Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998, n. 62.
Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma
dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n.
662.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti
legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento
economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in
servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla
materia del trattamento economico;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega al 28
febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, che si
sono pronunciate a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, rispettivamente la IV commissione permanente
del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del
Senato in data 10 febbraio 1998, la III commissione permanente del
Senato in data 12 febbraio 1998, la XI commissione permanente della
Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
della difesa, della pubblica istruzione e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni relative al trattamento del personale
dell'Amministrazione degli affari esteri
Art. 1.
1. L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La
durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio
all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di
un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi
prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle
particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di
congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati
civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma,
sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono
essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con
le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per
motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli
aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad
un massimo di quattro mesi.".
Art. 2.
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti
dai seguenti:
"Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le
condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole
distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente
disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente
disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un
aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti
massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di
congedo ordinario o di ferie.".
Art. 3.
1. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a
norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito,
sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32
nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini
del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere
o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale
aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di
sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano
le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto
applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi
previste.".
Art. 4.
1. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti
dai seguenti:
"Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo
stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti
per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di
posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni
applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,
percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita'
di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che
occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base
alle disposizioni del presente decreto.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per
familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente
riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da
precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio
1975, n. 364.".
Art. 5.
1. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e sostituito dal seguente:
"Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero) . - 1. L'indennita'
di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a
sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi
commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione
lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del
servizio diplomaticoconsolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate
secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di
cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono
essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di
organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati
dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare
riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a
tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in
relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi
derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni
dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari,
nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle
rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del
costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel
comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione
agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da
valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni
sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioni
climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte
le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza
geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita
maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale
maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari
esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere
in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita'
ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a
prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa
citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero
viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per tener conto della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque
comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle
indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base
contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti,
dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale
prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali
verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse
dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative
concesse ai sensi dell'articolo 189.".
Art. 6.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dopo l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1.
L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed
intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo
diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e
contatti di natura politica, economicocommerciale e culturale, per
accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una
efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e' svolta
dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della
dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi
ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli
istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del
direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di
responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6,
della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale
contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di
rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente
all'indennita' di servizio. Esso per il suo intero ammontare non
concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare
dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione
delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene
conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di
servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale,
nonche' degli altri oneri direttamente connessi all'attivita' di
rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della
Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di
accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte
le manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti,
anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu'
rilevanti della locale societa' e con il corpo diplomatico
accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono
tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare
dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle
specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per
cento dell'indennita' di servizio, al netto delle maggiorazioni di
famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle
condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio
di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo'
deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di
rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in
corrispondenza di profili professionali della settima qualifica
funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento
dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza
depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea
a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un
triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al
termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di
rappresentanza depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza
autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese
sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul
conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno
precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di
rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione
e per la restituzione delle somme non utilizzate.".
Art. 7.
1. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1. In relazione
agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e'
attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento
della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti
attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di
impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita
dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a
carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico
costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di
legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali,
dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo
della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita',
annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un
aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per
cento dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista
per il posto di primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i
familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella
sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che
non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per
gravi ragioni di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che
non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute
rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a
giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal
caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al
coniuge e' limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il
coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba
assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o
di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in
relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni
contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le
disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 8.
1. Il quarto comma dell'articolo 174 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli
aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno
in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare
dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal
secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza
dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non
ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i
limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per
situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi
di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.".
Art. 9.
1. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - 1. Al personale
trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera
spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base
all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione
e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua
spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da
una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata
nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita
per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi
all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata
nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile
stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per
coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per
cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte
dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o
trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella
stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di
servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di
sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella
misura piu' elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il
trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano
variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto
o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale,
l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni
intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto
della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita
soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la
partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o
su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di
amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per
effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza
maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla
indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri
determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso.
Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della
indennita'.".
Art. 10.
1. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al
personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta
un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza
dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di una
indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene
calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun
dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio
di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di
maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene
accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella
valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per
situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla
stessa sede l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che
ne ha diritto nella misura piu' elevata.".
Art. 11.
1. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale in
servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti
una spesa superiore al 21 per cento dell'indennita' personale spetta
un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza
fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento
dell'indennita' personale. Esso e' concesso per la parte del canone
compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta
indennita'. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento
dell'indennita' personale, e per la parte compresa tra il 30 per
cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito
il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e
2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennita'.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione
nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto
anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospesa o diminuita
l'indennita' personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce
le condizioni e le modalita' per la concessione e per la
corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia
prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione
il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni,
l'Amministrazione puo' concedere al dipendente, a titolo di anticipo,
una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero
mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio.".
Art. 12.
1. L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 179 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale in servizio
all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di
servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o
secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della
maggiorazione dell'indennita' di servizio che gli compete per ciascun
figlio, e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche
relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza
fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della
maggiorazione percepita.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che
e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano
frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria
straniera e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la
frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia,
a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di
concludere il ciclo secondario di studi gia' iniziato all'estero
nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto
nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del
corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una
misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra'
comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese
rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.".
Art. 13.
1. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). 1. Al personale
in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova
in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento
delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a
carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8
mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di
servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella
misura del 90 per cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo
180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative
ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con
esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in
aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente
superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non
inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a
carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei
familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di
tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie
del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da
quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in
luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".
Art. 14.
1. L'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). -
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con
esclusione dei periodi di ferie, nonche' delle assenze connesse al
servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione
d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e'
corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e'
sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e' aumentato
fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa
essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui
al comma 1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi
della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e'
corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e'
sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale
ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio
all'estero.".
Art. 15.
1. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma
la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare
presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di
rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia'
goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al
titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita'
personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza
spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento
dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento
dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente
vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello
stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in
sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in
aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti
dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero
non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista
per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza
calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta
all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente
puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero
prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione,
oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia
spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di
indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza
corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e
dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto
assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di
famiglia.".
Art. 16.
1. Il comma secondo dell'articolo 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di
effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti
limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di
legazione e segretario di legazione o equiparato, nonche' per il
personale della VII qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o
di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro
plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico
di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze
diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.".
2. Il comma ottavo dell'artico1o 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una
autovettura.".
3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti
commi:
"Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da
stabilire con apposito decreto, una lista di societa' di trasporti
internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilita' della
richiesta di rimborso di cui al primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e
sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella
sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di
cui al comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli
aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Art. 17.
1. Il secondo comma dell'articolo 203 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in
servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I
categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178,
180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II
della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento
previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione
dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo
208;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento
di cui agli articoli 186 e 208.".
Art. 18.
1. Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui
all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su parere della commissione di cui
all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di
rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo
171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non
superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o
percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica
speciale.".
Art. 19.
1. Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede
all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative
operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore
del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in
lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta
l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza,
secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si
riferisce il saldo.".
Art. 20.
1. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 210 (Controllo medico periodico). - 1. Il personale in
servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
181, puo' chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi
particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del
rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se'
ed i familiari a carico.
2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e
successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture
sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto,
nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la
necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio
sanitario nazionale.
3. L'esame di cui al comma 2 puo' essere effettuato all'estero,
qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere
in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".
Art. 21.
1. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale
in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene
assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al
personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata
l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in
alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata
dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese
connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di
assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita',
per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e
maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della
sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a
carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del
titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed
eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture
sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al
comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo
previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della
Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia
previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino
situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la
loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di
polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte,
invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di
natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge
se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata
secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 22.
1. Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a
coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per
il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo
spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella stessa
sede.
Capo II
Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici
non economici in servizio all'estero.
Art. 23.
Indennita' di servizio
1. L'indennita' di servizio che alla data di entrata in vigore del
presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al
personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a
prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, e'
determinata sulla base e con le modalita' di quella attribuita ai
dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa
sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto
delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto
personale.
2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari
esteri ed il rispettivo Ministro vigilante. Per il personale a
livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al
personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari
esteri. Per il dirigente cui e' attribuita la titolarita'
dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al
personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo
consigliere.
3. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata, nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie di ciascun ente pubblico, dal
rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare
un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non
superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente
personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni
altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.
Art. 24.
