Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
DECRETO 30 marzo 1998.
Modalita' e termini di ripresa della riscossione delle somme
sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, nel testo sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13
ottobre 1997, n. 2694, che ha disposto, a seguito dell'evento sismico
del 26 settembre 1997, che ha interessato il territorio delle regioni
Marche ed Umbria, la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997
al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei
soggetti diversi dalle persone fisiche e dei sostituti d'imposta
aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3 dell'ordinanza n. 2694/97 nonche' nei confronti dei
soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle
obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte
nei predetti comuni;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, che ha prorogato il termine di scadenza di cui all'art. 14
della citata ordinanza n. 2668/1997, al 31 marzo 1998 per i soggetti
aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997;
Visto l'art. 11, comma 7, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694,
che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze la disciplina
delle modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la
possibilita' di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni,
interessi o altri oneri;
Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il
domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi
dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n.
2694, nonche' i soggetti aventi residenza o sede altrove,
limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle
attivita' svolte nei predetti comuni, devono versare l'importo
relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione
dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in
base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari
importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998. I
soggetti di cui al precedente periodo devono versare l'importo
relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto scaduti nel periodo di sospensione dal 1 gennaio al 31 marzo
1998 in due rate di pari importo da versare entro i mesi di novembre
1998 e gennaio 1999.
2. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere
utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti,
utilizzando il codicetributo 6029 denominato "IVA oggetto di
sospensione" ed indicando come periodo di riferimento l'anno per il
quale viene effettuato il versamento.
Art. 2.
1. Fermi gli ordinari termini di presentazione delle dichiarazioni
dei redditi relativi all'anno 1997 ed i conseguenti pagamenti, i
soggetti di cui all'art. 1 hanno facolta' di versare in maniera
rateizzata l'importo relativo agli acconti di imposte e del
contributo al Servizio sanitario nazionale, non versati per effetto
della sospensione dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998 di cui alle
ordinanze in premessa, nonche' le ritenute di cui agli articoli 23,
24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non subite per il medesimo
motivo. Il pagamento va eseguito in sei rate bimestrali di pari
importo a partire dal mese di luglio 1998. La rata del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, comma 198, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, scaduta nel suddetto periodo di sospensione
deve essere versata entro il mese di settembre 1998. I soggetti che
non hanno subito le trattenute del contributo straordinario per
l'Europa e dell'addizionale regionale all'Irpef, per effetto della
suddetta sospensione, devono effetturare il relativo versamento in
autoliquidazione entro il medesimo termine di cui al precedente
periodo.
2. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare per i
quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
scadeva nel periodo di sospensione, devono presentare la
dichiarazione entro il mese di giugno 1998; nello stesso termine
devono provvedere al pagamento dei relativi versamenti di imposte, ad
esclusione delle imposte a titolo di acconto e/o di saldo non versate
per effetto della sospensione per le quali e' ammesso il versamento
in maniera rateizzata. Tale versamento va effettuato in sei rate
bimestrali di pari importo a decorrere dal mese di luglio 1998.
3. Per i versamenti di cui ai precedenti commi deve essere
utilizzata la normale modulistica prevista per detti versamenti
utilizzando i seguenti codicitributo: 4029 denominato "Irpef oggetto
di sospensione", 2029 "Irpeg oggetto di sospensione", 3029 "Ilor
oggetto di sospensione", 1129 "Imposta sul patrimonio netto delle
imprese oggetto di sospensione", 8829 "Contributo per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale oggetto di sospensione"; per il
versamento di imposte diverse da quelle sopra indicate, vanno
utilizzati gli ordinari codicitributo. Il periodo di riferimento da
indicare sulla modulistica e' l'anno per il quale viene effettuato il
versamento.
Art. 3.
1. La dichiarazione dei sostituti di imposta per l'anno 1996 va
presentata entro il 30 giugno 1998, mentre quella relativa alle
ritenute operate nel 1997 va presentata negli ordinari termini.
2. Le ritenute alla fonte operate nei mesi da settembre a dicembre
1997, e non versate, devono essere versate entro il 15 giugno 1998.
Le ritenute alla fonte operate nei mesi di gennaio e febbraio 1998
devono essere versate in unica soluzione entro il 15 luglio 1998. Le
trattenute relative al contributo straordinario per l'Europa operate
nel periodo di paga da settembre a novembre 1997, ovvero le ritenute
dell'addizionale regionale all'Irpef operate nel periodo di
sospensione, devono essere versate entro il 15 giugno 1998.
3. Per il versamento di ogni singola rata di cui al comma 2 va
utilizzato il codicetributo 1060 denominato "ritenute alla fonte
oggetto di sospensione", indicando come periodo di riferimento l'anno
in cui le ritenute sono state operate, mentre per il versamento del
contributo straordinario per l'Europa e per l'addizionale regionale
all'Irpef vanno utilizzati gli ordinari codicitributo.
Art. 4.
1. Il recupero delle somme gia' iscritte a ruolo alla data del 26
settembre 1997 e non corrisposte per effetto della sospensione
concessa con le ordinanze indicate in premessa deve essere effettuato
in cinque rate di pari importo a decorrere dal mese di giugno 1998,
secondo le scadenze stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 5.
1. Le dichiarazioni in materia di tributi locali e regionali che
avrebbero dovuto essere presentate nel periodo di sospensione dal 26
settembre 1997 al 31 marzo 1998 dai soggetti previsti nell'art. 1,
commi 2 e 3 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, e che non
sono state ancora prodotte, devono essere presentate nel mese di
settembre 1998; nello stesso mese devono essere effettuati i
versamenti dei predetti tributi, non ancora eseguiti per effetto
della menzionata sospensione.
2. Resta salva la disposizione di cui all'art. 4 per i tributi
locali, la cui riscossione avviene ordinariamente tramite ruolo.
Art. 6.
1. Eventuali versamenti di tributi diversi da quelli disciplinati
nel presente decreto, i cui termini di pagamento sono scaduti nel
periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998, devono essere
corrisposti entro il 30 giugno 1998.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 1998
Il Ministro: Visco