Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
   DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998, n. 62.                                    
     Disciplina  del  trattamento  economico   per  i  dipendenti  delle           
   pubbliche   amministrazioni   in   servizio   all'estero,   a   norma           
   dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n.           
   662.                                                                            
                         
                                                          
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;                                
     Visto l'articolo  1, comma  138, della legge  23 dicembre  1996, n.           
   662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti           
   legislativi  diretti  a  riordinare  la  disciplina  del  trattamento           
   economico spettante ai dipendenti  delle pubbliche amministrazioni in           
   servizio all'estero, nonche' ad  aggiornare le altre disposizioni del           
   decreto  del Presidente  della Repubblica  5 gennaio  1967, n.  18, e           
   successive  modificazioni ed  integrazioni,  comunque attinenti  alla           
   materia del trattamento economico;                                              
     Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,           
   che  ha prorogato  il  termine  per l'esercizio  della  delega al  28           
   febbraio 1998;                                                                  
     Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,           
   adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;                                     
     Visti i  pareri delle  competenti commissioni parlamentari,  che si           
   sono pronunciate a  norma dell'articolo 1, comma 142,  della legge 23           
   dicembre 1996,  n. 662, rispettivamente la  IV commissione permanente           
   del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del           
   Senato in  data 10 febbraio  1998, la III commissione  permanente del           
   Senato in data  12 febbraio 1998, la XI  commissione permanente della           
   Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998;                                   
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 20 febbraio 1998;                                                  
     Sulla proposta del Ministro degli  affari esteri, di concerto con i           
   Ministri del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica,           
   della difesa,  della pubblica  istruzione e dell'universita'  e della           
   ricerca scientifica e tecnologica e della sanita';                              
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                     il seguente decreto legislativo:                              
                                                                                   
