secondo un           
   piano di fabbisogno all'uopo predisposto.                                       
   (( 14-bis.    In deroga a quanto disposto dall'articolo 6,         ))           
   (( comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, gli enti locali   ))           
   (( di cui al comma 1 dell'articolo 12 possono utilizzare le        ))           
   (( graduatorie concorsuali ancora efficaci per la copertura di     ))           
   (( posti istituiti o trasformati successivamente alla data del 26  ))           
   (( settembre 1997. La presente disposizione ha effetto fino alla   ))           
   (( data del 31 dicembre 1998 )).                                   ))           
   (( 14-ter.    Le amministrazioni degli enti locali di cui al       ))           
   (( comma 1 dell'articolo 12 possono inoltre corrispondere ai       ))           
   (( dirigenti, cui siano formalmente affidati specifici compiti per ))           
   (( attivita' connesse all'emergenza sismica ed al processo di      ))           
   (( ricostruzione, un compenso forfettario rapportato alla          ))           
   (( retribuzione dello stipendio base, con onere a carico dei       ))           
   (( propri bilanci.                                                 ))           
     15. Per  accelerare la  realizzazione dei programmi  di rilevamento           
   geologico  necessari, anche  al fine  della ricostruzione  nelle aree           
   interessate dalla  crisi sismica,  (( e per  predisporre il  piano di           
   interventi di cui all'articolo 2, comma  3, lettera )) e), le regioni           
   sono  autorizzate  ad  assumere  geologi ((  e  tecnici  nei  settori           
   idraulico e forestale  )) a tempo determinato ai  sensi delle vigenti           
   disposizioni  legislative  e  contrattuali  con oneri  a  carico  dei           
   progetti medesimi.                                                              
     16.  Per   le  attivita'  di  competenza   del  Dipartimento  della           
   protezione civile  connesse all'attuazione  del presente  decreto, il           
   numero di esperti tecnicoamministrativi di cui all'articolo 2-bis del           
   decreto-legge 19 maggio 1997,  n. 130, convertito, con modificazioni,           
   dalla legge 16  luglio 1997, n. 228, e' incrementato  di ulteriori 10           
   unita'. Al  relativo onere,  valutato complessivamente in  lire 1.700           
   milioni  annui,   si  provvede,   a  decorrere  dal   1998,  mediante           
   corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di spesa  di  cui  al           
   decreto-legge 3  maggio 1991, n. 142,  convertito, con modificazioni,           
   dalla  legge 3  luglio 1991,  n.  195, cosi'  come determinata  dalla           
   tabella C della  legge 27 dicembre 1997, n. 450,  volta ad assicurare           
   il finanziamento del Fondo di protezione civile.                                
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                            Norma di copertura                                     
                                                                                   
     1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le           
   regioni sono autorizzate  a contrarre mutui con la  Banca europea per           
   gli  investimenti,  il  Fondo   di  sviluppo  sociale  del  Consiglio           
   d'Europa,  la  Cassa depositi  e  prestiti  ed altri  enti  creditizi           
   nazionali od esteri,  in deroga al limite  di indebitamento stabilito           
   dalla normativa  vigente. Il Dipartimento della  protezione civile e'           
   autorizzato a concorrere  con contributi ventennali, pari  a lire 100           
   miliardi annui a decorrere dal 1999  e a lire 20 miliardi a decorrere           
   dal 2000 fino al 2019.                                                          
     2. All'onere di cui al comma 1,  pari a lire 100 miliardi annui per           
   gli anni 1999-2018  e a lire 20 miliardi annui  a decorrere dall'anno           
   2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione           
   di spesa di  cui al decreto-legge 3 maggio 1991,  n. 142, convertito,           
   con  modificazioni, dalla  legge 3  luglio 1991,  n. 195,  cosi' come           
   determinata dalla  tabella C  della legge 27  dicembre 1997,  n. 450,           
   volta  ad  assicurare il  finanziamento  del  Fondo della  protezione           
   civile. In  sede di  prima attuazione le  regioni sono  autorizzate a           
   stipulare  mutui  ventennali  nel   limite  del  predetto  contributo           
   pluriennale, rispettivamente, di lire 28 miliardi annui per le Marche           
   e   di   lire   52   miliardi  annui   per   l'Umbria.   Sulla   base           
   dell'accertamento definitivo dei danni,  da completarsi dalle regioni           
   con criteri omogenei e d'intesa  con il Dipartimento della protezione           
   civile, entro sei  mesi dalla data di entrata in  vigore del presente           
   decreto, si  provvede con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei           
   Ministri alla ripartizione  definitiva delle rimanenti disponibilita'           
   di cui al comma 1.                                                              
     3.  All'attuazione  degli interventi  di  cui  al presente  decreto           
   concorrono anche:                                                               
     a)   le  risorse   derivanti  dalla   riprogrammazione  dei   fondi           
   dell'Unione europea di cui  alla delibera della Conferenza permanente           
   per i  rapporti tra lo  Stato, le regioni  e le province  autonome in           
   data  20  novembre  1997,  nel   rispetto  dei  vincoli  posti  dalla           
   disciplina comunitaria,  e delle correlative risorse  provenienti dal           
   cofinanziamento  nazionale,  ivi  incluse   quelle  stanziate  con  i           
   provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1;                                
     b) le disponibilita'  finanziarie non utilizzate e  non connesse ad           
   interventi di emergenza relativi alle  autorizzazioni di spesa di cui           
   al   decreto-legge  27   ottobre  1997,   n.  364,   convertito,  con           
   modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434;                            
     c) l'importo di  lire 200 miliardi da assegnarsi  con delibera Cipe           
   in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dal Presidente del           
   Consiglio dei Ministri e dai presidenti delle regioni.                          
     4. All'articolo 2,  comma 203, lettera b), della  legge 23 dicembre           
   1996, n. 662, e' aggiunto in  fine, il seguente periodo: "La gestione           
   finanziaria degli interventi  per i quali sia  necessario il concorso           
   di  piu' amministrazioni  dello  Stato, nonche'  di  queste ed  altre           
   amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime           
   privatistico,  puo'  attuarsi secondo  le  procedure  e le  modalita'           
   previste dall'articolo 8 del  decreto del Presidente della Repubblica           
   20 aprile  1994, n. 367". All'articolo  10, comma 5, del  decreto del           
   Presidente  della  Repubblica 20  aprile  1994,  n. 367,  le  parole:           
   "d'ufficio"  sono sostituite  dalle seguenti:  "previa autorizzazione           
   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione           
   economica" (( e dopo la  parola: "trascorso" e' aggiunta la seguente:           
   "almeno" )) .                                                                   
     5. Le risorse del presente articolo, nonche' le eventuali ulteriori           
   disponibilita'  individuate  in  sede   di  intesa  istituzionale  di           
   programma di cui  all'articolo 2, comma 1, sono  utilizzate, ai sensi           
   dell'articolo 2,  comma 203,  della legge 23  dicembre 1996,  n. 662,           
   cosi'  come modificata  dal comma  4, mediante  apertura di  apposite           
   contabilita'  speciali intestate  ai  presidenti  delle regioni,  che           
   operano  quali   funzionari  delegati  preposti   all'attuazione  dei           
   programmi  della predetta  intesa  istituzionale di  programma. ((  I           
   fondi che affluiscono  alle contabilita' speciali di  cui al presente           
   decreto e a quelle di cui all'artico 3, comma 8, del decreto-legge 25           
   marzo  1997, n.  67, convertito,  con modificazioni,  dalla legge  23           
   maggio 1997,  n. 135,  sono mantenuti  a disposizione  dei funzionari           
   delegati  fino  alla  realizzazione  degli  interventi  cui  i  fondi           
   medesimi si riferiscono )).                                                     
     6.   Le  disponibilita'   complessivamente   confluite  nei   fondi           
   comunicontabilita' speciali sono  utilizzate dai presidentifunzionari           
   delegati mediante trasferimento delle  risorse necessarie ai soggetti           
   attuatori.                                                                      
     7. La  Cassa depositi  e prestiti  sui mutui  concessi entro  il 31           
   dicembre 1997, i  cui oneri di ammortamento sono a  carico dei comuni           
   individuati ((  anche limitatamente  ad alcune  frazioni ))  ai sensi           
   dell'articolo  1, commi  2 e  3, dell'ordinanza  13 ottobre  1997, n.           
   2694, del  Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della           
   protezione civile, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 241 del 15           
   ottobre  1997,  (( e  ai  sensi  dell'articolo 10  dell'ordinanza  20           
   novembre  1997, n.  2717  ))  , e'  autorizzata  a  ridurre le  quote           
   interessi dovute sulle rate di ammortamento. Con decreto del Ministro           
   del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione  economica saranno           
   stabilite percentuali  differenziate di riduzione per  le rate dovute           
   nel periodo 1 gennaio 1998-31 dicembre 2002 e per quelle con scadenza           
   successiva. La  percentuale di riduzione prevista  per il quinquennio           
   1998-2002 non potra' comunque essere  inferiore al 30 per cento delle           
   quote interessi dovute sulle rate con scadenza nel medesimo periodo.            
   (( 8. A decorrere dall'anno 1999 i fabbisogni di spesa per         ))           
   (( ulteriori interventi a carico o con il contributo dello Stato,  ))           
   (( connessi con l'attuazione del programma di cui all'articolo 2,  ))           
   (( potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da  ))           
   (( inserire nella legge finanziaria.                               ))           
     9.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione           
   economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le           
   variazioni  di  bilancio  occorrenti per  l'attuazione  del  presente           
   decreto.                                                                        
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                                 Vigilanza                                         
                                                                                   
