Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31-3-1998


  
 
   DECRETO 24 marzo 1998.                                                          
     Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante           
   per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.                             
                                                                                   
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
              degli affari civili e delle libere professioni                       
                                                                                   
     Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,           
   recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti           
   dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea;                              
     Visto il decreto legislativo 27  gennaio 1992, n. 115 di attuazione           
   della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un           
   sistema  generale   di  riconoscimento  dei  diplomi   di  istruzione           
   superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di           
   tre anni;                                                                       
     Vista l'istanza della sig.ra  Schutterle Cosima, nata a Baden-Baden           
   il 7 settembre 1967, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi           
   dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il           
   riconoscimento   del  titolo   professionale   di  "rechtsanwalt"   -           
   rilasciatole in  data 30 luglio  1996 dal Ministero di  giustizia del           
   Baden-Wurttenberg - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della           
   professione di "avvocato";                                                      
     Coonsiderato che  la sopraindicata signora ha  concluso il percorso           
   formativo accademico presso la Albert-Ludwig di Friburgo nel 1988;              
     Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 19           
   febbraio 1998;                                                                  
     Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella           
   seduta appena indicata;                                                         
     Visto l'art.  6, n.  2 del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra           
   indicato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     1. Alla sig.ra Schutterle Cosima, nata a Baden-Baden il 7 settembre           
   1967, cittadina tedesca, sono riconosciuti il titolo professionale di           
   "rechtsanwalt" e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli           
   validi per l'iscrizione all'albo degli "avvocati".                              
     Detto  riconoscimento e'  subordinato al  superamento di  una prova           
   attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:           
   1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale           
   civile'; 4)  diritto commerciale; 5)  diritto del lavoro;  6) diritto           
   penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)           
   diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)           
   ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.                            
     2. La  prova di che  trattasi si compone di  un esame scritto  e un           
   esame orale da svolgersi in lingua italiana.                                    
     3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario           
   o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre           
   materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione           
   d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.           
   25 marzo 1994.                                                                  
     4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni           
   pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo           
   secondo esame potra'  accedere solo se abbia  superato, con successo,           
   quello scritto.                                                                 
      Roma, 24 marzo 1998                                                          
                                     Il direttore generale: Hinna Danesi