Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
                             MINISTERO DELLE FINANZE                                  
                                                                                   
   DECRETO 19 gennaio 1998, n. 63.                                                 
     Regolamento recante nuovi criteri  per la determinazione dei canoni           
   degli alloggi di  servizio di cui all'articolo 7, lettera  b) , della           
   legge 1 dicembre 1986, n. 831.                                                  
                                          
                                         
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                              di concerto con                                      
                      IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI                              
                                                                                   
     Vista la legge  23 aprile 1959, n. 189,  sull'ordinamento del Corpo           
   della Guardia di finanza;                                                       
     Vista la legge 1 dicembre  1986, n. 831, recante: "Disposizione per           
   la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle           
   esigenze operative  delle infrastrutture  del Corpo della  Guardia di           
   finanza",  che all'articolo  7, comma  1, prevede  la classificazione           
   degli alloggi  di servizio in alloggi  gratuiti connessi all'incarico           
   (ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);                             
     Visto  il decreto  del Ministro  delle finanze  13 gennaio  1988, e           
   successive modificazioni  ed integrazioni, registrato alla  Corte dei           
   conti in data  21 marzo 1988, registro n. 15  Finanze, foglio n. 145,           
   concernente  la  disciplina  per   l'assegnazione  degli  alloggi  di           
   servizio  in temporanea  concessione  agli ufficiali,  sottufficiali,           
   appuntati e finanzieri;                                                         
     Visto  il decreto  del Ministro  delle  finanze 3  maggio 1990,  di           
   concerto con il  Ministro dei lavori pubblici,  registrato alla Corte           
   dei conti in  data 21 settembre 1990, registro n.  23 Finanze, foglio           
   n. 72,  con il quale sono  stati determinati i canoni  di concessione           
   degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987;                                       
     Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,           
   secondo il  quale la determinazione  dei nuovi canoni  di concessione           
   degli  alloggi  costituenti  il patrimonio  abitativo  della  Difesa,           
   previsto  nello stesso  articolo,  trova applicazione  anche per  gli           
   alloggi di  servizio delle  Forze di polizia  di cui  all'articolo 7,           
   comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);                 
     Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994,           
   che ha  modificato l'articolo 7, comma  3, della citata legge  n. 831           
   del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni           
   relativi agli  alloggi in  temporanea concessione sono  stabiliti con           
   decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro dei           
   lavori pubblici,  sulla base delle  disposizioni di legge  vigenti in           
   materia di definizione dell'equo canone;                                        
     Vista la legge 27 luglio 1978,  n. 392, recante la disciplina delle           
   locazioni di immobili urbani;                                                   
     Considerato che gli ASTC, concessi  in uso dalla Guardia di finanza           
   al proprio  personale, sono  strettamente preordinati a  garantire la           
   funzionailta' dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;            
     Ritenuta  la  necessita' di  determinare  i  canoni di  concessione           
   relativi  agli  alloggi  di  servizio in  temporanea  concessione  al           
   personale del Corpo della Guardia di finanza;                                   
     Sentito  il parere  favorevole  espresso sul  presente decreto  dal           
   Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;              
     Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.           
   400;                                                                            
     Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione           
   consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;           
     Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a           
   norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988           
   (nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);                                          
                                                                                   
                                A d o t t a                                        
                         il seguente regolamento:                                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                          Ambito di applicazione                                   
                                                                                   
     1.  A decorrere  dal 1  gennaio 1995,  gli alloggi  di servizio  in           
   temporanea concessione  di cui all'articolo  7, comma 1,  lettera b),           
   della legge 1 dicembre 1986, n. 831 sono soggetti all'adeguamento del           
   canone previsto  dall'articolo 43, comma  1, della legge  23 dicembre           
   1994, n. 724.                                                                   
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                         Determinazione del canone                                 
                                                                                   
