Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999

DECRETO 27 gennaio 1999
Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di classifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. (GU n. 76 del 1-4-1999)

IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione
della direttiva 94/57// CE, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la
direttiva 94/57/CE;
Visto l'art. 3, comma 2, del sopracitato decreto legislativo che
prevede la necessita' di determinare le modalita' per la
presentazione delle istanze di riconoscimento degli organismi di
classifica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli organismi di classifica che intendono richiedere il
riconoscimento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 devono presentare
apposita istanza in carta semplice al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Direzione generale della navigazione e del traffico
marittimo - Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve recare informazioni esaurienti
ed essere corredata, in duplice copia, da documenti probatori, al
fine di dimostrare la conformita' dell'organismo di classifica
richiedente il riconoscimento ai requisiti di cui all'allegato 3 del
decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
3. Conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n.
241, il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro il termine
di centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1,
si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente, circa l'accoglimento
o la reiezione della richiesta.
4. Il Ministero dei trasporti e della navigazione notifica alla
Commissione europea ed agli altri stati membri dell'Unione europea il
provvedimento di riconoscimento di cui al comma 3, ovvero informa la
Commissione stessa in merito alla reiezione della richiesta di
riconoscimento.

Art. 2.
1. Un organismo di classifica presente nell'elenco redatto ed
aggiornato dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 4,
paragrafo 5, della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994, viene considerato riconosciuto dall'amministrazione italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 1999
Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Treu
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi