Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999
DECRETO 27 gennaio 1999
Determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione da
parte degli organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. (GU n. 76 del
1-4-1999)
IL MINISTRO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione
della direttiva 94/57/ CE, relativa alle disposizioni ed alle norme
comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime e della direttiva 97/58 /CE che modifica la
direttiva 94/57/CE;
Visto l'art. 4, comma 6, del sopracitato decreto legislativo che
prevede la necessita' di determinare le modalita' per la
presentazione delle istanze di autorizzazione da parte degli
organismi riconosciuti e per il rilascio dell'autorizzazione stessa,
nonche' di fissare il numero massimo di controllo delle navi di
bandiera italiana in navigazione internazionale;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli organismi riconosciuti che intendono richiedere
l'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314 devono presentare, in duplice copia, apposita istanza in
carta semplice al Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo -
Divisione X - Viale dell'Arte, 16, I - 00144 Roma-Eur.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata, in duplice
copia, da:
a) prove documentali del possesso dei requisiti di cui all'allegato
3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
b) testo in lingua italiana delle norme applicabili ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, le relative interpretazioni,
regolamenti, istruzioni e i modelli di rapporto;
c) elenco e struttura organizzativa delle sedi istituite presso
l'ambito territoriale di ogni direzione marittima;
d) dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'organismo riconosciuto, attestante l'esclusivita' del rapporto
di lavoro con l'organismo riconosciuto degli ispettori incaricati dei
controlli e dei responsabili delle strutture di cui alla lettera c);
e) documentazione probatoria dell'istituzione di una rappresentanza
dotata di personalita' giuridica nel territorio nazionale ed
assoggettata alla giurisdizione del giudice nazionale;
f) documentazione tecnica relativa alle dotazioni informatiche e
telematiche di cui dispone l'organismo riconosciuto.
3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione informa il
Ministero dell'ambiente in merito alle istanze pervenute al fine
della susseguente autorizzazione al rilascio dei certificati previsti
dalla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento
causato da navi (Marpol 73/1978) firmata a Londra nel 1973, emendata
con il protocollo del 1978 e ratificata con la legge del 29 settembre
1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con la legge 4
giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983, e
successivi emendamenti.
Art. 2.
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, a fronte di una
verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 1,
procede alla stipula, con l'organismo riconosciuto, di un accordo
scritto, quale previsto dall'art. 4, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314.
2. L'autorizzazione e' rilasciata con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, previa verifica dell'effeffiva
istituzione, nell'ambito dell'organizzazione dell'organismo
riconosciuto, di un comitato con compiti di controllo sullo
svolgimento dell'attivita' dell'organismo stesso in conformita' a
quanto previsto dall'art. 5, lettera c), del decreto legislativo 3
agosto 1998, n. 314. Per i casi di cui all'art. 1, comma 3, il
Ministero dei trasporti e della navigazione informa il Ministero
dell'ambiente dell'autorizzazione rilasciata.
3. Il termine per la conclusione del procedimento e' determinato,
conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in centottanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento
dell'istanza di cui all'art. 1, comma 1.
Art. 3.
1. L'autorizzazione puo' essere sospesa e revocata ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. Per i casi
di cui all'art. 1, comma 3, il Ministero dei trasporti e della
navigazione informa il Ministero dell'ambiente dei provvedimenti di
sospensione e revoca adottati.
2. L'organismo autorizzato e' sottoposto ai controlli di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ed agli
obblighi informativi di cui all'art. 7 del decreto legislativo
medesimo.
Art. 4.
1. La copertura delle spese di viaggio e d'aria per gli incaricati
delle verifiche relative alle autorizzazioni grava sull'organismo
richiedente l'autorizzazione. Per i dipendenti dell'amministrazione,
le indennita' di missione all'estero e quelle di missione nel
territorio nazionale sono quantificate in base alla legge 18 dicembre
1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli
esperti esterni all'amministrazione le relative spettanze sono
calcolate secondo i tariffari degli ordini professionali di
appartenenza.
Le spese di cui al comma 1 sono rimborsate dall'organismo
richiedente l'autorizzazione direttamente all'incaricato dei
controlli, dietro presentazione della pertinente documentazione.
Art. 5.
1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, il
Ministero dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare non piu'
di quattro organismi riconosciuti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 1999
Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
Treu
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi