Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 19 gennaio 1998, n. 63.
Regolamento recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni
degli alloggi di servizio di cui all'articolo 7, lettera b) , della
legge 1 dicembre 1986, n. 831.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo
della Guardia di finanza;
Vista la legge 1 dicembre 1986, n. 831, recante: "Disposizione per
la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle
esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di
finanza", che all'articolo 7, comma 1, prevede la classificazione
degli alloggi di servizio in alloggi gratuiti connessi all'incarico
(ASGI) ed alloggi in temporanea concessione (ASTC);
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 1988, e
successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei
conti in data 21 marzo 1988, registro n. 15 Finanze, foglio n. 145,
concernente la disciplina per l'assegnazione degli alloggi di
servizio in temporanea concessione agli ufficiali, sottufficiali,
appuntati e finanzieri;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, registrato alla Corte
dei conti in data 21 settembre 1990, registro n. 23 Finanze, foglio
n. 72, con il quale sono stati determinati i canoni di concessione
degli ASTC con effetto dal 1 maggio 1987;
Visto l'articolo 43, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
secondo il quale la determinazione dei nuovi canoni di concessione
degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa,
previsto nello stesso articolo, trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera b), della citata legge n. 831 del 1986 (ASTC);
Visto l'articolo 43, comma 2, della predetta legge n. 724 del 1994,
che ha modificato l'articolo 7, comma 3, della citata legge n. 831
del 1986, secondo il quale i criteri per la determinazione dei canoni
relativi agli alloggi in temporanea concessione sono stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in
materia di definizione dell'equo canone;
Vista la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante la disciplina delle
locazioni di immobili urbani;
Considerato che gli ASTC, concessi in uso dalla Guardia di finanza
al proprio personale, sono strettamente preordinati a garantire la
funzionailta' dei comandi e reparti della stessa Guardia di finanza;
Ritenuta la necessita' di determinare i canoni di concessione
relativi agli alloggi di servizio in temporanea concessione al
personale del Corpo della Guardia di finanza;
Sentito il parere favorevole espresso sul presente decreto dal
Consiglio centrale di rappresentanza - Sezione Guardia di finanza;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-8745 del 17 dicembre 1997);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, gli alloggi di servizio in
temporanea concessione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b),
della legge 1 dicembre 1986, n. 831 sono soggetti all'adeguamento del
canone previsto dall'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Art. 2.
Determinazione del canone
1. Ai fini dell'articolo 1, il canone mensile di concessione
amministrativa e' determinato dal prodotto del valore mensile al
metro quadrato di superficie, calcolato su base nazionale, per la
superficie convenzionale e per coefficienti correttivi, secondo
quanto indicato agli articoli successivi,
2. Qualora il canone cosi' calcolato risulti superiore a quello
derivante dalla normativa vigente in materia di equo canone, al
concessionario dell'alloggio viene applicato quest'ultimo.
Art. 3.
Valore mensile al metro quadrato
di superficie su base nazionale
1. Il valore mensile al metro quadrato di superficie su base
nazionale e' determinato dal valore medio del costo base al metro
quadrato relativo all'anno 1975 (L. 237.500) moltiplicato per i
coefficienti medi relativi alla tipologia (0,925), alla demografia
(0,975), all'ubicazione (1,10), nonche' per il valore fisso di 0,0385
e diviso per 12.
2. Il valore mensile al metro quadrato, cosi' calcolato, e'
rivalutato del 308,85 per cento, pari al 75 per cento delle
variazioni dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e impiegati intervenute tra il mese di giugno
1976 ed il mese di giugno 1994.
3. Il dato ottenuto ai sensi dei commi 1 e 2 (L. 3.090) rappresenta
il valore mensile al metro quadrato di superficie valido in tutto il
territorio nazionale.
Art. 4.
Superficie convenzionale e coefficienti correttivi
1. La superficie convenzionale ed i coefficienti correttivi
relativi al livello di piano, alla vetusta' e allo stato di
manutenzione e conservazione sono quelli previsti agli articoli 13,
19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di
completo restauro, per anno di costruzione s'intende quello in cui
detti lavori sono stati ultimati.
3. I comandi e gli enti amministrativi della Guardia di finanza
preposti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro delle
finanze 13 gennaio 1988 richiamato in premessa, alla gestione degli
alloggi di servizio in temporanea concessione individuano, per le
unita' abitative gestite, l'anno di costruzione, di ristrutturazione
o di restauro cui fare riferimento.
Art. 5.