     1.  Ai  fini dell'articolo  1,  il  canone mensile  di  concessione           
   amministrativa  e' determinato  dal  prodotto del  valore mensile  al           
   metro quadrato  di superficie,  calcolato su  base nazionale,  per la           
   superficie  convenzionale  e  per  coefficienti  correttivi,  secondo           
   quanto indicato agli articoli successivi,                                       
     2. Qualora  il canone  cosi' calcolato  risulti superiore  a quello           
   derivante  dalla normativa  vigente  in materia  di  equo canone,  al           
   concessionario dell'alloggio viene applicato quest'ultimo.                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                      Valore mensile al metro quadrato                             
                      di superficie su base nazionale                              
                                                                                   
     1.  Il valore  mensile  al  metro quadrato  di  superficie su  base           
   nazionale e'  determinato dal  valore medio del  costo base  al metro           
   quadrato  relativo  all'anno 1975  (L.  237.500)  moltiplicato per  i           
   coefficienti medi  relativi alla  tipologia (0,925),  alla demografia           
   (0,975), all'ubicazione (1,10), nonche' per il valore fisso di 0,0385           
   e diviso per 12.                                                                
     2.  Il  valore  mensile  al metro  quadrato,  cosi'  calcolato,  e'           
   rivalutato  del  308,85  per  cento,  pari  al  75  per  cento  delle           
   variazioni dell'indice  ISTAT relativo  ai prezzi  al consumo  per le           
   famiglie degli operai  e impiegati intervenute tra il  mese di giugno           
   1976 ed il mese di giugno 1994.                                                 
     3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta           
   il valore mensile al metro quadrato  di superficie valido in tutto il           
   territorio nazionale.                                                           
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
             Superficie convenzionale e coefficienti correttivi                    
                                                                                   
     1.  La  superficie  convenzionale   ed  i  coefficienti  correttivi           
   relativi  al  livello  di  piano,  alla  vetusta'  e  allo  stato  di           
   manutenzione e  conservazione sono quelli previsti  agli articoli 13,           
   19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.                                 
     2. Se si  e' proceduto a lavori di integrale  ristrutturazione o di           
   completo restauro,  per anno di  costruzione s'intende quello  in cui           
   detti lavori sono stati ultimati.                                               
     3. I  comandi e  gli enti amministrativi  della Guardia  di finanza           
   preposti, ai  sensi dell'articolo 14  del decreto del  Ministro delle           
   finanze 13 gennaio  1988 richiamato in premessa,  alla gestione degli           
   alloggi  di servizio  in temporanea  concessione individuano,  per le           
   unita' abitative gestite, l'anno  di costruzione, di ristrutturazione           
   o di restauro cui fare riferimento.                                             
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                      Aggiornamento annuale del canone                             
                                                                                   
     1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene           
   aggiornato annualmente, a  partire dal 1 luglio 1996,  in misura pari           
   al   75   per   cento   delle   variazioni,   accertate   dall'ISTAT,           
   dell'ammontare dei prezzi  al consumo per le famiglie  degli operai e           
   impiegati verificatesi nell'anno precedente.                                    
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                      Riscossione canoni gia' maturati                             
                                                                                   
     1. I  canoni maturati e non  riscossi fino alla data  di entrata in           
   vigore del presente  decreto sono corrisposti, in  aggiunta al canone           
   determinato  ai  sensi del  presente  decreto,  in ventiquattro  rate           
   mensili senza interessi.                                                        
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                            Abrogazione di norme                                   
                                                                                   
     1.  Il  decreto  interministeriale  3 maggio  1990,  richiamato  in           
   premessa, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1995.                           
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Roma, 19 gennaio 1998                                                        
                                                                                   
                                              Il Ministro delle finanze            
                                                        Visco                      
    Il Ministro dei lavori pubblici                                                
                  Costa                                                            
                                                                                   
   Visto, il  Guardasigilli: Flick                                                 
   Registrato alla  Corte dei  conti il 18 marzo 1998                              
   Registro n. 1 Finanze, foglio n. 128                                            
                                                                                   