Assegni per oneri di rappresentanza
1. Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito fondo su
cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto
all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far
fronte agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta
determinato nella stessa misura percentuale stabilita per i
dipendenti del Ministero degli affari esteri con il grado di primo
consigliere.
2. Detta percentuale si applica all'indennita' di servizio
percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di
quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di
disagio.
3. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni
distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo
assegno per oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura
percentuale spettante al personale del Ministero degli affari esteri
di livello equiparato.
4. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine di ogni
esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite
autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a
restituire le somme eventualmente non utilizzate.
5. Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la
predisposizione della relativa documentazione e per le modalita' di
controllo, si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il
Ministero degli affari esteri.
Art. 25.
Provvidenze accessorie
1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici
possono, nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al
proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni,
indennita' o rimborsi spese gia' previste per il personale del
Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla
misura stabilita per il suddetto personale.
2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte
all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del
rispettivo Ministero vigilante.
Capo III
Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali.
Art. 26.
1. L'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 651 (Supplenze di insegnamento). - 1. Qualora non sia
possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i
direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento
supplenze temporanee a norma del presente articolo.
2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale
abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio
prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa
italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:
a) personale residente nel Paese ospite;
b) personale non residente nel Paese ospite.
3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al
comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge
italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale
residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la
legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al
personale di cui al comma 2, lettera b).
4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in relazione alle
ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al
comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in
territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole,
alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per
il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece
determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e
modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo
658.
5. Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato
per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita'
didattica.
6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di
posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a
undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.".
Art. 27.
1. L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 658 (Assegni di sede). - 1. Al personale in servzio nelle
istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli
assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio
nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,
compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle
funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere
retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio
all'estero. Tale assegno e' costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella
di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate
secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli
affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di
cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e
delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni
statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e
dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di
rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di
ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli
uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto
conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche'
del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per
situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo
del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a
prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa
citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per
ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione
dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero
compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo
delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il
personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di
cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi
compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai
fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio
all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che
siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni
all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga
corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione
per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello
corrisposto da detta autorita' o ente.
9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative
e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:
Assegno
mensile lordo
lire
__
A) Personale ispettivo, direttivo
e docente in servizio presso
istituzioni scolastiche italiane
e presso istituzioni scolastiche
e universitarie straniere:
1) Ispettore tecnico 1.700.000
2) Direttore didattico con funzioni ispettive 1.560.000
3) Preside di istituto di istruzione su periore 1.534.000
4) Preside di scuola media 1.534.000
5) Direttore didattico 1.534.000
6) Docente chiamato a ricoprire una
cattedra presso universita' istituti
superiori e conservatori stranieri 1.400.000
7) Docente incaricato della presidenza
di istituto di istruzione secondaria superiore 1.311.000
8) Docente nelle scuole secondarie superiori
o presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di secondo grado 1.260.000
9) Lettore incaricato anche di attivita'
extra accademiche 1.260.000
10) Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.219.000
11) Insegnante elementare o di scuola
materna incaricato di funzioni direttive 1.165.000
12) Lettore 1.160.000
13) Docente nelle scuole medie o presso
istituti stranieri di istruzione secondaria
di primo grado 1.151.000
14) Docenti diplomati degli istituti di
istruzione secondaria superiore 1.105.000
15) Insegnante elementare o di scuola materna
o presso istituti stranieri di istruzione primaria 1.105.000
B) Personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.) in servizio presso
istituzioni scolastiche italiane:
16) Responsabile amministrativo 1.105.000
17) Assistente amministrativo 949.000
18) Collaboratore scolastico 805.000
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere
periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari
esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per tener conto della variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato
dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque
comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli
assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva,
determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare
inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno,
il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base
di tale indennita'.".
Art. 28.
1. L'articolo 659 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 659 (Aumenti per situazione di famiglia). 1. L'assegno di
sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a favore del personale
coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa
retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo
in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per
essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge
fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi
versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico
dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene
detratto dall'aumeno per situazione di famiglia.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita',
annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di
matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un
aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno
di sede che nello stesso Paese e' previsto per il posto di docente
nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di primo grado.
4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per
familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente
riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da
precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni
inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio
1975, n 364.
5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per ''assegno di
sede'' quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per ''assegno
personale'' quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di
sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di
cui al presente articolo.
6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo
si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173,
al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.".
Art. 29.