Aggiornamento annuale del canone
1. Il canone determinato in applicazione del presente decreto viene
aggiornato annualmente, a partire dal 1 luglio 1996, in misura pari
al 75 per cento delle variazioni, accertate dall'ISTAT,
dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
impiegati verificatesi nell'anno precedente.
Art. 6.
Riscossione canoni gia' maturati
1. I canoni maturati e non riscossi fino alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono corrisposti, in aggiunta al canone
determinato ai sensi del presente decreto, in ventiquattro rate
mensili senza interessi.
Art. 7.
Abrogazione di norme
1. Il decreto interministeriale 3 maggio 1990, richiamato in
premessa, e' abrogato a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 19 gennaio 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro dei lavori pubblici
Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 128
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza".
- L'art. 7 della legge 1 dicembre 1986, n. 831
(Disposizioni per la realizzazione di un programma di
interventi per l'adeguamento alle esigenze operative
delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza),
e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il Ministro delle finanze stabilisce,
con proprio decreto, sulla base delle esigenze
rappresentate dal comando generale del Corpo, i criteri per
la classificazione degli alloggi di servizio nelle seguenti
categorie:
a) alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico;
b) alloggi di servizio in temporanea concessione.
2. La concessione dell'alloggio di servizio di cui alla
lettera a) del comma 1 e' autorizzata dal comando
generale del Corpo e decade con la cessazione
dell'incarico. Della concessione e' data notizia
all'intendenza di finanza competente per territorio.
3. I criteri per la determinazione dei canoni di
concessione degli alloggi di cui alla lettera b) del comma
1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sulla
base delle disposizioni di legge vigenti in materia di
definizione dell'equo canone.
4. Le disposizioni osservate per la concessione degli
alloggi di servizio, ivi comprese le determinazioni dei
canoni, anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono convalidate e cessano di avere
efficacia con l'emanazione del regolamento di cui all'art.
8".
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio
1988 reca: "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di
servizio in temporanea concessione".
- Il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio 1990,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, reca:
"Determinazione del canone di concessione degli alloggi di
servizio in temporanea concessione".
- L'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e'
il seguente:
"Art. 43 (Alloggi militari e delle Forze di polizia). -
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione
degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della
Difesa, fermo restando la gratuita' degli alloggi di cui
al n. 1) dell'art. 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo
articolo, il cui importo sara' determinato dal Ministro
della difesa con proprio decreto da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si applica un canone determinato su
base nazionale ai sensi dell'art. 13 della legge 18
agosto 1978, n. 497, ovvero, se piu' favorevole all'utente,
un canone pari a quello derivante dall'applicazione della
normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di
entrata in vigore della presente legge, agli utenti non
aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo
restando per l'occupante l'obbligo di rilascio,
viene applicato, anche se in regime di proroga, un
canone pari a quello risultante dalla normativa
sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un
reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare
fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un
reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare
oltre i 60 milioni di lire. L'amministrazione della
difesa ha facolta' di concedere proroghe temporanee
secondo le modalita' che saranno definite con apposito
regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano
nelle condizioni previste dal decreto ministeriale
attuativo dell'art. 9, comma 7, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si applica un canone pari a quello
risultante dalla normativa sull'equo canone senza
maggiorazioni.
2. Nell'art. 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e
nell'art. 7, comma 3, della legge 1 dicembre 1986, n. 831,
le parole: ''sulla base delle disposizioni di legge
vigenti in materia di canone sociale'' sono sostituite
dalle seguenti: ''sulla base delle disposizioni vigenti
in materia di definizione dell'equo canone''.
3. La determinazione dei canoni di concessione degli
alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli
alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'art.
7, comma 1, lettera b), della legge 1 dicembre 1986, n.
831. Gli alloggi di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831, rientrano
nella previsione dell'art. 9, comma 3, ultimo periodo,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e
relative destinazioni, indicate dall'art. 14 della legge
18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni,
dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831, e
successive modificazioni, e dall'art. 9 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre
1987, n. 472, e successive modificazioni, sono
rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di
immobili non riassegnabili in quanto in attesa di
manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione
straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di
un fondocasa e nel 20 per cento per la realizzazione
ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di
altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della difesa,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con
proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo
del fondocasa, sentito il parere delle sezioni del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER)
interessate".
- La legge 27 luglio 1978, n. 392 reca: "Disciplina delle
locazioni di immobili urbani".
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di ''regolamento'', sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), vedi
note alle premesse.