     1.  Il  Comitato  dell'intesa  istituzionale di  programma  di  cui           
   all'articolo 2, comma 1, esercita l'alta vigilanza (( sugli atti, sui           
   tempi,  sui modi  e ))  sull'attuazione  degli interventi  di cui  al           
   presente capo  e trasmette ogni  sei mesi una relazione  sul relativo           
   stato di  attuazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri  ed ai           
   presidenti   delle   regioni,    per   la   successiva   trasmissione           
   rispettivamente al Parlamento e ai Consigli regionali.                          
                                                                                   
                                  Capo II                                          
             Ulteriori interventi urgenti di protezione civile                     
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
          Interventi infrastrutturali di emergenza nella regione                   
                Emilia-Romagna e nella provincia di Crotone                        
                                                                                   
     1. Le  regioni Emilia-Romagna e  Calabria (( possono  provvedere ))           
   alla realizzazione  e al completamento degli  interventi di emergenza           
   gia'  avviati  nei  territori  delle province  di  Bologna,  Ferrara,           
   Forli'-Cesena, Parma, (( Reggio Emilia, Modena )) , Ravenna, Rimini e           
   Crotone,   interessate   da   eventi  alluvionali   e   da   dissesti           
   idrogeologici nei  mesi di ((  gennaio, febbraio, ottobre  e dicembre           
   1996  )),   volti al  ripristino delle  infrastrutture e  delle opere           
   pubbliche  regionali e  locali,  nonche'  al riassetto  idrogeologico           
   complessivo,  compresa  la  messa  in sicurezza  dei  connessi  punti           
   critici delle coste e delle  reti idrauliche nelle province indicate,           
   d'intesa con le competenti Autorita' di bacino. (( Al fabbisogno, nel           
   limite di lire 260,5 militardi, lo  Stato concorre nel limite di lire           
   135,5 miliardi per la regione Emilia-Romagna  e nel limite di lire 80           
   miliardi  per  la regione  Calabria,  con  le disponibilita'  di  cui           
   all'articolo 21 )).                                                             
     2.   Gli   interventi  di   cui   al   comma  1   sono   sottoposti           
   all'approvazione dei  comitati di cui  alle ordinanze n. 2469  del 26           
   ottobre  1996  e n.  2476  del  19  novembre 1996,  pubblicate  nella           
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, n. 256           
   del 31 ottobre 1996 e n. 281 del 30 novembre 1996.                              
                                                                                   