                                  N O T E                                          
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               - La  legge 23 aprile  1959, n.  189, reca:  "Ordinamento           
             del Corpo della Guardia di finanza".                                  
               -   L'art.   7  della  legge  1  dicembre  1986,  n.  831           
             (Disposizioni per la realizzazione di   un  programma    di           
             interventi  per    l'adeguamento  alle  esigenze  operative           
             delle infrastrutture  del Corpo della  Guardia di finanza),           
             e' il seguente:                                                       
               "Art. 7.  - 1.  Il Ministro delle    finanze  stabilisce,           
             con    proprio   decreto,   sulla   base   delle   esigenze           
             rappresentate dal comando generale del Corpo, i criteri per           
             la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti           
             categorie:                                                            
                  a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;           
                  b) alloggi di servizio in temporanea concessione.                
               2. La concessione dell'alloggio di  servizio di cui  alla           
             lettera  a)  del  comma    1  e'  autorizzata dal   comando           
             generale  del  Corpo    e  decade  con   la      cessazione           
             dell'incarico.      Della  concessione  e'    data  notizia           
             all'intendenza di finanza competente per territorio.                  
               3. I  criteri  per  la    determinazione  dei  canoni  di           
             concessione  degli alloggi di cui alla lettera b) del comma           
             1 sono stabiliti con decreto del Ministro   delle  finanze,           
             di    concerto  con il Ministro  dei lavori pubblici, sulla           
             base  delle disposizioni di legge   vigenti in  materia  di           
             definizione dell'equo canone.                                         
               4.  Le   disposizioni osservate per  la concessione degli           
             alloggi di servizio, ivi  comprese le   determinazioni  dei           
             canoni,  anteriormente alla data di entrata in vigore della           
             presente  legge,  sono  convalidate  e  cessano  di   avere           
             efficacia  con l'emanazione del regolamento di cui all'art.           
             8".                                                                   
               -    Il decreto  del Ministro  delle  finanze 13  gennaio           
             1988  reca:  "Regolamento per l'assegnazione di  alloggi di           
             servizio in temporanea concessione".                                  
               - Il decreto del Ministro delle  finanze 3  maggio  1990,           
             di  concerto  con  il  Ministro  dei lavori pubblici, reca:           
             "Determinazione del canone di concessione degli alloggi  di           
             servizio in temporanea concessione".                                  
               -    L'art. 43  della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724           
             (Misure  di razionalizzazione della finanza  pubblica),  e'           
             il seguente:                                                          
               "Art.  43 (Alloggi militari e delle  Forze di polizia). -           
             1. Ai fini dell'adeguamento  dei  canoni  di    concessione           
             degli  alloggi  costituenti il  patrimonio abitativo  della           
             Difesa,  fermo restando  la gratuita' degli alloggi di  cui           
             al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n.  497, e           
             l'esclusione    di quelli  di  cui al  n.  2) del  medesimo           
             articolo, il cui importo sara'   determinato  dal  Ministro           
             della  difesa  con  proprio    decreto  da  emanare   entro           
             sessanta giorni dalla  data di entrata  in   vigore   della           
             presente   legge,   si   applica  un  canone determinato su           
             base nazionale ai   sensi dell'art.  13  della    legge  18           
             agosto 1978, n. 497, ovvero, se piu' favorevole all'utente,           
             un  canone pari a quello derivante  dall'applicazione della           
             normativa vigente in materia di equo canone. Alla  data  di           
             entrata  in  vigore  della  presente legge, agli utenti non           
             aventi  titolo  alla   concessione   dell'alloggio,   fermo           
             restando     per   l'occupante    l'obbligo  di   rilascio,           
             viene applicato, anche   se in regime    di  proroga,    un           
             canone   pari     a  quello  risultante    dalla  normativa           
             sull'equo canone   maggiorato del   20 per cento  per    un           
             reddito    annuo lordo   complessivo del   nucleo familiare           
             fino a  60 milioni di lire   e del 50   per  cento  per  un           
             reddito  lordo  annuo  complessivo    del  nucleo familiare           
             oltre i 60 milioni   di lire.    L'amministrazione    della           
             difesa    ha   facolta'   di concedere  proroghe temporanee           
             secondo le  modalita' che  saranno definite   con  apposito           
             regolamento  da emanare,  entro sessanta giorni dalla  data           
             di entrata in  vigore  della presente  legge,  con  decreto           
             del  Ministro  della difesa. Agli  utenti, che  si  trovano           
             nelle   condizioni     previste  dal  decreto  ministeriale           
             attuativo  dell'art. 9, comma 7,  della legge  24  dicembre           
             1993,  n.  537,  si  applica    un  canone  pari  a  quello           
             risultante   dalla   normativa   sull'equo   canone   senza           
             maggiorazioni.                                                        
               2.  Nell'art.  13  della legge 18  agosto 1978, n. 497, e           
             nell'art. 7, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n.  831,           
             le  parole:  ''sulla  base  delle  disposizioni    di legge           
