Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
 
  DECRETO 23 marzo 1998.                                                          
     Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante           
   per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.                             
                                                                                   
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
              degli affari civili e delle libere professioni                       
                                                                                   
     Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,           
   recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti           
   dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea;                              
     Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 115 di attuazione           
   della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un           
   sistema  generale   di  riconoscimento  dei  diplomi   di  istruzione           
   superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di           
   tre anni;                                                                       
     Vista l'istanza del sig. Dal  Canton Yves, nato Chamonix-Mont Blanc           
   il 9 febbraio 1965, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi           
   dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il           
   riconoscimento  del titolo  professionale di  "avocat" di  cui e'  in           
   possesso, come attestato  dall'Ordre des Avocats a la  Cour de Paris,           
   ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;           
     Considerato che  l'istante e'  provvista della "maitrise  en droit"           
   conseguita nel gennaio 1990 presso l'Universite' Paris XII;                     
     Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 19           
   febbraio 1998;                                                                  
     Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella           
   seduta appena indicata;                                                         
     Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione legale  in Italia           
   occorre la  conoscenza approfondita  di materie proprie  e specifiche           
   dell'ordinamento italiano;                                                      
     Visto l'art.  6, n.  2 del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra           
   indicato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     1. Al sig. Dal Canton Yves,  nato Chamonix-Mont Blanc il 9 febbraio           
   1965, cittadino italiano, e'  riconosciuto il titolo professionale di           
   "avocat" di cui in premessa  quale titolo abilitante per l'iscrizione           
   all'albo degli "avvocati".                                                      
     Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova           
   attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:           
   1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale           
   civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto           
   penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)           
   diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)           
   ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.                            
     2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un           
   esame orale da svolgersi in lingua italiana.                                    
     3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario           
   o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre           
   materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione           
   d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.           
   25 marzo 1994.                                                                  
     4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni           
   pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo           
   secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,           
   quello scritto.                                                                 
      Roma, 23 marzo 1998                                                          
                                     Il direttore generale: Hinna Danesi