Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
   DECRETO 24 marzo 1998.                                                          
     Determinazione  della  remunerazione  ordinaria da  applicare  alla           
   variazione  in  aumento  del  capitale investito  rispetto  a  quello           
   esistente  alla chiusura  dell'esercizio in  corso alla  data del  30           
   settembre 1996 per la determinazione della quota di reddito d'impresa           
   assoggettabile all'imposta sul reddito  nella misura ridotta indicata           
   nel  comma 1  dell'art.  1 e  nel  comma 1  dell'art.  6 del  decreto           
   legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.                                           
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                              di concerto con                                      
                   IL  MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                           
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
     Visto l'art.  3, comma 162, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,           
   con il  quale il Governo e'  stato delegato ad emanare  norme volte a           
   favorire la capitalizzazione delle  imprese allo scopo di rafforzare,           
   razionalizzare   e   rendere   maggiormente   efficiente   l'apparato           
   produttivo;                                                                     
     Visto  il decreto  legislativo 18  dicembre 1997,  n. 466,  recante           
   "Riordino delle imposte personali sul  reddito al fine di favorire la           
   capitalizzazione  delle  imprese, a  norma  dell'art.  3, comma  162,           
   lettere a), b), c),  d) ed f), della legge 23  dicembre 1996, n. 662"           
   con  il quale  il Governo  ha dato  attuazione ai  principi direttivi           
   contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;               
     Considerato che ai sensi dell'art. 1,  comma 2 e dell'art. 5, comma           
   1,  del decreto  legislativo 18  dicembre  1997, n.  466, il  reddito           
   complessivo   netto  dichiarato   dai   soggetti   ivi  indicati   e'           
   assoggettabile all'imposta  personale con  l'aliquota ridotta  per la           
   parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in           
   aumento  del  capitale investito  rispetto  a  quello esistente  alla           
   chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;               
     Visto il comma  2 dell'art.1 del citato decreto  legislativo n. 466           
   del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria e' stabilita con           
   decreto del Ministro  delle finanze, di concerto con  il Ministro del           
   tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei           
   rendimenti  finanziari  medi  dei titoli  obbligazionari  pubblici  e           
   privati, aumentabili  fino al 3  per cento a titolo  di compensazione           
   del maggior rischio;                                                            
     Considerato  che   gli  indici  maggiormente   rappresentativi  dei           
   predetti  rendimenti   finanziari  medi  dei   titoli  obbligazionari           
   pubblici e privati  di cui al comma 2 dell'art.  1 del citato decreto           
   legislativo n. 466  del 1997, sono il  "Rendistato" (rendimento medio           
   mensile dei BTP  con vita residua superiore all'anno)  e il "Rendiob"           
   (rendimento  medio mensile  delle obbligazioni  emesse da  banche con           
   vita residua superiore all'anno);                                               
     Considerato che per  il 1997 la media dei parametri  lordi e' stata           
   rispettivamente pari  al 6,551 per  il Rendistato  e al 7,407  per il           
   Rendiob  e  che  la  media   ponderata  dei  due  predetti  tassi  di           
   riferimento e' il 6,554 per cento;                                              
     Tenuto conto  dell'opportunita' di maggiorare la  predetta misura a           
   titolo di  compensazione del maggior rischio,  nonche' delle esigenze           
   di bilancio;                                                                    
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  La  remunerazione ordinaria  della  variazione  in aumento  del           
   capitale  investito   rispetto  a  quello  esistente   alla  chiusura           
   dell'esercizio  in corso  alla  data  del 30  settembre  1996 per  la           
   determinazione della  quota di reddito d'impresa  assoggettabile alle           
   imposte sul  reddito nelle misure  indicate nel comma 1  dell'art. 1,           
   nel  comma 2  dell'art.  5 e  nel  comma 1  dell'art.  6 del  decreto           
   legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' stabilita nella misura del 7           
   per cento.                                                                      
     2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente           
   comma  1, e'  applicabile  alla variazione  in  aumento del  capitale           
   investito relativa al primo periodo  d'imposta successivo a quello in           
   corso alla data del 30 settembre 1996.                                          
     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 24 marzo 1998                                                          
                                                                                   
                                               Il Ministro delle finanze           
                                                         Visco                     
                                                                                   
   Il Ministro del tesoro, del bilancio                                            
    e della programmazione economica                                               
                 Ciampi