                                  Capo I                                           
   Disposizioni     relative     al     trattamento     del    personale           
   dell'Amministrazione degli affari esteri                                        
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  143 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 143  (Congedi e  permessi al personale  all'estero). -  1. La           
   durata del congedo ordinario o  delle ferie del personale in servizio           
   all'estero e' aumentata,  per le necessita' inerenti  al servizio, di           
   un  decimo,  in  relazione  al  periodo  di  effettivo  servizio  ivi           
   prestato.                                                                       
     2. Per  il personale in servizio  nelle sedi disagiate e  in quelle           
   particolarmente  disagiate  di cui  all'articolo  144,  i periodi  di           
   congedo  ordinario annuale  o di  ferie stabiliti  per gli  impiegati           
   civili dello Stato,  modificato secondo il disposto  del primo comma,           
   sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.                
     3. Il  congedo ordinario e  le ferie sono irrinunciabili  e possono           
   essere fruiti anche in periodi  di diversa durata compatibilmente con           
   le esigenze di servizio.                                                        
     4. Il  congedo ordinario e  le ferie possono essere  interrotti per           
   motivi di servizio su disposizione del Ministero.                               
     5.  I periodi  di congedo  ordinario e  di ferie  comprensivi degli           
   aumenti di cui  al presente articolo possono essere  cumulati fino ad           
   un massimo di quattro mesi.".                                                   
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. Il primo  ed il secondo comma dell'articolo 144  del decreto del           
   Presidente della  Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18,  sono sostituiti           
   dai seguenti:                                                                   
     "Con decreto del  Ministro degli affari esteri, di  concerto con il           
   Ministro del  tesoro, del  bilancio e della  programmazione economica           
   sono  stabilite  le  residenze   da  considerarsi  disagiate  per  le           
   condizioni di  vita o  di clima, tenendo  anche conto  della notevole           
   distanza dall'Italia, e le  residenze da considerarsi particolarmente           
   disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima.                    
     Il servizio  prestato nelle  residenze disagiate  e particolarmente           
   disagiate e' computato ai fini  del trattamento di quiescenza, con un           
   aumento  rispettivamente di  sei  e di  nove  dodicesimi, nei  limiti           
   massimi previsti dalla normativa  vigente. Nel servizio suddetto sono           
   computati i  periodi di viaggio da  una ad altra sede  disagiata e di           
   congedo ordinario o di ferie.".                                                 
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1.  Il terzo  comma dell'articolo  168 del  decreto del  Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "L'esperto  inviato in  servizio  presso un  ufficio all'estero,  a           
   norma dei precedenti commi,  occupa un posto espressamente istituito,           
   sentito il  consiglio di  amministrazione, ai sensi  dell'articolo 32           
   nell'organico dell'ufficio  stesso, in corrispondenza, anche  ai fini           
   del trattamento economico, a  quello di primo segretario, consigliere           
   o primo  consigliere ovvero  di console  aggiunto o  console generale           
   aggiunto ed assume in loco la  qualifica di addetto per il settore di           
   sua competenza. Per  gli esperti in servizio  all'estero si osservano           
   le disposizioni  degli articoli 142,  143, 144,  147 e 170  in quanto           
   applicabili,  148  e  le  disposizioni della  parte  terza  per  essi           
   previste.".                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. Il  primo ed il quarto  comma dell'articolo 170 del  decreto del           
   Presidente della  Repubblica 5 gennaio  1967, n. 18,  sono sostituiti           
   dai seguenti:                                                                   
     "Il personale dell'Amministrazione degli  affari esteri, oltre allo           
   stipendio e agli  assegni di carattere fisso  e continuativo previsti           
   per  l'interno, compresa  l'eventuale  indennita'  o retribuzione  di           
   posizione   nella   misura   minima   prevista   dalle   disposizioni           
   applicabili, tranne  che per tali assegni  sia diversamente disposto,           
   percepisce,   quando  e'   in  servizio   presso  le   rappresentanze           
   diplomatiche e gli uffici  consolari di prima categoria, l'indennita'           
   di  servizio  all'estero, stabilita  per  il  posto di  organico  che           
   occupa, nonche'  le altre competenze eventualmente  spettanti in base           
   alle disposizioni del presente decreto.                                         
     Ai fini  delle disposizioni della  presente parte si  intendono per           
   familiari  a carico:  il coniuge  e,  sempre che  minorenni, i  figli           
   legittimi,  i   figli  legittimati,   i  figli   naturali  legalmente           
   riconosciuti,  i  figli adottivi,  gli  affiliati,  i figli  nati  da           
   precedente  matrimonio  del  coniuge,  nonche'  i  figli  maggiorenni           
   inabili a qualsiasi proficua attivita'  e quelli che si trovano nelle           
   condizioni previste  dall'articolo 7 comma  3, della legge  31 luglio           
   1975, n. 364.".                                                                 
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  171 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e sostituito dal seguente:                                 
     "Art. 171 (Indennita'  di servizio all'estero) .  - 1. L'indennita'           
   di servizio all'estero non ha  natura retributiva essendo destinata a           
   sopperire agli oneri derivanti dal  servizio all'estero ed e' ad essi           
   commisurata. Essa  tiene conto  della peculiarita'  della prestazione           
   lavorativa  all'estero, in  relazione  alle  specifiche esigenze  del           
   servizio diplomaticoconsolare.                                                  
      2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:                        
       a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;                      
     b)  dalle  maggiorazioni  relative ai  singoli  uffici  determinate           
   secondo coefficienti  di sede  da fissarsi  con decreto  del Ministro           
   degli  affari esteri,  di concerto  con il  Ministro del  tesoro, del           
   bilancio e  della programmazione economica sentita  la commissione di           
   cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono           
   essere  fissati  coefficienti  differenti  per  i  singoli  posti  di           
   organico in uno stesso ufficio.                                                 
     3.  I  coefficienti   di  sede  sono  fissati,   nei  limiti  delle           
   disponibilita' finanziarie, sulla base:                                         
     a)  del costo  della vita,  desunto dai  dati statistici  elaborati           
   dalle   Nazioni  Unite   e  dall'Unione   europea,  con   particolare           
   riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a           
   tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;           
     b)  degli oneri  connessi con  la vita  all'estero, determinati  in           
   relazione al  tenore di vita ed  al decoro connesso con  gli obblighi           
   derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni           
   dei capi delle rappresentanze  diplomatiche e degli uffici consolari,           
   nonche' dei  rapporti dell'Ispettore  generale del Ministero  e delle           
   rappresentanze all'estero;                                                      
       c) del corso dei cambi.                                                     
     4. Ai  fini dell'adeguamento  dei coefficienti alle  variazioni del           
   costo della vita  si seguono i parametri di  riferimento indicati nel           
   comma 3,  lettera a). Tale  adeguamento sara' ponderato  in relazione           
   agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).                                    
     5. Nelle sedi  in cui esistono situazioni di rischio  e disagio, da           
   valutarsi  in  base alle  condizioni  di  sicurezza, alle  condizioni           
   sanitarie  ed alle  strutture  medico-  ospedaliere, alle  condizioni           
   climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte           
   le  altre  condizioni  locali  tra cui  anche  la  notevole  distanza           
   geografica   dall'Italia,  il   personale  percepisce   una  apposita           
   maggiorazione dell'indennita' di servizio  prevista dal comma 1. Tale           
   maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari           
   esteri, di  intesa con il Ministro  del tesoro, del bilancio  e della           
   programmazione  economica,  sentita   la  commissione  permanente  di           
   finanziamento, tenendo conto delle  classificazioni delle sedi estere           
   in base  al disagio  adottate dalla Commissione  dell'Unione europea.           
   Essa non puo'  in alcun caso superare l'80  per cento dell'indennita'           
   ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale.                           
     6.  Qualora  dipendenti  fra  loro coniugati  vengano  destinati  a           
   prestare  servizio nello  stesso  ufficio all'estero  o nella  stessa           
   citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero           
   viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.               
     7.  Le   indennita'  base  di   cui  al  comma  2   possono  essere           
   periodicamente  aggiornate  con  decreto del  Ministro  degli  affari           
   esteri, d'intesa  con il Ministero  del tesoro, del bilancio  e della           
   programmazione   economica,   per   tener  conto   della   variazione           
   percentuale  del   valore  medio  dell'indice  dei   prezzi  rilevato           
   dall'ISTAT. La  variazione dell'indennita'  base non  potra' comunque           
   comportare  un  aumento  automatico dell'ammontare  in  valuta  delle           
   indennita'  di  servizio  all'estero  corrisposte.  Qualora  la  base           
   contributiva,  determinata  ai   sensi  delle  disposizioni  vigenti,           
   dovesse  risultare  inferiore   all'indennita'  integrativa  speciale           
   prevista  per  l'interno,  il calcolo  dei  contributi  previdenziali           
   verra'  effettuato sulla  base  di tale  indennita'. Restano  escluse           
   dalla  base  contributiva   pensionabile  le  indennita'  integrative           
   concesse ai sensi dell'articolo 189.".                                          
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1. Nel decreto  del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967, n.           
   18, dopo l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo:                       
     "Art.  171-bis   (Assegno  per  oneri  di   rappresentanza).  -  1.           
   L'attivita'  di rappresentanza,  intesa come  mezzo per  stabilire ed           
   intrattenere  relazioni   personali  con   le  autorita',   il  corpo           
   diplomatico  e  gli  ambienti  locali, per  sviluppare  iniziative  e           
   contatti di  natura politica,  economicocommerciale e  culturale, per           
   accedere a  determinate fonti  di informazione  e per  assicurare una           
   efficace tutela  delle collettivita'  italiane all'estero,  e' svolta           
   dalle seguenti categorie di personale:                                          
       a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;                                
       b) i capi degli uffici consolari di I categoria;                            
     c)  gli  altri  funzionari   della  carriera  diplomatica  e  della           
   dirigenza amministrativa;                                                       
     d) i  primi commissari amministrativi, i  commissari amministrativi           
   ed i commissari amministrativi aggiunti;                                        
       e) i direttori degli istituti di cultura;                                   
     f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli           
   istituti di cultura  ricopre un posto di addetto  in sostituzione del           
   direttore   titolare,  oppure   presta   servizio   in  qualita'   di           
   responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6,           
   della legge 22 dicembre 1990, n. 401;                                           
     g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.                  
     2.  Al personale  indicato  nel  comma 1  spetta  un assegno  quale           
   contributo  forfettario   per  lo  svolgimento  delle   attivita'  di           
   rappresentanza,   che   viene  corrisposto   mensilmente   unitamente           
   all'indennita'  di servizio.  Esso per  il suo  intero ammontare  non           
   concorre a formare reddito di lavoro dipendente.                                
     3.  Per  i  capi   delle  rappresentanze  diplomatiche  l'ammontare           
   dell'assegno per  oneri di rappresentanza e'  fissato annualmente con           
   decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro           
   del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione           
   delle  specifiche esigenze  di ciascuna  sede.  A tal  fine si  tiene           
   conto,  tra  l'altro,  del  trattamento economico  del  personale  di           
   servizio necessario  per il funzionamento della  residenza ufficiale,           
   nonche'  degli altri  oneri  direttamente  connessi all'attivita'  di           
   rappresentanza,  quali  il ricevimento  annuale  per  la festa  della           
   Repubblica,  i  ricevimenti  in  onore  di  autorita'  del  Paese  di           
   accreditamento o  di personalita' in visita  ufficiale, nonche' tutte           
   le  manifestazioni od  attivita' necessarie  a mantenere  i rapporti,           
   anche in  base alle  consuetudini del luogo,  con gli  esponenti piu'           
   rilevanti  della   locale  societa'   e  con  il   corpo  diplomatico           
   accreditato nella sede.                                                         
     4. Per  ciascuna delle  rimanenti categorie  di personale  che sono           
   tenute   a   svolgere   attivita'   di   rappresetanza,   l'ammontare           
   dell'assegno viene determinato con  decreto del Ministro degli affari           
   esteri, di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della           
   programmazione economica,  in una  misura percentuale  correlata alle           
   specifiche funzioni svolte  e compresa tra l'8 per cento  e il 20 per           
   cento dell'indennita'  di servizio,  al netto delle  maggiorazioni di           
   famiglia  e  di quelle  eventualmente  attribuite  in relazione  alle           
   condizioni di disagio.                                                          
     5. Qualora ricorrano particolari  esigenze di servizio il consiglio           
   di  amministrazione, su  motivata  proposta del  capo missione,  puo'           
   deliberare   che   venga  attribuito   un   assegno   per  oneri   di           
   rappresentanza anche a  dipendenti che occupino posti  in organico in           
   corrispondenza  di  profili  professionali  della  settima  qualifica           
   funzionale,  in  misura percentuale  non  superiore  al 5  per  cento           
   dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.                      
     6.  I   percettori  degli  assegni  per   oneri  di  rappresentanza           
   depositano presso l'ufficio di  appartenenza la documentazione idonea           
   a  giustificare  le  spese  sostenute, che  viene  custodita  per  un           
   triennio  e  tenuta  a  disposizione  dell'Ispettorato  generale.  Al           
   termine di  ogni esercizio  finanziario i percettori  dell'assegno di           
   rappresentanza depositano  altresi' presso l'ufficio  di appartenenza           
   autocertificazione   attestante  l'ammontare   globale  delle   spese           
   sostenute. Le somme eventualmente  non utilizzate vengono versate sul           
   conto  corrente  valuta  Tesoro.   Con  apposita  circolare  verranno           
   precisate   le  modalita'   per  l'individuazione   delle  spese   di           
   rappresentanza, per la  predisposizione della relativa documentazione           
   e per la restituzione delle somme non utilizzate.".                             
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  173 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 173 (Aumenti  per situazioni di famiglia). -  1. In relazione           
   agli  oneri  derivanti  dal  servizio del  dipendente  all'estero  e'           
   attribuita al  medesimo, se  coniugato, un aumento  del 20  per cento           
   della  sua indennita'  di servizio  qualora il  coniuge non  eserciti           
   attivita'  lavorativa  retribuita,  ovvero  non goda  di  redditi  di           
   impresa o da  lavoro autonomo in misura superiore  a quella stabilita           
   dalle  disposizioni  vigenti  per  esser  considerato  fiscalmente  a           
   carico.  Qualora  il  coniuge fruisca  di  trattamento  pensionistico           
   costituito con  contributi versati in ottemperanza  a disposizioni di           
   legge  e con  oneri a  carico  dell'erario o  di enti  previdenziali,           
   dall'aumento  per situazioni  di  famiglia  viene detratto  l'importo           
   della pensione.                                                                 
     2. L'aumento  di cui al comma  1 non compete nei  casi di nullita',           
   annullamento, divorzio,  separazione legale o  consensuale omologata,           
   nonche' nei  casi di provvedimenti  di separazione o  scioglimento di           
   matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.              
     3. All'impiegato  avente figli a  carico spetta per ogni  figlio un           
   aumento dell'indennita'  di servizio all'estero commisurata  al 5 per           
   cento dell'indennita' di servizio che  nello stesso Paese e' prevista           
   per il posto di primo segretario o di console.                                  
     4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i           
   familiari per i  quali sono previsti non  risiedano stabilmente nella           
   sede del  titolare dell'indennita', fatta  eccezione per i  figli che           
   non possono risiedere  nella sede stessa per ragioni di  studio o per           
   gravi ragioni di salute. E' fatta  anche eccezione per il coniuge che           
   non possa  risiedere nella  stessa sede per  gravi ragioni  di salute           
   rispetto  alle quali  l'assistenza medica  nel Paese  di servizio,  a           
   giudizio del consiglio  di amministrazione, non sia  adeguata: in tal           
   caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al           
   coniuge e' limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il           
   coniuge che  non possa  risiedere nella stessa  sede in  quanto debba           
   assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o           
   di  salute: in  tal  caso l'aumento  dell'indennita'  di servizio  in           
   relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.                                
     5. La nozione di residenza  stabile agli effetti delle disposizioni           
   contenute  nel comma  4, nonche'  i casi  e le  condizioni in  cui le           
   disposizioni  stesse   trovano  applicazione  sono   determinati  dal           
   regolamento  di cui  al  decreto del  Presidente  della Repubblica  3           
   luglio 1991,  n. 306,  che potra' essere  modificato con  decreto del           
   Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro,           
   del bilancio e della programmazione economica.".                                
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     1. Il  quarto comma  dell'articolo 174  del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli           
   aumenti di cui al predetto articolo  non sono pagabili fino al giorno           
   in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare           
   dell'indennita'.  Essi, peraltro,  competono dalla  data fissata  dal           
   secondo comma del presente articolo e  anche per i periodi di assenza           
   dalla sede,  purche' il tempo  trascorso fuori della sede  stessa non           
   ecceda  complessivamente i  limiti stabiliti  dal regolamento  di cui           
   all'articolo 173.  Nel caso in  cui l'assenza del familiare  ecceda i           
   limiti  regolamentari di  non oltre  trenta giorni,  gli aumenti  per           
   situazione di  famiglia vengono corrisposti limitatamente  ai periodi           
   di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.".                   
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  175 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art.  175   (Indennita'  di  sistemazione).  -   1.  Al  personale           
   trasferito da Roma ad  una sede estera o da una  ad altra sede estera           
   spetta   un'indennita'    di   sistemazione,   calcolata    in   base           
   all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.                    
     2. Nel caso  di trasferimento da Roma  l'indennita' di sistemazione           
   e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua           
   spettante per il posto di  destinazione. Nel caso di trasferimento da           
   una ad  altra sede  estera, l'indennita'  di sistemazione  e' fissata           
   nella misura  di una  mensilita' dell'indennita'  personale stabilita           
   per il posto  di destinazione. Qualora il  trasferimento si verifichi           
   all'interno dello stesso Paese,  l'indennita' in questione e' fissata           
   nella  misura del  50 per  cento della  indennita' personale  mensile           
   stabilita per il posto di destinazione.                                         
     3. L'indennita'  di sistemazione  e' ridotta del  40 per  cento per           
   coloro che  fruiscono di alloggio a  carico dello Stato e  del 20 per           
   cento  per coloro  che fruiscono  di alloggio  in locazione  da parte           
   dell'Amministrazione.                                                           
     4.  Qualora  dipendenti  fra  loro coniugati  vengano  destinati  o           
   trasferiti allo stesso  ufficio all'estero o ad  uffici ubicati nella           
   stessa citta', e  sempre che il divario fra le  date di assunzione di           
   servizio  nella sede  sia  inferiore a  360  giorni, l'indennita'  di           
   sistemazione spetta  soltanto al dipendente  che ne ha  diritto nella           
   misura piu' elevata.                                                            
     5.  Se  nel   periodo  intercorrente  fra  la   destinazione  o  il           
   trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano           
   variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto           
   o negli elementi  determinanti l'ammontare dell'indennita' personale,           
   l'indennita'   di  sistemazione   viene   adeguata  alle   variazioni           
   intervenute.                                                                    
     6. L'indennita' di sistemazione  e' corrisposta per intero all'atto           
   della destinazione  o del  trasferimento; essa e'  peraltro acquisita           
   soltanto con la  permanenza in sede di almeno sei  mesi, salvo che la           
   partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o           
   su giustificata  richiesta del dipendente approvata  dal consiglio di           
   amministrazione.                                                                
     7.  Qualora il  dipendente  non abbia  raggiunto  la residenza  per           
   effetto  di disposizioni  dell'Amministrazione o  per causa  di forza           
   maggiore e  comprovi di  avere gia' effettuato  spese a  valere sulla           
   indennita'  di   sistemazione,  il  Ministero  degli   affari  esteri           
   determina  l'ammontare delle  spese stesse  da ammettere  a rimborso.           
   Tale  ammontare   non  puo',   comunque,  superare  la   meta'  della           
   indennita'.".                                                                   
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  176 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al           
   personale in servizio  all'estero che e' richiamato  in Italia spetta           
   un'indennita' per  fare fronte  alle spese  connesse con  la partenza           
   dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.             
     2.  L'indennita' di  richiamo e'  corrisposta nella  misura di  una           
   indennita' di servizio mensile aumentata  del 50 per cento, che viene           
   calcolata   applicando  all'indennita'   base   mensile  di   ciascun           
   dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio           
   di  ogni  anno con  decreto  del  Ministro  degli affari  esteri,  di           
   concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della           
   programmazione economica, sulla base  della media dei coefficienti di           
   maggiorazione  stabiliti  per  tutta   la  rete  estera.  Essa  viene           
   accreditata all'atto  del trasferimento  dalla sede  all'estero nella           
   valuta  di  pagamento,  con   gli  eventuali  aumenti  spettanti  per           
   situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.                     
     3. Nel  caso di dipendenti  tra loro coniugati che  rientrano dalla           
   stessa sede l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che           
   ne ha diritto nella misura piu' elevata.".                                      
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  178 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 178 (Contributo  spese per abitazione). - 1.  Al personale in           
   servizio all'estero  che per l'abitazione vuota  o mobiliata sopporti           
   una spesa superiore al 21  per cento dell'indennita' personale spetta           
   un contributo da parte dello Stato.                                             
     2. Il contributo e' commisurato  ai quattro quinti della differenza           
   fra  il canone  di locazione  e  un ammontare  pari al  21 per  cento           
   dell'indennita' personale. Esso  e' concesso per la  parte del canone           
   compresa  tra il  21 per  cento  ed il  30 per  cento della  predetta           
   indennita'. Nei casi  in cui il canone sia superiore  al 30 per cento           
   dell'indennita'  personale, e  per la  parte compresa  tra il  30 per           
   cento e il  35 per cento, il contributo puo'  essere concesso sentito           
   il parere del Consiglio di amministrazione.                                     
     3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e           
   2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennita'.              
     4. Il contributo  e' dovuto in costanza del  contratto di locazione           
   nel  periodo compreso  tra  l'assunzione  di funzioni  in  sede e  la           
   cessazione definitiva  dalle funzioni stesse. Esso  viene corrisposto           
   anche durante il congedo e nei  periodi in cui e' sospesa o diminuita           
   l'indennita' personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con           
   decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro           
   del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce           
   le  condizioni   e  le  modalita'   per  la  concessione  e   per  la           
   corresponsione del contributo.                                                  
     5. Qualora venga  accertato che nel locale  mercato immobiliare sia           
   prassi costante pretendere per la  stipula dei contratti di locazione           
   il   pagamento  anticipato   del  canone   per  uno   o  piu'   anni,           
   l'Amministrazione puo' concedere al dipendente, a titolo di anticipo,           
   una  somma pari  al primo  anno  di canone,  provvedendo al  recupero           
   mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio.".                      
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  179 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 179 (Provvidenze scolastiche). -  1. Al personale in servizio           
   all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di           
   servizio  regolari   corsi  di   istruzione  scolastica   primaria  o           
   secondaria, e  che sostiene  una spesa superiore  all'ammontare della           
   maggiorazione dell'indennita' di servizio che gli compete per ciascun           
   figlio, e' accordato, a domanda,  un rimborso delle spese scolastiche           
   relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza           
   fra   le  spese   effettivamente   sostenute   e  l'ammontare   della           
   maggiorazione percepita.                                                        
     2. Al personale  di ruolo del Ministero in  servizio all'estero che           
   e'  richiamato  in  Italia  ed   abbia  figli  a  carico  che  stiano           
   frequentando un  regolare corso  scolastico in una  scuola secondaria           
   straniera e'  riconosciuto un rimborso  delle spese sostenute  per la           
   frequenza di detti figli presso  scuole straniere operanti in Italia,           
   a  condizione che  l'iscrizione avvenga  per l'esigenza  didattica di           
   concludere  il ciclo  secondario  di studi  gia' iniziato  all'estero           
   nello stesso  ordinamento scolastico.  Il rimborso ha  luogo soltanto           
   nei casi  in cui l'iscrizione  avviene per  le tre classi  finali del           
   corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.                  
     3. I rimborsi previsti ai commi  1 e 2 verranno riconosciuti in una           
   misura  percentuale da  determinarsi,  all'inizio di  ogni anno,  con           
   decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro           
   del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  in           
   relazione  alle disponibilita'  finanziarie. Tale  misura non  potra'           
   comunque  essere superiore  al  90  e al  60  per  cento delle  spese           
   rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.".                
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  181 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 181 (Spese  di viaggio per congedo o ferie).  1. Al personale           
   in servizio all'estero spetta ogni 18  mesi, ed a quello che si trova           
   in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento           
   delle spese di viaggio per congedo  in Italia anche per i familiari a           
   carico. Il relativo diritto e'  acquisito rispettivamente dopo 12 e 8           
   mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.                
     2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di           
   servizio fino ad  una destinazione in Italia e ritorno  in sede nella           
   misura del 90 per cento.                                                        
     3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo           
   180 indipendentemente dal mezzo di  trasporto usato e quelle relative           
   ai  viaggi di  trasferimento  di  cui al  successivo  titolo II,  con           
   esclusione delle spese di trasporto  degli effetti; per il viaggio in           
   aereo, il  pagamento delle spese relative  alla classe immediatamente           
   superiore a quella  economica spetta solo ai funzionari  di grado non           
   inferiore a  consigliere di ambasciata  o equiparati ed al  coniuge a           
   carico.                                                                         
     4. Fermi  i termini di cui  al comma 1,  le spese per i  viaggi dei           
   familiari sono  pagate anche se  i viaggi  hanno luogo in  periodi di           
   tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie           
   del dipendente.                                                                 
     5. Per i figli a carico  che compiano studi in localita' diversa da           
   quella di  servizio del  dipendente, sono  corrisposte a  domanda, in           
   luogo delle spese di cui  ai commi 1, 2, 3 e 4 e  nei limiti e con le           
   modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio           
   del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".                  
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  183 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). -           
   1.  Il  limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con           
   esclusione dei  periodi di ferie,  nonche' delle assenze  connesse al           
   servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione           
   d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:               
     a)  in caso  di assenza  per infermita'  l'indennita' personale  e'           
   corrisposta  per  intero per  i  primi  quarantacinque giorni  ed  e'           
   sospesa per il restante periodo;                                                
     b)  in   caso  di  altre  assenze   consentite  dalle  disposizioni           
   applicabili ai pubblici  dipendenti, per motivi diversi  da quelli di           
   salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.                 
     2. Il limite  massimo di assenza previsto dal comma  1 e' aumentato           
   fino a 4 mesi  nei casi in cui per infermita'  il personale non possa           
   essere trasferito senza danno, ferma  restando la disposizione di cui           
   al comma 1, lettera a).                                                         
     3. Alle lavoratrici  madri in astensione dal lavoro  ai sensi della           
   legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi           
   della legge 9  dicembre 1977, n. 903, spetta  il seguente trattamento           
   economico:                                                                      
     a)  in caso  di astensione  obbligatoria l'indennita'  personale e'           
   corrisposta per intero;                                                         
     b)  in caso  di  astensione facoltativa  l'indennita' personale  e'           
   sospesa.                                                                        
     4. Trascorsi  i periodi  indicati ai  commi 1  e 2,  nonche' quelli           
   previsti dagli articoli 4 e 5  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,           
   ulteriori  assenze del  dipendente,  pur  se consentite  dall'attuale           
   ordinamento,  comportano  la   decadenza  dall'organico  dell'ufficio           
   all'estero.".                                                                   
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  185 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 185 (Trattamento  di reggenza). - 1. Al  personale che assuma           
   la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare           
   presso  cui   presta  servizio  spetta   un  assegno  per   oneri  di           
   rappresentanza, in  sostituzione di quello di  cui eventualmente gia'           
   goda, nella seguente misura:                                                    
     a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al           
   titolare,  quando questi  continui  a  godere dell'intera  indennita'           
   personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;                   
     b)  quattro   quinti  dell'assegno  per  oneri   di  rappresentanza           
   spettante al  titolare, quando  questi cessi  in parte  dal godimento           
   dell'indennita' personale.                                                      
     2. Nel  caso in cui  il titolare cessi integralmente  dal godimento           
   dell'indennita' personale o in caso  di vacanza di posto, al reggente           
   vengono  attribuiti  un assegno  per  oneri  di rappresentanza  dello           
   stesso ammontare di quello previsto  per il titolare dell'ufficio, in           
   sostituzione di  quello di cui  eventualmente gia' goda,  nonche', in           
   aggiunta  alla   propria  indennita'   di  servizio,  i   tre  quinti           
   dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.                 
     3. Al personale che assuma  la reggenza di altro ufficio all'estero           
   non nella  stessa sede, spettano tre  quarti dell'indennita' prevista           
   per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza           
   calcolato secondo  le disposizioni  dei commi  1 e  2 ed  in aggiunta           
   all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.              
     4. In nessun caso l'indennita'  di servizio all'estero del reggente           
   puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero           
   prevista per il  posto assunto in reggenza,  ferma la corresponsione,           
   oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia           
   spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.               
     5.  Se  la  reggenza  e'  assunta da  personale  che  non  goda  di           
   indennita' di servizio all'estero,  spetta un trattamento di reggenza           
   corrispondente  ai  quattro  quinti  dell'indennita'  di  servizio  e           
   dell'assegno  per  oneri di  rappresentanza  stabiliti  per il  posto           
   assunto in reggenza,  oltre agli eventuali aumenti  per situazione di           
   famiglia.".                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 16.                                         
                                                                                   
     1. Il  comma secondo dell'articolo  199 del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Spetta altresi' il pagamento delle  spese relative al trasporto di           
   effetti  oltre i  quantitativi di  cui al  primo comma,  nei seguenti           
   limiti:                                                                         
     kg  400  per i  funzionari  aventi  grado  di primo  segretario  di           
   legazione  e segretario  di legazione  o equiparato,  nonche' per  il           
   personale della VII qualifica funzionale o superiore;                           
     kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o           
   di consigliere di legazione o equiparato;                                       
     kg 1.200  per i  funzionari aventi grado  non inferiore  a ministro           
   plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico           
   di  ministro  e  di  ministro consigliere  presso  le  rappresentanze           
   diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;                
      kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.".                     
     2. Il  comma ottavo  dell'artico1o 199  del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Compete  inoltre il  pagamento  delle spese  di  trasporto di  una           
   autovettura.".                                                                  
     3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente           
   della  Repubblica 5  gennaio 1967,  n. 18,  sono inseriti  i seguenti           
   commi:                                                                          
     "Il Ministero  puo' predisporre, secondo condizioni  e modalita' da           
   stabilire con  apposito decreto, una  lista di societa'  di trasporti           
   internazionali  da   abilitare  ai  fini   dell'ammissibilita'  della           
   richiesta di rimborso di cui al primo comma.                                    
     Qualora  dipendenti  fra  loro coniugati  vengano  trasferiti  allo           
   stesso ufficio all'estero o ad  uffici ubicati nella stessa citta', e           
   sempre che  il divario fra  le date  di assunzione di  servizio nella           
   sede sia inferiore a centottanta  giorni, il pagamento delle spese di           
   cui al comma  primo, e' corrisposto soltanto ad uno  di essi, con gli           
   aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".                  
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
                                                                                   
