Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
 
   DECRETO 30 marzo 1998.                                                          
     Modalita'  e  termini  di  ripresa della  riscossione  delle  somme           
   sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997           
   che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria.                           
                                                               
                    
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                                                                                   
     Visto  l'art. 14  dell'ordinanza 28  settembre 1997,  n. 2668,  del           
   Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione           
   civile,  nel  testo sostituito  dall'art.  11  dell'ordinanza del  13           
   ottobre 1997, n. 2694, che ha disposto, a seguito dell'evento sismico           
   del 26 settembre 1997, che ha interessato il territorio delle regioni           
   Marche  ed   Umbria,  la   sospensione  dei  termini   relativi  agli           
   adempimenti e versamenti  di natura tributaria dal  26 settembre 1997           
   al  31  dicembre  1997,  nei confronti  delle  persone  fisiche,  dei           
   soggetti  diversi dalle  persone  fisiche e  dei sostituti  d'imposta           
   aventi  residenza, domicilio  o sede  nei comuni  di cui  all'art. 1,           
   commi  2 e  3 dell'ordinanza  n.  2694/97 nonche'  nei confronti  dei           
   soggetti  aventi   residenza  o  sede  altrove,   limitatamente  alle           
   obbligazioni che  afferiscono in via esclusiva  alle attivita' svolte           
   nei predetti comuni;                                                            
     Visto  l'art.  2 dell'ordinanza  22  dicembre  1997, n.  2728,  del           
   Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione           
   civile, che  ha prorogato il termine  di scadenza di cui  all'art. 14           
   della citata ordinanza n. 2668/1997, al  31 marzo 1998 per i soggetti           
   aventi il  domicilio o  la residenza  nei comuni  di cui  all'art. 1,           
   commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997;                                       
     Visto l'art. 11, comma 7,  dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694,           
   che rinvia  ad un  decreto del Ministro  delle finanze  la disciplina           
   delle   modalita'  per   l'effettuazione  dei   versamenti  e   degli           
   adempimenti  non  eseguiti  per  effetto della  sospensione,  con  la           
   possibilita' di  concedere rateizzazioni senza aggravio  di sanzioni,           
   interessi o altri oneri;                                                        
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  I soggetti  che  alla data  del 26  settembre  1997 avevano  il           
   domicilio, la  residenza o la  sede nei comuni individuati,  ai sensi           
   dell'art. 1,  commi 2  e 3,  dell'ordinanza del  13 ottobre  1997, n.           
   2694,   nonche'  i   soggetti  aventi   residenza  o   sede  altrove,           
   limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle           
   attivita'  svolte  nei  predetti  comuni,  devono  versare  l'importo           
   relativo ai versamenti mensili  e trimestrali dell'imposta sul valore           
   aggiunto dovuti per  l'anno 1997, scaduti nel  periodo di sospensione           
   dal 26  settembre 1997 al 31  dicembre 1997, ed alle  somme dovute in           
   base alla  dichiarazione per il  medesimo anno,  in due rate  di pari           
   importo da corrispondersi entro i mesi  di luglio e settembre 1998. I           
   soggetti  di  cui  al  precedente periodo  devono  versare  l'importo           
   relativo ai versamenti mensili  e trimestrali dell'imposta sul valore           
   aggiunto scaduti nel periodo di sospensione dal 1 gennaio al 31 marzo           
   1998 in due rate di pari importo  da versare entro i mesi di novembre           
   1998 e gennaio 1999.                                                            
     2.  Per  i  versamenti  di  cui ai  precedenti  commi  deve  essere           
   utilizzata  la normale  modulistica  prevista  per detti  versamenti,           
   utilizzando  il   codicetributo  6029  denominato  "IVA   oggetto  di           
   sospensione" ed indicando  come periodo di riferimento  l'anno per il           
   quale viene effettuato il versamento.                                           
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. Fermi gli ordinari  termini di presentazione delle dichiarazioni           
   dei  redditi relativi  all'anno 1997  ed i  conseguenti pagamenti,  i           
   soggetti  di cui  all'art. 1  hanno  facolta' di  versare in  maniera           
   rateizzata  l'importo   relativo  agli  acconti  di   imposte  e  del           
   contributo al  Servizio sanitario nazionale, non  versati per effetto           
   della sospensione dal 26 settembre 1997  al 31 marzo 1998 di cui alle           
   ordinanze in premessa,  nonche' le ritenute di cui  agli articoli 23,           
   24, 25,  25-bis, 28, comma 2,  e 29 del decreto  del Presidente della           
   Repubblica  29 settembre  1973, n.  600, non  subite per  il medesimo           
   motivo.  Il pagamento  va eseguito  in  sei rate  bimestrali di  pari           
   importo a  partire dal mese  di luglio  1998. La rata  del contributo           
   straordinario per l'Europa di cui  all'art. 3, comma 198, della legge           
   23 dicembre 1996, n. 662, scaduta nel suddetto periodo di sospensione           
   deve essere versata  entro il mese di settembre 1998.  I soggetti che           
   non  hanno  subito le  trattenute  del  contributo straordinario  per           
   l'Europa e  dell'addizionale regionale  all'Irpef, per  effetto della           
   suddetta sospensione,  devono effetturare  il relativo  versamento in           
   autoliquidazione  entro  il medesimo  termine  di  cui al  precedente           
   periodo.                                                                        
     2. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i           
   quali  il termine  di presentazione  della dichiarazione  dei redditi           
   scadeva   nel   periodo   di  sospensione,   devono   presentare   la           
   dichiarazione  entro il  mese di  giugno 1998;  nello stesso  termine           
   devono provvedere al pagamento dei relativi versamenti di imposte, ad           
   esclusione delle imposte a titolo di acconto e/o di saldo non versate           
   per effetto della  sospensione per le quali e'  ammesso il versamento           
   in  maniera rateizzata.  Tale versamento  va effettuato  in sei  rate           
   bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 1998.                 