                                 Art. 18.                                          
          Interventi a favore dei soggetti privati della regione                   
    Emilia-Romagna danneggiati dalle calamita' idrogeologiche del 1996.            
                                                                                   
     1.  Ai soggetti  residenti nella  regione Emilia-Romagna  che, alla           
   data  degli  eventi  calamitosi  di cui  all'articolo  17,  comma  1,           
   risultavano proprietari  di immobili ad uso  di abitazione principale           
   andati  distrutti  o  per  i  quali  non  vi  siano  possibilita'  di           
   ripristino  per  effetto  degli  eventi  medesimi,  e'  assegnato  un           
   contributo a fondo perduto pari alla spesa (( per la demolizione )) ,           
   per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l'acquisto nello           
   stesso comune di un alloggio di civile abitazione, con una superficie           
   utile  abitabile  corrispondente  a  quella  dell'unita'  immobiliare           
   andata distrutta fino  al limite massimo di 200 metri  quadrati e per           
   un valore a  metro quadrato non superiore ai limiti  massimi di costo           
   per  gli interventi  di nuova  edificazione di  edilizia residenziale           
   sovvenzionata, come determinati dalla regione  ai sensi della legge 5           
   agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.                                
     2. Ai soggetti proprietari  di beni immobili gravemente danneggiati           
   dagli eventi calamitosi di cui al  comma 1 e' assegnato un contributo           
   a fondo perduto fino al 75  per cento dei danni subiti, con priorita'           
   per le abitazioni  principali, (( al fine  del recupero dell'immobile           
   stesso )) .                                                                     
     3.  Alle  imprese  industriali,  agroindustriali,  commerciali,  di           
   servizi e artigianali, aventi sede  o unita' produttive nei territori           
   di cui  all'articolo 17,  comma 1, che  hanno subito,  in conseguenza           
   degli eventi di cui al comma 1,  gravi danni a beni immobili o mobili           
   di  loro  proprieta',  ivi  comprese   le  scorte,  e'  assegnato  un           
   contributo a fondo perduto fino al  30 per cento del valore dei danni           
   subiti,  nel  limite massimo  di  complessive  lire 300  milioni  per           
   ciascuna impresa.                                                               
     4. Alle  imprese di cui al  comma 3 sono concessi  finanziamenti in           
   conto interesse  fino ad  un ulteriore  45 per  cento del  valore dei           
   danni subiti, fermo restando, a carico del beneficiario, un onere non           
   inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.                            
     5. Alle imprese di lavorazione, trasformazione, commercializzazione           
   di prodotti agricoli ubicate nel  territorio del comune di Corniglio,           
   che  hanno trasferito  o debbono  trasferire la  propria attivita'  a           
   seguito  dell'evento  franoso,  e'  assegnato un  contributo  per  il           
   parziale indennizzo  dei danni subiti, finalizzato  alla acquisizione           
   di  aree idonee,  al ripristino  e ricostruzione  delle attrezzature,           
   delle strutture  e degli impianti produttivi,  comprese le abitazioni           
   funzionali  all'impresa,  se  preesistenti,  nel  limite  della  pari           
   capacita'  produttiva,  nonche'   alla  demolizione  della  struttura           
   dismessa. I  contributi sono  assegnati a condizione  che l'attivita'           
   sia  mantenuta nel  comune  di Corniglio.  Rimangono  a carico  delle           
   imprese gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'ampliamento della           
   capacita' produttiva e da interventi di innovazione tecnologica.                
     6.  Ove gli  immobili ((  di cui  ai  commi 1  e 5  )) non  vengano           
   ricostruiti nel medesimo sito, i  loro relitti sono demoliti e l'area           
   di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune.                 
     7.  Ai contributi  di  cui ai  commi  1, 2,  3 e  5  si applica  la           
   franchigia   stabilita  dall'articolo   5,   comma   1,  nonche'   le           
   disposizioni di cui all'articolo 6.                                             
     8. In  analogia a  quanto stabilito dall'articolo  1, comma  3, del           
   decreto-legge   12   novembre   1996,   n.   576,   convertito,   con           
   modificazioni,  dalla legge  31  dicembre 1996,  n.  677, la  regione           
   Emilia-Romagna, ai fini dell'attivazione degli interventi di cui alla           
   legge 14 febbraio  1992, n. 185, attua le  procedure di delimitazione           
   dei territori  colpiti dalle piogge  alluvionali del mese  di ottobre           
   1996, con riferimento  ad una percentuale di danno del  25 per cento.           
   Il  termine di  sessanta giorni  previsto dall'articolo  2, comma  1,           
   della legge 14 febbraio 1992, n. 185, entro cui le regioni deliberano           
   la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento, decorre           
   dalla data di entrata in vigore del presente decreto.                           
     9. I contributi sono concessi, per gli interventi di cui ai commi 1           
   e 2,  nel limite di  lire 28 miliardi, per  gli interventi di  cui ai           
   commi 3 e 4, nel limite di  lire 17 miliardi, e per gli interventi di           
   cui  al comma  5, nel  limite di  lire 10,5  miliardi. Al  fabbisogno           
   complessivo di lire 55,5 miliardi  si fa fronte con le disponibilita'           
   di cui all'articolo 21 e le eventuali risorse disponibili, effettuati           
   gli interventi di cui al presente articolo, possono essere utilizzate           
   per le finalita' di cui all'articolo 17.                                        
                                                                                   