             vigenti  in materia di  canone sociale'' sono    sostituite           
             dalle  seguenti: ''sulla  base  delle  disposizioni vigenti           
             in materia di definizione dell'equo canone''.                         
               3.  La  determinazione  dei  canoni  di concessione degli           
             alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per  gli           
             alloggi  di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.           
             7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre    1986,  n.           
             831.  Gli    alloggi di cui   all'art. 7,  comma 1, lettera           
             a), della  legge 1   dicembre 1986,   n.  831,    rientrano           
             nella  previsione  dell'art. 9,  comma  3, ultimo  periodo,           
             della legge  24 dicembre 1993, n. 537.                                
               4.  Le misure  del 20  per  cento e  dell'80 per  cento e           
             relative destinazioni, indicate  dall'art. 14 della   legge           
             18  agosto    1978, n.   497, e successive   modificazioni,           
             dall'art. 8 della  legge 1 dicembre 1986,   n.    831,    e           
             successive      modificazioni,    e    dall'art.    9   del           
             decreto-legge     21     settembre     1987,   n.      387,           
             convertito,    con modificazioni, dalla  legge 20  novembre           
             1987,    n.  472,     e  successive   modificazioni,   sono           
             rideterminate:  nel  5    per  cento  per  il ripristino di           
             immobili    non  riassegnabili  in    quanto in attesa   di           
             manutenzioni;  nel  10  per  cento  per  la    manutenzione           
             straordinaria;  nel  15  per cento per  la costituzione  di           
             un fondocasa  e  nel 20  per  cento per   la  realizzazione           
             ed  il  reperimento da parte del  Ministero della difesa di           
             altri  alloggi. Entro  tre mesi  dalla data  di entrata  in           
             vigore della presente  legge,  il  Ministro  della  difesa,           
             sentite  le competenti Commissioni parlamentari,  emana con           
             proprio decreto,  il regolamento di  gestione  ed  utilizzo           
             del    fondocasa,   sentito il  parere  delle sezioni   del           
             Consiglio     centrale    di     rappresentanza     (COCER)           
             interessate".                                                         
               - La legge 27 luglio 1978, n. 392 reca: "Disciplina delle           
             locazioni di immobili urbani".                                        
               -    L'art.  17,   commi 3   e 4,  della legge  23 agosto           
             1988, n.   400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e           
             ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),           
             e' il seguente:                                                       
               "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del           
             Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del           
             Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di           
             Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla           
             richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per           
             disciplinare:                                                         
                  a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;           
               b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e           
             dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,           
             esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla           
             competenza regionale;                                                 
               c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di           
             leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non           
             si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;                 
               d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle           
             amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate           
             dalla legge;                                                          
               e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro           
             dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.               
               2.      Con      decreto      del    Presidente     della           
             Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei           
             Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i           
             regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte           
             da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,           
             per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando           
             l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,           
             determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia           
             e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con           
             effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme           
             regolamentari.                                                        
               3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati           
             regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di           
             autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge           
             espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,           
             per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere           
             adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando           
             la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte           
             della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed           
             interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a           
             quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono           
             essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei           
             Ministri prima della loro emanazione.                                 
               4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti           
             ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare           
             la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati           
             previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto           
             ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati           
             nella Gazzetta Ufficiale.                                             
               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei           
             Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai           
             sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente           
             d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e           
             con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi           
             posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e           
             successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con           
             l'osservanza  dei criteri che seguono:                                
               a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con           
             i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo           
             che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto           
             dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo           
             e l'amministrazione;                                                  
               b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale           
             generale,     centrali    e         periferici,    mediante           
             diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con           
             funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni           
             omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando           
             le duplicazioni funzionali;                                           
               c)     previsione     di      strumenti    di    verifica           
             periodica dell'organizzazione e dei risultati;                        
               d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza           
             delle piante organiche;                                               
               e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non           
             regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'           
             dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali           
             generali".                                                            
              Nota all'art. 1:                                                     
               - Per  l'art. 43 della  legge 23 dicembre   1994, n.  724           
             (Misure  di razionalizzazione della finanza pubblica), vedi           
             note alle premesse.                                                   
              Note all'art. 4:                                                     
               - Gli articoli 13,  19, 20 e 21 della legge  27    luglio           
             1978,  n.  392  (Disciplina  delle  locazioni  di  immobili           
             urbani), sono i seguenti:                                             
               "Art. 13 (Superficie convenzionale).    -  La  superficie           
             convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi:              
                  a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;                  
               b)  il  50  per  cento della superficie delle autorimesse           
             singole;                                                              
               c)   il   20   per   cento  della  superficie  del  posto           
             macchina  in autorimesse di uso comune;                               
               d) il 25    per  cento  della  superficie  di    balconi,           
             terrazze, cantine ed altri accessori simili;                          
               e)   il   15  per  cento  della  superficie  scoperta  di           
             pertinenza  dell'immobile  in   godimento   esclusivo   del           
             conduttore;                                                           
               f)    il 10   per cento  della superficie  condominiale a           
             verde nella misura corrispondente  alla  quota  millesimale           
             dell'unita' immobiliare.                                              
               E'  detratto il   30 per cento dalla superficie dei  vani           
             con altezza utile inferiore a metri 1.70.                             
               Le superfici di cui   alle  lettere  a),  b)  e  d)    si           
             misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.           
               L'elemento    di   cui   alla   lettera    e)  entra  nel           
             computo  della superficie  convenzionale   fino   ad     un           
             massimo   non  eccedente  la superficie di cui alla lettera           
             a).                                                                   
               Alla  superficie di  cui alla  lettera a)   si  applicano           
             i seguenti coefficienti:                                              
               a)   1,00    per  l'unita'  immobiliare    di  superficie           
             superiore  a metri quadrati 70;                                       
               b) 1,10 per  l'unita' immobiliare di superficie  compresa           
             fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;                            
               c)  1,20  per  l'unita'  immobiliare  inferiore  a  metri           
             quadrati 46.                                                          
               I  coefficienti  di  cui alle lettere b)  e c) del quinto           
             comma non si applicano agli  immobili  il  cui    stato  di           
             conservazione  e manutenzione e scadente ai sensi dell'art.           
             21".                                                                  
               "Art. 19  (Livello di piano). -  In relazione al  livello           
             di piano, limitatamente alle unita' immobiliari  situate in           
             immobili costituiti da  almeno   tre  piani   fuori  terra,           
             si  applicano   i  seguenti coefficienti:                             
               a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;            
                  b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;              