     3.  Per  i  versamenti  di  cui ai  precedenti  commi  deve  essere           
   utilizzata  la  normale  modulistica prevista  per  detti  versamenti           
   utilizzando i seguenti codicitributo:  4029 denominato "Irpef oggetto           
   di  sospensione", 2029  "Irpeg  oggetto di  sospensione", 3029  "Ilor           
   oggetto  di sospensione",  1129 "Imposta  sul patrimonio  netto delle           
   imprese oggetto di sospensione",  8829 "Contributo per le prestazioni           
   del  Servizio sanitario  nazionale  oggetto di  sospensione"; per  il           
   versamento  di  imposte  diverse  da  quelle  sopra  indicate,  vanno           
   utilizzati gli  ordinari codicitributo. Il periodo  di riferimento da           
   indicare sulla modulistica e' l'anno per il quale viene effettuato il           
   versamento.                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. La  dichiarazione dei  sostituti di imposta  per l'anno  1996 va           
   presentata  entro il  30  giugno 1998,  mentre  quella relativa  alle           
   ritenute operate nel 1997 va presentata negli ordinari termini.                 
     2. Le ritenute alla fonte operate  nei mesi da settembre a dicembre           
   1997, e non  versate, devono essere versate entro il  15 giugno 1998.           
   Le ritenute  alla fonte operate nei  mesi di gennaio e  febbraio 1998           
   devono essere versate in unica soluzione  entro il 15 luglio 1998. Le           
   trattenute relative al contributo  straordinario per l'Europa operate           
   nel periodo di paga da settembre  a novembre 1997, ovvero le ritenute           
   dell'addizionale   regionale  all'Irpef   operate   nel  periodo   di           
   sospensione, devono essere versate entro il 15 giugno 1998.                     
     3. Per  il versamento  di ogni singola  rata di cui  al comma  2 va           
   utilizzato  il codicetributo  1060  denominato  "ritenute alla  fonte           
   oggetto di sospensione", indicando come periodo di riferimento l'anno           
   in cui le  ritenute sono state operate, mentre per  il versamento del           
   contributo straordinario  per l'Europa e per  l'addizionale regionale           
   all'Irpef vanno utilizzati gli ordinari codicitributo.                          
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. Il recupero  delle somme gia' iscritte a ruolo  alla data del 26           
   settembre  1997  e  non  corrisposte per  effetto  della  sospensione           
   concessa con le ordinanze indicate in premessa deve essere effettuato           
   in cinque rate  di pari importo a decorrere dal  mese di giugno 1998,           
   secondo le scadenze stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente           
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.                                     
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. Le  dichiarazioni in materia  di tributi locali e  regionali che           
   avrebbero dovuto essere presentate nel  periodo di sospensione dal 26           
   settembre 1997  al 31 marzo  1998 dai soggetti previsti  nell'art. 1,           
   commi 2  e 3 dell'ordinanza  n. 2694 del 13  ottobre 1997, e  che non           
   sono  state ancora  prodotte, devono  essere presentate  nel mese  di           
   settembre  1998;  nello  stesso   mese  devono  essere  effettuati  i           
   versamenti  dei predetti  tributi,  non ancora  eseguiti per  effetto           
   della menzionata sospensione.                                                   
     2. Resta  salva la  disposizione di  cui all'art.  4 per  i tributi           
   locali, la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.                
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1. Eventuali  versamenti di tributi diversi  da quelli disciplinati           
   nel presente  decreto, i  cui termini di  pagamento sono  scaduti nel           
   periodo  dal  26 settembre  1997  al  31  marzo 1998,  devono  essere           
   corrisposti entro il 30 giugno 1998.                                            
     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 30 marzo 1998                                                          
                                                      Il Ministro: Visco