Note all'art. 4:
- Gli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio
1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili
urbani), sono i seguenti:
"Art. 13 (Superficie convenzionale). - La superficie
convenzionale e' data dalla somma dei seguenti elementi:
a) l'intera superficie dell'unita' immobiliare;
b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse
singole;
c) il 20 per cento della superficie del posto
macchina in autorimesse di uso comune;
d) il 25 per cento della superficie di balconi,
terrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) il 15 per cento della superficie scoperta di
pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del
conduttore;
f) il 10 per cento della superficie condominiale a
verde nella misura corrispondente alla quota millesimale
dell'unita' immobiliare.
E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani
con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si
misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
L'elemento di cui alla lettera e) entra nel
computo della superficie convenzionale fino ad un
massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera
a).
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano
i seguenti coefficienti:
a) 1,00 per l'unita' immobiliare di superficie
superiore a metri quadrati 70;
b) 1,10 per l'unita' immobiliare di superficie compresa
fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c) 1,20 per l'unita' immobiliare inferiore a metri
quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto
comma non si applicano agli immobili il cui stato di
conservazione e manutenzione e scadente ai sensi dell'art.
21".
"Art. 19 (Livello di piano). - In relazione al livello
di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in
immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra,
si applicano i seguenti coefficienti:
a) 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b) 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c) 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e
all'ultimo piano;
d) 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori
di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti
previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono
rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10".
"Art. 20 (Vetusta'). - In relazione alla vetusta' si
applica un coefficiente di degrado per ogni anno
decorrente dal sesto anno successivo a quello di
costruzione dell'immobile e stabilito nel modo seguente:
a) 1 per cento per i successivi quindici anni;
b) 0,50 per cento per gli ulteriori trenta anni.
Se si e' proceduto a lavori di integrale
ristrutturazione o di completo restauro dell'unita'
immobiliare, anno di costruzione e' quello della
ultimazione di tali lavori comunque accertato".
Art. 21 (Stato di conservazione e manutenzione). - In
relazione allo stato di conservazione e manutenzione
dell'immobile si applicano i seguenti coefficienti:
a) 1,00 se lo stato e' normale;
b) 0,80 se lo stato e' mediocre;
c) 0,60 se lo stato e' scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e
manutenzione si tiene conto dei seguenti elementi propri
dell'unita' immobiliare:
1) pavimenti;
2) pareti e soffitti;
3) infissi;
4) impianto elettrico;
5) impianto idrico e servizi igienicosanitari;
6) impianto di riscaldamento;
nonche' dei seguenti elementi comuni:
1) accessi, scale e ascensore;
2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell'immobile si considera mediocre qualora
siano in scadenti condizioni tre degli elementi di cui
sopra, dei quali due devono essere propri dell'unita'
immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente qualora
siano in scadenti condizioni almeno quattro degli
elementi di cui sopra, dei quali tre devono essere propri
dell'unita' immobiliare.
Lo stato dell'immobile si considera scadente in ogni
caso se l'unita' immobiliare non dispone di
impianto elettrico o dell'impianto idrico con acqua
corrente nella cucina e nei servizi, ovvero se non
dispone di servizi igienici privati o se essi sono
comuni a piu' unita' immobiliari.
Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto da
emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, indichera' analiticamente gli elementi
di valutazione fissati nei commi precedenti".
- L'art. 14 del decreto del Ministro delle finanze 13
gennaio 1988 (Regolamento per l'assegnazione di alloggi di
servizio in temporanea concessione), e' il seguente:
"Art. 14 (La gestione amministrativa). - 1. La
gestione amministrativa degli ASTC e' affidata:
al comando di presidio per gli alloggi ubicati nella
capitale;
agli enti amministrativi per gli alloggi ubicati
nell'ambito delle rispettive circoscrizioni;
al comando dell'accademia ed ai comandi di
battaglione allievi sottufficiali e scuola allievi
finanzieri in sede isolata, per gli alloggi ubicati
presso i rispettivi reparti.
2. Il comando deve:
aggiornare costantemente la situazione degli alloggi di
servizio in temporanea concessione;
vigilare perche' non si verifichino casi di indebita
fruizione;
attuare, entro i termini previsti dal presente
regolamento, le procedure di recupero coattivo
dell'immobile".
Nota all'art. 7:
- Per il decreto del Ministro delle finanze 3 maggio
1990, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
(Determinazione del canone di concessione degli
alloggi di servizio in temporanea concessione), vedi
note alle premesse.