                                 Art. 19.                                          
       Interventi urgenti nei territori della regione Emilia-Romagna               
        interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996.                 
                                                                                   
     1.   Nei  territori   della   regione  Emilia-Romagna   interessati           
   dall'evento   sismico  del   15  e   16  ottobre   1996,  individuati           
   dall'ordinanza   del   Ministro    dell'interno   delegato   per   il           
   coordinamento della protezione  civile n. 2475 del  19 novembre 1996,           
   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 281           
   del 30 novembre 1996, la regione (( puo' provvedere: ))                         
     a)  al completamento  degli interventi  infrastrutturali di  cui al           
   piano redatto ai sensi della medesima ordinanza;                                
     b)  alla riparazione  dei danni,  con miglioramento  sismico, degli           
   edifici pubblici e di culto;                                                    
     c) ad assegnare  ai proprietari, alla data del 16  ottobre 1996, di           
   immobili  privati, ((  anche  destinati ad  attivita' produttive,  ))           
   gravemente danneggiati,  contributi fino  al 75  per cento  del costo           
   della riparazione,  compreso il miglioramento sismico,  con priorita'           
   per le abitazioni principali  che risultino totalmente o parzialmente           
   inagibili.                                                                      
     2. Le prescrizioni tecniche e  i parametri relativi agli interventi           
   di    cui al  comma 1,  (( lettere  b) e c), )) sono stabiliti  dalla           
   regione, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici.                         
   (( 2-bis.    Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e per le       ))           
   (( parti con queste compatibili la regione tiene conto delle       ))           
   (( decisioni assunte dal commissario delegato, sentito il nucleo   ))           
   (( tecnico-specialistico di cui all'articolo 2, comma 5,           ))           
   (( dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il        ))           
   (( coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre   ))           
   (( 1996, pubblicata nella    Gazzetta Ufficiale    n. 281 del 30   ))           
   (( novembre 1996.                                                  ))           
   (( 3. Al fabbisogno si provvede nel limite di lire 100 miliardi    ))           
   (( per le finalita' di cui al comma 1, lettere a) e b), e di lire  ))           
   (( 40 miliardi per la finalita' di cui al comma 1, lettera c),     ))           
   (( con le disponibilita' di cui all'articolo 21.                   ))           
                                                                                   
                                 Art. 20.                                          
                 Modalita' di attuazione degli interventi                          
                                                                                   