               c)  1,00 per le abitazioni  situate nei piani intermedi e           
             all'ultimo piano;                                                     
                  d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.               
               Per le abitazioni  situate al quarto piano e    superiori           
             di   immobili   sprovvisti  di  ascensore,  i  coefficienti           
             previsti alle lettere c) e d)  del  comma  precedente  sono           
             rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".                               
               "Art.  20   (Vetusta'). -  In relazione alla  vetusta' si           
             applica un coefficiente    di  degrado    per    ogni  anno           
             decorrente    dal  sesto    anno  successivo  a  quello  di           
             costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:              
                  a) 1 per cento per i successivi quindici anni;                   
                  b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.                 
               Se    si  e'    proceduto  a    lavori  di      integrale           
             ristrutturazione    o  di  completo    restauro dell'unita'           
             immobiliare,  anno    di  costruzione    e'  quello   della           
             ultimazione di tali lavori comunque accertato".                       
               Art. 21  (Stato di  conservazione e  manutenzione). -  In           
             relazione   allo  stato  di  conservazione  e  manutenzione           
             dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:                   
                  a) 1,00 se lo stato e' normale;                                  
                  b) 0,80 se lo stato e' mediocre;                                 
                  c) 0,60 se lo stato e' scadente.                                 
               Per la  determinazione dello stato di    conservazione  e           
             manutenzione  si  tiene  conto dei seguenti elementi propri           
             dell'unita' immobiliare:                                              
                 1) pavimenti;                                                     
                 2) pareti e soffitti;                                             
                 3) infissi;                                                       
                 4) impianto elettrico;                                            
                 5) impianto idrico e servizi igienicosanitari;                    
                 6) impianto di riscaldamento;                                     
             nonche' dei seguenti elementi comuni:                                 
                 1) accessi, scale e ascensore;                                    
                 2) facciate, coperture e parti comuni in genere.                  
               Lo  stato  dell'immobile si  considera  mediocre  qualora           
             siano  in scadenti condizioni  tre degli elementi   di  cui           
             sopra,  dei    quali  due  devono essere propri dell'unita'           
             immobiliare.                                                          
               Lo  stato  dell'immobile si  considera  scadente  qualora           
             siano    in  scadenti  condizioni  almeno    quattro  degli           
             elementi  di  cui sopra, dei quali tre devono essere propri           
             dell'unita' immobiliare.                                              
               Lo  stato  dell'immobile si  considera  scadente  in ogni           
             caso   se l'unita'    immobiliare     non     dispone    di           
             impianto     elettrico    o dell'impianto idrico con  acqua           
             corrente nella cucina   e  nei  servizi,  ovvero  se    non           
             dispone    di  servizi   igienici privati   o se  essi sono           
             comuni a piu' unita' immobiliari.                                     
               Il Ministro dei lavori pubblici,    con  suo  decreto  da           
             emanarsi  entro  tre mesi   dalla entrata  in vigore  della           
             presente  legge, indichera' analiticamente  gli    elementi           
             di  valutazione  fissati   nei  commi precedenti".                    
               -  L'art.  14  del decreto del  Ministro delle finanze 13           
             gennaio 1988 (Regolamento per l'assegnazione di  alloggi di           
             servizio in temporanea concessione), e' il seguente:                  
               "Art.   14  (La   gestione  amministrativa).   -  1.   La           
             gestione amministrativa degli ASTC e' affidata:                       
               al comando di presidio  per  gli  alloggi  ubicati  nella           
             capitale;                                                             
               agli   enti  amministrativi  per    gli  alloggi  ubicati           
             nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;                          
               al    comando  dell'accademia    ed    ai  comandi     di           
             battaglione    allievi  sottufficiali  e    scuola  allievi           
             finanzieri   in sede isolata,    per  gli  alloggi  ubicati           
             presso i rispettivi reparti.                                          
                2. Il comando deve:                                                
               aggiornare  costantemente  la situazione degli alloggi di           
             servizio in temporanea concessione;                                   
               vigilare perche' non  si  verifichino  casi  di  indebita           
             fruizione;                                                            
               attuare,    entro  i    termini   previsti dal   presente           
             regolamento,      le   procedure   di   recupero   coattivo           
             dell'immobile".                                                       
              Nota all'art. 7:                                                     
               -  Per il  decreto del  Ministro delle  finanze 3  maggio           
             1990,   di concerto  con il  Ministro  dei lavori  pubblici           
             (Determinazione   del  canone    di    concessione    degli           
             alloggi   di   servizio   in  temporanea concessione), vedi           
             note alle premesse.