     1. Il  secondo comma dell'articolo  203 del decreto  del Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Alle persone  estranee all'Amministrazione degli affari  esteri in           
   servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:                      
     a) se incaricate  delle funzioni di capo di ufficio  consolare di I           
   categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178,           
   180, 182, 186, 188, 207 e  208, nonche' quello previsto dal titolo II           
   della presente parte;                                                           
     b) se occupano un posto  ai sensi dell'articolo 168, il trattamento           
   previsto  dai  titoli I  e  II  della  presente parte  ad  esclusione           
   dell'articolo 176, dell'articolo 179,  comma 2, nonche' dell'articolo           
   208;                                                                            
     c) se preposte ad uffici  consolari di II categoria, il trattamento           
   di cui agli articoli 186 e 208.".                                               
                                                                                   
                                 Art. 18.                                          
                                                                                   
     1.  Il primo  comma dell'articolo  204 del  decreto del  Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Ai  componenti  delle  delegazioni diplomatiche  speciali  di  cui           
   all'articolo 35 e' attribuita, con  decreto del Ministro degli affari           
   esteri, di concerto con il Ministro  del tesoro, del bilancio e della           
   programmazione  economica   su  parere   della  commissione   di  cui           
   all'articolo 172, un'indennita'  adeguata ed un assegno  per oneri di           
   rappresentanza  determinato secondo  i  criteri  di cui  all'articolo           
   171-bis.  Il  trattamento  economico   complessivo  e'  comunque  non           
   superiore a  quello che  il personale di  analogo rango  percepisce o           
   percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica           
   speciale.".                                                                     
                                                                                   
                                 Art. 19.                                          
                                                                                   
     1.  Il terzo  comma dell'articolo  209 del  decreto del  Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:             
     "Qualora  a  seguito  di  cessazione   dal  servizio  in  una  sede           
   all'estero  si renda  necessario  effettuare  conguagli, le  relative           
   operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore           
   del dipendente che  rientri al Ministero e' corrisposto  a domanda in           
   lire  italiane  oppure  nella  valuta  in  cui  gli  era  corrisposta           
   l'indennita'  di  servizio  all'estero  nella  sede  di  provenienza,           
   secondo  il rapporto  di  ragguaglio  vigente nel  periodo  a cui  si           
   riferisce il saldo.".                                                           
                                                                                   
                                 Art. 20.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  210 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art.  210  (Controllo medico  periodico).  -  1. Il  personale  in           
   servizio all'estero,  tenuto conto  di quanto  previsto dall'articolo           
   181, puo'  chiedere ogni diciotto  mesi o,  qualora si trovi  in sedi           
   particolarmente disagiate,  ogni dodici  mesi, ovvero al  momento del           
   rientro al Ministero,  un esame medico generale di  controllo per se'           
   ed i familiari a carico.                                                        
     2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui           
   al decreto del Presidente della Repubblica  31 luglio 1980, n. 618, e           
   successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture           
   sanitarie operanti,  ai sensi  dell'articolo 3 del  predetto decreto,           
   nella  sede  del  Ministero  degli  affari  esteri,  fatta  salva  la           
   necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio           
   sanitario nazionale.                                                            
     3. L'esame  di cui  al comma 2  puo' essere  effettuato all'estero,           
   qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere           
   in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".                      
                                                                                   
                                 Art. 21.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  211 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:                                
     "Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale           
   in  servizio  all'estero,  ed  ai  familiari  aventi  diritto,  viene           
   assicurata  dal Ministero  della sanita',  ai sensi  del decreto  del           
   Presidente della Repubblica  del 31 luglio 1980, n.  618. Tuttavia al           
   personale  con  sede di  servizio  in  Stati  ove non  viene  erogata           
   l'assistenza sanitaria  in forma  diretta, ai sensi  dell'articolo 3,           
   comma 1, lettere a) e c)  del decreto del Presidente della Repubblica           
   31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in           
   alternativa all'assistenza sanitaria  in forma indiretta disciplinata           
   dallo  stesso articolo  3, nel  limite  dell'85 per  cento, le  spese           
   connesse  alla  stipula  di  polizza  con una  o  piu'  compagnie  di           
   assicurazione, individuate  d'intesa con il Ministero  della sanita',           
   per  prestazioni   sanitarie  in  caso  di   malattia,  infortunio  e           
   maternita', secondo  condizioni e  modalita' determinate  con decreto           
   del Ministro degli  affari esteri, di concerto con  il Ministro della           
   sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a           
   carico,  purche'  effettivamente  conviventi nella  stessa  sede  del           
   titolare ed il  rimborso delle spese di trasferimento  di infermo, ed           
   eventuale accompagnatore,  in caso  di carenza  in loco  di strutture           
   sanitarie adeguate all'evento occorso.                                          
     2. Nei confronti del personale e  dei familiari a carico, di cui al           
   comma  1, trova  applicazione l'istituto  del trasfrimento  d'infermo           
   previsto  dall'articolo 6  del  citato decreto  del Presidente  della           
   Republica  n.  618  del  1980, qualora  tale  trasferimento  non  sia           
   previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.                              
     3. A favore dei dipendenti in  servizio in Paesi ove si verifichino           
   situazioni di pericolosita' suscettibili di  porre a serio rischio la           
   loro  incolumita'  fisica,  il  Ministero provvede  alla  stipula  di           
   polizze  assicurative   per  la   copertura  dei  rischi   di  morte,           
   invalidita' permanente o altre gravi  menomazioni, causati da atti di           
   natura violenta.  La copertura assicurativa, estesa  anche al coniuge           
   se  effettivamente  residente  nella stessa  sede,  viene  effettuata           
   secondo  modalita'  ed  a  condizioni  determinate  con  decreto  del           
   Ministro degli  affari esteri, d'intesa  con il Ministro  del tesoro,           
   del bilancio e della programmazione economica.".                                
                                                                                   
                                 Art. 22.                                          
                                                                                   
     1. Le  disposizioni che  modificano l'articolo  178 si  applicano a           
   coloro che assumono  servizio all'estero dopo il 1  gennaio 1999. Per           
   il personale che  alla data predetta gia' beneficia  di un contributo           
   spese  per  abitazione,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni           
   previste  dalla precedente  normativa  finche'  rimanga nella  stessa           
   sede.                                                                           
                                                                                   
                                  Capo II                                          
   Disposizioni  concernenti   il personale dipendente da  enti pubblici           
   non economici in servizio all'estero.                                           
                                                                                   
                                 Art. 23.                                          
                          Indennita' di servizio                                   
                                                                                   
     1. L'indennita' di servizio che alla  data di entrata in vigore del           
   presente  decreto  spetta,  in  base ai  rispettivi  ordinamenti,  al           
   personale  dipendente da  enti  pubblici non  economici trasferiti  a           
   prestare  servizio presso  gli uffici  di detti  enti all'estero,  e'           
   determinata sulla  base e  con le modalita'  di quella  attribuita ai           
   dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa           
   sede,  secondo apposite  tabelle di  equiparazione che  tengano conto           
   delle qualifiche  e dei profili professionali  rivestiti dal suddetto           
   personale.                                                                      
     2.  Dette tabelle  sono  stabilite, su  proposta  del consiglio  di           
   amministrazione dell'ente  pubblico, con  decreto del  Presidente del           
   Consiglio dei Ministri,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del           
   bilancio e  della programmazione economica, il  Ministro degli affari           
   esteri  ed  il rispettivo  Ministro  vigilante.  Per il  personale  a           
   livello  dirigenziale si  tiene  conto del  trattamento spettante  al           
   personale della  dirigenza amministrativa del Ministero  degli affari           
   esteri.   Per  il   dirigente  cui   e'  attribuita   la  titolarita'           
   dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al           
   personale del  Ministero degli  affari esteri con  il grado  di primo           
   consigliere.                                                                    
     3. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata, nell'ambito           
   delle  disponibilita'  finanziarie  di  ciascun  ente  pubblico,  dal           
   rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare           
   un  trattamento  economico  non  inferiore  al 75  per  cento  e  non           
   superiore al  90 per  cento di quello  che compete  al corrispondente           
   personale del Ministero  degli affari esteri, con  cessazione di ogni           
   altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.                            
                                                                                   