     1. Per gli  interventi infrastrutturali e sugli  edifici pubblici e           
   di culto,  previsti dagli articoli  17 e  19, le regioni  Calabria ed           
   Emilia-Romagna provvedono  ad individuare  i soggetti  attuatori. Per           
   gli  stessi  interventi le  regioni  e  gli enti  locali  interessati           
   possono impegnare risorse  proprie e si avvalgono  delle procedure di           
   cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 11.                                       
     2.  Le provvidenze  gia'  concesse con  le  ordinanze del  Ministro           
   dell'interno delegato  per il coordinamento della  protezione civile,           
   per  i medesimi  eventi calamitosi,  costituiscono anticipazione  sui           
   benefici di cui agli articoli 18 e 19, comma 1, lettera (( c). ))               
     3. La  regione Emilia-Romagna provvede  all'accertamento definitivo           
   dei danni e alla concessione dei contributi di cui agli articoli 18 e           
   19, comma 1, lettera c), nonche'  a stabilire le relative modalita' e           
   disposizioni operative.                                                         
     4.   Nei  territori   delle  regioni   Calabria  e   Emilia-Romagna           
   interessati dagli eventi calamitosi di  cui all'articolo 17, comma 1,           
   e' vietato procedere alla ricostruzione  di immobili distrutti o alla           
   costruzione di nuovi insediamenti  nelle aree a rischio idrogeologico           
   che, sulla  base delle direttive  tecniche impartite con  decreto del           
   Ministro dei  lavori pubblici  in data  14 febbraio  1997, pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana   n. 54    del  6           
   marzo 1997,  dovranno essere individuate e  perimetrate dalle regioni           
   entro novanta  giorni dalla  data di entrata  in vigore  del presente           
   decreto. Se le regioni non  provvedono entro tale termine, si applica           
   quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2,  del  decreto-legge  12           
   novembre 1996, n. 576, convertito,  con modificazioni, dalla legge 31           
   dicembre 1996, n. 677.                                                          
                                                                                   
                                 Art. 21.                                          
                            Norma di copertura                                     
                                                                                   
     1. A fronte di un fabbisogno  complessivo per gli interventi di cui           
   agli articoli 17,  18 e 19, pari  a lire 331 miliardi  per la regione           
   Emilia-Romagna e pari a lire 80  miliardi per la regione Calabria, il           
   Dipartimento della protezione civile  e' autorizzato a concorrere con           
   contributi pluriennali, rispettivamente, fino a 28 miliardi ed a lire           
   7  miliardi annui,  a  decorrere dal  1998  e fino  al  2017, per  la           
   copertura  degli  oneri di  ammortamento  dei  mutui che  le  regioni           
   contraggono con la Cassa depositi e  prestiti o con altri istituti di           
   credito, anche in  deroga ai limiti di  indebitamento stabiliti dalla           
   normativa vigente,  per la realizzazione  degli interventi di  cui ai           
   predetti articoli. Al relativo onere, a  decorrere dal 1998 e fino al           
   2017,   si   provvede  ((   per   l'anno   1998  mediante   riduzione           
   dell'autorizzazione di  spesa relativa alla quota  dello Stato dell'8           
   per mille dell'IRPEF iscritta nello stato di previsione del Ministero           
   del  tesoro, del  bilancio e  della programmazione  economica per  il           
   medesimo anno ai  sensi dell'articolo 48 della legge  20 maggio 1985,           
   n.  222, e  per  gli anni  dal  1999 al  2017  )) mediante  riduzione           
   dell'autorizzazione di spesa  di cui al decreto-legge  3 maggio 1991,           
   n. 142, convertito, con modificazioni,  dalla legge 3 luglio 1991, n.           
   195, cosi' come  determinate dalla tabella C della  legge 27 dicembre           
   1997, n. 450.                                                                   
                                                                                   
                                 Art. 22.                                          
        Ulteriori interventi urgenti nei territori della Lombardia                 
          interessati dagli eventi idrogeologici del giugno 1997                   
                                                                                   