1. L'articolo 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 661 (Indennita' di sistemazione). - 1. All'atto
dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il
personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura
di una mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di
destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20 per cento per
coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte
dell'amministrazione.
2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa citta' di
dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di
assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni,
l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha
diritto nella misura piu' elevata.".
Art. 30.
L'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale che
per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21
per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello
Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza
fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento
dell'assegno personale. Esso e' concesso per la parte del canone
compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno.
Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno
personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per
cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del
consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e
2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione
nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto
anche durante le ferie e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito
l'assegno personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le
condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del
contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La
competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio
spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono
devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2, e quelle di
cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 200.".
Art. 31.
L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 663 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale con
trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente,
il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino
all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola
italiana statale o legalmente riconosciuta, e' accordato, a domanda,
un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in eta'
compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per
ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma
1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei
limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.".
Art. 32.
1. L'articolo 664 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 664 (Spese di viaggio per ferie). - 1. Le spese di viaggio
per e dall'Italia, in occasione di ferie, purche' usufruito di norma
durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi
nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per
il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia
e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a
carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese
per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso
delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella
economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al
coniuge a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo scadere
di 12 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati
effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari
possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a
quello del congedo del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da
quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in
luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le
modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio
del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".
Art. 33.
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 665 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituita dalla seguente:
" c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la
classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti
scolastici e per la classe turistica al restante personale.".
2. Il comma 6 dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
" 6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni
diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto
per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese di viaggio e di una indennita' per il trasporto
degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in
Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale
cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla
data di cessazione decade dal diritto.".
Art. 34.
1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e
modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di
trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita'
della richiesta di rimborso di cui al comma 1.
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti
allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa
citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio
nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita'
di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli
aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Art. 35.
Larticolo 671 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 671 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). -
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con
esclusione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni
in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e'
corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il
restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi
della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e'
corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e'
sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale
ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.".
Art. 36.
1. Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
fino al termine del loro mantenimento in servizio all'estero come
stabilito dallo stesso articolo 19, spetta il trattamento economico
previsto dal presente decreto per il personale in servizio presso le
istituzioni scolastiche italiane all'estero.
2. L'assegno di sede sara' calcolato sulla base dei seguenti
assegni mensili lordi:
Assegno
mensile lordo
lire
__
Docente e assistente universitario, professore
di ruolo A, funzionario di carriera direttiva 1.307.000
Professore di ruolo B 1.242.000
Assistente amministrativo ex personale delle
carriere esecutive 949.000
Art. 37.
1. Le disposizioni che modificano l'articolo 662 si applicano a
coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per
il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo
spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalla precedente normativa.
Art. 38.
1. Al sottoindicato personale della scuola che al 1 gennaio 1999 si
trovi gia' a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del
suo trasferimento ad altro incarico all'estero od al suo rientro in
Italia un assegno di sede calcolato sulle basi tabellari di seguito
indicate:
Assegno
mensile lordo
lire
__
Preside d'istituto d'istruzione superiore 1.882.000
Preside di scuola media 1.695.000
Direttore didattico 1.331.000
Docente incaricato della presidenza d'istituto
d'istruzione superiore 1.695.000
Docente incaricato della presidenza di scuola media 1.506.000
Capo IV
Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero
della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Art. 39.
1. Il comma primo dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n.
838, e' sostituito dal seguente:
"L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli
eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal
Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di
archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del
Ministero stesso.".
Art. 40.
1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. Al personale di cui all' articolo 2 competono lo
stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per
l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al
personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del
Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze
diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione
di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo
8 della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di
rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio
comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti,
addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti
bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del
personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei
familiari a carico o dei domestici.
2. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2,
spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti
dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero
della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 41.
1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le indennita' base di servizio all'estero e relative
maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita'
ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le
provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella
2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti
economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del
Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
2. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di
servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede
l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per
la sede di residenza.
3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del
personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la commissione permanente di
finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai
sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.".
Art. 42.
1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni
anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a
quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed
alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le
ferie delpersonale civile del Ministero della difesa in servizio
all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il
territorio metropolitano.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in quelle
particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero
degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il
periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e'
rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme
sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso
delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il
periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e
ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo
ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con
esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle
assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi
sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente
trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e'
corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e'
sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di
salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
5. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino a
quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa
essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui
al comma 4, lettera a).
