Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998
DECRETO 24 marzo 1998.
Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
IL DIRETTORE GENERALE
degli affari civili e delle libere professioni
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Schutterle Cosima, nata a Baden-Baden
il 7 settembre 1967, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento del titolo professionale di "rechtsanwalt" -
rilasciatole in data 30 luglio 1996 dal Ministero di giustizia del
Baden-Wurttenberg - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della
professione di "avvocato";
Coonsiderato che la sopraindicata signora ha concluso il percorso
formativo accademico presso la Albert-Ludwig di Friburgo nel 1988;
Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 19
febbraio 1998;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella
seduta appena indicata;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
Decreta:
1. Alla sig.ra Schutterle Cosima, nata a Baden-Baden il 7 settembre
1967, cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di
"rechtsanwalt" e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli
validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale
civile'; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto
penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1 dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni
pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo
secondo esame potra' accedere solo se abbia superato, con successo,
quello scritto.
Roma, 24 marzo 1998
Il direttore generale: Hinna Danesi