                                 Art. 24.                                          
                    Assegni per oneri di rappresentanza                            
                                                                                   
     1. Qualora l'ufficio  all'estero non disponga di  apposito fondo su           
   cui  imputare  le  spese  di rappresentanza,  al  personale  preposto           
   all'ufficio spetta  un assegno  quale contributo forfettario  per far           
   fronte  agli   oneri  di   rappresentanza  il  cui   ammontare  resta           
   determinato  nella   stessa  misura   percentuale  stabilita   per  i           
   dipendenti del  Ministero degli affari  esteri con il grado  di primo           
   consigliere.                                                                    
     2.  Detta   percentuale  si  applica  all'indennita'   di  servizio           
   percepita al  netto delle  maggiorazioni per  carichi familiari  e di           
   quelle  eventualmente  attribuite  in relazione  alle  condizioni  di           
   disagio.                                                                        
     3.  Al   restante  personale  direttivo  responsabile   di  sezioni           
   distaccate  dipendenti da  altro  ufficio  all'estero spetta  analogo           
   assegno per  oneri di rappresentanza determinato  nella stessa misura           
   percentuale spettante al personale  del Ministero degli affari esteri           
   di livello equiparato.                                                          
     4. I percettori degli assegni  di rappresentanza al termine di ogni           
   esercizio   finanziario,   sono    tenuti   ad   attestare,   tramite           
   autocertificazione, l'ammontare  globale delle  spese sostenute  ed a           
   restituire le somme eventualmente non utilizzate.                               
     5.  Per  l'individuazione delle  spese  di  rappresentanza, per  la           
   predisposizione della  relativa documentazione e per  le modalita' di           
   controllo, si  applicano criteri analoghi  a quelli stabiliti  per il           
   Ministero degli affari esteri.                                                  
                                                                                   
                                 Art. 25.                                          
                          Provvidenze accessorie                                   
                                                                                   
     1. I consigli di amministrazione  degli enti pubblici non economici           
   possono,  nell'ambito  delle  proprie  disponibilita',  estendere  al           
   proprio  personale in  servizio  all'estero  le altre  maggiorazioni,           
   indennita'  o  rimborsi spese  gia'  previste  per il  personale  del           
   Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla           
   misura stabilita per il suddetto personale.                                     
     2. Le  delibere che  stabiliscono tali provvidenze  sono sottoposte           
   all'approvazione  del  Ministero del  tesoro,  del  bilancio e  della           
   programmazione  economica, del  Ministero degli  affari esteri  e del           
   rispettivo Ministero vigilante.                                                 
                                                                                   
                                 Capo III                                          
   Disposizioni  concernenti  il  trattamento  del personale in servizio           
   presso le istituzioni scolastiche e culturali.                                  
                                                                                   
                                 Art. 26.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 651  del decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297,           
   e' sostituito dal seguente:                                                     
     "Art.  651  (Supplenze  di  insegnamento). -  1.  Qualora  non  sia           
   possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i           
   direttori  didattici  possono  conferire con  motivato  provvedimento           
   supplenze temporanee a norma del presente articolo.                             
     2. I  capi d'istituto  compilano apposite graduatorie  di personale           
   abilitato  e  non  abilitato,  in   possesso  del  titolo  di  studio           
   prescritto   per  impartire   l'insegnamento  secondo   la  normativa           
   italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:                    
       a) personale residente nel Paese ospite;                                    
       b) personale non residente nel Paese ospite.                                
     3. Di norma  le supplenze vengono conferite al personale  di cui al           
   comma 2,  lettera a). Tale  conferimento e' disciplinato  dalla legge           
   italiana.  Tuttavia, qualora  non  sia  possibile nominare  personale           
   residente, o qualora  nel Paese ospite sia  obbligatorio applicare la           
   legge locale  in materia,  le supplenze  possono essere  conferite al           
   personale di cui al comma 2, lettera b).                                        
     4. La retribuzione  dei supplenti e' determinata  in relazione alle           
   ore di servizio  effettivamente prestate. Per il personale  di cui al           
   comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in           
   territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole,           
   alla retribuzione  corrisposta localmente per analoga  attivita'. Per           
   il  personale  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  essa  e'  invece           
   determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente           
   della Repubblica 5  gennaio 1967, n. 18, e  successive integrazioni e           
   modificazioni,  con riferimento  alla tabella  prevista dall'articolo           
   658.                                                                            
     5. Il personale  supplente, residente o non  residente, e' nominato           
   per  il  tempo  strettamente  necessario  ad  assicurare  l'attivita'           
   didattica.                                                                      
     6. Non  si provvede comunque alla  nomina di supplenti nel  caso di           
   posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a           
   undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.".                  
                                                                                   
                                 Art. 27.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 658  del decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297,           
   e' sostituito dal seguente:                                                     
     "Art. 658  (Assegni di sede).  - 1.  Al personale in  servzio nelle           
   istituzioni  scolastiche  all'estero,  oltre allo  stipendio  e  agli           
   assegni di carattere fisso e  continuativo previsti per il territorio           
   nazionale,  tranne che  per tali  assegni sia  diversamente disposto,           
   compete, dal giorno  di assunzione fino a quello  di cessazione dalle           
   funzioni in sede, uno speciale  assegno di sede, non avente carattere           
   retributivo,  per   sopperire  agli  oneri  derivanti   dal  servizio           
   all'estero. Tale assegno e' costituito:                                         
     a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella           
   di cui al comma 9;                                                              
     b)  dalle  maggiorazioni  relative alle  singole  sedi  determinate           
   secondo coefficienti  da fissarsi  con decreto  del Ministro  per gli           
   affari  esteri,  di concerto  con  il  Ministro  per il  tesoro,  del           
   bilancio e della programmazione  economica, sentita la commissione di           
   cui all'articolo  172 del decreto  del Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18.                                                            
     2. I  coefficienti sono fissati sulla  base del costo della  vita e           
   delle  sue  variazioni   risultanti  dalle  periodiche  pubblicazioni           
   statistiche  dell'O.N.U.,   del  Fondo  monetario   internazionale  e           
   dell'Unione   europea,   nonche'   dalle  relazioni   dei   capi   di           
   rappresentanza diplomatica e, in  particolari situazioni, dei capi di           
   ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli           
   uffici all'estero,  come pure  da ogni  altro elemento  utile, tenuto           
   conto, tra  l'altro, del costo  degli alloggi e dei  servizi, nonche'           
   del corso dei cambi.                                                            
     3. Agli  assegni di sede  si applicano le stesse  maggiorazioni per           
   situazioni di rischio  e disagio stabilite per il  personale di ruolo           
   del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.                
     4. Qualora  due dipendenti fra  loro coniugati vengano  destinati a           
   prestare  servizio nello  stesso  ufficio all'estero  o nella  stessa           
   citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per           
   ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.                                 
     5. Al  personale cui venga integralmente  sospesa la corresponsione           
   dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero           
   compete l'intero  trattamento previsto  per il  territorio nazionale,           
   escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.           
     6. L'assegno  di sede e'  conservato per intero durante  il periodo           
   delle  ferie  annuali stabilito  dalle  disposizioni  vigenti per  il           
   personale  della scuola  in  servizio all'estero  per  un massimo  di           
   cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi           
   compresi i  giorni di  viaggio e  le 4 giornate  di riposo  da fruire           
   nell'anno solare  ai sensi della legge  23 dicembre 1977, n.  937. Ai           
   fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo.           
     7.  L'assegno  di  sede  non   compete  al  personale  in  servizio           
   all'estero che  usufruisca del periodo  di ferie in Italia  prima che           
   siano  trascorsi sei  mesi dalla  data di  assunzione delle  funzioni           
   all'estero.                                                                     
     8. L'assegno di  sede del personale di ruolo dello  Stato cui venga           
   corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione           
   per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello           
   corrisposto da detta autorita' o ente.                                          
     9.  Gli  assegni  base  per  il personale  in  servizio  presso  le           
   istituzioni scolastiche italiane all'estero  o nelle altre iniziative           
   e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:                        
                                                                                   
                                                              Assegno              
                                                           mensile lordo           
                                                                lire               
                                                                 __                
     A)  Personale ispettivo,  direttivo                                           
         e docente  in servizio  presso                                            
         istituzioni scolastiche  italiane                                         
         e presso istituzioni  scolastiche                                         
         e universitarie straniere:                                                
                                                                                   
     1) Ispettore tecnico                                     1.700.000            
     2) Direttore didattico con funzioni ispettive            1.560.000            
     3) Preside di istituto di istruzione su periore          1.534.000            
     4) Preside di scuola media                               1.534.000            
     5) Direttore didattico                                   1.534.000            
     6)  Docente chiamato  a ricoprire  una                                        
        cattedra  presso universita' istituti                                      
        superiori e conservatori stranieri                    1.400.000            
     7) Docente  incaricato della  presidenza                                      
        di istituto  di istruzione secondaria superiore       1.311.000            
     8)  Docente nelle  scuole  secondarie superiori                               
        o presso  istituti stranieri di istruzione                                 
        secondaria di secondo grado                           1.260.000            
     9) Lettore incaricato anche di attivita'                                      
        extra accademiche                                     1.260.000            
    10) Docente incaricato della presidenza di scuola media   1.219.000            
    11) Insegnante  elementare  o  di  scuola                                      
        materna  incaricato  di funzioni direttive            1.165.000            
    12) Lettore                                               1.160.000            
    13)  Docente nelle  scuole  medie o  presso                                    
        istituti stranieri  di istruzione secondaria                               
        di primo grado                                        1.151.000            
    14)  Docenti  diplomati  degli istituti  di                                    
        istruzione  secondaria superiore                      1.105.000            
    15) Insegnante  elementare o  di scuola  materna                               
        o  presso istituti stranieri di istruzione primaria   1.105.000            
                                                                                   
     B)  Personale amministrativo,  tecnico  ed                                    
        ausiliario (A.T.A.)  in servizio presso                                    
        istituzioni scolastiche italiane:                                          
                                                                                   