6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi
della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento
economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e'
corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e'
sospesa.
7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche' quelli
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale
ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio
all'estero.
8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si
applicano, inoltre le norme che regolano, per il personale del
Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di
quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e
particolarmente disagiate.".
Art. 43.
1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato all'estero in
base alla presente legge si applicano per l'assistenza sanitaria e
per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi
menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per
il personale del Ministero degli affari esteri in servizio
all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le
disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica.".
Capo V
Norme finali
Art. 44.
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma
3, della legge 19 luglio 1993, n. 243, nell'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955, n. 767,
nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, e nell'articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Sono altresi' abrogate le
seguenti tabelle: la tabella 19 allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la tabella B allegata alla
legge 6 febbraio 1985, n. 15, le tabelle B dell'allegato 2 e C
dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
1991, n. 457, la tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.
401. E' abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1991, n. 306. E' altresi' abrogato il comma 4
dell'articolo 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
Art. 45.
1. E' abrogata la tabella B annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonche' la tabella D di cui
all'articolo 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
Art. 46.
1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27
dicembre 1973, n. 838, e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate
al presente decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i
provvedimenti di attribuzione del trattamento economico per il
personale di vigilanza adottati dal Ministero della difesa
anteriomente all'entrata in vigore del presente decreto,
limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.
2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1999 ai
sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle
nuove indennita' base di cui alla tabella n. 2, al personale di
truppa dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza
presso le rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali
ivi impiegati con mansioni speciali, si applicano, a partire dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le indennita' base ed
i coefficienti parziali stabiliti dalla tabella B del decreto del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, per il personale
del Ministero degli affari esteri con meno di venti anni di
anzianita', secondo la tabella degli allineamenti economici previsti
dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.
Art. 47.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46
che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
2. Sino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto
del Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, in materia di
determinazione della base contributiva pensionabile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi 27 febbraio 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Ciampi, Ministro del tesoro,
del bilancio e della
programmazione economica
Andreatta, Ministro della difesa
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
Tabella A
INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI
ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI.
Quadro A
Posto funzione Indennita' base
mensile lorda
__ __
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 3.657.000
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 3.519.000
Ministro presso rappresentanza diplomatica 2.972.000
Capo di consolato generale di prima classe 2.800.000
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 2.710.000
Capo di consolato generale 2.670.000
Primo consigliere o console aggiunto presso
consolato generale di prima classe 2.445.000
Consigliere o console presso consolato generale
di prima classe 2.252.000
Capo di consolato (1) 2.252.000
Capo di consolato 1.904.000
Primo segretario o console presso consolato
generale o console aggiunto presso consolato
generale di prima classe 1.865.000
Capo di vice consolato 1.800.000
Secondo segretario o primo vice console 1.800.000
(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con
quello per il tesoro.
Quadro B
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
__ __ __
Dirigente generale Commissario regionale capo
o esperto amministrativo capo 2.445.000
Dirigente Primo commissario regionale
o esperto amministrativo 2.252.000
Ispettori
generali (1) Primo commissario amministrativo 2.005.000
IX qualifica
funzionale Commissario amministrativo 1.865.500 *
1.800.000 *
VIII qualifica
funzionale Commissario amministrativo aggiunto 1.780.500 *
1.690.000 *
_______
(1) Personale ad esaurimento.
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia
maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli
affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro C
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
__ __ __
VII qualifica
funzionale Agente consolare 1.785.000 *
VII qualifica
funzionale Cancelliere capo o assistente
commerciale capo o Perito tecnico
capo 1.679.000 *
1.534.000 *
VI qualifica
funzionale Cancelliere principale o assistente
commerciale principale o perito
tecnico principale 1.491.000 *
1.449.000 *
V qualifica
funzionale Coadiutore superiore 1.360.000 *
1.269.000 *
IV qualifica
funzionale Coadiutore principale o autista
capo o commesso capo 1.179.000 *
1.093.000 *
III qualifica
funzionale Autista o commesso 1.052.000 *
1.016.000 *
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia
maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli
affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro D
(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
__ __ __
IX o VIII qualifica
funzionale (*) Direttore di istituto di cultura 1.818.000
VIII o VII qualifica
funzionale Addetto presso istituto di cultura 1.534.000
(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso
previsto al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.
_______
NOTA: I quadri A, B, C e D della Tabella A sostituiscono:
la Tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18;
la Tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15;
le Tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al
D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457;
la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.
401.