     1.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  piano  degli           
   interventi  infrastrutturali di  emergenza  e  di prima  sistemazione           
   idrogeologica,  predisposto ai  sensi dell'articolo  2 dell'ordinanza           
   del  Ministro  dell'interno  delegato   per  il  coordinamento  della           
   protezione  civile  n.  2622  del 4  luglio  1997,  pubblicata  nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio           
   1997, e relativo  ai territori dei comuni della  Lombardia colpiti da           
   avversita' atmosferiche nel mese di giugno 1997, la regione Lombardia           
   e' autorizzata a  stipulare, anche con la Cassa  depositi e prestiti,           
   mutui ventennali  nei limiti di  impegno annui  di lire 5  miliardi a           
   decorrere dall'anno 1999  e di lire 5 miliardi  a decorrere dall'anno           
   2000.  I  finanziamenti  sono  ripartiti secondo  gli  importi  e  le           
   priorita'  individuati nelle  categorie  di  interventi previste  dal           
   piano.                                                                          
     2. (( I comuni e, in caso di opere connesse con la funzionalita' di           
   strade provinciali, le  province )) attuano gli interventi  di cui al           
   comma   1,   avvalendosi   delle   procedure   e   deroghe   previste           
   dall'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997.                                       
     3. Al relativo onere per gli anni 1999 e 2000, si provvede mediante           
   corrispondente utilizzo  delle proiezioni  per i medesimi  anni dello           
   stanziamento  iscritto, ai  fini  del  bilancio triennale  1998-2000,           
   nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo           
   speciale" dello  stato di  previsione del  Ministero del  tesoro, del           
   bilancio   e  della   programmazione  economica   per  l'anno   1998,           
   parzialmente utilizzando, quanto a lire 5 miliardi per ciascuno degli           
   anni 1999 e 2000, l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero e,           
   quanto a lire  5 miliardi per l'anno  2000, l'accantonamento relativo           
   al Ministero dei lavori pubblici.                                               
                                                                                   
                                 Art. 23.                                          
                                                                                   
     Misure urgenti  nei territori del  bacino del fiume  Po interessati           
   dall'alluvione  del  novembre  1994   e  dagli  eventi  idrogeologici           
   dell'ottobre 1996, nonche' a favore  del complesso di San Costanzo al           
   Monte.                                                                          
     1.   Ai  sensi   dell'articolo   13  del   testo  unificato   delle           
   deliberazioni assunte dalla Conferenza  permanente per i rapporti tra           
   lo Stato, le  regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano,           
   adottato  con  deliberazione del  18  giugno  1996, pubblicata  nella           
   Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica italiana  n. 182  del 5  agosto           
   1996, relativa ad interventi a favore delle zone colpite dagli eventi           
   alluvionali della  prima decade del  mese di novembre 1994,  le somme           
   trasferite ai  comuni, ai  sensi dei  capi III, IV  e V  del predetto           
   testo  unificato, eventualmente  non erogate  in quanto  eccedenti le           
   necessita'  definitivamente  accertate,  sono riversate  a  cura  dei           
   medesimi  comuni,  entro il  termine  del  1 marzo  1998,  all'unita'           
   previsionale  di base  6.2.2.  "Prelevamento da  conti di  tesoreria,           
   restituzioni, rimborsi,  recuperi e concorsi vari"  (capo X, capitolo           
   3449)  dello  stato di  previsione  dell'entrata,  per la  successiva           
   riassegnazione con  decreti del Ministro  del tesoro, del  bilancio e           
   della programmazione economica:                                                 
     a) per il  15 per cento, a favore dell'unita'  previsionale di base           
   2.1.1.0. "Funzionamento"  (capitolo 1291)  dello stato  di previsione           
   del Ministero  dell'interno per  l'anno 1998, al  fine di  far fronte           
   alle  spese concernenti  il contenzioso  relativo ai  suddetti eventi           
   alluvionali, a titolo di risarcimento  o di indennizzo a favore delle           
   parti in causa interessate;                                                     
     b) per  il 45 per  cento, a  favore (( dell'unita'  previsionale di           
   base 6.2.1.9. )) "Calamita' naturali e danni bellici" (capitolo 9091)           
   dello  stato  di  previsione  del Ministero  dei  lavori  pubblici  -           
   Direzione  generale dell'edilizia  statale  e  servizi speciali,  per           
   l'anno 1998, al  fine di finanziare ulteriormente  gli interventi per           
   il    deflusso  delle    acque  di    cui all'articolo   1-sexies del           
   decreto-legge 28 agosto 1995,  n. 364, convertito, con modificazioni,           
   dalla legge 27 ottobre 1995, n.  438; il Ministro dei lavori pubblici           
   provvede al riparto e al trasferimento dei fondi alle aziende ed enti           
   competenti;                                                                     
     c) per  il 40 per cento,  all'integrazione dell'unita' previsionale           
   di  base 6.2.1.2.  "Fondo per  la protezione  civile" dello  stato di           
   previsione  della Presidenza  del Consiglio  dei Ministri  per l'anno           
   1998,  al  fine  di  consentire  l'adozione  di  ordinanze  ai  sensi           
   dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio 1992,  n.  225,  per  la           
   realizzazione d'interventi urgenti sulla strada provinciale n. 112 di           
   Fondovalle Tanaro, interessata  dagli eventi calamitosi idrogeologici           
   dell'ottobre 1996.                                                              
     2.  Gli  enti,  le  societa'   partecipate  e  le  imprese  di  cui           
   all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,           
   convertito, con modificazioni,  dalla legge 16 febbraio  1995, n. 35,           
   sono autorizzati  a modificare entro il  31 marzo 1998 i  piani degli           
   interventi di ripristino delle strutture  danneggiate di cui al comma           
   1 del medesimo articolo 8,  nei limiti delle risorse finanziarie loro           
   assegnate, al  fine di  adeguare i  piani medesimi  alle prescrizioni           
   tecniche adottate dall'Autorita' di bacino  del fiume Po ai sensi del           
   piano stralcio PS 45. Le modifiche apportate ai piani sono comunicate           
   alle amministrazioni statali vigilanti e alle regioni interessate.              
     3. All'articolo 18, comma 2, della  legge 7 agosto 1997, n. 266, le           
   parole: "sugli importi accodati sono  calcolati interessi pari al 3,5           
   per  cento."  sono  sostituite  dalle seguenti:  "i  contributi  sono           
   corrisposti  in  base  al  piano di  ammortamento  originario,  fermo           
   restando che le quote di contributo proporzionali alle percentuali di           
   rate pagate  dalle imprese  alle scadenze  sono versate  alle imprese           
   stesse  per  il  tramite  delle  banche  finanziatrici,  che  possono           
   compensare tali quote  di contributo su richiesta  delle imprese, con           
   gli interessi da queste dovuti in base al contratto di finanziamento,           
   mentre  le restanti  quote di  contributo sono  di diretta  spettanza           
   delle banche finanziatrici  medesime, per far si' che  gli importi da           
   accodare siano pari alle quote non pagate delle rate agevolate. Sugli           
   importi accodati, ferma  la piena validita' della  garanzia dei fondi           
   centrali di garanzia di cui agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19           
   dicembre 1994, n. 691, convertito,  con modificazioni, dalla legge 16           
   febbraio  1995, n.  35, e  successive modificazioni  ed integrazioni,           
   sono calcolati a carico delle imprese interessi pari al 3,5 per cento           
   nominale annuo posticipato. Sugli  stessi importi e' corrisposto alle           
   imprese,  per  il tramite  delle  banche  finanziatrici, che  possono           
   compensare  tali  importi come  sopra  previsto,  un contributo  agli           
   interessi  pari alla  differenza tra  la rata  accodata calcolata  al           
   tasso  fisso  nominale  annuo praticato  dalle  banche  finanziatrici           
   medesime e  la stessa rata  calcolata al  predetto tasso del  3,5 per           
   cento annuo.".