    16) Responsabile amministrativo                           1.105.000            
    17) Assistente amministrativo                               949.000            
    18) Collaboratore scolastico                                805.000            
     10.  Gli   assegni  base  di   cui  al  comma  9,   possono  essere           
   periodicamente  aggiornati  con  decreto del  Ministro  degli  affari           
   esteri, d'intesa  con il  Ministro del tesoro,  del bilancio  e della           
   programmazione   economica,   per   tener  conto   della   variazione           
   percentuale  del   valore  medio  dell'indice  dei   prezzi  rilevato           
   dall'ISTAT. La  variazione dell'indennita'  base non  potra' comunque           
   comportare  un  aumento  automatico dell'ammontare  in  valuta  degli           
   assegni  corrisposti   all'estero.  Qualora  la   base  contributiva,           
   determinata ai  sensi delle  disposizioni vigenti,  dovesse risultare           
   inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno,           
   il calcolo dei contributi  previdenziali verra' effettuato sulla base           
   di tale indennita'.".                                                           
                                                                                   
                                 Art. 28.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 659  del decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297,           
   e' sostituito dal seguente:                                                     
     "Art. 659  (Aumenti per  situazione di  famiglia). 1.  L'assegno di           
   sede all'estero e' aumentato del 20  per cento a favore del personale           
   coniugato,  il   cui  coniuge   non  eserciti   attivita'  lavorativa           
   retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo           
   in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per           
   essere considerato fiscalmente  a carico. Nel caso in  cui il coniuge           
   fruisca  di  trattamento   pensionistico  costituito  con  contributi           
   versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico           
   dell'erario o  di enti previdenziali, l'importo  della pensione viene           
   detratto dall'aumeno per situazione di famiglia.                                
     2. L'aumento  di cui al comma  1 non compete nei  casi di nullita',           
   annullamento, divorzio,  separazione legale o  consensuale omologata,           
   nonche' nei  casi di provvedimenti  di separazione o  scioglimento di           
   matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.              
     3. All'impiegato  avente figli a  carico spetta per ogni  figlio un           
   aumento dell'assegno di sede commisurato  al 5 per cento dell'assegno           
   di sede  che nello stesso Paese  e' previsto per il  posto di docente           
   nelle  scuole  medie  o   presso  istituti  stranieri  di  istruzione           
   secondaria di primo grado.                                                      
     4.  Agli  effetti  delle  presenti disposizioni  si  intendono  per           
   familiari  a carico:  il  coniuge e,  sempreche'  minorenni, i  figli           
   legittimi,  i   figli  legittimati,   i  figli   naturali  legalmente           
   riconosciuti,  i  figli adottivi,  gli  affiliati,  i figli  nati  da           
   precedente  matrimonio  del  coniuge,  nonche'  i  figli  maggiorenni           
   inabili a qualsiasi proficua attivita'  e quelli che si trovano nelle           
   condizioni previste dall'articolo  7, comma 3, della  legge 31 luglio           
   1975, n 364.                                                                    
     5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per ''assegno di           
   sede'' quello previsto dal comma  1 dell'articolo 658 e per ''assegno           
   personale'' quello  risultante dall'eventuale cumulo  dell'assegno di           
   sede con gli aumenti, in  dipendenza della situazione di famiglia, di           
   cui al presente articolo.                                                       
     6. Per quanto  riguarda gli aumenti previsti  dal presente articolo           
   si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173,           
   al  comma  4 dell'articolo  174,  del  decreto del  Presidente  della           
   Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.".                                             
                                                                                   
                                 Art. 29.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 661  del decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297,           
   e' sostituito dal seguente:                                                     
     "Art.   661   (Indennita'   di   sistemazione).   -   1.   All'atto           
   dell'assunzione  del   servizio  in  ciascuna  sede   all'estero,  il           
   personale ha diritto ad una  indennita' di sistemazione, nella misura           
   di una  mensilita' dell'assegno personale  spettante per il  posto di           
   destinazione. L'indennita'  stessa e'  ridotta del  20 per  cento per           
   coloro   che   fruiscono   di   alloggio  in   locazione   da   parte           
   dell'amministrazione.                                                           
     2. Nel caso di destinazione  o trasferimento nella stessa citta' di           
   dipendenti tra loro coniugati e sempre  che il divario fra le date di           
   assunzione  di  servizio  nella  sede sia  inferiore  a  360  giorni,           
   l'indennita' di sistemazione spetta soltanto  al dipendente che ne ha           
   diritto nella misura piu' elevata.".                                            
                                                                                   
                                 Art. 30.                                          
                                                                                   
     L'articolo 662 del  decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e'           
   sostituito dal seguente:                                                        
     "Art. 662 (Contributo spese per  abitazione). - 1. Al personale che           
   per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21           
   per cento dell'assegno personale spetta  un contributo da parte dello           
   Stato.                                                                          
     2. Il contributo e' commisurato  ai quattro quinti della differenza           
   fra  il canone  di locazione  e  un ammontare  pari al  21 per  cento           
   dell'assegno  personale. Esso  e' concesso  per la  parte del  canone           
   compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno.           
   Nei casi in cui il canone  sia superiore al 30 per cento dell'assegno           
   personale, e per  la parte compresa tra  il 30 per cento e  il 35 per           
   cento,  il contributo  puo'  essere concesso  sentito  il parere  del           
   consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.                 
     3. Nel caso di dipendenti coniugati il  calcolo di cui ai commi 1 e           
   2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.                   
     4. Il contributo  e' dovuto in costanza del  contratto di locazione           
   nel  periodo compreso  tra la  assunzione di  funzioni in  sede e  la           
   cessazione definitiva  dalle funzioni stesse. Esso  viene corrisposto           
   anche durante  le ferie e nei  periodi in cui e'  sospeso o diminuito           
   l'assegno personale.                                                            
     5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le           
   condizioni e le modalita' per  la concessione e la corresponsione del           
   contributo,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  279  del           
   decreto del  Presidente della  Repubblica 5 gennaio  1967, n.  18. La           
   competenza  ad esprimere  il parere  sulla rispondenza  dell'alloggio           
   spetta  al  capo  dell'ufficio  diplomatico  o  consolare,  cui  sono           
   devolute le  funzioni di cui all'articolo  647, comma 2, e  quelle di           
   cui all'articolo  54 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 200.".                                                         
                                                                                   
                                 Art. 31.                                          
                                                                                   
     L'articolo 663 del  decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, e'           
   sostituito dal seguente:                                                        
     "Art.  663  (Provvidenze  scolastiche).   -  1.  Al  personale  con           
   trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente,           
   il quale  abbia figli a  carico che  studino in Italia  o frequentino           
   all'estero, in localita'  diversa dalla sede di  servizio, una scuola           
   italiana statale o legalmente  riconosciuta, e' accordato, a domanda,           
   un contributo  mensile di quarantamila  lire per ogni figlio  in eta'           
   compresa tra  i dieci e  i diciotto anni  e di sessantamila  lire per           
   ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i ventisei anni.                
     2. Il contributo e' accordato senza  la limitazione di cui al comma           
   1 al  personale in servizio  nelle sedi particolarmente  disagiate di           
   cui all'articolo  144 del decreto  del Presidente della  Repubblica 5           
   gennaio 1967, n.18.                                                             
     3. Le provvidenze previste dal  presente articolo sono concesse nei           
   limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.".           
                                                                                   
                                 Art. 32.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 664  del decreto legislativo 16 aprile  1994, n. 297,           
   e' sostituito dal seguente:                                                     
     "Art. 664  (Spese di viaggio per  ferie). - 1. Le  spese di viaggio           
   per e dall'Italia, in occasione  di ferie, purche' usufruito di norma           
   durante le  ferie scolastiche  locali, sono  rimborsate ogni  18 mesi           
   nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per           
   il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia           
   e  ritorno in  sede. Esse  sono rimborsate  anche per  i familiari  a           
   carico.                                                                         
     2.  Il  pagamento  ha  luogo  nei limiti  e  secondo  le  modalita'           
   stabilite per i  viaggi di trasferimento, con  esclusione delle spese           
   per il trasporto degli effetti; per  il viaggio in aereo, il rimborso           
   delle spese  relative alla  classe immediatamente superiore  a quella           
   economica spetta solo  al personale con qualifica  dirigenziale ed al           
   coniuge a carico.                                                               
     3. Il diritto al rimborso delle  spese e' acquisito dopo lo scadere           
   di  12 mesi  di  servizio in  sede, ancorche'  i  viaggi siano  stati           
   effettuati prima.                                                               
     4.  Fermo il  disposto di  cui al  comma 3  i viaggi  dei familiari           
   possono aver  luogo anche  in periodo di  tempo non  corrispondente a           
   quello del congedo del dipendente.                                              
     5. Per i figli a carico  che compiano studi in localita' diversa da           
   quella di  servizio del  dipendente, sono  corrisposte a  domanda, in           
   luogo delle spese di  cui al presente articolo e nei  limiti e con le           
   modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio           
   del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".                  
                                                                                   
                                 Art. 33.                                          
                                                                                   
     1.  La lettera  c) del  primo comma  dell'articolo 665  del decreto           
   legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituita dalla seguente:               
     "  c) per  i percorsi  in aereo,  il pagamento  delle spese  per la           
   classe  immediatamente  superiore  a quella  turistica  ai  dirigenti           
   scolastici e per la classe turistica al restante personale.".                   
     2. Il comma  6 dell'articolo 665 del decreto  legislativo 16 aprile           
   1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:                                       
     " 6. Il  personale che cessi dalle funzioni  all'estero per ragioni           
   diverse dal  richiamo o dalla  destinazione ad altra sede  ha diritto           
   per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente           
   capo, delle  spese di viaggio  e di  una indennita' per  il trasporto           
   degli  effetti per  trasferirsi al  luogo di  residenza prescelto  in           
   Italia o,  nei limiti  di tali  spese, in  altro paese.  Il personale           
   cessato dalle  funzioni che  non si trasferisca  entro un  anno dalla           
   data di cessazione decade dal diritto.".                                        
                                                                                   
                                 Art. 34.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,           
   sono aggiunti, infine, i seguenti commi:                                        
     "5-bis.  Il   Ministero  puo'  predisporre  secondo   condizioni  e           
   modalita' da stabilire con apposito  decreto una lista di societa' di           
   trasporti internazionali  da abilitare  ai fini  della ammissibilita'           
   della richiesta di rimborso di cui al comma 1.                                  
     5-ter.  Qualora dipendenti  fra loro  coniugati vengano  trasferiti           
   allo  stesso ufficio  all'estero  o ad  uffici  ubicati nella  stessa           
   citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio           
   nella sede sia inferiore a  180 giorni, il pagamento delle indennita'           
   di cui  al comma 1  e' corrisposto soltanto ad  uno di essi,  con gli           
   aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".                  
                                                                                   
                                 Art. 35.                                          
                                                                                   
     Larticolo 671  del decreto legislativo  16 aprile 1994, n.  297, e'           
   sostituito dal seguente:                                                        
     "Art. 671 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). -           
   1.  Il  limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con           
   esclusione dei periodi di ferie,  e' fissato in complessivi 60 giorni           
   in ragione  d'anno, durante  i quali  spetta il  seguente trattamento           
   economico:                                                                      
     a)  in caso  di assenza  per infermita'  l'indennita' personale  e'           
   corrisposta per  intero per i  primi 45 giorni  ed e' sospesa  per il           
   restante periodo;                                                               
     b)  in   caso  di  altre  assenze   consentite  dalle  disposizioni           
   applicabili ai pubblici  dipendenti, per motivi diversi  da quelli di           
   salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.                 
     2. Alle lavoratrici  madri in astensione dal lavoro  ai sensi della           
   legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi           
   della legge 30 dicembre 1997,  n. 903, spetta il seguente trattamento           
   economico:                                                                      
     a)  in caso  di astensione  obbligatoria l'indennita'  personale e'           
   corrisposta per intero;                                                         
     b)  in caso  di  astensione facoltativa  l'indennita' personale  e'           
   sospesa.                                                                        
     Trascorsi  i  periodi indicati  ai  commi  1  e 2,  nonche'  quelli           
   previsti dagli articoli 4 e 5  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,           
   ulteriori  assenze del  dipendente,  pur  se consentite  dall'attuale           
   ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.".              
                                                                                   
                                 Art. 36.                                          
                                                                                   
     1. Al personale  di ruolo delle Amministrazioni dello  Stato di cui           
   all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990, n. 401,           
   fino al  termine del  loro mantenimento  in servizio  all'estero come           
   stabilito dallo  stesso articolo 19, spetta  il trattamento economico           
   previsto dal presente decreto per  il personale in servizio presso le           
   istituzioni scolastiche italiane all'estero.                                    
     2.  L'assegno  di sede  sara'  calcolato  sulla base  dei  seguenti           
   assegni mensili lordi:                                                          
                                                                                   
                                                              Assegno              
                                                           mensile lordo           
                                                                lire               
                                                                 __                
   Docente e assistente universitario, professore                                  
    di ruolo A, funzionario di carriera direttiva             1.307.000            
   Professore di ruolo B                                      1.242.000            
   Assistente amministrativo ex personale delle                                    
    carriere esecutive                                          949.000            
                                                                                   
                                 Art. 37.                                          
                                                                                   
     1. Le  disposizioni che  modificano l'articolo  662 si  applicano a           
   coloro che assumono  servizio all'estero dopo il 1  gennaio 1999. Per           
   il personale che  alla data predetta gia' beneficia  di un contributo           
   spese  per  abitazione,  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni           
   previste dalla precedente normativa.                                            
                                                                                   
                                 Art. 38.                                          
                                                                                   
     1. Al sottoindicato personale della scuola che al 1 gennaio 1999 si           
   trovi gia' a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del           
   suo trasferimento ad  altro incarico all'estero od al  suo rientro in           
   Italia un assegno  di sede calcolato sulle basi  tabellari di seguito           
   indicate:                                                                       
                                                                                   
                                                              Assegno              
                                                           mensile lordo           
                                                                lire               
                                                                 __                
   Preside d'istituto d'istruzione superiore                 1.882.000             
   Preside di scuola media                                   1.695.000             
   Direttore didattico                                       1.331.000             
   Docente incaricato della presidenza d'istituto                                  
    d'istruzione superiore                                   1.695.000             
   Docente incaricato della presidenza di scuola media       1.506.000             
                                                                                   
                                  Capo IV                                          
     Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero           
   della difesa in  servizio all'estero presso gli  uffici degli addetti           
   dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.                                 
                                                                                   
                                 Art. 39.                                          
                                                                                   
     1. Il comma primo dell'articolo 2  della legge 27 dicembre 1973, n.           
   838, e' sostituito dal seguente:                                                
     "L'addetto dispone  di un ufficio,  del quale fa parte,  oltre agli           
   eventuali addetti aggiunti ed  assistenti, il personale assegnato dal           
   Ministero della  difesa con  mansioni di  archivista. Le  mansioni di           
   archivista sono  affidate a sottufficiali  o ad impiegati  civili del           
   Ministero stesso.".                                                             
                                                                                   
                                 Art. 40.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito           
   dal seguente:                                                                   
     "Art. 4.  - 1.  Al personale  di cui all'  articolo 2  competono lo           
   stipendio  e gli  altri  assegni fissi  e  continuativi previsti  per           
   l'interno,  tranne  che  per   essi  sia  diversamente  disposto.  Al           
   personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto           
   dal decreto  del Presidente della  Repubblica 5 gennaio 1967,  n. 18,           
   nei limiti  e alle  condizioni di quello  spettante al  personale del           
   Ministero degli  affari esteri  in servizio presso  le rappresentanze           
   diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:                           
     a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione           
   di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;                       
       b) indennita' di sistemazione;                                              
       c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;                          
     d) indennita' e rimborsi per  licenze o congedi di cui all'articolo           
   8 della presente legge;                                                         
       e) contributo spese per abitazione;                                         
     f) contributo spese  per particolari esigenze connesse  a doveri di           
   rappresentanza;                                                                 
       g) provvidenze scolastiche;                                                 
     h) indennita' e rimborso per  viaggi di trasferimento e di servizio           
   comunque e dovunque compiuti;                                                   
     i) assegni per oneri  di rappresentanza limitatamente agli addetti,           
   addetti aggiunti e assistenti;                                                  
     l) indennizzo per  danni subiti in conseguenza  di disordini, fatti           
   bellici, nonche' di  eventi connessi con la  posizione all'estero del           
   personale;                                                                      
     m)  rimborsi delle  spese di  trasporto in  Italia della  salma dei           
   familiari a carico o dei domestici.                                             
     2.  In caso  di  decesso  del personale  di  cui  all' articolo  2,           
   spettano   ai  familiari   le  indennita'   e  i   rimborsi  previsti           
   dall'articolo  207  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  5           
   gennaio 1967, n. 18.                                                            
     3.  All'applicazione del  presente articolo  provvede il  Ministero           
   della difesa, di concerto, ove  occorra, con il Ministero del tesoro,           
   del bilancio e della programmazione economica.".                                
                                                                                   
                                 Art. 41.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito           
   dal seguente:                                                                   
     "Art. 6. - 1. Le indennita'  base di servizio all'estero e relative           
   maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita'           
   ed i rimborsi  per viaggi di servizio e di  trasferimento, nonche' le           
   provvidenze scolastiche, sono attribuite  tenendo conto della tabella           
   2,  annessa   alla  presente  legge,  riguardante   gli  allineamenti           
   economici tra  il personale del  Ministero della difesa e  quello del           
   Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.                           
     2.  Gli  addetti aggiunti  e  gli  assistenti  che per  ragioni  di           
   servizio  risiedono in  uno Stato  diverso da  quello in  cui risiede           
   l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per           
   la sede di residenza.                                                           
     3. Per le  sedi ove manchi il corrispondente posto  di organico del           
   personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno           
   determinate con decreto del Ministro  della difesa, di concerto con i           
   Ministri  degli affari  esteri e  del  tesoro, del  bilancio e  della           
   programmazione  economica,  sentita   la  commissione  permanente  di           
   finanziamento, istituita presso il  Ministero degli affari esteri, ai           
   sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5           
   gennaio 1967, n. 18.".                                                          
                                                                                   
                                 Art. 42.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito           
   dal seguente:                                                                   
     "Art. 8. -  1. Il personale in servizio all'estero  ha diritto ogni           
   anno ad una licenza ordinaria  di trenta giorni lavorativi, nonche' a           
   quattro giornate  di riposo  da fruire nell'anno  solare ai  sensi ed           
   alle condizioni  previste dalla  legge 23 dicembre  1977, n.  937. Le           
   ferie  delpersonale civile  del  Ministero della  difesa in  servizio           
   all'estero  sono  regolate secondo  le  disposizioni  vigenti per  il           
   territorio metropolitano.                                                       
     2. Per il personale in servizio  nelle sedi disagiate, ed in quelle           
   particolarmente disagiate,  stabilite per il personale  del Ministero           
   degli affari  esteri ai sensi  del primo comma dell'articolo  144 del           
   decreto del  Presidente della  Repubblica 5 gennaio  1967, n.  18, il           
   periodo  di  licenza ordinaria  o  di  ferie di  cui  al  comma 1  e'           
   rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.                
     3. Al personale di cui ai commi  1 e 2 si applicano le stesse norme           
   sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso           
   delle  relative  spese  di  viaggio  vigenti  per  il  personale  del           
   Ministero  degli affari  esteri in  servizio all'estero,  compreso il           
   periodo di  tempo corrispondente  ai giorni di  viaggio per  andata e           
   ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo           
   ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente           
   della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.                                         
     4.  Il  limite massimo  di  assenza  dal servizio  all'estero,  con           
   esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle           
   assenze  connesse  al  servizio  stesso, e'  fissato  in  complessivi           
   sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente           
   trattamento economico:                                                          
     a)  in caso  di assenza  per infermita'  l'indennita' personale  e'           
   corrisposta  per  intero per  i  primi  quarantacinque giorni  ed  e'           
   sospesa per il restante periodo;                                                
     b)  in   caso  di  altre  assenze   consentite  dalle  disposizioni           
   applicabili ai pubblici  dipendenti, per motivi diversi  da quelli di           
   salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.                 
     5.  Il predetto  limite  massimo  di assenza  e'  aumentato fino  a           
   quattro mesi  nei casi in cui  per infermita' il personale  non possa           
   essere trasferito senza danno, fermo  restando la disposizione di cui           
   al comma 4, lettera a).                                                         
     6. Alle lavoratrici  madri in astensione dal lavoro  ai sensi della           
   legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi           
   della legge 30 dicembre 1997,  n. 903, spetta il seguente trattamento           
   economico:                                                                      
     a)  in caso  di astensione  obbligatoria l'indennita'  personale e'           
   corrisposta per intero;                                                         
     b)  in caso  di  astensione facoltativa  l'indennita' personale  e'           
   sospesa.                                                                        
     7. Trascorsi  i periodi  indicati ai  commi 4  e 5,  nonche' quelli           
   previsti dagli articoli 4 e 5  della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,           
   ulteriori  assenze del  dipendente,  pur  se consentite  dall'attuale           
   ordinamento,  comportano  la   decadenza  dall'organico  dell'ufficio           
   all'estero.                                                                     
     8.  Al  personale di  cui  al  comma  2  del presente  articolo  si           
   applicano,  inoltre  le norme  che  regolano,  per il  personale  del           
   Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di           
   quiescenza,   del   servizio   previsto  nelle   sedi   disagiate   e           
   particolarmente disagiate.".                                                    
                                                                                   
                                 Art. 43.                                          
                                                                                   
     1.  L'articolo  13  della  legge  27  dicembre  1973,  n.  838,  e'           
   sostituito dal seguente:                                                        
     "Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato all'estero in           
   base alla  presente legge si  applicano per l'assistenza  sanitaria e           
   per le coperture dei rischi  di morte, invalidita' permanente o gravi           
   menomazioni causati da atti di  natura violenta, le norme vigenti per           
   il  personale   del  Ministero   degli  affari  esteri   in  servizio           
   all'estero, di cui all'articolo 211  del decreto del Presidente della           
   Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.                                               
     2.  Al  personale  locale  assunto  a  contratto  si  applicano  le           
   disposizioni  degli  articoli 158  e  165  del predetto  decreto  del           
   Presidente della Repubblica.".                                                  
                                                                                   
                                  Capo V                                           
                               Norme finali                                        
                                                                                   
                                 Art. 44.                                          
                                                                                   
     1. Sono  abrogate le disposizioni contenute  nell'articolo 6, comma           
   3, della  legge 19 luglio 1993,  n. 243, nell'articolo 2  del decreto           
   del   Presidente  della   Repubblica,   17  agosto   1955,  n.   767,           
   nell'articolo  15  del decreto  del  Presidente  della Repubblica  11           
   gennaio 1956,  n. 19, e  nell'articolo 21 del decreto  del Presidente           
   della Repubblica  5 giugno  1965, n. 749.  Sono altresi'  abrogate le           
   seguenti tabelle:  la tabella 19  allegata al decreto  del Presidente           
   della Repubblica  5 gennaio 1967, n.  18, la tabella B  allegata alla           
   legge  6 febbraio  1985, n.  15,  le tabelle  B dell'allegato  2 e  C           
   dell'allegato 3 al decreto del  Presidente della Repubblica 11 agosto           
   1991, n. 457,  la tabella C allegata alla legge  22 dicembre 1990, n.           
   401.  E'  abrogato l'articolo  4  del  decreto del  Presidente  della           
   Repubblica 3  luglio 1991, n.  306. E'  altresi' abrogato il  comma 4           
   dell'articolo 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.                           
                                                                                   
                                 Art. 45.                                          
                                                                                   
     1. E' abrogata la tabella B annessa al decreto del Presidente della           
   Repubblica  23 gennaio  1967, n.  215, nonche'  la tabella  D di  cui           
   all'articolo 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604.                             
                                                                                   
                                 Art. 46.                                          
                                                                                   
     1. Sono  abrogate le  tabelle n. 1  e n. 2  allegate alla  legge 27           
   dicembre 1973, n. 838, e sostituite con  quelle n. 1 e n. 2, allegate           
   al  presente  decreto.  Mantengono   tuttavia  la  loro  efficacia  i           
   provvedimenti  di  attribuzione  del  trattamento  economico  per  il           
   personale   di  vigilanza   adottati  dal   Ministero  della   difesa           
   anteriomente   all'entrata   in    vigore   del   presente   decreto,           
   limitatamente   ai   periodi    di   servizio   all'estero   svoltisi           
   anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.                         
     2. In  attesa dell'applicazione,  a partire dal  1 gennaio  1999 ai           
   sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle           
   nuove  indennita' base  di cui  alla tabella  n. 2,  al personale  di           
   truppa  dell'Arma dei  carabinieri  adibito a  mansioni di  vigilanza           
   presso le rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali           
   ivi impiegati  con mansioni speciali,  si applicano, a  partire dalla           
   data di entrata in vigore del presente decreto, le indennita' base ed           
   i coefficienti  parziali stabiliti  dalla tabella  B del  decreto del           
   Presidente della Repubblica 11 agosto  1991, n. 457, per il personale           
   del  Ministero  degli  affari  esteri  con  meno  di  venti  anni  di           
   anzianita', secondo la tabella  degli allineamenti economici previsti           
   dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.                                           
                                                                                   
                                 Art. 47.                                          
                                                                                   
     1. Le disposizioni  del presente decreto hanno  effetto a decorrere           
   dal 1 gennaio 1999 salvo quanto  disposto al comma 2 dell'articolo 46           
   che ha effetto a partire dalla  data di entrata in vigore del decreto           
   stesso.                                                                         
     2. Sino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto           
   del  Ministro del  tesoro in  data 9  gennaio 1996,  pubblicato nella           
   Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  25  gennaio  1996,  in  materia  di           
   determinazione della base contributiva pensionabile.                            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi 27 febbraio 1998                                           
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Dini, Ministro degli affari esteri           
                                       Ciampi,  Ministro    del  tesoro,           
                                     del     bilancio    e         della           
                                     programmazione economica                      
                                      Andreatta, Ministro della difesa             
                                       Berlinguer,    Ministro     della           
                                     pubblica        istruzione        e           
                                     dell'universita'  e  della  ricerca           
                                     scientifica e tecnologica                     
                                      Bindi, Ministro della sanita'                
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
                                                               Tabella A           
                                                                                   
     INDENNITA' BASE  RELATIVE AI  POSTI FUNZIONE PREVISTI  NEGLI UFFICI           
   ALL'ESTERO  PER IL  PERSONALE DEI  RUOLI DEL  MINISTERO DEGLI  AFFARI           
   ESTERI.                                                                         
                                                                                   
                                                                                   
                                 Quadro A                                          
                                                                                   
                  Posto funzione                         Indennita' base           
                                                          mensile lorda            
                        __                                      __                 
   Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)           3.657.000             
   Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)            3.519.000             
   Ministro presso rappresentanza diplomatica                2.972.000             
   Capo di consolato generale di prima classe                2.800.000             
   Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica    2.710.000             
   Capo di consolato generale                                2.670.000             
   Primo consigliere o console aggiunto presso                                     
    consolato generale di prima classe                       2.445.000             
   Consigliere o console presso consolato generale                                 
    di prima classe                                          2.252.000             
   Capo di consolato (1)                                     2.252.000             
   Capo di consolato                                         1.904.000             
   Primo segretario o  console  presso consolato                                   
    generale o console aggiunto presso consolato                                   
    generale di prima classe                                 1.865.000             
   Capo di vice consolato                                    1.800.000             
   Secondo segretario o primo vice console                   1.800.000             
                                                                                   
               (1)  Limitatamente  a venti consolati da determinarsi con           
             decreto del Ministro degli affari esteri  di  concerto  con           
             quello per il tesoro.                                                 
                                                                                   
                                 Quadro B                                          
                                                                                   
                                                         Indennita' base           
      Qualifica           Posto funzione                  mensile lorda            
          __                    __                              __                 
   Dirigente generale    Commissario regionale capo                                
                          o esperto amministrativo capo      2.445.000             
   Dirigente             Primo commissario regionale                               
                          o esperto amministrativo           2.252.000             
   Ispettori                                                                       
    generali (1)         Primo commissario amministrativo    2.005.000             
   IX qualifica                                                                    
    funzionale           Commissario amministrativo          1.865.500 *           
                                                             1.800.000 *           
   VIII qualifica                                                                  
    funzionale           Commissario amministrativo aggiunto 1.780.500 *           
                                                             1.690.000 *           
                                                                                   
             _______                                                               
               (1) Personale ad esaurimento.                                       
               (*)  Da    attribuirsi soltanto   al personale  che abbia           
             maturato una anzianita' nei  ruoli    del  Ministero  degli           
             affari esteri  di almeno 20 anni.                                     
                                                                                   
                                 Quadro C                                          
                                                                                   
                                                         Indennita' base           
      Qualifica           Posto funzione                  mensile lorda            
          __                    __                              __                 
   VII qualifica                                                                   
    funzionale           Agente consolare                    1.785.000 *           
   VII qualifica                                                                   
    funzionale           Cancelliere capo o  assistente                            
                          commerciale capo o Perito tecnico                        
                          capo                               1.679.000 *           
                                                             1.534.000 *           
   VI qualifica                                                                    
    funzionale           Cancelliere principale o assistente                       
                          commerciale principale o perito                          
                          tecnico principale                 1.491.000 *           
                                                             1.449.000 *           
   V qualifica                                                                     
    funzionale           Coadiutore superiore                1.360.000 *           
                                                             1.269.000 *           
   IV qualifica                                                                    
    funzionale           Coadiutore principale o autista                           
                          capo o commesso capo               1.179.000 *           
                                                             1.093.000 *           
   III qualifica                                                                   
    funzionale           Autista o commesso                  1.052.000 *           
                                                             1.016.000 *           
                                                                                   
               (*)  Da    attribuirsi soltanto   al personale  che abbia           
             maturato una anzianita' nei  ruoli    del  Ministero  degli           
             affari esteri  di almeno 20 anni.                                     
                                                                                   
                                 Quadro D                                          
                                                                                   
   (PERSONALE   DELL'AREA  DELLA  PROMOZIONE  CULTURALE  DEI  RUOLI  DEL           
   MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)                                                  
                                                                                   
                                                         Indennita' base           
      Qualifica           Posto funzione                  mensile lorda            
          __                    __                              __                 
   IX o VIII qualifica                                                             
    funzionale (*)       Direttore di istituto di cultura    1.818.000             
   VIII o VII qualifica                                                            
    funzionale           Addetto presso istituto di cultura  1.534.000             
                                                                                   
               (*)    Ovvero esperti   del ruolo  dirigenziale nel  caso           
             previsto  al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.            
                                                                                   
             _______                                                               
              NOTA: I quadri A, B, C e D della Tabella A sostituiscono:            
                la Tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18;             
                la Tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15;           
                le Tabelle B  dell'allegato 2  e C  dell'allegato 3   al           
             D.P.R.  11 agosto 1991, n. 457;                                       
                la  Tabella  C  allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.           
             401.